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Document 02006R0305-20190709
Council Regulation (EC) No 305/2006 of 21 February 2006 imposing specific restrictive measures against certain persons suspected of involvement in the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri
Regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri
02006R0305 — IT — 09.07.2019 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 305/2006 DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 2006 (GU L 051 dell'22.2.2006, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
REGOLAMENTO (CE) N. 305/2006 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2006
che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 3, lettera b), della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
3) per «congelamento dei fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;
6) per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che tale decisione sia stata approvata dal comitato stesso.
2. La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1.
3. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica alle somme accreditate ai conti congelati a titolo di interessi o altre forme di proventi generati da tali conti a condizione che tali interessi o proventi siano congelati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 4
L'articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali accreditamenti siano anch'essi congelati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1. L'ente finanziario informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Entro tali fini rientrano la cooperazione ad eventuali inchieste internazionali relative alle attività o alle transazioni finanziarie delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità figuranti nell'elenco di cui all’allegato I.
Articolo 6
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l'entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 8
1. La Commissione è autorizzata a:
a) modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni; e
b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 9
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2
[Allegato che sarà completato dopo che il comitato istituito dal paragrafo 3, lettera b) della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avrà registrato le persone e gli organismi]
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu