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Document 02009R1221-20190109
Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
02009R1221 — IT — 09.01.2019 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 (GU L 342 dell'22.12.2009, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017 |
L 222 |
1 |
29.8.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018 |
L 325 |
18 |
20.12.2018 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato «EMAS», al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso.
EMAS, in quanto strumento importante del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali;
2) «prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione;
3) «rispetto degli obblighi normativi», la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni;
4) «aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente;
5) «aspetto ambientale significativo», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo;
6) «aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto;
7) «aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione;
8) «impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione;
9) «analisi ambientale», un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione;
10) «programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi;
11) «obiettivo ambientale», un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire;
12) «traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;
13) «sistema di gestione ambientale», la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;
14) «migliore pratica di gestione ambientale», il modo più efficace con il quale un’organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;
15) «modifica sostanziale», qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute umana;
16) «audit ambientale interno», una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente;
17) «auditor», un individuo o un gruppo di individui, appartenente ad un’organizzazione o una persona fisica o giuridica esterna a tale organizzazione, che opera per conto di tale organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema di gestione ambientale applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientali dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
18) «dichiarazione ambientale», informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un’organizzazione:
a) struttura e attività;
b) politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
c) aspetti e impatti ambientali;
d) programma, obiettivi e traguardi ambientali;
e) prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;
19) «dichiarazione ambientale aggiornata», l’informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate contenente aggiornamenti dell’ultima dichiarazione ambientale convalidata, solamente per quanto riguarda le prestazioni ambientali di un’organizzazione e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;
20) «verificatore ambientale»,
a) un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;
21) «organizzazione», un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;
22) «sito», un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;
23) «distretto», un gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza geografica o attività imprenditoriale, che applicano congiuntamente un sistema di gestione ambientale;
24) «verifica», la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l’audit ambientale interno di un’organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;
25) «convalida», la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;
26) «autorità responsabili dell’applicazione della legge», le autorità competenti incaricate dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto della legge;
27) «indicatore di prestazione ambientale», un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di un’organizzazione;
28) «organizzazione di piccole dimensioni»,
a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 1 ); oppure
b) le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:
i) governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;
ii) persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;
iii) persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b);
29) «registrazione cumulativa», una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un’organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi;
30) «organismo di accreditamento», l’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliarne le loro attività;
31) «organismo di abilitazione», l’organismo designato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.
CAPO II
REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
Articolo 3
Determinazione dell’organismo competente
1. Le organizzazioni di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo competente dello Stato membro medesimo.
2. Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri o paesi terzi può presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi.
Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo.
3. Le domande di registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità, inclusa la registrazione cumulativa relativa unicamente a siti ubicati al di fuori della Comunità, sono presentate a qualsiasi organismo competente in tali Stati membri incaricato della registrazione delle suddette organizzazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.
Tali organizzazioni garantiscono che i verificatori ambientali che effettuano la verifica e la convalida del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione siano accrediti o abilitati nello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.
Articolo 4
Preparativi per la registrazione
1. Le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta:
a) svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato I e al punto A.3.1 dell’allegato II;
b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’allegato II, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a);
c) effettuano un audit interno in conformità dei requisiti stabiliti al punto A.5.5 dell’allegato II e all’allegato III;
d) predispongono una dichiarazione ambientale in conformità dell’allegato IV. Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione tiene conto del documento pertinente.
2. Le organizzazioni possono ricorrere all’assistenza di cui all’articolo 32 che è disponibile nello Stato membro nel quale l’organizzazione presenta la domanda.
3. Le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento.
4. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
Le organizzazioni possono chiedere all’autorità o alle autorità responsabili dell’applicazione della legge informazioni a norma dell’articolo 32 o al verificatore ambientale.
Le organizzazioni situate al di fuori della Comunità fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.
Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione viene effettuata con riferimento al pertinente documento.
5. L’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore.
Articolo 5
Domanda di registrazione
1. Le organizzazioni che soddisfano i requisiti stabiliti dall’articolo 4 possono presentare domanda di registrazione.
2. La domanda è presentata all’organismo competente determinato a norma dell’articolo 3 e comprende i seguenti elementi:
a) la dichiarazione ambientale convalidata, in formato elettronico o cartaceo;
b) la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, firmata dal verificatore ambientale che ha convalidato la dichiarazione ambientale;
c) un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime indicate nell’allegato VI;
d) prova del pagamento dei diritti applicabili, se del caso.
3. La domanda è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.
CAPO III
OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI REGISTRATE
Articolo 6
Rinnovo della registrazione EMAS
1. Almeno ogni tre anni un’organizzazione registrata:
a) fa verificare l’intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;
b) predispone una dichiarazione ambientale in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
c) trasmette la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente;
d) trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;
e) versa i diritti per il rinnovo della registrazione all’organismo competente, se del caso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, negli anni successivi un’organizzazione registrata:
a) in conformità del programma di audit, svolge un audit interno che verte sulle sue prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;
b) predispone una dichiarazione ambientale aggiornata in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
c) trasmette la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata all’organismo competente;
d) trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;
e) versa i diritti per la conservazione della registrazione all’organismo competente, se del caso.
3. Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall’avvenuto rinnovo della registrazione.
Le organizzazioni registrate possono adempiere a tale obbligo garantendo l’accesso, su richiesta, alla dichiarazione ambientale e alla dichiarazione ambientale aggiornata oppure attraverso un collegamento ai siti Internet dove sia possibile consultare tali dichiarazioni.
Le organizzazioni registrate specificano il modo in cui garantiscono l’accesso pubblico nel modulo di cui all’allegato VI.
Articolo 7
Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni
1. Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni, gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fino a quattro anni o la frequenza annua di cui all’articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni, purché il verificatore ambientale, che ha proceduto alla verifica dell’organizzazione confermi che sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) non esistono rischi ambientali significativi;
b) l’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite all’articolo 8; e
c) l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.
Per presentare la domanda di cui al primo comma, l’organizzazione può utilizzare il modulo di cui all’allegato VI.
2. L’organismo competente respinge la richiesta se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte. Esso trasmette un’informazione motivata all’organizzazione.
3. Le organizzazioni che beneficiano dell’estensione sino a due anni di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata.
Articolo 8
Modifiche sostanziali
1. Ove un’organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, questa effettua un’analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.
2. In seguito all’analisi ambientale delle modifiche, l’organizzazione aggiorna l’analisi ambientale iniziale, modifica la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale e rivede e aggiorna di conseguenza l’intera dichiarazione ambientale.
3. Tutti i documenti modificati e aggiornati ai sensi del paragrafo 2 sono verificati e convalidati entro sei mesi.
4. Dopo la convalida, l’organizzazione trasmette le modifiche all’organismo competente utilizzando il modulo dell’allegato VI e le rende disponibili al pubblico.
Articolo 9
Audit ambientale interno
1. Le organizzazioni registrate definiscono un programma di audit finalizzato a garantire che, nell’arco di un periodo non superiore a tre anni, o a quattro anni se si applica la deroga di cui all’articolo 7, tutte le attività dell’organizzazione interessata siano soggette ad audit ambientale interno conformemente ai requisiti dell’allegato III.
2. L’audit è effettuato da auditor che dispongono, individualmente o collettivamente, delle competenze necessarie per svolgere tali compiti e sono sufficientemente indipendenti dalle attività oggetto di audit da formulare un giudizio obiettivo.
3. Il programma di audit ambientale delle organizzazioni definisce gli obiettivi di ciascun audit, o ciclo di audit, e la relativa frequenza per ciascuna attività.
4. Al termine di ciascun audit, o ciclo di audit, gli auditor preparano un rapporto scritto sull’audit.
5. L’auditor comunica i risultati e le conclusioni dell’audit all’organizzazione interessata.
6. In seguito al processo di audit, l’organizzazione prepara e mette in atto un opportuno piano d’azione.
7. L’organizzazione mette in atto meccanismi adeguati a garantire che venga dato seguito ai risultati dell’audit.
Articolo 10
Uso del logo EMAS
1. Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 2, il logo EMAS che figura nell’allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione.
Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione.
2. Il logo EMAS è utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate nell’allegato V.
3. Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’uso del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione.
4. Il logo EMAS non è usato:
a) sui prodotti o sui loro imballaggi; né
b) in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.
5. Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che tale informazione faccia riferimento all’ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:
a) precise;
b) dimostrate e verificabili;
c) pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato;
d) rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell’organizzazione;
e) difficilmente soggette a interpretazioni erronee; e
f) significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.
CAPO IV
NORME APPLICABILI AGLI ORGANISMI COMPETENTI
Articolo 11
Designazione e ruolo degli organismi competenti
1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità in conformità del presente regolamento.
Gli Stati membri possono prevedere che gli organismi competenti da essi designati provvedano e siano responsabili della registrazione delle organizzazioni che hanno sede al di fuori della Comunità in conformità del presente regolamento.
Gli organismi competenti controllano l’inserimento delle organizzazioni nel registro e la relativa conservazione, comprese la sospensione e la cancellazione.
2. Gli organismi competenti possono essere nazionali, regionali o locali.
3. La composizione degli organismi competenti ne garantisce l’indipendenza e l’imparzialità.
4. Gli organismi competenti dispongono delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli.
5. Gli organismi competenti applicano il presente regolamento in maniera uniforme e partecipano alla valutazione inter pares periodica di cui all’articolo 17.
Articolo 12
Obblighi concernenti la procedura di registrazione
1. Gli organismi competenti istituiscono procedure per la registrazione delle organizzazioni. In particolare, fissano regole per:
a) tener conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, compresi gli organismi di accreditamento e di abilitazione e le autorità responsabili dell’applicazione della legge e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in relazione alle organizzazioni che presentano domanda di registrazione o a quelle già registrate;
b) rifiutare, sospendere o cancellare la registrazione delle organizzazioni; e
c) gestire i ricorsi e i reclami presentati contro le loro decisioni.
2. Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente informazioni sulle modalità per ottenere la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata e, in caso di modifica, aggiornano tale registro con frequenza mensile.
Il registro è disponibile al pubblico su un sito Internet.
3. Ogni mese gli organismi competenti comunicano alla Commissione le modifiche apportate al registro di cui al paragrafo 2, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali secondo quanto deciso dagli Stati membri interessati.
Articolo 13
Registrazione delle organizzazioni
1. Gli organismi competenti esaminano le domande di registrazione delle organizzazioni secondo le procedure istituite a tal fine.
2. Quando un’organizzazione presenta una domanda di registrazione, l’organismo competente interessato la registra e le attribuisce un numero di registrazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’organismo competente ha ricevuto una domanda di registrazione comprendente tutti i documenti elencati all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d);
b) l’organismo competente ha accertato che la verifica e la convalida sono state eseguite nel rispetto degli articoli 25, 26 e 27;
c) l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, ad esempio una relazione scritta dell’autorità responsabile dell’applicazione della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
d) non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;
e) l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e
f) l’organismo competente ha ricevuto i diritti di registrazione, se del caso.
3. L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuta registrazione e le fornisce il suo numero di registrazione e il logo EMAS.
4. Se un organismo competente giunge alla conclusione che l’organizzazione che presenta la domanda non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 2, respinge la domanda di registrazione e trasmette una giustificazione motivata all’organizzazione.
5. Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza scritto dall’organismo di accreditamento o di abilitazione che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dell’organizzazione che presenta la domanda di registrazione, esso rifiuta la registrazione di tale organizzazione. L’organismo competente invita l’organizzazione a presentare una nuova domanda di registrazione.
6. Per ottenere i dati necessari al fine di decidere in merito al rifiuto della registrazione di un’organizzazione, gli organismi competenti consultano le parti interessate, compresa l’organizzazione.
Articolo 14
Rinnovo della registrazione dell’organizzazione
1. L’organismo competente rinnova la registrazione di un’organizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’organismo competente ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), o una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
b) l’organismo competente ha ricevuto un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI, come indicato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d);
c) l’organismo competente non è in possesso di elementi che provino che la verifica e la convalida non sono state eseguite nel rispetto degli articoli 25, 26 e 27;
d) l’organismo competente non è in possesso di evidenze che attestino l’inosservanza da parte dell’organizzazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
e) non vi sono reclami pertinenti delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;
f) l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e
g) l’organismo competente ha ricevuto i diritti per il rinnovo della registrazione, se del caso.
