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Document 02011R0305-20210716
Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02011R0305 — IT — 16.07.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 088 del 4.4.2011, pag. 5) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 |
L 157 |
76 |
27.5.2014 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014 |
L 159 |
41 |
28.5.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 169 |
1 |
25.6.2019 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2011
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
«kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
«opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;
«caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
«prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
«livello», il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
«classe», gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
«livello di soglia», livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
«prodotto-tipo», l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
«specifiche tecniche armonizzate», le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
«norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
«documento per la valutazione europea», un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
«valutazione tecnica europea», la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
«uso previsto», l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;
«documentazione tecnica specifica», la documentazione che dimostra che i metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata;
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;
«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;
«operatori economici», il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
«fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;
«distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
«importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
«mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
«ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;
«richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
«accreditamento», il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008;
«controllo della produzione in fabbrica», il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
«microimpresa», microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 1 );
«ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.
Articolo 3
Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione
Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati conformemente all'articolo 60 i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare.
CAPO II
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE
Articolo 4
Dichiarazione di prestazione
Articolo 5
Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:
il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure
il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.
Articolo 6
Contenuto della dichiarazione di prestazione
La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:
il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;
il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.
La dichiarazione di prestazione contiene altresì:
l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda rendere disponibile sul mercato il prodotto da costruzione;
per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
Articolo 7
Fornitura della dichiarazione di prestazione
Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.
Articolo 8
Principi generali e uso della marcatura CE
Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta.
Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione.
Le regole relative all'apposizione della marcatura CE previste nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione si applicano fatte salve le disposizioni del presente paragrafo.
A tale riguardo gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad una marcatura che attesti la conformità alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE.
Articolo 9
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
Articolo 10
Punti di contatto di prodotti da costruzione
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 11
Obblighi dei fabbricanti
Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente all'articolo 60, modificare tale periodo per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione.
Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.
Articolo 12
Mandatari
La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.
Un mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:
tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione o la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento;
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che rientrano nel mandato del mandatario.
Articolo 13
Obblighi degli importatori
Un importatore, che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto da costruzione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponda agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto da costruzione presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
Articolo 14
Obblighi dei distributori
Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
Articolo 15
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 11.
Articolo 16
Identificazione degli operatori economici
Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli operatori economici, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato:
qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;
qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
CAPO IV
SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE
Articolo 17
Norme armonizzate
Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all'uso previsto dei prodotti che essa copre.
Ove appropriato e senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati.
Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
data di inizio del periodo di coesistenza;
data di fine del periodo di coesistenza.
La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.
Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE.
Fatti salvi gli articoli da 36 a 38, a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l'unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.
Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.
Articolo 18
Obiezione formale contro norme armonizzate
Articolo 19
Documento per la valutazione europea
In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l'altro:
il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;
per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
Articolo 20
Principi relativi all'elaborazione e all'adozione dei documenti per la valutazione europea
La procedura per l'elaborazione e l'adozione dei documenti per la valutazione europea:
è trasparente per il fabbricante interessato;
stabilisce opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati;
tiene debito conto della tutela del segreto commerciale e della riservatezza;
consente l'adeguata partecipazione della Commissione;
è efficace sotto il profilo dei costi per il fabbricante; e
garantisce una collegialità ed un coordinamento sufficienti fra i TAB designati per il prodotto in questione.
Articolo 21
Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea
Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea comunica al fabbricante, a seconda che il prodotto da costruzione rientri, interamente o parzialmente, nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, quanto segue:
se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, il TAB informa il fabbricante che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;
se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea, il TAB informa il fabbricante che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare;
se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di alcuna specifica tecnica armonizzata, il TAB applica le procedure di cui all'allegato II o quelle stabilite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3.
Articolo 22
Pubblicazione
Il documento per la valutazione europea adottato dall'organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica un elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.
Articolo 23
Risoluzione delle controversie in caso di disaccordo fra TAB
Se il documento per la valutazione europea non viene approvato dai TAB nei termini previsti, l'organizzazione dei TAB sottopone la questione alla Commissione per un'adeguata risoluzione.
Articolo 24
Contenuto del documento per la valutazione europea
Articolo 25
Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea
Articolo 26
Valutazione tecnica europea
Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5.
Articolo 27
Livelli o classi di prestazione
Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto.
