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Document 02008R1251-20140203

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1251/2014-02-03

2008R1251 — IT — 03.02.2014 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 337, 16.12.2008, p.41)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 719/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2009

  L 205

10

7.8.2009

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 346/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2010

  L 104

1

24.4.2010

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2010 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2010

  L 322

22

8.12.2010

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 350/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2011

  L 97

9

12.4.2011

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012

  L 306

1

6.11.2012

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 25/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2014

  L 9

5

14.1.2014




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Con decorrenza dal 1o agosto 2008 la direttiva 2006/88/CE abroga e sostituisce la direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ( 2 ).

(2)

Secondo la direttiva 2006/88/CE con animali d'acquacoltura s'intendono gli animali acquatici, inclusi quelli ornamentali, in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona. Il termine animali acquatici si riferisce a pesci, molluschi e crostacei.

(3)

La decisione 1999/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 91/67/CEE ( 3 ) del Consiglio e la decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati ( 4 ) stabiliscono le norme per l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura, incluse le certificazioni richieste. La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano ( 5 ), la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano ( 6 ) e la decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali ( 7 ) stabiliscono le condizioni di importazione degli animali di acquacoltura nella Comunità. Tali decisioni attuano la direttiva 91/67/CEE.

(4)

La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia oggetto o di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità della direttiva oppure di un programma di sorveglianza o di eradicazione. Di conseguenza è opportuno stabilire prescrizioni per la certificazione e modelli armonizzati di certificati sanitari degli animali nel presente regolamento in modo da sostituire le prescrizioni di certificazione di cui alla direttiva 91/67/CEE e le decisioni che attuano tale direttiva.

(5)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 8 ) istituisce regole specifiche sull'igiene degli alimenti di origine animali per gli operatori del settore alimentare, incluse le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura. Le prescrizioni relative alla certificazione sanitaria degli animali di cui al presente regolamento per la commercializzazione e l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati a successiva trasformazione prima del consumo umano non sono applicabili, a determinate condizioni, agli animali e ai prodotti imballati ed etichettati conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.

(6)

La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non metta a repentaglio lo stato di salute degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV.

(7)

Gli animali acquatici ornamentali commercializzati nella Comunità e destinati a impianti senza un contatto diretto con le acque naturali, vale a dire impianti ornamentali chiusi, non presentano gli stessi rischi agli altri settori dell'acquacoltura comunitaria o agli stock selvatici. Di conseguenza per tali animali la certificazione sanitaria non deve essere prescritta dal presente regolamento.

(8)

Nei casi in cui l'intero territorio o alcuni compartimenti o zone siano dichiarati indenni da una o più malattie non esotiche a cui gli animali acquatici ornamentali sono sensibili è opportuno fornire agli Stati membri informazioni sui movimenti di tali animali mediante il sistema TRACES di cui alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 9 ) e alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES ( 10 ).

(9)

I movimenti all'interno della Comunità da impianti ornamentali chiusi a impianti ornamentali aperti o l'introduzione nell'ambiente naturale possono presentare un rischio elevato per gli altri settori dell'acquacoltura comunitaria ed è opportuno non consentirli senza l'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.

(10)

La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri devono prendere talune misure di controllo minime nel caso di conferma di una malattia esotica o non elencata nella Parte II del suo allegato IV in animali d'acquacoltura o animali acquatici selvatici o nel caso di malattie emergenti. Inoltre la suddetta direttiva prevede che gli Stati membri devono garantire che la commercializzazione di animali d'acquacoltura sia assoggettata a certificazione sanitaria quando agli animali viene permesso di lasciare un'area soggetta a tali misure di controllo.

(11)

Di conseguenza, il presente regolamento deve stabilire le condizioni sanitarie degli animali e le prescrizioni di certificazione per le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di controllo delle malattie.

(12)

La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri devono garantire che gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità solo se provengono dai paesi terzi o parti di paesi terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma di tale direttiva.

(13)

L'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura deve essere consentita solo se gli animali provengono da paesi terzi che hanno una legislazione sulla salute degli animali e un sistema di controllo equivalente a quelli della Comunità. Di conseguenza il presente regolamento deve stabilire un elenco di paesi, territori, zone o compartimenti terzi dai quali gli Stati membri possono introdurre nella Comunità animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e ad impianti ornamentali aperti. Tuttavia, è opportuno consentire l'importazione nella Comunità di taluni pesci, molluschi e crostacei ornamentali, destinati a impianti ornamentali chiusi, provenienti da paesi terzi membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(14)

Per quanto riguarda i paesi e i territori terzi che sono stati autorizzati in base a criteri di sanità pubblica ad esportare animali d'acquacoltura destinati al consumo umano nella Comunità, è opportuno consentire loro di esportare nella Comunità anche in base alle norme di polizia sanitaria del presente regolamento. Quindi si deve consentire l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano solo se essi provengono dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 11 ).

(15)

Tali elenchi figurano negli allegati I e II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ( 12 ) e, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009, nel regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ( 13 ). Occorre tener conto di tali elenchi ai fini del presente regolamento, onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria.

(16)

A norma della direttiva 2006/88/CE le importazioni di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti vanno accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità. Occorre fissare nel presente regolamento le norme dettagliate di polizia sanitaria per l'importazione di animali d'acquacoltura nella Comunità, inclusi i modelli di certificati sanitari, che devono sostituire le condizioni d'importazione di cui alla direttiva 91/67/CEE.

(17)

I modelli di certificato sanitario per l'importazione di prodotti ittici e di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ( 14 ). Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno stabilire con il presente regolamento l'utilizzo di tali modelli per l'importazione dei prodotti disciplinati da detto regolamento.

(18)

Gli animali acquatici ornamentali, inclusi pesci, molluschi e crostacei, sono introdotti nella Comunità in larga misura da paesi e territori terzi. Per proteggere lo stato sanitario degli impianti ornamentali nella Comunità occorre stabilire talune prescrizioni in materia di salute animale per l'importazione di questi animali.

(19)

È importante garantire che lo stato sanitario degli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non sia messo a rischio durante il trasporto verso la Comunità.

(20)

Il rilascio in natura di animali d'acquacoltura importati nella Comunità rappresenta un rischio particolarmente elevato per lo stato sanitario degli animali nella Comunità, in quanto è difficile il controllo e l'eradicazione di malattie nelle acque naturali. Di conseguenza tale liberazione richiede un'autorizzazione specifica dall'autorità competente e può essere autorizzata soltanto a condizione che siano prese misure appropriate per garantire lo stato sanitario nel luogo del rilascio.

(21)

Gli animali d'acquacoltura destinati al transito attraverso la Comunità devono rispettare le stesse prescrizioni applicate agli animali d'acquacoltura importati nella Comunità.