2. L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuto rinnovo della sua registrazione.
Articolo 15
Sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro
1. Se un organismo competente ritiene che un’organizzazione registrata non rispetta il presente regolamento, offre all’organizzazione interessata la possibilità di esprimersi in merito. Se quest’ultima non fornisce chiarimenti soddisfacenti, la registrazione è cancellata o sospesa.
2. Se un organismo competente riceve dall’organismo di accreditamento o di abilitazione un rapporto di sorveglianza scritto che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione che ha ottenuto la registrazione, la registrazione è sospesa.
3. Un’organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro due mesi dalla richiesta non presenta all’organismo competente:
a) la dichiarazione ambientale convalidata, una dichiarazione ambientale aggiornata o la dichiarazione firmata di cui all’articolo 25, paragrafo 9;
b) un modulo contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.
4. Se un organismo competente viene informato dall’autorità responsabile dell’applicazione della legge, mediante rapporto scritto, di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte dell’organizzazione, esso sospende o cancella, secondo il caso, il riferimento nel registro a tale organizzazione.
5. Se un organismo competente decide di sospendere o cancellare una registrazione è tenuto a considerare almeno i seguenti elementi:
a) gli effetti ambientali conseguenti all’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione;
b) la prevedibilità dell’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione o le circostanze che possono determinare tale situazione;
c) precedenti episodi di inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione; e
d) la situazione particolare dell’organizzazione.
6. Al fine di ottenere le evidenze necessarie all’adozione della propria decisione in merito alla sospensione o alla cancellazione di un’organizzazione dal registro, l’organismo competente consulta le parti interessate, compresa l’organizzazione medesima.
7. Se un organismo competente ha ricevuto materiale, diverso dal rapporto scritto di sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione, che prova che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione, esso consulta l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza del verificatore ambientale.
8. L’organismo competente motiva i provvedimenti adottati.
9. L’organismo competente informa adeguatamente l’organizzazione in merito alla consultazione delle parti interessate.
10. La sospensione della registrazione di un’organizzazione è revocata quando l’organismo competente accerta che l’organizzazione è conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 16
Forum degli organismi competenti
1. Gli organismi competenti istituiscono un Forum degli organismi competenti di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «il Forum degli organismi competenti», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.
Il Forum degli organismi competenti adotta il proprio regolamento interno.
2. Gli organismi competenti di ciascuno Stato membro partecipano al Forum degli organismi competenti. Se in uno stesso Stato membro esistono vari organismi competenti si adottano le misure adeguate affinché tutti questi organismi siano informati delle attività del Forum degli organismi competenti.
3. Il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità.
Il Forum degli organismi competenti trasmette alla Commissione i documenti di orientamento e i documenti riguardanti la valutazione inter pares.
4. Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.
Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.
Articolo 17
Valutazione inter pares degli organismi competenti
1. Il Forum degli organismi competenti organizza una valutazione inter pares per valutare la conformità del sistema di registrazione di ciascun organismo competente al presente regolamento e per definire un approccio armonizzato ai fini dell’applicazione delle regole in materia di registrazione.
2. La valutazione inter pares si svolge regolarmente e almeno ogni quattro anni e include una valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 12, 13 e 15. Tutti gli organismi competenti vi partecipano.
3. La Commissione istituisce le procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.
4. Le procedure di cui al paragrafo 3 sono stabilite prima dello svolgimento della prima valutazione inter pares.
5. Il Forum degli organismi competenti presenta una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.
Tale relazione è resa pubblica previa approvazione da parte del Forum degli organismi competenti e del comitato di cui al primo comma.
CAPO V
VERIFICATORI AMBIENTALI
Articolo 18
Compiti dei verificatori ambientali
1. I verificatori ambientali valutano se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento.
2. I verificatori ambientali verificano quanto segue:
a) il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti del presente regolamento per quanto riguarda l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l’audit ambientale e i relativi risultati e la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata;
b) il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente;
c) il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; e
d) l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei seguenti documenti:
i) la dichiarazione ambientale;
ii) la dichiarazione ambientale aggiornata;
iii) eventuali informazioni ambientali da convalidare.
3. In particolare, i verificatori ambientali verificano l’adeguatezza dell’analisi ambientale iniziale, o dell’audit o di altre procedure attuate dall’organizzazione, senza inutili duplicazioni delle suddette procedure.
4. I verificatori ambientali verificano l’attendibilità dei risultati dell’audit interno. A tal fine, essi si avvalgono, ove opportuno, di controlli a campione.
5. Il verificatore ambientale, al momento della verifica effettuata ai fini della preparazione per la registrazione di un’organizzazione, controlla che questa soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;
b) esistenza e avvio di un programma di audit, interamente pianificato, ai sensi dell’allegato III, che riguardi almeno gli impatti ambientali più significativi;
c) completamento del riesame della direzione di cui all’allegato II, parte A; e
d) preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all’allegato IV e tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.
6. Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi i seguenti requisiti:
a) l’organizzazione dispone di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;
b) l’organizzazione dispone di un programma di audit pienamente operativo e pianificato, di cui almeno un ciclo di audit sia stato completato, ai sensi dell’allegato III;
c) l’organizzazione ha completato un riesame della direzione; e
d) l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale a norma dell’allegato IV tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.
7. Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) l’organizzazione ha effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;
b) l’organizzazione dimostra il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; e
c) l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale aggiornata a norma dell’allegato IV e, ove disponibili, ha tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali.
Articolo 19
Frequenza della verifica
1. Il verificatore ambientale elabora, in consultazione con l’organizzazione, un programma per garantire la verifica di tutti gli elementi necessari per la registrazione e il rinnovo della registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. Il verificatore ambientale convalida, ad intervalli non superiori a dodici mesi, tutte le eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata.
Se del caso, si applica la deroga di cui all’articolo 7.
Articolo 20
Requisiti per i verificatori ambientali
1. Per ottenere un accreditamento o un’abilitazione a norma del presente regolamento, l’aspirante verificatore ambientale presenta domanda all’organismo di accreditamento o di abilitazione dal quale intende essere accreditato o abilitato.
La domanda precisa la portata per la quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 ( 2 ).
2. Il verificatore ambientale fornisce all’organismo di accreditamento o di abilitazione adeguata prova della propria competenza, ivi incluse le conoscenze, esperienze e capacità tecniche attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti per quanto riguarda i seguenti campi:
a) il presente regolamento;
b) il funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale;
c) i pertinenti documenti di riferimento settoriali pubblicati dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 46, ai fini dell’applicazione del presente regolamento;
d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’attività soggetta a verifica e convalida;
e) gli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;
f) gli aspetti tecnici, attinenti alle tematiche ambientali, dell’attività soggetta a verifica e convalida;
g) il funzionamento generale dell’attività soggetta a verifica e convalida per valutare l’idoneità del sistema di gestione per quanto attiene all’interazione tra l’ambiente e l’organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni, compresi almeno i seguenti elementi:
i) le tecnologie utilizzate dall’organizzazione;
ii) la terminologia e gli strumenti impiegati nelle attività;
iii) le attività operative e le caratteristiche della loro interazione con l’ambiente;
iv) le metodologie per la valutazione degli aspetti ambientali significativi;
v) le tecnologie per la riduzione e il controllo dell’inquinamento;
h) i requisiti e i metodi dell’audit ambientale, compresa la capacità di procedere a audit efficaci di verifica di un sistema di gestione ambientale, l’identificazione di corretti risultati e conclusioni dell’audit e la preparazione e presentazione di rapporti di audit, in forma scritta e orale, al fine di fornire una registrazione chiara dell’audit di verifica;
i) l’audit delle informazioni, la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata per quanto riguarda la gestione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, la loro presentazione in forma scritta e in formato grafico per il rilevamento di potenziali errori nei dati, utilizzo di ipotesi e di stime;
j) la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell’adozione di decisioni in ambito ambientale.
3. Il verificatore ambientale è tenuto a dimostrare di realizzare uno sviluppo professionale continuo nei settori di competenza di cui al paragrafo 2 e a consentire all’organismo di accreditamento o di abilitazione di valutare tale sviluppo.
4. Il verificatore ambientale è un soggetto terzo indipendente, specialmente dall’auditor o consulente dell’organizzazione, imparziale ed obiettivo nello svolgimento delle sue attività.
5. Il verificatore ambientale garantisce di non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbero influenzare il suo giudizio o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio e integrità nello svolgimento delle attività di verifica. Il verificatore ambientale garantisce il rispetto di tutte le norme applicabili a tale riguardo.
6. Il verificatore ambientale dispone di metodologie e procedure documentate, ivi inclusi meccanismi di controllo della qualità e disposizioni in materia di riservatezza, per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento in materia di verifica e convalida.
7. Se il verificatore ambientale è un’organizzazione, è tenuto a conservare un organigramma che descriva dettagliatamente le strutture e le responsabilità all’interno dell’organizzazione e una dichiarazione sullo stato giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.
L’organigramma è reso disponibile su richiesta.
8. La conformità alle suddette prescrizioni è garantita attraverso la valutazione effettuata prima dell’accreditamento o dell’abilitazione e attraverso la sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione.
Articolo 21
Requisiti supplementari per i verificatori ambientali che sono persone fisiche e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale
Le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale, oltre a conformarsi alle prescrizioni enunciate all’articolo 20, sono tenute a:
a) possedere tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e di convalida nei settori per i quali sono state abilitate;
b) possedere un’abilitazione per un ambito limitato in funzione delle competenze personali.
Articolo 22
Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi
1. Il verificatore ambientale che intenda svolgere le attività di verifica e convalida in paesi terzi chiede l’accreditamento o l’abilitazione per determinati paesi terzi.
2. Per ottenere l’accreditamento o l’abilitazione per un paese terzo, il verificatore ambientale soddisfa, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 21, anche i seguenti requisiti:
a) conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione;
b) conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione.
3. I requisiti di cui al paragrafo 2 si ritengono comunque soddisfatti se il verificatore ambientale dimostra di avere un rapporto contrattuale con una persona o un’organizzazione qualificata che soddisfa tali requisiti.
La persona o l’organizzazione in questione deve essere indipendente dall’organizzazione soggetta a verifica.
Articolo 23
Sorveglianza dei verificatori ambientali
1. La sorveglianza delle attività di verifica e convalida svolte dai verificatori ambientali:
a) nello Stato membro in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione;
b) in un paese terzo, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione al verificatore ambientale per tali attività;
c) in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro in cui la verifica ha luogo.
2. Almeno quattro settimane prima di ciascuna verifica in uno Stato membro il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione responsabile della sorveglianza delle sue attività le informazioni riguardanti il proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica.
3. Il verificatore ambientale informa immediatamente l’organismo di accreditamento o di abilitazione di tutte le modifiche atte a influenzare l’accreditamento o l’abilitazione o la portata degli stessi.
4. L’organismo di accreditamento o di abilitazione, a intervalli periodici non superiori a 24 mesi, provvede a garantire che il verificatore ambientale continui a rispettare i requisiti di accreditamento o di abilitazione e a controllare la qualità delle attività di verifica e convalida intraprese.
5. La sorveglianza può consistere in un audit documentale, in un controllo a campione presso le organizzazioni, in questionari, in un’analisi delle dichiarazioni ambientali o delle dichiarazioni ambientali aggiornate convalidate dal verificatore ambientale e in un’analisi dei rapporti di verifica.
La sorveglianza è proporzionata alle attività svolte dal verificatore ambientale.
6. Le organizzazioni devono autorizzare gli organismi di accreditamento o di abilitazione a sorvegliare il verificatore ambientale nel corso del processo di verifica e convalida.
7. Ogni decisione dell’organismo di accreditamento o di abilitazione di revocare o sospendere l’accreditamento o l’abilitazione o di limitarne la portata può essere adottata soltanto dopo aver dato al verificatore ambientale la possibilità di essere ascoltato.
8. Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata.
In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.
