This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02011D0273-20111013
Council Decision 2011/273/CFSP of 9 May 2011 concerning restrictive measures against Syria
Consolidated text: Decisione 2011/273/PESC del Consiglio del 9 maggio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
Decisione 2011/273/PESC del Consiglio del 9 maggio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
2011D0273 — IT — 13.10.2011 — 006.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
|
DECISIONE 2011/273/PESC DEL CONSIGLIO del 9 maggio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, 10.5.2011, p.11) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
No |
page |
date |
||
|
DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/302/PESC DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2011 |
L 136 |
91 |
24.5.2011 |
|
|
DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/367/PESC DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2011 |
L 164 |
14 |
24.6.2011 |
|
|
DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/488/PESC DEL CONSIGLIO del 1o agosto 2011 |
L 199 |
74 |
2.8.2011 |
|
|
DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/515/PESC DEL CONSIGLIO del 23 agosto 2011 |
L 218 |
20 |
24.8.2011 |
|
|
L 228 |
16 |
3.9.2011 |
||
|
L 247 |
17 |
24.9.2011 |
||
|
L 269 |
33 |
14.10.2011 |
||
Rettificato da:
DECISIONE 2011/273/PESC DEL CONSIGLIO
del 9 maggio 2011
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il 29 aprile 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per gli sviluppi della situazione in Siria e per lo spiegamento di forze militari e di sicurezza in diverse città siriane. |
|
(2) |
L'Unione europea ha fermamente condannato la violenta repressione, effettuata anche con l'uso di pallottole vere, delle pacifiche manifestazioni di protesta avvenute in varie località della Siria, che ha portato alla morte di numerosi manifestanti, al ferimento di altri e a detenzioni arbitrarie, ed ha chiesto alle forze di sicurezza siriane di dar prova di moderazione anziché procedere a repressioni. |
|
(3) |
Data la gravità della situazione occorre imporre misure restrittive nei confronti della Siria e delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria. |
|
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento alla Siria o l'esportazione in questo paese di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) alle forniture e all'assistenza tecnica destinate esclusivamente al sostegno o all'utilizzo da parte della Forza dell'ONU incaricata di sorvegliare il disimpegno (UNDOF).
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU;
c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria;
d) alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
e) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,
purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Siria da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.
Articolo 2 bis
1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 2 ter
Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria;
b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;
c) la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, e con società controllate o affiliate da esse controllate.
Articolo 2 quater
1. I divieti di cui all’articolo 2 bis si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.
2. I divieti di cui all’articolo 2 ter, lettere a) e b), rispettivamente:
i) si applicano fatta salva l’esecuzione di un obbligo derivante da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;
ii) non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.
Articolo 2 quinquies
È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Siria.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato I, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati I e II e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;
e) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione dalla Siria;
f) da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica o l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è stata inserita negli allegati I e II, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un’entità elencata negli allegati I e II; e
d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
5 bis Il paragrafo 1 non osta a che un’entità inserita nell’allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell’ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.
Articolo 4 bis
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.