(22)

Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo Lettonia, Lituania e Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate a e provenienti dalla Russia. Onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria, nel presente regolamento è opportuno tenere conto della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione ( 15 ) e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 16 ).

(23)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ( 17 ) deve essere applicata ai certificati sanitari rilasciati a norma del presente regolamento.

(24)

Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle sensibili elencate nell'allegato IV, parte II della suddetta direttiva possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia in qualità di specie vettrici, gli Stati membri devono garantire che siano rispettate le disposizioni specifiche previste da tale direttiva, qualora tali specie vettrici siano introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarato indenne da tale malattia. L'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE dispone inoltre che sia stabilito un elenco delle specie vettrici. È pertanto opportuno adottare un tale elenco.

(25)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha fornito tre pareri in merito: il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei pesci formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione ( 18 ), il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei molluschi formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione ( 19 ) e il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei crostacei formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione ( 20 ).

(26)

In base a tali pareri scientifici la probabilità di trasmissione o stabilimento delle malattie elencate nella direttiva 2006/88/CE mediante le potenziali specie vettrici o gruppi di specie vettrici analizzati variava, in certe condizioni, da trascurabile/molto bassa a moderata. Questa valutazione comprendeva specie acquatiche utilizzate nell'acquacoltura e commercializzate per l'allevamento.

(27)

Nella stesura dell'elenco di specie vettrici vanno tenute in considerazione anche i pareri dell'EFSA. Nel decidere quali specie vanno incluse nell'elenco va garantito un livello appropriato di tutela dello stato sanitario degli animali d'acquacoltura nella Comunità, evitando nel contempo l'introduzione di restrizioni commerciali non necessarie. Di conseguenza vanno incluse nell'elenco le specie che, in base ai suddetti pareri, rappresentano un rischio moderato di trasmissione di malattie.

(28)

Molte delle specie identificate nei pareri dell'EFSA come possibili vettori di talune malattie vanno considerate come tali solo se sono originarie di un'area in cui tali specie sono sensibili alla malattia in questione e sono destinate ad un'area in cui siano presenti le stesse specie sensibili. Di conseguenza solo in tali condizioni gli animali d'acquacoltura di possibili specie vettrici vanno considerati come vettori ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE.

(29)

Onde garantire la chiarezza e la coerenza della legislazione comunitaria, le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.

(30)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(31)

Tenendo conto del grande flusso commerciale di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica e della necessità di effettuare ulteriori studi sul rischio presentato da tale malattia per l'industria degli animali acquatici ornamentali, inclusa una rivalutazione dell'elenco delle specie sensibili, è opportuno evitare l'interruzione immediata dell'importazione delle specie di pesci ornamentali sensibili a tale sindrome se sono destinate unicamente agli impianti ornamentali chiusi. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio per l'applicazione delle prescrizioni riguardanti questa malattia per tali partite. È inoltre necessario un periodo transitorio per dare ai paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per documentare l'assenza di tale malattia.

(32)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

a) un elenco di specie vettrici;

▼M2

b) le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di:

i) animali acquatici ornamentali provenienti da o destinati ad impianti ornamentali chiusi; e

▼M4

ii) animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento e ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione ( 21 );

▼B

c) le norme relative alla certificazione sanitaria per l'immissione sul mercato di:

i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, peschiere e impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché

ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;

d) le condizioni sanitarie e prescrizioni di certificazione sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità, incluso lo stoccaggio durante il transito, di:

i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, a peschiere ed impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché

ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;

iii) animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni seguenti:

a) «impianti ornamentali chiusi»: negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali o grossisti che tengono animali acquatici ornamentali:

i) senza contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure

ii) dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale;

b) «impianto ornamentale aperto»: impianti ornamentali diversi dagli impianti ornamentali chiusi;

c) «ripopolamento»: la liberazione di animali acquatici nella natura.



CAPO II

SPECIE VETTRICI

Articolo 3

Elenco delle specie vettrici

Gli animali d'acquacoltura elencati nella colonna 2 della tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento vanno considerati vettori unicamente ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, nei casi in cui tali animali corrispondano alle condizioni stabilite nelle colonne 3 e 4 di detta tabella.



CAPO III

IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA

Articolo 4

Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali

1.  Gli spostamenti degli animali acquatici ornamentali sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces) se gli animali:

a) sono originari di impianti ornamentali in uno Stato membro;

b) sono destinati a impianti ornamentali chiusi in un altro Stato membro, nel caso in cui l'intero territorio o talune zone o compartimenti:

i) siano dichiarati esenti da una o più della malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 59; oppure

ii) siano soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; e

c) sono di specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera b).

2.  Gli animali acquatici ornamentali mantenuti in impianti ornamentali chiusi non devono essere trasferiti in impianti ornamentali aperti, allevamenti, aree di stabulazione, peschiere, aree di molluschicoltura o liberati nella natura senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

L'autorità competente concede una tale autorizzazione unicamente se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio e deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

Articolo 5

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure

ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 6

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano

1.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50 di tale direttiva; oppure

ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

2.  Il paragrafo 1 non si applica:

a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:

i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure

ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 7

Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano

Le partite di molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure

ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 8

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione

1.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di lotta contro le malattie di cui al capitolo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE, ma per le quali è stata concessa l'esenzione da tali misure da parte dell'autorità competente devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui:

a) alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento; e

b) alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati alla trasformazione, ai centri di depurazione o spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano.

2.  Le partite di animali d'acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie a cui viene applicato il programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

3.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

b) contengono specie sensibili a una o più malattie a cui viene applicato un programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

4.  Il presente articolo non si applica:

a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:

i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure

ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

▼M2

Articolo 8 bis

Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

1.  Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V se esse:

a) sono introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui:

i) all'allegato I della decisione 2010/221/UE come indenni dalle malattie di cui alla prima colonna della tabella; oppure

ii) all'allegato II della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di eradicazione per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

▼M4

iii) all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

▼M2

b) appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie da cui lo Stato membro, o parte dello stesso, è considerato indenne o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione conformemente alla decisione 2010/221/UE, come indicato alla lettera a).

2.  Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative conformemente al paragrafo 1.

3.  Qualora partite di pesci di qualsiasi specie siano destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da Gyrodactylus salaris (GS) e siano provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da Gyrodactylus salaris di cui alla parte C dell'allegato II, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

▼M4

Articolo 8 ter

Molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

1.  Le partite di molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell’allegato II e alle note esplicative nell’allegato V se gli animali:

a) sono introdotti in Stati membri o parti degli stessi elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

b) appartengono alle specie elencate nella parte C dell’allegato II come specie sensibili alle malattie per le quali viene applicato un programma di sorveglianza a norma della decisione 2010/221/UE, conformemente alla lettera a).

2.  Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative di cui al suddetto paragrafo 1.