Articolo 24
Requisiti supplementari per la sorveglianza dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso dallo Stato che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione
1. Il verificatore ambientale accreditato o abilitato in uno Stato membro che intenda esercitare le attività di verifica e convalida in un altro Stato membro notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione di quest’ultimo, con almeno quattro settimane di anticipo, le seguenti informazioni:
a) informazioni dettagliate sul suo accreditamento o sulla sua abilitazione, le sue competenze, in particolare la conoscenza degli obblighi normativi relativi all’ambiente e della lingua ufficiale dell’altro Stato membro, ed eventualmente la composizione della sua squadra;
b) i luoghi e i tempi delle attività di verifica e di convalida;
c) l’indirizzo e altre informazioni per contattare l’organizzazione.
La notifica è comunicata prima dell’avvio di ogni attività di verifica o convalida.
2. L’organismo di accreditamento o di abilitazione può chiedere chiarimenti sulle conoscenze di cui dispone il verificatore sui necessari obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
3. L’organismo di accreditamento o di abilitazione può stabilire condizioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, soltanto qualora tali condizioni non pregiudichino il diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione.
4. L’organismo di accreditamento o di abilitazione non utilizza la procedura di cui al paragrafo 1 per ritardare l’arrivo del verificatore ambientale. Qualora l’organismo di accreditamento o di abilitazione non sia in grado di espletare i propri compiti in conformità dei paragrafi 2 e 3 prima della data della verifica e della convalida comunicata dal verificatore ambientale conformemente al paragrafo 1, lettera b), lo comunica al verificatore con una motivazione adeguata.
5. Gli organismi di accreditamento o di abilitazione non impongono diritti discriminatori per la notifica e la sorveglianza.
6. Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato, all’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.
Articolo 25
Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida
1. Il verificatore ambientale opera nell’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione ottenuti, sulla base di un accordo scritto con l’organizzazione.
Tale accordo:
a) definisce l’ambito delle attività;
b) precisa le condizioni volte a permettere al verificatore ambientale di operare in maniera autonoma e professionale; e
c) impegna l’organizzazione a prestare la necessaria cooperazione.
2. Il verificatore ambientale garantisce che i componenti dell’organizzazione siano definiti senza ambiguità e corrispondano all’effettiva suddivisione delle attività.
La dichiarazione ambientale specifica chiaramente le diverse parti dell’organizzazione soggette a verifica o a convalida.
3. Il verificatore ambientale effettua una valutazione degli elementi di cui all’articolo 18.
4. Nell’ambito delle attività di verifica e di convalida, il verificatore esamina la documentazione, visita l’organizzazione, svolge controlli a campione e intervista il personale.
5. Prima della visita del verificatore ambientale l’organizzazione mette a sua disposizione le informazioni di base sull’organizzazione e sulle sue attività, la politica ambientale e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nell’organizzazione, informazioni dettagliate sull’analisi ambientale o sull’audit svolti, la relazione su tale analisi o audit e sulle eventuali azioni correttive adottate successivamente e la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata.
6. Il verificatore ambientale elabora per l’organizzazione una relazione scritta sull’esito della verifica, nella quale precisa:
a) tutti i punti attinenti all’attività che ha svolto;
b) una descrizione della conformità a tutte le prescrizioni del presente regolamento, corredata da evidenze, risultati e conclusioni;
c) il confronto tra i risultati conseguiti e i traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni ambientali nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali da parte dell’organizzazione;
d) se del caso, problemi tecnici rilevati nell’analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro processo pertinente.
7. In caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento, la relazione precisa inoltre:
a) i risultati e le conclusioni sulla non conformità da parte dell’organizzazione e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni;
b) i punti di disaccordo con la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata, con indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata.
8. Dopo la verifica il verificatore ambientale convalida la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione e conferma che essa soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che l’esito della verifica e della convalida confermi che:
a) le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione sono attendibili ed esatte e che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento; e
b) nessun elemento indica che l’organizzazione non rispetta gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
9. Al momento della convalida il verificatore ambientale rilascia una dichiarazione sottoscritta di cui all’allegato VII nella quale dichiara che la verifica e la convalida si sono svolte conformemente al presente regolamento.
10. I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
Le attività di verifica o di convalida sono soggette alla sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale tali attività si svolgono. L’inizio dell’attività è comunicato all’organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui all’articolo 24, paragrafo 1.
Articolo 26
Verifica e convalida delle organizzazioni di piccole dimensioni
1. Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, il verificatore ambientale tiene conto delle caratteristiche specifiche delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:
a) canali di comunicazioni immediati;
b) personale polivalente;
c) formazione sul posto di lavoro;
d) capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e
e) documentazione limitata delle procedure.
2. Il verificatore ambientale effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle organizzazioni di piccole dimensioni.
3. Il verificatore ambientale tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l’efficacia del sistema, compresa l’esistenza di procedure interne all’organizzazione che siano proporzionate all’entità e alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori.
Articolo 27
Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi
1. I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida per un’organizzazione ubicata in un paese terzo conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata informazioni dettagliate sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida.
3. Le attività di verifica e di convalida sono soggette alla sorveglianza da parte dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale il verificatore ambientale è accreditato o abilitato. L’inizio dell’attività è comunicato a tale organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui al paragrafo 2.
CAPO VI
ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO E DI ABILITAZIONE
Articolo 28
Modalità dell’accreditamento e dell’abilitazione
1. Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono designare un organismo di abilitazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, incaricato di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.
3. Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’accreditamento o l’abilitazione di persone fisiche come verificatori ambientali.
4. Gli organismi di accreditamento e di abilitazione valutano la competenza del verificatore ambientale alla luce degli elementi descritti negli articoli 20, 21 e 22 attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti.
5. L’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali è definito in base alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. Tale ambito è delimitato in funzione della competenza del verificatore ambientale e tiene eventualmente conto dell’entità e della complessità dell’attività.
6. Gli organismi di accreditamento e di abilitazione istituiscono procedure adeguate per l’accreditamento o l’abilitazione, il diniego, la sospensione e la revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali e per la sorveglianza di questi ultimi.
Tali procedure prevedono meccanismi per tener conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, compresi gli organismi competenti e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in merito ai verificatori ambientali che presentano domanda di accreditamento e a quelli accreditati o abilitati.
7. Se la domanda di accreditamento o di abilitazione è respinta, l’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi della decisione.
8. Gli organismi di accreditamento o di abilitazione istituiscono, rivedono e aggiornano l’elenco dei verificatori ambientali e la portata del loro accreditamento o abilitazione nei rispettivi Stati membri e comunicano le modifiche apportate a tale elenco ogni mese direttamente o per il tramite delle autorità nazionali, in base alla decisione dello Stato membro interessato, alla Commissione e all’organismo competente dello Stato membro nel quale essi sono ubicati.
9. Nell’ambito delle regole e delle procedure in materia di sorveglianza delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008, gli organismi di accreditamento e di abilitazione stilano un rapporto di sorveglianza in cui, previa consultazione del verificatore ambientale interessato, stabiliscono che:
a) le attività non sono state svolte dal verificatore ambientale attività in maniera sufficientemente adeguata ad assicurare che l’organizzazione rispetti le prescrizioni del presente regolamento; o
b) il verificatore ambientale ha effettuato la verifica e la convalida in violazione di una o più prescrizioni del presente regolamento.
Il rapporto è inviato all’organismo competente dello Stato membro presso il quale l’organizzazione è registrata o presenta domanda di registrazione, ed eventualmente all’organismo che ha provveduto all’accreditamento o all’abilitazione.
Articolo 29
Sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione
1. Ai fini della sospensione o della revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione è necessario consultare le parti interessate, compreso il verificatore ambientale, affinché l’organismo di accreditamento o di abilitazione possa disporre delle evidenze necessarie per decidere.
2. L’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi dei provvedimenti adottati e, se del caso, del processo di discussione con la competente autorità responsabile dell’applicazione della legge.
3. L’accreditamento o l’abilitazione sono sospesi o revocati fino a quando non si ottengono garanzie sulla conformità al presente regolamento da parte dei verificatori ambientali, come opportuno, in funzione del tipo e dell’entità dell’inosservanza o della violazione degli obblighi normativi.
4. La sospensione dell’accreditamento o dell’abilitazione è revocata se l’organismo di accreditamento o di abilitazione accerta che il verificatore ambientale rispetta il presente regolamento.
Articolo 30
Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione
1. È istituito un Forum costituito da tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.
2. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di garantire l’uniformità delle procedure in materia di:
a) accreditamento o abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, comprese le procedure di diniego, sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione;
b) sorveglianza delle attività svolte dai verificatori ambientali accreditati o abilitati.
3. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione elabora documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione.
4. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione adotta il proprio regolamento interno.
5. I documenti di orientamento di cui al paragrafo 3 e il regolamento interno di cui al paragrafo 4 sono trasmessi alla Commissione.
6. Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.
Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.
Articolo 31
Valutazione inter pares degli organismi di accreditamento e di abilitazione
1. La valutazione inter pares riguardante l’accreditamento e l’abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, che il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di organizzare, viene svolta a intervalli regolari, almeno ogni quattro anni, e comprende la valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 28 e 29.
Tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione partecipano alla valutazione inter pares.
2. Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione trasmette una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.
Tale relazione è resa disponibile al pubblico dopo essere stata approvata dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione e dal comitato di cui al primo comma.
CAPO VII
NORME APPLICABILI AGLI STATI MEMBRI
Articolo 32
Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente
1. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.
2. L’assistenza comprende i seguenti elementi:
a) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
b) individuazione delle competenti autorità responsabili dell’applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.
3. Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell’applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti.
5. Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità responsabili dell’applicazione della legge comunichino all’organismo competente che ha registrato l’organizzazione qualsiasi inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte delle organizzazioni registrate.
La competente autorità responsabile dell’applicazione della legge informa l’organismo competente al più presto e comunque entro un mese dal momento in cui ha appreso dell’inosservanza delle disposizioni.
Articolo 33
Promozione di EMAS
1. Gli Stati membri, in collaborazione con gli organismi competenti, con le autorità responsabili dell’applicazione della legge e con tutte le altre parti interessate, promuovono il sistema EMAS tenendo conto delle attività di cui agli articoli da 34 a 38.
2. A tal fine gli Stati membri possono definire una strategia di promozione da rivedere periodicamente.
Articolo 34
Informazione
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare:
a) il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;
b) le organizzazioni riguardo al contenuto del presente regolamento.
2. Ove opportuno, gli Stati membri ricorrono a pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di promozione e ogni altro strumento funzionale ad aumentare la diffusione della conoscenza di EMAS.
Gli Stati membri possono collaborare, in particolare, con le associazioni industriali, dei consumatori e ambientaliste, con i sindacati, con le istituzioni locali e con gli altri soggetti interessati.
Articolo 35
Attività di promozione
1. Gli Stati membri svolgono attività di promozione a favore di EMAS. Tali attività possono comprendere:
a) la promozione dello scambio di conoscenze e migliori pratiche per EMAS tra tutte le parti interessate;
b) lo sviluppo di strumenti efficaci per la promozione di EMAS da condividere con le organizzazioni;
c) l’offerta di un supporto tecnico alle organizzazioni per la definizione e la realizzazione delle rispettive attività commerciali relative ad EMAS;
d) la promozione di partenariati tra organizzazioni al fine di promuovere EMAS.
2. Il logo EMAS senza un numero di registrazione può essere utilizzato dagli organismi competenti, dagli organismi di accreditamento e di abilitazione, dalle autorità nazionali e da altri soggetti interessati a fini commerciali e di promozione relativi ad EMAS. In tali casi, l’uso del logo EMAS figurante all’allegato V non indica che l’utilizzatore è registrato se così non è.
Articolo 36
Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni
Gli Stati membri adottano misure adeguate a incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra l’altro, attraverso:
a) l’accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze;
b) l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggi la partecipazione;
c) la promozione di misure di assistenza tecnica.
Articolo 37
Distretto e approccio per fasi
1. Gli Stati membri incoraggiano le autorità locali, in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre parti interessate, a fornire specifica assistenza a distretti di organizzazioni, perché soddisfino i requisiti per la registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Ciascuna organizzazione del distretto viene registrata separatamente.
