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Document 02012D0484-20161217

Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione del 21 agosto 2012 ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati [notificata con il numero C(2012) 5704] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/484/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/484/2016-12-17

02012D0484 — IT — 17.12.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2012

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati

[notificata con il numero C(2012) 5704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/484/UE)

(GU L 227 dell'23.8.2012, pag. 11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2295 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

  L 344

83

17.12.2016




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2012

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati

[notificata con il numero C(2012) 5704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/484/UE)



Articolo 1

1.  Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Repubblica orientale dell’Uruguay fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea.

2.  L’autorità di controllo della Repubblica orientale dell’Uruguay competente per l’applicazione nella stessa Repubblica delle norme giuridiche in materia di protezione dei dati è indicata nell’allegato alla presente decisione.

▼M1

Articolo 2

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso la Repubblica orientale dell'Uruguay al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 3

1.  La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico della Repubblica orientale dell'Uruguay che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se la Repubblica orientale dell'Uruguay continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione nella Repubblica orientale dell'Uruguay risultano inidonee a tal fine.

3.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche uruguayane competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.  Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente uruguayana e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.

▼B

Articolo 4

La Commissione verifica l’applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all’articolo 1 della presente decisione, circa l’adeguatezza della protezione nella Repubblica orientale dell’Uruguay ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro tre mesi dalla notifica della stessa.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

Autorità di controllo competente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)

Andes 1365, Piso 8

Tel. +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

e-mail di contatto: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Denunce on line: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Sito web: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx

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