3.  Il presente articolo non è applicabile alle partite destinate ai centri di spedizione, ai centri di depurazione o a imprese analoghe attrezzati di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall’autorità competente, che:

a) rende inattivi i virus con involucro; oppure

b) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.

▼B

Articolo 9

Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione

Nei casi in cui nel presente capo è prevista un'ispezione prima del rilascio di un certificato sanitario, gli animali d'acquacoltura vivi di specie sensibili o vettrici di una o più malattie indicate nel certificato non vanno introdotti nell'allevamento o nell'area di molluschicoltura nel periodo tra detta ispezione e il carico della partita.



CAPO IV

CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE

Articolo 10

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

1.  Gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono essere importati nella Comunità dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato II.

2.  Le partite di animali d'acquacoltura di cui al paragrafo 1 devono:

a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V;

b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 11

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

1.  I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento.

▼M1

2.  I pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi sono importati nella Comunità unicamente da paesi terzi o territori che:

a) sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); oppure

b) figurano nell’elenco dell’allegato III e hanno concluso con l’OIE un accordo ufficiale in base al quale essi informano regolarmente i membri di tale organizzazione circa lo status sanitario dei loro animali.

▼B

3.  Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono:

a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; e

b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 12

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano

1.  Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano possono essere importate nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono inclusi in un elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004.

2.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti di cui al paragrafo 1 devono:

a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli appendici IV e V dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2074/2005; e

b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria e le noti esplicative che figurano nei certificati e nelle attestazioni modello, come indicato alla lettera a).

3.  Il presente articolo non è applicabile agli animali d'acquacoltura destinati a zone di stabulazione o all'immersione nelle acque comunitarie, nel qual caso è applicabile l'articolo 10.

Articolo 13

Certificazione elettronica

La certificazione elettronica e altri sistemi armonizzati a livello comunitario possono essere utilizzati per i certificati e gli attestati previsti al presente capo.

Articolo 14

Trasporto di animali d'acquacoltura

1.  Gli animali d'acquacoltura destinati all'importazione nella Comunità non vanno trasportati in condizioni tali da nuocere alla loro salute. In particolare non vanno trasportati nella stessa acqua o micro-container degli animali acquatici che hanno uno stato sanitario inferiore o che non sono destinati all'importazione nella Comunità.

2.  Durante il trasporto verso la Comunità gli animali d'acquacoltura non vanno scaricati dal loro micro-container e l'acqua in cui sono trasportati non deve essere cambiata nel territorio di un paese terzo che non è approvato per l'importazione di tali animali nella Comunità o che ha uno stato sanitario inferiore rispetto al luogo di destinazione.

3.  Se le partite di animali d'acquacoltura sono trasportate via mare al confine comunitario, un addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi, compilato conformemente al modello di cui alla parte D dell'allegato IV, deve essere allegato al relativo certificato sanitario.

Articolo 15

Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto

1.  Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti importati nella Comunità e destinati al consumo umano vanno manipolati in modo appropriato per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

2.  Gli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non vanno liberati in natura nella Comunità senza l'autorizzazione dell'autorità competente dell'area di destinazione.

L'autorità competente può concedere una tale autorizzazione solo se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio; essa deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

3.  Le acque di trasporto delle partite importate di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti devono essere manipolate correttamente per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.



CAPO V

CONDIZIONI DI TRANSITO

Articolo 16

Transito e stoccaggio

Le partite di animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati destinate ad un paese terzo ma che transitano nella Comunità, immediatamente oppure dopo lo stoccaggio nella Comunità, devono rispettare le prescrizioni di cui al capo IV. Il certificato che accompagna le partite deve riportare la dicitura «per il transito nella CE». Le partite devono inoltre essere accompagnate dal certificato richiesto dal paese terzo destinatario.

Tuttavia, se le partite sono destinate al consumo umano, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte C dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V.

Articolo 17

Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia

1.  In deroga all'articolo 16, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, è autorizzato a condizione che:

a) la partita sia stata sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;

b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, rechi il timbro «Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata;

c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE; e

d) l'idoneità della partita al transito sia certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dall'ispettore ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata.

2.  Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4 o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.  Controlli periodici vanno effettuate dall'autorità competente per garantire che il numero di partite, indicate al paragrafo 1, e le quantità corrispondenti di prodotti in uscita dalla Comunità corrispondano al numero e alle quantità in entrata nella Comunità.



CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

▼M2 —————

▼B

Articolo 19

Abrogazione

Le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2009.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

▼M3

Articolo 20

Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dai paesi o territori terzi che sono membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

Durante tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, non si applicano agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

▼B

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Elenco di possibili specie vettrici e condizioni in cui esse vanno considerate come tali

Malattie

Vettori

 

Le specie considerate come vettrici ai fini dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 qualora siano soddisfatte le ulteriori condizioni di cui alla colonna 3 e 4 della presente tabella

Condizioni complementari relative al luogo di origine degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2

Condizioni complementari relative al luogo di destinazione degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Necrosi ematopoietica epizootica

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)

Nessuna condizione complementare

Nessuna condizione complementare

▼M5 —————

▼B

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica concava (Crassostrea angulata), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerate vettori per la malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Infezione da Perkinsus marinus

Astice (Homarus gammarus), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinurus spp.), necora (Portunus puber), Granchio indopacifico (Scylla serrata), mazzancolla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus kerathurus), mazzancolla del Pacifico (Penaeus stylirostris), mazzancolla tropicale (Penaeus vannamei)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Infezione da Microcytos mackini

Nessuno

Non applicabile

Non applicabile

Sindrome di Taura

Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussates), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Astice (Homarus gammarus), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinurus spp.), necora (Portunus puber), granchio indopacifico (Scylla serrata), mazzancolla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus kerathurus)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Malattia della testa gialla

Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Nessuna condizione complementare è applicabile in relazione al luogo di destinazione.

