EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0691-20220220

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/691/2022-02-20

02011R0691 — IT — 20.02.2022 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2011

relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 538/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 158

113

27.5.2014

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/125 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021

  L 20

40

31.1.2022




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2011

relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95, fornendo metodologia, regole, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«emissione atmosferica», il flusso fisico di materiali gassosi o di particolato dall’economia nazionale (processi di produzione o di consumo) all’atmosfera (parte del sistema ambientale);

2) 

«imposta ambientale», un’imposta la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un’unità fisica) di qualcosa che produce sull’ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato e che è classificata come imposta nel SEC 95;

3) 

«conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)», le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock materiale all’interno dell’economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l’ambiente;

▼M1

4) 

«Spese per la protezione dell'ambiente», le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Tali attività e azioni comprendono tutte le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse dalla presente definizione le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo alle esigenze tecniche o ai requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione;

5) 

«Settore dei beni e dei servizi ambientali», le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali (beni e servizi ambientali). I prodotti ambientali sono quelli realizzati per scopi di protezione dell'ambiente, come indicato al punto 4), e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la conservazione, il mantenimento e il miglioramento dello stock di risorse naturali e, pertanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esaurimento;

6) 

«Conti dei flussi fisici di energia», la registrazione in modo coerente dei flussi fisici di energia verso le economie nazionali, dei flussi che circolano nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente.

▼B

Articolo 3

Moduli

1.  

I conti economici ambientali da compilare nell’ambito del quadro comune di cui all’articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:

a) 

un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell’allegato I;

b) 

un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell’allegato II;

c) 

un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell’allegato III;

▼M1

d) 

un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, come specificato nell'allegato IV;

e) 

un modulo per i conti del settore dei beni e servizi ambientali, come specificato nell'allegato V;

f) 

un modulo per i conti dei flussi fisici di energia, come specificato nell'allegato VI.

▼B

2.  

Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:

a) 

gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati;

b) 

la copertura dei conti;

c) 

l’elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi;

d) 

il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;

e) 

le tabelle per la trasmissione dei dati;

f) 

la durata massima dei periodi di transizione di cui all’articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.

3.  

Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, allo scopo di:

a) 

fornire orientamenti metodologici; e

b) 

aggiornare gli allegati di cui al paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

Nell’esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano considerevoli oneri amministrativi aggiuntivi agli Stati membri o alle unità partecipanti.

▼M1

4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per specificare i prodotti dell'energia indicati nella sezione 3 dell'allegato VI, sulla base degli elenchi contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Tali atti delegati non dovrebbero comportare un considerevole onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. Al momento di istituire e, in seguito, aggiornare gli elenchi di cui al primo comma, la Commissione motiva debitamente le azioni, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione.

5.  
Al fine di agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione istituisce, per mezzo di atti di esecuzione, un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche rientranti nell'allegato V in base alle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali. La Commissione aggiorna il compendio se necessario.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

▼B

Articolo 4

Studi pilota

1.  
La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare la fattibilità dell’introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell’elaborare il programma, la Commissione assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti.
2.  
I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di raccolta e all’onere amministrativo di risposta. Tali risultati sono presi in considerazione nelle proposte di introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale che la Commissione può includere nella relazione di cui all’articolo 10.

Articolo 5

Raccolta dei dati

1.  
Conformemente agli allegati del presente regolamento, gli Stati membri raccolgono i dati necessari per l’osservazione delle caratteristiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
2.  

Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa:

a) 

indagini;

b) 

procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;

c) 

fonti amministrative.

3.  
Gli Stati membri informano la Commissione e forniscono informazioni dettagliate in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.

Articolo 6

Trasmissione alla Commissione (Eurostat)

1.  
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, entro i termini ivi indicati.
2.  
I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, che deve essere specificato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Valutazione della qualità

1.  
Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2.  
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.
3.  
Con riguardo all’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
4.  
La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e, entro un mese dalla ricezione dei dati, può chiedere allo Stato membro in questione di trasmettere informazioni aggiuntive concernenti i dati o una serie di dati riveduta, secondo il caso.

