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Document 02011R0691-20220220
Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02011R0691 — IT — 20.02.2022 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2011 relativo ai conti economici ambientali europei (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 538/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 |
L 158 |
113 |
27.5.2014 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/125 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021 |
L 20 |
40 |
31.1.2022 |
REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2011
relativo ai conti economici ambientali europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95, fornendo metodologia, regole, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«emissione atmosferica», il flusso fisico di materiali gassosi o di particolato dall’economia nazionale (processi di produzione o di consumo) all’atmosfera (parte del sistema ambientale);
«imposta ambientale», un’imposta la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un’unità fisica) di qualcosa che produce sull’ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato e che è classificata come imposta nel SEC 95;
«conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)», le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock materiale all’interno dell’economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l’ambiente;
«Spese per la protezione dell'ambiente», le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Tali attività e azioni comprendono tutte le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse dalla presente definizione le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo alle esigenze tecniche o ai requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione;
«Settore dei beni e dei servizi ambientali», le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali (beni e servizi ambientali). I prodotti ambientali sono quelli realizzati per scopi di protezione dell'ambiente, come indicato al punto 4), e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la conservazione, il mantenimento e il miglioramento dello stock di risorse naturali e, pertanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esaurimento;
«Conti dei flussi fisici di energia», la registrazione in modo coerente dei flussi fisici di energia verso le economie nazionali, dei flussi che circolano nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente.
Articolo 3
Moduli
I conti economici ambientali da compilare nell’ambito del quadro comune di cui all’articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:
un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell’allegato I;
un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell’allegato II;
un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell’allegato III;
un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, come specificato nell'allegato IV;
un modulo per i conti del settore dei beni e servizi ambientali, come specificato nell'allegato V;
un modulo per i conti dei flussi fisici di energia, come specificato nell'allegato VI.
Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:
gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati;
la copertura dei conti;
l’elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi;
il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;
le tabelle per la trasmissione dei dati;
la durata massima dei periodi di transizione di cui all’articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.
Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, allo scopo di:
fornire orientamenti metodologici; e
aggiornare gli allegati di cui al paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e).
Nell’esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano considerevoli oneri amministrativi aggiuntivi agli Stati membri o alle unità partecipanti.
Tali atti delegati non dovrebbero comportare un considerevole onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. Al momento di istituire e, in seguito, aggiornare gli elenchi di cui al primo comma, la Commissione motiva debitamente le azioni, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 4
Studi pilota
Articolo 5
Raccolta dei dati
Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa:
indagini;
procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;
fonti amministrative.
Articolo 6
Trasmissione alla Commissione (Eurostat)
Articolo 7
Valutazione della qualità
Articolo 8
Deroghe
Articolo 9
Esercizio della delega
Articolo 10
Relazione e revisione
Entro il 31 dicembre 2013 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta, in particolare, la qualità dei dati trasmessi, i relativi metodi di raccolta, l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri e sulle unità partecipanti, nonché la fattibilità e l’efficacia di tali statistiche.
Se del caso e tenuto conto dei risultati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la relazione è accompagnata da proposte volte a:
Articolo 11
Comitato
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle emissioni atmosferiche registrano e presentano i dati sulle emissioni atmosferiche in forma coerente con il sistema dei conti nazionali. Essi registrano le emissioni in atmosfera delle economie nazionali secondo l’attività economica che le genera, conformemente al SEC 95. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle emissioni atmosferiche. Tali dati saranno sviluppati in maniera tale da collegare le emissioni delle attività produttive e delle famiglie alle attività economiche di produzione e di consumo. I dati sulle emissioni dirette trasmessi a norma del presente regolamento saranno combinati con le tavole input-output economiche, le tavole delle risorse e degli impieghi e i dati sui consumi delle famiglie già trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel quadro del SEC 95.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle emissioni atmosferiche hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e sono parimenti basati sul principio della residenza.
Conformemente al SEC 95, il concetto di residenza è basato sul seguente principio: una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.
I conti delle emissioni atmosferiche registrano le emissioni generate dalle attività di tutte le unità residenti, a prescindere dal luogo geografico in cui tali emissioni avvengono effettivamente.