Setticemia emorragica virale (VHS)

Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser sturio), storione siberiano (Acipenser Baerii)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un bacino di un fiume in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)

Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), luccio (Esox lucius) pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis)

Spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), persicospigola striata (Morone chrysops x M. saxatilis), cefalo o volpina (Mugil cephalus), ombrina ocellata (Sciaenops ocellatus), ombrina boccadoro (Argyrosomus regius), ombrina (Umbrina cirrosa), tonno (Thunnus ssp.), tonno rosso (Thunnus thynnus), cernia (Epinephelus marginatus), sogliola atlantica (Solea senegalensis), sogliola (Solea solea), pagello fragolino (Pagellus erythrinus), dentice (Dentex dentex), orata (Sparus aurata), sarago (Diplodus sargus), pagello (Pagellus bogaraveo), pagro del Giappone (Pagrus major), sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), sarago (Diplodus vulgaris), pagro (Pagrus pagrus)

Tilapia spp (Oreochromis)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser sturio), storione siberiano (Acipenser Baerii)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)

Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis)

Halibut (Hippoglossus hippoglossus), passera(Platichthys flesus), merluzzo nordico (Gadus morhua), eglefino(Melanogrammus aeglefinus)

Gambero europeo (Astacus astacus), gambero americano (Pacifastacus leniusculus), gambero rosso americano (Procambarus clarkii)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Virus erpetico (KHV)

Nessuno

Non applicabile

Non applicabile

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Nessuno

Non applicabile

Non applicabile

Infezione da Marteilia refringens

Cuore edule (Cerastoderma edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Infezione da Bonamia ostreae

Cuore edule (Cerastoderma edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Cappasanta atlantica (Pecten maximus)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Malattia dei punti bianchi

Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

▼M4




ALLEGATO II

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l’immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Parte I: Informazioni relative alla partita presentataUNIONE EUROPEACertificato per gli scambi intra-UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoCodice postaleI.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a. N. di riferimento localeI.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleI.6.I.7.I.8. Paese di origineCodice ISOI.9.I.10. Paese di destinazioneCodice ISOI.11.I.12. Luogo di origineAzienda riconosciuta acquacolturaAltroNomeN. di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.13. Luogo di destinazioneAzienda riconosciuta acquacolturaAltroNomeN. di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.14. Luogo di caricoCodice postaleI.15. Data e ora della partenzaI.16. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneI.17. TrasportatoreNomeN. di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleStato membroI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata per:AllevamentoRipopolamentoStabulazioneAnimali domesticiQuarantenaAltroI.26. Transito in un paese terzoPaese terzoCodice ISOPunto di uscitaCodicePunto di ingressoNumero del PIFI.27. Transito negli Stati membriStato membroCodice ISOStato membroCodice ISOStato membroCodice ISOI.28. EsportazionePaese terzoCodice ISOPunto di uscitaCodiceI.29.I.30.I.31. Identificazione della merceSpecie (nome scientifico)Quantità

Parte II: CertificazioneUNIONE EUROPEAImmissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamentoII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1 Prescrizioni generaliIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:II.1.1 a seconda dei casi: (1)[sono stati esaminati nelle (1)(2)[72] (1)[24] ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia.],]oppure (1)[nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da un’area di molluschicoltura in cui, secondo i registri dell’allevamento o dell’area di molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie.],oppure (1)(3)[nel caso di animali acquatici selvatici, a conoscenza del sottoscritto sono clinicamente sani.];II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;II.1.3 non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie;II.1.4 soddisfano le prescrizioni per l’immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE;II.1.5 (1)[nel caso di molluschi, sono stati sottoposti a un’ispezione visiva individuale di ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]II.2 (1)(4)(5)[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchiIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:a seconda dei casi: (1)(6)[provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]oppure (1)(5)(6)[nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]II.3 (1)(7)[Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchiIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati, che vanno considerati come possibili specie vettrici di (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:a seconda dei casi: (1)(6)[[provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.],oppure (1)(6)(7)[sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]II.4 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettaturaIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:II.4.1 gli animali di acquacoltura sopra indicatii) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell’acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario;ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005;

UNIONE EUROPEAImmissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamentoII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.4.2 il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di caricare oppure non è stato utilizzato precedentemente; eII.4.3 la partita è identificata da un’etichetta leggibile sull’esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:a seconda dei casi: (1)[“(1)[Pesci] (1)[Fish] (1)[Molluschi] (1)[selvatici] destinati all’allevamento nell’Unione europea”],oppure (1)[“(1)[Molluschi] (1)[selvatici] destinati alla stabulazione nell’Unione europea”],oppure (1)[“(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] destinati alle peschiere nell’Unione europea”],oppure (1)[“(1)[Pesci ornamentali] (1)[Molluschi ornamentali] (1)[Crostacei ornamentali] (1)[selvatici] destinati a impianti ornamentali aperti nell’Unione europea”],oppure (1)[“(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] destinati al ripopolamento nell’Unione europea”],oppure (1)[“(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] destinati alla quarantena nell’Unione europea”],II.5 (1)(8)[Attestato per partite originarie di un’area soggetta a misure di controllo delle malattie conformemente dalle sezioni 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CEIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:II.5.1 gli animali sopra indicati sono originari di un’area soggetta a misure di controllo delle seguenti malattie: (1)[sindrome ulcerativa epizootica (EUS)] (1)[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1)[setticemia emorragica virale (VHS)] (1)[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1)[anemia infettiva del salmone (ISA)] (1)[virus erpetico (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[sindrome di Taura] (1)[malattia della testa gialla] (1)[malattia dei punti bianchi] (1)(9)[la seguente malattia emergente: …];II.5.2 gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; eII.5.3 la partita è identificata da un’etichetta leggibile sull’esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:“(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] originari di un’area soggetta a misure di controllo delle malattie”.]II.6 (1)(10)[Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:a seconda dei casi: (1)[sono originari di uno Stato membro, o parte dello stesso:a) in cui (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] sono soggette all’obbligo di notifica all’autorità competente, che deve avviare immediatamente un’indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie pertinenti, introdotti nello Stato membro, o parte dello stesso, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.6 del presente certificato;c) in cui le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie; e

UNIONE EUROPEAImmissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamentoII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.d) a seconda dei casi: (1)[il quale, nel caso di (1)[IPN](1)[BKD], risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.],e/o (1)[che, nel caso di (1)[SVC] (1)[GS], risponde alle condizioni di indennità da malattia fissate nella norma UIE pertinente.],e/o (1)[il quale nel caso di (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], comprende una singola azienda che, sotto la sorveglianza dell’autorità competente:i) è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane;ii) è stata ripopolata con animali originari da aree certificate indenni dalla malattia pertinente da parte dell’autorità competente.]]e/o (1)[nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.],e/o (1)[nel caso di partite soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono stati mantenuti, immediatamente prima della commercializzazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico di specie sensibili a GS è stato introdotto in quel periodo.],e/o (1)[nel caso di uova di pesci soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono state disinfettate con un metodo dimostrato efficace contro il GS.]]II.7 (1)(11)[Prescrizioni per le specie sensibili al virus OsHV-1 μνarIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:a seconda dei casi (1)[sono originari di uno Stato membro o compartimento:a) in cui il virus OsHV-1 μνar è soggetto all’obbligo di notifica all’autorità competente, che deve avviare immediatamente un’indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili al virus OsHV-1 μνar, introdotti nello Stato membro o compartimento, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.7 del presente certificato;c) a seconda dei casi: (1)[il quale risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE,],e/o (1)[nel caso di partite destinate a uno Stato membro o compartimento sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, che è anch’esso sottoposto a un programma di sorveglianza approvato a norma della decisione 2010/221/UE,]];e/o (1)[sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]]NoteParte I:Casella I.12: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l’allevamento o l’area di molluschicoltura in questione. Indicare “altro” se si tratta di animali acquatici selvatici.Casella I.13: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l’allevamento o l’area di molluschicoltura in questione. Indicare “altro” se destinato al ripopolamento.Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 0301, 0306, 0307, 030110 o 030270.Caselle I.20 e I.31: per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.Casella I.25: indicare l’opzione “riproduzione” se destinati all’allevamento, “stabulazione” se destinati alle aree di stabulazione, “animali domestici” se destinati a impianto ornamentali aperti, “ripopolamento di selvaggina” se destinati al ripopolamento, “quarantena” se gli animali di acquacoltura sono destinati all’impianto di quarantena, e “altro” se destinati alle peschiere.Parte II:(1) Barrare la dicitura non pertinente.(2) L’opzione di 24 ore si applica unicamente alle partite di animali di acquacoltura che secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, in conformità alle prescrizioni per l’immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, hanno l’autorizzazione dell’autorità competente di lasciare un’area soggetta alle diposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva. In tutti gli altri casi è applicabile l’opzione di 72 ore.