2. Gli Stati membri incentivano le organizzazioni ad applicare un sistema di gestione ambientale. In particolare, essi incoraggiano un approccio per fasi che porti alla registrazione EMAS.
3. I sistemi istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 sono finalizzati a evitare costi superflui per i partecipanti, soprattutto se organizzazioni di piccole dimensioni.
Articolo 38
EMAS e altre politiche e strumenti della Comunità
1. Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati membri esaminano in quale modo la registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere:
a) considerata nell’elaborazione di nuova legislazione;
b) utilizzata come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione;
c) presa in considerazione nell’ambito degli appalti e degli acquisti pubblici.
2. Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per rendere più facile per le organizzazioni registrarsi o rimanere registrate a EMAS.
Tali provvedimenti possono includere, tra l’altro:
a) la semplificazione degli obblighi, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti,
b) una migliore legislazione, in modo da modificare altri strumenti normativi per eliminare, ridurre o semplificare gli oneri delle organizzazioni che aderiscono a EMAS, al fine di incentivare un funzionamento efficiente dei mercati e aumentare il grado di competitività.
Articolo 39
Diritti
1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di diritti tenendo conto dei seguenti elementi:
a) i costi sostenuti per fornire alle organizzazioni informazioni e assistenza da parte degli organismi designati o istituiti a tal fine dagli Stati membri a norma dell’articolo 32;
b) i costi sostenuti in relazione all’accreditamento, all’abilitazione e al controllo dei verificatori ambientali;
c) i costi interenti alla registrazione, al rinnovo, alla sospensione e alla cancellazione della registrazione da parte degli organismi competenti e costi aggiuntivi per la gestione di tali processi per le organizzazioni situate al di fuori della Comunità.
L’importo di tali diritti deve essere ragionevole e proporzionato alla dimensione dell’organizzazione e al carico di lavoro da svolgere.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni siano informate su tutti i diritti applicabili.
Articolo 40
Inosservanza
1. Gli Stati membri adottano le opportune misure giuridiche o amministrative in caso di inosservanza del presente regolamento.
2. Gli Stati membri adottano disposizioni efficaci per evitare che il logo EMAS sia utilizzato in violazione del presente regolamento.
È possibile avvalersi delle disposizioni adottate in conformità della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ( 3 ).
Articolo 41
Informazione e comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la struttura e le procedure che regolano il funzionamento degli organismi competenti e degli organismi di accreditamento e abilitazione e aggiornano tali informazioni, ove opportuno.
2. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate sulle misure adottate a norma del presente regolamento.
In tali comunicazioni gli Stati membri tengono conto della relazione più recente che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 47.
CAPO VIII
NORME APPLICABILI ALLA COMMISSIONE
Articolo 42
Informazione
1. La Commissione informa:
a) il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;
b) le organizzazioni sul contenuto del presente regolamento.
2. La Commissione conserva e rende disponibile al pubblico:
a) un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione;
b) una banca dati delle dichiarazioni ambientali in formato elettronico;
c) una banca dati delle migliori pratiche relative ad EMAS, compresi tra l’altro strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni;
d) un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività.
Articolo 43
Collaborazione e coordinamento
1. La Commissione promuove, ove opportuno, la collaborazione tra gli Stati membri in particolare al fine di ottenere un’applicazione uniforme e coerente a livello comunitario delle norme in materia di:
a) registrazione delle organizzazioni;
b) verificatori ambientali;
c) informazioni e assistenza di cui all’articolo 32.
2. Fatta salva la legislazione comunitaria sugli appalti pubblici, la Commissione e le altre istituzioni e organismi comunitari fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti in conformità dell’articolo 45 o equivalenti come condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nell’ambito dei contratti di lavori e di servizi.
Articolo 44
Integrazione di EMAS in altre politiche e strumenti della Comunità
La Commissione esamina in quale modo la registrazione EMAS ai sensi del presente regolamento possa essere:
1) considerata nell’elaborazione di nuova legislazione e nella revisione della legislazione vigente, in particolare in termini di semplificazione degli obblighi e di miglioramento della regolamentazione, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2;
2) utilizzata come strumento per l’applicazione ed il controllo del rispetto della legislazione.
Articolo 45
Rapporto con altri sistemi di gestione ambientale
1. Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione, come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento.
2. Nella richiesta gli Stati membri precisano le pertinenti parti dei sistemi di gestione ambientale e i corrispondenti requisiti del presente regolamento.
3. Gli Stati membri dimostrano l’equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale interessato con il presente regolamento.
4. La Commissione, dopo aver preso in esame la richiesta di cui al paragrafo 1 e nel rispetto della procedura di consultazione di cui all’articolo 49, paragrafo 2, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato:
a) ha precisato in maniera sufficientemente chiara nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento;
b) ha dimostrato adeguatamente l’equivalenza con il presente regolamento di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato.
5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciuti, comprese le pertinenti sezioni di EMAS di cui all’allegato I cui tali riferimenti si riferiscono, e i requisiti per l’accreditamento o l’abilitazione riconosciuti.
Articolo 46
Elaborazione di documenti di riferimento e di manuali
1. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono:
a) la migliore pratica di gestione ambientale;
b) indicatori di prestazione ambientale per specifici settori;
c) ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.
La Commissione può anche elaborare documenti di riferimento per uso intersettoriale.
2. La Commissione tiene conto dei documenti di riferimento e degli indicatori di prestazione ambientale esistenti elaborati conformemente ad altre politiche e strumenti ambientali nella Comunità o a norme internazionali.
3. Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali.
Il piano di lavoro è reso pubblico ed è aggiornato regolarmente.
4. La Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità.
5. La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire ad EMAS.
Le linee guida sono disponibili in linea e in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
6. I documenti elaborati a norma dei paragrafi 1 e 4 sono presentati per l’adozione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.
Articolo 47
Relazione
Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti adottati a norma del presente capo nonché le informazioni che le sono pervenute dagli Stati membri a norma dell’articolo 41.
La relazione comprende una valutazione dell’impatto del sistema sull’ambiente e l’evoluzione del numero degli aderenti a tale sistema.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 48
Modifica degli allegati
1. La Commissione può modificare, ove necessario o opportuno, gli allegati alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione di EMAS, per soddisfare esigenze emerse in materia di orientamenti sui requisiti di EMAS e alla luce di eventuali modifiche di norme internazionali o di nuove norme rilevanti per l’efficacia del presente regolamento.
2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.
Articolo 49
Procedure di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 50
Riesame
La Commissione riesamina il sistema EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali entro l’11 gennaio 2015. A tal fine tiene conto delle relazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 47.
Articolo 51
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. I seguenti atti sono abrogati:
a) regolamento (CE) n. 761/2001;
b) decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ( 4 );
c) decisione 2006/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
2. In deroga al paragrafo 1:
a) gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano ad esercitare le loro attività. Gli Stati membri modificano le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi che attuano le procedure modificate siano completamente operativi entro l’11 gennaio 2011;
b) le organizzazioni registrate in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano a figurare nel registro EMAS. Al momento della successiva verifica di un’organizzazione il verificatore ambientale controlla se questa è conforme ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento. Se tale verifica è prevista prima dell’11 luglio 2010 la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti;
c) i verificatori ambientali accreditati a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 possono continuare ad esercitare le loro attività nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 761/2001 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
Articolo 52
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ANALISI AMBIENTALE
L'analisi ambientale riguarda le seguenti aree:
1. Individuazione del contesto organizzativo
L'organizzazione stabilisce quali aspetti interni ed esterni possono condizionare positivamente o negativamente la sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.
Tra i vari aspetti si annoverano le condizioni ambientali rilevanti quali il clima, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la disponibilità di risorse naturali e la biodiversità.
Possono anche essere comprese, tra l'altro, le seguenti condizioni:
— condizioni esterne (ad esempio culturali, sociali, politiche, giuridiche, regolamentari, finanziarie, tecnologiche, economiche, naturali e in materia di concorrenza),
— condizioni interne relative alle caratteristiche dell'organizzazione (come le sue attività, i suoi prodotti e i suoi servizi, gli orientamenti strategici, la sua cultura e le sue capacità).
2. Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative
L'organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste e ha soddisfatto o intende soddisfare.
Se l'organizzazione decide di adottare o accettare volontariamente alcune esigenze o aspettative delle parti interessate che non sono oggetto di prescrizioni giuridiche, queste diventano parte integrante dei suoi obblighi di conformità.
3. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente
Oltre a elaborare un registro degli obblighi giuridici applicabili, l'organizzazione precisa altresì in che modo può dimostrare che rispetta i vari obblighi giuridici.
4. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi
L'organizzazione individua tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti, opportunamente definiti e quantificati, che hanno un impatto ambientale positivo o negativo e compila un registro di tutti gli aspetti ambientali. Stabilisce inoltre quale di questi aspetti sono importanti in relazione ai criteri stabiliti in conformità del punto 5 del presente allegato.
Nell'individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti è essenziale che le organizzazioni considerino anche gli aspetti ambientali associati alla loro attività di base. In tal senso non basta un inventario degli aspetti ambientali del sito e degli impianti di un'organizzazione.
Per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti delle sue attività, dei suoi prodotti e dei suoi servizi l'organizzazione adotta un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, tenendo conto delle fasi di questo ciclo che può controllare o su cui può esercitare la sua influenza. Tali fasi comprendono di norma l'acquisizione, l'acquisto e l'approvvigionamento di materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto, l'uso, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale, a seconda dell'attività dell'organizzazione.
4.1. Aspetti ambientali diretti
Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione sui quali quest'ultima ha un controllo di gestione diretto.
Tutte le organizzazioni sono tenute a tenere conto degli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.
Gli aspetti ambientali diretti comprendono gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:
1) emissioni atmosferiche;
2) scarichi nell'acqua (comprese le infiltrazioni nelle acque sotterranee);
3) produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi;
4) uso e contaminazione del suolo;
5) uso dell'energia, delle risorse naturali (compresa l'acqua, la fauna, la flora) e materie prime;
6) uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati;
7) questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo ecc.).
Nell'individuazione degli aspetti ambientali, occorre tenere conto anche degli elementi seguenti:
— rischi di incidenti ambientali e altre situazioni di emergenza con un potenziale impatto ambientale (ad esempio gli incidenti chimici) e potenziali situazioni anomale che potrebbero avere un impatto ambientale,
— questioni di trasporto legate ai beni e servizi e per il personale che viaggia per lavoro.
4.2. Aspetti ambientali indiretti
Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall'interazione tra l'organizzazione e dei terzi sui quali l'organizzazione può esercitare una certa influenza.
Questi includono, tra l'altro:
1) problemi legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza (acquisizione di materie prime, progettazione, acquisto e approvvigionamento, produzione, trasporto, utilizzo, trattamento di fine vita e smaltimento finale);
2) investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;
3) nuovi mercati;
4) scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione);
5) decisioni amministrative e di programmazione;
6) composizione della gamma di prodotti;
7) prestazioni e pratiche degli appaltatori, subappaltatori e subfornitori in materia ambientale.
Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che gli aspetti ambientali significativi e gli impatti significativi associati a tali aspetti sono affrontati nell'ambito del sistema di gestione.
L'organizzazione dovrebbe impegnarsi ad assicurare che i fornitori e coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell'organizzazione quando svolgono le attività oggetto del contratto.
L'organizzazione esamina in che misura può incidere su tali aspetti ambientali indiretti e che provvedimenti può adottare per ridurre l'impatto ambientale o rafforzare i benefici ambientali.
5. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali
L'organizzazione definisce i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi e li applica al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto ambientale significativo nella prospettiva del ciclo di vita.
I criteri elaborati dall'organizzazione tengono conto della legislazione e sono esaustivi, verificabili da un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.
Nel fissare tali criteri l'organizzazione tiene conto degli elementi seguenti:
1) danni o vantaggi potenziali per l'ambiente, compresa la biodiversità:
2) lo stato dell'ambiente (come la fragilità dell'ambiente locale, regionale o mondiale);
3) entità, numero, frequenza e reversibilità dell'aspetto o dell'impatto;
4) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;
5) opinioni delle parti interessate, in particolare del personale dell'organizzazione.
A seconda dei tipi di attività, prodotti e servizi dell'organizzazione si può tenere conto di ulteriori elementi pertinenti.
