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Document 02008R0798-20190914

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/2019-09-14

02008R0798 — IT — 14.09.2019 — 040.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 798/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 226 dell'23.8.2008, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2008

  L 340

22

19.12.2008

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 411/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2009

  L 124

3

20.5.2009

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 215/2010 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2010

  L 76

1

23.3.2010

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 241/2010 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2010

  L 77

1

24.3.2010

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 254/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2010

  L 80

1

26.3.2010

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 332/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2010

  L 102

10

23.4.2010

 M7

REGOLAMENTO (UE) N. 925/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2010

  L 272

1

16.10.2010

 M8

Modificato da: REGOLAMENTO (UE) N. 364/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2011

  L 100

30

14.4.2011

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010

  L 279

3

23.10.2010

 M10

Modificato da: REGOLAMENTO (UE) N. 364/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2011

  L 100

30

14.4.2011

 M11

REGOLAMENTO (UE) N. 364/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2011

  L 100

30

14.4.2011

 M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 427/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2011

  L 113

3

3.5.2011

 M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 536/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

  L 147

1

2.6.2011

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2011

  L 261

19

6.10.2011

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1132/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2011

  L 290

1

9.11.2011

►M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1380/2011 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2011

  L 343

25

23.12.2011

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 110/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2012

  L 37

50

10.2.2012

 M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 393/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2012

  L 123

27

9.5.2012

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2012

  L 163

1

22.6.2012

 M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

  L 336

17

8.12.2012

 M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2013

  L 32

8

1.2.2013

 M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 191/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

  L 62

22

6.3.2013

 M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 437/2013 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2013

  L 129

25

14.5.2013

 M24

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 866/2013 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2013

  L 241

4

10.9.2013

 M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1204/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2013

  L 316

6

27.11.2013

 M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014

  L 54

2

22.2.2014

►M29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 952/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2014

  L 273

1

13.9.2014

 M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/198 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2015

  L 33

9

10.2.2015

 M31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/243 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2015

  L 41

5

17.2.2015

 M32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/342 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2015

  L 60

31

4.3.2015

 M33

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/526 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015

  L 84

30

28.3.2015

►M34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/608 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2015

  L 101

1

18.4.2015

 M35

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/796 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2015

  L 127

9

22.5.2015

 M36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/908 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2015

  L 148

11

13.6.2015

 M37

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1153 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2015

  L 187

10

15.7.2015

 M38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1220 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2015

  L 197

1

25.7.2015

 M39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1349 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2015

  L 208

7

5.8.2015

 M40

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1363 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2015

  L 210

24

7.8.2015

 M41

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1884 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2015

  L 276

28

21.10.2015

►M42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2258 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2015

  L 321

23

5.12.2015

 M43

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/15 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2016

  L 5

1

8.1.2016

►M44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/39 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2016

  L 11

3

16.1.2016

 M45

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/57 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016

  L 13

49

20.1.2016

 M46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/148 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016

  L 30

17

5.2.2016

 M47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/433 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2016

  L 76

29

23.3.2016

►M48

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/151 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2017

  L 23

7

28.1.2017

►M49

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/193 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017

  L 31

13

4.2.2017

 M50

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/481 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2017

  L 75

15

21.3.2017

►M51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1414 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2017

  L 203

4

4.8.2017

►M52

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1650 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2018

  L 275

10

6.11.2018

►M53

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/298 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2019

  L 50

20

21.2.2019

►M54

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1395 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2019

  L 234

14

11.9.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 326, 11.12.2015, pag.  68 (2015/608)

 C2

Rettifica, GU L 326, 11.12.2015, pag.  69 (2015/1884)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 798/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti («i prodotti in questione»):

a) pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici;

b) carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti.

Esso istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità.

2.  Il presente regolamento non si applica al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.

3.  Il presente regolamento si applica fatte salve le condizioni specifiche di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

2) «uova da cova»: uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione;

3) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, e le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i loro ibridi di meno di 72 ore, nutriti o no;

4) «pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;

5) «pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per:

a) la produzione di carne e/o uova destinate al consumo; oppure

b) il ripopolamento della selvaggina da penna;

6) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea ( 1 ), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici;

7) «carni»: le parti commestibili dei seguenti animali:

a) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti;

b) selvaggina da penna selvatica cacciata ai fini del consumo umano;

c) ratiti;

8) «carni separate meccanicamente»: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari;

9) «carni macinate»: le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale;

10) «zona»: una parte chiaramente definita di un paese terzo che contiene una sottopopolazione animale con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia specifica relativamente alla quale siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento;

11) «compartimento»: uno o più stabilimenti di pollame in un paese terzo sottoposti a un sistema comune di gestione della biosicurezza e contenenti una sottopopolazione di pollame con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia o a malattie specifiche relativamente alle quali siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento;

12) «stabilimento»: l’impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a una o più delle seguenti attività:

a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

c) stabilimento di allevamento:

i) lo stabilimento per l’allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo; oppure

ii) lo stabilimento per l’allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame da reddito ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

d) stabilimento per l’allevamento di altro pollame da reddito;

13) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

14) «allevamento (flock)»: tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un’unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d’aria;

15) «influenza aviaria»: un’infezione del pollame causata da qualsiasi virus influenzale A:

a) dei sottotipi H5 o H7;

b) avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane; oppure

c) che causa almeno il 75 % di mortalità nei pulcini dalle 4 alle 8 settimane di età infettati per via intravenosa;

16) «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: un’infezione del pollame causata da:

a) virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus della HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite;

b) influenza aviaria secondo la definizione di cui al punto 15, lettere b) e c);

17) «influenza aviaria a bassa patogenicità» (LPAI): un’infezione del pollame causata dai virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 e diversa dalla HPAI;

18) «malattia di Newcastle»: un’infezione del pollame:

a) causata da un ceppo aviario del paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno; oppure

b) nel virus si sono rilevati molteplici amminoacidi basici (direttamente o per deduzione) al C-terminale della proteina F2 e fenilalanina al residuo 117, che è l’N-terminale della proteina F1; il termine «molteplici amminoacidi basici» si riferisce ad almeno tre residui di arginina o lisina tra i residui 113 e 116; in mancanza di una dimostrazione della configurazione caratteristica dei residui di amminoacidi secondo la descrizione di questo punto si rende necessario caratterizzare il virus isolato mediante un test ICPI; in questa definizione, i residui di amminoacidi sono contati a partire dall’N-terminale della sequenza di amminoacidi dedotta dalla sequenza nucleotidica del gene F0, 113-116 corrisponde ai residui da – 4 a – 1 dal sito di clivaggio;

19) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall’autorità competente;

20) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all’individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l’impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti.