I conti delle emissioni atmosferiche registrano i flussi di residui gassosi e di particolato generati dall’economia nazionale e immessi nell’atmosfera. Ai fini del presente regolamento per «atmosfera» si intende un componente del sistema ambientale. La delimitazione di sistema si riferisce alla linea di demarcazione tra l’economia nazionale (in quanto parte del sistema economico) e l’atmosfera (in quanto parte del sistema ambientale). Una volta oltrepassata la delimitazione di sistema, le sostanze emesse sono al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell’uomo ed entrano a far parte dei cicli naturali dei materiali e possono provocare numerosi tipi di impatti ambientali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:
Denominazione |
Simbolo |
Unità di misura per la trasmissione dei dati |
Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa |
CO2 |
1 000 t (Gg) |
Anidride carbonica da biomassa |
CO2 da biomassa |
1 000 t (Gg) |
Protossido di azoto |
N2O |
t (Mg) |
Metano |
CH4 |
t (Mg) |
Perfluorocarburi |
PFC |
t (Mg) di CO2 equivalente |
Idrofluorocarburi |
HFC |
t (Mg) di CO2 equivalente |
Esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto |
SF6 NF3 |
t (Mg) di CO2 equivalente |
Ossidi di azoto |
NOX |
t (Mg) di NO2 equivalente |
Composti organici volatili non metanici |
COVNM |
t (Mg) |
Monossido di carbonio |
CO |
t (Mg) |
Particolato < 10 μm |
PM10 |
t (Mg) |
Particolato < 2,5 μm |
PM2,5 |
t (Mg) |
Ossidi di zolfo |
SOX |
t (Mg) di SO2 equivalente |
Ammoniaca |
NH3 |
t (Mg) |
Tutti i dati sono trasmessi con un carattere decimale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre, sono prodotti dati per:
2. La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:
Emissioni atmosferiche per branca di attività — NACE Rev.2 (A*64)
Emissioni atmosferiche delle famiglie
Elementi di raccordo
Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (attività produttive + famiglie) per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3
Meno residenti nazionali operanti all’estero
Più non residenti operanti sul territorio
Trasporti terrestri
Trasporti per vie d’acqua
Trasporti aerei
Altri adeguamenti e discrepanze statistiche
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO II
MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA
Sezione 1
OBIETTIVI
Le statistiche sulle imposte ambientali registrano e presentano i dati dal punto di vista di chi paga le imposte in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del SEC 95. Esse registrano il gettito delle imposte ambientali delle economie nazionali secondo l’attività economica. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per il gettito delle imposte ambientali ripartite per attività economica.
Le statistiche sulle imposte ambientali possono utilizzare direttamente le statistiche fiscali e le statistiche sulla finanza pubblica, ma l’utilizzo di dati sulle imposte trasmessi a norma del SEC 95, quando sia possibile, presenta alcuni vantaggi.
Le statistiche sulle imposte ambientali si basano sugli importi comprovati da accertamenti e dichiarazioni o sul gettito rettificato tenendo conto del fattore temporale, al fine di garantire la coerenza con il SEC 95 e migliorare la comparabilità internazionale.
Il SEC 95 contiene altresì informazioni su quali branche di attività economica e settori corrispondono le imposte. Le informazioni sulle imposte trasmesse a norma del SEC 95 possono essere ricavate dai conti dei settori istituzionali e dalle tavole delle risorse e degli impieghi.
Sezione 2
COPERTURA
Le imposte ambientali hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e consistono in prelievi obbligatori senza contropartita, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell’Unione.
Le imposte ambientali rientrano nelle seguenti rubriche del SEC 95:
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle imposte ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:
Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, il gettito fiscale registrato nel sistema europeo dei conti in relazione alla loro partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE.
Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, altre imposte ambientali che sono state incluse nelle imposte totali sull’energia, sui trasporti, sull’inquinamento o sulle risorse e che gravano sul tenore di carbonio dei combustibili (altre imposte sul carbonio).
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2016.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi dal punto di vista delle unità che corrispondono le imposte.
Per i produttori, i dati trasmessi sono disaggregati in base alla classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64 come previsto nel SEC 95).
Per i consumatori i dati sono trasmessi per:
Qualora non sia possibile imputare l’imposta a uno dei suddetti raggruppamenti di attività, i dati sono trasmessi come non attribuiti.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO III
MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI MATERIA A LIVELLO DI INTERA ECONOMIA (CFM-IE)
Sezione 1
OBIETTIVI
I CFM-IE comprendono tutti i materiali solidi, gassosi e liquidi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa per anno. Analogamente al sistema dei conti nazionali, i CFM-IE perseguono principalmente due finalità. I flussi di materiali dettagliati costituiscono una ricca base di dati empirica per numerosi studi analitici. Essi sono utilizzati anche per compilare vari indicatori dei flussi di materia a livello di intera economia per le economie nazionali.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i CFM-IE.
Sezione 2
COPERTURA
La distinzione tra stock e flussi costituisce un principio basilare di un sistema di flussi di materia. In generale, un flusso è una variabile che misura una quantità su un periodo di tempo, mentre uno stock è una variabile che misura una quantità in un momento determinato. I CFM-IE rispondono a un concetto di flusso. Essi misurano i flussi di input e output di materiali e le variazioni degli stock nell’ambito di un’economia in unità di massa per anno.