Ove lo ritenga opportuno, l'organizzazione dei TAB, con l'accordo della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, stabilisce nei documenti per la valutazione europea classi di prestazione e livelli di soglia in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nell'ambito dell'uso del prodotto previsto dal fabbricante.
Se la Commissione non stabilisce dette condizioni, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto.
Articolo 28
Valutazione e verifica della costanza della prestazione
La Commissione sceglie il sistema o i sistemi meno onerosi compatibili con il rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione.
CAPO V
ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
Articolo 29
Designazione, controllo e valutazione dei TAB
Gli Stati membri che hanno designato un TAB comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione la sua denominazione, il suo indirizzo e le aree di prodotto per le quali è designato.
La Commissione rende tutti gli aggiornamenti di tale elenco disponibili al pubblico.
Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e della loro competenza e di qualsiasi modifica al riguardo.
Articolo 30
Requisiti per i TAB
Il TAB soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, tabella 2, nell'ambito di applicazione della sua designazione.
Articolo 31
Coordinamento dei TAB
L'organizzazione dei TAB svolge almeno i seguenti compiti:
organizza il coordinamento dei TAB ed assicura, se necessario, la cooperazione e la consultazione con altre parti interessate;
assicura che i TAB condividano esempi delle migliori prassi al fine di promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore;
coordina l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II e fornisce il sostegno necessario a tal fine;
elabora e adotta i documenti per la valutazione europea;
informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione dei documenti per la valutazione europea e a tutti gli aspetti relativi all'interpretazione delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull'esperienza acquisita;
comunica, alla Commissione ed allo Stato membro che ha designato un TAB, eventuali osservazioni relative a tale TAB che non svolge i propri compiti in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II;
assicura che i documenti per la valutazione europea adottati ed i riferimenti alle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico.
Per lo svolgimento di tali compiti l'organizzazione dei TAB si avvale di un segretariato.
Articolo 32
Finanziamento dell'Unione
Articolo 33
Modalità di finanziamento
Articolo 34
Gestione e monitoraggio
Articolo 35
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
CAPO VI
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Articolo 36
Uso della documentazione tecnica appropriata
Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:
il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;
il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l'autorizzazione di quest'ultimo, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure
il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l'autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.
Articolo 37
Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.
Articolo 38
Altre procedure semplificate
CAPO VII
AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI
Articolo 39
Notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del presente regolamento (in prosieguo «organismi notificati»).
Articolo 40
Autorità notificanti
Articolo 41
Requisiti relativi alle autorità notificanti
Articolo 42
Obbligo d'informazione per gli Stati membri
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali cambiamenti al riguardo.
La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Articolo 43
Requisiti per gli organismi notificati
Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.
Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti da costruzione, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Un organismo notificato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.
In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristiche essenziali e compiti per i quali è stato notificato, l'organismo notificato dispone:
del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
delle procedure necessarie per svolgere le sue attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Un organismo notificato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari.
Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l'organismo è stato notificato possiede:
una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione nell'ambito per il quale l'organismo è stato notificato;
conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
conoscenza e comprensione adeguate delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;
la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.
La remunerazione del gruppo dirigente dell'organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.
Articolo 44
Presunzione di conformità
Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione che dimostra la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 43 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.
Articolo 45
Filiali e subappaltatori degli organismi notificati
Articolo 46
Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato
Gli organismi notificati che effettuano tali prove sono specificatamente designati come organismi competenti ad operare al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate.
Prima di effettuare le prove, l'organismo notificato verifica se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valuta se:
l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni;
la qualità dei risultati delle prove è garantita.
Articolo 47
Domanda di notifica
Articolo 48
Procedura di notifica
Eccezionalmente, nei casi di cui all'allegato V, punto 3, per i quali non è disponibile uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia cartacea della notifica.
Il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto nei casi di cui all'allegato V, punto 3.
Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.
Articolo 49
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.
La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.
Articolo 50
Modifiche della notifica
Articolo 51
Contestazione della competenza degli organismi notificati
Articolo 52
Obblighi operativi degli organismi notificati
Nel loro operare gli organismi notificati rispettano comunque il grado di rigore imposto al prodotto dal presente regolamento ed il ruolo rivestito dal prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione.
Articolo 53
Obbligo d'informazione per gli organismi notificati
Gli organismi notificati informano l'autorità notificante:
di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.
Articolo 54
Scambio di esperienze
La Commissione organizza uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
Articolo 55
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati ai sensi dell'articolo 39 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati, o assicurano che i rappresentanti degli organismi notificati siano informati.