CAPITOLO II

CONDIZIONI GENERALI D’IMPORTAZIONE E TRANSITO

Articolo 3

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di origine da cui i prodotti in questione possono essere importati e transitare nella Comunità

I prodotti in questione possono essere importati e transitare nella Comunità soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

Articolo 4

Certificazione veterinaria

1.  I prodotti in questione importati nella Comunità sono accompagnati da un certificato veterinario, come indicato alla colonna 4 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, relativo al prodotto interessato, compilato in conformità delle note e dei modelli di certificato veterinario di cui alla parte 2 di tale allegato («il certificato»).

2.  Se il trasporto di pollame e pulcini di un giorno comprende, anche solo per parte del viaggio, un tragitto via nave, ai certificati veterinari per l’importazione di tali prodotti è allegata una dichiarazione del comandante della nave in conformità dell’allegato II.

3.  Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno in transito attraverso la Comunità sono accompagnati:

a) dal certificato veterinario di cui al paragrafo 1 recante la dicitura «per il transito attraverso la CE»; e

b) dal certificato richiesto dal paese terzo di destinazione.

4.  Le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti che transitano attraverso la Comunità sono accompagnati da un certificato redatto in conformità del modello di cui all’allegato XI e sono conformi alle condizioni ivi stabilite.

5.  Ai fini del presente regolamento, il transito può comprendere lo stoccaggio durante il transito in conformità degli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE.

6.  È consentito l’utilizzo della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati armonizzati a livello comunitario.

▼M42

Articolo 5

Condizioni per le importazioni e il transito

1.  I prodotti importati e in transito nell'Unione sono conformi ai seguenti requisiti:

a) le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III;

b) le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all'allegato I, parte 1;

c) le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;

d) le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla Salmonella e restrizioni collegate che si applicano soltanto se sono indicate nell'opportuna colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;

e) le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato.

2.  Le seguenti condizioni definite al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno:

a) lettera b);

b) la lettera d) se finalizzate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

▼B

Articolo 6

Procedure di esame, campionamento e test

Quando, per le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità, i certificati prevedono esami, campionamento e test per individuare influenza aviaria, micoplasma, malattia di Newcastle, salmonella e altri agenti patogeni rilevanti per la salute pubblica e animale, tali prodotti sono importati nella Comunità soltanto se sono stati effettuati tali esami, campionamento e test ad opera dell’autorità competente del paese terzo interessato o, se del caso, dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione in conformità dell’allegato III.

Articolo 7

Obbligo di segnalazione delle malattie

I prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se il terzo paese interessato:

▼M2

a) informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di LPAI, HPAI o della malattia di Newcastle;

b) presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di HPAI e della malattia di Newcastle al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ( 2 ); tali isolati virali non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l'importazione di tali prodotti nella Comunità;

▼B

c) presenta alla Commissione aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia.



CAPO III

QUALIFICA ZOOSANITARIA DEI PAESI TERZI, LORO TERRITORI, ZONE O COMPARTIMENTI D’ORIGINE IN RELAZIONE ALL’INFLUENZA AVIARIA E ALLA MALATTIA DI NEWCASTLE

Articolo 8

Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dall’influenza aviaria

1.  Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da influenza aviaria quando:

a) l’influenza aviaria non è presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale;

b) qualora richiesto dal certificato, è stato realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’articolo 10 per un periodo di almeno sei mesi prima della certificazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.  Quando si verifica un focolaio di influenza aviaria in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall’influenza aviaria qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) nel caso della HPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale (stamping out) per lottare contro la malattia;

b) nel caso della LPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale oppure il pollame è stato macellato per lottare contro la malattia;

c) si è proceduto a una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

d) si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della pulizia e disinfezione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Articolo 9

Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla HPAI

1.  Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da HPAI quando tale malattia non è stata presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento per un periodo di almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale.

2.  Quando si verifica un focolaio di HPAI in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne da HPAI qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per lottare contro la malattia si è proceduto a una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

b) si è effettuata la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alla lettera a).

Articolo 10

Programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria

Se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se:

a) il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento ha realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria indicato alla colonna 7 di cui all’allegato I, parte 1, e tale programma soddisfa le condizioni:

i) indicate all’allegato IV, parte I; oppure

ii) del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE ( 3 );

b) il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo programma di sorveglianza dell’influenza aviaria.

Articolo 11

Vaccinazione contro l’influenza aviaria

Se nei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti si procede alla vaccinazione contro l’influenza aviaria, il pollame o i prodotti derivati dal pollame vaccinato sono importati nella Comunità soltanto se:

a) il paese terzo effettua la vaccinazione contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione indicato alla colonna 8 della tabella figurante all’allegato I, parte 1, e tale piano soddisfa i requisiti di cui all’allegato V;

b) il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo piano di vaccinazione contro l’influenza aviaria.

Articolo 12

Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla malattia di Newcastle

1.  Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non si sono verificati focolai della malattia di Newcastle nel pollame del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento per un periodo di almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale;

b) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la malattia di Newcastle utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all’allegato VI almeno nel periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.  Quando si verifica un focolaio della malattia di Newcastle in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dalla malattia di Newcastle qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) si è attuata una politica di abbattimento totale per lottare contro la malattia;

b) si è proceduto a una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

c) per un periodo di almeno tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b):

i) l’autorità competente del paese terzo può dimostrare l’assenza di tale malattia nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento mediante intense indagini comprendenti test di laboratorio in relazione al focolaio;

ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la malattia di Newcastle utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all’allegato VI.

