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Document 02008D0185-20100512
Commission Decision of 21 February 2008 on additional guarantees in intra-Community trade of pigs relating to Aujeszky’s disease and criteria to provide information on this disease (notified under document number C(2008) 669) (Codified version) (Text with EEA relevance) (2008/185/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008 che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/185/CE)
Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008 che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/185/CE)
2008D0185 — IT — 12.05.2010 — 005.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2008 che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 059, 4.3.2008, p.19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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L 163 |
34 |
24.6.2008 |
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L 352 |
52 |
31.12.2008 |
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L 73 |
22 |
19.3.2009 |
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L 217 |
5 |
21.8.2009 |
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L 118 |
63 |
12.5.2010 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2008
che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia
[notificata con il numero C(2008) 669]
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/185/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE ( 2 ), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ( 3 ). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
(2) |
L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l’organizzazione internazionale incaricata della definizione di norme internazionali in materia di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, in virtù dell’accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie adottato in applicazione del GATT 1994. Tali norme sono pubblicate nel codice zoosanitario internazionale. |
(3) |
Il capitolo del codice zoosanitario internazionale relativo alla malattia di Aujeszky è stato sottoposto a sostanziali modifiche. |
(4) |
È opportuno modificare le garanzie supplementari richieste per gli scambi intracomunitari di suini in relazione alla malattia di Aujeszky per assicurarne la coerenza con le norme internazionali applicabili alla suddetta malattia e garantire un maggiore controllo nella Comunità. |
(5) |
Devono essere fissati criteri relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky, conformemente all’articolo 8 della direttiva 64/432/CEE. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I suini destinati all’allevamento o alla produzione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:
1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
2) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell’autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente;
3) per quanto riguarda l’azienda di origine dei suini:
a) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata nell’azienda in causa negli ultimi 12 mesi;
b) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall’azienda di origine dei suini; tuttavia, quest’ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell’autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all’azienda in causa;
c) negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky;
d) i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un’indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l’assenza della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;
e) negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l’individuazione della malattia;
4) i suini da trasportare:
a) non sono stati vaccinati;
b) nei 30 giorni precedenti lo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia;
c) devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno:
i) 30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione;
ii) 90 giorni, nel caso di suini destinati all’allevamento,
d) sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un intervallo tra l’una e l’altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell’anticorpo ADV-gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell’unità di isolamento deve essere sufficiente per individuare:
i) una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati alla produzione;
ii) una sieroprevalenza dello 0,1 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati all’allevamento.
Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora:
i) nel quadro del programma di cui al punto 2 un’indagine sierologica che dimostri l’assenza di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE sia stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;
ii) i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine;
iii) non siano stati introdotti nuovi suini nell’azienda di origine durante il periodo di isolamento dei suini da trasportare.
Articolo 2
I suini destinati alla macellazione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:
1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
2) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini;
3) tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:
a) provenire da un’azienda che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure
b) essere stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky almeno 15 giorni prima della spedizione e provenire da un’azienda d’origine in cui:
i) nel quadro del programma di cui al punto 2 le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell’autorità competente;
ii) siano rimasti almeno 30 giorni prima della spedizione e dove non sono stati riscontrati sintomi clinici o patologici della malattia al momento della compilazione del certificato sanitario di cui all’articolo 7; oppure
c) non essere stati vaccinati e provenire da un’azienda in cui:
i) nel quadro del programma di cui al punto 2, le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell’autorità competente e nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia sia stata constatata negli ultimi 6 mesi;
ii) la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky e l’introduzione di suini vaccinati siano state vietate dall’autorità competente, poiché all’azienda sta per essere riconosciuto lo status più elevato in relazione a tale malattia conformemente al programma di cui al punto 2;
iii) essi abbiano vissuto per almeno 90 giorni prima della spedizione.
