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Document 02009R0906-20200414

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/906/2020-04-14

02009R0906 — IT — 14.04.2020 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 906/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014

  L 184

3

25.6.2014

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2020/436 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2020

  L 90

1

25.3.2020




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 906/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per:

1) 

«consorzio», un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci su uno o più traffici determinati, il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;

2) 

«trasporto marittimo di linea», il trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, e accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;

3) 

«utente del trasporto», qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari o spedizionieri) che abbia concluso o intenda concludere un accordo contrattuale con un membro del consorzio per il trasporto di merci;

4) 

«inizio del servizio», la data alla quale la prima nave salpa per il servizio.



CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati

In forza dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle seguenti attività di un consorzio:

1) 

le operazioni relative all’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

a) 

il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

b) 

lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

c) 

l’utilizzazione in comune («pooling») di navi e/o di impianti portuali;

d) 

l’utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

e) 

la messa a disposizione di container, «chassis» e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria («leasing») o di acquisto di dette attrezzature;

2) 

aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell’offerta;

3) 

l’esercizio o l’uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

4) 

qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui ai punti 1, 2 e 3 necessaria per il loro svolgimento, tra cui:

a) 

l’utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati;

b) 

l’obbligo per i membri di un consorzio di utilizzare, nel mercato o mercati rilevanti, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

c) 

l’obbligo per i membri di un consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel mercato o mercati rilevanti, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.

Articolo 4

Restrizioni fondamentali

L’esenzione di cui all’articolo 3 non si applica ai consorzi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

1) 

la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di trasporto di linea a terzi;

2) 

la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all’articolo 3, punto 2;

3) 

la ripartizione dei mercati o della clientela.



CAPO III

CONDIZIONI DELL’ESENZIONE

Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

1.  Perché il consorzio possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, la quota di mercato congiunta dei membri del consorzio sul mercato rilevante su cui esso opera non deve superare il 30 %, calcolata con riferimento al volume complessivo delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).

2.  Per determinare la quota di mercato dei membri di un consorzio, si terrà conto del volume complessivo delle merci da esso trasportate sul mercato rilevante, indipendentemente dal fatto che questi volumi siano trasportati:

a) 

nell’ambito del consorzio stesso;

b) 

nell’ambito di un altro consorzio di cui il membro faccia parte; oppure

c) 

al di fuori di un consorzio, sulle navi proprie di un membro o su quelle di terzi.

3.  L’esenzione di cui all’articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.

4.  Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono superate, l’esenzione di cui all’articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell’anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 6

Condizioni supplementari

Per beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, il consorzio deve dare ai membri il diritto di recedere senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l’obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul mercato o mercati rilevanti, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all’osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. Il consorzio può, tuttavia, stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di 24 mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo o, se posteriore, dall’inizio del servizio.

Per un consorzio fortemente integrato, il periodo massimo di preavviso può essere prolungato a 12 mesi e il consorzio potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di consorzio o, se posteriore, dalla data di inizio del servizio.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

▼M2

Esso si applica fino al 25 aprile 2024.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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