Articolo 13

Deroghe per l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle

1.  Per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento consente l’utilizzo di vaccini conformi ai criteri generali di cui all’allegato VI, parte I, ma non ai criteri specifici di cui alla parte II di tale allegato;

b) sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte I.

2.  Per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui sono consentite le importazioni di carne di pollame nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte II.



CAPO IV

CONDIZIONI SPECIFICHE D’IMPORTAZIONE

▼M42

Articolo 14

Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno

1.  Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di:

a) pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato VIII;

b) ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato IX.

2.  Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. Tuttavia le prescrizioni applicabili dopo l'importazione di cui all'allegato VIII, sezione II, si applicano a tali partite.

▼B

Articolo 15

Condizioni specifiche per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici

Oltre ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 6, le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità rispettano le seguenti condizioni:

a) recano una stampigliatura che comprende un timbro recante il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

b) ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

i) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto alla lettera a);

ii) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici;

iii) il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo dello speditore;

c) le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità sono trasportate direttamente verso la loro destinazione finale una volta completati con esito soddisfacente i controlli all’importazione.

Articolo 16

Condizioni specifiche per il trasporto di pollame e pulcini di un giorno

Il pollame e i pulcini di un giorno importati nella Comunità non possono:

a) essere caricati su mezzi che trasportino altro pollame e pulcini di un giorno di qualifica sanitaria inferiore;

b) durante il trasporto verso la Comunità, essere fatti transitare attraverso o scaricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui non sono consentite le importazioni di pollame e pulcini di un giorno nella Comunità.

Articolo 17

Condizioni specifiche per le importazioni di carni di ratiti

Possono essere importate nella Comunità solo le carni ottenute da ratiti che siano stati sottoposti alle misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea di cui all’allegato X, parte II.



CAPO V

CONDIZIONI SPECIFICHE DI TRANSITO

▼M15

Articolo 18

Deroghe per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1.  In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito su strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE ( 4 ) della Commissione di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, di uova e ovoprodotti e di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e a essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo è consentito a condizione che:

a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b) ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro «ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia;

c) le prescrizioni procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;

d) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.

▼M26

2.  In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lituania elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:

▼M15

a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b) ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro «ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA LITUANIA VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania;

c) le prescrizioni procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;

d) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.

3.  In ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 4 o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio dell'Unione.

4.  L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

▼M25

Articolo 18 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.  In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito diretto su strada tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 5 ).

2.  Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.  L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.

▼B



CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Abrogazioni

Le decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE sono abrogate.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

I prodotti per i quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE possono essere importati o transitare nella Comunità fino al 15 febbraio 2009.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

POLLAME, UOVA DA COVA, PULCINI DI UN GIORNO, UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI, CARNI, CARNI MACINATE, CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, UOVA E OVOPRODOTTI

▼M42

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti



Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albania

AL-0

L'intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australia

AU-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP, LT20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

▼M54

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

L'intero paese

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

POU

 

 

 

 

 

 

 

▼M42

BR — Brasile

BR-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Stati di:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP, LT20

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal e Stati di:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

▼M53

BY — Bielorussia

BY-0

L'intero paese

EP, E, POU

(tutti e tre solo per transito attraverso la Lituania)

IX

 

 

 

 

 

 

▼M52

CA — Canada

CA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Territorio del Canada corrispondente a: nessuno

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M42

CH — Svizzera

CH-0

L'intero paese

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Cile

CL-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provincia di Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Groenlandia

GL-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

▼M54

IL — Israele (5)

IL-0

L'intero paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4

IL-1

Area a sud della Route 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Area a nord della Route 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

▼M42

IN — India

IN-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

▼M53

JP — Giappone

JP-0

L'intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

▼M42

KR — Repubblica di Corea

KR-0

L'intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

MD — Moldova

MD-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Occidentale peninsulare

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

S4

▼M54

MK — Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

L'intero paese

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

 

 

 

▼M44

MX — Messico

MX-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

5 febbraio 2016

 

 

 

▼M42

NA — Namibia

NA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Nuova Caledonia

NC-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint Pierre e Miquelon

PM-0

L'intero territorio

SPF

 

 

 

 

 

 

 

XS — Serbia

RS-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

▼M52

RU — Russia

RU-0

L'intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

POU

 

P2

17.11.2016

 

 

 

▼M42

SG — Singapore

SG-0

L'intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailandia

TH-0

L'intero paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4

TN — Tunisia

TN-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, LT20, BPR, DOR, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turchia

TR-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

▼M49

UA — Ucraina

UA-0

L'intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Zona dell'Ucraina corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Regione (oblast) di Kherson

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Regione (oblast) di Odessa

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Regione (oblast) di Chernivtsi

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

▼M52

US — Stati Uniti

US-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1.

Stato del Tennessee:

Contea di Lincoln

Contea di Franklin

Contea di Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2.

Stato dell'Alabama:

Contea di Madison

Contea di Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20

 

A

 

S3, ST1

▼M42

UY — Uruguay

UY-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

▼M51

ZA — Sud Africa

ZA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H, P2

22.6.2017

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L'intero paese

RAT

VII

P2

1.6.2017

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(1)   I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)   Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.

(3)   Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)   Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)   Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(6)   Le restrizioni relative a programmi di lotta alla salmonella elencate nella parte 2 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se destinate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale e certificate conformemente al modello di certificato veterinario LT20.

▼B

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

«BPP»

:

Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti.

«BPR»

:

Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito.

«DOC»

:

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti.

«DOR»

:

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti.

«HEP»

:

Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti.

«HER»

:

Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti.

«SPF»

:

modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici.

«SRP»

:

Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti.

«SRA»

:

Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione.

▼M42

«LT20»

:

modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno.

▼B

«POU»

:

Modello di certificato veterinario per le carni di pollame.

«POU-MI/MSM»

:

modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame.

«RAT»

:

Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano.

«RAT-MI/MSM»

:

modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano.

«WGM»

:

modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica.

«WGM-MI/MSM»

:

modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica.