Articolo 3
I suini destinati all’allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure
2) provenire:
a) da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e
b) da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure
3) rispettare le condizioni seguenti:
a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;
c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
d) nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;
e) i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell’anticorpo gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 %;
f) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno 90 giorni.
Articolo 4
I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure
2) provenire:
a) da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e
b) da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure
3) rispettare le condizioni seguenti:
a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;
c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
d) un’indagine sierologica per l’individuazione della malattia di Aujeszky, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;
e) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l’introduzione da un’azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un’indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d).
Articolo 5
Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini, conformemente alla presente decisione, devono essere conformi agli standard definiti nell’allegato III.
Articolo 6
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all’allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell’allegato IV.
Articolo 7
1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:
a) lo status sanitario dell’azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky;
b) qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell’azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia;
c) la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione.
2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano all’allegato I o II, la certificazione prevista nel paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:
a) al primo trattino, dopo il termine «malattia», deve essere aggiunto il termine «Aujeszky»;
b) al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell’articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi.
Articolo 8
Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.
Articolo 9
La decisione 2001/618/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione
Codice ISO |
Stato membro |
Regione |
AT |
Austria |
Tutte le regioni |
CY |
Cipro |
Tutte le regioni |
CZ |
Repubblica ceca |
Tutte le regioni |
DE |
Germania |
Tutte le regioni |
DK |
Danimarca |
Tutte le regioni |
FI |
Finlandia |
Tutte le regioni |
FR |
Francia |
I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
LU |
Lussemburgo |
Tutte le regioni |
NL |
Paesi Bassi |
Tutte le regioni |
SK |
Slovacchia |
Tutte le regioni |
SE |
Svezia |
Tutte le regioni |
UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles |
ALLEGATO II
Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky
Codice ISO |
Stato membro |
Regioni |
BE |
Belgio |
Tutte le regioni |
ES |
Spagna |
Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León Il territorio della provincia di Las Palmas nella comunità autonoma delle Isole Canarie |
HU |
Ungheria |
Tutte le regioni |
IE |
Irlanda |
Tutte le regioni |
IT |
Italia |
La provincia di Bolzano |
UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni nell’Irlanda del Nord |
ALLEGATO III
Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky — Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)
1. Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L’autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADVgE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell’approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l’esame di cui al punto 2, lettera c).
2. Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova
a) La sensibilità della prova deve essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE:
— Siero di riferimento CE ADV 1 alla diluizione 1:8
— Siero di riferimento CE ADV-gE A
— Siero di riferimento CE ADV-gE B
— Siero di riferimento CE ADV-gE C
— Siero di riferimento CE ADV-gE D
— Siero di riferimento CE ADV-gE E
— Siero di riferimento CE ADV-gE F
b) La specificità della prova deve essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE:
— Siero di riferimento CE ADV-gE G
— Siero di riferimento CE ADV-gE H
— Siero di riferimento CE ADV-gE J
— Siero di riferimento CE ADV-gE K
— Siero di riferimento CE ADV-gE L
— Siero di riferimento CE ADV-gE M
— Siero di riferimento CE ADV-gE N
— Siero di riferimento CE ADV-gE O
— Siero di riferimento CE ADV-gE P
— Siero di riferimento CE ADV-gE Q
c) Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:8 e uno dei sieri di riferimento CE da ADV-gE G a ADV-gE Q, di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.
Per il controllo della partita dei kit ADV-gB e ADV-gD, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:2 e il siero di riferimento CE Q di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.
d) Gli istituti di cui all’elenco seguente saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.
