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Document 02007R0715-20200901

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/715/2020-09-01

02007R0715 — IT — 01.09.2020 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

►M5  REGOLAMENTO (CE) N. 715/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

del 20 giugno 2007,

relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 692/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2008

  L 199

1

28.7.2008

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 595/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009

  L 188

1

18.7.2009

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 566/2011 DELLA COMMISSIONE dell’8 giugno 2011

  L 158

1

16.6.2011

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 459/2012 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2012

  L 142

16

1.6.2012

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

  L 151

1

14.6.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 199, 26.7.2016, pag.  34 (692/2008)

►C2

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (715/2007)

►C3

Rettifica, GU L 294, 11.11.2017, pag.  42 (715/2007)




▼B

▼M5

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

del 20 giugno 2007,

relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6)

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPITOLO I

SCOPO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

1.  Il presente regolamento fissa i requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore («veicoli») e parti di ricambio, come i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, riguardo alle loro emissioni.

▼M5

2.  Il presente regolamento fissa inoltre norme sulla conformità in servizio, la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD) del veicolo e la misurazione del consumo di carburante.

▼B

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.  Il presente regolamento si applica a veicoli delle categorie M1, M2, N1, e N2 di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg.

2.  Su richiesta del costruttore, l'omologazione concessa a norma del presente regolamento può essere estesa dai veicoli di cui al paragrafo 1 ai veicoli M1, M2, N1 e N2 definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Articolo 3

Definizioni

Nell’ambito delle finalità del presente regolamento e dei suoi provvedimenti di attuazione si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«veicolo ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di stoccaggio (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione;

2) 

«veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali»: veicoli diesel della categoria M1 che possono essere:

a) 

veicoli per uso speciale definiti nella direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 000 kg;

b) 

veicoli con massa di riferimento superiore a 2 000 kg e progettati per il trasporto di 7 o più occupanti, compreso il conducente, salvo, a partire dal 1o settembre 2012, i veicoli della categoria M1G definiti nella direttiva 70/156/CEE;

oppure

c) 

veicoli con massa di riferimento superiore a 1 760 kg usati specificamente per scopi commerciali e adibiti al trasporto di sedie a rotelle all'interno del veicolo.

3) 

«massa di riferimento»: massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, più una massa forfettaria di 100 kg;

4) 

«gas inquinanti»: emissioni dei gas di scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto, espressi in equivalente di biossido d’azoto (NO2) e di idrocarburi;

5) 

«particolato»: componenti dei gas di scarico, eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 °K (52 °C), mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico;

6) 

«emissioni dallo scarico»: emissione di gas inquinanti e di particolato;

▼C3

7) 

«emissioni per evaporazione»: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, che non sono emissioni dallo scarico;

▼B

8) 

«basamento motore»: spazi nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell’olio con passaggi interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi;

9) 

«sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD»: sistema di controllo delle emissioni in grado di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;

10) 

«impianto di manipolazione»: ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l’efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo;

11) 

«dispositivo di controllo dell'inquinamento»: componente di un veicolo che controlla e/o limita le emissioni dallo scarico e per evaporazione;

12) 

«dispositivo d'origine di controllo dell'inquinamento»: un dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi coperti dall'omologazione concessa al veicolo;

13) 

«dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento»: dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell'inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica separata, come definita dalla direttiva 70/156/CEE;

▼M5 —————

▼B

16) 

«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti mediante biomassa;

17) 

«veicolo alimentato da carburante alternativo»: un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica, oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali;

▼M4

18) 

«motore ad iniezione diretta»: motore che può operare in una modalità in cui il carburante è immesso nell’aria di aspirazione dopo che l’aria è stata convogliata attraverso le valvole di aspirazione.

▼B



CAPITOLO II

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE

Articolo 4

Obblighi dei costruttori

1.  I costruttori dimostrano che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità sono stati omologati conformemente al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d’attuazione. I costruttori dimostrano inoltre che tutti i nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento da omologare, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono stati omologati conformemente al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione.

Tali obblighi comprendono il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I e dei provvedimenti d’attuazione di cui all’articolo 5.

2.  I costruttori garantiscono il rispetto delle procedure di omologazione a verifica della conformità della produzione, della durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento e della conformità in condizioni d’uso.

