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Document 02006D0168-20210101

Consolidated text: Decisione della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE [notificata con il numero C(2005) 5796] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/168/CE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/168/2021-01-01

02006D0168 — IT — 01.01.2021 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2006

che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE

[notificata con il numero C(2005) 5796]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/168/CE)

(GU L 057 del 28.2.2006, pag. 19)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009

  L 315

22

2.12.2009

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2012

  L 194

12

21.7.2012

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2013

  L 172

32

25.6.2013

►M6

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2216 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2020

  L 438

57

28.12.2020


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 075, 19.3.2013, pag.  38 (2012/414/UE)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2006

che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE

[notificata con il numero C(2005) 5796]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/168/CE)



▼M2

Articolo 1

Condizioni generali per l’importazione di embrioni

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell’allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell’articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.

▼B

Articolo 2

Importazione di embrioni concepiti in vivo

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni concepiti tramite fecondazione in vivo e conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato II.

Articolo 3

Importazione di embrioni prodotti in vitro

1.  
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE, che soddisfano le prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato III della presente decisione.
2.  

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro con sperma prodotto in centri di raccolta di sperma riconosciuti o conservato in centri di conservazione dello sperma nei paesi terzi elencati nell’allegato I della decisione 2004/639/CE della Commissione ( 1 ), che sono conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato IV della presente decisione a condizione che:

a) 

gli embrioni non siano destinati a scambi intracomunitari; e

b) 

gli embrioni siano impiantati unicamente in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario.

Articolo 4

Misure transitorie

In deroga agli articoli 2 e 3, gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l’importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato I a condizione che tali embrioni siano conformi:

a) 

alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato V; e

b) 

alle condizioni seguenti:

i) 

gli embrioni devono essere prelevati o prodotti prima del 1o gennaio 2006;

ii) 

gli embrioni devono essere utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;

iii) 

gli embrioni non devono essere destinati a scambi intracomunitari;

iv) 

gli embrioni devono essere accompagnati da un certificato debitamente compilato prima del 1o gennaio 2007.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2005/217/CE è abrogata.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2006.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M3




ALLEGATO I



Codice ISO

Paese terzo

Certificato veterinario applicabile

AR

Argentina

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

AU

Australia

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

CA

Canada

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

CH

Svizzera (*1)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

▼M6

GB

Regno Unito (1)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

▼M4 —————

▼M3

IL

Israele

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

▼M6

JE

Jersey

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

▼M3

MK

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*2)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

NZ

Nuova Zelanda (*3)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

US

Stati Uniti

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

(*1)   

Per gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro, i certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera sono riportati nell’allegato C della direttiva 89/556/CEE, con gli adeguamenti stabiliti dall’allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(*2)   

Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(*3)   

Per gli embrioni concepiti in vivo, il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Nuova Zelanda è quello figurante nell’allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (solo per gli embrioni prelevati in Nuova Zelanda), adottata conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio.

(1)   

A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

▼M5




ALLEGATO II

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina, prelevati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio

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ALLEGATO III

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio

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ALLEGATO IV

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuto dall’autorità competente del paese di esportazione

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▼B




ALLEGATO V

CERTIFICATO VETERINARIO EMBRIONI DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA PER L’IMPORTAZIONE PRELEVATI O PRODOTTI PRIMA DEL 1o GENNAIO 2006

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( 1 ) GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

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