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Document 02006R1931-20120119

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1931/2006 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1931/2012-01-19

2006R1931 — IT — 19.01.2012 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen

▼B

(GU L 405, 30.12.2006, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011

  L 347

41

30.12.2011


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 029, 3.2.2007, pag. 3  (1931/2006)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

L'esigenza di elaborare norme relative al traffico frontaliero locale allo scopo di consolidare il quadro giuridico comunitario riguardante le frontiere esterne è stata posta in rilievo nella comunicazione della Commissione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea». Essa ha trovato conferma nell'approvazione da parte del Consiglio, il 13 giugno 2002, del «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», successivamente accolto con favore dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002.

(2)

È nell'interesse della Comunità allargata assicurare che le frontiere con i suoi vicini non costituiscano un ostacolo al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale. Di conseguenza, occorre sviluppare un sistema efficiente per il traffico frontaliero locale.

(3)

Il regime di traffico frontaliero locale costituisce una deroga alle regole generali relative ai controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri previste dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) ( 2 ).

(4)

La Comunità dovrebbe stabilire i criteri e le condizioni da rispettare per agevolare ai residenti frontalieri l'attraversamento delle frontiere terrestri esterne degli Stati membri, in regime di traffico frontaliero locale. Tali criteri e condizioni dovrebbero assicurare l'equilibrio tra l'intento di agevolare il passaggio della frontiera per i residenti frontalieri in buona fede, aventi legittimi motivi di attraversare di frequente la frontiera terrestre esterna degli Stati membri, e l'esigenza di prevenire l'immigrazione illegale e le minacce potenziali per la sicurezza costituite dalle attività criminali.

(5)

Come regola generale, onde evitare gli abusi, il lasciapassare per traffico frontaliero locale dovrebbe essere rilasciato solo a persone che risiedano legalmente nella zona di frontiera di un paese vicino di uno Stato membro da almeno un anno. Accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi confinanti possono tuttavia prevedere un periodo di residenza più lungo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio trattandosi di minori o di variazioni dello stato civile o in caso di acquisizione per via successoria di terreni, gli accordi bilaterali possono prevedere anche un periodo di residenza più breve.

(6)

Il lasciapassare per traffico frontaliero locale dovrebbe essere rilasciato ai residenti frontalieri a prescindere dal fatto che siano o meno soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( 3 ). Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere letto in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio ( 4 ), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso ad esentare dall'obbligo del visto i residenti frontalieri che beneficiano del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento. Il presente regolamento può quindi entrare in vigore solo parallelamente all'entrata in vigore di tale regolamento modificato.

(7)

La Comunità dovrebbe stabilire criteri e condizioni per il rilascio ai residenti frontalieri di un lasciapassare per traffico frontaliero locale. Tali criteri e condizioni dovrebbero essere compatibili con le condizioni di ingresso imposte ai residenti frontalieri che attraversano una frontiera terrestre esterna in regime di traffico frontaliero locale.

(8)

La predisposizione a livello comunitario di norme sul traffico frontaliero locale non dovrebbe pregiudicare il diritto di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari, nonché i cittadini di paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e quei paesi terzi dall'altro, beneficiano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Qualora tuttavia l’agevolazione concessa ai residenti frontalieri dal regime di traffico frontaliero locale implichi controlli meno sistematici, tale agevolazione dovrebbe essere automaticamente estesa a coloro che risiedono nella zona di frontiera di cui trattasi e beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione.

(9)

Ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, è opportuno consentire agli Stati membri di tenere in vigore o di concludere a titolo bilaterale, se necessario, accordi con i paesi terzi limitrofi, purché detti accordi siano compatibili con le norme stabilite nel presente regolamento.

(10)

Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, il presente regolamento non pregiudica il regime specifico ivi applicato, di cui alla dichiarazione del Regno di Spagna sulle città di Ceuta e Melilla nell'atto finale di adesione della Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ( 5 ).

(11)

È opportuno che gli Stati membri irroghino ai residenti frontalieri le sanzioni previste dal diritto nazionale in caso di violazione del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento.

(12)

È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere corredata delle proposte legislative del caso.