Articolo 8

Deroghe

1.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

▼M1

2.  
Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati I, II e III, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati IV, V e VI, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 17 settembre 2014.

▼B

Articolo 9

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M1

2.  
La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼B

4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M1

5.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 10

Relazione e revisione

Entro il 31 dicembre 2013 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta, in particolare, la qualità dei dati trasmessi, i relativi metodi di raccolta, l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri e sulle unità partecipanti, nonché la fattibilità e l’efficacia di tali statistiche.

Se del caso e tenuto conto dei risultati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la relazione è accompagnata da proposte volte a:

— 
introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell’ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell’ambiente (EPEA); settore dei beni e servizi ambientali (EGSS); conti dell’energia; trasferimenti ambientali (sussidi) e conti della spesa per l’uso e la gestione delle risorse naturali (RUMEA); conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche; conti dei rifiuti; conti delle risorse forestali; conti dei servizi forniti dagli ecosistemi; conti degli stock di materia a livello di intera economia (CSM-IE) e la misurazione di materiali inutilizzati da scavo (compreso il suolo),
— 
migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i relativi metodi di raccolta, migliorandone al contempo la copertura e la comparabilità e riducendo l’onere amministrativo per le imprese e la pubblica amministrazione.

Articolo 11

Comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

Sezione 1

OBIETTIVI

I conti delle emissioni atmosferiche registrano e presentano i dati sulle emissioni atmosferiche in forma coerente con il sistema dei conti nazionali. Essi registrano le emissioni in atmosfera delle economie nazionali secondo l’attività economica che le genera, conformemente al SEC 95. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle emissioni atmosferiche. Tali dati saranno sviluppati in maniera tale da collegare le emissioni delle attività produttive e delle famiglie alle attività economiche di produzione e di consumo. I dati sulle emissioni dirette trasmessi a norma del presente regolamento saranno combinati con le tavole input-output economiche, le tavole delle risorse e degli impieghi e i dati sui consumi delle famiglie già trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel quadro del SEC 95.

Sezione 2

COPERTURA

I conti delle emissioni atmosferiche hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e sono parimenti basati sul principio della residenza.

Conformemente al SEC 95, il concetto di residenza è basato sul seguente principio: una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

I conti delle emissioni atmosferiche registrano le emissioni generate dalle attività di tutte le unità residenti, a prescindere dal luogo geografico in cui tali emissioni avvengono effettivamente.

I conti delle emissioni atmosferiche registrano i flussi di residui gassosi e di particolato generati dall’economia nazionale e immessi nell’atmosfera. Ai fini del presente regolamento per «atmosfera» si intende un componente del sistema ambientale. La delimitazione di sistema si riferisce alla linea di demarcazione tra l’economia nazionale (in quanto parte del sistema economico) e l’atmosfera (in quanto parte del sistema ambientale). Una volta oltrepassata la delimitazione di sistema, le sostanze emesse sono al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell’uomo ed entrano a far parte dei cicli naturali dei materiali e possono provocare numerosi tipi di impatti ambientali.

▼M2

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:



Denominazione

Simbolo

Unità di misura per la trasmissione dei dati

Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa

CO2

1 000  t (Gg)

Anidride carbonica da biomassa

CO2 da biomassa

1 000  t (Gg)

Protossido di azoto

N2O

t (Mg)

Metano

CH4

t (Mg)

Perfluorocarburi

PFC

t (Mg) di CO2 equivalente

Idrofluorocarburi

HFC

t (Mg) di CO2 equivalente

Esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto

SF6 NF3

t (Mg) di CO2 equivalente

Ossidi di azoto

NOX

t (Mg) di NO2 equivalente

Composti organici volatili non metanici

COVNM

t (Mg)

Monossido di carbonio

CO

t (Mg)

Particolato < 10 μm

PM10

t (Mg)

Particolato < 2,5 μm

PM2,5

t (Mg)

Ossidi di zolfo

SOX

t (Mg) di SO2 equivalente

Ammoniaca

NH3

t (Mg)

Tutti i dati sono trasmessi con un carattere decimale.

▼B

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4. Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore.

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.

6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento.