CAPO VIII
VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 56
Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi
Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, segnatamente alla prestazione dichiarata, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo notificato, se un organismo notificato è coinvolto.
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le ragioni addotte dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei motivi che seguono:
non conformità del prodotto alla prestazione dichiarata o mancato rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione previsti dal presente regolamento;
carenze nelle specifiche tecniche armonizzate o nella documentazione tecnica specifica.
Articolo 57
Procedura di salvaguardia dell'Unione
La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
Se si ritiene che la misura nazionale sia giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze nel documento per la valutazione europea o nella documentazione tecnica specifica come indicato all'articolo 56, paragrafo 5, lettera b), la Commissione sottopone la questione al comitato permanente per le costruzioni e adotta in seguito misure appropriate.
Articolo 58
Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza
Articolo 59
Non conformità formale
Fatto salvo l'articolo 56, se uno Stato membro giunge ad una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:
la marcatura CE è stato apposta in violazione dell'articolo 8 o dell'articolo 9;
la marcatura CE non è stato apposta, benché richiesto, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2;
fatto salvo l'articolo 5, la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché richiesta in conformità dell'articolo 4;
la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 4, 6 e 7;
la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 60
Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:
la determinazione, se del caso, delle caratteristiche essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli articoli da 3 a 6, il fabbricante dichiara la prestazione del suo prodotto, allorché questo è immesso sul mercato, relativamente all'uso previsto espresso in livelli o classi, o in una descrizione;
le condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione può essere trattata elettronicamente, al fine di renderla disponibile su un sito web ai sensi dell'articolo 7;
la modifica del periodo durante il quale il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, conformemente all'articolo 11, in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto nelle opere di costruzione;
la modifica dell'allegato II e se necessario l'adozione di norme procedurali supplementari ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, al fine di assicurare la conformità ai principi di cui all'articolo 20, o l'applicazione pratica delle procedure di cui all'articolo 21;
l'adeguamento dell'allegato III, dell'allegato IV, tabella 1, e dell'allegato V in seguito ai progressi tecnici;
la determinazione e l'adeguamento delle classi di prestazione in seguito ai progressi tecnici conformemente all'articolo 27, paragrafo 1;
le condizioni in base alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un determinato livello o classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, purché il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione non sia compromesso;
l'adeguamento, la determinazione e la revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'articolo 28, riguardo ad un determinato prodotto, ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale, e in funzione:
dell'importanza del ruolo rivestito dal prodotto o di tali caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione;
della natura del prodotto;
dell'effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione durante il ciclo di vita atteso del prodotto; e
dei possibili difetti di fabbricazione del prodotto.
Articolo 61
Esercizio della delega
Articolo 62
Revoca della delega
Articolo 63
Obiezioni agli atti delegati
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di tre mesi.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
Articolo 64
Comitato
Articolo 65
Abrogazione
Articolo 66
Disposizioni transitorie
Articolo 67
Relazione della Commissione
Se del caso, la relazione è seguita, entro due anni dalla sua trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio, da idonee proposte legislative.
Articolo 68
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE
Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.
1. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
il crollo, totale o parziale, della costruzione;
gravi ed inammissibili deformazioni;
danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
2. Sicurezza in caso di incendio
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
3. Igiene, salute e ambiente
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
sviluppo di gas tossici;
emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
emissioni di radiazioni pericolose;
dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.
5. Protezione contro il rumore
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.
7. Uso sostenibile delle risorse naturali
Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
la durabilità delle opere di costruzione;
l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
ALLEGATO II
PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA
1. Richiesta di una valutazione tecnica europea
Quando presenta ad un TAB una richiesta di valutazione tecnica europea per un prodotto da costruzione, e dopo aver firmato con il TAB (in prosieguo, il «TAB responsabile») un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza, il fabbricante, salvo ove decida diversamente, sottopone al TAB responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l'uso da lui previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare.
2. Contratto
Per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), entro un mese dal ricevimento della memoria tecnica il fabbricante ed il TAB responsabile della predisposizione della valutazione tecnica europea stipulano un contratto che definisce il programma di lavoro per l'elaborazione del documento per la valutazione europea, incluso:
3. Programma di lavoro
Dopo la conclusione del contratto con il fabbricante, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo anche indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di una valutazione tecnica europea.
4. Progetto di documento per la valutazione europea
L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro.
5. Partecipazione della Commissione
Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro.