Le misure tecniche adottate dal costruttore devono inoltre essere tali da garantire che le emissioni dallo scarico e le emissioni per evaporazione risultino effettivamente limitate, conformemente al presente regolamento, per tutta la normale durata di vita dei veicoli in condizioni normali di utilizzazione. Pertanto, i controlli della conformità in condizioni d'uso vanno effettuati per 5 anni o 100 000 km a seconda del caso che si verifica per primo. Le prove di durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento a fini di omologazione vanno effettuate per 160 000 km. Per conformarsi a tali prove di durata tale scopo i costruttori devono avere la possibilità di effettuare test di invecchiamento al banco di prova, nel rispetto delle misure di attuazione di cui al paragrafo 4.

Il controllo di conformità in condizioni d'uso verifica, in particolare, le emissioni dello scarico quali misurate sulla base dei limiti di emissione di cui all'allegato I. Al fine di migliorare il controllo delle emissioni per evaporazione e delle emissioni a bassa temperatura ambiente, la Commissione riesamina le procedure di prova.

3.  I costruttori precisano le emissioni di biossido di carbonio ed i dati relativi al consumo di carburante in un documento consegnato all’acquirente del veicolo al momento dell’acquisto.

4.  I metodi e i requisiti specifici per attuare i paragrafi 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 5

Requisiti e prove

1.  Il costruttore produce i veicoli in modo che progetto, costruzione e assemblaggio dei componenti che influiscono sulle emissioni permettano che il veicolo, nell’uso normale, soddisfi il presente regolamento e i relativi provvedimenti d’attuazione.

2.  L’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato. Tale divieto non si applica quando:

a) 

l’impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli;

b) 

l’impianto non funziona dopo l’avvio del motore;

c) 

le condizioni sono in sostanza comprese nelle procedure di prova a verifica delle emissioni per evaporazione e delle emissioni medie dallo scarico.

3.  I metodi, le prove e i requisiti specifici per l’omologazione stabiliti dal presente paragrafo, nonché i requisiti per attuare il paragrafo 2, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Essi comprendono i requisiti relativi ai seguenti elementi:

a) 

emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, emissioni a bassa temperatura ambiente, emissioni a regime di minimo, opacità del fumo, funzionamento e rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento;

b) 

emissioni per evaporazione e del basamento motore;

c) 

sistemi OBD e prestazione dei dispositivi di controllo dell'inquinamento in condizioni d’uso;

d) 

durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, conformità in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;

e) 

misurazione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo di carburante;

f) 

veicoli ibridi e veicoli a carburante alternativo;

g) 

estensione dell’omologazione e requisiti per i piccoli costruttori;

h) 

attrezzatura di prova;

▼M2 —————

▼B

i) 

carburanti di riferimento, come benzina, gasolio, gas e biocarburanti, come il bioetanolo, il biodiesel e il biogas;

▼M2

j) 

misurazione della potenza del motore.

▼B

I requisiti di cui sopra si applicano, se del caso, ai veicoli indipendentemente dal tipo di carburante da essi utilizzato.

▼M5 —————

▼B



CAPITOLO IV

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 10

Omologazione

1.  Con effetto dal 2 luglio 2007, su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un nuovo tipo di veicolo né proibirne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio, se il veicolo interessato è conforme al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite d'emissione Euro 5 o Euro 6 fissati rispettivamente nella tabella 1 e tabella 2 dell'allegato I.

2.  A decorrere dal 1o settembre 2009, e dal 1o settembre 2010 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a nuovi tipi di veicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie agli allegati, ad eccezione dei valori limite d'emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Per le prove relative alle emissioni dallo scarico, i valori limite applicati ai veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche sono gli stessi che quelli applicati ai veicoli della classe III della categoria N1.

3.  A decorrere dal 1o gennaio 2011, e dal 1o gennaio 2012 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2 e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie agli allegati, ad eccezione dei valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I e, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli. Per le prove relative alle emissioni dallo scarico, i valori limite applicati ai veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche sono gli stessi di quelli applicati ai veicoli della classe III della categoria N1.

4.  A decorrere dal 1o settembre 2014, e dal 1o settembre 2015 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale per nuovi tipi di veicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I.

5.  A decorrere dal 1o settembre 2015, e dal 1o settembre 2016 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1e della categoria N2, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I, e, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli.

▼M1

6.  Il limite di emissione di 5,0 mg/km relativo alla massa del particolato di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato I ha effetto a decorrere dalle date indicate nei paragrafi 1, 2 e 3.

Il limite di emissione di 4,5 mg/km relativo alla massa del particolato di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato I ha effetto a decorrere dal 1o settembre 2011 per l’omologazione di nuovi tipi di veicolo e dal 1o gennaio 2013 per tutti i nuovi veicoli venduti, immatricolati o immessi in circolazione nella Comunità.

