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Document 02011R0211-20181008

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/211/2018-10-08

02011R0211 — IT — 08.10.2018 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

riguardante l’iniziativa dei cittadini

(GU L 065 dell'11.3.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 268/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2012

  L 89

1

27.3.2012

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 887/2013 DELLA COMMISSIONE dell’11 luglio 2013

  L 247

11

18.9.2013

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 531/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2014

  L 148

52

20.5.2014

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1070 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2015

  L 178

1

8.7.2015

►M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1239 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2018

  L 234

1

18.9.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 330, 14.12.2011, pag.  47 (211/2011)

 C2

Rettifica, GU L 094, 30.3.2012, pag.  49 (211/2011)

 C3

Rettifica, GU L 354, 11.12.2014, pag.  90 (887/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

riguardante l’iniziativa dei cittadini



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni relative a un’iniziativa dei cittadini, quale prevista all’articolo 11 TUE e all’articolo 24 TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

▼C1

1) «iniziativa dei cittadini», un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati;

▼B

2) «firmatari», i cittadini dell’Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa;

3) «organizzatori», le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un’iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti gli organizzatori ed i firmatari

1.  Gli organizzatori devono essere cittadini dell’Unione e aver raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

2.  Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri.

Gli organizzatori designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell’Unione durante l’intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini.

Gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini.

Ai fini della registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini a norma dell’articolo 4, la Commissione esamina solo le informazioni concernenti i sette membri del comitato dei cittadini necessarie per soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo.

3.  La Commissione può chiedere agli organizzatori di fornire la prova del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  Per poter dichiarare il proprio sostegno a un’iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell’Unione e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 4

Registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini

1.  Prima d’iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell’allegato II, riguardanti in particolare l’oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell’Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»).

Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d’iniziativa dei cittadini.

Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione. La traduzione della proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione è di responsabilità degli organizzatori.

La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza.

2.  Entro due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’allegato II, la Commissione registra una proposta d’iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

b) la proposta d’iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati;

c) la proposta d’iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio; e

d) la proposta d’iniziativa dei cittadini non è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 TUE.

3.  La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

Qualora rifiuti di registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

4.  Una volta che è stata registrata, una proposta d’iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini.

5.  Gli organizzatori possono ritirare una proposta d’iniziativa dei cittadini che è stata registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno a norma dell’articolo 8. In questo caso, un’indicazione in tal senso è inserita nel registro.

Articolo 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1.  Gli organizzatori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa dei cittadini registrata a norma dell’articolo 4.

Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell’allegato III e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d’iniziativa dei cittadini in questione. Prima d’iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell’allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2.  Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l’articolo 6.

Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ( 1 ), sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.

3.  I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dagli organizzatori. Essi indicano solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri, di cui all’allegato III.

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all’allegato III. In considerazione di tali modifiche la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell’articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, modifiche dell’allegato III.

5.  Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Alla fine di tale periodo, il registro indica che il termine è scaduto e, se del caso, che non è stato raccolto il numero necessario di dichiarazioni di supporto.

Articolo 6

Sistemi di raccolta per via elettronica

1.  Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri gli organizzatori possono servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica.

2.  Gli organizzatori si accertano che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno rispetti il paragrafo 4.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori chiedono all’autorità competente dello Stato membro interessato di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetta il paragrafo 4.

Gli organizzatori possono iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo una volta che hanno ottenuto la certificazione di cui al paragrafo 3. Gli organizzatori pubblicano copia della certificazione in parola nel sito web utilizzato per il sistema di raccolta.

Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione sviluppa e successivamente mantiene un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica. Il software è messo a disposizione gratuitamente.

3.  Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente al paragrafo 4, entro un mese l’autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell’allegato IV.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4.  I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

a) soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;

b) i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire, tra l’altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l’iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;

c) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno secondo un modulo conforme ai modelli figuranti nell’allegato III, così da consentirne la verifica da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 8, paragrafo 2.

5.  Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l’attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all’articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1.  Un’iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un quarto degli Stati membri.

2.  In almeno un quarto degli Stati membri, l’iniziativa dei cittadini deve essere firmata almeno dal numero minimo di cittadini indicato, al momento della registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, nell’allegato I. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750.