▼M2

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre, sono prodotti dati per:

— 
le emissioni atmosferiche delle famiglie,
— 
gli elementi di raccordo, vale a dire la trasmissione di elementi che mettono chiaramente in relazione le differenze tra i conti delle emissioni atmosferiche trasmesse a norma del presente regolamento e i dati dichiarati negli inventari ufficiali nazionali delle emissioni atmosferiche.

2. La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emissioni atmosferiche per branca di attività — NACE Rev.2 (A*64)

Emissioni atmosferiche delle famiglie

— 
Trasporto
— 
Riscaldamento/condizionamento
— 
Altro

Elementi di raccordo

Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (attività produttive + famiglie) per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3

Meno residenti nazionali operanti all’estero

— 
Navi da pesca nazionali operanti all’estero
— 
Trasporti terrestri
— 
Trasporti per vie d’acqua
— 
Trasporti aerei

Più non residenti operanti sul territorio

Trasporti terrestri

Trasporti per vie d’acqua

Trasporti aerei

(+ o –) 

Altri adeguamenti e discrepanze statistiche

Totale delle emissioni dell’inquinante X rilevato ai sensi della UNFCCC ( 2 )/CLRTAP ( 3 )

▼B

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.




ALLEGATO II

MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA

Sezione 1

OBIETTIVI

Le statistiche sulle imposte ambientali registrano e presentano i dati dal punto di vista di chi paga le imposte in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del SEC 95. Esse registrano il gettito delle imposte ambientali delle economie nazionali secondo l’attività economica. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per il gettito delle imposte ambientali ripartite per attività economica.

Le statistiche sulle imposte ambientali possono utilizzare direttamente le statistiche fiscali e le statistiche sulla finanza pubblica, ma l’utilizzo di dati sulle imposte trasmessi a norma del SEC 95, quando sia possibile, presenta alcuni vantaggi.

Le statistiche sulle imposte ambientali si basano sugli importi comprovati da accertamenti e dichiarazioni o sul gettito rettificato tenendo conto del fattore temporale, al fine di garantire la coerenza con il SEC 95 e migliorare la comparabilità internazionale.

Il SEC 95 contiene altresì informazioni su quali branche di attività economica e settori corrispondono le imposte. Le informazioni sulle imposte trasmesse a norma del SEC 95 possono essere ricavate dai conti dei settori istituzionali e dalle tavole delle risorse e degli impieghi.

Sezione 2

COPERTURA

Le imposte ambientali hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e consistono in prelievi obbligatori senza contropartita, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell’Unione.

Le imposte ambientali rientrano nelle seguenti rubriche del SEC 95:

— 
imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2),
— 
imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5),
— 
imposte in conto capitale (D.91).

▼M2

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sulle imposte ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:

— 
imposte sull’energia,
— 
imposte sui trasporti,
— 
imposte sull’inquinamento,
— 
imposte sulle risorse.

Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, il gettito fiscale registrato nel sistema europeo dei conti in relazione alla loro partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE.

Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, altre imposte ambientali che sono state incluse nelle imposte totali sull’energia, sui trasporti, sull’inquinamento o sulle risorse e che gravano sul tenore di carbonio dei combustibili (altre imposte sul carbonio).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4. Il primo anno di riferimento è il 2020.

5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2016.

▼B

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi dal punto di vista delle unità che corrispondono le imposte.

Per i produttori, i dati trasmessi sono disaggregati in base alla classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64 come previsto nel SEC 95).

Per i consumatori i dati sono trasmessi per:

— 
famiglie,
— 
non residenti.

Qualora non sia possibile imputare l’imposta a uno dei suddetti raggruppamenti di attività, i dati sono trasmessi come non attribuiti.

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.




ALLEGATO III

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI MATERIA A LIVELLO DI INTERA ECONOMIA (CFM-IE)

Sezione 1

OBIETTIVI

I CFM-IE comprendono tutti i materiali solidi, gassosi e liquidi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa per anno. Analogamente al sistema dei conti nazionali, i CFM-IE perseguono principalmente due finalità. I flussi di materiali dettagliati costituiscono una ricca base di dati empirica per numerosi studi analitici. Essi sono utilizzati anche per compilare vari indicatori dei flussi di materia a livello di intera economia per le economie nazionali.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i CFM-IE.

