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Document 02006R0166-20200101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/2020-01-01

02006R0166 — IT — 01.01.2020 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 033 dell'4.2.2006, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/1010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019

  L 170

115

25.6.2019

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

241

25.7.2019




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

2) «autorità competente», le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

3) «impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

4) «complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;

5) «sito», la sede geografica del complesso;

6) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso;

7) «anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;

8) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;

9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;

10) «emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti ( 1 );

14) «rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;

15) «acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( 2 ), e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;

16) «smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

17) «recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

Contenuto del PRTR europeo

Il PRTR europeo contiene informazioni riguardanti:

a) le emissioni di sostanze inquinanti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), soggette a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I;

b) i trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), soggetti a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I;

c) le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

Articolo 4

Concezione e struttura

1.  La Commissione pubblica il PRTR europeo presentando i dati sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, in modo da consentire la ricerca e l'individuazione delle emissioni e dei trasferimenti in base agli elementi seguenti:

a) complesso industriale, compresa, se del caso, la società madre del complesso, e ubicazione geografica di quest'ultimo, incluso il bacino fluviale, se del caso;

b) attività;

c) insorgenza dell'evento a livello di Stato membro o a livello comunitario;

d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi;

e) ciascuno dei comparti ambientali (aria, acqua, terra) in cui la sostanza inquinante è emessa;

f) se del caso, trasferimenti fuori sito di rifiuti e loro destinazione;

g) trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti in acque reflue;

h) fonti diffuse;

i) proprietario o gestore del complesso industriale.

2.  Il PRTR europeo è predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico, affinché, in condizioni operative normali, le informazioni siano disponibili in maniera continua e siano prontamente accessibili via Internet e con altri mezzi elettronici. Esso è predisposto in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro e contiene tutti i dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti, fino almeno ai dieci anni di riferimento precedenti.

3.  Il PRTR europeo contiene collegamenti (link):

a) ai PRTR nazionali degli Stati membri;

b) alle altre banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi ai PRTR, compresi i PRTR nazionali di altre parti del protocollo e, ove possibile, quelli di altri paesi;

c) ai siti web dei complessi industriali, ove essi esistano e siano messi a disposizione dai complessi medesimi.

Articolo 5

Comunicazione dei dati da parte dei gestori

1.  Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;

b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b.

▼M2

Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all’allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato, comunica all’autorità competente con mezzi elettronici le informazioni per identificare il complesso in base al formato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

▼B

Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato.

Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.

Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.

3.  Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.

4.  Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.

5.  Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

Articolo 6

Emissioni al suolo

I rifiuti sottoposti a smaltimento mediante «trattamento in ambiente terrestre» o «iniezione in profondità», come specificato nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE, sono comunicati come emissioni al suolo soltanto dal gestore del complesso da cui hanno origine i rifiuti.

Articolo 7

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1.  Tenuto conto delle prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire all'autorità competente tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5.

▼M2

2.  Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione mediante trasferimento elettronico una relazione contenente tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, secondo il formato ed entro la data stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2. I dati sono comunicati in ogni caso entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

3.  I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, includono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2.

▼B

Articolo 8

Emissioni da fonti diffuse

1.  La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include nel PRTR europeo le informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state riferite dagli Stati membri.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate in modo da consentire agli utilizzatori di cercare e individuare le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un'adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni.

▼M3

3.  Laddove accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

▼B

Articolo 9

Garanzia e valutazione della qualità

1.  Il gestore di ciascun complesso soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5 garantisce la qualità delle informazioni comunicate.

2.  Le autorità competenti valutano la qualità dei dati forniti dai gestori dei complessi di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità.

3.  La Commissione coordina le attività di garanzia e valutazione della qualità consultando il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

4.  La Commissione può adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali orientamenti sono conformi a metodologie approvate sul piano internazionale, se necessario, e sono conformi alle altre norme legislative comunitarie.

Articolo 10

Accesso alle informazioni

1.  La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, mette a disposizione del pubblico il PRTR europeo diffondendo gratuitamente i dati su Internet secondo il calendario stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3.

