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Document 02008R0889-20210101
Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
02008R0889 — IT — 01.01.2021 — 018.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Contenuto |
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Titolo I |
Disposizioni introduttive |
Titolo II |
Norme sulla produzione, la conservazione, la trasformazione, l'imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti biologici |
Capo 1 |
Produzione vegetale |
Capo 1 bis |
Produzione di alghe marine |
Capo 2 |
Produzione animale |
Sezione 1 |
Origine degli animali |
Sezione 2 |
Locali di stabulazione e pratiche di allevamento |
Sezione 3 |
Alimenti per animali |
Sezione 4 |
Profilassi e trattamenti veterinari |
Capo 2 bis |
Produzione di animali d'acquacoltura |
Sezione 1 |
Norme generali |
Sezione 2 |
Origine degli animali di acquacoltura |
Sezione 3 |
Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura |
Sezione 4 |
Riproduzione |
Sezione 5 |
Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi |
Sezione 6 |
Norme specifiche per i molluschi |
Sezione 7 |
Profilassi e trattamenti veterinari |
Capo 3 |
Prodotti conservati e trasformati |
Capo 3 bis |
Norme specifiche sulla vinificazione |
Capo 4 |
Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti |
Capo 5 |
Norme di conversione |
Capo 6 |
Norme di produzione eccezionali |
Sezione 1 |
Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 |
Sezione 2 |
Norme di produzione eccezionali in caso di indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 |
Sezione 3 |
Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 |
Sezione 3 bis |
Norme di produzione eccezionali relative all’uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007 |
Sezione 4 |
Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007 |
Capo 7 |
Banca dati delle sementi |
Titolo III |
Etichettatura |
Capo 1 |
Logo di produzione biologica dell’Unione europea |
Capo 2 |
Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi |
Capo 3 |
Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura |
Titolo IV |
Controlli |
Capo 1 |
Requisiti minimi di controllo |
Capo 2 |
Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea |
Capo 2 bis |
Requisiti di controllo specifici per le alghe marine |
Capo 3 |
Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento |
Capo 3 bis |
Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura |
Capo 4 |
Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti |
Capo 5 |
Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi |
Capo 6 |
Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni |
Capo 7 |
Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi |
Capo 8 |
Infrazioni e scambio di informazioni |
Capo 9 |
Vigilanza da parte delle autorità competenti |
Titolo V |
Trasmissione di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali |
Capo 1 |
Trasmissione di informazioni alla Commissione |
Capo 2 |
Disposizioni transitorie e finali |
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento non si applica:
agli animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7; né
agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis.
Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«non biologico»: non derivante o non connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
«medicinali veterinari»: i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ( 1 );
«importatore»: ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante;
«primo destinatario»: ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione;
«azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli;
«unità di produzione»: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;
«produzione idroponica»: il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;
«trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una malattia specifica;
«mangimi in conversione»: i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;
«impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;
«energia da fonti rinnovabili»: fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
«incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;
«vivaio»: sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l'incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;
«inquinamento»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE ( 3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi;
«policoltura»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;
«ciclo di produzione»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta;
«specie allevate localmente»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 ( 4 ) del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente;
«coefficiente di densità»: nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie;
«fascicolo di controllo»: l’insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo;
«conservazione»: qualsiasi azione, diversa dalla coltivazione e dalla raccolta, effettuata sui prodotti, ma che non si configura come trasformazione quale definita alla lettera u), comprese tutte le azioni di cui alla lettera n) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), ed esclusi l'imballaggio o l'etichettatura del prodotto;
«trasformazione»: qualsiasi azione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004, compreso l'uso di sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Le operazioni di imballaggio o di etichettatura non sono considerate trasformazione.
TITOLO II
NORME SULLA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI
CAPO 1
Produzione vegetale
Articolo 3
Gestione e fertilizzazione dei suoli
Articolo 4
Divieto relativo alla produzione idroponica
La produzione idroponica è vietata.
Articolo 5
Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
Articolo 6
Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi
Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:
letame ed effluenti di allevamento:
provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; oppure
di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25 % del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;
prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;
torba non trattata chimicamente;
legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;
prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.
CAPO 1 bis
Produzione di alghe marine
Articolo 6 bis
Campo di applicazione
Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine.
Ai fini del presente capo, il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe.
Articolo 6 ter
Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile
Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione.
Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.
Articolo 6 quater
Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche
Articolo 6 quinquies
Coltivazione di alghe marine
Articolo 6 sexies
Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione
CAPO 2
Produzione animale
Articolo 7
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.
Articolo 8
Origine degli animali biologici
Articolo 9
Origine degli animali non biologici
In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:
i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;
gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;
i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.
Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:
le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;
qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.
Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:
estensione significativa dell'azienda;
cambiamento di razza;
avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;
razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ( 8 ); gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.
Articolo 10
Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali
Articolo 11
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi
Articolo 12
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli
I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:
almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;
nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;
devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili;
ciascun ricovero non deve contenere più di:
4 800 polli;
3 000 galline ovaiole;
5 200 faraone;
4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
2 500 capponi, oche o tacchini;
la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;
i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.
Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:
81 giorni per i polli;
150 giorni per i capponi;
49 giorni per le anatre di Pechino;
70 giorni per le femmine di anatra muta;
84 giorni per i maschi di anatra muta;
92 giorni per le anatre bastarde;
94 giorni per le faraone;
140 giorni per i tacchini e le oche;
100 giorni per le femmine di tacchino.
L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.
Articolo 13
Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura
Articolo 14
Accesso agli spazi all'aperto
Articolo 15
Densità degli animali
Articolo 16
Divieto relativo alla produzione animale «senza terra»
La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.
Articolo 17
Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico
Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:
l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;
qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.
Articolo 18
Gestione degli animali
Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.
La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.
Articolo 19
Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti
L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L’alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.
Articolo 20
Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali
Articolo 21
Alimenti in conversione
Articolo 22
Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali
Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici:
materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 2, purché:
siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);
spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
non siano disponibili in forma biologica;
siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e
il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
materie prime biologiche di origine animale per mangimi;
le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 1;
prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:
siano prodotti o preparati senza solventi chimici;
il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e
l’impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;
gli additivi per mangimi elencati nell’allegato VI.
Articolo 23
Profilassi
I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.
Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.
Articolo 24
Trattamenti veterinari
Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1.
I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.
Articolo 25
Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura
Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
CAPO 2 bis
Produzione di animali d'acquacoltura
Articolo 25 bis
Campo di applicazione
Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis.
Esso si applica mutatis mutandis allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.
Articolo 25 ter
Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile
Articolo 25 quater
Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura
Articolo 25 quinquies
Origine degli animali di acquacoltura biologici
Articolo 25 sexies
Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici
La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:
immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;
anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile;
raccolta di avannotti selvatici di specie diverse dall'anguilla europea a fini di ingrasso nell'acquacoltura tradizionale estensiva all'interno di zone umide, come bacini di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, chiuse con argini e sponde, a condizione che:
il ripopolamento sia in linea con le misure di gestione approvate dalle autorità competenti responsabili della gestione degli stock ittici in questione per garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate e
i pesci siano alimentati esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente.
Articolo 25 septies
Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura
L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:
dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere;
siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate;
siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica;
nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale;
nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale.
Articolo 25 octies
Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici
Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:
nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;
almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.
Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:
essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;
le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.
Articolo 25 nonies
Gestione degli animali di acquacoltura
L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:
la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;
si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.
Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione.
L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:
innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;
operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;
necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.
I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.
Articolo 25 decies
Divieto di utilizzazione di ormoni
È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.
Articolo 25 undecies
Norme generali sull'alimentazione
I regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:
salute degli animali;
buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;
scarso impatto ambientale.
Articolo 25 duodecies
Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori
Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:
mangimi biologici di origine acquicola;
farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica;
farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;
materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi;
mangimi derivati da pesci interi catturati nel corso di attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ).
▼M15 —————
Articolo 25 terdecies
Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura
Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2:
la razione del pangasio (Pangasius spp.) di cui alla sezione 9 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile;
la razione dei gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) di cui alla sezione 7 dell»allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di assicurare le esigenze nutritive quantitative di detti gamberi e gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico. Nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti. L'opzione di integrare la loro dieta con colesterolo si applica sia in fase di ingrasso che nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai.
Articolo 25 terdecies bis
Norme specifiche sull'alimentazione del novellame biologico
Nell'allevamento delle larve di novellame biologico, possono essere utilizzati come mangimi fitoplancton e zooplancton convenzionali.
Articolo 25 quaterdecies
Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007
Articolo 25 quindecies
Area di coltura
Articolo 25 sexdecies
Fonti di approvvigionamento del seme
Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:
colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure
insediamenti naturali di novellame su collettori.
Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.
Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.