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, opportuni adeguamenti dell’allegato I per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

4.  I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro responsabile della verifica della loro dichiarazione di sostegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

Verifica e certificazione da parte degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno

1.  Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari a norma degli articoli 5 e 7, gli organizzatori presentano alle autorità competenti di cui all’articolo 15, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell’allegato V e separano le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica.

Gli organizzatori presentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro competente nel modo seguente:

a) allo Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato nell’allegato III, parte C, punto 1; oppure

b) allo Stato membro che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento d’identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno, secondo quanto precisato nell’allegato III, parte C, punto 2.

2.  Entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell’allegato VI, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato.

Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l’autenticazione della firma.

3.  Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Articolo 9

Presentazione di un’iniziativa dei cittadini alla Commissione

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l’iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.

L’importo del sostegno e dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ( 2 ).

Ai fini del presente articolo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell’allegato VII e trasmettono tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 10

Procedura di esame dell’iniziativa dei cittadini da parte della Commissione

1.  Quando la Commissione riceve un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 9, essa:

a) pubblica senza indugio l’iniziativa dei cittadini sul suo registro;

b) riceve gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa dei cittadini;

c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa dei cittadini, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.

2.  La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

Articolo 11

Audizione pubblica

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), ed entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli organizzatori hanno l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica. La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l’audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell’Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

1.  Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

2.  Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, sono considerati come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

3.  Gli organizzatori assicurano che i dati personali raccolti per un’iniziativa dei cittadini non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all’iniziativa stessa e distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per l’iniziativa in questione e le eventuali loro copie entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell’articolo 9 oppure diciotto mesi dopo la data di registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini.

4.  L’autorità competente usa i dati personali ricevuti per una determinata iniziativa dei cittadini al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi un mese dopo aver rilasciato il certificato di cui all’articolo suddetto.

5.  La dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini e le loro copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 se necessario ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a una proposta d’iniziativa dei cittadini. Gli organizzatori e l’autorità competente distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi una settimana dopo l’adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti.

6.  Gli organizzatori applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

Articolo 13

Responsabilità

Gli organizzatori rispondono degli eventuali danni da essi arrecati nell’organizzazione delle iniziative dei cittadini, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 14

Sanzioni

1.  Gli Stati membri assicurano che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso di:

a) false dichiarazioni rese dagli organizzatori;

b) utilizzo fraudolento dei dati.

2.  Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Autorità competenti negli Stati membri

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.

2.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, ogni Stato membro designa un’autorità competente responsabile di coordinare l’operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.

3.  Entro il 1o marzo 2012, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l’indirizzo delle autorità competenti.

4.  La Commissione compila l’elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

Articolo 16

Modifica degli allegati

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento, entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 16 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Revoca della delega

1.  La delega di potere di cui all’articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.  L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che possono esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.

3.  La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Obiezioni agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.  Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 20

Comitato

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 21

Notifica delle disposizioni nazionali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 22

Clausola di revisione

Entro il 1o aprile 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4




ALLEGATO I



NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio

15 750

Bulgaria

12 750

Repubblica ceca

15 750

Danimarca

9 750

Germania

72 000

Estonia

4 500

Irlanda

8 250

Grecia

15 750

Spagna

40 500

Francia

55 500

Croazia

8 250

Italia

54 750

Cipro

4 500

Lettonia

6 000

Lituania

8 250

Lussemburgo

4 500

Ungheria

15 750

Malta

4 500

Paesi Bassi

19 500

Austria

13 500

Polonia

38 250

Portogallo

15 750

Romania

24 000

Slovenia

6 000

Slovacchia

9 750

Finlandia

9 750

Svezia

15 000

Regno Unito

54 750

▼M3




ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UNA PROPOSTA D’INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. Il titolo della proposta d’iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute.

2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute.

3. Una descrizione degli obiettivi della proposta d’iniziativa dei cittadini nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute.

4. Le disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all’azione proposta.

5. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del comitato dei cittadini, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi elettronici e numeri di telefono ( 3 ).

6. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri del comitato dei cittadini.

7. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell’iniziativa dei cittadini proposta al momento della registrazione (3) .

