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Document 02008R1276-20111011

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1276/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008 relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1276/2011-10-11

2008R1276 — IT — 11.10.2011 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

(GU L 339, 18.12.2008, p.53)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 611/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2009

  L 180

15

11.7.2009

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 278/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2010

  L 86

15

1.4.2010

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2011 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2011

  L 264

25

8.10.2011


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 151, 16.6.2009, pag. 51  (1276/2008)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare gli articoli 170, lettera c), e 194, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ), gli Stati membri adottano, nell’ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano reali e regolari, di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

(2)

L’articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 abroga il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi ( 3 ), mentre l’articolo 194, lettera a), dello stesso regolamento impone alla Commissione di determinare le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione di tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ( 4 ), è stato ampiamente modificato. A fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno abrogare e sostituire con una nuova serie coerente di norme il regolamento (CE) n. 2090/2002 e il regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l’analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ( 5 ).

(3)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 793/2006, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione ( 6 ), (CE) n. 967/2006, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero ( 7 ), e (CE) n. 1914/2006, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ( 8 ), fanno riferimento all’applicazione di controlli fisici in conformità del regolamento (CEE) n. 386/90 in casi che non prevedono restituzioni all’esportazione. È pertanto opportuno specificare che i controlli fisici sulle operazioni che riguardano altri importi e connesse a misure finanziarie nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale possono essere effettuati in conformità di questa nuova serie coerente di norme.

(4)

È opportuno tenere conto delle misure di controllo già in vigore, in particolare quelle introdotte dai regolamenti della Commissione (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli ( 9 ) e (CE) n. 2298/2001, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario ( 10 ).

(5)

Ai fini del miglioramento e dell’armonizzazione delle misure adottate dagli Stati membri, appare necessario il mantenimento di un sistema di controllo comunitario, basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al momento dell’esportazione, compresi i prodotti esportati nel quadro di una procedura semplificata, e su controlli delle pratiche relative alle domande di pagamento effettuati dall’organismo pagatore.

(6)

Per far fronte al rischio di sostituzione quando le dichiarazioni di esportazione sono accettate da un ufficio doganale interno di uno Stato membro, è opportuno che un numero minimo di «controlli di sostituzione» sia effettuato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità. Tenuto conto del luogo in cui si eseguono i controlli di sostituzione, è necessario che tali controlli siano semplificati.

(7)

Per decidere se sia necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l’ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l’integrità dei sigilli.

(8)

Per garantire una prassi uniforme da parte degli uffici doganali di uscita o degli uffici doganali di destinazione dell’esemplare di controllo T5 e per evitare dubbi sull’identità dei prodotti in questione, prerequisito questo per la concessione della restituzione, occorre prevedere un controllo di sostituzione specifico nei casi in cui tali uffici constatino che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura. Poiché in tali casi sorge evidentemente il sospetto di una sostituzione, i controlli specifici di sostituzione richiedono una maggiore attenzione che può eventualmente comportare l’esecuzione di un controllo fisico dei prodotti.

(9)

Il numero dei controlli fisici dovrebbe essere proporzionato al numero delle dichiarazioni di esportazione per anno. L’esperienza ha dimostrato che i controlli fisici su un minimo del 5 % delle dichiarazioni di esportazione costituiscono un livello efficace, proporzionato e dissuasivo e consentono agli Stati membri di decidere sulla base dell’analisi dei rischi se applicare il livello minimo del 5 % per settore di prodotti o per l’insieme dei settori con un minimo del 2 % per settore di prodotti. Per garantire una copertura completa del regime, gli uffici doganali di esportazione che registrano numeri molto bassi di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti dovrebbero comunque assicurare l’effettuazione di almeno un controllo per settore di prodotti. La percentuale delle restituzioni concesse a merci non contemplate dall’allegato I del trattato non rappresenta un livello elevato di rischio, mentre è elevato il numero di dichiarazioni di esportazione in questo settore. Al fine di utilizzare meglio gli strumenti di controllo, è opportuno ridurre l’aliquota minima dei controlli per le merci non contemplate dall’allegato I. Per lo stesso motivo è opportuno garantire agli Stati membri la possibilità di non prendere in considerazione le dichiarazioni di esportazione relative a quantitativi ridotti o a importi della restituzione non superiori a 1 000 EUR.

(10)

L’esperienza suggerisce che un livello minimo del 10 % di controlli dei sigilli è efficace, proporzionato e dissuasivo.

(11)

Il numero di controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici eseguiti per ufficio doganale d’uscita dovrebbe essere proporzionato al numero di documenti orientativi doganali per anno. L’esperienza suggerisce che un livello minimo dell’8 % di tutti i documenti orientativi doganali è efficace, proporzionato e dissuasivo.

(12)

Conformemente all’articolo 4 septies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 11 ), le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi ai prodotti oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se — e, in caso affermativo, dove — sia necessario sottoporre tali prodotti a controlli doganali specifici. La gestione dei rischi include l’analisi dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 26, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Conformemente all’articolo 592 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’ufficio doganale competente procede, al momento del ricevimento della dichiarazione doganale, a effettuare l’analisi dei rischi e i controlli doganali appropriati prima dello svincolo dei prodotti per l’esportazione. È opportuno che la gestione dei rischi si applichi obbligatoriamente a decorrere dal 1o luglio 2009, con mezzi elettronici, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 12 ). Di conseguenza i controlli doganali sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999 dovrebbero essere oggetto di analisi dei rischi a decorrere da tale data.

(13)

L’analisi dei rischi, come strumento facoltativo di verifica per i controlli fisici sulle dichiarazioni di esportazione, è stata introdotta nel 1994 dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 e per i controlli di sostituzione nel 1995, dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ( 13 ). Il regolamento (CE) n. 3122/94 ha elencato una serie di criteri di cui tenere conto. L’applicazione dell’analisi dei rischi è soggetta alla protezione dei dati di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(14)

L’esperienza specifica acquisita nell’applicazione dell’analisi dei rischi ai controlli sulle restituzioni all’esportazione dovrebbe essere mantenuta dopo l’introduzione generalizzata della gestione dei rischi.