Articolo 25 septdecies
Gestione
Articolo 25 octodecies
Norme sulla coltura
Articolo 25 novodecies
Norme specifiche sull'ostricoltura
È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8.
Articolo 25 vicies
Norme generali in materia di profilassi
Per quanto riguarda il fermo degli impianti:
l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;
il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;
durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate.
Articolo 25 unvicies
Trattamenti veterinari
Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:
sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;
piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici;
sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati.
CAPO 3
Prodotti conservati e trasformati
Articolo 26
Norme applicabili alla conservazione dei prodotti e alla produzione di mangimi e alimenti trasformati
L'applicazione di tali procedure permette di garantire in qualsiasi momento che i prodotti conservati o trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.
Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 1. In particolare essi:
adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;
applicano misure di pulizia adeguate, ne controllano l'efficacia e registrano tali misure;
prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.
Se nell'unità di preparazione vengono preparati o immagazzinati anche prodotti non biologici, l'operatore:
effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;
provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;
informa l'autorità o l'organismo di controllo delle operazioni di cui ai punti a) e b) e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;
adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.
Articolo 27
Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti
Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis:
◄le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;
le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; ►M1 tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell’elenco dell’allegato VIII, sezione A; ◄
sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio ( 15 ) ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva;
i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o
per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007:
gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;
le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola;
il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.
L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:
nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;
anidride solforosa e metabisolfito di potassio nella sezione A;
acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.
Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.
Articolo 27 bis
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:
le sostanze elencate nell’allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;
i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.
Articolo 28
Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti
Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.
Articolo 29
Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri
Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:
l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;
l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;
non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.
Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.
Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:
la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;
il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;
il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;
il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;
le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;
i motivi e il periodo previsto di carenza;
la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.
Articolo 29 bis
Disposizioni specifiche per le alghe marine
Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale.
CAPO 3 bis
Norme specifiche sulla vinificazione
Articolo 29 ter
Campo di applicazione
Articolo 29 quater
Uso di taluni prodotti e sostanze
Articolo 29 quinquies
Pratiche enologiche e restrizioni
È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti:
concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;
trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;
dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;
trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.
L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è consentito alle seguenti condizioni:
per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;
per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.
L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è riesaminato dalla Commissione anteriormente al ►M16 1o agosto 2018 ◄ allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche:
i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;
l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;
l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
CAPO 4
Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti
Articolo 30
Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione
Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.
Articolo 31
Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità
Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:
il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;
il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e
se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all'articolo 66.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.
Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:
il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;
i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1; e
sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.
Articolo 32
Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio
In aggiunta a quanto disposto all'articolo 31, quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;
i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:
sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;
sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;
l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;
il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;
durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.
Articolo 32 bis
Trasporto di pesci vivi
Articolo 33
Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori
Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31.
L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66.
Articolo 34
Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo
I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.
Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66 del presente regolamento.
Articolo 35
Magazzinaggio dei prodotti
Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:
i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.
CAPO 5
Norme di conversione
Articolo 36
Vegetali e prodotti vegetali
L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:
gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione; o
gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.
Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.
Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:
per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;
per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.
Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:
la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;
il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.
Articolo 36 bis
Alghe marine
Articolo 37
Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche
Articolo 38
Animali e prodotti animali
Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:
12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
6 settimane per le galline ovaiole.
Articolo 38 bis
Produzione di animali di acquacoltura
Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:
24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;
12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;
6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;
3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluschicoltura.
CAPO 6
Norme di produzione eccezionali
Articolo 39
Stabulazione fissa
Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.
Articolo 40
Produzione parallela
Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:
in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;
sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;
l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;
a raccolta ultimata, il produttore comunica all’autorità o all’organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;
il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;
nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);
nel caso della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);
in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.
L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;
il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;
l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.
Articolo 41
Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione
Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l’attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica.
L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.
Articolo 42
Uso di animali non biologici
Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:
in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;
in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al ►M22 31 December 2021 ◄ possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.
Articolo 43
Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale
Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l’impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.
La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019, 2020 e 2021.
Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.
Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.
Articolo 44
Uso di cera d'api non biologica
Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:
la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.
Articolo 45
Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico
Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007:
possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica;
se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9
Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità.
Le specie elencate nell'allegato X sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d).
L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:
nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48;
nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;
la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.
In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale:
per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a);
per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).
Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'articolo 48.
Articolo 46
Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici
La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.
Articolo 46 bis
Aggiunta di estratto di lievito non biologico
Se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.
La disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.
Articolo 47
Circostanze calamitose
L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:
in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;
in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;
in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;
in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici;
l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche eccezionali di una determinata campagna deteriorano la situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici che obbligano il vinificatore a usare una quantità di anidride solforosa superiore agli anni precedenti per ottenere un prodotto finito comparabile;
in caso di elevata mortalità degli animali d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ), il rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica.
Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettere c) ed e).
CAPO 7
Banca dati delle sementi
Articolo 48
Banca dati
Articolo 49
Registrazione
Articolo 50
Requisiti per la registrazione
Ai fini della registrazione, il fornitore deve:
dimostrare che egli o l'ultimo operatore — qualora il fornitore tratti unicamente sementi o tuberi-seme di patate preconfezionati — è stato soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;
dimostrare che le sementi o i tuberi-seme di patate da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai tuberi-seme di patate;
mettere a disposizione tutte le informazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento ed impegnarsi ad aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della banca dati oppure ogni qual volta l'aggiornamento sia necessario per mantenere attendibili le informazioni.
Articolo 51
Informazioni registrate
Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all'articolo 48 contiene almeno le seguenti informazioni:
il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;
la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;
il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 25 ) e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 26 );
la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;
il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
Articolo 52
Accesso alle informazioni
Articolo 53
Diritto di registrazione
Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.
Articolo 54
Relazione annuale
L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 45 registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.
Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:
il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 45, paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);
il numero totale di autorizzazioni rilasciate;
il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;
il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
Articolo 55
Relazione di sintesi
Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.
Articolo 56
Informazioni su richiesta
Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in singoli casi sono comunicate agli altri Stati membri o alla Commissione.
TITOLO III
ETICHETTATURA
CAPO 1
Logo di produzione biologica dell’Unione europea
Articolo 57
Logo biologico dell’UE
Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell’Unione europea (in appresso «logo biologico dell’UE») riproduce il modello riportato nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento.
Per quanto concerne l’etichettatura, il logo biologico dell’UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione ( 27 ) e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.
Articolo 58
Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine
Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:
inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni);
comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell’allegato XI del presente regolamento;
comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall’autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell’allegato XI del presente regolamento; e
è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell’UE se quest’ultimo viene adoperato nell’etichettatura.
CAPO 2
Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi
Articolo 59
Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita
Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.
I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un’indicazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti.
Articolo 60
Indicazioni sui mangimi trasformati
I termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico dell’UE possono essere utilizzati nell’etichettatura dei mangimi trasformati purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali di acquacoltura, nonché dell’articolo 18;
i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;
tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico;
almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici.
Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all’agricoltura biologica e/o prodotti di cui all’articolo 22 del presente regolamento:
«può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».
Articolo 61
Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati
L'indicazione di cui all'articolo 60 deve essere:
presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;
corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:
della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);
della percentuale totale di mangimi di origine agricola;
corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.
CAPO 3
Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura
Articolo 62
Prodotti di origine vegetale in conversione
I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:
è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;
la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;
la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.
TITOLO IV
CONTROLLI
CAPO 1
Requisiti minimi di controllo
Articolo 63
Regime di controllo e impegno dell'operatore
Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:
una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;
tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
se l’operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.
Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.
La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:
effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione;
accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo;
accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o l’organismo di controllo;
accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.
La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni:
nome e indirizzo dell'operatore;
ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;
natura delle operazioni e dei prodotti;
impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle delledisposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione;
nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.
Articolo 64
Modifica del regime di controllo
L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale di cui agli articoli 70, 74, 80, 82, 86 e 88.
Articolo 65
Visite di controllo
L’autorità o l’organismo di controllo preleva campioni da analizzare in tutti i casi in cui si sospetti l’uso di prodotti o tecniche non autorizzati nella produzione biologica. In tali casi non si applica un numero minimo di campioni da prelevare e analizzare.
L’autorità o l’organismo di controllo può altresì prelevare e analizzare campioni in qualsiasi altra circostanza al fine di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.
Articolo 66
Documenti contabili
L'unità o le strutture di produzione tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore di identificare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare quanto segue:
il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;
la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;
la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti — diversi dai consumatori finali — di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;
nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.
Articolo 67
Accesso agli impianti
L'operatore:
consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;
fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;
presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.
Articolo 68
Documento giustificativo
In caso di certificazione elettronica di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non occorre la firma, nel riquadro 8 del documento giustificativo, qualora l’autenticità del documento stesso sia altrimenti provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.
La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all’allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell’allegato XII ter.