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un atto giuridico.

▼M5




ALLEGATO III

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►(1) M6  

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►(1) M6  

Parte C

1.    Requisiti per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero d'identità personale/numero di un documento d'identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte A)



Stato membro

Firmatari la cui dichiarazione di sostegno deve essere presentata allo Stato membro interessato

Belgio

— residenti in Belgio

— cittadini belgi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza

Danimarca

— residenti in Danimarca

— cittadini danesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza

Germania

— residenti in Germania

— cittadini tedeschi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza

Estonia

— residenti in Estonia

— cittadini estoni residenti all'estero

Irlanda

— residenti in Irlanda

Lussemburgo

— residenti in Lussemburgo

— cittadini lussemburghesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza

Paesi Bassi

— residenti nei Paesi Bassi

— cittadini olandesi residenti all'estero

Slovacchia

— residenti in Slovacchia

— cittadini slovacchi residenti all'estero

Finlandia

— residenti in Finlandia

— cittadini finlandesi residenti all'estero

Regno Unito

— residenti nel Regno Unito

2.    Elenco degli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero d'identità personale/numero di un documento d'identità personale precisato di seguito e rilasciato dallo Stato membro interessato (modulo di dichiarazione di sostegno — parte B)

BULGARIA

 Единен граждански номер (numero civile unico)

REPUBBLICA CECA

 Občanský průkaz (carta d'identità nazionale)

 Cestovní pas (passaporto)

GRECIA

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (carta d'identità)

 Διαβατήριο (passaporto)

 Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (certificato di residenza/certificato di residenza permanente)

SPAGNA

 Documento Nacional de Identidad (carta d'identità)

 Pasaporte (passaporto)

 Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros [numero d'identità per stranieri (NIE), della carta o del certificato d'identità, corrispondente alla registrazione nel registro centrale degli stranieri]

FRANCIA

 Passeport (passaporto)

 Carte nationale d'identité (carta d'identità nazionale)

CROAZIA

 Osobni identifikacijski broj (numero d'identità personale)

ITALIA

 Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

 Carta di identità, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

CIPRO

 Δελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residenti)

 Διαβατήριο (passaporto)

LETTONIA

 Personas kods (numero d'identità personale)

LITUANIA

 Asmens kodas (numero personale)

UNGHERIA

 személyazonosító igazolvány (carta d'identità)

 útlevél (passaporto)

 személyi azonosító szám (személyi szám) (numero d'identità personale)

MALTA

 Karta tal-Identità (carta d'identità)

 Dokument ta 'residenza (documento di residenza)

AUSTRIA

 Reisepass (passaporto)

 Personalausweis (carta d'identità)

POLONIA

 Numer ewidencyjny PESEL (numero d'identità PESEL)

PORTOGALLO

 Bilhete de identidade (carta d'identità)

 Passaporte (passaporto)

 Cartão de Cidadão (carta del cittadino)

ROMANIA

 carte de identitate (carta d'identità)

 pașaport (passaporto)

 certificat de înregistrare (certificato di registrazione)

 carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (carta di residenza permanente per cittadini dell'UE)

 Cod Numeric Personal (numero d'identità personale)

SLOVENIA

 Enotna matična številka občana (numero d'identità personale)

SVEZIA

 Personnummer (numero d'identità personale)

▼B




ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA RISPONDENZA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA PER VIA ELETTRONICA ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 FEBBRAIO 2011, RIGUARDANTE L’INIZIATIVA DEI CITTADINI

…. (denominazione dell’autorità competente) di … (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica …. (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno pe … (titolo della proposta d’iniziativa dei cittadini) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) n. 211/2011.

Data, firma e timbro ufficiale dell’autorità competente:

▼M5




ALLEGATO V

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

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▼B




ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER … (INDICARE LO STATO MEMBRO)

… (denominazione dell’autorità competente) di … (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, certifica che … dichiarazioni di sostegno per la proposta d’iniziativa dei cittadini registrata con il numero … sono valide a norma del disposto di tale regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale dell’autorità competente:

▼M5




ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA DEI CITTADINI ALLA COMMISSIONE

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( 1 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

( 2 ) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

( 3 ) Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, gli interessati sono informati del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d’iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini.

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