(15)

La forma di organizzazione che, in linea di massima, offre le migliori garanzie, senza tuttavia comportare obblighi economici o costi amministrativi troppo elevati rispetto ai benefici che possono derivarne per le finanze comunitarie, è quella che combina i controlli fisici sulle esportazioni e i controlli contabili. Per questo motivo è opportuno che gli Stati membri coordinino i controlli fisici e i controlli contabili da effettuare ex post nelle imprese interessate da parte degli organismi competenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia ( 14 ).

(16)

Il regolamento (CE) n. 159/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ( 15 ), ha modificato talune soglie relative ai requisiti in materia di controlli e di notifica, portandole da 200 a 1 000 EUR. È opportuno portare a 1 000 EUR la soglia relativa agli attuali requisiti pertinenti in materia di controlli e di notifica.

(17)

Per valutare l’efficacia dell’analisi dei rischi e l’applicazione del regolamento, è opportuno che gli Stati membri elaborino relazioni sui controlli e presentino valutazioni annuali sull’attuazione e l’efficacia dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e delle procedure applicate per selezionare i prodotti oggetto dei controlli fisici. Dati i progressi nelle tecnologie dell’informazione è opportuno riformulare la norma che richiede la presentazione della relazione annuale su un CD-ROM compatibile ISO 9660 o su un supporto equivalente, esigendo che tale dichiarazione sia presentata su un supporto elettronico che impedisce la riscrittura dei dati.

(18)

L’applicazione della gestione dei rischi diverrà obbligatoria a norma del codice doganale a decorrere dal 1o luglio 2009, ma alcuni Stati membri potrebbero applicarla anteriormente a tale data. Laddove è attuata una opportuna gestione dei rischi è giustificato consentire l’applicazione di norme di controllo flessibili. È opportuno quindi che gli Stati membri possano applicare norme flessibili di controllo non appena adottino un’adeguata gestione dei rischi e la notifichino alla Commissione.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo dell’esecuzione e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni all’esportazione e di tutti gli altri importi quali definiti all’articolo 2, lettera a).

Esso lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999.

Il presente regolamento non si applica alle esportazioni realizzate a titolo dell’aiuto alimentare comunitario o nazionale di cui al regolamento (CE) n. 2298/2001.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «altri importi»: le operazioni connesse a misure finanziarie nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006;

b) «prodotti»: i prodotti quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999;

c) «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999;

d) «ufficio doganale di uscita»: l’ufficio doganale di cui all’articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

e) «ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5»: l’ufficio doganale di destinazione di cui all’articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, compreso un ufficio doganale al quale è inviato un documento analogo;

f) «controllo fisico»: la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione di esportazione o, per gli altri importi, la documentazione di cui ai regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006, compresi i pertinenti giustificativi, e i prodotti per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche dei medesimi alle condizioni stabilite dall’articolo 5;

g) «controllo di sostituzione»: un controllo effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti e i documenti che li hanno accompagnati dall’ufficio doganale di esportazione all’ufficio doganale d’uscita oppure all’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, alle condizioni di cui all’articolo 8;

h) «controllo di sostituzione specifico»: un controllo di sostituzione, che può essere un controllo visivo o un controllo fisico, da effettuare se sussistono dubbi quanto all’integrità dei sigilli dei prodotti da esportare conformemente alle condizioni di cui all’articolo 9;

i) «controllo visivo»: un controllo effettuato mediante percezione sensoriale e comprendente anche i controlli condotti con apparecchiature tecniche;

j) «documento»: un supporto cartaceo o elettronico approvato ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 885/2006 della Commissione ( 16 ) o (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) e recante informazioni pertinenti nell’ambito del presente regolamento;

k) «documento equivalente» in relazione all’esemplare di controllo T5: il documento nazionale di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del regolamento (CE) n. 800/1999, utilizzato quando viene applicata una procedura nazionale di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

l) «settori di prodotti»: i settori di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con l’eccezione dei cereali e del riso, di cui alle parti I e II dell’allegato I di tale regolamento, che sono trattati alla stregua di un singolo settore di prodotti, e delle merci non contemplate dall’allegato I del trattato, che sono trattate alla stregua di un singolo settore di prodotti;

▼M2

m) «codice di controllo»: l'informazione espressa dalla lettera «A» seguita da quattro cifre generate elettronicamente, a stampa o manoscritta in modo chiaramente leggibile.

▼B

Articolo 3

Tipologie di controlli

Gli Stati membri effettuano:

a) controlli fisici dei prodotti in conformità dell’articolo 4 al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l’autorizzazione di esportare prodotti, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione;

b) controlli sull’integrità dei sigilli, conformemente all’articolo 7;

c) controlli di sostituzione, conformemente all’articolo 8;

d) controlli di sostituzione specifici, conformemente all’articolo 9; e

e) controlli documentali delle domande di pagamento conformemente all’articolo 12.

Per gli altri importi, le modalità di applicazione dei controlli fisici sono fissate dai regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006.



CAPO II

CONTROLLI FISICI

Articolo 4

Modalità e tempi dei controlli

1.  Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico deve essere effettuato per sondaggio e in modo frequente e improvviso.

2.  Un controllo del quale l’esportatore sia stato esplicitamente o tacitamente preavvertito non può essere contabilizzato come tale. Il presente paragrafo non si applica quando si procede a un controllo della contabilità di un’impresa conformemente al punto 3 dell’allegato I.