(13)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(14)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento — definire cioè i criteri e le condizioni per l'istituzione di un regime di traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — incidono direttamente sull'acquis comunitario in materia di frontiere esterne e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolata da esso né sottoposta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dalla data di adozione da parte del Consiglio del presente regolamento, se recepirlo nel suo diritto nazionale.

(16)

In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 6 ), che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ( 7 ) relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo.

(17)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen ( 8 ). Il Regno Unito non partecipa dunque all'adozione del suddetto regolamento, non è vincolato da esso né soggetto alla sua applicazione.

(18)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ( 9 ). L'Irlanda non partecipa dunque all'adozione del suddetto regolamento, non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione.

(19)

In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE ( 10 ) e 2004/860/CE ( 11 ).

(20)

Gli articoli 4, lettera b), e 19, lettera c), sono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o altrimenti a esso correlate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento istituisce un regime di traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e introduce a tal fine un lasciapassare per traffico frontaliero locale.

2.  Il presente regolamento autorizza gli Stati membri a concludere o mantenere in vigore accordi bilaterali con i paesi terzi limitrofi ai fini dell'attuazione del regime di traffico frontaliero istituito dal presente regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni di diritto comunitario e di diritto nazionale applicabili ai cittadini di paesi terzi per quanto riguarda:

a) i soggiorni di lunga durata;

b) l'accesso ad un'attività economica e il suo esercizio;

c) gli aspetti fiscali e doganali.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

1) «frontiera terrestre esterna»: il confine terrestre comune fra uno Stato membro e un paese terzo limitrofo;

2) «zona di frontiera»: la zona che si estende per non più di 30 chilometri oltre la frontiera. Gli Stati interessati precisano nei loro accordi bilaterali di cui all'articolo 13, i distretti amministrativi locali da considerarsi come zona di frontiera. La porzione di distretto che si situi a più di 30 chilometri — ma non oltre i 50 — dalla linea di frontiera è da considerarsi parte della zona di frontiera. ►M1   Le aree elencate all’allegato del presente regolamento sono considerate parte della zona di frontiera; ◄

3) «traffico frontaliero locale»: il passaggio regolare della frontiera terrestre esterna da parte di residenti frontalieri per soggiornare in una zona di frontiera, dovuto, ad esempio, a motivi sociali, culturali o economici comprovati ovvero a legami familiari e per un periodo non superiore ai limiti temporali stabiliti nel presente regolamento;

4) «persone beneficiarie del diritto comunitario alla libera circolazione»:

i) i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e i cittadini di paesi terzi membri della famiglia di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione e ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE ( 12 );

ii) i cittadini di paesi terzi e i membri delle loro famiglie, quale che sia la loro nazionalità che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e quei paesi, dall'altro, godono del diritto di libera circolazione equivalente al diritto dei cittadini dell'Unione;

5) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato e che non rientri nel punto 4;

6) «residenti frontalieri»: i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nella zona di frontiera di un paese confinante con uno Stato membro da un periodo precisato negli accordi bilaterali di cui all'articolo 13, di durata non inferiore ad un anno. In casi eccezionali e debitamente motivati, specificati negli accordi bilaterali, tale periodo può essere accettato anche se inferiore ad un anno;

7) «lasciapassare per traffico frontaliero locale»: documento istituito dal capo III, con il quale si autorizza un residente frontaliero ad attraversare la frontiera terrestre esterna nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale;

8) «convenzione Schengen»: la convenzione di applicazione dell'accordo Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( 13 ).



CAPO II

REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

Articolo 4

Condizioni di ingresso

I residenti frontalieri possono attraversare la frontiera terrestre esterna di uno Stato membro limitrofo, in regime di traffico frontaliero locale, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) siano in possesso di un lasciapassare per traffico frontaliero locale e, se richiesto dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 13, di uno o più documenti di viaggio validi;

b) non siano segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;

c) non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, e in particolare non siano segnalati per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione.

Articolo 5

Durata del soggiorno nella zona di frontiera

Gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13 precisano la durata massima autorizzata di ciascun soggiorno ininterrotto nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale, che non deve superare i tre mesi.