6. Proroga e ritardo
Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato.
Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini.
7. Modifica e adozione di un documento per la valutazione europea
Il TAB responsabile comunica il progetto di documento per la valutazione europea al fabbricante, che dispone di quindici giorni lavorativi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine l'organizzazione dei TAB:
informa, se del caso, il fabbricante su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni;
adotta il progetto di documento per la valutazione europea; e
ne invia una copia alla Commissione.
Se la Commissione, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di documento per la valutazione europea all'organizzazione dei TAB, quest’ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia al fabbricante e alla Commissione una copia del documento per la valutazione europea adottato.
8. Pubblicazione del documento per la valutazione europea definitivo
Non appena il TAB responsabile abbia pubblicato la prima valutazione tecnica europea sulla base del documento per la valutazione europea adottato, quest'ultimo viene modificato, se necessario, sulla scorta dell'esperienza acquisita. L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti. Non appena il prodotto è munito della marcatura CE, l'organizzazione dei TAB mette a disposizione per via elettronica il documento per la valutazione europea.
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
2. Usi previsti:
3. Fabbricante:
4. Mandatario:
5. Sistemi di VVCP:
6a. Norma armonizzata:
Organismi notificati:
6b. Documento per la valutazione europea:
Valutazione tecnica europea:
Organismo di valutazione tecnica:
Organismi notificati:
7. Prestazioni dichiarate:
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Istruzioni per redigere la dichiarazione di prestazione
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Queste istruzioni intendono essere di guida ai fabbricanti per la redazione di una dichiarazione di prestazione conforme al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in questo allegato (nel seguito «il modello»).
Queste istruzioni non fanno parte delle dichiarazioni di prestazione che i fabbricanti devono emettere e non vanno allegate alle dichiarazioni di prestazione.
Nel redigere una dichiarazione di prestazione il fabbricante:
deve riprodurre i testi e le intestazioni del modello che non sono racchiusi tra parentesi quadre;
deve sostituire gli spazi vuoti e le parentesi quadre inserendo le informazioni necessarie.
Il fabbricante può anche inserire nella dichiarazione di prestazione il riferimento al sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011. Tale riferimento può essere collocato dopo il punto 8 o in altro luogo dove non pregiudichi la leggibilità e la chiarezza delle informazioni obbligatorie.
2. FLESSIBILITÀ
A condizione che le informazioni obbligatorie imposte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 siano fornite in modo chiaro, completo e coerente, nel redigere una dichiarazione di prestazione è possibile:
utilizzare un'impaginazione diversa da quella del modello;
fondere i punti presentandone alcuni insieme;
disporre i punti del modello in un ordine diverso o usando una o più tabelle;
omettere i punti del modello che non sono pertinenti al prodotto per il quale si redige la dichiarazione di prestazione. Ciò è ad esempio opportuno poiché la dichiarazione di prestazione può basarsi su una norma armonizzata o su una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, cosa che rende inapplicabile l'altra alternativa. Tali omissioni possono riguardare altresì i punti relativi al mandatario o all'uso della documentazione tecnica appropriata e della documentazione tecnica specifica;
esporre i punti senza numerazione.
Se un fabbricante intende emettere una dichiarazione di prestazione unica relativa a diverse versioni di un prodotto-tipo, almeno gli elementi seguenti vanno elencati separatamente e con chiarezza per ogni versione del prodotto: il numero della dichiarazione di prestazione, il codice di identificazione al punto 1 e le prestazioni dichiarate al punto 7.