Articolo 5
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
Articolo 6
1. Gli allegati I e II indicano i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 7
Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4
A. Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
|
1. |
Bashar Al-Assad |
Nato l'11.9.1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903 |
Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti. |
23.5.2011 |
|
2. |
Maher (alias Mahir) Al-Assad |
Nato l'8.12.1967; passaporto diplomatico n. 4138 |
Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
3. |
Ali Mamluk (alias Mamlouk) |
Nato il 19.2.1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983 |
Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
4. |
Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) |
Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
|
5. |
Atej (alias Atef, Atif) Najib |
Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
|
6. |
Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) |
Nato il 2.4.1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246 |
Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
7. |
Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) |
Nato il 20.5.1951 a Damasco; passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00 |
Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
8. |
Amjad Al-Abbas |
Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. |
9.5.2011 |
|
|
9. |
Rami Makhlouf |
Nato il 10.7.1969 a Damasco; passaporto n. 454224 |
Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
10. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
Nato nel 1953 a Hama, passaporto diplomatico n. D0005788 |
Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
9.5.2011 |
|
11. |
Jamil Hassan |
Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
9.5.2011 |
|
|
12. |
Rustum Ghazali |
Nato il 3.5.1953 a Deraa; passaporto diplomatico n. D 000 000 887 |
Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
9.5.2011 |
|
13. |
Fawwaz Al-Assad |
Nato il 18.6.1962 a Kerdala; passaporto n. 88238 |
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
9.5.2011 |
|
14. |
Munzir Al-Assad |
Nato l'1.3.1961 a Lattaquié; passaporto n. 86449 e n. 842781 |
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
9.5.2011 |
|
15. |
Asif Shawkat |
Nato il 15.1.1950 a Al-Madehleh, Tartus |
Vicecapo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
16. |
Hisham Ikhtiyar |
Nato nel 1941 |
Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
17. |
Faruq Al Shar' |
Nato il 10.12.1938 |
Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
18. |
Muhammad Nasif Khayrbik |
Nato il 10.4.1937 (oppure il 20.5.1937) a Hama, passaporto diplomatico n. 0002250 |
Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
19. |
Mohamed Hamcho |
Nato il 20.5.1966; passaporto n. 002954347 |
Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d’affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. |
23.5.2011 |
|
20. |
Iyad (alias Eyad) Makhlouf |
Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N001820740 |
Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
21. |
Bassam Al Hassan |
Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
|
22. |
Dawud Rajiha |
Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti. |
23.5.2011 |
|
|
23. |
Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf |
Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N002848852 |
Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. |
23.5.2011 |
|
24. |
Zoulhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH) |
Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha. |
Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad. |
23.6.2011 |
|
25. |
Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH) |
Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad. |
23.6.2011 |
|
|
26. |
Brigadiere Comandante Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali) |
Nato il 1o settembre 1957; luogo di nascita: Yazd, Iran. |
Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
|
27. |
Maggiore generale Qasem SOLEIMANI (alias Qasim SOLEIMANY) |
Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
|
|
28. |
Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB) |
Nato nel 1963; luogo di nascita: Tehran, Iran. |
Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
|
29. |
Khalid QADDUR |
Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
|
30. |
Ra'if AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI) |
Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
|
31. |
Mohammad Mufleh |
Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
1.8.2011 |
|
|
32. |
Maggiore generale Tawfiq Younes |
Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
1.8.2011 |
|
|
33. |
Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) |
Nato a Latakia, Siria, il 19.10.1932 |
Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. |
1.8.2011 |
|
34. |
Ayman Jabir |
Nato a Latakia |
Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. |
1.8.2011 |
|
35. |
Generale Ali Habib Mahmoud |
Nato a Tartous, 1939. Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009 |
Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile. |
1.8.2011 |
|
36. |
Hayel AL-ASSAD |
Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione. |
23.8.2011 |
|
|
37. |
Ali AL-SALIM |
Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d’armi dell'esercito siriano. |
23.8.2011 |
|
|
38. |
Nizar AL-ASSAAD |
Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia «shabiha» nella regione di Latakia. |
23.8.2011 |
|
|
39. |
Brigadier generale Rafiq SHAHADAH |
Capo dell'intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare. |
23.8.2011 |
|
|
40. |
Brigadier generale JAMEA JAMEA (Jami Jami) |
Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal |
23.8.2011 |
|
|
41. |
Hassan Bin-Ali AL-TURKMANI |
