EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005A1010(01)-20170201

Consolidated text: Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/690/2017-02-01

02005A1010(01) — IT — 01.02.2017 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra

(GU L 265 dell'10.10.2005, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

PROTOCOLLO dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

  L 118

8

8.5.2007

►M2

PROTOCOLLO N. 6 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 297

3

15.11.2007

►M3

PROTOCOLLO dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

  L 148

3

13.6.2015




▼B

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra



IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall’altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;

CONSAPEVOLI tanto dell’importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell’obiettivo dell’integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell’Algeria;

CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell’economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalla Comunità e dall’Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall’Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano all’Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all’evoluzione di un partenariato basato sull’iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d’investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

1.  È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra.

2.  Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

 costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,

 intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,

 favorire i contatti umani, specie nell’ambito delle procedure amministrative,

 promuovere l’integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest’ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,

 promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.



TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1.  Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

2.  Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;

b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;

c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea;

d) promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

a) a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del consiglio di associazione;

b) a livello di alti funzionari dell’Algeria, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;

c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d) all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.



TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati «GATT».



CAPITOLO 1

Prodotti industriali

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 8

I prodotti originari dell’Algeria sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

1.  I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 2 sono aboliti sin dall’entrata in vigore dell’accordo.

2.  I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

 dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

 dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

 dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

 dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

 dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

 dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

3.  I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

 dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

 dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

 dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

 dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

 dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

 dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

 dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;

 dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

 dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;

 dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5 % del dazio di base;

 dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

4.  In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all’articolo 6. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l’Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5.  Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 18.

Articolo 10

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1.  L’Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

I dazi doganali all’importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all’articolo 6.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L’Algeria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, l’Algeria presenta al comitato di associazione un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l’Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all’articolo 6.



CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 13

La Comunità e l’Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

Articolo 14

1.  Ai prodotti agricoli originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2.  Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

3.  Ai prodotti della pesca originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

4.  Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

5.  Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 15

1.  La Comunità e l’Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l’Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13.

2.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l’Algeria esaminano nell’ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1.  Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l’Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.

2.  La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima.

3.  Qualora la Comunità o l’Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4.  L’altra parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.



CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Articolo 17

1.  La Comunità e l’Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo.

2.  Negli scambi tra la Comunità e l’Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente.

3.  Le restrizioni quantitative all’importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l’Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

4.  L’Algeria abolisce entro il 1o gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all’allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all’anno a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Qualora l’Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all’OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.

Articolo 18

1.  Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 14 corrisponde all’aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1o gennaio 2002.

2.  Qualora l’Algeria dovesse aderire all’OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all’aliquota consolidata in sede di OMC o a un’aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto.

3.  Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.

4.  Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1o gennaio 2002.

Articolo 19

I prodotti originari dell’Algeria non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).

Articolo 20

1.  Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte.

2.  I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 21

1.  Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2.  Nell’ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Algeria menzionati nel presente accordo.

Articolo 22

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26.

Articolo 23

Si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 24

1.  Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.  Ciascuna parte informa immediatamente il comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l’applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:

 sull’apertura di un’inchiesta di salvaguardia;

 sulle risultanze definitive dell’inchiesta.

Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l’inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito.

Ciascuna parte trasmette inoltre al comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell’applicazione delle misure stesse.

3.  Al momento di notificare le risultanze definitive dell’inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

4.  Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

5.  Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.

6.  La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all’altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest’ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l’altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L’offerta deve essere fatta prima dell’adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l’offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7.  Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall’inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

Articolo 25

Qualora l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, comporti:

i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all’esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente;

o

ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 26

1.  Nel caso in cui la Comunità o l’Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all’articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra parte.

Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

2.  L’applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda l’articolo 22, la parte esportatrice dev’essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l’inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

b) per quanto riguarda l’articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate;

c) c) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o un esame preventivo, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

Articolo 27

Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.

Articolo 29

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.



TITOLO III

SCAMBI DI SERVIZI

Articolo 30

Impegni reciproci

1.  La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all’Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell’articolo II.1 dell’accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato «GATS».

2.  La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all’elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.

3.  Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all’articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all’elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.

4.  L’Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31, 32 e 33.

Articolo 31

Prestazione transfrontaliera di servizi

L’Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

Articolo 32

Presenza commerciale

1.  

a) L’Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

b) L’Algeria concede, per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.

2.  Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all’entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.

Articolo 33

Presenza temporanea di persone fisiche

1.  Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell’Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.