3.  Gli Stati membri provvedono a che l’inizio del controllo fisico presso i locali dell’esportatore vari rispetto all’ora indicata per l’inizio delle operazioni di carico di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 5

Metodi dettagliati dei controlli

1.  Se il controllo visivo non permette di stabilire la corrispondenza tra i prodotti e la loro designazione nella nomenclatura delle restituzioni all’esportazione e se la classificazione o la qualità dei prodotti stessi esigono una conoscenza esatta dei loro componenti, gli uffici doganali di esportazione devono accertare la designazione dei prodotti sulla base della natura degli stessi.

2.  Se lo ritengono necessario, gli uffici doganali di esportazione dispongono l’effettuazione di analisi in laboratori specializzati e accreditati o ufficialmente autorizzati a effettuare tali analisi e ne indicano i motivi. Se l’aliquota della restituzione o altri importi dipendono dal tenore di una sostanza, l’ufficio doganale di esportazione preleva, nel quadro del controllo fisico, campioni rappresentativi destinati a un’analisi della composizione presso un laboratorio accreditato o ufficialmente autorizzato.

Quando uno stesso esportatore esporta regolarmente un prodotto dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione o della nomenclatura combinata e l’aliquota della restituzione dipende dal tenore di una sostanza, l’ufficio doganale di esportazione può prelevare campioni rappresentativi soltanto nel 50 % dei controlli fisici effettuati in relazione a tale esportatore, purché gli esami di laboratorio effettuati nei sei mesi precedenti in relazione allo stesso esportatore non abbiano rilevato una non conformità avente un’incidenza finanziaria superiore a 1 000 EUR sull’importo lordo della restituzione. Qualora le analisi di laboratorio evidenzino irregolarità aventi conseguenze finanziarie superiori a 1 000 EUR sull’importo lordo della restituzione in relazione a tale esportatore, l’ufficio doganale di esportazione preleva campioni in tutti i controlli fisici eseguiti in relazione a tale esportatore nei sei mesi successivi.

3.  I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati fatte salve le misure prese dalle autorità doganali affinché i prodotti lascino il territorio doganale nello stesso stato in cui si trovavano al momento del rilascio dell’autorizzazione di esportazione.

4.  L’ufficio doganale di esportazione garantisce il rispetto dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999. In caso di dubbi concreti in merito alla qualità sana, leale e mercantile di un prodotto, l’ufficio doganale di esportazione verifica il rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare quelle concernenti le norme sanitarie e fitosanitarie.

5.  I controlli fisici sui prodotti alla rinfusa, sui prodotti imballati o su merci non contemplate dall’allegato I del trattato sono effettuati tenendo conto dei metodi di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 6

Aliquote di controllo

1.  Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, i controlli fisici devono essere effettuati su un campione rappresentativo di non meno del 5 % delle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, in relazione alle quali sono presentate domande per le restituzioni e gli importi di cui all’articolo 1.

L’aliquota si applica:

a) per uffici doganali di esportazione;

b) per anno civile; e

c) per settore di prodotti.

2.  Gli Stati membri possono tuttavia decidere di:

a) sostituire l’aliquota del 5 % per settore di prodotti con un’aliquota del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti, nel cui caso è obbligatorio applicare un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti;

b) sostituire l’aliquota del 5 % per ufficio doganale con un’aliquota del 5 % valida su tutto il loro territorio e l’aliquota del 5 % per settore di prodotti con un’aliquota del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti con un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti.

3.  Qualora si applichino il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), se un ufficio doganale di esportazione accetta meno di 20 dichiarazioni di esportazione, di cui al paragrafo 1, per anno e per settore di prodotti, viene sottoposta a controllo fisico almeno una dichiarazione di esportazione all’anno per settore di prodotti.

Questo requisito non si applica se l’ufficio doganale non ha effettuato un controllo sulle prime due dichiarazioni a seguito dei risultati della sua analisi dei rischi, come indicato all’articolo 11, e se in seguito non sono effettuate ulteriori esportazioni in tale settore di prodotti.

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2:

a) per le merci non contemplate dall’allegato I del trattato si applica un’aliquota minima dello 0,5 % per ufficio doganale o dello 0,5 % per l’intero territorio degli Stati membri. La percentuale dei controlli fisici effettuati su tali merci non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell’aliquota del 5 % per settore di prodotti o dell’aliquota globale del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti;

b) per quanto riguarda gli uffici doganali di esportazione in cui viene presentata per l’esportazione una gamma di prodotti limitata a non più di due settori di prodotti provenienti da cinque esportatori al massimo, i controlli fisici possono essere ridotti a un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti. I settori di prodotti in cui si registrano meno di 20 dichiarazioni di esportazione all’anno per ufficio doganale non sono presi in considerazione per determinare il numero di settori di prodotti. Gli uffici doganali di esportazione possono applicare le norme in questione per un intero anno civile, sulla base dei dati dell’anno civile precedente, anche quando le dichiarazioni di esportazione sono presentate da altri esportatori o per altri settori di prodotti durante l’anno in corso.

5.  Ferme restando le misure di controllo di cui all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 37, paragrafo 4, e all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono astenersi dal sottoporre ai controlli fisici e ai controlli di sostituzione previsti dal presente regolamento le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999.

6.  In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici relativi:

a) ai quantitativi non superiori a:

i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;

ii) 5 000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall’allegato I del trattato;

iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;

b) o alle restituzioni di importo inferiore a 1 000 EUR.

7.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l’applicazione dei paragrafi 5 e 6. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.



CAPO III

CONTROLLI SUI SIGILLI

Articolo 7

Obblighi e aliquote dei controlli

1.  L’ufficio doganale d’uscita o l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 verifica che i sigilli siano integri.

2.  Il numero di controlli sui sigilli non deve essere inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 o di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 8.



CAPO IV

CONTROLLI DI SOSTITUZIONE

Articolo 8

Ubicazione e metodi dettagliati dei controlli

1.  Se la dichiarazione di esportazione è stata accettata da un ufficio doganale di esportazione che non sia l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, e se l’ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico, l’ufficio doganale di uscita effettua un controllo di sostituzione conformemente alle condizioni del presente articolo, fatti salvi i controlli effettuati a norma di altre disposizioni.

