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Document 02007D0025-20181109

Consolidated text: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità [notificata con il numero C(2006) 6958] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/25/CE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2018-11-09

02007D0025 — IT — 09.11.2018 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità

[notificata con il numero C(2006) 6958]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/25/CE)

(GU L 008 dell'13.1.2007, pag. 29)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2007/876/CE del 19 dicembre 2007

  L 344

50

28.12.2007

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2009/6/CE del 17 dicembre 2008

  L 4

15

8.1.2009

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2009/818/CE del 6 novembre 2009

  L 291

27

7.11.2009

►M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/734/UE del 30 novembre 2010

  L 316

10

2.12.2010

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/248/UE del 7 maggio 2012

  L 123

42

9.5.2012

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/635/UE del 31 ottobre 2013

  L 293

40

5.11.2013

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2225 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 30 novembre 2015

  L 316

14

2.12.2015

►M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2410 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 dicembre 2017

  L 342

13

21.12.2017

►M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1687 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 novembre 2018

  L 279

36

9.11.2018




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità

[notificata con il numero C(2006) 6958]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/25/CE)



Articolo 1

Movimenti dai paesi terzi

1.  Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se tali uccelli:

a) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell’allegato I; oppure

b) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell’allegato I, purché essi:

▼M4

i) prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato nell’allegato I, parte 1, o nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ( 1 ), o

▼M9

ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione ( 2 ), o

iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7; i vaccini devono essere stati approvati per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure

iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento e

▼M9

v) siano portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non siano autorizzati a partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'importazione nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta di cui al punto ii).

▼B

2.  Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d’invio secondo il modello di certificato di cui all’allegato II.

3.  Al certificato veterinario sarà allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all’allegato III.

Articolo 2

Controlli veterinari

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell’identità da parte delle autorità competenti ai punti d’ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.

2.  Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

3.  Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d’ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.

▼M9

4.  Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼B

Articolo 3

La presente decisione non si applica all’introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, ►M6  ————— ◄ isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La decisione 2005/759/CE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione resta in vigore fino al ►M10  31 dicembre 2019 ◄ .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

PARTE A

Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

PARTE B

Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

 Africa,

 Americhe,

 Asia, Estremo Oriente e Oceania,

 Europa,

 Medio Oriente.

▼M4




ALLEGATO II

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►(2) M9  

►(2) M9  

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ALLEGATO III

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, proprietario ( 4 ) degli uccelli/responsabile degli uccelli a nome del proprietario (4)  dichiara che:

1. Gli uccelli sono accompagnati dal sottoscritto e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario.

2. Gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento non commerciale.

3. Durante il periodo tra l’ispezione veterinaria prima del movimento e l’effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

4.

 

 (4) 

[Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell’invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]

 (4) oppure

[Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]

 (4) oppure

[È stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all’introduzione presso la stazione di quarantena di come indicato nel certificato corrispondente; nonché]

▼M9

5. L'uccello/Gli uccelli deve essere portato/devono essere portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non deve/devono partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili nel periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'ingresso nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta.

▼M4



 

 

Data e luogo

Firma



( 1 ) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

( 4 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

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