Articolo 69
Dichiarazione del venditore
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la dichiarazione del venditore attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM può essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.
CAPO 2
Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea
Articolo 70
Regime di controllo
La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve:
essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;
indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e
specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.
Articolo 71
Comunicazioni
Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.
Articolo 72
Registro delle produzioni vegetali
I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all'articolo 71, detto registro contiene almeno i seguenti dati:
per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;
per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;
per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;
per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.
Articolo 73
Operatori che gestiscono più unità di produzione
Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.
CAPO 2 bis
Requisiti di controllo specifici per le alghe marine
Articolo 73 bis
Regime di controllo per le alghe marine
Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:
una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;
se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;
per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta.
Articolo 73 ter
Registro della produzione di alghe marine
I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:
elenco delle specie, data e quantità raccolta;
data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato.
Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:
storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate;
stima del raccolto (in volume) per stagione;
potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta;
resa annua sostenibile per ciascuna prateria.
CAPO 3
Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento
Articolo 74
Regime di controllo
Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:
una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;
una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.
Le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono:
un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;
per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.
Articolo 75
Identificazione degli animali
Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.
Articolo 76
Registro di stalla
I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati:
per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;
per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
eventuali perdite di animali e relativa motivazione;
per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.
Articolo 77
Misure di controllo sui medicinali veterinari
Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.
Articolo 78
Misure di controllo specifiche per l'apicoltura
Articolo 79
Operatori che gestiscono più unità di produzione
Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41, anche le unità che producono animali o prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.
CAPO 3 bis
Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura
Articolo 79 bis
Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura
Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:
una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;
se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;
per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 octodecies, paragrafo 2.
Articolo 79 ter
Registro della produzione di animali di acquacoltura
L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:
origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata;
numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita;
fughe di pesci;
per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari;
trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.
Articolo 79 quater
Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi
Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa.
Articolo 79 quinquies
Operatori che gestiscono più unità di produzione
Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 quater, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.
CAPO 4
►M2 Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti ◄
Articolo 80
Regime di controllo
Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.
CAPO 5
►M2 Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi ◄
Articolo 81
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.
Articolo 82
Regime di controllo
Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.
Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.
Articolo 83
Documenti contabili
L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità.
A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.
Articolo 84
Informazioni sulle partite importate
L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:
nome e indirizzo del primo destinatario;
ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo:
nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;
nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.
A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.
L'importatore trasmette le informazioni di cui al primo e al secondo comma utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione ( 30 ).
Articolo 85
Visite di controllo
L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all'articolo 83 del presente regolamento, nonché il certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.
L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.
CAPO 6
Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni
Articolo 86
Regime di controllo
Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:
un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;
l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007;
tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.
CAPO 7
Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi
Articolo 87
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.
Articolo 88
Regime di controllo
La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), indica:
gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;
gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;
gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione;
se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;
se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.
Articolo 89
Documenti contabili
Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili di cui all'articolo 66 comprendono dati relativi all'origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.
Articolo 90
Visite di controllo
Le visite di controllo di cui all'articolo 65 comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica.
L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente.
Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.
CAPO 8
Infrazioni e scambio di informazioni
Articolo 91
Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità
Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico.
Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio.
Articolo 92
Scambio di informazioni fra autorità di controllo, organismi di controllo e autorità competenti
L’autorità o l’organismo di controllo precedente trasmette gli elementi pertinenti del fascicolo di controllo dell’operatore interessato e le relazioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, all’autorità o all’organismo di controllo successivo.
La nuova autorità od organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità, indicati nella relazione dall’autorità od organismo di controllo precedente, siano stati risolti o siano in corso di soluzione da parte dell’operatore.
L’autorità competente può inoltre esigere, di propria iniziativa, di ottenere qualsiasi altra informazione sulle irregolarità o infrazioni.
In casi di irregolarità o di infrazioni constatate, riguardanti prodotti posti sotto il controllo di altre autorità od organismi di controllo, informa parimenti tali autorità od organismi di controllo quanto prima.
Articolo 92 bis
Scambio di informazioni fra i diversi Stati membri e la Commissione
Informa lo Stato membro che ha inviato la notifica, gli altri Stati membri e la Commissione dei risultati dell’indagine e dei provvedimenti adottati rispondendo alla notifica originaria tramite il sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1. La risposta deve essere inviata entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria.
Articolo 92 ter
Pubblicazione delle informazioni
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzando il modello figurante all’allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ).
CAPO 9
Vigilanza da parte delle autorità competenti
Articolo 92 quater
Attività di vigilanza relative agli organismi di controllo
Detta attività di vigilanza comprende una valutazione delle procedure interne degli organismi di controllo riguardanti i controlli, la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami.
La procedura di analisi dei rischi dev’essere realizzata in modo che:
il risultato dell’analisi dei rischi costituisca la base per determinare l’intensità delle ispezioni annuali e delle visite annunciate o senza preavviso;
siano eseguite, a norma dell’articolo 65, paragrafo 4, ulteriori visite di controllo a campione sul 10 % almeno degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio;
almeno il 10 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell’articolo 65, paragrafi 1 e 4, sia effettuato senza preavviso;
la scelta degli operatori da sottoporre a ispezioni e visite senza preavviso sia determinata in base all’analisi dei rischi e tali ispezioni e visite siano programmate in funzione del livello di rischio.
Articolo 92 quinquies
Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni
Le autorità competenti adottano e comunicano agli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo, un elenco che riporta almeno le infrazioni e irregolarità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare qualora constatino infrazioni o irregolarità da parte degli operatori attivi nella produzione biologica soggetti al loro controllo.
Le autorità competenti possono aggiungere nell’elenco, di propria iniziativa, altre informazioni pertinenti.
Articolo 92 sexies
Ispezione annuale degli organismi di controllo
Le autorità competenti organizzano un’ispezione annuale degli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Ai fini dell’ispezione annuale, l’autorità competente tiene conto dei risultati dei lavori dell’organismo nazionale di accreditamento come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008. Durante l’ispezione annuale, l’autorità competente verifica in particolare:
che si operi in conformità con la procedura di controllo standard dell’organismo di controllo, qual'è stata presentata da tale organismo all’autorità competente a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;
che l’organismo di controllo disponga di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto come previsto all’articolo 27, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sia stata realizzata la formazione sui rischi riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti;
che l’organismo di controllo disponga e si avvalga di procedure e modelli documentati nelle materie seguenti:
l’analisi annuale del rischio conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
la preparazione di una strategia di campionamento basata sui rischi e l’esecuzione del campionamento e delle analisi di laboratorio;
lo scambio di informazioni con gli altri organismi di controllo e con le autorità competenti;
il controllo iniziale e i successivi controlli degli operatori soggetti al suo controllo;
l’attuazione dell’elenco delle misure da applicare in caso di infrazioni o irregolarità e il relativo follow-up;
il rispetto delle esigenze di tutela dei dati personali degli operatori sotto il suo controllo, come stabilito dagli Stati membri in cui opera detta autorità competente e in conformità con la direttiva 95/46/CE.
Articolo 92 septies
Dati sulla produzione biologica nel piano di controllo nazionale pluriennale e nella relazione annuale
Gli Stati membri garantiscono che i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendano la vigilanza sui controlli effettuati sulla produzione biologica a norma del presente regolamento e includano informazioni specifiche relative a tale vigilanza, di seguito denominate «dati sulla produzione biologica», nella relazione annuale di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. I dati sulla produzione biologica riguardano le materie elencate nell’allegato XIII ter del presente regolamento.
I dati sulla produzione biologica si basano su informazioni relative ai controlli eseguiti dagli organismi di controllo e/o dalle autorità di controllo e su audit effettuati dall’autorità competente.
Detti dati sono presentati a partire dal 2015 per l’anno 2014 in base ai modelli figuranti all’allegato XIII quater.
Gli Stati membri possono inserire i dati sulla produzione biologica come capitolo relativo alla produzione biologica del piano nazionale di controllo e della relazione annuale.
TITOLO V
TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO 1
Trasmissione di informazioni alla Commissione
Articolo 93
Dati statistici
I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:
numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;
produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;
numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;
dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività;
numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.
Articolo 94
Altre informazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:
entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi;
entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi;
entro il 1o luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento;
entro un mese dall'autorizzazione, le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, primo comma, lettere c) ed e);
entro il 30 giugno 2017, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet delle autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1235/2008, e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi.
CAPO 2
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 95
Misure transitorie
Durante un periodo transitorio che termina il 1o luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:
al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;
al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.
Le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte e nel rispetto delle seguenti condizioni in materia di etichettatura:
può essere utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 1o luglio 2010«logo biologico dell'UE», a condizione che il processo di vinificazione sia conforme al titolo II, capo 3 bis, del presente regolamento;
gli operatori che utilizzano il «logo biologico dell'UE» conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quantitativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di vino e per anno;
se la documentazione di cui alla lettera b), del presente comma non è disponibile, il vino può essere etichettato come «vino ottenuto da uve biologiche», a condizione che sia conforme ai requisiti del presente regolamento, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis;
il vino etichettato come «vino ottenuto da uve biologiche» non può recare il «logo biologico dell'UE».