Se l’ufficio doganale di uscita è diverso dall’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, il controllo di sostituzione deve essere effettuato dall’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5.

2.  Qualora il controllo visivo dell’intero carico non basti a accertare eventuali sostituzioni, si ricorre agli altri metodi di controllo fisico di cui all’articolo 5, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.

Viene prelevato un campione a fini di analisi soltanto se l’ufficio doganale di uscita non può verificare la corrispondenza tra la merce e il documento mediante controllo visivo e utilizzando le informazioni ricavate dagli imballaggi e dalla documentazione.

3.  Qualora, tenuto conto delle disposizioni in vigore nel paese terzo di destinazione, siano stati apposti un bollo veterinario e un sigillo doganale, il controllo di sostituzione viene eseguito unicamente quando vi sia sospetto di frode.

Articolo 9

Controlli di sostituzione specifici

1.  L’ufficio doganale d’uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 effettuano un controllo di sostituzione specifico se riscontrano che:

a) i sigilli apposti in partenza sono stati rimossi senza la supervisione doganale;

b) i sigilli apposti in partenza sono stati manomessi;

c) non è stata concessa la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell’articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.  L’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 decidono alla luce dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 11 se il controllo di sostituzione specifico debba comprendere solo il controllo di sostituzione o anche un controllo fisico.

Articolo 10

Aliquote di controllo

1.  Il totale del numero minimo di controlli di sostituzione, di cui all’articolo 8, e dei controlli specifici di sostituzione, di cui all’articolo 9, effettuati ogni anno civile dall’ufficio doganale d’uscita o dall’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5, attraverso i quali i prodotti lasciano il territorio doganale della Comunità, non può essere inferiore all’8 % del numero degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti relativi a prodotti per i quali è chiesta la restituzione.

2.  In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti per i controlli di sostituzione che comportano:

a) quantitativi non superiori a:

i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;

ii) 5 000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall’allegato I del trattato;

iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;

b) o restituzioni di importo inferiore a 1 000 EUR.

3.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 2. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.



CAPO V

GESTIONE DEI RISCHI

Articolo 11

Analisi dei rischi

1.  La selezione delle partite da sottoporre a controlli fisici e a controlli di sostituzione deve basarsi su un sistema di gestione dei rischi.

2.  Gli Stati membri effettuano un’analisi dei rischi per indirizzare i controlli fisici sui prodotti, sulle persone fisiche e giuridiche e sui settori di prodotti per i quali sussistono i rischi maggiori che le operazioni di cui all’articolo 1 non siano eseguite in modo corretto.

3.  Fatto salvo l’articolo 592 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri elaborano i propri sistemi di analisi dei rischi tenendo conto del presente regolamento e, se del caso, dei criteri di cui all’allegato II.

4.  Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente, in base all’esperienza acquisita, la validità e la pertinenza dei criteri di cui all’allegato II allo scopo di adeguare, laddove necessario, il sistema e i criteri di selezione per rendere i controlli fisici e di sostituzione maggiormente efficaci e mirati.

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

▼M1

a) le misure prese, in particolare le istruzioni comunicate ai competenti servizi nazionali, per l’applicazione di un sistema di selezione in base ad un’analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato II;

▼B

b) le aliquote dei controlli da applicare, di cui all’articolo 6;

c) i casi particolari che possano presentare interesse per gli altri Stati membri.

Gli Stati membri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, terzo comma, lettera a), notificano la Commissione entro il 1o luglio 2009.



CAPO VI

COORDINAMENTO E RELAZIONI AMMINISTRATIVE



SEZIONE 1

Coordinamento

Articolo 12

Controlli effettuati dall’organismo pagatore

Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, in particolare sulla base dei documenti relativi all’esportazione e delle osservazioni formulate dai servizi doganali, al controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche i quali fanno fede ai fini della concessione dell’importo in questione.

Articolo 13

Coordinamento dell’analisi dei rischi e dei controlli

1.  Gli Stati membri dispongono che un organismo unico coordini le informazioni relative all’analisi dei rischi.

2.  Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che comprendono le verifiche di cui agli articoli 5, 8 e 9 e quelle di cui al regolamento (CE) n. 485/2008.

I controlli coordinati di cui trattasi sono effettuati per iniziativa o a richiesta dei servizi della Commissione o delle autorità doganali che effettuano i controlli fisici o degli organismi pagatori che verificano la pratica relativa alla domanda di pagamento o ancora delle autorità competenti che effettuano le revisioni contabili.



SEZIONE 2

Relazioni amministrative

Articolo 14

Relazioni sui controlli fisici

1.  Ogni ufficio doganale di esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è rispettata la conformità con l’aliquota dei controlli fisici di cui all’articolo 6.

Tali misure evidenziano per ciascun settore di prodotti:

a) il numero delle dichiarazioni di esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico;

b) il numero di controlli fisici effettuati.

2.  Il funzionario doganale competente redige una relazione dettagliata di ogni controllo fisico eseguito.

Le relazioni sui controlli devono indicare quantomeno informazioni relative a:

a) il luogo, la data, l’ora di arrivo, l’ora di conclusione del controllo fisico, il mezzo di trasporto utilizzato per i prodotti, indicando se tale mezzo fosse vuoto o parzialmente o completamente carico all’inizio della procedura di controllo, il numero di campioni prelevati per le analisi di laboratorio e il nome e la firma del funzionario competente; e

b) la data e l’ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l’ora indicata per l’inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto.

Fatto salvo l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni di ispezione e i documenti indicanti le ragioni per le quali è stata selezionata una dichiarazione di esportazione da sottoporre a controllo fisico devono essere consultabili per tre anni a decorrere dalla data di esportazione presso l’ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in una località dello Stato membro.