I CFM-IE sono coerenti con i principi del sistema dei conti nazionali, quale il principio di residenza. Essi registrano i flussi di materia associati alle attività di tutte le unità residenti di un’economia nazionale a prescindere dalla loro ubicazione geografica.
Nei CFM-IE vi sono due tipi di flussi di materia che oltrepassano le delimitazioni di sistema che sono pertinenti:
i flussi di materia tra l’economia nazionale e il suo ambiente naturale. Ciò consiste nell’estrazione di materiali (cioè non lavorati, grezzi o vergini) dall’ambiente naturale e nello scarico di materiali (spesso denominati residui) nell’ambiente naturale;
i flussi di materia tra l’economia nazionale e l’economia del resto del mondo. Ciò comprende le importazioni e le esportazioni.
Tutti i flussi che oltrepassano queste delimitazioni di sistema sono inclusi nei CFM-IE, come pure le aggiunte agli stock creati dall’uomo. Tutti gli altri flussi di materia all’interno dell’economia non sono rappresentati nei CFM-IE. Ciò significa che l’economia nazionale è trattata nel suo insieme nei CFM-IE e che, ad esempio, le forniture di prodotti tra industrie non sono descritte. Analogamente sono esclusi i flussi naturali all’interno dell’ambiente naturale.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle caratteristiche elencate nella sezione 5 per i CFM-IE ove applicabile.
1. L’estrazione interna (EI) comprende la quantità annuale di materiali solidi, liquidi e gassosi (escluse l’aria e l’acqua) estratti dall’ambiente naturale per essere utilizzati quali input nell’economia.
2. Le importazioni fisiche e le esportazioni fisiche comprendono tutti i beni importati o esportati in unità di massa. I beni scambiati comprendono i prodotti a qualunque stadio della trasformazione da materia prima a prodotto finito.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2021.
3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2021.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2017.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Sono prodotti dati, espressi in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.
Tabella A — Estrazione interna
Biomassa
Colture (escluse le colture foraggere)
Cereali
Radici, tuberi
Colture da zucchero
Legumi
Frutta a guscio
Colture oleose
Ortaggi
Frutta
Fibre
Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.
Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli
Residui delle colture (utilizzati)
Paglia
Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)
Colture foraggere e biomassa dei pascoli
Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)
Biomassa dei pascoli
Legno
Legname (legname da lavoro)
Legna da ardere e altro legname
Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta
Pescato non da allevamento
Altra fauna e flora acquatica
Caccia e raccolta
Minerali metalliferi (minerali grezzi)
Ferro
Metalli non ferrosi
Rame
Nichel
Piombo
Zinco
Stagno
Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
Bauxite e altro alluminio
Uranio e torio
Altri metalli non ferrosi
Minerali non metalliferi
Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
Gesso e dolomite
Ardesia
Minerali per la chimica e fertilizzanti
Sale
Calcare e pietra di gesso
Argille e caolino
Sabbia e ghiaia
Altri minerali non metalliferi n.c.a.
Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)
Materiali e vettori energetici fossili
Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
Lignite
Antracite
Scisti bituminosi e sabbie bituminose
Torba
Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)
Gas naturale
Tabelle B (Importazioni — Scambi totali) e D (Esportazioni — Scambi totali)
Biomassa
Colture (escluse le colture foraggere)
Cereali
Radici, tuberi
Colture da zucchero
Legumi
Frutta a guscio
Colture oleose
Ortaggi
Frutta
Fibre
Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.
Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli
Residui delle colture (utilizzati)
Paglia
Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)
Colture foraggere e biomassa dei pascoli
Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)
Legno
Legname (legname da lavoro)
Legna da ardere e altro legname
Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta
Pescato non da allevamento
Altra fauna e flora acquatica
Animali vivi e prodotti di origine animale (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)
Animali vivi (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)
Carni e preparazioni a base di carne
Prodotti lattiero-caseari, uccelli, uova e miele
Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio ecc.)
Prodotti derivati principalmente da biomasse
Minerali metalliferi (minerali grezzi)
Ferro
Metalli non ferrosi
Rame
Nichel
Piombo
Zinco
Stagno
Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
Bauxite e altro alluminio
Uranio e torio
Altri metalli non ferrosi
Prodotti derivati principalmente da metalli
Minerali non metalliferi
Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
Gesso e dolomite
Ardesia
Minerali per la chimica e fertilizzanti
Sale
Calcare e pietra di gesso
Argille e caolino
Sabbia e ghiaia
Altri minerali non metalliferi n.c.a.