Articolo 96
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV.
Articolo 97
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
«ALLEGATO I
Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 6 quinquies, paragrafo 2
Note:
A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007
B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007
Autorizzazione |
Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
A |
Letame |
Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibito se proveniente da allevamenti industriali |
A |
Letame essiccato e pollina disidratata |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
A |
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
A |
Effluenti di allevamento liquidi |
Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
B |
Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata |
Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
A |
Torba |
Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) |
A |
Residui di fungaie |
La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato |
A |
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti |
|
A |
Guano |
|
A |
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata |
Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |
B |
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato |
I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)] non devono provenire da allevamenti industriali I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione Non applicabili alle parti commestibili della coltura |
B |
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2) |
(1) Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di sostanza: non rilevabile (2) Non applicabili alle parti commestibili della coltura |
A |
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione |
Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto |
B |
Proteine idrolizzate di origine vegetale |
|
A |
Alghe e prodotti a base di alghe |
Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina; iii) fermentazione |
A |
Segatura e trucioli di legno |
Legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
A |
Cortecce compostate |
Legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
A |
Cenere di legno |
Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
A |
Fosfato naturale tenero |
Prodotto definito al punto 7 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 |
A |
Fosfato alluminocalcico |
Prodotto definito al punto 6 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5) |
A |
Scorie di defosforazione |
Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
A |
Sale grezzo di potassio o kainite |
Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, A.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
A |
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio |
Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio |
A |
Borlande ed estratti di borlande |
Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali |
A |
Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica |
Solo di origine naturale |
B |
Gusci di molluschi |
Solo da attività di pesca sostenibili, come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica |
B |
Gusci d’uovo |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
A |
Carbonato di calcio e di magnesio |
Solo di origine naturale (ad esempio: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) |
A |
Solfato di magnesio (kieserite) |
Solo di origine naturale |
A |
Soluzione di cloruro di calcio |
Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio |
A |
Solfato di calcio (gesso) |
Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, D. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale |
A, B |
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici |
Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero |
A |
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione |
Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |
A |
Zolfo elementare |
Prodotto definito all’allegato I, D.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
A |
Oligoelementi |
Microelementi inorganici elencati nella parte E dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
A |
Cloruro di sodio |
|
A |
Farina di roccia e argille |
|
B |
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) |
Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive |
B |
Acidi umici e fulvici |
Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua |
B |
Xilitolo |
Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite) |
B |
Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei) |
Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica |
B |
Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel) |
Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce Se del caso, l’estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
B |
Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante |
Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all’allegato II Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple |
(1)
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(2)
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).» |
«ALLEGATO II
Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1
Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni per l’uso specificate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 34 ). Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.
1. Sostanze di origine vegetale o animale
Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
Allium sativum (estratto d’aglio) |
|
Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem) |
|
Cera d’api |
Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura |
COS-OGA |
|
Proteine idrolizzate tranne la gelatina |
|
Laminarina |
L’alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all’articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all’articolo 6 quater |
Maltodestrina |
|
Feromoni |
Solo in trappole e distributori |
Oli vegetali |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
Piretrine |
Solo di origine vegetale |
Quassia estratta da Quassia amara |
Solo come insetticida, repellente |
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora |
Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini |
Salix spp. cortex (estratto di corteccia di salice) |
|
Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo) |
|
2. Sostanze di base
Sostanze di base a base di alimenti (compresi: lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato (1) ed Equisetum arvense ecc.) |
Solo le sostanze di base definite dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2) che sono alimenti definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi |
(1)
Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.
(2)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). |
3. Microrganismi o sostanze prodotte o derivate da microrganismi
Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
Microrganismi |
Non provenienti da OGM |
Spinosad |
|
Cerevisane |
|
4. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3
Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l’uso |
Silicato d’alluminio (caolino) |
|
Idrossido di calcio |
Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena |
Biossido di carbonio |
|
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico |
|
Fosfato di diammonio |
Solo come sostanza attrattiva nelle trappole |
Etilene |
|
Acidi grassi |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)] |
Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate |
Perossido di idrogeno |
|
Kieselgur (terra diatomacea) |
|
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) |
|
Olio di paraffina |
|
Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio) |
|
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina) |
Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied |
Sabbia di quarzo |
|
Cloruro di sodio |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida» |
Zolfo |
|
ALLEGATO III
Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4
1. Bovini, equidi, ovini, caprini e suini
|
Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) |
Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|
|
Peso vivo minimo (kg) |
(m2/capo) |
(m2/capo) |
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso |
fino a 100 |
1,5 |
1,1 |
fino a 200 |
2,5 |
1,9 |
|
fino a 350 |
4,0 |
3 |
|
oltre 350 |
5 con un minimo di 1 m2/100 kg |
3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg |
|
Vacche da latte |
|
6 |
4,5 |
Tori da riproduzione |
|
10 |
30 |
Ovini e caprini |
|
1,5 per pecora/capra |
2,5 |
|
0,35 per agnello/capretto |
0,5 |
|
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni |
|
7,5 per scrofa |
2,5 |
Suini da ingrasso |
fino a 50 |
0,8 |
0,6 |
fino a 85 |
1,1 |
0,8 |
|
fino a 110 |
1,3 |
1 |
|
Oltre 110 kg |
1,5 |
1,2 |
|
Suinetti |
oltre 40 giorni e fino a 30 kg |
0,6 |
0,4 |
Suini riproduttori |
|
2,5 per scrofa |
1,9 |
|
6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro |
8,0 |
2. Avicoli
|
Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) |
Superfici scoperte (m2 di superficie disponibile in rotazione per capo) |
||
|
Numero di animali per m2 |
cm di trespolo per animale |
per nido |
|
Galline ovaiole |
6 |
18 |
7 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune, 120 cm2 per volatile |
4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno |
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi) |
10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m2 |
20 (solo per faraone) |
|
4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno |
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili) |
16 (1) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m2 |
|
|
2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno |
(1)
Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2. |
ALLEGATO IV
Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2
Classe o specie |
Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno |
Equini di oltre 6 mesi |
2 |
Vitelli da ingrasso |
5 |
Altri bovini di meno di 1 anno |
5 |
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni |
3,3 |
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni |
3,3 |
Bovini maschi di 2 anni e oltre |
2 |
Manze da riproduzione |
2,5 |
Manze da ingrasso |
2,5 |
Vacche da latte |
2 |
Vacche lattifere da riforma |
2 |
Altre vacche |
2,5 |
Coniglie riproduttrici |
100 |
Pecore |
13,3 |
Capre |
13,3 |
Suinetti |
74 |
Scrofe riproduttrici |
6,5 |
Suini da ingrasso |
14 |
Altri suini |
14 |
Polli da carne |
580 |
Galline ovaiole |
230 |
ALLEGATO V
Materie prime per mangimi di cui all’articolo 22, lettera d), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1
1. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE:
Autorizzazione |
Sostanza |
Condizioni d’uso |
A |
Conchiglie marine calcaree |
|
A |
Maërl |
|
A |
Litotamnio |
|
A |
Gluconato di calcio |
|
A |
Carbonato di calcio |
|
A |
Fosfato monocalcico defluorato |
|
A |
Fosfato bicalcico defluorato |
|
A |
Ossido di magnesio (magnesio anidro) |
|
A |
Solfato di magnesio |
|
A |
Cloruro di magnesio |
|
A |
Carbonato di magnesio |
|
A |
Fosfato di calcio e di magnesio |
|
A |
Fosfato di magnesio |
|
A |
Mono sodio fosfato |
|
A |
Fosfato di calcio e di sodio |
|
A |
Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) |
Solo per l’acquacoltura |
A |
Cloruro di sodio |
|
A |
Bicarbonato di sodio |
|
A |
Carbonato di sodio |
|
A |
Solfato di sodio |
|
A |
Cloruro di potassio |
|
2. ALTRE MATERIE PRIME
Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise
A |
Saccharomyces cerevisiae |
|
A |
Saccharomyces carlsbergiensis |
|
ALLEGATO VI
Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale di cui all’articolo 22, lettera g), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2
Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
1. ADDITIVI TECNOLOGICI
a) Conservanti
Numeri di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