UNIONE EUROPEAImmissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamentoII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.(3) Applicabile solo alle partite di animali di acquacoltura catturati in natura e immediatamente trasportati ad un allevamento o a un’area di molluschicoltura senza stoccaggio temporaneo.(4) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.(5) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.(6) Occorre mantenere una di queste dichiarazioni per consentire a una partita contenente specie sensibili o vettrici di malattie oggetto d’indennità da malattia o programmi di sorveglianza/eradicazione di entrare in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all’articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o area di molluschicoltura nell’Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm(7) La parte II.3 del presente certificato si applica alle specie vettrici di una o più malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici, e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici, sono elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Se le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, allegato I non sono soddisfatte oppure se le partite sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE, le partite di possibili specie vettrici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.3.(8) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite di animali d’acquacolture che secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/88/CE sull’immissione sul mercato, sono autorizzate dall’autorità competente a lasciare un’area soggetta alle diposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento soggetto a un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva.(9) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell’articolo 41 della direttiva 2006/88/CE.(10) La parte II.6 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN o GS o soggetto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, e se le partite comprendono specie elencate nella parte C dell’allegato II in quanto sensibili alle malattie oggetto dell’indennità da malattia o dei programmi.La parte II.6 è applicabile anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS di cui all’allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell’allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da GS.Le partite di animali acquatici selvatici cui sono applicabili le prescrizioni in materia di SVC, IPN e/o BKD possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.6 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.(11) La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o compartimento considerato indenne da malattia o sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l’OsHV-1 μvar, e comprendono le specie elencate nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 in quanto sensibili al virus OsHV-1 μvar.Le prescrizioni di cui alla parte II.7 non si applicano alle partite destinate a impianti di quarantena conformi a requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla decisione 2008/946/CE.Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.Nome (in stampatello):Qualifica e titolo:Unità veterinaria locale:UVL:Data:Firma:Timbro:

PARTE B

Modello di certificato sanitario per l’immissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati alla trasformazione, ai centri di spedizione e ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano

Parte I: Informazioni relative alla partita presentataUNIONE EUROPEACertificato per gli scambi intra-UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoCodice postaleI.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a. N. di riferimento localeI.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleI.6.I.7.I.8. Paese di origineCodice ISOI.9.I.10. Paese di destinazioneCodice ISOI.11.I.12. Luogo di origineAzienda riconosciuta acquacolturaAltroNomeN. di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.13. Luogo di destinazioneAzienda riconosciuta acquacolturaAltroNomeN. di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.14. Luogo di caricoCodice postaleI.15. Data e ora della partenzaI.16. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneI.17. TrasportatoreNomeN. di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleStato membroI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata per:Consumo umanoI.26. Transito in un paese terzoPaese terzoCodice ISOPunto di uscitaCodicePunto di ingressoNumero del PIFI.27. Transito negli Stati membriStato membroCodice ISOStato membroCodice ISOStato membroCodice ISOI.28. EsportazionePaese terzoCodice ISOPunto di uscitaCodiceI.29.I.30.I.31. Identificazione della merceSpecie (nome scientifico)Quantità

Parte II: CertificazioneUNIONE EUROPEAImmissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umanoII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1 Prescrizioni generaliIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:II.1.1 sono conformi alle prescrizioni per l’immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio;II.2 (1)(2)[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchiIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti sopra designati:II.2.1 (1)sono originari di uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]]II.3 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettaturaIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:II.3.1 gli animali di acquacoltura o i relativi prodotti di cui soprai) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell’acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario;ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;II.3.2 il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di caricare oppure non è stato utilizzato precedentemente; eII.3.3 la partita è identificata da un’etichetta leggibile sull’esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:“(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei]] destinati (1)[alla trasformazione] (1)[ai centri di spedizione o imprese analoghe] (1)[ai centri di depurazione o simili imprese] nell’Unione europea prima del consumo umano”.II.4 (1)(3)[Attestato per partite originarie di un’area soggetta a misure di controllo delle malattieIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:II.4.1 a seconda dei casi: (1)[gli animali di cui sopra sono stati esaminati entro le 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia],oppure (1)[nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da un’area di molluschicoltura in cui, secondo i registri dell’allevamento o dell’area di molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie];II.4.2 gli animali sopra indicati sono originari di un’area soggetta a misure di controllo delle seguenti malattie: (1)sindrome ulcerativa epizootica (EUS)] (1)[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1)[setticemia emorragica virale (VHS)] (1)[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1)[anemia infettiva del salmone (ISA)] (1)[virus erpetico (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[sindrome di Taura] (1)[malattia della testa gialla] (1)[malattia dei punti bianchi] (1)(4)[la seguente malattia emergente: …];II.4.3 gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; eII.4.4 la partita è identificata da un’etichetta leggibile sull’esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:“(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] originari di un’area soggetta a misure di controllo delle malattie”]II.5 (1)(5)[Prescrizioni per le specie sensibili al virus OsHV-1 μνarIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:a seconda dei casi: (1)[sono originari di uno Stato membro o compartimento:a) in cui il virus OsHV-1 μνar è soggetto all’obbligo di notifica all’autorità competente, che deve avviare immediatamente un’indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;