Sulla base dei criteri stabiliti, l'organizzazione valuta la significatività dei propri aspetti e impatti ambientali. A tal fine, l'organizzazione tiene conto di una serie di considerazioni, tra cui:
1) i dati che l'organizzazione possiede sul consumo di materie prime e di energia e sui rischi legati agli scarichi, ai rifiuti e alle emissioni;
2) attività dell'organizzazione che sono disciplinate dalla legislazione ambientale;
3) attività di approvvigionamento;
4) progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell'organizzazione;
5) attività dell'organizzazione che comportano i costi ambientali e i benefici ambientali più significativi.
Nel valutare la significatività degli impatti ambientali delle sue attività, l'organizzazione esamina le condizioni operative normali, quelle di avviamento e cessazione delle attività e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Tiene conto delle attività passate, presenti e programmate.
6. Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti
L'organizzazione tiene conto dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti che possono incidere sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.
7. Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità
L'organizzazione definisce e documenta i rischi e le opportunità associati ai suoi aspetti ambientali, gli obblighi di conformità e altre questioni e prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4.
L'organizzazione si concentra sui rischi e le opportunità di cui si dovrebbe tenere conto per garantire che il sistema di gestione ambientale possa raggiungere i risultati attesi, al fine di prevenire effetti o inconvenienti indesiderati e conseguire un costante miglioramento della prestazione ambientale dell'organizzazione.
8. Esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti.
L'organizzazione esamina i processi, le pratiche e le procedure esistenti e decide quali sono necessari per garantire la qualità della gestione ambientale sul lungo periodo.
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E ULTERIORI ELEMENTI DI CUI LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO IL SISTEMA EMAS DEVONO TENER CONTO
Le prescrizioni applicabili al sistema di gestione ambientale nell'ambito di EMAS sono quelle definite nelle sezioni da 4 a 10 della norma EN ISO 14001:2015. Queste prescrizioni sono riportate nella parte A.
I riferimenti contenuti nell'articolo 4 a punti specifici del presente allegato vanno intesi come segue:
il riferimento al punto A.3.1 va inteso come un riferimento al punto A.6.1;
il riferimento al punto A.5.5 va inteso come un riferimento al punto A.9.2.
Le organizzazioni registrate devono inoltre tener conto di ulteriori aspetti direttamente connessi con vari elementi della sezione 4 della norma EN ISO 14001:2015. Queste prescrizioni aggiuntive sono riportate nella parte B del presente allegato.
PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015 |
PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS |
Le organizzazioni che aderiscono al sistema di ecogestione e audit (EMAS) si conformano alle prescrizioni della norma EN ISO 14001: 2015 (1) elencate qui di seguito. A.4. Contesto dell'organizzazione A.4.1. Comprendere l'organizzazione e il suo contesto L'organizzazione individua gli aspetti esterni ed interni pertinenti per le sue finalità e che incidono sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale. Questi aspetti comprendono le condizioni ambientali che sono condizionate dall'organizzazione o che possono condizionarla. A.4.2. Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate L'organizzazione stabilisce: a) le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale; b) le esigenze e le aspettative (ossia le prescrizioni) pertinenti di tali parti interessate; c) quali di queste esigenze e aspettative diventano obblighi di conformità per l'organizzazione. A.4.3. Definire il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale L'organizzazione stabilisce i confini e l'applicabilità del sistema di gestione ambientale per definirne il campo di applicazione. Nel stabilire il campo di applicazione, l'organizzazione considera: a) gli aspetti esterni e interni di cui al punto A.4.1; b) gli obblighi di conformità di cui al punto A.4.2; c) le unità organizzative, le funzioni e i confini fisici; d) le sue attività, prodotti e servizi; e) la sua autorità e capacità di esercitare un controllo e un'influenza. Una volta definito il campo di applicazione, tutte le attività, i prodotti e i servizi dell'organizzazione che rientrano in tale campo di applicazione devono essere integrati nel sistema di gestione ambientale. Il campo di applicazione è descritto in un documento informativo che è messo a disposizione delle parti interessate. A.4.4. Sistema di gestione ambientale Per raggiungere i risultati auspicati, compreso il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, l'organizzazione stabilisce, attua, aggiorna e migliora costantemente un sistema di gestione ambientale, ivi compresi i processi necessari e le loro interazioni, conformemente alle prescrizioni della presente norma internazionale. L'organizzazione tiene conto delle conoscenze acquisite di cui ai punti 4.1 e 4.2 quando istituisce e aggiorna il sistema di gestione ambientale. |
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A.5. Leadership A.5.1. Leadership e impegno I vertici aziendali dimostrano capacità di leadership e impegno per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale: a) assumendo la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione ambientale; b) assicurando che la politica e gli obiettivi ambientali siano definiti e siano compatibili con gli orientamenti strategici e il contesto dell'organizzazione; c) garantendo l'integrazione delle prescrizioni del sistema di gestione ambientale nei processi operativi dell'organizzazione; d) garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per il sistema di gestione ambientale; e) comunicando in merito all'importanza di una gestione ambientale efficace e della conformità alle prescrizioni del sistema di gestione ambientale; f) assicurando che il sistema di gestione ambientale consegua i risultati attesi; g) guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione ambientale; h) promuovendo un costante miglioramento; i) fornendo sostegno ad altri ruoli gestionali affinché dimostrino la loro capacità di leadership nelle rispettive aree di responsabilità. NB: L'espressione «processi operativi» nella presente norma internazionale può essere intesa, in senso ampio, come riferita a quelle attività che rappresentano la ragion d'essere dell'organizzazione. |
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A.5.2. Politica ambientale L'alta dirigenza dell'organizzazione elabora, attua e aggiorna una politica ambientale che, all'interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale: a) sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione, compresi la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi; b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali; c) includa un impegno a favore della protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento, e di altri impegni specifici pertinenti nel contesto dell'organizzazione; NB: Altri impegni specifici per proteggere l'ambiente possono comprendere l'utilizzo di risorse sostenibili, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi. d) comprenda l'impegno a rispettare i propri obblighi di conformità; e) comprenda l'impegno a favore di un costante miglioramento del sistema di gestione ambientale per rafforzare le prestazioni ambientali. La politica ambientale: — è descritta in un documento informativo, — è comunicata in seno all'organizzazione, — è messa a disposizione delle parti interessate. |
B.1. Costante miglioramento delle prestazioni ambientali Le organizzazioni si impegnano a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali. Se un'organizzazione comprende più siti, ogni sito cui si applica EMAS soddisfa tutte le prescrizioni del sistema,compreso il costante miglioramento delle prestazioni ambientali di cui all'articolo 2, paragrafo 2. |
A.5.3. Ruoli, responsabilità e poteri dell'organizzazione L'alta dirigenza assicura che le responsabilità e i poteri corrispondenti ai ruoli pertinenti siano assegnati e comunicati in seno all'organizzazione. L'alta dirigenza attribuisce la responsabilità e il potere affinché: a) si garantisca che il sistema di gestione ambientale sia conforme alle prescrizioni della presente norma internazionale; b) si informino i vertici aziendali sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale, ivi comprese le prestazioni ambientali. |
B.2. Rappresentanti della direzione L'alta dirigenza nomina uno (o più) rappresentanti della direzione, che, indipendentemente da altre responsabilità, hanno ruoli, responsabilità e poteri specifici al fine di garantire che il sistema di gestione ambientale sia conforme al presente regolamento e che i vertici aziendali siano informati sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale. Il rappresentante dell'alta dirigenza può essere un membro dei vertici dell'organizzazione. |
A.6. Pianificazione A.6.1. Misure relative ai rischi e alle opportunità A.6.1.1. Aspetti generali L'organizzazione istituisce, attua e tiene aggiornati i processi necessari per soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.4. Nel pianificare il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione tiene conto di: — le questioni di cui al punto 4.1, — le prescrizioni di cui al punto 4.2, — il campo di applicazione del suo sistema di gestione ambientale; e individua i rischi e le opportunità, inerenti ai suoi: — — aspetti ambientali (cfr. 6.1.2), — obblighi di conformità (cfr. 6.1.3), — altre questioni e prescrizioni, di cui ai punti 4.1 e 4.2; di cui è necessario tener conto per: — — assicurare che il sistema di gestione ambientale possa raggiungere i risultati previsti, — prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, compresa la possibilità che le condizioni ambientali esterne influenzino l'organizzazione, — conseguire un costante miglioramento. Nell'ambito del sistema di gestione ambientale, l'organizzazione individua le situazioni di potenziale emergenza, comprese quelle che possono avere un impatto ambientale. L'organizzazione conserva dei documenti informativi concernenti: — i rischi e le opportunità di cui si deve tenere conto, — i processi necessari di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.4, nella misura necessaria ad avere sufficiente certezza che siano eseguiti come previsto. A.6.1.2. Aspetti ambientali Nell'ambito del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione individua gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e quelli sui quali può esercitare un'influenza, e i relativi impatti ambientali, nell'ottica della prospettiva del ciclo di vita. Nell'individuare gli aspetti ambientali, l'organizzazione tiene conto dei seguenti elementi: a) dei cambiamenti, ossia gli sviluppi previsti o nuovi e attività, prodotti e servizi nuovi o modificati; b) le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. L'organizzazione individua gli aspetti che hanno o possono avere un impatto ambientale significativo, utilizzando i criteri stabiliti. L'organizzazione comunica, fra i suoi diversi livelli e funzioni, in merito agli aspetti ambientali significativi, se del caso. L'organizzazione conserva documenti informativi dei: — suoi aspetti ambientali e relativi impatti ambientali, — criteri utilizzati per individuare gli aspetti ambientali significativi, — suoi aspetti ambientali significativi. NB: Gli aspetti ambientali significativi possono comportare rischi e opportunità associati ad impatti ambientali negativi (minacce) o a impatti ambientali positivi (opportunità). |
B.3. Analisi ambientale Conformemente all'allegato I, le organizzazioni effettuano un'analisi ambientale iniziale e ne stilano i risultati. Le organizzazioni situate al di fuori del territorio dell'Unione fanno inoltre riferimento alle prescrizioni giuridiche in materia di ambiente applicabili alle organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare una domanda. |
A.6.1.3. Obblighi di conformità L'organizzazione: a) individua gli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali e vi ha accesso; b) stabilisce come questi obblighi si applicano all'organizzazione; c) tiene conto di questi obblighi di conformità nell'istituire, attuare, aggiornare e migliorare costantemente il suo sistema di gestione ambientale. L'organizzazione conserva documenti informativi relativi ai suoi obblighi di conformità. NB: Gli obblighi di conformità possono comportare rischi e opportunità per l'organizzazione. A.6.1.4. Attività di pianificazione L'organizzazione pianifica: a) di intraprendere azioni per affrontare: 1) gli aspetti ambientali significativi; 2) gli obblighi di conformità; 3) i rischi e le opportunità individuati al punto 6.1.1; b) in che modo: 1) integrare e attuare queste azioni nel processo del suo sistema di gestione ambientale (cfr. punto 6.2, clausola 7, clausole 8 e punto 9.1) o in altri processi operativi; 2) valutare l'efficacia di tali azioni (cfr. punto 9.1). Nel pianificare queste azioni, l'organizzazione tiene conto delle sue opzioni tecnologiche e delle sue esigenze finanziarie, operative e commerciali. |
B.4. Conformità alle norme Le organizzazioni registrate nel sistema EMAS o che intendono registrarsi sono tenute a dimostrare che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 1) hanno identificato e conoscono le implicazioni per l'organizzazione di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; 2) assicurano il rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti e forniscono le opportune prove; 3) hanno istituito procedure che consentono all'organizzazione di garantire il rispetto della normativa ambientale. |
A.6.2. Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro conseguimento |