▼M4

7.  Fino a tre anni dopo le date di applicazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per le nuove omologazioni e l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli e a scelta del fabbricante, un limite all’emissione del numero di particelle pari a 6 × 1012 #/km è applicato ai veicoli a iniezione diretta ad accensione comandata.

▼B

Articolo 11

Omologazione delle parti di ricambio

1.  Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento nuovi, destinati a veicoli omologati ai sensi del presente regolamento, qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione ai sensi del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione.

2.  Le autorità nazionali possono continuare a rilasciare estensioni dell'omologazione CE ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento concepiti per norme precedenti il presente regolamento alle condizioni applicate in origine. Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di tali dispositivi antinquinamento di ricambio qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'adeguata omologazione.

3.  I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a veicoli omologati prima dell'adozione delle prescrizioni in materia di omologazione delle componenti.

Articolo 12

Incentivi finanziari

1.  Gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari che si applicano alla produzione in serie di veicoli conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Tali incentivi sono validi per tutti i veicoli nuovi, in vendita sul mercato di uno Stato membro, che siano conformi almeno ai valori limite di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I prima delle date fissate all'articolo 10, paragrafo 3. Essi cessano di essere applicati in tali date.

A partire dalle date di cui all'articolo 10, paragrafo 3 e sino alle date di cui all'articolo 10, paragrafo 5, possono essere concessi incentivi finanziari applicabili unicamente ai veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai valori limite di emissione di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Gli incentivi cessano di essere applicati alle date di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

2.  Gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per ammodernare i veicoli in servizio e per demolire quelli che non sono conformi.

3.  Per ogni tipo di veicolo gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non superano il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni fissati nell'allegato I, costo d'installazione compreso.

4.  La Commissione è informata in tempo utile dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Sanzioni

1.  Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento da parte dei costruttori e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro il 2 gennaio 2009 e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative.

2.  Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:

a) 

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo;

b) 

la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio;

c) 

la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell'omologazione;

d) 

▼C2

l'impiego di impianti di manipolazione.

▼M5 —————

▼B



CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Ridefinizione delle specifiche

1.  La Commissione esamina la possibilità di includere le emissioni di metano nel calcolo delle emissioni di biossido di carbonio. Se necessario, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta corredata di misure volte a eliminare o limitare le emissioni di metano.

2.  Al termine del programma sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, e al più tardi al momento dell'entrata in vigore della norma Euro 6, la Commissione adotta le misure in appresso, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo senza ridurre le ambizioni attuali per quanto riguarda l'ambiente:

a) 

modifica del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3, per ricalibrare i valori limite indicati nell’allegato I del presente regolamento in base alla massa di particolato e a introdurvi valori limite basati sul numero di particelle in modo da stabilire un’ampia correlazione con i valori limite di massa della benzina e del gasolio;

b) 

l’adozione di un metodo rivisto di misura per il particolato e di un valore limite per il numero di particelle, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.  La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, nonché i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni. Qualora tale revisione accerti che queste non sono più adeguate, o non riflettono più le reali emissioni mondiali, sono adattate per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla vera guida su strada. Le necessarie misure, concepite per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

4.  La Commissione tiene sotto controllo gli agenti inquinanti soggetti ai requisiti e alle prove di cui all’articolo 5, paragrafo 3. Qualora la Commissione concluda che è necessario regolamentare le emissioni di ulteriori agenti inquinanti, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare di conseguenza il presente regolamento.

5.  La Commissione riesamina i limiti di emissione di cui all’allegato I, tabella 4 per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo e presenta, ove opportuno, una proposta al Parlamento europeo e Consiglio al fine di rendere più rigorosi i limiti di emissione.

▼M2 —————

▼B

Articolo 15

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Modifiche delle direttive 70/156/CEE e 2005/55/CE

1.  La direttiva 70/156/CEE è modificata conformemente all’allegato II del presente regolamento.

2.  La direttiva 2005/55/CE è modificata come segue:

a) 

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativa all'omologazione dei veicoli commerciali pesanti riguardo alle loro emissioni (Euro IV e V)»;

b) 

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

2.  Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) 

“veicolo”: qualsiasi veicolo a motore quale definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg;

b) 

“motore”: la fonte di propulsione motrice di un veicolo che può essere omologata in quanto entità tecnica separata quale definita all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

c) 

“veicolo ecologico migliorato (EEV)”: il veicolo azionato da un motore conforme ai valori limite di emissione facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I»;

c) 

la sezione 1 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

«1. La presente direttiva riguarda il controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, la vita utile dei dispositivi di controllo delle emissioni, la conformità dei veicoli/motori in circolazione e i sistemi diagnostici di bordo (OBD) di tutti i veicoli a motore nonché i motori indicati all'articolo 1, ad eccezione dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 ( *1 ).