Sezione 2

COPERTURA

La distinzione tra stock e flussi costituisce un principio basilare di un sistema di flussi di materia. In generale, un flusso è una variabile che misura una quantità su un periodo di tempo, mentre uno stock è una variabile che misura una quantità in un momento determinato. I CFM-IE rispondono a un concetto di flusso. Essi misurano i flussi di input e output di materiali e le variazioni degli stock nell’ambito di un’economia in unità di massa per anno.

I CFM-IE sono coerenti con i principi del sistema dei conti nazionali, quale il principio di residenza. Essi registrano i flussi di materia associati alle attività di tutte le unità residenti di un’economia nazionale a prescindere dalla loro ubicazione geografica.

Nei CFM-IE vi sono due tipi di flussi di materia che oltrepassano le delimitazioni di sistema che sono pertinenti:

1. 

i flussi di materia tra l’economia nazionale e il suo ambiente naturale. Ciò consiste nell’estrazione di materiali (cioè non lavorati, grezzi o vergini) dall’ambiente naturale e nello scarico di materiali (spesso denominati residui) nell’ambiente naturale;

2. 

i flussi di materia tra l’economia nazionale e l’economia del resto del mondo. Ciò comprende le importazioni e le esportazioni.

Tutti i flussi che oltrepassano queste delimitazioni di sistema sono inclusi nei CFM-IE, come pure le aggiunte agli stock creati dall’uomo. Tutti gli altri flussi di materia all’interno dell’economia non sono rappresentati nei CFM-IE. Ciò significa che l’economia nazionale è trattata nel suo insieme nei CFM-IE e che, ad esempio, le forniture di prodotti tra industrie non sono descritte. Analogamente sono esclusi i flussi naturali all’interno dell’ambiente naturale.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sulle caratteristiche elencate nella sezione 5 per i CFM-IE ove applicabile.

1. L’estrazione interna (EI) comprende la quantità annuale di materiali solidi, liquidi e gassosi (escluse l’aria e l’acqua) estratti dall’ambiente naturale per essere utilizzati quali input nell’economia.

2. Le importazioni fisiche e le esportazioni fisiche comprendono tutti i beni importati o esportati in unità di massa. I beni scambiati comprendono i prodotti a qualunque stadio della trasformazione da materia prima a prodotto finito.

▼M2

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2021.

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4. Il primo anno di riferimento è il 2021.

5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2017.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Sono prodotti dati, espressi in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.

Tabella A — Estrazione interna

MF.1. 

Biomassa

MF.1.1. 

Colture (escluse le colture foraggere)

MF.1.1.1. 

Cereali

MF.1.1.2. 

Radici, tuberi

MF.1.1.3. 

Colture da zucchero

MF.1.1.4. 

Legumi

MF.1.1.5. 

Frutta a guscio

MF.1.1.6. 

Colture oleose

MF.1.1.7. 

Ortaggi

MF.1.1.8. 

Frutta

MF.1.1.9. 

Fibre

MF.1.1.A. 

Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.

MF 1.2. 

Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.1. 

Residui delle colture (utilizzati)

MF.1.2.1.1. 

Paglia

MF.1.2.1.2. 

Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)

MF.1.2.2. 

Colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.2.1. 

Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

MF.1.2.2.2. 

Biomassa dei pascoli

MF.1.3. 

Legno

MF.1.3.1. 

Legname (legname da lavoro)

MF.1.3.2. 

Legna da ardere e altro legname

MF.1.4. 

Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta

MF.1.4.1. 

Pescato non da allevamento

MF.1.4.2. 

Altra fauna e flora acquatica

MF.1.4.3. 

Caccia e raccolta

MF.2. 

Minerali metalliferi (minerali grezzi)

MF.2.1. 

Ferro

MF.2.2. 

Metalli non ferrosi

MF.2.2.1. 

Rame

MF.2.2.2. 

Nichel

MF.2.2.3. 

Piombo

MF.2.2.4. 

Zinco

MF.2.2.5. 

Stagno

MF.2.2.6. 

Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

MF.2.2.7. 

Bauxite e altro alluminio

MF.2.2.8. 

Uranio e torio

MF.2.2.9. 