UNIONE EUROPEAImmissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umanoII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili al virus OsHV-1 μνar, introdotti nello Stato membro o compartimento, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.5 del presente certificato;c) a seconda dei casi: (1)[il quale risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE,]e/o (1)[nel caso di partite destinate a uno Stato membro o compartimento sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, che è anch’esso sottoposto a un programma di sorveglianza approvato a norma della decisione 2010/221/UE,]];oppure (1)[sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]]NoteParte I:Caselle I.12 e I.13: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l’allevamento, l’area di molluschicoltura o lo stabilimento in questione.Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 o 0307.Caselle I.20 e I.31: per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.Parte II:(1) Barrare la dicitura non pertinente.(2) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.Per essere autorizzati ad entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all’articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, la presente dichiarazione deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili alle malattie cui è applicabili l’indennità o programmi particolari, a meno che la partita non sia destinata a stabilimenti di trasformazione autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE, a centri di spedizione, a centri di depurazione o imprese analoghe dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue che neutralizzi i patogeni in questione o in cui le acque reflue siano soggette ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento e area di molluschicoltura nell’Unione europea sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm(3) La parte II.4 del presente certificato si applica alle partite di animali d’acquacoltura e relativi prodotti che secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle prescrizioni d’immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, sono autorizzate dall’autorità competente a lasciare un’area soggetta alle diposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE o uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, della suddetta direttiva.(4) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE.(5) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a centri di spedizione, centri di depurazione o imprese analoghe in Stati membri o compartimenti considerati indenni da malattia o sottoposti a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il virus OsHV-1 μvar, e che comprendono le specie elencate nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 in quanto sensibili al virus OsHV-1 μvar.Le prescrizioni di cui alla parte II.7 non sono applicabili alle partite destinate a centri di spedizione, centri di depurazione o imprese analoghe che sono attrezzate di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall’autorità competente che rende inattivi i virus con involucro o che riduce ad un livello accettabile il rischio di trasmissione di malattie alle acque naturali.Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.Nome (in stampatello):Qualifica e titolo:Unità veterinaria locale:UVL:Data:Firma:Timbro:

PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE



Malattia

Specie sensibili

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)

Nefrobatteriosi (BKD)

Famiglia: Salmonidae

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar) e salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da Gyrodactylus salaris

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) e salmotrota (Salmo trutta).

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)

▼M5




ALLEGATO III

Elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti ( 22 )

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)



Paese/territorio

Specie d'acquacoltura

Zona/compartimento

Codice ISO

Nome

Pesce

Molluschi

Crostacei

Codice

Descrizione

AU

Australia

()

 
 
 
 

BR

Brasile

()

 
 
 
 

▼M7

CA

Canada

X

 
 

CA 0 (C)

Tutto il territorio

CA 1 (D)

British Columbia

CA 2 (D)

Alberta

CA 3 (D)

Saskatchewan

CA 4 (D)

Manitoba

CA 5 (D)

New Brunswick

CA 6 (D)

Nova Scotia

CA 7 (D)

Prince Edward Island

CA 8 (D)

Terranova e Labrador

CA 9 (D)

Yukon

CA 10 (D)

Northwest Territories

CA 11 (D)

Nunavut

CA 12 (D)

Québec

▼M5

CL

Cile

()

 
 
 

Intero paese

CN

Cina

()

 
 
 

Intero paese

CO

Colombia

()

 
 
 

Intero paese

CG

Congo

()

 
 
 

Intero paese

CK

Isole Cook

()

()

()

 

Intero paese

▼M6 —————

▼M5

HK

Hong Kong

()

 
 
 

Intero paese

ID

Indonesia

()

 
 
 

Intero paese

IL

Israele

()

 
 
 

Intero paese

JM

Giamaica

()

 
 
 

Intero paese

JP

Giappone

()

 
 
 

Intero paese

KI

Kiribati

()

()

()

 

Intero paese

LK

Sri Lanka

()

 
 
 

Intero paese

MH

Isole Marshall

()

()

()

 

Intero paese

MK ()

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

()

 
 
 

Intero paese

MY

Malaysia

()

 
 
 

Malaysia occidentale peninsulare

NR

Nauru

()

()

()

 

Intero paese

NU

Niue

()

()

()

 

Intero paese

NZ

Nuova Zelanda

()

 
 
 

Intero paese

PF

Polinesia francese

()

()

()

 

Intero paese

PG

Papua Nuova Guinea

()

()

()

 

Intero paese

PN

Isole Pitcairn

()

()

()

 

Intero paese

PW

Palau

()

()

()

 

Intero paese

RU

Russia

()

 
 
 

Intero paese

SB

Isole Solomon

()

()

()

 

Intero paese

SG

Singapore

()

 
 
 

Intero paese

ZA

Sud Africa

()

 
 
 

Intero paese

TW

Taiwan

()

 
 
 

Intero paese

TH

Thailandia

()

 
 
 

Intero paese

TR

Turchia

()

 
 
 

Intero paese

TK

Tokelau

()

()

()

 

Intero paese

TO

Tonga

()

()

()

 

Intero paese

TV

Tuvalu

()

()

()

 

Intero paese

US

Stati Uniti ()

X

 

X

US 0 ()

Intero paese

X

 
 

US 1 ()

Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (California)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

WF

Wallis e Futuna

()

()

()

 

Intero paese

WS

Samoa

()

()

()

 

Intero paese

(1)   Applicabile a tutte le specie di pesci.

(2)   Applicabile unicamente ai ciprinidi.

(3)   Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(4)   Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(5)   Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(6)   Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi.

(7)   Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.

▼B




ALLEGATO IV

▼M5

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti

Certificato veterinario per l'UEI.1 SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2 N. di riferimento del certificatoI.2.aI.3 Autorità centrale competenteI.4 Autorità locale competenteI.5 DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6I.7 Paese di origineCodice ISOI.8 Regione di origineCodiceI.9 Paese di destinazioneCodice ISOI.10 Regione di destinazioneCodiceI.11 Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12I.13 Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14 Data della partenzaOra della partenzaI.15 Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16 PIF di entrata nell'UEI.17 Numero CITESI.18 Descrizione della merceI.19 Codice del prodotto (codice SA)I.20 QuantitàI.21I.22 Numero di colliI.23 Numero del sigillo/containerI.24I.25 Merce certificata per:AllevamentoQuarantenaStabulazione in acquaAltroAnimali da compagniaCirco/esposizioneI.26I.27 Per l'importazione o l'ammissione nell'UEI.28 Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Quantità

Parte II: CertificazionePAESEAnimali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali apertII Informazioni sanitarieII.a Numero di riferimento del certificatoII.bII.1 Prescrizioni generaliIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura indicati nella parte I del presente certificato:II.1.1 sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;II.1.3 non sono destinati ad essere distrutti o macellati per eradicare malattie; eII.1.4 sono originari di allevamenti di acquacoltura soggetti alla supervisione dell'autorità competente;II.1.5 (1) [nel caso di molluschi, sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale per ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]II.2 (1)(2)(3) [Prescrizioni per specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa giallaIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati:(1)(5) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (1) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [sindrome di Taura] (1) [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cuii) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie eiii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]oppure (1)(3)(5) [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE).]]II.3 (1)(4) [Prescrizioni per le specie vettrici di necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa giallaIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati, che sono da considerare possibili specie vettrici di (1) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)], (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [sindrome di Taura] (1) [malattia della testa gialla] in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:(1)(5) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (1) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [sindrome di Taura] (1) [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cuii) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie eiii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]oppure (1)(5) [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]II.4 (1)(2)(3) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchiIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati:(1)(6) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (1) [setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [anemia infettiva del salmone (ISA)] (1) [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del suo paese, in cuii) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e