Articolo 6

Verifiche in ingresso e in uscita

1.  Gli Stati membri effettuano verifiche in ingresso e in uscita su residenti frontalieri per accertarsi che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4.

2.  Non è apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare per traffico frontaliero locale nell'ambito del regime in questione.

3.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 15.



CAPO III

LASCIAPASSARE PER TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

Articolo 7

Istituzione di un lasciapassare per traffico frontaliero locale

1.  È istituito un lasciapassare per traffico frontaliero locale.

2.  La validità territoriale del lasciapassare per traffico frontaliero locale è limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio.

3.  Il lasciapassare per traffico frontaliero locale reca la fotografia del titolare e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome, cognome, data di nascita, cittadinanza e luogo di residenza del titolare del lasciapassare;

b) autorità emittente, data di rilascio e periodo di validità;

c) zona di frontiera all'interno della quale il titolare del lasciapassare è autorizzato a circolare;

d) numero di almeno un documento valido, di cui all'articolo 9, lettera a), che autorizzi il titolare ad attraversare le frontiere esterne.

Il lasciapassare precisa chiaramente che il titolare non è autorizzato a circolare al di fuori della zona di frontiera e che qualsiasi abuso è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17.

Articolo 8

Caratteristiche di sicurezza e prescrizioni tecniche relative al lasciapassare per traffico frontaliero locale

1.  Le caratteristiche di sicurezza e prescrizioni tecniche del lasciapassare per traffico frontaliero locale sono conformi al disposto del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ( 14 ).

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un modello del lasciapassare per traffico frontaliero locale redatto in conformità del paragrafo 1.

Articolo 9

Condizioni per il rilascio

È data facoltà di rilasciare il lasciapassare per traffico frontaliero locale ai residenti frontalieri che:

a) siano in possesso del documento o dei documenti di viaggio validi che li autorizzano ad attraversare le frontiere esterne, rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione Schengen;

b) esibiscano documenti comprovanti il loro status di residenti frontalieri e il sussistere di motivazioni legittime per attraversare di frequente la frontiera terrestre esterna in regime di traffico frontaliero locale;

c) non siano segnalati nel SIS ai fini della non ammissione;

d) non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, e in particolare non siano segnalati per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione.

Articolo 10

Validità

Il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validità minima di un anno e una validità massima di cinque anni.

Articolo 11

Diritti di rilascio

I diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di rilascio del lasciapassare per traffico frontaliero locale non superano i diritti percepiti sulle domande per il rilascio di visti che consentono più ingressi, a breve termine.

Il lasciapassare per traffico frontaliero locale può essere rilasciato gratuitamente.

Articolo 12

Modalità di rilascio

1.  Il lasciapassare per traffico frontaliero locale può essere rilasciato dai consolati o da un'autorità amministrativa degli Stati membri nel quadro degli accordi bilaterali di cui all'articolo 13.

2.  Gli Stati membri tengono un registro centrale dei lasciapassare per traffico frontaliero locale richiesti, rilasciati, prorogati, cancellati o revocati e designano un punto di contatto nazionale quale responsabile della pronta trasmissione, su richiesta di altri Stati membri, di informazioni sui lasciapassare registrati.



CAPO IV

APPLICAZIONE DEL REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

Articolo 13

Accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi limitrofi

1.  Ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Gli Stati membri possono inoltre tenere in vigore gli accordi bilaterali di traffico frontaliero locale conclusi con paesi terzi limitrofi. Ove tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.

2.  Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale di traffico frontaliero locale con paesi terzi limitrofi, gli Stati membri interessati consultano la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il presente regolamento.

Se ritiene l'accordo incompatibile con il presente regolamento, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.

3.  Quando la Comunità o gli Stati membri interessati non hanno concluso un accordo generale di riammissione con un paese terzo, gli accordi bilaterali relativi al traffico frontaliero locale con tale paese comprendono disposizioni intese ad agevolare la riammissione delle persone che hanno abusato del regime istituito dal presente regolamento.

