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Document 02006D0766-20140101

Consolidated text: Decisione della Commissione del 6 novembre 2006 che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2006) 5171] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/766/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/766/2014-01-01

2006D0766 — IT — 01.01.2014 — 009.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

[notificata con il numero C(2006) 5171]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/766/CE)

(GU L 320, 18.11.2006, p.53)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2008

  L 50

65

23.2.2008

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2009

  L 328

70

15.12.2009

►M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2010

  L 264

17

7.10.2010

►M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2010

  L 312

45

27.11.2010

►M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011

  L 53

73

26.2.2011

►M6

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2012

  L 109

24

21.4.2012

►M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2012

  L 288

13

19.10.2012

►M8

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2012

  L 308

25

8.11.2012

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M10

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2013

  L 206

7

2.8.2013




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

[notificata con il numero C(2006) 5171]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/766/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004.

(2)

La decisione 97/20/CE della Commissione ( 2 ) fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione ( 3 ) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana.

(3)

Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l’importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco.

(4)

Le autorità competenti dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

(5)

Le autorità competenti dell’Armenia, della Bielorussia e dell’Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

(6)

Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini

1.  L’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato I della presente decisione.

2.  In deroga a quanto disposto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Importazioni di prodotti della pesca

L’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Abrogazione

Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.

I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




▼M4

ALLEGATO I



Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (1)

Codice ISO

Paesi

Commenti

AU

ATRALIA

 

▼M2

CA

CANADA

 

▼M6

CL

CILE

 

▼M2

GL

GROENLANDIA

 

▼M8

HR

CROAZIA

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell’Unione.

▼M1

JM

GIAMAICA

Unicamente gasteropodi marini.

JP

GIAPPONE

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

KR

COREA DEL SUD

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

MA

MAROCCO

I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui alla parte B dell’appendice V dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell’esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.

NZ

NUOVA ZELANDA

 

PE

PERÙ

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

TH

THAILANDIA

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

TN

TUNISIA

 

TR

TURCHIA

 

▼M2

US

STATI UNITI D’AMERICA

Solo fino al 1o luglio 2010

e

escluse le importazioni di molluschi bivalvi provenienti dai seguenti stati: Florida, Texas, Mississippi, Alabama e Louisiana.;

▼M1

UY

URUGUAY

 

VN

VIETNAM

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

(1)   Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

▼M2




ALLEGATO II



Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall’allegato I della presente decisione

[Paesi e territori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

Codice ISO

Paesi

Restrizioni

AE

EMIRATI ARABI

 

AG

ANTIGUA E BARBUDA

Unicamente astici vivi

AL

ALBANIA

 

AM

ARMENIA

Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d’allevamento congelati.

▼M7 —————

▼M2

AO

ANGOLA

 

AR

ARGENTINA

 

AU

AUSTRALIA

 

AZ

AZERBAIGIAN

Unicamente caviale.

BA

BOSNIA-ERZEGOVINA

 

BD

BANGLADESH

 

BJ

BENIN

 

▼M8

BN

BRUNEI

unicamente prodotti dell’acquicoltura.

▼M2

BR

BRASILE

 

▼M8

BQ

BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA

 

▼M2

BS

BAHAMAS

 

BY

BIELORUSSIA

 

BZ

BELIZE

 

CA

CANADA

 

CG

CONGO

Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

CH

SVIZZERA

 

CI

COSTA D’AVORIO

 

CL

CILE

 

CN

CINA

 

CO

COLOMBIA

 

CR

COSTA RICA

 

CU

CUBA

 

CV

CAPO VERDE

 

▼M7

CW

CURAÇAO

 

▼M2

DZ

ALGERIA

 

EC

ECUADOR

 

EG

EGITTO

 

ER

ERITREA

 

▼M5

FJ

FIGI

 

▼M2

FK

ISOLE FALKLAND

 

GA

GABON

 

GD

GRENADA

 

GH

GHANA

 

GL

GROENLANDIA

 

GM

GAMBIA

 

GN

GUINEA

Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONG KONG

 

HN

HONDURAS

 

▼M9 —————

▼M2

ID

INDONESIA

 

IL

ISRAELE

 

IN

INDIA

 

IR

IRAN

 

JM

GIAMAICA

 

JP

GIAPPONE

 

KE

KENYA

 

KR

COREA DEL SUD

 

KZ

KAZAKSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROCCO

 

ME

MONTENEGRO

 

MG

MADAGASCAR

 

MM

MYANMAR

Unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati (pesci, gamberetti e scampi d’acqua dolce o di mare).

MR

MAURITANIA

 

MU

MAURIZIO

 

MV

MALDIVE

 

MX

MESSICO

 

MY

MALAYSIA

 

MZ

MOZAMBICO

 

NA

NAMIBIA

 

NC

NUOVA CALEDONIA

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

NUOVA ZELANDA

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PERÙ

 

PF

POLINESIA FRANCESE

 

PG

PAPUA NUOVA GUINEA

 

PH

FILIPPINE

 

PM

SAINT PIERRE E MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

▼M3

RS

SERBIA

Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 

▼M2

RU

RUSSIA

 

SA

ARABIA SAUDITA

 

SB

ISOLE SALOMONE

 

SC

SEYCHELLES

 

SG

SINGAPORE

 

▼M10

SH

SANT’ELENA

Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

 

TRISTAN DA CUNHA

Escluse le isole di Sant’Elena e Ascensione.

Unicamente aragoste (fresche o congelate)

▼M2

SN

SENEGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

▼M7

SX

SINT MAARTEN

 

▼M8

TG

TOGO

 

▼M2

TH

THAILANDIA

 

TN

TUNISIA

 

TR

TURCHIA

 

TW

TAIWAN

 

TZ

TANZANIA

 

UA

UCRAINA

 

UG

UGANDA

 

US

STATI UNITI

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIETNAM

 

YE

YEMEN

 

▼M10 —————

▼M2

ZA

SUD AFRICA

 

ZW

ZIMBABWE

 



( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

( 2 ) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

( 3 ) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).

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