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A.6.2.1. Obiettivi ambientali L'organizzazione stabilisce gli obiettivi ambientali ad ogni funzione e livello adeguati, tenendo conto degli aspetti ambientali significativi e dei relativi obblighi di conformità, ma anche dei rischi e delle opportunità. Gli obiettivi ambientali sono: a) coerenti con la politica ambientale; b) misurabili (se possibile); c) oggetto di monitoraggio; d) oggetto di comunicazione; e) opportunamente aggiornati. L'organizzazione conserva i documenti informativi sugli obiettivi ambientali. A.6.2.2. Pianificazione delle azioni per conseguire gli obiettivi ambientali Nel pianificare le modalità per conseguire i propri obiettivi ambientali, l'organizzazione stabilisce: a) come intende procedere; b) le risorse necessarie; c) le persone responsabili; d) quando sarà completato il lavoro; e) in che modo saranno valutati i risultati, compresi gli indicatori per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali misurabili (cfr. 9.1.1). L'organizzazione valuta in che modo le azioni per conseguire i suoi obiettivi ambientali possono essere integrate nei suoi processi operativi. |
B.5. Obiettivi ambientali Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e indiretti. I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali. |
A.7. Sostegno A.7.1. Risorse L'organizzazione stabilisce e mette a disposizione le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, l'aggiornamento e il costante miglioramento del sistema di gestione ambientale. |
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A.7.2. Competenze L'organizzazione: a) stabilisce le competenze necessarie della o delle persone che, sotto il suo controllo, svolgono funzioni che incidono sulla sua prestazione ambientale e sulla sua capacità di adempiere i propri obblighi di conformità; b) garantiscono che queste persone siano competenti (qualifiche, formazione o esperienza adeguate); c) identifica le esigenze formative associate ai suoi aspetti ambientali e al suo sistema di gestione ambientale; d) se del caso, intraprende azioni per acquisire le competenze necessarie e valuta l'efficacia delle misure adottate. NB: Le azioni possono comprendere, ad esempio, corsi di formazione, azioni di tutoraggio, la riassegnazione di membri del personale o ancora l'assunzione o l'incarico a contratto di persone competenti. A riprova delle competenze, l'organizzazione conserva le opportune prove documentali. |
B.6. Partecipazione del personale 1) L'organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è anche una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo più indicato per integrare con successo il sistema di gestione ambientale e audit in seno all'organizzazione. 2) Con «partecipazione del personale» si intende sia la partecipazione diretta dei dipendenti sia l'informazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti. Dovrebbe pertanto essere istituito un sistema di partecipazione del personale a tutti i livelli. L'organizzazione dovrebbe riconoscere che la dimostrazione dell'impegno, della reattività e del sostegno attivo da parte della direzione sono il presupposto per il successo di questi processi. In questo contesto, la direzione dovrebbe fornire un feedback adeguato al personale. 3) Oltre a quanto indicato sopra, il personale o i suoi rappresentanti devono essere coinvolti nel processo di costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione attraverso: a) l'analisi ambientale iniziale; b) l'istituzione e l'attuazione di un sistema di gestione ambientale e di audit in grado di migliorare le prestazioni ambientali; c) comitati ambientali o gruppi di lavoro incaricati di raccogliere informazioni e garantire la partecipazione del responsabile ambientale/dei rappresentanti della direzione insieme ai dipendenti e ai loro rappresentanti; d) gruppi di lavoro congiunti per il programma d'azione ambientale e l'audit ambientale; e) la preparazione delle dichiarazioni ambientali. 4) A tal fine sarebbe opportuno ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il «libro dei suggerimenti», lavori di gruppo su singoli progetti o comitati ambientali. Le organizzazioni tengono conto degli orientamenti della Commissione sulle migliori pratiche in questo settore. Su richiesta, partecipano anche i rappresentanti del personale. |
A.7.3. Sensibilizzazione L'organizzazione assicura che le persone che svolgono un lavoro sotto il suo controllo siano informate su: a) la politica ambientale; b) gli aspetti ambientali significativi e i relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro; c) il loro contributo all'efficacia del sistema di gestione ambientale, ivi compresi i benefici di una prestazione ambientale migliore; d) le implicazioni del mancato rispetto delle prescrizioni del sistema di gestione ambientale, ivi compresi il mancato rispetto degli obblighi di conformità dell'organizzazione. |
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A.7.4. Comunicazione A.7.4.1. Aspetti generali L'organizzazione stabilisce, attua e aggiorna le procedure necessarie per le comunicazioni interne ed esterne pertinenti per il sistema di gestione ambientale, precisando tra l'altro: a) le tematiche su cui intende comunicare; b) quando intende comunicare; c) con chi intende comunicare; d) le modalità di comunicazione. In sede di elaborazione dei processi di comunicazione, l'organizzazione: — tiene conto dei suoi obblighi di conformità, — assicura che le informazioni ambientali comunicate siano coerenti con le informazioni generate nell'ambito del sistema di gestione ambientale e siano affidabili. L'organizzazione risponde alle comunicazioni pertinenti concernenti il proprio sistema di gestione ambientale. L'organizzazione conserva dei documenti informativi come prova delle sue comunicazioni, a seconda dei casi. A.7.4.2. Comunicazione interna L'organizzazione: a) comunica al proprio interno le informazioni relative al sistema di gestione ambientale fra i differenti livelli e funzioni dell'organizzazione, comprese le modifiche del sistema di gestione ambientale, a seconda dei casi; b) assicura che i suoi processi di comunicazione consentano alle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione di contribuire ad un costante miglioramento. |
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A.7.4.3. Comunicazione esterna L'organizzazione comunica all'esterno le informazioni pertinenti relative al sistema di gestione ambientale, come stabilito dai processi di comunicazione dell'organizzazione e come richiesto dai suoi obblighi di conformità. |
B.7. Comunicazione 1) Le organizzazioni devono dimostrare di condurre un dialogo aperto con il pubblico, le autorità e altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti in relazione all'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi. 2) Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e di ottenere la fiducia delle parti interessate, le organizzazioni registrate a EMAS divulgano informazioni ambientali specifiche a norma dell'allegato IV «Comunicazione in materia ambientale». |
A.7.5. Documenti informativi A.7.5.1. Aspetti generali Il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione comprende: a) i documenti informativi richiesti dalla presente norma internazionale; b) i documenti informativi ritenuti necessari dall'organizzazione ai fini dell'efficacia del sistema di gestione ambientale. NB: La portata delle informazioni per il sistema di gestione ambientale può differire da un'organizzazione all'altra, in funzione: — della dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi, — della necessità di dimostrare il rispetto degli obblighi di conformità, — della complessità dei processi e delle loro interazioni, — della competenza delle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione. A.7.5.2. Elaborazione e aggiornamento In sede di elaborazione e aggiornamento delle informazioni documentate, l'organizzazione assicura adeguatamente: a) l'identificazione e la descrizione (per esempio titolo, autore, data, numero di riferimento); b) formato (ad esempio, lingua, versione del software, grafici) e supporti (ad esempio carta, formato elettronico); c) esame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza. A.7.5.3. Controllo dei documenti informativi I documenti informativi richiesti dal sistema di gestione ambientale e dalla presente norma internazionale sono verificati al fine di garantire: a) che siano disponibili e adeguati all'uso, in qualsiasi momento; b) siano adeguatamente protetti (ad esempio, violazione della riservatezza, uso improprio o perdita di integrità). Per il controllo dei documenti informativi, l'organizzazione tiene conto delle attività seguenti, se del caso: — distribuzione, accesso, recupero e utilizzo, — archiviazione e preservazione, compresa la salvaguardia della leggibilità, — controllo delle modifiche (ad esempio controllo delle versioni), — conservazione e cessione. I documenti informativi provenienti dall'esterno, che l'organizzazione ritiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione ambientale, sono identificati e, del caso, tenuti sotto controllo. NB: L'accesso può dipendere da una decisione che autorizza unicamente la visualizzazione di questi documenti o la visualizzazione e la modifica degli stessi. A.8. Operazioni A.8.1. Pianificazione e controllo operativi L'organizzazione istituisce, attua, controlla e aggiorna i processi necessari per soddisfare le prescrizioni dei sistema di gestione ambientale, nonché per l'attuazione delle azioni di cui ai punti 6.1 e 6.2: — definendo criteri operativi per i processi, — controllando i processi, conformemente ai criteri operativi. NB: I controlli possono comprendere controlli e procedure tecniche e possono essere eseguiti seguendo una gerarchia (ad esempio, eliminazione, sostituzione, amministrativo) e possono essere applicati individualmente o in combinazione. L'organizzazione controlla i cambiamenti previsti e esamina le conseguenze dei cambiamenti involontari, adottando misure per mitigare eventuali effetti negativi, ove necessario. L'organizzazione si impegna a garantire o a esercitare un'influenza su tutti i processi esternalizzati. Il tipo e la portata del controllo o dell'influenza da applicare ai processi in questione sono definiti nell'ambito del sistema di gestione ambientale. Nell'ambito di un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, l'organizzazione: a) istituisce dei controlli, se del caso, volti a garantire che le sue prescrizioni ambientali siano prese in considerazione in fase di progettazione e di sviluppo del prodotto o del servizio, tenendo conto di ogni fase del ciclo di vita; b) individua le proprie prescrizioni ambientali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi, a seconda dei casi; c) comunica ai fornitori esterni (contraenti compresi) le prescrizioni ambientali pertinenti; d) valuta la necessità di fornire informazioni sui potenziali impatti ambientali significativi associati al trasporto o alla consegna, all'utilizzo, al trattamento di fine vita e allo smaltimento finale dei suoi prodotti e servizi. L'organizzazione conserva i documenti informativi nella misura necessaria per avere sufficiente certezza che i processi sono stati eseguiti come previsto. A.8.2. Preparazione e reazione alle emergenze L'organizzazione istituisce, attua e aggiorna i processi necessari per prepararsi e reagire alle potenziali situazioni di emergenza di cui al punto 6.1.1. L'organizzazione: a) si prepara a reagire programmando azioni per prevenire o attenuare gli effetti ambientali negativi derivanti da situazioni di emergenza; b) reagisce alle situazioni di emergenza reali; c) per prevenire o attenuare le conseguenze delle situazioni di emergenza adotta misure adeguate alla gravità dell'emergenza e al potenziale impatto ambientale; d) testa periodicamente le azioni di risposta previste, ove possibile; e) esamina e rivede periodicamente i processi e le azioni di risposta pianificate, in particolare dopo il verificarsi di situazioni di emergenza o in occasione di test su queste procedure e azioni; f) fornisce le informazioni e la formazione pertinenti in materia di preparazione e risposta alle emergenze, se del caso, alle parti interessate, incluse le persone che lavorano sotto il suo controllo. L'organizzazione conserva i documenti informativi nella misura necessaria per avere sufficiente certezza che il processo è stato eseguito come previsto. A.9. Valutazione delle prestazioni A.9.1. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione A.9.1.1. Aspetti generali L'organizzazione controlla, misura, analizza e valuta le proprie prestazioni ambientali. L'organizzazione stabilisce: a) cosa deve essere monitorato e valutato; b) i metodi di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, in modo da garantire risultati validi; c) i criteri in base ai quali l'organizzazione intende valutare le sue prestazioni ambientali e gli indicatori adeguati; d) quando vengono svolti il monitoraggio e la misurazione; e) quando sono analizzati e valutati i risultati del monitoraggio e della valutazione. L'organizzazione assicura che vengano utilizzati strumenti di monitoraggio e misurazione calibrati o verificati, e sottoposti ad adeguata manutenzione. L'organizzazione valuta le sue prestazioni ambientali e l'efficacia del suo sistema di gestione ambientale. L'organizzazione comunica le informazioni pertinenti sulle prestazioni ambientali sia a livello interno che esterno, come stabilito dai suoi processi di comunicazione e come imposto dai suoi obblighi di conformità. L'organizzazione conserva l'opportuna documentazione come prova del monitoraggio, della misurazione, dell'analisi e della valutazione dei risultati. A.9.1.2. Valutazione della conformità L'organizzazione istituisce, attua e aggiorna le procedure necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di conformità. L'organizzazione: a) stabilisce con che frequenza la conformità sarà valutata; b) valuta la conformità e adotta dei provvedimenti, se necessario; c) garantisce la conoscenza e la comprensione del suo grado di conformità. L'organizzazione conserva i documenti informativi come prova dei risultati della valutazione della conformità. A.9.2. Audit interno A.9.2.1. Aspetti generali L'organizzazione effettua audit interni a intervalli pianificati, per sapere se il sistema di gestione ambientale: a) è conforme: 1) alle prescrizioni dell'organizzazione stessa per il suo sistema di gestione ambientale; 2) alle prescrizioni della presente norma internazionale; b) è attuato e aggiornato in modo efficace. A.9.2.2. Programma di audit interno L'organizzazione stabilisce, attua e aggiorna uno o più programmi interni di audit, in cui stabilisce la frequenza, i metodi, le responsabilità, gli obblighi di pianificazione e le modalità di comunicazione dei suoi audit interni. Nel definire il programma di audit interno, l'organizzazione tiene conto dell'importanza ambientale dei processi in questione, le modifiche che incidono sull'organizzazione e i risultati degli audit precedenti. L'organizzazione: a) definisce i criteri e la portata di ciascun audit; b) sceglie i revisori e organizza gli audit in modo da garantire l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit; c) garantisce che i risultati dell'audit siano comunicati ai dirigenti competenti. L'organizzazione conserva documenti informativi come prova dello svolgimento del programma di audit e dei risultati dell'audit A.9.3. Esame della direzione L'alta direzione esamina il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. L'esame della direzione riguarda: a) lo stato delle azioni previste dai precedenti esami della direzione; b) le modifiche apportate a: 1) questioni interne ed esterne che sono pertinenti per il sistema di gestione ambientale; 2) le esigenze e le aspettative delle parti interessate, compresi gli obblighi di conformità; 3) i suoi aspetti ambientali significativi; 4) i rischi e le opportunità; c) la misura in cui gli obiettivi ambientali sono stati realizzati; d) informazioni sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione, anche per quanto riguarda le tendenze in materia di: 1) non conformità e azioni correttive; 2) monitoraggio e misurazione dei risultati; 3) rispetto degli obblighi di conformità; 4) risultanze dell'audit; e) l'adeguatezza delle risorse; f) le informazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami; g) le possibilità di costante miglioramento. I risultati dell'esame della gestione comprendono: — conclusioni sul persistere dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di gestione ambientale, — decisioni relative alle possibilità di costante miglioramento, — decisioni riguardanti eventuali necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale (anche alle risorse), — le misure da adottare, se necessario, quando gli obiettivi ambientali non sono stati raggiunti, — le possibilità di migliorare l'integrazione del sistema di gestione ambientale in altri processi aziendali, se necessario, — eventuali implicazioni per l'orientamento strategico dell'organizzazione. L'organizzazione conserva dei documenti informativi come mezzo di prova dei risultati degli esami della direzione. A.10. Miglioramento A.10.1. Aspetti generali L'organizzazione individua le possibilità di miglioramento (cfr. punti 9.1, 9.2 e 9.3) e attua le azioni necessarie per conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale. A.10.2. Casi di mancata conformità e azioni correttive In caso di non conformità, l'organizzazione: a) interviene e, a seconda dei casi: 1) adotta misure di controllo e correttive; 2) fa fronte alle conseguenze, compresa la mitigazione dell'impatto ambientale negativo; b) valuta la necessità di intervenire per eliminare le cause delle non conformità, affinché non si ripeta o si verifichi anche altrove: 1) esaminando la non conformità; 2) determinando le cause delle non conformità; 3) stabilendo se esistano e se possano potenzialmente verificarsi casi di non conformità analoghi; c) attua le azioni necessarie; d) valuta l'efficacia delle azioni correttive intraprese; e) apporta modifiche al sistema di gestione ambientale, se necessario. Le azioni correttive devono essere adeguate all'importanza degli effetti dei casi di non conformità riscontrati, ivi compresi gli impatti ambientali. L'organizzazione conserva i documenti informativi come prova: — della natura dei casi di non conformità e delle eventuali azioni adottate successivamente; — i risultati delle eventuali azioni correttive adottate. A.10.3. Miglioramento costante L'organizzazione migliora costantemente la pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali. |
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(1) Il testo della norma nazionale riportato nel presente allegato è utilizzato con il consenso del CEN. Il testo integrale può essere acquistato presso gli enti nazionali di normazione il cui elenco figura sul sito web ufficiale del CEN. È vietata la riproduzione in qualsiasi forma del presente allegato a fini commerciali. |
ALLEGATO III
AUDIT AMBIENTALE INTERNO
1. Programma e frequenza degli audit
1.1. Programma di audit
Il programma di audit garantisce che la direzione dell'organizzazione disponga delle informazioni necessarie per esaminare le prestazioni ambientali dell'organizzazione e l'efficacia del sistema di gestione ambientale e sia in grado di dimostrare che tutti questi aspetti sono sotto controllo.
1.2. Obiettivi del programma di audit
Gli obiettivi includono, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinano la conformità alle politiche e al programma dell'organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi e di altri obblighi in materia di ambiente.
1.3. Ambito del programma di audit
L'ambito globale dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit, a seconda dei casi, è chiaramente definito e precisa esplicitamente:
1) le aree interessate;
2) le attività oggetto di audit;
3) i criteri ambientali da considerare;
4) il periodo cui si riferisce l'audit.
L'audit ambientale comprende l'analisi dei dati fattuali necessari per valutare le prestazioni ambientali.
1.4. Frequenza degli audit
L'audit o il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell'organizzazione è completato, a seconda dei casi, a intervalli non superiori a tre anni o quattro anni se si applica la deroga di cui all'articolo 7. La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:
1) natura, dimensione e complessità delle attività;
2) significatività degli impatti ambientali associati;
3) importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;
4) precedenti in materia di problemi ambientali.
Le attività più complesse con un impatto ambientale maggiormente significativo sono sottoposte ad audit con maggiore frequenza.
L'organizzazione effettua gli audit almeno una volta all'anno; ciò aiuterà a dimostrare alla direzione dell'organizzazione e al verificatore ambientale che gli aspetti ambientali significativi sono sotto controllo.
L'organizzazione procede all'audit:
1) delle proprie prestazioni ambientali; nonché
2) del rispetto da parte dell'organizzazione degli obblighi normativi applicabili e di altri obblighi in materia di ambiente.
2. Attività di audit
Le attività di audit comprendono colloqui con il personale sulle prestazioni ambientali, ispezioni delle condizioni operative e delle apparecchiature e l'esame delle registrazioni, delle procedure scritte e di altri documenti pertinenti. Queste attività sono svolte al fine di valutare la prestazione ambientale dell'attività oggetto dell'audit per stabilire se soddisfa le norme o la regolamentazione applicabili o gli obiettivi e i traguardi ambientali stabiliti. Si tratta anche di determinare se il sistema predisposto per gestire le responsabilità e le prestazioni ambientali è efficace e adeguato. L'audit prevede pertanto, tra l'altro, controlli casuali del rispetto di questi criteri al fine di verificare l'efficacia dell'intero sistema di gestione.
Il processo di audit comprende, in particolare, le seguenti fasi:
1) comprensione dei sistemi di gestione;
2) valutazione dei punti forti e dei punti deboli dei sistemi di gestione;
3) la raccolta di elementi di prova per dimostrare in che ambiti il sistema di gestione è o non è operativo;
4) valutazione dei risultati dell'audit;
5) preparazione delle conclusioni dell'audit;
6) comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit.
3. Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit
Gli obiettivi fondamentali di una relazione scritta sull'audit sono i seguenti:
1) documentare l'ambito dell'audit;
2) informare la direzione sullo stato di conformità alla politica ambientale dell'organizzazione e sui progressi ambientali dell'organizzazione;
3) informare i vertici sulla situazione della conformità alle prescrizioni giuridiche e ad altre prescrizioni relative all'ambiente e sulle misure adottate per garantire che la conformità possa essere dimostrata;
4) informare la direzione sull'efficacia e l'affidabilità delle misure adottate per monitorare e mitigare gli impatti ambientali dell'organizzazione;
5) dimostrare la necessità di azioni correttive, ove necessario.
Le relazioni di audit scritte contengono le informazioni necessarie per conformarsi a tali obiettivi.
ALLEGATO IV
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
A. Introduzione
Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara, coerente e preferibilmente in formato elettronico. L'organizzazione determina la forma migliore per rendere disponibili tali informazioni alle parti interessate in modo agevole.
B. Dichiarazione ambientale
La dichiarazione ambientale contiene almeno gli elementi descritti di seguito e rispetta i requisiti minimi sottoindicati:
a) una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell'organizzazione, se opportuno le relazioni dell'organizzazione con le eventuali organizzazioni capo gruppo e una descrizione chiara e priva di ambiguità della portata della registrazione EMAS, compreso un elenco di siti inclusi nella registrazione;
b) la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance su cui si basa il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;
c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione, una breve descrizione dell'approccio utilizzato per stabilirne la rilevanza e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;
d) una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;
e) una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la conformità agli obblighi normativi relativi all'ambiente.
Se disponibili, occorre fare riferimento alle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46;
f) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi.
La relazione riporta sia gli indicatori chiave sia gli indicatori specifici di prestazione ambientale di cui alla sezione C. Se esistono obiettivi e traguardi ambientali, occorre indicare i rispettivi dati;
g) un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica;
h) una conferma degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 8 e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida. In alternativa, è possibile usare la dichiarazione di cui all'allegato VII firmata dal verificatore ambientale.
La dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti e rispetta i requisiti minimi di cui alle lettere da e) a h).
Le organizzazioni possono decidere di integrare nella dichiarazione ambientale informazioni fattuali supplementari relative ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione o alla loro conformità ad obblighi specifici. Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale sono convalidate dal verificatore ambientale.
La dichiarazione ambientale può essere integrata in altri documenti dell'organizzazione (ad esempio, relazioni di gestione, sostenibilità o responsabilità sociale delle imprese). In caso d'integrazione in tali documenti, è necessario distinguere chiaramente tra informazioni convalidate e non convalidate. La dichiarazione ambientale è chiaramente individuata (ad esempio utilizzando il logo EMAS) e il documento contiene una breve spiegazione del processo di convalida EMAS.
C. Relazione basata su indicatori di prestazione ambientale e informazioni qualitative
1. Introduzione
Sia nella dichiarazione ambientale che nella dichiarazione ambientale aggiornata, le organizzazioni riferiscono sugli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti, utilizzando gli indicatori chiave e gli indicatori specifici di prestazione ambientale illustrati di seguito. Nel caso in cui non siano disponibili dati quantitativi, le organizzazioni comunicano informazioni di tipo qualitativo come descritto al punto 4.
Nella relazione figurano dati sul consumo e sulla produzione effettivi. Se la comunicazione dovesse pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali dell'organizzazione, ove tale riservatezza fosse prevista dal diritto nazionale o comunitario a tutela di un legittimo interesse economico, l'organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad esempio stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l'andamento di consumo/produzione effettivi.
Gli indicatori:
a) forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;
b) sono facilmente comprensibili e privi di ambiguità;
c) consentono confronti da un anno all'altro al fine di valutare se le prestazioni ambientali dell'organizzazione sono migliorate; per consentire il confronto, la relazione copre almeno tre anni di attività, a condizione che i dati siano disponibili;
d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;
e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.
A sostegno di ciò, l'organizzazione definisce brevemente l'ambito di applicazione (compresi i limiti materiali e organizzativi, l'applicabilità e la metodologia di calcolo) di ciascun indicatore.
2. Indicatori chiave di prestazione ambientale
a) Gli indicatori chiave riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali:
i) energia;
ii) materiali;
iii) acqua;
iv) rifiuti;
v) uso del suolo in relazione alla biodiversità; nonché
vi) emissioni.
Riferire sugli indicatori chiave di prestazione ambientale è un obbligo. Tuttavia un'organizzazione può valutare la pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi. Se ritiene che uno o più indicatori chiave non siano correlati ai propri aspetti e impatti ambientali significativi, l'organizzazione può non riferire in merito ai predetti indicatori chiave. In questo caso, l'organizzazione include nella dichiarazione ambientale una spiegazione chiara e articolata del motivo di questa scelta.
b) Ciascun indicatore chiave si compone di:
i) un dato A che indica consumo/produzione totali annui in un settore definito;
ii) un dato B che indica un valore annuo di riferimento che rappresenta le attività dell'organizzazione; nonché
iii) un dato R che rappresenta il rapporto A/B.