«E»

:

modello di certificato veterinario per le uova.

«EP»

:

modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti.

Garanzie complementari (GC):

«I»

:

Garanzie per i ratiti riproduttori e da reddito provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello BPR.

«II»

:

Garanzie per i pulcini di un giorno di ratiti provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello DOR.

«III»

:

Garanzie per le uova da cova di ratiti provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello HER.

▼M1 —————

▼B

«V»

:

Garanzie per i ratiti da macellazione provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello SRA.

«VI»

:

Garanzie complementari per le carni di pollame certificate conformemente al modello POU.

«VII»

:

Garanzie complementari per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano, certificate conformemente al modello RAT.

«VIII»

:

Garanzie complementari per le carni di selvaggina da penna selvatica certificate conformemente al modello WGM.

▼M26

«IX»

:

Il transito solo attraverso la Lituania di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che sia rispettato l’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4.

▼M34

«X»

:

Garanzie complementari per le merci certificate in conformità all'Allegato III, sezione I, punto 8, e per i modelli di certificati BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT ed E.

▼M1

Programma di lotta contro la salmonella:

«S0»

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus e uova da cova (HEP) di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

«S1»

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

«S2»

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pulcini di un giorno (DOC) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione e dalla produzione di uova, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

«S3»

Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

«S4»

Divieto di esportazione nella Comunità di uova (E) di Gallus gallus che non siano di classe B conformemente al regolamento (CE) n. 557/2007, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

▼M5

«S5»

Divieto di esportazione nell’Unione di pollame da riproduzione e da reddito (BPP) di Gallus gallus, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

«ST0»

Divieto di esportazione nell’Unione di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di tacchini, pulcini di un giorno (DOC) di tacchini, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di tacchini e uova da cova (HEP) di tacchini, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

«ST1»

Divieto di esportazione nell’Unione di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di tacchini nonché di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di tacchini, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

▼B

Condizioni specifiche:

«P2»

:

Divieto di importazione o transito nella Comunità dovuto a restrizioni connesse con un focolaio di HPAI.

«P3»

:

Divieto di importazione o transito nella Comunità dovuto a restrizioni connesse con un focolaio di ND.

▼M3

«N»

:

Sono state fornite garanzie sull'equivalenza della legislazione in tema di lotta contro la malattia di Newcastle nel paese terzo o nel territorio a quella applicata nell'UE. In caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle le importazioni dal paese terzo o dal territorio possono continuare ad essere autorizzate senza alcuna modifica del codice del paese terzo o del territorio. Le importazioni nell'UE provenienti da aree sottoposte a restrizioni ufficiali dall'autorità competente del paese terzo o del territorio in questione a causa della comparsa di un focolaio di tale malattia, sono tuttavia vietate di diritto.

▼M29 —————

▼M29

«H»

:

Sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un’azienda di ratiti registrata, chiusa e riconosciuta dall’autorità competente del paese terzo. Qualora si presenti un focolaio di HPAI sul territorio del paese terzo l’importazione di tali carni può continuare ad essere autorizzata purché siano ottenute da ratiti provenienti da un’azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da LPAI e HPAI, e a condizione che in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai né di LPAI né di HPAI almeno negli ultimi 24 mesi e non vi sia stato alcun collegamento epidemiologico con un’azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente LPAI o HPAI almeno negli ultimi 24 mesi.

▼B

Programma di sorveglianza dell’influenza aviaria e piano di vaccinazione contro tale malattia:

«A»

:

Il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento realizza un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008.

«B»

:

Il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento procede alla vaccinazione contro l’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008.

Note

Note generali:

a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore, suo territorio, zona o compartimento secondo i modelli di cui al presente allegato, parte 2, in base a quello corrispondente al prodotto interessato. Essi contengono, nell’ordine indicato nel modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo e, se del caso, gli ulteriori requisiti sanitari richiesti per il paese terzo esportatore, suo territorio, zona o compartimento.

Le garanzie complementari eventualmente richieste dallo Stato membro dell’UE di destinazione per il prodotto interessato sono riportate anch’esse sull’originale del certificato veterinario.

b) Un unico certificato a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto interessato, esportata nello stesso luogo di destinazione da un territorio che figuri nel presente allegato, parte 1, alle colonne 2 e 3 e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.

c) L’originale dei certificati consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrano più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

d) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE nel quale viene effettuata l’ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l’identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell’originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

f) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «- x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine) -» e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall’autorità competente.

g) L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale non oltre 24 ore prima del carico della partita destinata all’importazione nella Comunità, tranne quando altrimenti specificato. A tal fine le autorità competenti del paese esportatore assicurano l’applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L’originale del certificato accompagna la partita fino al posto d’ispezione frontaliero dell’UE.

Note aggiuntive per il pollame e i pulcini di un giorno:

i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio, salvo diversa indicazione.

In caso di trasporto via nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine al certificato veterinario è allegato l’originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all’allegato II.

j) Il pollame e i pulcini di un giorno non devono essere trasportati con altro pollame e pulcini di un giorno che non siano destinati alla Comunità europea o che siano di qualifica sanitaria inferiore.

k) Durante il trasporto verso la Comunità, il pollame e i pulcini di un giorno non devono essere fatti transitare attraverso o scaricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui non sono consentite le importazioni di pollame e pulcini di un giorno nella Comunità.

▼M34

Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

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Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

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Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

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Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

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Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

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Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

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▼B

Modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici (SPF)

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▼M34

Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

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▼M29

Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione (SRA)

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▼M42

Modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (LT20)

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▼M48

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▼B

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame (POU-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

▼M34

Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)

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▼B

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

Modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica (WGM)

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Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica (WGM-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

▼M34

Modello di certificato veterinario per le uova (E)

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▼M54

Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

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▼B




ALLEGATO II

(di cui all’articolo 4)

(Da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto di pollame e pulcini di un giorno fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)

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ALLEGATO III

ATTI COMUNITARI, STANDARD E PROCEDURE INTERNAZIONALI DI ESAME, CAMPIONAMENTO E ANALISI COME DA ARTICOLO 6

I.   Prima dell’importazione nella Comunità

Metodi per la normalizzazione dei materiali e procedure di esame, campionamento e analisi per:

1.  Influenza aviaria

 Manuale diagnostico per l’influenza aviaria definito nella decisione 2006/437/CE della Commissione ( 6 ), oppure

 Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ( 7 ).

