Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0126-20190726

    Consolidated text: Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/126/2019-07-26

    02009L0126 — IT — 26.07.2019 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2009/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 21 ottobre 2009

    relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

    (GU L 285 dell'31.10.2009, pag. 36)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA 2014/99/UE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2014

      L 304

    89

    23.10.2014

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

      L 198

    241

    25.7.2019




    ▼B

    DIRETTIVA 2009/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 21 ottobre 2009

    relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio



    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva stabilisce misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1) «benzina», la benzina ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 94/63/CE;

    2) «vapori di benzina», composti gassosi che evaporano dalla benzina;

    3) «stazione di servizio», una stazione di servizio ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 94/63/CE;

    4) «stazione di servizio esistente», una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, prima del 1o gennaio 2012, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;

    5) «stazione di servizio nuova», una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, il 1o gennaio 2012 o successivamente a tale data, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;

    6) «sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina», l’attrezzatura per recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o li riconvoglia al distributore di benzina per rimetterli in vendita;

    7) «efficienza della cattura di vapori di benzina», la quantità di vapori di benzina catturati dal sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina rispetto alla quantità di vapori di benzina che sarebbero stati emessi nell’atmosfera in assenza di tale sistema, espressa in percentuale;

    8) «rapporto vapori/benzina», il rapporto fra il volume dei vapori di benzina, a pressione atmosferica, che passano attraverso il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina e il volume della benzina distribuita;

    9) «flusso», la quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili in una stazione di servizio.

    Articolo 3

    Stazioni di servizio

    1.  Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se:

    a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno; ovvero

    b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3/anno e tali stazioni sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

    2.  Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti, oggetto di una ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina al momento della ristrutturazione se:

    a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno; ovvero

    b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3/anno e sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

    3.  Gli Stati membri assicurano che tutte le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 3 000  m3/anno siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina entro il 31 dicembre 2018.

    4.  I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore.

    Articolo 4

    Livello minimo di recupero dei vapori di benzina

    ▼M1

    1.  Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013.

    ▼B

    2.  Con effetto dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3, laddove i vapori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05.

    Articolo 5

    Controlli periodici e informativa per il consumatore

    ▼M1

    1.  Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II di recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno ai sensi della norma EN 16321-2:2013.

    ▼B

    2.  In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli Stati membri assicurano che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta ogni tre anni. Un tale sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni.

    3.  Qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina, gli Stati membri assicurano che sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, sia esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne informi i consumatori.

    Articolo 6

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o gennaio 2012 e le notificano tempestivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

    Articolo 7

    Riesame

    Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e, in particolare:

    a) la soglia di 100 m3/anno di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, nonché all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 94/63/CE;

    b) la rilevazione della conformità in servizio dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina; e

    c) la necessità di dispositivi di controllo automatico.

    Essa comunica i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, di una proposta legislativa.

    ▼M2

    Articolo 8

    Adeguamenti tecnici

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica gli articoli 4 e 5 per adeguarli al progresso tecnico, se necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

    La delega di potere di cui al primo comma non si applica all’efficienza della cattura dei vapori di benzina e al rapporto vapori/benzina di cui all’articolo 4, né ai termini di cui all’articolo 5.

    ▼M2

    Articolo 8 bis

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 1 ).

    5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 10

    Recepimento

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 12

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



    ( 1 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    Top