Ogni organizzazione riferisce su tutti i tre elementi elencati per ciascun indicatore.
c) Il consumo/la produzione totali annui in un determinato settore, dato A, è indicato come segue:
i) in relazione all'energia
— il «consumo totale diretto di energia», che corrisponde alla quantità totale annua di energia consumata dall'organizzazione,
— il «consumo totale di energia rinnovabile», che corrisponde alla quantità totale annua di energia, generata da fonti rinnovabili, consumata dall'organizzazione,
— la «produzione totale di energia rinnovabile», che corrisponde alla quantità totale annua di energia prodotta dall'organizzazione da fonti di energia rinnovabili.
Quest'ultimo elemento è indicato solo se l'energia totale prodotta dall'organizzazione da fonti rinnovabili supera considerevolmente l'energia totale da fonti rinnovabili consumata dall'organizzazione, o se l'organizzazione non ha consumato l'energia rinnovabile che ha prodotto.
Se si consumano o, nel caso dell'energia rinnovabile, si generano diversi tipi di energia (ad esempio energia elettrica, calore, combustibili o altro), il consumo o produzione annui vengono dichiarati separatamente, se del caso.
L'energia dovrebbe essere espressa preferibilmente in kWh, MWh, GJ o altre unità di misura comunemente utilizzate per indicare il tipo di energia consumata o prodotta;
ii) in relazione ai materiali
— il «flusso di massa annuo dei principali materiali utilizzati» (esclusi i vettori di energia e l'acqua), espresso in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m3) o in altre unità di misura comunemente utilizzate nel settore.
Quando vengono utilizzati diversi tipi di materiali, il flusso di massa dovrebbe essere indicato separatamente, se del caso;
iii) in relazione all'acqua
— «il consumo idrico totale annuo», espresso in unità di volume (ad esempio, litri o m3);
iv) in relazione ai rifiuti
— la «produzione totale annua di rifiuti», suddivisa per tipo, preferibilmente espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m3) o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore;
— la «produzione totale annua di rifiuti pericolosi», preferibilmente espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate), in m3 o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore;
v) per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla biodiversità
— le forme di uso del suolo in relazione alla biodiversità, espresso in unità di superficie (ad esempio, m2 o ettari):
—
— uso totale del suolo
— superficie totale impermeabilizzata
— superficie totale orientata alla natura nel sito
— superficie totale orientata alla natura fuori dal sito
Una «superficie orientata alla natura» è un'area dedicata principalmente alla conservazione o al ripristino della natura. Le superfici orientate alla natura possono essere situate nel sito e comprendere il tetto, la facciata, i sistemi di drenaggio dell'acqua o altri elementi che sono stati progettati, adattati o sono gestiti allo scopo di promuovere la biodiversità. Le superfici orientate alla natura possono essere situate anche fuori dal sito dell'organizzazione, a condizione che la superficie sia di proprietà o sia gestita dall'organizzazione e sia principalmente dedicata alla promozione della biodiversità. Possono essere descritte anche superfici a gestione condivisa destinate a promuovere la biodiversità, a condizione che sia chiaramente indicata la portata della gestione condivisa.
Per «superficie impermeabilizzata» si intende una superficie in cui il suolo originario è stato coperto (come nelle strade) per renderlo impermeabile. La non permeabilità del suolo può provocare impatti ambientali;
vi) per quanto riguarda le emissioni
— le «emissioni totali annue di gas serra», che comprendono almeno le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 e SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente.
L'organizzazione dovrebbe riferire sulle proprie emissioni di gas serra secondo una metodologia consolidata, come il protocollo sui gas a effetto serra;
— le «emissioni totali annue nell'atmosfera», che comprendono almeno le emissioni di SO2, NOx e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate.
d) Il valore di riferimento annuo che rappresenta le attività dell'organizzazione, dato B, è selezionato e indicato sulla base dei seguenti requisiti:
Il dato B:
i) è comprensibile;
ii) rappresenta al meglio l'attività complessiva annua dell'organizzazione;
iii) consente una corretta descrizione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, tenendo conto delle specificità e delle attività dell'organizzazione;
iv) è un valore di riferimento comune per il settore in cui lavora l'organizzazione, ad esempio:
— produzione fisica totale annua
— numero totale di dipendenti
— numero totale dei pernottamenti
— numero totale degli abitanti in una zona (nel caso di una pubblica amministrazione)
— tonnellate di rifiuti trattati (per le organizzazioni attive nel settore della gestione dei rifiuti)
— energia totale prodotta (per le organizzazioni attive nel settore della produzione di energia)
v) garantisce la comparabilità degli indicatori riferiti nel corso del tempo. Una volta definito, il dato B va utilizzato nelle dichiarazioni ambientali successive.
Le modifiche del dato B vanno spiegate nella dichiarazione ambientale. In caso di modifica del dato B, l'organizzazione garantisce che il dato possa essere confrontato per almeno 3 anni ricalcolando gli indicatori degli anni precedenti secondo la nuova definizione del dato B.
3. Indicatori specifici di prestazione ambientale
Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni relative agli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti e sugli impatti legati alle sue attività principali, che sono misurabili e verificabili, e che non sono già compresi negli indicatori chiave.
La relazione su tali indicatori è conforme ai requisiti stabiliti nell'introduzione della presente sezione.
L'organizzazione tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46, se disponibili, al fine di facilitare l'individuazione dei pertinenti indicatori specifici per settore.
4. Informazioni sugli aspetti ambientali significativi sulla base di informazioni qualitative
Se non sono disponibili dati quantitativi per riferire in merito agli aspetti ambientali significativi diretti o indiretti, le organizzazioni riferiscono in merito alle proprie prestazioni sulla base di informazioni qualitative.
D. Responsabilità locale
Le organizzazioni che aderiscono a EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più ubicazioni geografiche.
Poiché la finalità di EMAS è garantire la responsabilità a livello locale, le organizzazioni garantiscono che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e riportati nella dichiarazione ambientale complessiva.
E. Disponibilità pubblica
L'organizzazione assicura di essere in grado di dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione può avere accesso facilmente e liberamente alle informazioni di cui alle sezioni B e C. Per garantire tale trasparenza la dichiarazione ambientale dovrebbe preferibilmente essere accessibile al pubblico sul sito Internet dell'organizzazione.
L'organizzazione assicura che tali informazioni su un singolo sito od organizzazione sono pubblicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro o del paese terzo in cui è ubicato il sito dell'organizzazione.
Inoltre, nel caso di una dichiarazione ambientale complessiva, l'organizzazione garantisce che (ai fini della registrazione) tali informazioni siano disponibili in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'organizzazione è registrata o in una o più lingue ufficiali dell'Unione concordate con l'organismo competente responsabile della registrazione.
La dichiarazione ambientale può essere messa a disposizione anche in altre lingue, a condizione che il contenuto del documento tradotto sia coerente con il contenuto della dichiarazione ambientale originale convalidata dal verificatore ambientale e che indichi chiaramente che si tratta una traduzione del documento convalidato.
ALLEGATO V
LOGO EMAS
1. |
Il logo può essere utilizzato in una qualsiasi delle 24 lingue purché sia impiegata la seguente formulazione:
|
2. |
Il logo è: — in tre colori (verde Pantone n. 355; giallo Pantone n. 109; blu Pantone n. 286), — in nero, — in bianco, oppure — in una scala di grigio. |
ALLEGATO VI
INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA REGISTRAZIONE
(informazioni da fornire ove pertinente)
1. ORGANIZZAZIONE |
|
Nome |
… |
Indirizzo |
… |
Città |
… |
Codice postale |
… |
Paese/Land/regione/comunità autonoma |
… |
Referente |
… |
Telefono |
… |
FAX |
… |
E-mail: |
… |
Sito web |
… |
Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata |
|
a) su supporto cartaceo |
… |
b) su supporto elettronico |
… |
Numero di registrazione |
… |
Data di registrazione |
… |
Data di sospensione della registrazione |
… |
Data di cancellazione della registrazione |
… |
Data della prossima dichiarazione ambientale |
… |
Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata |
… |
Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7 SÌ — NO |
… |
Codice NACE delle attività |
… |
Numero di addetti |
… |
Fatturato o bilancio annuo |
… |
2. SITO |
|
Nome |
… |
Indirizzo |
… |
Codice postale |
… |
Città |
… |
Paese/Land/regione/comunità autonoma |
… |
Referente |
… |
Telefono |
… |
FAX |
… |
E-mail: |
… |
Sito web |
… |
Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata |
|
a) su supporto cartaceo |
… |
b) su supporto elettronico |
… |
Numero di registrazione |
… |
Data di registrazione |
… |
Data di sospensione della registrazione |
… |
Data di cancellazione della registrazione |
… |
Data della prossima dichiarazione ambientale |
… |
Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata |
… |
Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7 SÌ — NO |
… |
Codice NACE delle attività |
… |
Numero di addetti |
… |
Fatturato o bilancio annuo |
… |
3. VERIFICATORE AMBIENTALE |
|
Nome del verificatore ambientale |
… |
Indirizzo |
… |
Codice postale |
… |
Città |
… |
Paese/Land/regione/comunità autonoma |
… |
Telefono |
… |
FAX |
… |
E-mail: |
… |
Numero di registrazione dell’accreditamento o dell’abilitazione |
… |
Ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione (codici NACE) |
… |
Organismi di accreditamento o di abilitazione |
… |
Fatto a … il …/…/20 |
… |
Firma del rappresentante dell’organizzazione |
… |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA
Il/La sottoscritto/a …(nome).
numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS …
accreditato o abilitato per l’ambito … (codice NACE)
dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata ( *1 ) dell’organizzazione … (denominazione)
numero di registrazione (se esistente) …
risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a dichiara che:
— la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009,
— l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
— i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata (*1) dell’organizzazione/sito (*1) forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione/del sito (*1) svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.
Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
Fatto a … il …/…/20.
Firma
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 761/2001 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
— |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
— |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
— |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, punto 1 |
Articolo 2, lettera b) |
— |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, punto 2 |
Articolo 2, lettera d) |
— |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, punto 4 |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, punto 8 |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, punto 10 |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, punto 11 |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, punto 12 |
Articolo 2, lettera k) |
Articolo 2, punto 13 |
Articolo 2, lettera l) |
Articolo 2, punto 16 |
Articolo 2, lettera l), punto i) |
— |
Articolo 2, lettera l), punto ii) |
— |
Articolo 2, lettera m) |
— |
Articolo 2, lettera n) |
Articolo 2, punto 17 |
Articolo 2, lettera o) |
Articolo 2, punto 18 |
Articolo 2, lettera p) |
— |
Articolo 2, lettera q) |
Articolo 2, punto 20 |
Articolo 2, lettera r) |
— |
Articolo 2, lettera s), primo comma |
Articolo 2, punto 21 |
Articolo 2, lettera s), secondo comma |
— |
Articolo 2, lettera t) |
Articolo 2, punto 22 |
Articolo 2, lettera u) |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma; articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), seconda frase |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 5, prima frase |
Articolo 25, paragrafo 10, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase |
Articolo 25, paragrafo 10, secondo comma, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 41 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
— |
Articolo 4, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma |
Articolo 30, paragrafi 3 e 5 |
Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, prima e seconda frase |
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, ultima frase |
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 11, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, primo trattino |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, secondo trattino |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 5, paragrafo 5, prima frase |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 5, seconda frase |
Articolo 16, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 5, paragrafo 5, terza frase |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 5, quarta frase |
Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma e articolo 16, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera f) e articolo 5, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino |
— |
Articolo 6, paragrafo 3, ultima frase |
Articolo 15, paragrafo 8 |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5, prima frase |
Articolo 15, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 5, seconda frase |
Articolo 15, paragrafi 8 e 9 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 15, paragrafo 10 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 8 |
Articolo 7, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, alinea |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 45, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 45, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 45, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 10, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 38, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, prima frase |
Articolo 41 |
Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase |
Articolo 47 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 36 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 36, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 36, lettera c) |
Articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 36, lettera b) |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, terza frase |
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, quarta frase |
Articolo 37, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 43, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3, seconda frase |
Articolo 47 |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 40, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
— |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 50 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 48 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 39, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
— |
Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
— |
Articolo 18 |
Articolo 52 |
( 1 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
( 3 ) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
( 4 ) GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24.
( 5 ) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 63.
( *1 ) barrare la voce non pertinente.