2.  Malattia di Newcastle

 Allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio ( 8 ), oppure

 Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE),

 se si applica l’articolo 12 della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ , i metodi di campionamento e analisi devono essere conformi ai metodi descritti negli allegati della decisione 92/340/CEE della Commissione ( 9 ).

3.  Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum

 Allegato II, capitolo III, della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ , oppure

 Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

▼M2

4.  Salmonella arizonae

 Allegato II, capitolo III, della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ ; oppure

 Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

▼B

5.  Mycoplasma gallisepticum

 Allegato II, capitolo III, della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ , oppure

 Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

6.  Mycoplasma meleagridis

Allegato II, capitolo III, della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ .

▼M42

7.  Salmonella rilevante per la salute pubblica

Il campionamento deve essere effettuato in conformità con il protocollo di prelievo dei campioni di cui al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione.

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea (EURL) per la salmonella di Bilthoven, Paesi Bassi, oppure un metodo equivalente. Tale metodo è descritto nell'attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002): «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». Per questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

La sierotipizzazione si effettua secondo il sistema Kauffmann-White o un metodo equivalente.

▼M34

8.  Garanzie complementari (X) in relazione a taluni paesi terzi non indenni dalla malattia di Newcastle

8.1. Negli stabilimenti di cui al punto 8.2, il veterinario ufficiale deve:

a) verificare i registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dello stabilimento;

b) effettuare un'ispezione clinica di ogni unità produttiva che includa una valutazione della sua storia clinica ed esami clinici del pollame, in particolare dei capi che sembrano malati, in ogni unità produttiva da cui si prevede di spedire pollame come indicato al punto 8.2;

c) eseguire il campionamento di almeno 60 tamponi tracheali o orofaringei e 60 tamponi cloacali affinché siano effettuati esami di laboratorio per verificare la presenza del virus della malattia di Newcastle nel pollame e nei ratiti di ogni unità produttiva da cui si prevede la spedizione, come indicato al punto 8.2; qualora l'unità epidemiologica sia costituita da meno di 60 volatili, i tamponi devono essere prelevati da ognuno di essi. Nel caso dei prodotti di cui al punto 8.2, lettera c), questo campionamento può anche avvenire presso il macello.

8.2. Il punto 8.1 si applica agli stabilimenti dai quali si prevede di spedire nell'Unione:

a) pollame da riproduzione o da reddito e ratiti da riproduzione o da reddito (BPP, BPR);

b) pulcini di un giorno, pulcini di un giorno di ratiti, uova da cova di pollame o di ratiti e uova destinate al consumo (DOC, DOR, HEP, HER, E);

c) carni ottenute da pollame e ratiti tenuti in tali aziende (POU, RAT).

8.3. Le procedure di cui al punto 8.1 devono essere effettuate:

a) per le merci di cui al punto 8.2, lettere a) e c), entro e non oltre le 72 ore precedenti la spedizione nell'Unione o prima della macellazione del pollame e dei ratiti;

b) per le merci di cui al punto 8.2, lettera b), a intervalli di 15 giorni o, in caso di spedizione nell'Unione sporadica, non più di sette giorni prima della raccolta delle uova da cova.

8.4. Le procedure di cui al punto 8.1 devono avere un esito favorevole e gli esami di laboratorio di cui sopra devono essere effettuati presso un laboratorio ufficiale e dare risultati negativi che siano disponibili prima della spedizione nell'Unione di una qualsiasi delle merci elencate al punto 8.2.

▼B

II.   Dopo l’importazione nella Comunità

Procedure di campionamento e di analisi relative all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle:

Nel corso del periodo di cui all’allegato VIII, punto II.1, il veterinario ufficiale preleva dal pollame importato campioni da sottoporre a esame virologico secondo la seguente procedura:

 tra il settimo e il quindicesimo giorno dopo l’inizio del periodo di isolamento, prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili nel caso in cui la partita sia composta da un numero di volatili inferiore a 60, oppure da almeno 60 volatili nel caso in cui la partita abbia una consistenza numerica superiore,

 l’analisi dei campioni dev’essere effettuata presso laboratori ufficiali designati dall’autorità competente, secondo le procedure:

 

i) di cui al manuale diagnostico della decisione 2006/437/CE, per l’influenza aviaria,

ii) di cui all’allegato III della direttiva 92/66/CEE, per la malattia di Newcastle.

III.   Disposizioni generali

 È consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di 5 campioni di diversi uccelli per ogni raggruppamento,

 gli isolati virali devono essere inviati immediatamente al laboratorio nazionale di riferimento.




ALLEGATO IV

[di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 10]

CONDIZIONI PER I PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL’INFLUENZA AVIARIA E INFORMAZIONI DA PRESENTARE ( 10 )

I.   Condizioni per la sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame nei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all’articolo 10

A.   Sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame

1. Descrizione degli obiettivi

2. Paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente):

3. Tipo di sorveglianza:

 sorveglianza sierologica,

 sorveglianza virologica,

 sottotipi di influenza aviaria interessati.

4. Criteri di campionamento:

 specie interessate (ad esempio tacchini, polli, pernici),

 categorie interessate (ad esempio riproduttori, ovaiole),

 modalità di allevamento interessate (ad esempio stabilimenti commerciali, allevamenti a carattere familiare).

5. Base statistica per il numero di stabilimenti sottoposti a campionamento:

 numero di stabilimenti nell’area,

 numero di stabilimenti per categoria,

 numero di stabilimenti da sottoporre a campionamento per categoria di pollame.