Articolo 17

Abrogazione

1.  Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dal 2 gennaio 2013:

— 
direttiva 70/220/CEE,
— 
direttiva 72/306/CEE,
— 
direttiva 74/290/CEE,
— 
direttiva 77/102/CEE,
— 
direttiva 78/665/CEE,
— 
direttiva 80/1268/CEE,
— 
direttiva 83/351/CEE,
— 
direttiva 88/76/CEE,
— 
direttiva 88/436/CEE,
— 
direttiva 89/458/CEE,
— 
direttiva 91/441/CEE,
— 
direttiva 93/59/CEE,
— 
direttiva 93/116/CE,
— 
direttiva 94/12/CE,
— 
direttiva 96/44/CE,
— 
direttiva 96/69/CE,
— 
direttiva 98/69/CE,
— 
direttiva 98/77/CE,
— 
direttiva 1999/100/CE,
— 
direttiva 1999/102/CE,
— 
direttiva 2001/1/CE,
— 
direttiva 2001/100/CE,
— 
direttiva 2002/80/CE,
— 
direttiva 2003/76/CE,
— 
direttiva 2004/3/CE.

2.  Gli allegati II e V della direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989, recante adeguamento al progresso tecnico delle direttive 70/157/CEE 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE del Consiglio concernenti i veicoli a motore ( 1 ), sono soppressi a decorrere dal 2 gennaio 2013.

3.  I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti al presente regolamento.

4.  Gli Stati membri abrogano la legislazione di attuazione adottata ai sensi delle direttive di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 2 gennaio 2013.

Articolo 18

Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Il presente regolamento si applica dal 3 gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 1, e dall'articolo 12 che si applicano dal 2 luglio 2007.

3.  Le modifiche o i provvedimenti d’attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 6, sono adottati al più tardi il 2 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

LIMITI D’EMISSIONE

▼M1



Tabella 1

limiti d’emissione ►C1  Euro ◄ 5

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Valori limite

Massa di monossido di carbonio

(CO)

Massa di idrocarburi totali

(THC)

Massa di idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa di ossidi di azoto

(NOx)

Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto

(THC + NOx)

Massa di particolato ►M3   ◄

(PM)

►M4  
Numero di particelle
(PN)  ◄

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(n./km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (1)

CI

PI

CI

M

Tutte

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N1

I

MR ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

II

1 305 < MR ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

III

1 760 < MR

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N2

Tutte

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

(1)   I limiti relativi alla massa di particolato per i motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

Legenda: PI = motori ad accensione comandata, CI = motori ad accensione spontanea

▼M4



Tabella 2

Limiti d’emissione Euro 6

 

Massa di riferimento

(RM)

(kg)

Valori limite

Massa del monossido di carbonio

(CO)

Massa degli idrocarburi totali

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa degli ossidi di azoto

(NOx)

Massa combinata degli idrocarburi e degli ossidi di azoto

(THC + NOx)

Massa del particolato

(PM) (1)

Numero di particelle

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2) (3)

CI

M

Tutte

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Tutte

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

(1)   Un limite della massa del particolato emesso pari a 5,0 mg/km si applica ai veicoli omologati a norma dei limiti d’emissione di questa tabella con il precedente metodo di misurazione della massa del particolato, prima dell’1.9.2011.

(2)   I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

(3)   Fino a tre anni dopo la data di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, un limite di emissione del numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km si applica ai veicoli Euro 6 PI a iniezione diretta su richiesta del fabbricante. Al più tardi a tale data si applica un metodo di prova per l’omologazione atto a garantire l’effettiva limitazione del numero di particelle emesse dai veicoli nelle condizioni reali di guida.

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)

▼B



Tabella 3

Limite d’emissione per la prova delle emissioni per evaporazione

Massa delle emissioni per evaporazione (g/prova)

2,0



Tabella 4

Limite d’emissione per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo

Temperatura di prova 266 K (–7 °C)

Categoria del veicolo

Classe

Massa del monossido di carbonio (CO)

L1 (g/km)

Massa degli idrocarburi (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2




ALLEGATO II

Modifiche della direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1) 

nell’articolo 2 si aggiunge la seguente frase dopo l’ultimo trattino:

«Ove nella presente direttiva si faccia riferimento ad una direttiva particolare o ad un regolamento, si dovranno comprendere anche i relativi provvedimenti d'attuazione.»;