2.  Laddove le informazioni contenute nel PRTR europeo non siano consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del PRTR europeo in luoghi accessibili al pubblico.

▼M2

Articolo 11

Riservatezza

Lo Stato membro che, a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), consideri riservate determinate informazioni, indica nella relazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, per l’anno di riferimento interessato, in modo distinto per ciascun complesso quali informazioni non possono essere pubblicate e ne indica il motivo.

▼B

Articolo 12

Partecipazione del pubblico

1.  La Commissione offre al pubblico opportunità tempestive ed effettive di partecipare all'ulteriore sviluppo del PRTR europeo, tra l'altro per lo sviluppo delle capacità e l'elaborazione di modifiche del presente regolamento.

2.  Il pubblico ha l'opportunità di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri pertinenti entro un lasso di tempo ragionevole.

3.  La Commissione tiene in debita considerazione tale contributo e comunica al pubblico l'esito della sua partecipazione.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

L'accesso alla giustizia in casi relativi all'accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale è garantito a norma dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE e, qualora le istituzioni della Comunità siano coinvolte, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 4 ).

Articolo 14

Documento di orientamento

1.  Appena possibile, ma non più tardi di quattro mesi prima dell'inizio del primo anno di riferimento, la Commissione elabora un documento di orientamento relativo all'attuazione del PRTR europeo, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

2.  In particolare, il documento di orientamento sull'attuazione del PRTR europeo affronta dettagliatamente gli aspetti seguenti:

a) procedure di comunicazione dei dati;

b) dati da comunicare;

c) garanzia e valutazione della qualità;

d) per i dati riservati, indicazione del tipo di dati omessi e dei motivi delle omissioni;

e) riferimento a metodologie di campionamento e metodi di analisi e di determinazione delle emissioni riconosciuti a livello internazionale;

f) indicazione delle società capogruppo;

g) codificazione delle attività in base all'allegato I del presente regolamento e all'allegato I della direttiva 96/61/CE.

Articolo 15

Sensibilizzazione

La Commissione e gli Stati membri promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al PRTR europeo e garantiscono la disponibilità di assistenza per la consultazione del PRTR europeo e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute.

▼M2 —————

▼M3

Articolo 18

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati II e III al fine di:

a) adeguarli al progresso scientifico e tecnico;

b) adeguarli in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche dei suoi allegati.

▼M3

Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 5 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 19

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M3 —————

▼B

Articolo 20

Sanzioni

1.  Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni comminate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 21

Modifiche delle direttive 91/689/CEE e 96/61/CE

1.  L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE è abrogato.

2.  L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE è abrogato.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Attività



N.

Attività

Soglia di capacità

1.

Settore energetico

 

a)

Raffinerie di petrolio e di gas

(1)

b)

Impianti di gassificazione e liquefazione

*

c)

Centrali termiche ed altri impianti di combustione

Potenza termica di 50 MW

d)

Cokerie

*

e)

Frantoi rotatori per il carbone

Capacità di 1 t/h

f)

Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

*

2.

Produzione e trasformazione dei metalli

 

a)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)

*

b)

Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua

Capacità di 2,5 t/h

c)

Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

 

i)  laminazione a caldo

Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo

ii)  forgiatura con magli

Energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW

iii)  applicazione di strati protettivi di metallo fuso

Capacità di trattamento di 2 t/h di acciaio grezzo

d)

Fonderie di metalli ferrosi

Capacità di produzione di 20 t/giorno

e)

Impianti:

 

i)  per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici

*

ii)  per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)

Capacità di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli

f)

Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici

Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m3

3.

Industria mineraria

 

a)

Coltivazione sotterranea e operazioni connesse

*

b)

Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava

Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha

c)

Impianti per la produzione di:

 

i)  clinker (cemento) in forni rotativi

Capacità di produzione di 500 t/giorno

ii)  calce viva in forni rotativi

Capacità di produzione di 50 t/giorno

iii)  clinker (cemento) o calce viva in altri forni

Capacità di produzione di 50 t/giorno

d)

Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto

*

e)

Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro

Capacità di fusione di 20 t/giorno

f)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali

Capacità di fusione di 20 t/giorno

g)

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane

Capacità di produzione di 75 t/giorno o capacità del forno pari a 4 m3 e densità di carica per forno di 300 kg/m3

4.