▼M2

Articolo 15

Esemplare di controllo T5

1.  Ai fini dell'articolo 912 quater, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’ufficio doganale di esportazione indica, se del caso, nell’esemplare di controllo T5 o nel documento equivalente che scorta i prodotti, i pertinenti codici di controllo indicati nell'allegato II bis del presente regolamento, attenendosi alle seguenti regole:

a) l'ufficio doganale di esportazione annota nella casella D il pertinente codice di controllo elencato nella parte 1 dell'allegato II bis a seconda che:

i) sia stato eseguito un controllo fisico sulle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento,

ii) sia stata eseguita un'analisi a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ( 18 ),

iii) si tratti di un'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001, esentata dai controlli fisici;

b) l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5, dopo aver eseguito i controlli sull'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7 del presente regolamento, annota nella casella J il pertinente codice di controllo elencato nella parte 2 dell'allegato II bis, a seconda che:

i) i sigilli siano conformi, oppure l'assenza di sigilli sia giustificata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ( 19 ),

ii) il sigillo sia assente o sia stato manomesso;

c) l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 annota nella casella J il pertinente codice di controllo elencato nella parte 3 dell'allegato II bis, a seconda che:

i) i risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 del presente regolamento siano conformi,

ii) sia stato prelevato un campione nell'ambito del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del presente regolamento, ma i risultati non siano ancora disponibili perché le analisi di laboratorio sono in corso,

iii) i risultati del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 siano conformi,

iv) i risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 o del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 non siano conformi.

2.  L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 indica nella casella J dell'esemplare di controllo T5 il proprio numero di riferimento di ufficio doganale quale indicato nell'allegato 37 quater, punto 8, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), non appena portata a termine la verifica l'ufficio doganale annota i risultati della stessa nella casella J dell'esemplare di controllo T5 precedentemente inviato, utilizzando il pertinente codice di controllo di cui al paragrafo 1, lettera c).

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), l'ufficio doganale che ha riscontrato l'irregolarità:

a) acclude alla copia dell'esemplare di controllo T5 che sarà restituita all'organismo pagatore, secondo la procedura di cui all'articolo 912 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, una copia della relazione di controllo di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in cui indica le verifiche effettuate e i motivi per cui la normativa pertinente in materia di restituzioni all'esportazione potrebbe non essere stata rispettata e

b) chiede all'organismo pagatore di comunicare i provvedimenti presi in seguito a questi risultati.

3.  Se le procedure di selezione applicate per i controlli dell'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7, o per i controlli di sostituzione di cui all'articolo 8, o per i controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 9, e quindi la gestione dei rischi, sono ostacolate da informazioni incomplete riportate nell'esemplare di controllo T5, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 annota nella casella J, quale informazione supplementare, uno dei codici di controllo elencati nella parte 4 dell'allegato II bis.

4.  L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell’esemplare di controllo T5 adotta misure che consentano di mettere a disposizione della Commissione, in qualunque momento, informazioni:

a) sul numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli sull’integrità dei sigilli, di cui all’articolo 7, dei controlli di sostituzione, di cui all’articolo 8, e dei controlli di sostituzione specifici, di cui all’articolo 9;

b) sul numero di controlli eseguiti sull’integrità dei sigilli, di cui all'articolo 7;

c) sul numero di controlli di sostituzione eseguiti, di cui all'articolo 8;

d) sul numero di controlli di sostituzione specifici eseguiti, di cui all'articolo 9.

L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, a seconda dei casi, conservano un duplicato o una copia del documento e lo tengono a disposizione per eventuali consultazioni.

5.  Per ogni controllo di sostituzione o controllo di sostituzione specifico, di cui agli articoli 8 e 9, il funzionario competente che li ha eseguiti redige una relazione.

La relazione consente di verificare i controlli effettuati e riporta la data e il nome del funzionario doganale. Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni sono tenute a disposizione, per consultazione, per tre anni a decorrere dall’anno di esportazione presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo o in altro luogo nello Stato membro.

▼B

Articolo 16

Relazione annuale

Ogni anno, anteriormente al 1o maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di valutazione in merito all’esecuzione e all’efficacia dei controlli effettuati ai sensi del presente regolamento nonché alle procedure applicate per la selezione dei prodotti da sottoporre a controllo fisico. La relazione contiene gli elementi enumerati nell’allegato VIII riguardo alle dichiarazioni di esportazione accettate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.

▼M3

Le comunicazioni di cui al primo paragrafo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 20 ).

▼B



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 3122/94 e (CE) n. 2090/2002 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 386/90 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Tuttavia, le disposizioni del capo V relative ai controlli fisici nonché l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e l’articolo 6, paragrafo 4, si applicano:

a) per gli Stati membri che hanno informato la Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94, dal 1o gennaio 2009;

b) per gli altri Stati membri, a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1o luglio 2009, se anteriore.

Le disposizioni del capo V relative ai controlli di sostituzione si applicano a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1o luglio 2009, se anteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

METODI PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI FISICI

1.   Prodotti alla rinfusa

1.1. Se per caricare prodotti alla rinfusa l’esportatore utilizza impianti automatici chiusi di carico e di pesatura, l’ufficio doganale di esportazione verifica la corrispondenza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti, misurando la quantità con il sistema di pesatura automatico tarato e accertando la natura e le caratteristiche dei prodotti mediante campionatura rappresentativa.

L’ufficio doganale di esportazione verifica inoltre mediante campionatura:

i) che il sistema di pesatura o di caricamento non consenta storni di prodotti verso circuiti chiusi o altre manipolazioni;

ii) che i termini previsti per la taratura degli impianti di pesatura non siano scaduti e che i sigilli siano intatti, ove si tratti di sistemi di pesatura chiusi;

iii) che le partite pesate siano state effettivamente caricate sul mezzo di trasporto previsto;

iv) che i dati indicati nei registri di pesatura o negli attestati di pesatura corrispondano a quelli che figurano nei documenti di carico.