AT |
AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel. +43 (0) 505 55-38112Fax +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at |
BE |
CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels |
CY |
State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia |
CZ |
— |
DE |
Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitStandort WusterhausenSeestraße 55D-16868 WusterhausenTel. + 49 33979 80-0Fax + 49 33979 80-200 |
DK |
National Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave |
EE |
Veterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel. + 372 7 386 100Fax + 372 7 386 102E-mail: info@vetlab.ee |
ES |
Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel. +34 916 290 300Fax +34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es |
FI |
Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel. +358 20 772 003 (exchange)Fax +358 20 772 4350 |
FR |
Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest —LERAPPBP 5322440 Ploufragan |
UK |
Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel. (44-1932) 341111Fax (44-1932) 347046 |
GR |
Centre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel. +30 2106010903 |
HU |
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel. +36 1 460-6300Fax +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu |
IE |
Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare |
IT |
Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,Via Bianchi, 9;25124 Brescia |
LT |
National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius |
LU |
CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels |
LV |
Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel. +371 7620526Fax +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv |
MT |
— |
NL |
Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad |
PL |
Laboratory Departement of Swine DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy InstytutBadawczyal. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel. +48 81 889 30 00Fax +48 81 886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl |
PT |
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa |
SE |
Statens veterinärmedicinska anstaltDepartment of VirologyS-751 89 UppsalaTel (46-18) 67 40 00Fax (46-18) 67 44 67 |
SI |
Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana |
SK |
Štátny veterinárny ústavPod dráhami 918960 86 ZvolenSlovenska republika |
ALLEGATO IV
Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio
1. Stato membro: …
2. Data: …
3. Periodo: …
4. Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche: …
5. Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende (completare la tabella seguente):
Regione |
Numero di aziende suinicole |
Numero di aziende suinicole oggetto d un programma per la malattia di Aujesky (1) |
Numero di aziende suinicole non contaminate dalla malattia di Aujesky (con vaccinazione) (2) |
Numero di aziende suinicole indenni dalla malattia di Aujeszky (senza vaccinazione) (3) |
Totale |
||||
(1) Programma sotto il controllo dell’autorità competente. (2) Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti. (3) Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all’articolo I, punto 3. |
6. Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.: …
…
…
…
ALLEGATO V
DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Decisione 2001/618/CE della Commissione (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48) |
|
Decisione 2001/746/CE della Commissione (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 41) |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 |
Decisione 2001/905/CE della Commissione (GU L 335 del 19.12.2001, pag. 22). |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 2 |
Decisione 2002/270/CE della Commissione (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7) |
limitatamente all’articolo 3 |
Decisione 2003/130/CE della Commissione (GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9) |
|
Decisione 2003/575/CE della Commissione (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 41) |
|
Decisione 2004/320/CE della Commissione (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75) |
limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II |
Decisione 2005/768/CE della Commissione (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27) |
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Decisione 2006/911/CE della Commissione (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41) |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 12 dell’allegato |
Decisione 2007/603/CE della Commissione (GU L 236 dell’8.9.2007, pag. 7) |
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Decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26) |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 10 dell’allegato |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
Decisione 2001/618/CE |
Presente decisione |
Articolo 1, lettera a) e b) |
Articolo 1, punti 1 e 2 |
Articolo 1, lettera c), dal primo al quinto trattino |
Articolo 1, punto 3, lettere da a) a e) |
Articolo 1, lettera d), dal primo al quarto trattino |
Articolo 1, punto 4, lettere da a) a d) |
Articolo 2, lettere a) e b) |
Articolo 2, punti 1 e 2 |
Articolo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 2, punto 2, lettere da a) a c) |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, punto 1 |
Articolo 3, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 3, punto 2, lettere a) e b) |
Articolo 3, lettera c), dal primo al sesto trattino |
Articolo 3, punto 3, lettere da a) a f) |
Articolo 4, lettera a) |
Articolo 4, punto 1 |
Articolo 4, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 4, punto 2, lettere a) e b) |
Articolo 4, lettera c), dal primo al quinto trattino |
Articolo 4, punto 3, lettere da a) a e) |
Articoli da 5 a 8 |
Articoli da 5 a 8 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
— |
— |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Allegati da I a IV |
Allegati da I a IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
( 1 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
( 2 ) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.
( 3 ) Cfr. allegato V.