E 200 |
Acido sorbico |
|
|
E 236 |
Acido formico |
|
|
E 237 |
Formiato di sodio |
|
|
E 260 |
Acido acetico |
|
|
E 270 |
Acido lattico |
|
|
E 280 |
Acido propionico |
|
|
E 330 |
Acido citrico |
|
b) Antiossidanti
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
1b306(i) |
Estratti di tocoferolo da oli vegetali |
|
|
1b306(ii) |
Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo |
|
c) Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
Numeri di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
1c322 |
Lecitine |
Soltanto se ottenute da materie prime biologiche |
|
|
|
Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura |
d) Agenti leganti e antiagglomeranti
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
E 412 |
Gomma di guar |
|
|
E 535 |
Ferrocianuro di sodio |
Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) |
|
E 551b |
Silice colloidale |
|
|
E 551c |
Kieselgur (terra diatomacea, purificata) |
|
|
1m558i |
Bentonite |
|
|
E 559 |
Argille caolinitiche esenti da amianto |
|
|
E 560 |
Miscele naturali di steatite e clorite |
|
|
E 561 |
Vermiculite |
|
|
E 562 |
Sepiolite |
|
|
E 566 |
Natrolite-fonolite |
|
|
1g568 |
Clinoptilolite di origine sedimentaria |
|
|
E 599 |
Perlite |
|
e) Additivi per insilati
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
1k 1k236 |
Enzimi, microrganismi Acido formico |
Impiego per la produzione di insilati quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione L'impiego di acido formico, acido propionico e dei loro sali di sodio nella produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione |
1k237 |
Formiato di sodio |
|
1k280 |
Acido propionico |
|
1k281 |
Propionato di sodio |
2. ADDITIVI ORGANOLETTICI
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
2b |
Sostanze aromatizzanti |
Solo estratti di prodotti agricoli |
2b |
Castanea sativa Mill.: estratto di castagno |
|
3. ADDITIVI NUTRIZIONALI
a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
3a |
Vitamine e provitamine |
Derivate da prodotti agricoli Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione |
3a920 |
Betaina anidra |
Solo per gli animali monogastrici Solo di origine naturale e se disponibile di origine biologica |
b) Composti di oligoelementi
|
N. di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
E1 Ferro |
|
|
|
3b101 |
Carbonato di ferro (II) (siderite) |
|
|
3b103 |
Solfato di ferro (II) monoidrato |
|
|
3b104 |
Solfato di ferro (II) eptaidrato |
|
|
3b201 |
Ioduro di potassio |
|
|
3b202 |
Iodato di calcio, anidro |
|
|
3b203 |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti |
|
|
3b301 |
Acetato di cobalto (II) tetraidrato |
|
|
3b302 |
Carbonato di cobalto (II) |
|
|
3b303 |
Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato |
|
|
3b304 |
Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti |
|
|
3b305 |
Solfato di cobalto (II) eptaidrato |
|
|
3b402 |
Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato |
|
|
3b404 |
Ossido di rame (II) |
|
|
3b405 |
Solfato di rame (II) pentaidrato |
|
|
3b409 |
Dicloruro di rame triidrossido (TBCC) |
|
|
3b502 |
Ossido di manganese (II) |
|
|
3b503 |
Solfato manganoso, monoidrato |
|
|
3b603 |
Ossido di zinco |
|
|
3b604 |
Solfato di zinco eptaidrato |
|
|
3b605 |
Solfato di zinco monoidrato |
|
|
3b609 |
Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC) |
|
|
3b701 |
Molibdato di disodio diidrato |
|
|
3b801 |
Selenito di sodio |
|
|
3b810, 3b811, 3b8.12, 3b813 e 3b817 |
Lievito al selenio inattivato |
|
4. ADDITIVI ZOOTECNICI
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
4a, 4b, 4c e 4d |
Enzimi e microrganismi nella categoria degli «Additivi zootecnici» |
|
ALLEGATO VII
Prodotti per la pulizia e la disinfezione
1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:
2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.
2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
ALLEGATO VIII
Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 27 bis, lettera a)
SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI
Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola
Codice |
Denominazione |
Preparazione di prodotti alimentari |
Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008 |
|
di origine vegetale |
di origine animale |
|||
E 153 |
Carbone vegetale |
|
X |
Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier |
E 160b* |
Annatto, Bissina, Norbissina |
|
X |
Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar Mimolette |
E 170 |
Carbonato di calcio |
X |
X |
Escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti |
E 220 |
Anidride solforosa |
X |
X (solo per idromele) |
Nei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e nell’idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
E 223 |
Metabisolfito di sodio |
|
X |
Crostacei |
E 224 |
Metabisolfito di potassio |
X |
X (solo per idromele) |
In vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
E 250 |
Nitrito di sodio |
|
X |
Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 252. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg |
E 252 |
Nitrato di potassio |
|
X |
Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 250. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg |
E 270 |
Acido lattico |
X |
X |
|
E 290 |
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
E 296 |
Acido malico |
X |
|
|
E 300 |
Acido ascorbico |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne |
E 301 |
Ascorbato di sodio |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne in associazione con nitrati e nitriti |
E 306(*) |
Estratto ricco in tocoferolo |
X |
X |
Antiossidante |
E 322(*) |
Lecitine |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari Soltanto se ottenute da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenute da materie prime biologiche. |
E 325 |
Lattato di sodio |
|
X |
Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |
E 330 |
Acido citrico |
X |
X |
|
E 331 |
Citrati di sodio |
X |
X |
|
E 333 |
Citrati di calcio |
X |
|
|
E 334 |
Acido tartarico (L(+)-) |
X |
X (solo per idromele) |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: idromele |
E 335 |
Tartrati di sodio |
X |
|
|
E 336 |
Tartrati di potassio |
X |
|
|
E 341 (i) |
Fosfato monocalcico |
X |
|
Agente lievitante per farina fermentante |
E 392* |
Estratti di rosmarino |
X |
X |
Soltanto se ottenuti da produzione biologica |
E 400 |
Acido alginico |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 401 |
Alginato di sodio |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari ►M22 e salsicce a base di carne ◄ |
E 402 |
Alginato di potassio |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 406 |
Agar-agar |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |
E 407 |
Carragenina |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 410* |
Farina di semi di carrube |
X |
X |
Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 412* |
Gomma di guar |
X |
X |
Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 414* |
Gomma arabica |
X |
X |
Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 415 |
Gomma di xantano |
X |
X |
|
E 417 |
Gomma di tara in polvere |
X |
X |
Addensante Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 418 |
Gomma di gellano |
X |
X |
Solo la forma ad alto tasso di acile Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 422 |
Glicerolo |
X |
X |
Solo di origine vegetale Soltanto se ottenuto da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Per estratti vegetali, aromi, agente umidificante per capsule di gelatina e pellicola di rivestimento di compresse |
E 440 (i)* |
Pectina |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 464 |
Idrossipropilmetil-cellulosa |
X |
X |
Materiale da incapsulamento per capsule |
E 500 |
Carbonati di sodio |
X |
X |
|
E 501 |
Carbonati di potassio |
X |
|
|
E 503 |
Carbonati di ammonio |
X |
|
|
E 504 |
Carbonati di magnesio |
X |
|
|
E 509 |
Cloruro di calcio |
|
X |
Coagulante del latte |
E 516 |
Solfato di calcio |
X |
|
Eccipiente |
E 524 |
Idrossido di sodio |
X |
|
Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell’acidità negli aromi biologici |
E 551 |
Biossido di silicio |
X |
X |
Per erbe e spezie in polvere essiccate, aromi e propoli |
E 553b |
Talco |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: trattamento superficiale delle salsicce |
E 901 |
Cera d’api |
X |
|
Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Cera d’api da produzione biologica |
E 903 |
Cera di carnauba |
X |
|
Come agente di rivestimento per prodotti dolciari Come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi (direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione) (1). Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche. |
E 938 |
Argon |
X |
X |
|
E 939 |
Elio |
X |
X |
|
E 941 |
Azoto |
X |
X |
|
E 948 |
Ossigeno |
X |
X |
|
E 968 |
Eritritolo |
X |
X |
Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico |
(1)
Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33). |
SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI
Denominazione |
Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale |
Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale |
Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008 |
Acqua |
X |
X |
Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio |
Cloruro di calcio |
X |
►M22 X ◄ |
Coagulante ►M22 Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: salsicce a base di carne ◄ |
Carbonato di calcio |
X |
|
|
Idrossido di calcio |
X |
|
|
Solfato di calcio |
X |
|
Coagulante |
Cloruro di magnesio (o nigari) |
X |
|
Coagulante |
Carbonato di potassio |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: essiccazione dell’uva |
Carbonato di sodio |
X |
X |
|
Acido lattico |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia |
(L+) Acido lattico da fermentazione |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: per la preparazione di estratti di proteine vegetali |
Acido citrico |
X |
X |
|
Idrossido di sodio |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: Per la produzione di zucchero; per la produzione di olio esclusa la produzione di olio di oliva; per la preparazione di estratti di proteine vegetali |
Acido solforico |
X |
X |
Produzione di gelatina Produzione di zucchero(i) |
Estratto di luppolo |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica. |
Estratto di colofonia di pino |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica. |
Acido cloridrico |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina; regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas |
Idrossido di ammonio |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Perossido di idrogeno |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
Azoto |
X |
X |
|
Etanolo |
X |
X |
Solvente |
Acido tannico |
X |
|
Ausiliare di filtrazione |
Albumina d’uovo |
X |
|
|
Caseina |
X |
|
|
Gelatina |
X |
|
|
Colla di pesce |
X |
|
|
Oli vegetali |
X |
X |
Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica |
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale |
X |
|
|
Carbone attivato |
X |
►M22 X ◄ |
|
Talco |
X |
|
Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b |
Bentonite |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: collante per idromele |
Cellulosa |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Terra diatomacea |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Perlite |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Gusci di nocciole |
X |
|
|
Farina di riso |
X |
|
|
Cera d’api |
X |
|
Distaccante Cera d’api da produzione biologica |
Cera di carnauba |
X |
|
Distaccante Soltanto se ottenuta da produzione biologica Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche. |
Acido acetico/aceto |
|
X |
Soltanto se ottenuto da produzione biologica Solo per la trasformazione del pesce. Da fermentazione naturale. Non ottenuto o derivato da OGM |