6. Frequenza dei campionamenti

7. Numero di campioni per stabilimento/capannone

8. Periodo del campionamento

9. Tipo di campioni prelevati (tessuti, feci, tamponi cloacali/orofaringei/tracheali)

10. Analisi di laboratorio effettuate (ad esempio AGID, PCR, HI, isolamento del virus)

11. Indicazione dei laboratori che effettuano analisi a livello centrale, regionale o locale (barrare la dicitura non pertinente)

Indicazione del laboratorio di riferimento che effettua le analisi di conferma (laboratorio nazionale di riferimento per l’influenza aviaria, UIE o laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria)

12. Sistema/protocollo di segnalazione dei risultati della sorveglianza dell’influenza aviaria (allegare i risultati, se disponibili)

13. Indagini in seguito a risultati positivi per i sottotipi H5 e H7

B.   Se disponibili, informazioni sulla sorveglianza dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici per valutare i fattori di rischio di introduzione dell’influenza aviaria nel pollame

1. Tipo di sorveglianza:

 sorveglianza sierologica,

 sorveglianza virologica,

 sottotipi di influenza aviaria interessati.

2. Criteri di campionamento

3. Individuazione delle specie di uccelli selvatici (indicare i nomi latini)

4. Individuazione delle aree prescelte

5. Informazioni di cui al punto 6 e ai punti da 8 a 12 della parte I.A.

II.   Sorveglianza dell’influenza aviaria da effettuarsi in caso di focolaio della malattia in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne, come da articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

La sorveglianza dell’influenza aviaria deve garantire almeno l’attendibilità, ottenuta mediante un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative al o ai focolai rilevati.




ALLEGATO V

[di cui all’articolo 11, lettera a)]

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATE DA UN PAESE TERZO IL QUALE PROCEDE A VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA ( 11 )

I.   Condizioni per i piani di vaccinazione realizzati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di cui all’articolo 11

1. Paese, territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente)

2. Storia della malattia (focolai precedenti nel pollame o casi negli uccelli selvatici di HPAI/LPAI)

3. Descrizione dei motivi della decisione di introdurre la vaccinazione

4. Valutazione del rischio basata su:

 focolaio di influenza aviaria nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente),

 focolaio di influenza aviaria in un paese limitrofo,

 altri fattori di rischio come determinate aree, tipi di allevamento o categorie di pollame o altri volatili in cattività.

5. Area geografica in cui si effettua la vaccinazione

6. Numero di stabilimenti nell’area sottoposta a vaccinazione

7. Numero di stabilimenti in cui si effettua la vaccinazione, se diverso dal punto 6

8. Specie e categorie di pollame o altri volatili in cattività nel territorio, zona o compartimento sottoposti a vaccinazione

9. Numero approssimativo di capi di pollame e altri volatili in cattività negli stabilimenti di cui al punto 7

10. Sintesi delle caratteristiche del vaccino

11. Autorizzazione, manipolazione, produzione, stoccaggio, fornitura, distribuzione e vendita di vaccini contro l’influenza aviaria sul territorio nazionale

12. Attuazione di una strategia DIVA

13. Durata prevista della campagna di vaccinazione

14. Disposizioni e restrizioni relative ai movimenti del pollame vaccinato e dei prodotti a base di pollame vaccinato o degli altri volatili in cattività vaccinati

15. Analisi cliniche e di laboratorio effettuate negli stabilimenti sottoposti a vaccinazione e/o situati nell’area sottoposta a vaccinazione (ad esempio efficacia e analisi precedenti ai movimenti ecc.)

16. Sistemi per la tenuta di registri (ad esempio per le informazioni dettagliate di cui al punto 15) e la registrazione delle aziende in cui è effettuata la vaccinazione

II.   Sorveglianza per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria come da articolo 11

Se la vaccinazione è effettuata in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento, tutti gli stabilimenti commerciali sottoposti a vaccinazione contro l’influenza aviaria hanno l’obbligo di far eseguire analisi di laboratorio e di presentare le seguenti informazioni, insieme a quelle di cui all’allegato IV, parte I.A:

1. numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione nell’area per categoria,

2. numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione da sottoporre a campionamento per categoria di pollame,

3. utilizzo di volatili sentinella (indicare specie e numero di volatili sentinella per capannone),

4. numero di campioni prelevati per stabilimento e/o capannone,

5. dati sull’efficacia del vaccino.

▼M9




ALLEGATO VI

[di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)]

CRITERI RIGUARDANTI I VACCINI RICONOSCIUTI CONTRO LA MALATTIA DI NEWCASTLE

I.    Criteri generali

1. I vaccini devono essere conformi alle norme stabilite nel capitolo relativo alla malattia di Newcastle del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

2. I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo interessato prima che ne siano ammesse la distribuzione e l'utilizzazione. Ai fini di tale registrazione le autorità competenti del paese terzo interessato si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all'efficacia e all'innocuità del vaccino. Per i vaccini importati le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempre che questi controlli siano stati eseguiti secondo le norme UIE.

3. Inoltre, l'importazione o la produzione e la distribuzione dei vaccini devono essere controllate dalle autorità competenti del paese terzo interessato.

4. Prima che venga autorizzata la distribuzione, viene controllata per conto delle autorità competenti l'innocuità di ciascuna partita di vaccini, con particolare riguardo all'attenuazione o inattivazione e all'assenza di agenti contaminanti indesiderati, nonché la loro efficacia.

II.    Criteri specifici

I vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa il cui ceppo madre (master seed) è stato sottoposto a un'analisi che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

a) inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per l'analisi una dose di almeno 107 EID50; oppure

b) inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per l'analisi una dose di almeno 108 EID50.

▼B




ALLEGATO VII

(di cui all’articolo 13)

ULTERIORI REQUISITI SANITARI

I.   Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono conformi ai criteri di cui all’allegato VI

1. Se il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento non vieta l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri specifici di cui all’allegato VI, si applicano le seguenti condizioni sanitarie ulteriori:

a) il pollame, compresi i pulcini di un giorno, non devono essere stati vaccinati con tali vaccini almeno per i 12 mesi precedenti la data di importazione nella Comunità;

b) l’allevamento o gli allevamenti devono essere stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle non oltre due settimane prima della data di importazione nella Comunità oppure non oltre due settimane prima della raccolta delle uova nel caso delle uova da cova:

i) effettuato presso un laboratorio ufficiale;

ii) su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento;

iii) il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4;

c) il pollame deve essere stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui alla lettera b);

d) il pollame non deve essere stato a contatto con pollame non rispondente alle condizioni di cui alle lettere a) e b) nei 60 giorni precedenti la data di importazione nella Comunità oppure nei 60 giorni precedenti la raccolta delle uova nel caso delle uova da cova.