Altri metalli non ferrosi

MF.3. 

Minerali non metalliferi

MF.3.1. 

Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

MF.3.2. 

Gesso e dolomite

MF.3.3. 

Ardesia

MF.3.4. 

Minerali per la chimica e fertilizzanti

MF.3.5. 

Sale

MF.3.6. 

Calcare e pietra di gesso

MF.3.7. 

Argille e caolino

MF.3.8. 

Sabbia e ghiaia

MF.3.9. 

Altri minerali non metalliferi n.c.a.

MF.3.A. 

Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)

MF.4. 

Materiali e vettori energetici fossili

MF.4.1. 

Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi

MF.4.1.1. 

Lignite

MF.4.1.2. 

Antracite

MF.4.1.3. 

Scisti bituminosi e sabbie bituminose

MF.4.1.4. 

Torba

M.F.4.2. 

Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi

MF.4.2.1. 

Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)

MF.4.2.2. 

Gas naturale

Tabelle B (Importazioni — Scambi totali) e D (Esportazioni — Scambi totali)

MF.1. 

Biomassa

MF.1.1. 

Colture (escluse le colture foraggere)

MF.1.1.1. 

Cereali

MF.1.1.2. 

Radici, tuberi

MF.1.1.3. 

Colture da zucchero

MF.1.1.4. 

Legumi

MF.1.1.5. 

Frutta a guscio

MF.1.1.6. 

Colture oleose

MF.1.1.7. 

Ortaggi

MF.1.1.8. 

Frutta

MF.1.1.9. 

Fibre

MF.1.1.A. 

Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.

MF 1.2. 

Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.1. 

Residui delle colture (utilizzati)

MF.1.2.1.1. 

Paglia

MF.1.2.1.2. 

Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)

MF.1.2.2. 

Colture foraggere e biomassa dei pascoli

MF.1.2.2.1. 

Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

MF.1.3. 

Legno

MF.1.3.1. 

Legname (legname da lavoro)

MF.1.3.2. 

Legna da ardere e altro legname

MF.1.4. 

Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta

MF.1.4.1. 

Pescato non da allevamento

MF.1.4.2. 

Altra fauna e flora acquatica

MF.1.5. 

Animali vivi e prodotti di origine animale (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)

MF.1.5.1. 

Animali vivi (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)

MF.1.5.2. 

Carni e preparazioni a base di carne

MF.1.5.3. 

Prodotti lattiero-caseari, uccelli, uova e miele

MF.1.5.4. 

Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio ecc.)

MF.1.6. 

Prodotti derivati principalmente da biomasse

MF.2. 

Minerali metalliferi (minerali grezzi)

MF.2.1. 

Ferro

MF.2.2. 

Metalli non ferrosi

MF.2.2.1. 

Rame

MF.2.2.2. 

Nichel

MF.2.2.3. 

Piombo

MF.2.2.4. 

Zinco

MF.2.2.5. 

Stagno

MF.2.2.6. 

Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

MF.2.2.7. 

Bauxite e altro alluminio

MF.2.2.8. 

Uranio e torio

MF.2.2.9. 

Altri metalli non ferrosi

MF.2.3. 

Prodotti derivati principalmente da metalli

MF.3. 

Minerali non metalliferi

MF.3.1. 

Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

MF.3.2. 

Gesso e dolomite

MF.3.3. 

Ardesia

MF.3.4. 

Minerali per la chimica e fertilizzanti

MF.3.5. 

Sale

MF.3.6. 

Calcare e pietra di gesso

MF.3.7. 

Argille e caolino

MF.3.8. 

Sabbia e ghiaia

MF.3.9. 

Altri minerali non metalliferi n.c.a.

MF.3.B. 

Prodotti derivati principalmente da minerali non metallici

MF.4. 

Materiali e vettori energetici fossili

MF.4.1. 

Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi

MF.4.1.1. 

Lignite

MF.4.1.2. 

Antracite

MF.4.1.3. 

Scisti bituminosi e sabbie bituminose

MF.4.1.4. 

Torba

M.F.4.2. 

Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi

MF.4.2.1. 

Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)

MF.4.2.2. 

Gas naturale

MF.4.2.3. 