Industria chimica

 

a)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:

i)  idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

ii)  idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche

iii)  idrocarburi solforati

iv)  idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

v)  idrocarburi fosforosi

vi)  idrocarburi alogenati

vii)  composti organometallici

viii)  materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

ix)  gomme sintetiche

x)  coloranti e pigmenti

xi)  tensioattivi e surfattanti

*

b)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:

i)  gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile

ii)  acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi

iii)  basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

iv)  sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento

v)  metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

*

c)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

*

d)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi

*

e)

Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base

*

f)

Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici

*

5.

Gestione dei rifiuti e delle acque reflue

 

a)

Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi

Ricezione di 10 t/giorno

b)

Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)

Capacità di 3 t/h

c)

Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

Capacità di 50 t/giorno

d)

Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)]

Ricezione di 10 t/giorno o capacità totale di 25 000  t

e)

Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

f)

Impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Capacità di 100 000 abitanti equivalenti

g)

Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato

Capacità di 10 000  m3/giorno (4)

6.

Produzione e lavorazione della carta e del legno

 

a)

Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose

*

b)

Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)

Capacità di produzione di 20 t/giorno

c)

Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche

Capacità di produzione di 50 m3/giorno

7.

Allevamento intensivo e acquacoltura

 

a)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini

i)  40 000 posti per il pollame

ii)  2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg)

iii)  750 posti per le scrofe

b)

Acquacoltura intensiva

Capacità di produzione di 1 000  t/anno di pesci o molluschi

8.

Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande

 

a)

Macelli

Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno

b)

Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:

 

i)  materie prime animali (diverse dal latte)

Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno

ii)  materie prime vegetali

Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)

c)

Trattamento e trasformazione del latte

Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)

9.

Altre attività

 

a)

Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

b)

Impianti per la concia delle pelli

Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti

c)

Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare

Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno

d)

Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione

*

e)

Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi

Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza

(1)   L'asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione).

(2)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(3)   GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)   La soglia della capacità verrà sottoposta a revisione entro il 2010 al più tardi, alla luce dei risultati del primo ciclo di informazione.




ALLEGATO II

Sostanze inquinanti ( *1 )



N.

Numero CAS

Sostanza inquinante (1)

Soglia di emissione

(colonna 1)

nell'aria

(colonna 1 a)

kg/anno

nell'acqua

(colonna 1 b)

kg/anno

al suolo

(colonna 1 c)

kg/anno

1

74-82-8

Metano (CH4)

100 000

— (2)

2

630-08-0

Monossido di carbonio (CO)

500 000

3

124-38-9

Biossido di carbonio (CO2)

100 milioni

4

 

Idrofluorocarburi (HFC) (3)

100

5

10024-97-2

Ossido di azoto (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniaca (NH3)

10 000

7

 

Composti organici volatili non metanici (COVNM)

100 000

8

 

Ossidi di azoto (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorocarburi (PFC) (4)

100

10

2551-62-4

Esafluoruro di zolfo (SF6)

50

11

 

Ossidi di zolfo (SOx/SO2)

150 000

12

 

Azoto totale

50 000

50 000

13

 

Fosforo totale

5 000

5 000

14

 

Idroclorofluorocarburi (HCFC) (5)

1

15

 

Clorofluorocarburi (CFC) (6)

1

16

 

Halon (7)

1

17

 

Arsenico e composti (espressi come As) (8)

20

5

5

18

 

Cadmio e composti (espressi come Cd) (8)

10

5

5

19

 

Cromo e composti (espressi come Cr) (8)

100

50

50

20

 

Rame e composti (espressi come Cu) (8)

100

50

50

21

 

Mercurio e composti (espressi come Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nichel e composti (espressi come Ni) (8)

50

20

20

23

 

Piombo e composti (espressi come Pb) (8)

200

20

20

24

 