1.2. Nei rari casi in cui per determinare la quantità dei prodotti alla rinfusa non si fa uso di un sistema di pesatura automatico tarato, l’ufficio doganale utilizza qualsiasi altro mezzo di controllo giudicato soddisfacente sul piano commerciale.

1.3. Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico di una nave, l’ufficio doganale di esportazione provvede al controllo dell’uscita fisica dell’intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l’ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.

2.   Prodotti sfusi

2.1. Se un esportatore ha dichiarato prodotti per il cui condizionamento ha utilizzato impianti automatici d’insaccamento, d’inscatolamento, d’imbottigliamento, ecc., nonché impianti automatici tarati di pesatura o di misurazione, oppure imballaggi o bottiglie ai sensi delle direttive del Consiglio 75/106/CEE ( 21 ), 75/107/CEE ( 22 ) e 76/211/CEE ( 23 ), in linea di massima occorre verificare integralmente il numero di sacchi, scatole, bottiglie, ecc., e l’ufficio doganale di esportazione accerta la natura e le caratteristiche dei prodotti mediante campionatura rappresentativa. Il peso e il volume sono misurati mediante sistemi di pesatura o misurazione automatici tarati o con l’imballaggio o l’imbottigliamento, ai sensi delle direttive precitate. L’ufficio doganale di esportazione può pesare o misurare un sacco, una scatola o una bottiglia.

2.2. Se l’impianto è provvisto di un contatore automatico tarato, si può tener conto delle registrazioni di quest’ultimo in sede di controllo fisico quantitativo. Le disposizioni del punto 1.1 si applicano per analogia.

2.3. Se un esportatore si è servito di palette che ha caricato di casse, scatole, ecc., l’ufficio doganale di esportazione sceglie alcune palette rappresentative e verifica se esse contengono il numero dichiarato di casse, scatole, ecc. Da queste palette preleva un certo numero di casse, scatole, ecc. rappresentative e verifica se esse contengono il numero dichiarato di bottiglie, pezzi, ecc.

2.4. Se l’esportatore non ha utilizzato gli impianti di cui ai punti 2.1 e 2.2, spetta all’ufficio doganale di esportazione contare il numero di sacchi, scatole, ecc. La natura, le caratteristiche, il peso o le misure vengono verificati sulla base di campioni rappresentativi. Le disposizioni del punto 2.3 si applicano per analogia.

2.5. Qualora, nel caso dei punti 2.1 e 2.2, il contenuto e il peso esatto siano indicati sull’imballaggio immediato dei prodotti, tali informazioni devono essere verificate soltanto per il 50 % dei controlli fisici, se i prodotti sono condizionati in contenitori o imballaggi destinati alla vendita all’ingrosso, sono esportati regolarmente dallo stesso esportatore e non è stato constatato negli ultimi sei mesi alcun caso di non conformità con conseguenze finanziarie superiori a 1 000 EUR.

3.   Merci non contemplate dall’allegato I del trattato

3.1. Per quanto riguarda le merci non contemplate dall’allegato I del trattato, condizionate per la vendita al minuto o sottoposte a stampigliatura appropriata, recanti sull’imballaggio immediato l’indicazione del contenuto e del peso, e conformi ai requisiti specificati all’articolo 10, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ( 24 ), o per le quali si siano utilizzati quantitativi di prodotti identici a quelli precisati nell’allegato III di detto regolamento, l’ufficio doganale di esportazione verifica innanzitutto il peso e il contenuto delle merci non contemplate dall’allegato I del trattato sistemate in un imballaggio immediato, confrontando le indicazioni apposte su quest’ultimo. L’ufficio doganale può pesarne un esemplare senza imballaggio. Successivamente controlla mediante conteggio e/o pesatura — in linea di principio — la quantità totale delle merci non contemplate dall’allegato I del trattato contenute nell’imballaggio immediato.

Le disposizioni dei punti da 2.1 a 2.5 si applicano per analogia.

3.2. L’ufficio doganale suddetto può prelevare un campione per accertare che non vi sia stata sostituzione.

3.3. L’ufficio doganale di esportazione può considerare esatto il quantitativo di prodotti utilizzati nella produzione di merci non contemplate dall’allegato I del trattato qualora la descrizione e l’indicazione del contenuto sull’imballaggio immediato coincidano con la dichiarazione di esportazione o con la formula di fabbricazione registrata.

Se le autorità competenti non hanno ancora controllato la formula di fabbricazione, l’ufficio doganale di esportazione provvede a che un controllo della formula di fabbricazione e dell’identità venga effettuato a posteriori dal revisore contabile designato dalle autorità competenti.

Per l’applicazione di tale metodo di verifica della composizione di merci non contemplate dall’allegato I del trattato, lo Stato membro interessato predispone una procedura atta a che:

i) la composizione delle merci non contemplate dall’allegato I del trattato possa essere verificata in base alla contabilità e ai documenti specifici riguardanti la fabbricazione delle merci stesse;

ii) la corrispondenza tra le merci di cui trattasi non comprese nell’allegato I del trattato, la dichiarazione di esportazione, la formula di fabbricazione e le merci da esportare possa essere verificata sulla scorta della documentazione dell’impresa produttrice; e

iii) la corrispondenza tra le merci esportate, la dichiarazione di esportazione, la formula di fabbricazione e le merci prodotte possa essere verificata a posteriori dal revisore contabile designato dall’autorità competente.

3.4. Qualora non venga applicata la procedura di cui ai punti da 3.1 a 3.3, l’ufficio doganale di esportazione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1043/2005, preleva campioni rappresentativi.




ALLEGATO II

CRITERI APPLICABILI ALL’ANALISI DEI RISCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 11

1. Criteri relativi ai prodotti:

a) l’origine;

b) la natura;

c) le caratteristiche per quanto riguarda la formulazione della nomenclatura delle restituzioni;

d) il valore;

e) la situazione doganale;

f) il rischio che il codice tariffario sia errato;

g) l’importo della restituzione connesso con le caratteristiche tecniche e con la presentazione dei prodotti (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.);

h) la recente ammissibilità alle restituzioni;

i) la quantità;

j) precedenti analisi di campioni;

k) le informazioni tariffarie vincolanti (ITV).