Rifornimenti di carburanti (Importazioni: all’estero da parte di unità residenti; esportazioni: sul territorio nazionale da parte di unità non residenti)

MF.4.2.3.1. 

Carburante per trasporti terrestri

MF.4.2.3.2. 

Carburante per trasporti per vie d’acqua

MF.4.2.3.3. 

Carburante per trasporti aerei

MF.4.3. 

Prodotti derivati principalmente da prodotti energetici fossili

MF.5. 

Altri prodotti

MF.6. 

Rifiuti per trattamento e smaltimento definitivo

▼B

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

▼M1




ALLEGATO IV

MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sezione 1

OBIETTIVI

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del sistema europeo dei conti (SEC), dati sulle spese per la protezione dell'ambiente, vale a dire sulle risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle unità residenti. Tali conti consentono di stabilire la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente, definita come la somma degli impieghi di servizi di protezione dell'ambiente da parte delle unità residenti, e la formazione lorda di capitale fisso per la realizzazione delle attività di protezione dell'ambiente e dei trasferimenti per la protezione dell'ambiente che non sono la contropartita dei precedenti aggregati, meno i finanziamenti da parte del resto del mondo.

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente dovrebbero utilizzare le informazioni già disponibili provenienti dai conti nazionali (conti della produzione e della generazione del reddito, formazione lorda di capitale fisso secondo la NACE, tavole delle risorse e degli impieghi; dati ripartiti in base alla classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche), dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare ai fini dei conti delle spese di protezione dell'ambiente.

Sezione 2

COPERTURA

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e mostrano le spese per la protezione dell'ambiente relative alle attività principali, secondarie e ausiliarie. I settori interessati sono i seguenti:

— 
le amministrazioni pubbliche (comprese le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie) e le imprese in quanto settori istituzionali che producono servizi di protezione dell'ambiente. I produttori specializzati producono servizi di protezione dell'ambiente come attività principale,
— 
le famiglie, le amministrazioni pubbliche e le imprese in quanto consumatori di servizi di protezione dell'ambiente,
— 
il resto del mondo in quanto beneficiario o fonte di trasferimenti per la protezione dell'ambiente.

▼M2

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti delle spese per la protezione dell’ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:

— 
la produzione di servizi per la protezione dell’ambiente. Viene fatta una distinzione tra la produzione destinabile alla vendita, la produzione non destinabile alla vendita e la produzione di attività ausiliarie,
— 
il consumo intermedio di servizi per la protezione dell’ambiente,
— 
il consumo intermedio di servizi per la protezione dell’ambiente ai fini della produzione di servizi per la protezione dell’ambiente,
— 
le importazioni e le esportazioni di servizi per la protezione dell’ambiente,
— 
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte al netto dei sussidi ai prodotti che gravano sui servizi per la protezione dell’ambiente,
— 
la formazione lorda di capitale fisso e le acquisizioni meno le cessioni di attività non finanziarie non prodotte per la produzione di servizi di protezione dell’ambiente,
— 
il consumo finale di servizi per la protezione dell’ambiente,
— 
i trasferimenti destinati alla protezione dell’ambiente (ricevuti/pagati).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4. Il primo anno di riferimento è il 2020.

5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:

— 
la tipologia di produttori/consumatori di servizi per la protezione dell’ambiente, come definito alla sezione 2,
— 
le classi della classificazione delle attività per la protezione dell’ambiente (CEPA) raggruppate come segue:
— 
CEPA 1
— 
CEPA 2
— 
CEPA 3
— 
CEPA 4
— 
CEPA 5
— 
CEPA 6
— 
somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9
— 
le seguenti disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell’ambiente: NACE Rev. 2 B, C, D, divisione 36. I dati per la sezione C devono essere presentati come segue:
— 
NACE C10-C12 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
— 
NACE C 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
— 
NACE C19-20 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di prodotti chimici
— 
NACE C 21-23 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
— 
NACE C24 - Attività metallurgiche
— 
NACE C 25-30 - Fabbricazione di prodotti in metallo, compresi macchinari e attrezzature
— 
NACE C13-16, 18, 31-33 - Altre attività manifatturiere

Gli Stati membri in cui l’importo totale del fatturato o il numero di persone occupate in una o più di queste disaggregazioni NACE rappresenta meno dell’1 % del totale dell’Unione non sono tenuti a fornire dati per tali disaggregazioni NACE.