Articolo 14

Comparabilità del trattamento

Negli accordi bilaterali di cui all'articolo 13, gli Stati membri provvedono affinché il paese terzo in questione riconosca alle persone che godono del diritto comunitario di libera circolazione e ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella zona di frontiera dello Stato membro in questione un trattamento almeno comparabile a quello concesso ai residenti frontalieri del paese terzo in questione.

Articolo 15

Agevolazione del passaggio di frontiera

1.  Gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13 possono comprendere disposizioni intese a agevolare il passaggio di frontiera, in base alle quali gli Stati membri:

a) prevedono specifici valichi di frontiera aperti soltanto per i residenti frontalieri;

b) riservano ai residenti frontalieri corsie specifiche agli ordinari valichi di frontiera;

c) tenendo conto delle circostanze locali e qualora eccezionalmente sussista una necessità di carattere particolare, autorizzano i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera terrestre esterna in punti prestabiliti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito.

2.  Lo Stato membro che decida di agevolare il passaggio di frontiera dei residenti frontalieri a norma del paragrafo 1, estende automaticamente tale agevolazione alle persone beneficiarie del diritto comunitario alla libera circolazione, che risiedano nella zona di frontiera interessata.

3.  Ai valichi di frontiera di cui al paragrafo 1, lettera a), e sulle corsie specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), le persone che attraversano regolarmente la frontiera terrestre esterna e note per tale ragione alla guardia di frontiera, sono di regola sottoposte soltanto a controlli a campione.

Controlli approfonditi sono effettuati saltuariamente su tali persone senza preavviso e a intervalli irregolari.

4.  Qualora uno Stato membro decida di agevolare il passaggio di frontiera dei residenti frontalieri a norma del paragrafo 1, lettera c):

a) il lasciapassare per traffico frontaliero locale contiene, oltre alle informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 3, informazioni dettagliate sul luogo e sulle circostanze in cui la frontiera terrestre esterna può essere attraversata;

b) lo Stato membro in questione effettua controlli a campione e organizza una sorveglianza regolare al fine di impedire attraversamenti non autorizzati della frontiera.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Ceuta e Melilla

Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, il presente regolamento non pregiudica il regime specifico ivi applicato, di cui alla dichiarazione relativa alle città di Ceuta e Melilla nell'atto finale dell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Articolo 17

Sanzioni

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano imposte sanzioni ai sensi del loro diritto nazionale in caso di abuso del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento e attuato secondo gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13.

2.  Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e contemplano la possibilità di annullare e revocare il lasciapassare per traffico frontaliero locale.

3.  Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di violazione del regime di traffico frontaliero locale e delle sanzioni imposte conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni sono trasmesse semestralmente agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 18

Relazione sull'applicazione del regime di traffico frontaliero locale

Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale, così come stabilito dal regolamento e attuato dagli accordi bilaterali conclusi o mantenuti in conformità delle norme istituite dal presente regolamento. Tale relazione è corredata, se necessario, delle proposte legislative del caso.

Articolo 19

Notifica degli accordi bilaterali

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13 e le relative denunce e modificazioni.

2.  L'informazione notificata conformemente al paragrafo 1 è resa disponibile dalla Commissione per gli Stati membri e per il pubblico attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e tramite ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 20

Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen

Le disposizioni dell'articolo 136, paragrafo 3, della convenzione Schengen sono sostituite dalle seguenti:

«3. Il paragrafo 2 non si applica agli accordi bilaterali di traffico frontaliero locale di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri ( 15 ).

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

▼M1




ALLEGATO

1. Oblast di Kaliningrad;

2. distretti amministrativi polacchi (powiaty) del Voivodato di Pomerania (województwo pomorskie): pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski;

3. distretti amministrativi polacchi (powiaty) del Voivodato di Varmia-Masuria (województwo warmińsko-mazurskie): m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.



( 1 ) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 ottobre 2006.

( 2 ) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

( 3 ) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

( 4 ) Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.

( 6 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

( 7 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

( 8 ) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 2004/926/CE (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

( 9 ) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

( 10 ) Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

( 11 ) Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

( 12 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35).

( 13 ) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

( 14 ) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

( 15 ) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3.»

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