Tiamina cloridrato |
X |
X |
Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele |
Fosfato di diammonio |
X |
X |
Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele |
Fibre di legno |
X |
X |
L’origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi) |
SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO
Denominazione |
Lievito primario |
Preparazioni/formulazioni di lievito |
Condizioni specifiche |
Cloruro di calcio |
X |
|
|
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
Acido citrico |
X |
|
Per regolare il pH nella produzione di lievito |
Acido lattico |
X |
|
Per regolare il pH nella produzione di lievito |
Azoto |
X |
X |
|
Ossigeno |
X |
X |
|
Fecola di patate |
X |
X |
Per la filtrazione Soltanto se ottenuta da produzione biologica |
Carbonato di sodio |
X |
X |
Per regolare il pH |
Oli vegetali |
X |
X |
Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni. Soltanto se ottenuti da produzione biologica. |
ALLEGATO VIII bis
Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l’utilizzo o l’aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 29 quater
Tipo di trattamento a norma dell’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 |
Nome del prodotto o della sostanza |
Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009 |
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione |
— Aria — Ossigeno gassoso |
|
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione |
— Perlite — Cellulosa — Terra diatomacea |
Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte |
Punto 4: Utilizzo per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria |
— Azoto — Anidride carbonica — Argo |
|
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo |
— Lieviti (1), scorze di lieviti |
|
Punto 6: Utilizzo |
— Fosfato diammonico — Cloridrato di tiamina — Autolisati di lievito |
|
Punto 7: Utilizzo |
— Anidride solforosa — Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio |
a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall’allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall’allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell’allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1o agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l. |
Punto 9: Utilizzo |
— Carbone per uso enologico |
|
Punto 10: Chiarificazione |
— Gelatina alimentare (2) — Proteine vegetali provenienti da frumento o piselli (2) — Colla di pesce (2) — Albumina d’uovo (2) — Tannini (2) — Proteine di patate (2) — Estratti proteici di lieviti (2) — Caseina — Chitosano derivato da Aspergillus niger — Caseinato di potassio — Diossido di silicio — Bentonite — Enzimi pectolitici |
|
Punto 12: Utilizzo per l’acidificazione |
— Acido lattico — Acido L (+) tartarico |
|
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione |
— Acido L (+) tartarico — Carbonato di calcio — Tartrato neutro di potassio — Bicarbonato di potassio |
|
Punto 14: Aggiunta |
— Resina di pino di Aleppo |
|
Punto 17: Utilizzo |
— Batteri lattici |
|
Punto 19: Aggiunta |
— Acido L-ascorbico |
|
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento |
— Azoto |
|
Punto 23: Aggiunta |
— Biossido di carbonio |
|
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino |
— Acido citrico |
|
Punto 25: Aggiunta |
— Tannini (2) |
|
Punto 27: Aggiunta |
— Acido metatartarico |
|
Punto 28: Utilizzo |
— Gomma d’acacia (gomma arabica) (2) |
|
Punto 30: Utilizzo |
— Bitartrato di potassio |
|
Punto 31: Utilizzo |
— Citrato rameico |
|
Punto 35: Utilizzo |
— Mannoproteine di lieviti |
|
Punto 38: Utilizzo |
— Pezzi di legno di quercia |
|
Punto 39: Utilizzo |
— Alginato di potassio |
|
Punto 44: Utilizzo |
— Chitosano derivato da Aspergillus niger |
|
Punto 51: Utilizzo |
— Leviti inattivati |
|
Tipo di trattamento a norma dell’allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009 |
— Solfato di calcio |
Solo per «vino generoso» o «vino generoso de licor» |
(1)
Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.
(2)
Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili. |
ALLEGATO IX
Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28
1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI
1.1. Frutti e semi commestibili:
— Ghiande |
Quercus spp. |
— Noci di cola |
Cola acuminata |
— Uva spina |
Ribes uva-crispa |
— Frutti della passione |
Passiflora edulis |
— Lamponi (essiccati) |
Rubus idaeus |
— Ribes rosso (essiccato) |
Ribes rubrum |
1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili:
— Pepe (del Perù) |
Schinus molle L. |
— Semi di rafano |
Armoracia rusticana |
— Alpinia o galanga minore |
Alpinia officinarum |
— Fiori di cartamo |
Carthamus tinctorius |
— Crescione acquatico |
Nasturtium officinale |
1.3. Prodotti vari:
Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici
2. PRODOTTI VEGETALI
2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:
— Cacao |
Theobroma cacao |
— Cocco |
Cocos nucifera |
— Olivo |
Olea europaea |
— Girasole |
Helianthus annuus |
— Palma |
Elaeis guineensis |
— Colza |
Brassica napus, rapa |
— Cartamo |
Carthamus tinctorius |
— Sesamo |
Sesamum indicum |
— Soia |
Glycine max |
2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:
2.3. Prodotti vari:
3. PRODOTTI ANIMALI:
Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:
ALLEGATO X
Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3
ALLEGATO XI
A. Logo biologico dell’UE, di cui all’articolo 57
1. Il logo biologico dell’UE deve essere conforme al seguente modello:
2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.
3. Il logo biologico dell’UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:
4. Se il colore dello sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta.
5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.
6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell’UE in questo stesso colore.
7. Il logo biologico dell’UE deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.
8. Il logo biologico dell’UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all’agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all’articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell’UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.
▼M4 —————
B. Codici numerici di cui all’articolo 58
Il formato generale dei codici numerici è il seguente:
AB-CDE-999
Laddove:
«AB» è il codice ISO di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), per il paese in cui il controllo viene effettuato;
«CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko» che stabilisce un nesso con il metodo di produzione biologica, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b); e
«999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, che deve essere assegnato, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), da:
l’autorità competente di ogni Stato membro alle autorità o agli organismi di controllo a cui hanno delegato le mansioni di controllo conformemente all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,
la Commissione, a:
le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ( 37 ), elencati nell’allegato I del suddetto regolamento;
le autorità o organismi di controllo dei paesi terzi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell’allegato III del suddetto regolamento;
le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, elencati all’allegato IV del suddetto regolamento;
l’autorità competente di ogni Stato membro all’autorità o all’organismo di controllo che sia stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a rilasciare il certificato di controllo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 (autorizzazioni d’importazione), su proposta della Commissione.
La Commissione metterà a disposizione del pubblico i codici numerici tramite tutti gli strumenti tecnici del caso, inclusa la pubblicazione su Internet.
ALLEGATO XII
Modello di documento giustificativo di cui ►M6 all’articolo 68, paragrafo 1 ◄ del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007
ALLEGATO XII bis
Modello di documento giustificativo complementare da rilasciare all’operatore a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento
ALLEGATO XII ter
Diciture di cui all’articolo 68, paragrafo 2, secondo comma:
— |
in bulgaro : Животински продукти, произведени без използване на антибиотици |
— |
in spagnolo : Productos animales producidos sin utilizar antibióticos |
— |
in ceco : Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik |
— |
in danese : Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika |
— |
in tedesco : Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse |
— |
in estone : Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume |
— |
in greco : Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών |
— |
in inglese : Animal products produced without the use of antibiotics |
— |
in francese : produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques |
— |
in croato : Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika |
— |
in italiano : Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici |
— |
in lettone : Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas |
— |
in lituano : nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai |
— |
in ungherese : Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek |
— |
in maltese : Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi |
— |
in olandese : Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten |
— |
in polacco : Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków |
— |
in portoghese : Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos |
— |
in rumeno : Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice |
— |
in slovacco : Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík |
— |
in sloveno : Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov |
— |
in finlandese : Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja |
— |
in svedese : Animaliska produkter som produceras utan antibiotika |
ALLEGATO XIII
Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69
Dichiarazione del venditore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 |
|
Nome e indirizzo del venditore: |
|
Identificazione (ad p. es. numero della partita o numero di magazzino): |
Denominazione del prodotto: |
Componenti: (precisare tutti i componenti presenti nel prodotto/utilizzati nel corso dell'ultimo processo di produzione) ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. |
|
Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è «derivato» o «ottenuto» da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione. Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM. Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza. Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente designata per iscritto dall'organismo di controllo. Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione. |
|
Paese, luogo e data, firma del venditore: |
Timbro societario del venditore (ove del caso): |
ALLEGATO XIII BIS
Sezione 1
Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:
Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) — Salmone del Danubio (Hucho hucho)
Sistema di produzione |
Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti. |
Coefficiente di densità massimo |
Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m3 Salmone 20 kg/m3 Salmotrota e trota iridea 25 kg/m3 ►M15 Salmerino artico 25 kg/m3 ◄ |
Sezione 2
Produzione biologica di salmonidi in acque marine:
Salmone (Salmo salar), Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
Coefficiente di densità massimo |
10 kg/m3 in recinti di rete |
Sezione 3
Produzione biologica di merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus spp)
Sistema di produzione |
Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma. |
Coefficiente di densità massimo |
Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3 Per il rombo: 25 kg/m2 |
Sezione 4
Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.