2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono le seguenti:

CEPA 1 — Protezione dell’aria e del clima
CEPA 2 — Gestione delle acque reflue
CEPA 3 — Gestione dei rifiuti
CEPA 4 — Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie
CEPA 5 — Abbattimento del rumore e delle vibrazioni
CEPA 6 — Protezione della biodiversità e del paesaggio
CEPA 7 — Protezione dalle radiazioni
CEPA 8 — Ricerca e sviluppo nel settore dell’ambiente
CEPA 9 — Altre attività di protezione dell’ambiente.

▼M1

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.




ALLEGATO V

MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI AMBIENTALI

Sezione 1

OBIETTIVI

Le statistiche sui beni e servizi ambientali registrano e presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del titolo del SEC, dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano prodotti ambientali.

I conti del settore dei beni e dei servizi ambientali dovrebbero utilizzare le informazioni già esistenti provenienti dai conti nazionali, dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i beni e i servizi ambientali.

Sezione 2

COPERTURA

Il settore dei beni e servizi ambientali ha le stesse delimitazioni di sistema del SEC e comprende l' insieme di beni e servizi ambientali che derivano da un'attività di produzione. Il SEC definisce la produzione come un'attività esercitata sotto il controllo e la responsabilità di un'unità istituzionale che combina input — manodopera, capitale, beni e servizi — per produrre beni o fornire servizi.

I beni e servizi ambientali rientrano nelle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali.

▼M2

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:

— 
produzione del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,
— 
esportazioni del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso,
— 
valore aggiunto del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,
— 
occupazione nel settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e nelle attività di natura commerciale.

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica «occupazione», la cui unità di riferimento è l’«equivalente a tempo pieno».

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2. Le statistiche sono trasmesse entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall’anno di riferimento 2020.

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4. Il primo anno di riferimento è il 2020.

5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:

— 
classificazione delle attività economiche, NACE Rev. 2, raggruppate come segue:
— 
NACE A
— 
NACE B
— 
NACE C
— 
NACE D
— 
NACE E
— 
NACE F
— 
NACE J
— 
NACE M
— 
NACE O
— 
NACE P
— 
Somma di NACE G+NACE H+NACE I+NACE K+NACE L+NACE N+NACE Q+NACE R+ NACE S + NACE T + NACE U
— 
classi della classificazione delle attività di protezione dell’ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), raggruppate come segue:
— 
CEPA 1
— 
CEPA 2
— 
CEPA 3
— 
CEPA 4
— 
CEPA 5
— 
CEPA 6
— 
somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9
— 
CReMA 10
— 
CReMA 11
— 
CReMA 13
— 
CReMA 13 A
— 
CReMA 13B
— 
CReMA 13C
— 
CReMA 14
— 
Somma di CReMA 12, CReMA 15 e CReMA 16

2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono elencate nell’allegato IV. Le classi della CReMA di cui al punto 1 sono le seguenti:

CReMA 10 — Gestione delle acque
CReMA 11 — Gestione delle risorse forestali
CReMA 12 — Gestione della fauna e della flora selvatiche
CReMA 13 — Gestione delle risorse energetiche
CReMA 13 A — Produzione di energia da fonti rinnovabili
CReMA 13B — Gestione e risparmio di energia/di calore
CReMA 13C — Riduzione dell’utilizzo delle energie fossili come materie prime
CReMA 14 — Gestione dei minerali
CReMA 15 — Attività di ricerca e sviluppo in materia di gestione delle risorse
CReMA 16 — Altre attività di gestione delle risorse

▼M1

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.




ALLEGATO VI

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI D'ENERGIA

Sezione 1

OBIETTIVI

I conti dei flussi fisici di energia presentano dati sui flussi fisici di energia espressi in terajoule in forma coerente con il SEC. I conti dei flussi fisici di energia registrano dati sull'energia per quanto riguarda le attività economiche delle unità residenti delle economie nazionali secondo una ripartizione per attività economica. Essi presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici. Le attività economiche comprendono la produzione, il consumo e l'accumulazione.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti dei flussi fisici d'energia.

