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Document 02009R0206-20181206

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/2018-12-06

02009R0206 — IT — 06.12.2018 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2009

relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 077 dell'24.3.2009, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 467/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2013

  L 135

5

22.5.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1729 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2018

  L 288

4

16.11.2018




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2009

relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce norme relative all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate al consumatore.

2.  Il presente regolamento non si applica alle scorte personali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera. Il presente regolamento non si applica inoltre alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda. Per garantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.

3.  Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.

4.  Il presente regolamento si applica fatte salve le norme applicabili in materia di certificazione contenute nella legislazione di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 2

Norme sull'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale

1.  Le scorte personali di prodotti di origine animale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE, non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I di tale direttiva, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie:

a) prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato I e non soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;

b) prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

c) prodotti della pesca eviscerati freschi o preparati o prodotti della pesca trasformati, nel senso dei punti 3.5, 3.6 o 7.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;

d) prodotti diversi da quelli menzionati alle lettere a), b) e c) o all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.

2.  Le scorte personali di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da compagnia non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva 97/78/CE, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie:

a) prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato I e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;

b) prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.

3.  In deroga a quanto disposto al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2, le scorte personali di prodotti di origine animale provenienti dalla ►M2  ————— ◄ , dalle isole Færøer, dalla Groenlandia o dall'Islanda non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva citata, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie:

a) prodotti elencati nell'allegato I non soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;

b) prodotti elencati nell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;

c) prodotti diversi da quelli menzionati nel presente articolo, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettere a) e b), o nell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.

Articolo 3

Informazioni che gli Stati membri devono fornire ai viaggiatori e al pubblico in generale

1.  Gli Stati membri garantiscono che in tutti i punti di entrata nella Comunità si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nella Comunità.

2.  Le informazioni fornite ai viaggiatori conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III, presentate su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili.

3.  Gli Stati membri possono integrare tali informazioni con informazioni aggiuntive, comprendenti:

a) le informazioni indicate nell'allegato IV;

b) informazioni adeguate alle condizioni locali, e con le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 97/78/CE.

4.  Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovranno essere redatte in:

a) almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'introduzione nella Comunità;

b) una seconda lingua ritenuta opportuna dall'autorità competente; la seconda lingua può essere quella utilizzata nel paese vicino ovvero, nel caso degli aeroporti e dei porti, la lingua che utilizzano con maggiore probabilità i passeggeri che sbarcano.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico in generale sia informato sui requisiti relativi all'introduzione nella Comunità dei prodotti di origine animale che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati o che sono ordinati a distanza dai consumatori finali.

Articolo 4

Informazioni che devono fornire ai clienti gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri e i servizi postali

Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie di viaggi, nonché i servizi postali, richiameranno l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati III e IV, come previsto all'articolo 3.

Articolo 5

Controlli

1.  Le autorità competenti e quelle che effettuano i controlli ufficiali, in collaborazione con gli operatori portuali ed aeroportuali e con gli operatori responsabili di altri punti d'entrata di scorte personali di prodotti di origine animale organizzano controlli efficaci nei punti d'entrata nella Comunità.

2.  I controlli previsti al paragrafo 1 saranno destinati a individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale e a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 2.

3.  I controlli previsti al paragrafo 1 possono essere organizzati sulla base di una valutazione dei rischi, utilizzando, ove ritenuto necessario dall'autorità competente dello Stato membro, efficaci metodi di rilevamento quali apparecchi di scansione e cani addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di bagagli personali allo scopo di individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale.

Articolo 6

Sanzioni

1.  Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali:

a) identificano le scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento;

b) sequestrano e distruggono tali scorte in conformità con la legislazione nazionale.

2.  Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento.

3.  Gli Stati membri garantiscono che la legislazione nazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personali identifichi le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi di distruzione di tutte le scorte personali sequestrate.

Articolo 7

Obblighi relativi alla presentazione di relazioni

1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno una relazione comprendente le informazioni pertinenti relative alle misure adottate allo scopo di rendere note e di far rispettare le norme stabilite dal presente regolamento e i relativi risultati.

2.  La relazione avrà la forma di una tabella completata secondo quanto stabilito all'allegato V e sarà presentata il primo giorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente la conclusione di ciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Articolo 8

Modifica

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati

I prodotti di origine animale che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati devono essere conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione ( *1 ).

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 745/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intenderanno come fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato VII.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una tabella completata in conformità con quanto disposto all'allegato VI, invece di quanto disposto all'allegato V conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, per i periodi di notifica precedenti al 1o gennaio 2011, entro il primo giorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente la conclusione di ciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile dal 1o maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



PARTE 1

Elenco dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Codice NC

Descrizione

Precisazioni e spiegazioni

ex capitolo 2

(0201 -0210 )

Carni e frattaglie commestibili

Escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 )

0401 -0406

Latte e derivati del latte

Tutti

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati.

Tutti, esclusi gli involucri

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelle delle voci 0209 o 1503 .

Tutti

1502 00

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 .

Tutti

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati.

Tutti

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.

Tutti

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, preparazioni alimentari a base di tali prodotti.

Tutti

1602

Altre carni preparate o conservate, frattaglie o sangue.

Tutti

1702 11 00

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio.

Tutti

ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o che contengono una proporzione inferiore al 40 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex  19 02

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, anche preparato.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 1905 90

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao: ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli e prodotti simili.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex  20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice 2006 .

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 .

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex  21 03

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex  21 04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 2105 00

Gelati, anche contenenti cacao.

Solo le preparazioni contenenti latte

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte



PARTE 2

Elenco di prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Codice NC

Descrizione

Precisazioni e spiegazioni

0511

Prodotti animali non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

ex  23 09

Preparazioni di un tipo utilizzato nell'alimentazione animale

Unicamente gli alimenti per animali domestici, gli articoli da masticare e le miscele di farine contenenti carne o latte

Note:

1. Colonna 1: Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli veterinari e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex  19 01 : sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte).

2. Colonna 2: La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «designazione delle merci» dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

3. Colonna 3: Questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.




ALLEGATO II

Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

i) non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

ii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

Alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

i) non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

ii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

▼M1




ALLEGATO III

(Le comunicazioni sono reperibili al sito seguente: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

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▼B




ALLEGATO IV

Informazioni di cui agli articoli 3 e 4



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Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive degli animali

Considerato l'elevato rischio d'introduzione di malattie nell'Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra i ventisette Stati membri dell'UE e i prodotti di origine animale provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all'ingresso nell'UE per essere ufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.

1.   Piccole quantità di carne e latte e prodotti lattiero-caseari (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali o alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici)

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di carne o latte e prodotti lattiero-caseari (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali o alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici) a condizione che esse provengano da ►M2  ————— ◄ , Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.

2.   Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:

 esse provengano da ►M2  ————— ◄ , Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e la loro quantità totale non superi i 10 chilogrammi a persona e i prodotti:

 

 non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

 siano prodotti di marca confezionati, e

 la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

 esse provengano da altri paesi (diversi da ►M2  ————— ◄ , Isole Færøer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantità totale non superi i 2 chilogrammi a persona e i prodotti:

 

 non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

 siano prodotti di marca confezionati, e

 la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

3.   Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici a condizione che:

 esse provengano da ►M2  ————— ◄ , Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e la loro quantità totale non superi i 10 chilogrammi a persona e i prodotti:

 

 non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

 siano prodotti di marca confezionati, e

 la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

 esse provengano da altri paesi (diversi da ►M2  ————— ◄ , Isole Færøer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantità totale non superi i 2 chilogrammi a persona e i prodotti:

 

 non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

 siano prodotti di marca confezionati, e

 la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

4.   Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:

 il pesce fresco sia eviscerato,

 il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se supera tale limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer o dall'Islanda.

5.   Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, i molluschi vivi o le lumache, a condizione che:

 essi provengano da ►M2  ————— ◄ , Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e la loro quantità totale non superi i 10 chilogrammi a persona,

 essi provengano da altri paesi (diversi da ►M2  ————— ◄ , Isole Færøer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantità totale non superi i 2 chilogrammi a persona.

Preghiamo di notare che potete portare piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (paragrafi 1-5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi paragrafi.

6.   Quantità superiori di prodotti di origine animale

Potete portare o inviare nell'UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

 i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato veterinario ufficiale dell'UE,

 la presentazione delle merci, con l'adeguata documentazione, a un posto d'ispezione frontaliero dell'UE autorizzato per il controllo veterinario, all'arrivo nell'UE.

7.   Prodotti animali esentati

I seguenti prodotti sono esentati dalle norme sopra indicate:

 pane, dolci, biscotti, cioccolato e prodotti della confetteria (comprese le caramelle) non uniti a, né farciti con prodotti a base di carne,

 integratori alimentari confezionati per il consumatore finale,

 estratti e concentrati di carne,

 olive ripiene di pesce,

 paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne,

 brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale,

 qualunque altro prodotto alimentare non contenente carni fresche o trasformate o prodotti lattiero-caseari e contenente meno del 50 % di prodotti trasformati a base di uova o di prodotti della pesca.

8.   Prodotti animali di specie protette

Possono esservi restrizioni aggiuntive per alcune specie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite di peso è di 125 grammi a persona.

Le informazioni indicate nella parte 1 possono essere trasmesse mediante un video, come quello pubblicato dalla Commissione europea alla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm




ALLEGATO V

Cifre relative ai risultati delle misure volte a garantire il rispetto delle norme sull'introduzione di scorte personali di prodotti di origine animale

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Il documento dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 1o maggio dell'anno immediatamente successivo alla conclusione di ciascun periodo annuale di notifica.

Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

L'informazione raccolta e riassunta può essere consultata al seguente sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm




ALLEGATO VI

Cifre relative al rispetto delle norme sulle importazioni personali di carne e di latte

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Il documento dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 1o marzo dell'anno immediatamente successivo alla conclusione di ciascun periodo annuale di notifica.

Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.




ALLEGATO VII

Tabella di corrispondenza



Regolamento (CE) n. 745/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 2

Allegati V e VI

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 3

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegati V e VI

Allegato V

Allegato I



( *1 ) GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.».

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