3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Punto del modello |
Istruzioni |
Numero della dichiarazione di prestazione |
È il numero di riferimento della dichiarazione di prestazione prescritto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011. La scelta del numero spetta al fabbricante. Questo numero può coincidere con il codice di identificazione unico del prodotto-tipo indicato al punto 1 del modello. |
Punto 1 |
Indicare il codice di identificazione unico del prodotto-tipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011. L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce che il codice di identificazione unico deciso dal fabbricante e posto successivamente alla marcatura CE sia correlato al prodotto-tipo e quindi all'insieme di livelli o classi di prestazione di un prodotto da costruzione, così come indicati nella dichiarazione di prestazione corrispondente. È inoltre necessario che i destinatari dei prodotti da costruzione, in particolare gli utilizzatori finali, possano identificare univocamente tale insieme di livelli o classi di prestazione per ogni singolo prodotto. Di conseguenza ogni prodotto da costruzione per il quale è stata redatta una dichiarazione di prestazione va correlato dal suo fabbricante al corrispondente prodotto-tipo, e ad esso viene attribuito uno specifico insieme di livelli o classi di prestazione mediante il codice di identificazione unico, che svolge anche le funzioni del riferimento indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011. |
Punto 2 |
Indicare l'uso previsto o, secondo il caso, elencare gli usi previsti del prodotto da costruzione secondo il fabbricante, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile. |
Punto 3 |
Indicare nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011. |
Punto 4 |
Questo punto è da inserire e compilare solo se è stato designato un mandatario. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo del mandatario il cui mandato comprende i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011. |
Punto 5 |
Indicare il numero del sistema o sistemi applicabili di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione così come esposti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011. Nel caso esista più di un sistema, va dichiarato ognuno di essi. |
Punti 6a e 6b |
Poiché il fabbricante può redigere una dichiarazione di prestazione in base ad una norma armonizzata o ad una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, le due diverse situazioni indicate ai punti 6a e 6b vanno considerate alternative e solo una di esse può applicarsi ed essere oggetto di compilazione in una dichiarazione di prestazione. Nel caso del punto 6a, ossia quando la dichiarazione di prestazione si basa su una norma armonizzata, indicare tutti gli elementi seguenti: a) numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione (riferimento datato); e b) numeri di identificazione degli organismi notificati. Per l'indicazione del nome degli organismi notificati è essenziale che il nome sia riportato nella lingua originale senza traduzione in altra lingua. Nel caso del punto 6b, ossia quando la dichiarazione di prestazione si basa su una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, indicare tutti gli elementi seguenti: a) numero del documento per la valutazione europea e sua data di emissione; b) numero della Valutazione tecnica europea e sua data di emissione; c) nome dell'Organismo di valutazione tecnica; e d) numeri di identificazione degli organismi notificati. |
Punto 7 |
Indicare in questo punto della dichiarazione di prestazione: a) l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti riportati al punto 2; e b) per ogni caratteristica essenziale, la prestazione dichiarata, espressa in livello o classe o da una descrizione, relativa a tale caratteristica, oppure, per le caratteristiche per le quali non viene dichiarata una prestazione, scrivere le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata). Questo punto può essere compilato con l'ausilio di una tabella che esponga i rapporti tra le norme tecniche armonizzate e i sistemi di valutazione e di verifica della costanza della prestazione applicati ad ogni caratteristica essenziale del prodotto, unitamente alla prestazione in riferimento ad ogni caratteristica essenziale. La prestazione va dichiarata in modo chiaro ed esplicito. Per tale motivo essa non può essere descritta nella dichiarazione di prestazione semplicemente inserendo la formula di un calcolo da far svolgere ai destinatari. Inoltre i livelli o le classi di prestazione riportati nei documenti di riferimento vanno riprodotti nella dichiarazione di prestazione e quindi non possono essere espressi semplicemente inserendo rimandi a tali documenti nella dichiarazione di prestazione. Tuttavia la prestazione, in particolare il comportamento strutturale di un prodotto da costruzione, può essere espressa con un rimando alla corrispondente documentazione di produzione o ai calcoli relativi alla progettazione strutturale. In tal caso i documenti pertinenti vanno allegati alla dichiarazione di prestazione. |
Punto 8 |
Tale punto va inserito e compilato in una dichiarazione di prestazione solo se si è fatto uso di documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica, in conformità agli articoli 36, 37 e 38 del regolamento (UE) n. 305/2011, allo scopo di indicare quali requisiti soddisfa il prodotto. In tal caso questo punto della dichiarazione di prestazione deve riportare: a) il numero di riferimento della documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica usata; e b) i requisiti soddisfatti dal prodotto. |
Firma |
Sostituire gli spazi riportati tra le parentesi quadre con l'informazione indicata e la firma. |
ALLEGATO IV
AREE DI PRODOTTO E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
Tabella 1 — Aree di prodotto
CODICE DELL'AREA |
AREA DI PRODOTTO |
1 |
PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO |
2 |
PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI |
3 |
MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO) |
4 |
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO |
5 |
APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI |
6 |
CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI |
7 |
PRODOTTI IN GESSO |
8 |
GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI |
9 |
FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI |
10 |
IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI) |
11 |
IMPIANTI SANITARI |
12 |
IMPIANTI FISSI PER IL TRAFFICO: APPARECCHIATURE STRADALI |
13 |
PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE |
14 |
PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO |
15 |
CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI |
16 |
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO |
17 |
MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI |
18 |
PRODOTTI PER RETI FOGNARIE |
19 |
PAVIMENTAZIONI |
20 |
PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE |
21 |
FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI |
22 |
COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE |
23 |
PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE |
24 |
AGGREGATI |
25 |
ADESIVI PER COSTRUZIONE |
26 |
PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE |
27 |
APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO |
28 |
CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO |
29 |
PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO |
30 |
PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI |
31 |
CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE |
32 |
MASTICI PER GIUNTI |
33 |
FISSAGGI |
34 |
KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI |
35 |
DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNIFUGHI |
Tabella 2 — Requisiti dei TAB
Competenza |
Descrizione della competenza |
Requisiti |
1. Analisi dei rischi |
Individuare possibili rischi e benefici dell'uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta installati nelle opere di costruzione. |
Un TAB è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica. Esso è indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare. Un TAB dispone inoltre di personale con le seguenti caratteristiche: a) obiettività e solida capacità di giudizio tecnico; b) conoscenza approfondita della normativa vigente e degli altri requisiti in vigore nello Stato membro in cui è designato, riguardo alle aree di prodotto per le quali deve essere designato; c) comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato; d) conoscenza approfondita degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi; e) conoscenza approfondita delle vigenti norme armonizzate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato; f) adeguate competenze linguistiche. La retribuzione del personale del TAB non dipende dal numero di valutazioni effettuate né dai risultanti di tali valutazioni. |
2. Determinazione dei criteri tecnici |
Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto al soddisfacimento delle normative nazionali applicabili; fornire l'informazione tecnica necessaria a coloro che partecipano al processo di costruzione come potenziali utilizzatori dei prodotti da costruzione (fabbricanti, progettisti, contraenti, installatori). |
|
3. Definizione dei metodi di valutazione |
Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell'attuale stato della tecnica. |
|
4. Determinazione del controllo specifico della produzione in fabbrica |
Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante il processo di fabbricazione. |
Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB dispone di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processi produttivi e caratteristiche del prodotto. |
5. Valutazione del prodotto |
Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati. |
Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB dispone dei mezzi necessari e dell'attrezzatura per valutare le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione nell'ambito delle aree di prodotto per le quali deve essere designato. |
6. Gestione generale |
Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali. |
Un TAB: a) ha dato prova di rispettare i comportamenti amministrativi corretti; b) dispone di una politica e procedure di sostegno ai fini della riservatezza delle informazioni sensibili nell'ambito del TAB e di tutti i suoi partner; c) dispone di un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i documenti pertinenti; d) dispone di un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione; e) dispone di una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e reclami. |
ALLEGATO V
VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate in base ai sistemi che seguono:
1.1. Sistema 1+
Il fabbricante effettua:
il controllo della produzione in fabbrica;
altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.
1.2. Sistema 1
Il fabbricante effettua:
il controllo della produzione in fabbrica;
altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.
1.3. Sistema 2+
Il fabbricante effettua:
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
il controllo della produzione in fabbrica;
altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.
1.4. Sistema 3
Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;
il laboratorio notificato valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.
1.5. Sistema 4
Il fabbricante effettua:
una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
il controllo della produzione in fabbrica;
nessuno di tali compiti richiede l'intervento di organismi notificati.
1.6. Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione tecnica europea
Gli organismi certificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1 e 3, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti non effettuano quindi, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di cui ai punti 1.1, lettera b), punto i), 1.2, lettera b), punto i), 1.3, lettera a), punto i), 1.4., lettera b), e 1.5, lettera a), punto i).
2. ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:
organismo di certificazione del prodotto: un organismo notificato ai sensi del capo VII per certificare la costanza della prestazione;
organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato ai sensi del Capo VII per certificare il controllo della produzione in fabbrica;
laboratorio: un organismo notificato ai sensi del capo VII incaricato di misurare, esaminare, sottoporre a prove e a calcoli o valutare in altro modo la prestazione dei prodotti da costruzione.
3. NOTIFICHE ORIZZONTALI: CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON È RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE
reazione al fuoco;
resistenza al fuoco;
comportamento in caso di incendio esterno;
prestazioni acustiche;
emissioni di sostanze pericolose.
( 1 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
( 2 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
( 3 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
( 4 ) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
( 5 ) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
( 6 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.