Sezione 2

COPERTURA

I conti dei flussi fisici di energia hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e sono parimenti basati sul principio della residenza.

Conformemente al SEC, un'unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia generati dalle attività di tutte le unità residenti, indipendentemente dal luogo geografico in cui avvengono tali flussi.

I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia dall'ambiente verso l'economia, all'interno dell'economia e dall'economia verso l'ambiente.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti dei flussi fisici di energia secondo le seguenti caratteristiche:

— 
i flussi fisici di energia divisi in tre categorie generali:
i) 

le risorse energetiche naturali;

ii) 

i prodotti energetici;

iii) 

i residui energetici;

— 
l'origine dei flussi fisici di energia, divisa in cinque categorie: produzione, consumo, accumulazione, resto del mondo e ambiente,
— 
la destinazione dei flussi fisici, divisa secondo le stesse cinque categorie dell'origine dei flussi fisici di energia.

Tutti i dati sono espressi in terajoule.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4. Il primo anno di riferimento è il 2015.

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento.

6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmessi i seguenti dati in unità fisiche:

— 
tavola delle risorse per i flussi di energia: questa tavola registra l'offerta di risorse energetiche naturali, prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro origine, vale a dire per «fornitore» (colonne),
— 
tavola degli impieghi dei flussi di energia: questa tavola registra gli impieghi di risorse energetiche naturali, i prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro destinazione, vale a dire per «utilizzatore» (colonne),
— 
tavola degli impieghi dei flussi di energia rispetto alle emissioni: questa tavola registra gli impieghi rilevanti dal punto di vista delle emissioni, delle risorse energetiche naturali e dei prodotti energetici (righe) secondo l'unità che li utilizza e che li emette (colonne),
— 
tavola di concordanza che mostra i diversi elementi in grado di spiegare la differenza tra i conti dell'energia e i bilanci energetici.

2. Le tavole delle risorse e degli impieghi dei flussi energetici (compresi i flussi rilevanti per l'emissione) sono strutturate nello stesso modo per quanto riguarda le righe e le colonne).

3. Le colonne indicano l'origine (risorse) o la destinazione (impieghi) dei flussi fisici. Tali colonne sono divise in cinque categorie:

— 
la «produzione» si riferisce alla produzione di beni e servizi. Le attività di produzione sono classificate secondo la NACE Rev. 2 e i dati sono trasmessi a livello di aggregazione A*64,
— 
le attività di «consumo» sono presentate in totale oltre che ripartite in tre sottocategorie (trasporti, riscaldamento/raffreddamento, altro) e si riferiscono al consumo finale delle famiglie,
— 
«l'accumulazione» si riferisce alle variazioni dello stock di prodotti energetici all'interno dell'economia;
— 
il «resto del mondo» registra i flussi di prodotti importati ed esportati;
— 
«l'ambiente» registra l'origine dei flussi di risorse naturali e la destinazione dei flussi di residui.

4. Le righe corrispondono ai diversi tipi di flussi fisici, classificati al primo trattino della sezione 3.

5. La classificazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici è la seguente:

— 
le risorse energetiche naturali sono di due tipi: non rinnovabili e rinnovabili,
— 
i prodotti energetici sono ripartiti secondo la classificazione utilizzata nelle statistiche europee dell'energia,
— 
i residui energetici comprendono i rifiuti (senza valore monetario), le perdite durante l'estrazione/il prelievo, la distribuzione/il trasporto, la trasformazione/la conversione e lo stoccaggio, ed inoltre i saldi contabili per bilanciare le tavole delle risorse e degli impieghi.

6. La «concordanza» tra l'indicatore coerente con il principio di residenza e l'indicatore riferito al territorio è presentata per l'economia nazionale nel suo complesso (senza ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente:

impiego totale di energia delle unità residenti:

– 

impiego di energia delle unità residenti all'estero

impiego di energia dei non residenti sul territorio

differenze statistiche

consumo interno lordo di energia (relativo al territorio)

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche sull'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

( 2 ) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

( 3 ) Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Top