Prodotti derivati principalmente da minerali non metallici
Materiali e vettori energetici fossili
Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
Lignite
Antracite
Scisti bituminosi e sabbie bituminose
Torba
Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)
Gas naturale
Rifornimenti di carburanti (Importazioni: all’estero da parte di unità residenti; esportazioni: sul territorio nazionale da parte di unità non residenti)
Carburante per trasporti terrestri
Carburante per trasporti per vie d’acqua
Carburante per trasporti aerei
Prodotti derivati principalmente da prodotti energetici fossili
Altri prodotti
Rifiuti per trattamento e smaltimento definitivo
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO IV
MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del sistema europeo dei conti (SEC), dati sulle spese per la protezione dell'ambiente, vale a dire sulle risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle unità residenti. Tali conti consentono di stabilire la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente, definita come la somma degli impieghi di servizi di protezione dell'ambiente da parte delle unità residenti, e la formazione lorda di capitale fisso per la realizzazione delle attività di protezione dell'ambiente e dei trasferimenti per la protezione dell'ambiente che non sono la contropartita dei precedenti aggregati, meno i finanziamenti da parte del resto del mondo.
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente dovrebbero utilizzare le informazioni già disponibili provenienti dai conti nazionali (conti della produzione e della generazione del reddito, formazione lorda di capitale fisso secondo la NACE, tavole delle risorse e degli impieghi; dati ripartiti in base alla classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche), dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare ai fini dei conti delle spese di protezione dell'ambiente.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e mostrano le spese per la protezione dell'ambiente relative alle attività principali, secondarie e ausiliarie. I settori interessati sono i seguenti:
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti delle spese per la protezione dell’ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:
Gli Stati membri in cui l’importo totale del fatturato o il numero di persone occupate in una o più di queste disaggregazioni NACE rappresenta meno dell’1 % del totale dell’Unione non sono tenuti a fornire dati per tali disaggregazioni NACE.
2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono le seguenti:
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO V
MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI AMBIENTALI
Sezione 1
OBIETTIVI
Le statistiche sui beni e servizi ambientali registrano e presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del titolo del SEC, dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano prodotti ambientali.
I conti del settore dei beni e dei servizi ambientali dovrebbero utilizzare le informazioni già esistenti provenienti dai conti nazionali, dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i beni e i servizi ambientali.
Sezione 2
COPERTURA
Il settore dei beni e servizi ambientali ha le stesse delimitazioni di sistema del SEC e comprende l' insieme di beni e servizi ambientali che derivano da un'attività di produzione. Il SEC definisce la produzione come un'attività esercitata sotto il controllo e la responsabilità di un'unità istituzionale che combina input — manodopera, capitale, beni e servizi — per produrre beni o fornire servizi.
I beni e servizi ambientali rientrano nelle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica «occupazione», la cui unità di riferimento è l’«equivalente a tempo pieno».
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:
2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono elencate nell’allegato IV. Le classi della CReMA di cui al punto 1 sono le seguenti:
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO VI
MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI D'ENERGIA
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti dei flussi fisici di energia presentano dati sui flussi fisici di energia espressi in terajoule in forma coerente con il SEC. I conti dei flussi fisici di energia registrano dati sull'energia per quanto riguarda le attività economiche delle unità residenti delle economie nazionali secondo una ripartizione per attività economica. Essi presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici. Le attività economiche comprendono la produzione, il consumo e l'accumulazione.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti dei flussi fisici d'energia.
Sezione 2
COPERTURA
I conti dei flussi fisici di energia hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e sono parimenti basati sul principio della residenza.
Conformemente al SEC, un'unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.
I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia generati dalle attività di tutte le unità residenti, indipendentemente dal luogo geografico in cui avvengono tali flussi.
I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia dall'ambiente verso l'economia, all'interno dell'economia e dall'economia verso l'ambiente.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti dei flussi fisici di energia secondo le seguenti caratteristiche:
le risorse energetiche naturali;
i prodotti energetici;
i residui energetici;
Tutti i dati sono espressi in terajoule.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2015.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmessi i seguenti dati in unità fisiche:
2. Le tavole delle risorse e degli impieghi dei flussi energetici (compresi i flussi rilevanti per l'emissione) sono strutturate nello stesso modo per quanto riguarda le righe e le colonne).
3. Le colonne indicano l'origine (risorse) o la destinazione (impieghi) dei flussi fisici. Tali colonne sono divise in cinque categorie:
4. Le righe corrispondono ai diversi tipi di flussi fisici, classificati al primo trattino della sezione 3.
5. La classificazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici è la seguente:
6. La «concordanza» tra l'indicatore coerente con il principio di residenza e l'indicatore riferito al territorio è presentata per l'economia nazionale nel suo complesso (senza ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente:
impiego totale di energia delle unità residenti:
impiego di energia delle unità residenti all'estero
impiego di energia dei non residenti sul territorio
differenze statistiche
consumo interno lordo di energia (relativo al territorio)
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche sull'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
( 2 ) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
( 3 ) Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.