2. Criteri relativi agli scambi commerciali:

a) la frequenza degli scambi;

b) la presenza di un traffico anomalo e/o la comparsa di un nuovo traffico;

c) distorsioni commerciali.

3. Criteri relativi alla nomenclatura per le restituzioni:

a) il tasso della restituzione;

b) le nomenclature in relazione alle quali è erogato il maggior numero di pagamenti delle restituzioni;

c) il rischio di un tasso di restituzione errato per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e la presentazione dei prodotti (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.).

4. Criteri relativi agli esportatori:

a) la qualifica con riguardo alla legislazione doganale (per esempio «operatore economico autorizzato»);

b) la reputazione e l’affidabilità;

c) la situazione finanziaria;

d) la comparsa di nuovi esportatori;

e) le esportazioni apparentemente non motivate da ragioni economiche;

f) i contenziosi precedenti, in particolare riguardanti frodi.

5. Criteri relativi alle irregolarità: le irregolarità riscontrate o presunte in determinati settori di prodotti.

6. Criteri relativi ai regimi doganali utilizzati:

a) la procedura normale di dichiarazione;

b) la procedura semplificata di dichiarazione;

c) l’accettazione della dichiarazione di esportazione in applicazione degli articoli 790 e 791 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

7. Criteri relativi alle modalità di concessione della restituzione all’esportazione:

a) esportazione diretta;

b) approvvigionamento.

8. Criteri relativi in particolare ai controlli di sostituzione:

a) la destinazione delle esportazioni;

b) la prova logistica dell’ufficio doganale di uscita: itinerario o scambi nuovi o inusuali, prodotti spostati da un altro ufficio di uscita;

c) la durata eccessiva del tragitto a partire dall’ufficio doganale di uscita;

d) l’arrivo al porto/confine al di fuori degli orari consueti;

e) il numero del sigillo diverso da quello dichiarato;

f) il codice del prodotto e la sua descrizione sono discordanti;

g) il peso dichiarato appare scorretto;

h) l’inadeguatezza dei mezzi di trasporto in relazione ai prodotti;

i) l’importo della restituzione.

▼M2




ALLEGATO II bis

Codici di controllo relativi ai controlli eseguiti dall'ufficio doganale di esportazione, dall'ufficio doganale di uscita o dall'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5



PARTE 1

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1276/2008

Codice di controllo

È stato eseguito un controllo fisico sulle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1276/2008

A1000

È stata eseguita un'analisi a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1043/2005

A1100

Si tratta di un'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001, esentata dai controlli fisici

A1200



PARTE 2

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1276/2008

Codice di controllo

I sigilli sono conformi, oppure l'assenza di sigilli è giustificata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009

A2000

Il sigillo è assente o è stato manomesso

A2100



PARTE 3

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1276/2008

Codice di controllo

I risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1276/2008 sono conformi

A3000

È stato prelevato un campione nell'ambito del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008, ma i risultati non sono ancora disponibili perché le analisi di laboratorio sono in corso

A3100

I risultati del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008 sono conformi

A3200

I risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008, non sono conformi

A3300



PARTE 4

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1276/2008

Codice di controllo

La gestione dei rischi è ostacolata perché nell'esemplare di controllo T5, o nel documento equivalente, non è indicato il tasso della restituzione benché l'esportatore non ne sia esentato a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 612/2009

A4000

La gestione dei rischi è ostacolata perché nell'esemplare di controllo T5, o nel documento equivalente, non è indicata la dicitura di cui all'articolo 8 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 612/2009

A4100

La gestione dei rischi è ostacolata perché l'esemplare di controllo T5, o il documento equivalente, non è compilato correttamente o completamente in altri punti

A4200

▼M2 —————

▼B




ALLEGATO VIII

Elementi della relazione annuale ai sensi dell’articolo 16

1.   Controlli presso gli uffici doganali di esportazione

1.1. Il numero di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti e per ufficio doganale non escluse a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti nel proprio territorio non escluse a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.

1.2. Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti e per ufficio doganale. Se lo Stato membro applica l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti sul proprio territorio.

1.3. Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un’aliquota di controllo ridotta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b). Se uno Stato membro applica le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) e dell’articolo 6, paragrafo 4, la relazione riporta il numero e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti e per ufficio doganale di cui al suddetto articolo.

1.4. Il numero di controlli per settore di prodotti che hanno evidenziato irregolarità, l’incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate, se il valore richiesto delle restituzioni è superiore a 1 000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione ( 25 ).

1.5. Se del caso, l’aggiornamento del numero di irregolarità, di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006, comunicate alla Commissione nelle precedenti relazioni annuali.

1.6. Il valore richiesto delle restituzioni per settore delle dichiarazioni sottoposte a controllo fisico.

2.   Controlli di sostituzione presso gli uffici doganali di uscita

2.1. Il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale di uscita o ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come:

a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all’articolo 3, lettera a);

b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all’articolo 3, lettera a);

c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti.

2.2. Il numero e la percentuale dei controlli sull’integrità dei sigilli di cui all’articolo 7, effettuati per ufficio doganale d’uscita o ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità.

2.3. Il numero e la percentuale dei controlli, ripartiti per controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici, di cui agli articoli 8 e 9, effettuati per ufficio doganale d’uscita o ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità.

2.4. Il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell’articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.5. Il numero di controlli di sostituzione di cui all’articolo 8 del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, l’incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzione di 1 000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006.

Il numero di controlli di sostituzione specifici di cui all’articolo 9 del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, l’incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzione di 1 000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006.