PAESEAnimali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali apertiII Informazioni sanitarieII.a Numero di riferimento del certificatoII.biii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie]oppure (1)(3)(6) [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE).]]II.5 (1)(4) [Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchiIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati, che sono da considerare possibili specie vettrici di (1) [setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [anemia infettiva del salmone (ISA)] (1) [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:(1)(6) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (1) [setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [anemia infettiva del salmone (ISA)] (1) [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cuii) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie eiii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]oppure (1)(6) [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]II.6 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettaturaIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:II.6.1 gli animali di acquacoltura sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;II.6.2 il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza; eII.6.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:(1) [“(1) [Pesci] (1) [Molluschi] (1) [Crostacei] (1) [selvatici] destinati all'allevamento nell'Unione europea”]oppure (1) [“(1) [Molluschi] (1) [selvatici] destinati alla stabulazione nell'Unione europea”],oppure (1) [“(1) [Pesci] (1) [Molluschi] (1) [Crostacei] (1) [selvatici] destinati a peschiere nell'Unione europea”]oppure (1) [“(1) [Pesci] (1) [Molluschi] (1) [Crostacei] (1) [ornamentali destinati a impianti ornamentali aperti nell'Unione europea”]oppure (1)(3) [“(1) [Pesci] (1) [Molluschi] (1)[Crostacei] (1) [selvatici] destinati alla quarantena nell'Unione europea”].II.7 (1)(7) [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati:(1) [provengono da un paese/territorio o una sua parte, in cui:a) (1) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [Gyrodactylus salaris (GS)] (1) [nefrobatteriosi (BKD)] (1) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,b) tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione, introdotti in tale paese/territorio o in una sua parte, soddisfano le prescrizioni di cui alla parte II.7 del presente certificato,c) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie ed) (1) [che relativamente a (1) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] (1) [nefrobatteriosi (BKD)], soddisfa condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle stabilite nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]

PAESEAnimali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali apertiII Informazioni sanitarieII.a Numero di riferimento del certificatoII.be/o (1) [che relativamente a (1) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [Gyrodactylus salaris (GS)], soddisfa le condizioni di indennità da malattia stabilite dalla relativa norma dell'OIE.]e/o (1) [che relativamente a (1) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] (1) [nefrobatteriosi (BKD)], comprende una singola azienda che sotto la sorveglianza dell'autorità competente:i) è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane,ii) è stata ripopolata con animali provenienti da aree certificate come indenni dalla malattia in questione da parte dell'autorità competente.]]e/o (1) [nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a (1) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] (1) [nefrobatteriosi (BKD)], sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]e/o (1) [nel caso di partite soggette alle prescrizioni relative a Gyrodactylus salaris (GS), sono state mantenute, immediatamente prima dell'esportazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico vivo delle specie sensibili a Gyrodactylus salaris (GS) è stato introdotto in quel periodo.]e/o (1) [nel caso di uova di pesci embrionate soggette alle prescrizioni relative a Gyrodactylus salaris (GS), sono state disinfettate con un metodo dimostratosi efficace contro Gyrodactylus salaris (GS).]]NoteParte I:Casella I.19: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0306, 0307, 0308 o 0511.Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità, indicare il numero totale in kg, fuorché per i pesci ornamentali.Casella I.25: Indicare l'opzione “Allevamento” se gli animali sono destinati all'allevamento, “Stabulazione in acqua” se sono destinati alla stabulazione, “Animali da compagnia” per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali da compagnia o imprese simili, “Circo/esposizione” per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili senza fini di rivendita, “Quarantena” se gli animali di acquacoltura sono destinati a un impianto di quarantena e “Altro” se sono destinati a peschiere.Parte II:(1) Cancellare la dicitura non pertinente.(2) Le parti II.2 e II.4 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.(3) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.2 e II.4 del presente certificato se sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.(4) Le parti II.3 e II.5 del presente certificato si applicano solo alle specie vettrici di una o più delle malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.3 e II.5, le partite di possibili specie vettrici possono essere importate se non sono soddisfatte le condizioni stabilite nella colonna 4 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 o se esse sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.(5) Perché possa essere autorizzato l'ingresso nell'Unione, occorre conservare una di queste dichiarazioni se le partite contengono specie sensibili o vettrici di necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.(6) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili o vettrici delle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o zona di molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm(7) La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o a una sua parte considerati indenni da malattia o soggetti a un programma approvato dalla decisione 2010/221/UE per quanto riguarda SVC, BKD, IPN o GS, e se la partita comprende specie elencate nell'allegato II, parte C, in quanto sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi.La parte II.7 si applica anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS elencate nell'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o una sua parte, elencati nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenni da GS.

PAESEAnimali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali apertiII Informazioni sanitarieII.a Numero di riferimento del certificatoII.bLe partite di animali acquatici selvatici cui si applicano le prescrizioni relative a SVC, IPN e/o BKD possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni della parte II.7 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.Ispettore ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

PARTE B

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi

Certificato veterinario per l'UEI.1 SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2 N. di riferimento del certificatoI.2.aI.3 Autorità centrale competenteI.4 Autorità locale competenteI.5 DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6I.7 Paese di origineCodice ISOI.8 Regione di origineCodiceI.9 Paese di destinazioneCodice ISOI.10 Regione di destinazioneCodiceI.11 Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12I.13 Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14 Data della partenzaOra della partenzaI.15 Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16 PIF di entrata nell'UEI.17 Numero CITESI.18 Descrizione della merceI.19 Codice del prodotto (codice SA)I.20 QuantitàI.21I.22 Numero di colliI.23 Numero del sigillo/containerI.24I.25 Merce certificata per:Animali da compagniaQuarantenaCirco/esibizioneI.26I.27 Per l'importazione o l'ammissione nell'UEI.28 Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Quantità

Parte II: CertificazionePAESEAnimali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusiII Informazioni sanitarieII.a Numero di riferimento del certificatoII.bII.1 Prescrizioni generaliIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali indicati nella parte I del presente certificato:II.1.1 sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità; eII.1.3 non sono destinati a essere distrutti o macellati per eradicare malattie.II.2 (1) (2) (3) [Prescrizioni per specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa giallaIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:(1) (4) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (1) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [sindrome di Taura] (1) [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cuii) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono solo da un'area dichiarata indenne da tali malattie; eiii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie]oppure (1) (4) (5) [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE].]II.3 (1) (2) (3) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchiIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:(1) (5) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ISA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cuii) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie eiii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie]oppure (1) (3) (5) [have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC].]II.4 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettaturaIl sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:II.4.1 gli animali acquatici ornamentali sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;II.4.2 il container di trasporto è stato pulito e disinfettato o non è stato utilizzato in precedenza; eII.4.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dicitura:(1) [“(1) [Pesci] (1) [Molluschi] (1) [Crostacei] ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi nell'Unione europea”]oppure (1) [“1) [Pesci] 1) [Molluschi] 1) [Crostacei] ornamentali destinati alla quarantena nell'Unione europea”].II.5 (1) (3) (6) [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:

