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Document 02009L0148-20190726
Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (codified version) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02009L0148 — IT — 26.07.2019 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 330 dell'16.12.2009, pag. 28) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.
Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:
a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS ( 1 );
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS (1) ;
c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS (1) ;
d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (1) ;
e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (1) ;
f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS (1) .
Articolo 3
1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.
2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all’amianto non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
c) l’incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) la sorveglianza e il controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.
5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.
Articolo 4
1. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev’essere presentata dal datore di lavoro all’autorità responsabile dello Stato membro, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:
a) dell’ubicazione del cantiere;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati;
d) del numero dei lavoratori interessati;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all’impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.
5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.
Articolo 5
Sono vietati l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.
Articolo 6
Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:
a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;
d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( 2 ).
Articolo 7
1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro dev’essere effettuata regolarmente.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento.
4. Il prelievo dei campioni dev’essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.
5. La durata dei campionamenti dev’essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 ( 3 ) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Articolo 8
I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).
▼M1 —————
Articolo 10
1. Quando il valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
2. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell’aria.
3. Quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.
Articolo 11
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.
Articolo 12
Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all’articolo 8 nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell’aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:
a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;
b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all’articolo 8; e
c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.
Articolo 13
1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.
2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il piano deve in particolare prevedere che:
a) l’amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 12, primo comma, lettera a);
c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:
a) natura e durata probabile dei lavori;
b) luogo di esecuzione dei lavori;
c) metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
d) caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:
i) della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
ii) della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest’ultimo.
3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell’inizio dei lavori previsti.
Articolo 14
1. I datori di lavoro devono prevedere un’idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l’eliminazione dei residui;
i) la necessità del controllo sanitario.
3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all’eliminazione dell’amianto sono messi a punto a livello comunitario.
Articolo 15
Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
Articolo 16
1. Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
iii) oggetto di un divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno dell’impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all’esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l’impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;
d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
f) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all’uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.
2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.
Articolo 17
1. Per qualsiasi attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:
a) i rischi potenziali per la salute, dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto;
b) l’esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;
c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;
d) le precauzioni da prendere per l’uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;
e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l’esposizione.
2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:
a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all’interno dell’impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell’aria e possano essere informati del significato di tali risultati;
b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all’articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.
Articolo 18
1. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.
2. Prima dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.
Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L’allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l’accertamento clinico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica l’allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.
Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.
3. In base all’accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma, il medico o l’autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori si pronunciano, in conformità delle legislazioni nazionali, sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere o stabiliscono dette misure.
Tali misure possono comprendere, se necessario, l’allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell’esposizione.
Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.
5. Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 3, in conformità delle legislazioni nazionali.
Articolo 18 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 4 ).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 18 ter
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 19
1. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. I lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l’esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.
3. Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant’anni a partire dalla fine dell’esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
4. I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell’autorità responsabile qualora l’impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
Articolo 20
Gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 21
Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.
Articolo 22
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma di detto articolo 17 bis, paragrafo 4.
Articolo 23
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 24
La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 25
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma
1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:
— asbestosi,
— mesotelioma,
— cancro del polmone,
— cancro gastrointestinale.
2. Il medico e/o l’autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all’amianto devono essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l’esposizione.
3. L’accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:
— tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,
— colloquio individuale,
— esame clinico generale e segnatamente del torace,
— esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).
Il medico e/o l’autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell’opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 24)
Direttiva 83/477/CEE del Consiglio (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25) |
|
Direttiva 91/382/CEE del Consiglio (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16) |
|
Direttiva 98/24/CE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11) |
unicamente l’articolo 13, paragrafo 2 |
Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48) |
|
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21) |
unicamente l’articolo 2, paragrafo 1 |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 24)
Direttiva |
Termine di recepimento |
83/477/CEE |
31 dicembre 1986 (1) |
91/382/CEE |
1o gennaio 1993 (2) |
98/24/CE |
5 maggio 2001 |
2003/18/CE |
14 aprile 2006 |
2007/30/CE |
31 dicembre 2012 |
(1) Tale data è sostituita da quella del 31 dicembre 1989 per quanto riguarda le attività estrattive dell’amianto. (2) Per la Repubblica ellenica il termine di recepimento della direttiva è il 1o gennaio 1996. Tuttavia, il termine di recepimento delle disposizioni riguardanti le attività estrattive dell’amianto è il 1o gennaio 1996 per tutti gli Stati membri e il 1o gennaio 1999 per la Repubblica ellenica. |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 83/477/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, dal primo al sesto trattino |
Articolo 2, lettere da a) a f) |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 bis |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 4, alinea |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, punto 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, punto 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, punto 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, punto 4 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, punti da 1 a 5 |
Articolo 6, lettere da a) a e) |
Articoli 7 e 8 |
Articoli 7 e 8 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 10 bis |
Articolo 11 |
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12, primo e secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,terzo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d) |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, primo sotto-trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto i) |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, secondo sotto-trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto ii) |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 12 bis |
Articolo 14 |
Articolo 12 ter |
Articolo 15 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) i) e ii) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iii) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iv) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) v) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 1, alinea |
Articolo 17, paragrafo 1, alinea |
Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino |
Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 15, alinea |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 15, punti da 1 a 4 |
Articolo 18, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 16, alinea |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 16, punti 1), 2) e 3) |
Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 16 bis |
Articolo 20 |
Articolo 17 |
Articolo 21 |
Articolo 17 bis |
Articolo 22 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
— |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 23 |
— |
Articolo 24 |
— |
Articolo 25 |
Articolo 19 |
Articolo 26 |
Allegato II |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
( 1 ) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).
( 2 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
( 3 ) Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell’aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997.
( 4 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.