Sistema di contenimento |
Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea |
Sistema di produzione |
Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari. |
Coefficiente di densità massimo |
4 kg/m3 |
Sezione 5
Produzione biologica di storioni in acque dolci
Specie interessata: famiglia Acipenser
Sistema di produzione |
Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata. |
Coefficiente di densità massimo |
30 kg/m3 |
Sezione 6
Piscicoltura biologica in acque interne.
Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.
Sistema di produzione |
In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita. La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata in conformità con l'allegato I del regolamento 889/2008, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro. Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura. Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica. La policoltura può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri. |
Resa di produzione |
La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno. |
Sezione 7
Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.)
Ubicazione delle unità di produzione |
Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie. |
Periodo di conversione |
Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita del gambero di allevamento. |
Origine dei riproduttori |
Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento. |
Ablazione del peduncolo oculare |
Vietata |
Densità massima e limiti di produzione |
Semina: massimo 22 post-larve/m2 Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2 |
Sezione 7 bis
Produzione biologica di gamberi
Specie interessate: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.
Coefficiente di densità massimo: |
per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m2; per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m2; per i gamberi adulti (> 50 mm): 10 individui per m2, purché siano disponibili nascondigli adeguati. |
Sezione 8
Molluschi ed echinodermi
Sistemi di produzione |
Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot», ed altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà consentita nella fase iniziale purché non aumenti il coefficiente di densità. |
Sezione 9
Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.)
Sistemi di produzione |
Stagni e gabbie di rete |
Coefficiente di densità massimo |
Pangasius: 10 kg/m3 Oreochromis: 20 kg/m3 |
Sezione 10
Altre specie animali di acquacoltura: nessuna
ALLEGATO XIII ter
Materie che l’autorità nazionale competente deve integrare nei dati sulla produzione biologica di cui all’articolo 92 septies
1. Informazioni relative all’autorità competente per la produzione biologica
2. Descrizione del sistema di controllo per la produzione biologica
3. Informazioni sugli organismi autorità di controllo
ALLEGATO XIII quater
Modelli per i dati sulla produzione biologica cui all’articolo 92 septies
Relazione sui controlli ufficiali nel settore biologico |
Paese: Anno: |
1. Informazioni sui controlli degli operatori:
N. codice organismo di controllo o autorità di controllo |
Numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo |
Numero di operatori registrati |
Numero di ispezioni annuali |
Numero di visite supplementari in base all’analisi dei rischi |
Numero totale di ispezioni/visite |
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Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
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MS-BIO-01 |
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MS-BIO-02 |
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MS-BIO-… |
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(*1)
«Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).
(*2)
«Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.
(*3)
«Altri operatori» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a. |
N. codice organismo di controllo o autorità di controllo o nome autorità competente |
Numero di operatori registrati |
Numero di campioni analizzati |
Numero di campioni che rivelano un’infrazione al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 1235/2008 |
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Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasformatori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasformatori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasformatori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
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MS-BIO-01 |
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MS-BIO-02 |
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MS-BIO… |
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Totale |
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(*1)
«Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).
(*2)
«Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.
(*3)
«Altri operatori» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a. |
N. codice organismo di controllo o autorità di controllo |
Numero di operatori registrati |
Numero di irregolarità o di infrazioni constatate (1) |
Numero di misure applicate alla partita o all’intero ciclo di produzione (2) |
Numero di misure applicate all’operatore (3) |
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Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
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MS-BIO-01 |
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MS-BIO-02 |
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MS-BIO-… |
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Totale |
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(*1)
«Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).
(*2)
«Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.
(*3)
«Altri operatori» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.
(1)
Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l’applicazione di una misura.
(2)
Ove sia constatata un’irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, qualora ciò sia proporzionato all’importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari [cfr. articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007].
(3)
Ove sia constatata un’infrazione grave o avente effetti prolungati, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo vieta all’operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l’autorità competente dello Stato membro [cfr. articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007]. |
2. Informazioni sulla vigilanza e gli audit:
N. codice organismo di controllo o autorità di controllo |
Numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo |
Numero di operatori registrati |
Verifica documentale e audit presso gli uffici (1), (numero di fascicoli di operatori controllati) |
Numero di audit di controllo (2) |
Numero di audit in affiancamento (3) |
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Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
Produttori agricoli (*1) |
Unità di produzione animale in acquacoltura |
Trasforma-tori (*2) |
Importatori |
Esportatori |
Altri operatori (*3) |
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MS-BIO-01 |
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MS-BIO-02 |
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MS-BIO-… |
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Totale |
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(*1)
«Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori, ad altri produttori vari non classificati altrove (n.c.a.).
(*2)
«Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori, ad altri trasformatori vari n.c.a.
(*3)
«Altri operatori» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e altri operatori n.c.a.
(1)
Verifica documentale della pertinente documentazione generale, che descrive la struttura, il funzionamento e la gestione della qualità dell’organismo di controllo. Audit presso gli uffici dell’organismo di controllo, in particolare controllo dei fascicoli degli operatori e verifica del trattamento delle non conformità e dei reclami, ivi compresa la frequenza minima dei controlli, l’uso del metodo basato sui rischi, le visite senza preavviso e le visite di follow-up, le modalità di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi e autorità di controllo.
(2)
Audit di controllo: l’autorità competente esegue l’ispezione presso un operatore per verificare la conformità con le procedure operative dell’organismo di controllo e verificarne l’efficacia.