PAESEAnimali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusiII Informazioni sanitarieII.a Numero di riferimento del certificatoII.b(1) [provengono da un paese/territorio o una sua parte in cui:a) (1) [viremia primaverile della carpa (SVC)] 1) [Gyrodactylus salaris (GS)] (1) [nefrobatteriosi (BKD)] (1) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;b) tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione, introdotti in tale paese/territorio o una sua parte, soddisfano le prescrizioni di cui alla parte II.5 del presente certificato;c) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie; ed) che soddisfano le condizioni di indennità da malattia, relativamente a (1) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [Gyrodactylus salaris (GS)] (1) [nefrobatteriosi (BKD)] (1) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)], stabilite nella relativa norma dell'OIE o condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]oppure (1) (3) [sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite dalla decisione 2008/946/CE.]]NoteParte I:Casella I.19: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0306, 0307, 0308 o 0511.Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità, indicare il numero totale in kg, fuorché per i pesci ornamentali.Casella I.25: Indicare l'opzione “Animali da compagnia” per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali da compagnia o imprese simili, “Circo/esposizione” per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili senza fini di rivendita e “Quarantena” se gli animali d'acquacoltura sono destinati a un impianto di quarantena.Parte II:(1) Cancellare la dicitura non pertinente.(2) Le parti II.2 e II.3 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.(3) Le partite di animali acquatici ornamentali possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.2 e II.3 se sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.(4) Perché possa essere autorizzato l'ingresso nell'Unione, occorre conservare una di queste dichiarazioni se le partite contengono specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.(5) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i programmi di sorveglianza o eradicazione. I dati sullo stato sanitario nelle diverse parti dell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm(6) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o a una sua parte considerati indenni da malattia o soggetti a un programma approvato dalla decisione 2010/221/UE per quanto riguarda SVC, BKD, IPN o GS, e se la partita comprende specie elencate nell'allegato II, parte C, in quanto sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi.La parte II.5 si applica anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS elencate nell'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o una sua parte, elencati nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenni da GS.Le partite di animali acquatici ornamentali cui sono applicabili le prescrizioni relative a SVC, IPN e/o BKD possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni della parte II.5 del presente certificato, se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

PAESEAnimali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusiII Informazioni sanitarieII.a Numero di riferimento del certificatoII.bIspettore ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

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PARTE C

Modello di certificato sanitario per il transito/stoccaggio di animali d'acquacoltura vivi, uova di pesce e pesci non eviscerati destinati al consumo umano

Parte I: Informazioni sulla partita speditaPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoN. tel.I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.aI.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleN. tel.I.6. Persona responsabile della partita nell’UENomeIndirizzoCodice postaleN. tel.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoI.12. Luogo di destinazioneDeposito doganaleRifornitore di naviNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzoPaese terzoCodice ISOI.27.I.28. Identificazione della merceSpecie(Nome scientifico)Deposito frigoriferoNumero di colliPeso netto

Parte II: CertificazionePAESETransito/stoccaggio di animali d'acquacoltura destinati al consumo umanoII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:II.1.1 rispettano le prescrizioni pertinenti di polizia sanitaria di cui ai certificati modello stabiliti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione.NoteParte I:Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 o 0307.Caselle I.20 e 1.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il peso totale lordo e netto in kg.Ispettore ufficiale:Nome (a lettere maiuscole):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro

PARTE D

Addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi

(da compilare e allegare al certificato sanitario se il trasporto fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)

Dichiarazione del comandante della naveIl sottoscritto comandante della nave (nome …), certifica che gli animali d'acquacoltura vivi di cui al certificato sanitario n. … sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da … in … (paese, zona o compartimento esportatore) a … nella Comunità europea e che la nave non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di … (paese, zona o compartimento esportatore) durante il viaggio verso la Comunità europea ad eccezione di: … (porti di scalo lungo la rotta). Inoltre, durante il viaggio gli animali d'acquacoltura non sono stati in contatto con altri animali acquatici a bordo con uno stato sanitario inferiore.Fatto a …,(Porto di arrivo)il …(Data di arrivo)(Firma del comandante)(Timbro)(nome e qualifica, in stampatello)

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ALLEGATO V

Note esplicative

a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II o IV del presente regolamento, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo della partita dopo l'arrivo a destinazione.

b) Considerando lo status del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE nello Stato membro UE o le malattie per cui il luogo di destinazione applica misure approvate dalla decisione 2010/221/UE che approva le misure nazionali a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, le prescrizioni specifiche del caso vanno incorporate e completate nel certificato.

c) Per «luogo di origine» si intende il luogo in cui si trova l'azienda o l'area di molluschicoltura dove gli animali d'acquacoltura sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale oggetto della partita di cui al presente certificato. Per gli animali acquatici selvatici, il «luogo di origine» è considerato il luogo di raccolta.

d) Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppressi dal certificato.

e) L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

f) Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato e le etichette previste nel certificato modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera dell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

g) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale responsabile della certificazione.

h) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota g), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «–x(numero di pagina) di y(numero totale delle pagine)–» e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

i) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un ispettore ufficiale entro le 72 ore precedenti il carico della partita oppure entro 24 ore nei casi in cui sia prescritto. Le autorità competenti del paese di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

j) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

k) Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. Per le partite immesse sul mercato nell'Unione l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.

l) Un certificato per animali d'acquacoltura vivi è valido per 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. A tal fine al certificato sanitario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte D dell'allegato IV.

m) Si noti che le condizioni generali per il trasporto degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 possono implicare, se del caso, ulteriori misure dopo l'ingresso nell'Unione se le prescrizioni di detto regolamento non sono soddisfatte.



( 1 ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

( 2 ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

( 3 ) GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.

( 4 ) GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.

( 5 ) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22.

( 6 ) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37.

( 7 ) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.

( 8 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

( 9 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

( 10 ) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

( 11 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

( 12 ) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

( 13 ) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

( 14 ) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

( 15 ) GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.

( 16 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

( 17 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

( 18 ) The EFSA Journal (2007) 584, pagg. 1-163.

( 19 ) The EFSA Journal (2007) 597, pagg. 1-116.

( 20 ) The EFSA Journal (2007) 598, pagg. 1-91.

( 21 ) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

( 22 ) Conformemente all'articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione da paesi terzi o territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

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