2.6. Se del caso, l’aggiornamento del numero di irregolarità comunicate alla Commissione nella precedente relazione annuale a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006.

2.7. In che misura gli uffici doganali di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 hanno applicato l’articolo 15, paragrafo 5, e le informazioni trasmesse dagli organismi pagatori interessati.

3.   Procedure per la selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico

3.1. Descrizione delle procedure applicate per selezionare le partite da sottoporre a controlli fisici, controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici e relativa efficacia.

4.   Modificazioni del sistema o della strategia per l’analisi dei rischi

4.1. Una descrizione di tutte le modifiche delle misure notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3.

5.   Informazioni dettagliate sui sistemi di selezione e sul sistema di analisi dei rischi

Le informazioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4 devono essere fornite soltanto se sono intervenute modifiche dalla data dell’ultima relazione.

Le informazioni di cui al punto 5.5 sono chieste agli Stati membri per il periodo del 2009 anteriore alla loro notifica dell’esecuzione dell’analisi dei rischi ai sensi dell articolo 11.

5.1. Descrizione del sistema uniforme, se è stato adottato, di registrazione del coefficiente di ponderazione del rischio inerente a ciascuna partita di merci.

5.2. Indicazione della frequenza della valutazione e revisione periodiche dei rischi accertati.

5.3. Descrizione del sistema di sorveglianza e di feedback dell’informazione inteso a garantire l’esecuzione di controlli mirati o, in caso contrario, a motivare in modo esauriente e documentato la mancata esecuzione di siffatti controlli.

5.4. Se non si è proceduto ad alcuna revisione del rischio valutato (cfr. punto 5.2) durante i periodi coperti dalle ultime relazioni, spiegare per quali motivi la valutazione esistente è giudicata tuttora idonea a garantire l’efficacia dei controlli fisici.

5.5. Se non viene applicata un’analisi di rischio ai sensi dell’articolo 11, spiegare per quali motivi il sistema di controlli vigente è giudicato tuttora idoneo a garantire l’efficacia dei controlli fisici.

6.   Coordinamento con il regolamento (CE) n. 485/2008

6.1. Descrizione delle misure adottate a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento per migliorare il coordinamento con il regolamento (CE) n. 485/2008.

7.   Difficoltà incontrate nell’applicazione del presente regolamento

7.1. Descrizione di eventuali difficoltà incontrate in sede di applicazione del presente regolamento e delle misure adottate o proposte per ovviare a tali difficoltà.

8.   Valutazione dei controlli effettuati

8.1. Valutare se i controlli sono stati eseguiti in modo soddisfacente.

8.2. Riferire se l’organismo di certificazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 885/2006 ha formulato osservazioni sull’esecuzione dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione nella sua ultima relazione redatta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento, indicando l’ubicazione di tali osservazioni nella relazione stessa (capitolo, pagina, ecc.). Se la relazione contiene raccomandazioni su come migliorare il sistema dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione, indicare quali misure sono state attuate per migliorare il sistema.

8.3. Gli Stati membri che non hanno ancora attuato le misure di cui al precedente punto 8.2 al momento della stesura della relazione annuale, forniranno tale informazione entro il 31 luglio dell’anno in cui è presentata la relazione annuale.

9.   Miglioramenti proposti

9.1. Se del caso, formulare eventuali suggerimenti per migliorare l’applicazione del presente regolamento o il regolamento stesso.




ALLEGATO IX

Tavola di concordanza



Regolamento (CEE) n. 386/90

Regolamento (CE) n. 3122/94

Regolamento (CE) n. 2090/2002

Presente regolamento

Articolo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1

 
 

Articolo 1, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 1, articolo 3 e articolo 10, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 2

 
 

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

 
 

Articolo 4, paragrafo 1

 
 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3

 
 

Articolo 5, paragrafo 1

 
 

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

 
 

Articolo 5, paragrafo 3

 
 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e 3, paragrafo 2, primo comma

 
 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

 
 

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

 
 

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

 
 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

 
 

Articolo 6, lettere a) e c)

Articolo 6, paragrafo 4

 
 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 5

 
 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 6

 
 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 7

 
 

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7

Articolo 3 bis

 

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 1

 
 

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 2

 
 

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

 
 

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1

 
 

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2

 
 

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

 
 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

 
 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 2 (1)

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 4

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 4

 
 

Articolo 12

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 5

 
 

Articolo 13, paragrafo 2

 
 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

 
 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

 
 

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

 
 

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a) e 10, paragrafo 5, lettera a), secondo comma (2)

Articolo 15, paragrafo 2

 
 

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a), primo comma

Articolo 15, paragrafo 3

 
 

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 4

 
 

Articolo 10, paragrafo 7, primo comma

Articolo 15, paragrafo 5

 
 

Articolo 11

Articolo 16

 
 

Articolo 12

Articolo 17

 
 
 

Articolo 18

 
 

Allegato I (3)

Allegato I

 

Articolo 1

 

Allegato II

 
 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Allegato III

 
 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Allegato IV

 
 

Allegato I bis

Allegato V

 
 

Allegato I ter

Allegato VI

 
 

Allegato I quater

Allegato VII

 
 

Allegato III

Allegato VIII

 
 
 

Allegato IX

(1)   Il segreto professionale è oggetto dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 450/2008.

(2)   L’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, è ripreso dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006.

(3)   Il punto 3, lettera b) è ripreso dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 485/2008.



( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

( 3 ) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

( 4 ) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.

( 5 ) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.

( 6 ) GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.

( 7 ) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

( 8 ) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.

( 9 ) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

( 10 ) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

( 11 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 12 ) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

( 13 ) GU L 224 del 21.9.1995, pag. 13.

( 14 ) GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

( 15 ) GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19.

( 16 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

( 17 ) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

( 18 ) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

( 19 ) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

( 20 ) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

( 21 ) GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.

( 22 ) GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.

( 23 ) GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.

( 24 ) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

( 25 ) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

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