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Document 02005R0889-20140319
Council Regulation (EC) No 889/2005 of 13 June 2005 imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo and repealing Regulation (EC) No 1727/2003
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 889/2005 del Consiglio del 13 giugno 2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
Regolamento (CE) n . 889/2005 del Consiglio del 13 giugno 2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
No longer in force
)
2005R0889 — IT — 19.03.2014 — 005.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2005 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2005 (GU L 152, 15.6.2005, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2007 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2007 |
L 309 |
1 |
27.11.2007 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 666/2008 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2008 |
L 188 |
1 |
16.7.2008 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 270/2014 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 |
L 79 |
34 |
18.3.2014 |
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2005 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( 1 ),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2002 ( 2 ) ha imposto un embargo sulla fornitura di armi e materiale connesso alla Repubblica democratica del Congo (RDC). |
(2) |
Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), [«UNSCR 1493 (2003)»], di imporre un embargo sulla fornitura di armamenti e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell’Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l’accordo globale e completo, nella RDC. |
(3) |
La posizione comune 2003/680/PESC prevede l’allineamento della posizione comune 2002/829/PESC con le misure di cui all’UNSCR 1493 (2003). Alcune di queste misure sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio ( 3 ). |
(4) |
A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della RDC e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, [«UNSCR 1596 (2005)»], che estende, tra l’altro, l’attuale embargo sulle armi a qualunque destinatario della RDC. La UNSCR 1596 (2005) prevede un certo numero di deroghe all’embargo. |
(5) |
Oltre a confermare l’embargo e il divieto di fornire l’assistenza connessa di cui alla posizione comune 2002/829/PESC, la posizione comune 2005/440/PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa onde allineare l’elenco delle deroghe con la UNSCR 1596 (2005). |
(6) |
Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari rientra nell’ambito del trattato. Per evitare distorsioni della concorrenza occorrono misure comunitarie che applichino tale divieto per quanto riguarda la Comunità. |
(7) |
Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità dovrebbe essere costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
(8) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l’allegato del presente regolamento. |
(9) |
Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
(10) |
Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1727/2003 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento che contenga tutte le disposizioni pertinenti relative al divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella RDC, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende anche le forme verbali di assistenza;
2) «comitato per le sanzioni» il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della UNSCR 1533 (2004).
Articolo 2
1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ad attività militari a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica e altri servizi pertinenti a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria a persone, entità o organismi, governativi o meno, nella RDC o in modo che tale assistenza venga usata nel territorio di questo paese, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. Tali notifiche dovrebbero contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.
Articolo 2 bis
Il divieto di cui all'articolo 2, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell’allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di:
a) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUC o ad essere da essa utilizzati;
b) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2;
c) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 4
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 5
1. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 6
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.
Articolo 6 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le indicano nei siti web elencati nell'allegato.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente articolo e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.
Articolo 7
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1727/2003 è abrogato.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 6 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
GRECIA
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
SPAGNA
www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
IRLANDA
http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
http://www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione delle Comunità europee
DG Relazioni esterne
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC
Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti
CHAR 12/108
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32 2) 29 91176/55585
Fax: (32 2) 299 0873
( 1 ) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
( 2 ) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64).
( 3 ) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento n. 1567/2004 della Commissione (GU L 285 del 4.9.2004, pag. 10).