2) 

le parole «o regolamento» si aggiungono dopo le parole «direttiva particolare» nelle seguenti disposizioni:

articolo 2, primo trattino; articolo 2, nono trattino; articolo 2, decimo trattino; articolo 2, quattordicesimo trattino; articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 4; articolo 4, paragrafo 1, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, lettera d); articolo 5, paragrafo 5; articolo 6, paragrafo 3; articolo 7, paragrafo 2; articolo 13, paragrafo 4; articolo 13, paragrafo 5; allegato I, primo comma; allegato III, parte III; allegato IV, parte II, primo paragrafo; allegato V sezione 1, lettera a); allegato V sezione 1, lettera b); allegato V sezione 1, lettera c); allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli; allegato VII, sezione 4; allegato VII, nota 1 a piè di pagina; allegato X, sezione 2.1.; allegato X, sezione 3.3.; allegato XI, appendice 4, significato delle lettere: X; allegato XII, sezione B(2); allegato XIV, sezione 2(a); allegato XIV, sezione 2(c); allegato XIV, sezione 2(d);

3) 

le parole «o regolamenti» si aggiungono dopo la parola «direttive» nelle seguenti disposizioni:

articolo 2, ottavo trattino; articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2); articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino; articolo 4, paragrafo 1, lettera b); articolo 4, paragrafo 3; articolo 5, paragrafo 4, terzo comma; articolo 5, paragrafo 6; articolo 8, paragrafo 2; articolo 8, paragrafo 2, lettera c); articolo 9, paragrafo 2; articolo 10, paragrafo 2; articolo 11, paragrafo 1; articolo 13, paragrafo 2; articolo 14, paragrafo 1, lettera i); elenco degli allegati: titolo dell’allegato XIII; allegato I, primo comma; allegato IV, parte I, prima e seconda riga; allegato IV, parte II, nota 1 a piè di pagina; allegato V sezione 1(b); allegato V sezione 3; allegato V sezione 3(a); allegato V sezione 3(b); allegato VI, punti 1e 2; allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli; allegato X, sezione 2.2.; allegato X, sezione 2.3.5.; allegato X, sezione 3.5; allegato XII, titolo; allegato XIV, sezione 1.1.; allegato XIV, sezione 2(c);

4) 

le parole «o regolamento» si aggiungono dopo la parola «direttiva» nelle seguenti disposizioni:

articolo 5, paragrafo 3, terzo comma; allegato IV, parte I, nota a piè di pagina X della tabella; allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli, l'intestazione delle tabelle; allegato VII (1) sezione 2; allegato VII (1) sezione 3; allegato VII (1) sezione 4; allegato VIII, sezioni 1, 2, 2.1, 2.2 e 3; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati della categoria M1, punti 45, 46.1 e 46.2; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3, punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3 punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti della categoria M1 punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie M2 e M3, punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3, punti 45 e 46.1; allegato X nota a piè di pagina 2; allegato X sezione 1.2.2; allegato XI, appendice 4, significato delle lettere: N/A; allegato XV, intestazione della tabella;

le parole «o regolamenti» si aggiungono dopo la parola «direttive» nelle seguenti disposizioni:

allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati della categoria M1; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti della categoria M1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie M2 e M3; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3; allegato XV;

5) 

nell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), le parole «o uno o più regolamenti» si aggiungono dopo le parole «una o più direttive»;

6) 

nell’allegato IV, parte I, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:



«Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

Riferimento della Gazzetta ufficiale

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

L … del …, pag. …

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

(1)   Per i veicoli con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del costruttore si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg.»

7) 

nell’allegato IV, sono soppressi i punti 11 e 39 della parte I;

8) 

nell’allegato VII, (4) si aggiungono le parole «o ad un regolamento particolare» dopo le parole «in base a una direttiva particolare»;

9) 

nell’allegato VII, (5) si aggiungono le parole «o regolamento» dopo le parole «l'ultima direttiva»;

10) 

nell’allegato XI, appendice 1, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:



«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

Q

G+Q

G+Q»

 

11) 

nell’allegato XI, appendice 1, sono soppressi i punti 11 e 39;

12) 

nell’allegato XI, appendice 2, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:



«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

A

A

 

A

 

 

 

 

 

13) 

nell’allegato XI, appendice 2, sono soppressi i punti 11 e 39;

14) 

nell’allegato XI, appendice 3, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:



«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

Q

 

Q

 

 

 

 

 

15) 

nell’allegato XI, appendice 3, è soppresso il punto 11;

16) 

nell’allegato XI, appendice 4, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:



«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

Gru mobile della categoria Numero

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

N/A»

17) 

nell’allegato XI, appendice 4, è soppresso il punto 11.



( *1 ) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.»

( 1 ) GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43.

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