Zinco e composti (espressi come Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alacloro

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazina

1

1

28

57-74-9

Clordano

1

1

1

29

143-50-0

Clordecone

1

1

1

30

470-90-6

Clorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Cloroalcani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Clorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dicloroetano (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diclorometano (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Composti organici alogenati (espressi come AOX) (9)

1 000

1 000

41

76-44-8

Eptacloro

1

1

1

42

118-74-1

Esaclorobenzene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Esaclorobutadiene (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindano

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaclorobenzene

1

1

1

49

87-86-5

Pentaclorofenolo (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Bifenili policlorurati (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazina

1

1

52

127-18-4

Tetracloroetilene (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraclorometano (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triclorobenzeni (TCB) (tutti gli isomeri)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-tricloroetano

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetracloroetano

50

57

79-01-6

Tricloroetilene

2 000

10

58

67-66-3

Triclorometano

500

10

59

8001-35-2

Toxafene

1

1

1

60

75-01-4

Cloruro di vinile

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracene

50

1

1

62

71-43-2

Benzene

1 000

200

(espresso come BTEX) (11)

200

(espresso come BTEX) (11)

63

 

Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (12)

1

1

64

 

Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse

1

1

65

100-41-4

Etilbenzene

200

(espresso come BTEX) (11)

200

(espresso come BTEX) (11)

66

75-21-8

Ossido di etilene

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalene

100

10

10

69

 

Composti organostannici (espressi come Sn totale)

50

50

70

117-81-7

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoli (espressi come C totale) (13)

20

20

72

 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluene

200

(espresso come BTEX) (11)

200

(espresso come BTEX) (11)

74

 

Tributilstagno e composti (15)

1

1

75

 

Trifenilstagno e composti (16)

1

1

76

 

Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xileni (17)

200

(espressi come BTEX) (11)

200

(espressi come BTEX) (11)

79

 

Cloruri (espressi come Cl totale)

2 milioni

2 milioni

80

 

Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)

10 000

81

1332-21-4

Amianto

1

1

1

82

 

Cianuri (espressi come CN totale)

50

50

83

 

Fluoruri (espressi come F totale)

2 000

2 000

84

 

Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)

5 000

85

74-90-8

Acido cianidrico (HCN)

200

86

 

Particolato (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo

1

88

206-44-0

Fluorantene

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Esabromobifenile

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g, h, i)perilene

 

1

 

(1)   Se non altrimenti specificato, qualsiasi inquinante contenuto nell'allegato II sarà riferito in base alla massa totale di tale inquinante o, qualora l'inquinante sia un gruppo di sostanze, come la massa totale del gruppo.

(2)   Il trattino (—) indica che il parametro e il comparto in questione non fanno scattare automaticamente l'obbligo di comunicazione dei dati.

(3)   Massa totale di fluorocarburi idrogenati: la somma di HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4)   Massa totale di perfluorocarburi: somma di CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(5)   Massa totale di sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1).

(6)   Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.

(7)   Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi III e IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.

(8)   Tutti i metalli sono riferiti come la massa totale dell'elemento in tutte le forme chimiche presenti nell'emissione.

(9)   Composti organici alogenati che possono essere assorbiti da carbonio attivato espresso come cloruro.

(10)   Espresso in I-TEQ.

(11)   Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti, se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xileni).

(12)   Massa totale dei seguenti difenileteri bromati: penta-BDE, octa-BDE e deca-BDE.

(13)   Massa totale di fenoli e di semplici fenoli sostituiti, espressi come carbonio totale.

(14)   In relazione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per la comunicazione dei dati sulle emissioni nell'aria vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) [ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5)].

(15)   Massa totale dei composti di tributilstagno, espressa come massa di tributilstagno.

(16)   Massa totale dei composti di trifenilstagno, espressa come massa di trifenilstagno.

(17)   Massa totale di xilene (ortho-xilene, meta-xilene, para-xilene).

▼M2 —————



( 1 ) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 2 ) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 3 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

( 4 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 5 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( *1 ) Le emissioni di sostanze inquinanti che rientrano in varie categorie verranno comunicate per ogni categoria.

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