2. Nel caso di importazioni di pulcini di un giorno da un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di cui al punto 1, i pulcini di un giorno e le uova da cova da cui sono nati non devono essere venute a contatto nell’incubatoio o durante il trasporto con pollame o uova da cova non rispondenti alle condizioni di cui al punto 1, lettere da a) a d).

II.   Carni di pollame

Le carni di pollame devono provenire da pollame da macellazione che:

▼M9

a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus nei 30 giorni precedenti la macellazione;

▼B

b) è stato sottoposto a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) nei 30 giorni precedenti la data di macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).




ALLEGATO VIII

[di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a)]

POLLAME RIPRODUTTORE E DA REDDITO DIVERSO DAI RATITI E UOVA DA COVA E PULCINI DI UN GIORNO DIVERSI DA QUELLI DEI RATITI

I.   Condizioni applicabili prima dell’importazione

1. Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti destinati all’importazione nella Comunità possono provenire unicamente da stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo interessato in base a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle di cui all’allegato II della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ , sempre che il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato né sospeso né revocato.

2. Qualora il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e/o i rispettivi allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test per soddisfare i requisiti dei pertinenti certificati veterinari previsti dal presente regolamento, il prelievo dei campioni per i test e i test stessi sono eseguiti conformemente all’allegato III.

3. Le uova da cova destinate all’importazione nella Comunità recano il nome del paese terzo di origine e la dicitura «da cova», in caratteri alti almeno 3 mm, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

4. Ciascuna confezione di uova da cova di cui al punto 3 contiene unicamente uova di una sola specie, categoria e tipo di pollame, provenienti dallo stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine e dallo stesso speditore, e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 3;

b) la specie di pollame da cui le uova provengono;

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

5. Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati contiene unicamente una specie, categoria e tipo di pollame dello stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine, dello stesso incubatoio e speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine;

b) la specie di pollame cui appartengono i pulcini di un giorno;

c) il numero distintivo dell’incubatoio;

d) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

II.   Condizioni applicabili dopo l’importazione

1. Il pollame riproduttore e da reddito importato diverso dai ratiti e i pulcini di un giorno importati diversi da quelli dei ratiti sono tenuti presso lo o gli stabilimenti di destinazione dalla data di arrivo:

a) per un periodo di almeno sei settimane; oppure

b) fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

Il periodo di cui alla lettera a) può tuttavia essere ridotto a tre settimane, purché il prelievo dei campioni e i test eseguiti conformemente all’allegato III abbiano dato risultati favorevoli.

2. Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate è tenuto per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo o gli stabilimenti in cui il pollame è stato inviato dopo la schiusa.

I pulcini di un giorno eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale (come specificato ai punti 1.10 e 1.11 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ ) e vi devono restare per almeno tre settimane dalla data della schiusa.

3. Durante i periodi pertinenti di cui ai punti 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati, nonché il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate devono essere tenuti in isolamento in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame dove non siano presenti altri allevamenti.

Possono tuttavia essere introdotti in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame in cui siano già presenti pollame riproduttore e da reddito e pulcini di un giorno.

In tal caso i periodi di cui ai punti 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

4. Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova.

In tal caso i periodi di cui ai punti 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato.

5. Entro la data di conclusione dei periodi di cui al punto 1 o 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.




ALLEGATO IX

[di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b)]

RATITI DA RIPRODUZIONE E DA REDDITO, LORO UOVA DA COVA E LORO PULCINI DI UN GIORNO

I.   Condizioni applicabili prima dell’importazione

1. I ratiti da riproduzione e da reddito importati («i ratiti») sono identificati mediante collare e/o microchip recanti il codice ISO del paese terzo di origine. I microchip devono essere conformi alle norme ISO.

2. Le uova da cova importate di ratiti devono recare una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.

3. Ciascuna confezione di uova da cova di cui al punto 2 deve contenere unicamente uova di ratiti dello stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine e dello stesso speditore e recare perlomeno le seguenti indicazioni:

a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 2;

b) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti;

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

4. Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati di ratiti da riproduzione e da reddito deve contenere unicamente ratiti dello stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e recare perlomeno le seguenti indicazioni:

a) il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

b) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti;

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

II.   Condizioni applicabili dopo l’importazione

1. Una volta effettuati i controlli all’importazione in conformità della direttiva 91/496/CEE, le partite di ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale.

2. I ratiti importati e i loro pulcini di un giorno importati devono essere tenuti presso lo o gli stabilimenti di destinazione dalla data di arrivo:

a) per un periodo di almeno sei settimane; oppure

b) fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

▼M16

3. I ratiti nati da uova da cova importate devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo stabilimento o gli stabilimenti in cui sono stati inviati dopo la schiusa.

I pulcini di un giorno di ratiti eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale [come specificato ai punti I.10 e I.11 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio ( 12 )] e vi devono restare per almeno tre settimane dalla data della schiusa.

▼B

4. Durante i periodi di cui ai punti 2 e 3, i ratiti importati e i ratiti nati dalle uova da cova importate devono essere tenuti in isolamento in fabbricati dove non sono presenti altri ratiti o altro pollame.

Possono tuttavia essere introdotti in fabbricati in cui siano già presenti altri ratiti o altro pollame. In tal caso i periodi di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame o ratiti può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

5. Le uova da cova importate devono essere covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova. In tal caso i periodi di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato e si applicano le misure previste in tali punti.

6. Entro la data di conclusione dei periodi di cui al punto 2 o 3, i ratiti e i loro pulcini di un giorno importati devono essere sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

III.   Condizioni per l’importazione nella Comunità di ratiti da riproduzione e da reddito e loro pulcini di un giorno provenienti dall’Asia e dall’Africa

Le misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplate nell’allegato X, parte I, si applicano ai ratiti da riproduzione e da reddito e ai loro pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi dell’Asia e dell’Africa, loro territori, zone o compartimenti.

Tutti i ratiti risultati positivi al saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi della febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplati in detto allegato devono essere distrutti.

Tutti i volatili della stessa partita devono essere sottoposti nuovamente al saggio ELISA competitivo 21 giorni dopo la data del primo campionamento. Qualora anche un solo animale risulti positivo, tutti i volatili della stessa partita devono essere distrutti.

IV.   Condizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona considerato infettato dalla malattia di Newcastle

Ai ratiti e alle loro uova da cova provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona considerato infettato dalla malattia di Newcastle e ai pulcini di un giorno nati da tali uova si applicano le seguenti norme:

a) prima dell’inizio del periodo di isolamento, l’autorità competente controlla gli impianti di isolamento di cui al presente allegato, parte II, punto 4, per verificarne l’idoneità;

b) durante i periodi di cui alla parte II, punti 2 e 3, del presente allegato, viene effettuato un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun animale;

c) qualora i ratiti siano destinati a uno Stato membro la cui qualifica è stata riconosciuta conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva ►M42  2009/158/CE ◄ , si effettua un esame sierologico su ciascun animale, oltre al test di isolamento del virus di cui alla lettera b) di questa parte;

d) per poter uscire dall’isolamento i volatili devono essere risultati negativi ai test di cui alle lettere b) e c).




ALLEGATO X

(di cui all’articolo 17)

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA FEBBRE EMORRAGICA DEL CONGO E DELLA CRIMEA

I.   Per i ratiti

L’autorità competente garantisce che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 21 giorni prima della data d’importazione nella Comunità.

Prima di essere trasferiti in un ambiente esente da zecche i ratiti devono essere sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, i ratiti devono essere sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi della febbre emorragica del Congo e della Crimea. L’esame deve dare esito negativo per ogni animale posto in isolamento. All’arrivo dei ratiti nella Comunità, il trattamento contro gli ectoparassiti e l’esame sierologico devono essere ripetuti.

II.   Per i ratiti da cui vengono ottenute carni destinate all’importazione

L’autorità competente garantisce che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 14 giorni prima della data di macellazione.

Prima di essere trasferiti nell’ambiente esente da zecche i ratiti sono esaminati per verificare che non abbiano zecche oppure sono sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutte le zecche di cui siano portatori. Il trattamento impiegato deve essere indicato sul certificato d’importazione. Esso non deve comunque produrre residui rilevabili nelle carni di ratiti.

Ogni partita di ratiti viene esaminata prima della macellazione per accertare l’assenza di zecche. Qualora venga rilevata la presenza di zecche, l’intera partita deve essere posta nuovamente in isolamento prima della macellazione.

▼M2




ALLEGATO XI

(di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti

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▼B




ALLEGATO XII

(di cui all’articolo 20)

TAVOLA DI CONCORDANZA



Presente regolamento

Decisione 2006/696/CE

Decisione 94/438/CE

Decisione 93/342/CEE

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, primo comma

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, secondo comma

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Allegato I e allegato II (parte 1)

 

 

Articolo 2, paragrafi da 1 a 5

Articolo 2, lettere da a) a e)

 

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, lettera m)

 

 

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, lettera j)

 

 

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, lettera k)

 

 

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, lettera l)

 

 

Articolo 2, paragrafo 10

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 11

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 12, lettere da a) a c)

Articolo 2, lettera g)

 

 

Articolo 2, paragrafo 12, lettera d)

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 2, lettera h)

 

 

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 2, lettera f)

 

 

Articolo 2, paragrafo 15

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 16

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 17

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 18

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 19

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 20

 

 

 

Articolo 3

Articolo 5

 

 

Articolo 4, primo comma

Articoli 5 e 3

 

 

Articolo 4, secondo comma

Allegato I, parte 3

 

 

Articolo 4, terzo comma

Articolo 3, secondo comma

 

 

Articolo 5

Articolo 4

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 7, lettera a)

 

 

Articolo 2, lettera h)

Articolo 7, lettera b)

 

 

Articolo 2, lettera g)

Articolo 7, lettera c)

 

 

Articolo 2, lettera i)

Articolo 8

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 12

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 13

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9

 

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11

 

 

Articolo 14, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 15

Articolo 18

 

 

Articolo 16

Articolo 8

 

 

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 2

 

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, lettera b)

 

 

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

 

 

Articolo 19

Articolo 20

 

 

Articolo 20

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

Articolo 22

 

 

 

Allegato I

Allegati I e II

 

 

Allegato II

Allegato I, parte 3

 

 

Allegato III, parte I, punti da 1 a 6

Allegato I, parte 4, punto A

 

 

Allegato III, parte I, punto 7

 

 

 

Allegato III, parti II e III

Allegato I, parte 4, punto B

 

 

Allegato IV

 

 

 

Allegato V

 

 

 

Allegato VI

 

 

Allegato B

Allegato VII, parte I

Articolo 7

 

 

Allegato VII, parte II

 

Allegato

 

Allegato VIII, parte I

Articolo 9

 

 

Allegato VIII, parte II

Articolo 10

 

 

Allegato IX, parte I

Articolo 11

 

 

Allegato IX, parte II

Articolo 12

 

 

Allegato IX, parte III

Articolo 13

 

 

Allegato IX, parte IV

Articolo 14

 

 

Allegato X

Allegato V

 

 

Allegato XI

Allegato IV

 

 

Allegato XII

 

 

 



( 1 ) http://www.edqm.eu (ultima edizione).

( 2 ) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.

( 3 ) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

( 4 ) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

( 5 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

( 6 ) GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

( 7 ) http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm

( 8 ) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

( 9 ) GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 34.

( 10 ) Fornire tutte le informazioni dettagliate necessarie per consentire una corretta valutazione del programma.

( 11 ) Fornire tutte le informazioni dettagliate necessarie per consentire una corretta valutazione del programma.

( 12 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

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