(3)
Audit in affiancamento: l’autorità competente osserva un’ispezione eseguita da un ispettore dell’organismo di controllo. |
3. Conclusioni sul sistema di controllo per la produzione biologica:
N. codice organismo di controllo o autorità di controllo |
Revoca del riconoscimento |
Misure adottate per garantire l’efficace funzionamento del sistema di controllo per la produzione biologica (misure esecutive) |
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Sì/no |
dal (data) |
al (data) |
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MS-BIO-01 |
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MS-BIO-02 |
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MS-BIO-… |
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Dichiarazione di prestazione complessiva del sistema di controllo per la produzione biologica:
ALLEGATO XIV
Tavola di concordanza di cui all'articolo 96
Regolamento (CEE) n. 2092/91 |
(1) Regolamento (CEE) n. 207/93 (2) Regolamento (CE) n. 223/2003 (3) Regolamento (CE) n. 1452/2003 |
Presente regolamento |
— |
|
Articolo 1 |
— |
|
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 15 |
|
Articolo 2, lettera b) |
Allegato III, parte C (primo trattino) |
|
Articolo 2, lettera c) |
Allegato III, parte C (secondo trattino) |
|
Articolo 2, lettera d) |
— |
|
Articolo 2, lettera e) |
— |
|
Articolo 2, lettera f) |
— |
|
Articolo 2, lettera g) |
— |
|
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 4, paragrafo 24 |
|
Articolo 2, lettera i) |
— |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Allegato I, parte B, punto 7.4 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Allegato I, parte A, punto 2.4 |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Allegato I, parte A, punto 2.3 |
|
Articolo 3, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 4 |
Articolo 6, paragrafo 1, e allegato I, parte A, punto 3 |
|
Articolo 5 |
Allegato I, parte A, punto 5 |
|
Articolo 6 |
Allegato I, parti B e C (titoli) |
|
Articolo 7 |
Allegato I, parte B, punto 3.1 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Allegato I, parte C, punto 3.1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Allegato I, parte B, punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 |
|
Articolo 9, paragrafi da 1 a 4 |
Allegato I, parte C, punto 3.6 |
|
Articolo 9, paragrafo 5 |
Allegato I, parte B, punto 8.1.1 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Allegato I, parte B, punto 8.2.1 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Allegato I, parte B, punto 8.2.2 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Allegato I, parte B, punto 8.2.3 |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
Allegato I, parte B, punto 8.3.5 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Allegato I, parte B, punto 8.3.6 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Allegato I, parte B, punto 8.3.7 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Allegato I, parte B, punto 8.3.8 |
|
Articolo 11, paragrafi 4 e 5 |
Allegato I, parte B, punti 6.1.9 e da 8.4.1 a 8.4.5 |
|
Articolo 12, paragrafi da 1 a 4 |
Allegato I, parte B, punto 6.1.9 |
|
Articolo 12, paragrafo 5 |
Allegato I, parte C, punti 4 e da 8.1 a 8.5 |
|
Articolo 13 |
Allegato I, parte B, punto 8.1.2 |
|
Articolo 14 |
Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2 |
|
Articolo 15 |
Allegato I, parte B, punto 1.2 |
|
Articolo 16 |
Allegato I, parte B, punto 1.6 |
|
Articolo 17, paragrafo 1 |
Allegato I, parte B, punto 1.7 |
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
Allegato I, parte B, punto 1.8 |
|
Articolo 17, paragrafo 3 |
Allegato I, parte B, punto 4.10 |
|
Articolo 17, paragrafo 4 |
Allegato I, parte B, punto 6.1.2 |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Allegato I, parte B, punto 6.1.3 |
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Allegato I, parte C, punto 7.2 |
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
Allegato I, parte B, punto 6.2.1 |
|
Articolo 18, paragrafo 4 |
Allegato I, parte B, punto 4.3 |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Allegato I, parte C, punti 5.1 e 5.2 |
|
Articolo 19, paragrafi da 2 a 4 |
Allegato I, parte B, punti 4.1, 4.5, 4.7 e 4.11 |
|
Articolo 20 |
Allegato I, parte B, punto 4.4 |
|
Articolo 21 |
Articolo 7 |
|
Articolo 22 |
Allegato I, parte B, punti 3.13, 5.4, 8.2.5 e 8.4.6 |
|
Articolo 23 |
Allegato I, parte B, punti 5.3, 5.4, 5.7 e 5.8 |
|
Articolo 24 |
Allegato I, parte C, punto 6 |
|
Articolo 25 |
Allegato III, parte E, punto 3, e parte B |
|
Articolo 26 |
Articolo 5, paragrafo 3, e allegato VI, parti A e B |
|
Articolo 27 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
|
Articolo 28 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
(1): Articolo 3 |
Articolo 29 |
Allegato III, parte B, punto 3 |
|
Articolo 30 |
Allegato III, punto 7 |
|
Articolo 31 |
Allegato III, parte E, punto 5 |
|
Articolo 32 |
Allegato III, punto 7 bis |
|
Articolo 33 |
Allegato III, parte C, punto 6 |
|
Articolo 34 |
Allegato III, punto 8, e parte A, punto 2.5 |
|
Articolo 35 |
Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4 |
|
Articolo 36 |
Allegato I, parte B, punto 2.1.2 |
|
Articolo 37 |
Allegato I, parte B, punti 2.1.1, 2.2.1 e 2.3, e allegato I, parte C, punti 2.1 e 2.3 |
|
Articolo 38 |
Allegato I, parte B, punto 6.1.6 |
|
Articolo 39 |
Allegato III, parte A, punto 1.3, e parte B |
|
Articolo 40 |
Allegato I, parte C, punto 1.3 |
|
Articolo 41 |
Allegato I, parte B, punto 3.4 (primo trattino), e punto 3.6, lettera b) |
|
Articolo 42 |
Allegato I, parte B, punto 4.8 |
|
Articolo 43 |
Allegato I, parte C, punto 8.3 |
|
Articolo 44 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 45 |
|
(3): Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 45, paragrafi 1 e 2 |
|
(3): Articolo 3, lettera a) |
Articolo 45, paragrafo 1 |
|
(3): Articolo 4 |
Articolo 45, paragrafo 3 |
|
(3): Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 45, paragrafo 4 |
|
(3): Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 5 |
|
(3): Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 45, paragrafo 6 |
|
(3): Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 45, paragrafo 7 |
|
(3): Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 45, paragrafo 8 |
Allegato I, parte B, punto 8.3.4 |
|
Articolo 46 |
Allegato I, parte B, punto 3.6, lettera a) |
|
Articolo 47, paragrafo 1 |
Allegato I, parte B, punto 4.9 |
|
Articolo 47, paragrafo 2 |
Allegato I, parte C, punto 3.5 |
|
Articolo 47, paragrafo 3 |
|
(3): Articolo 6 |
Articolo 48 |
|
(3): Articolo 7 |
Articolo 49 |
|
(3): Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 50, paragrafo 1 |
|
(3): Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 50, paragrafo 2 |
|
(3): Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 51, paragrafo 1 |
|
(3): Articolo 9, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 51, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 51, paragrafo 3 |
|
(3): Articolo 10 |
Articolo 52 |
|
(3): Articolo 11 |
Articolo 53 |
|
(3): Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 54, paragrafo 1 |
|
(3): Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 54, paragrafo 2 |
|
(3): Articolo 13 |
Articolo 55 |
|
(3): Articolo 14 |
Articolo 56 |
|
|
Articolo 57 |
|
|
Articolo 58 |
|
(2): Articolo 1 e articolo 5 |
Articolo 59 |
|
(2): Articolo 5 e articolo 3 |
Articolo 60 |
|
(2): Articolo 4 |
Articolo 61 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
Articolo 62 |
Allegato III, punto 3 |
|
Articolo 63 |
Allegato III, punto 4 |
|
Articolo 64 |
Allegato III, punto 5 |
|
Articolo 65 |
Allegato III, punto 6 |
|
Articolo 66 |
Allegato III, punto 10 |
|
Articolo 67 |
— |
|
Articolo 68 |
— |
|
Articolo 69 |
Allegato III, parte A, punto 1 |
|
Articolo 70 |
Allegato III, parte A, punto 1.2. |
|
Articolo 71 |
— |
|
Articolo 72 |
Allegato III, parte A, punto 1.3 |
|
Articolo 73 |
Allegato III, parte A, punto 2.1 |
|
Articolo 74 |
Allegato III, parte A, punto 2.2 |
|
Articolo 75 |
Allegato III, parte A, punto 2.3 |
|
Articolo 76 |
Allegato I, parte B, punto 5.6 |
|
Articolo 77 |
Allegato I, parte C, punti 5.5, 6.7, 7.7 e 7.8 |
|
Articolo 78 |
Allegato III, parte A, punto 2.4 |
|
Articolo 79 |
Allegato III, parte B, punto 1 |
|
Articolo 80 |
Allegato III, parte C |
|
Articolo 81 |
Allegato III, parte C, punto 1 |
|
Articolo 82 |
Allegato III, parte C, punto 2 |
|
Articolo 83 |
Allegato III, parte C, punto 3 |
|
Articolo 84 |
Allegato III, parte C, punto 5 |
|
Articolo 85 |
Allegato III, parte D |
|
Articolo 86 |
Allegato III, parte E |
|
Articolo 87 |
Allegato III, parte E, punto 1 |
|
Articolo 88 |
Allegato III, parte E, punto 2 |
|
Articolo 89 |
Allegato III, parte E, punto 4 |
|
Articolo 90 |
Allegato III, parte 9 |
|
Articolo 91 |
Allegato III, parte 11 |
|
Articolo 92 |
|
|
Articolo 93 |
— |
|
Articolo 94 |
Allegato I, parte B, punto 6.1.5 |
|
Articolo 95, paragrafo 1 |
Allegato I, parte B, punto 8.5.1 |
|
Articolo 95, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 95, paragrafi da 3 a 8 |
— |
|
Articolo 95 |
— |
|
Articolo 96 |
— |
|
Articolo 97 |
Allegato II, parte A |
|
Allegato I |
Allegato II, parte B |
|
Allegato II |
Allegato VIII |
|
Allegato III |
Allegato VII |
|
Allegato IV |
Allegato II, parte C |
|
Allegato V |
Allegato II, parte D |
|
Allegato VI |
Allegato II, parte E |
|
Allegato VII |
Allegato VI, parti A e B |
|
Allegato VIII |
Allegato VI, parte C |
|
Allegato IX |
— |
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Allegato X |
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Allegato XI |
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Allegato XIII |
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Allegato IX |
( 1 ) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
( 2 ) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
( 3 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
( 4 ) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.
( 5 ) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
( 6 ) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
( 7 ) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
( 8 ) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.
( 9 ) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.
( 10 ) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.
( 11 ) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
( 12 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
( 13 ) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
( 14 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)
( 15 ) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.
( 16 ) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.
( 17 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
( 18 ) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
( 19 ) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
( 20 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 21 ) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.
( 22 ) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
( 23 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
( 24 ) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
( 25 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
( 26 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
( 27 ) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
( 28 ) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.
( 29 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.
( 30 ) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).
( 31 ) GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.
( 32 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 33 ) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
( 34 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
( 35 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
( 36 ) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
( 37 ) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.