data di nascita 1935 ad Aleppo |
Viceministro aggiunto, ex ministro della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
|
42. |
Muhammad Said BUKHAYTAN |
Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile. |
23.8.2011 |
|
|
43. |
Ali DOUBA |
Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
|
|
44. |
Brigadier generale Nawful AL-HUSAYN |
Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. |
23.8.2011 |
|
|
45. |
Brigadier generale Husam SUKKAR |
Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza. |
23.8.2011 |
|
|
46. |
Brigadier generale Muhammed ZAMRINI |
Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. |
23.8.2011 |
|
|
47. |
Tenente generale Munir ADANOV (ADNUF) |
Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. |
23.8.2011 |
|
|
48. |
Brigadier generale Ghassan KHALIL |
Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria |
23.8.2011 |
|
|
49. |
Mohammed JABIR |
Luogo di nascita: Latakia |
Milizia shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia shabiha. |
23.8.2011 |
|
50. |
Samir HASSAN |
Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano. |
23.8.2011 |
|
|
51. |
Fares CHEHABI |
Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
|
|
52. |
Emad GHRAIWATI |
data di nascita: marzo 1959; luogo di nascita: Damasco, Siria |
Presidente della camera dell’industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Fornisce sostegno economico al regime siriano. |
2.9.2011 |
|
53. |
Tarif AKHRAS |
data di nascita: 1949; luogo di nascita: Homs, Siria |
Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Fornisce sostegno economico al regime siriano. |
2.9.2011 |
|
54. |
Issam ANBOUBA |
data di nascita: 1949; luogo di nascita: Lattakia, Siria |
Presidente dell’Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Fornisce sostegno economico al regime siriano. |
2.9.2011 |
|
55. |
Tayseer Qala Awwad |
data di nascita: 1943; luogo di nascita: Damasco |
Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime. |
23.9.2011 |
|
56. |
Dr. Adnan Hassan Mahmoud |
data di nascita: 1966; luogo di nascita: Tartous |
Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime. |
23.9.2011 |
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
|
1. |
Bena Properties |
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
|
2. |
Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) |
Po Box 108, DamascoTel.: 963 112110059 / 963112110043Fax: 963 933333149 |
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
3. |
Hamcho International (alias Hamsho International Group) |
Bagdad Street, Po Box 8254, DamascoTel.: 963 112316675Fax: 963 112318875Sito internet: www.hamshointl.comE-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com |
Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
4. |
Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) |
Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
|
5. |
Direzione della sicurezza politica |
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
|
|
6. |
Direzione delle informazioni generali |
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
|
|
7. |
Direzione delle informazioni militari |
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
|
|
8. |
Direzione delle informazioni dell'aeronautica militare |
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
|
|
9. |
Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds) |
Teheran (Iran) |
La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili. |
23.8.2011 |
|
10. |
Mada Transport |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
|
11. |
Cham Investment Group |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
|
12. |
Real Estate Bank |
Insurance Bldg- Yousef Al-azmehsqr. DamascusP.O. Box: 2337 DamascoRepubblica araba sirianaTel: (+963) 11 2456777 e 2218602Fax: (+963) 11 2237938 e 2211186E-mail della banca: Publicrelations@reb.sySito web: www.reb.sy |
Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime. |
2.09.2011 |
|
13. |
Addounia TV (altrimenti detta Dounia TV) |
Tel.:+963-11-5667274, +963-11-5667271, Fax:+963-11-5667272 Sito web: http://www.addounia.tv |
Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria. |
23.9.2011 |
|
14. |
Cham Holding |
Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria C.P. 9525Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044Fax +963 (11) 673 1274Email info@chamholding.sywww.chamholding.sy |
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. |
23.9.2011 |
|
15. |
El-Tel Co. (altrimenti detta El-Tel Middle East Company) |
Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, C.P.3052, Damasco – SiriaTel.: +963-11-2212345Fax: +963-11-44694450Email: sales@eltelme.comSito web: www.eltelme.com |
Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito. |
23.9.2011 |
|
16. |
Ramak Constructions Co. |
Indirizzo: Daa'ra Highway, Damasco, Siria Tel.: +963-11-6858111Daa'ra Highway, Damasco, Siria Tel.: +963-11-6858111Cell.: +963-933-240231 |
Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito. |
23.9.2011 |
|
17. |
Souruh Company (altrimenti detta SOROH Al Cham Company) |
Indirizzo: Adra Free Zone AreaDamasco – SiriaTel.:+963-11-5327266Cell.:+963-933-526812+963-932-878282Fax:+963-11-5316396Email: sorohco@gmail.comSito web: http://sites.google.com/site/sorohco |
Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf. |
23.9.2011 |
|
18. |
Syriatel |
Thawra Street, Ste Building, 6o piano, C.P. 2900Tel.: +963 11 61 26 270Fax: +963 11 23 73 97 19Email: info@syriatel.com.sy;Sito web: http://syriatel.sy/ |
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50 % dei suoi utili al governo. |
23.9.2011 |
ALLEGATO II
Elenco delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
|
1. |
Commercial Bank of Syria |
— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 direzione generale: dir.cbs@mail.sy |
Banca statale che sostiene finanziariamente il regime. |
13.10.2011 |