2.  Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate «società», si intendono le «persone trasferite all’interno della società» ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno dodici mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti:

a) quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:

 dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

 controllano e coordinano l’attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche;

 procedono all’assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l’adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti;

b) dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza ad un albo professionale;

c) per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell’ambito di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell’altra parte.

3.  L’ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell’Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell’Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che:

 detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi; e

 non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.

Articolo 34

Trasporti

1.  Le disposizioni degli articoli da 30 a 33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.  Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell’altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a:

a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b) b) l’acquisto e l’uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all’origine e alla natura delle merci trasportate;

d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l’altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l’assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo;

f) la rappresentanza delle società, l’organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico.

3.  Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l’una o l’altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

4.  In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti:

a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

b) aboliscono, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

5.  Ciascuna parte concede, fra l’altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell’altra parte e sono gestite da cittadini o società dell’altra parte per quanto riguarda l’accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l’utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l’assegnazione degli ormeggi e per l’uso delle infrastrutture di trasbordo.

6.  Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all’occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 35

Normativa interna

1.  Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

2.  L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

3.  Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

4.  Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.

5.  Nessuna disposizione dell’accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all’attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

6.  Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l’applicazione del paragrafo 2.

Articolo 36

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

a) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell’altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell’altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell’altra;

b) per «società comunitaria» o «società algerina» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Algeria.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Algeria;

c) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

d) d) per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione;

e) per «stabilimento», si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l’apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità;

f) per «attività» si intendono quelle economiche;

g) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni;

h) per «cittadino della Comunità» o «cittadino dell’Algeria» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell’Algeria.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell’Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.

Articolo 37

Disposizioni generali

1.  Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.

2.  Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un «accordo di integrazione economica» ai sensi dell’articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il consiglio di associazione tiene conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell’ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.

Il consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L’obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.



TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE



CAPITOLO 1

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 38

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.

Articolo 39

1.  A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

2.  Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.

Articolo 40

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l’Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.



CAPITOLO 2

Concorrenza e altre questioni economiche

Articolo 41

1.  Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l’Algeria:

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:

 nell’intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale;

 nell’intero territorio dell’Algeria, o in una sua parte sostanziale.

2.  Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell’applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all’allegato 5 del presente accordo.

3.  Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o l’Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell’ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Articolo 42

Gli Stati membri e l’Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell’Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 43

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l’Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 44

1.  Le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2.  L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 45

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.

Articolo 46

1.  Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.

2.  Il consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1.



TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 47

Obiettivi

1.  Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.

2.  La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Algeria.

3.  La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.

Articolo 48

Ambito di applicazione

1.  La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia algerina in generale e degli scambi tra l’Algeria e la Comunità in particolare.

2.  La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell’Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.

3.  La cooperazione contribuisce all’integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.

4.  Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici.

5.  Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.

Articolo 49

Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;

b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione;

c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

d) iniziative congiunte;

e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.

Articolo 50

Cooperazione regionale

Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all’integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare:

a) a) l’integrazione economica;

b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

c) l’ambiente;

d) la ricerca scientifica e tecnologica;

e) l’istruzione, l’insegnamento e la formazione;

f) le questioni culturali;

g) le questioni doganali;

h) le istituzioni regionali e l’attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.

Articolo 51

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge di:

a) favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

 l’accesso dell’Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi;

 la partecipazione dell’Algeria alle reti di cooperazione decentrata;

 la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

b) consolidare la capacità di ricerca dell’Algeria;

c) incentivare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;

d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.

Articolo 52

Ambiente

1.  La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell’ambiente, il controllo dell’inquinamento e l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell’ambiente e tutelare la salute delle persone.

2.  La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

 questioni connesse alla desertificazione;

 gestione razionale delle risorse idriche;

 salinizzazione;

 impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;

 uso ottimale dell’energia e dei trasporti;

 impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;

 gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;

 gestione integrata delle zone sensibili;

 controllo e prevenzione dell’inquinamento urbano, industriale e marino;

 uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;

 assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.

Articolo 53

Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare:

a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;

b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso dell’Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;

c) l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell’Algeria (compresa l’industria agroalimentare);

d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;

f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell’Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

g) g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;

h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.

Articolo 54

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d’investimento, in particolare:

a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d’investimento e a fornire informazioni in merito;

b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l’Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;

c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.

Articolo 55

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità.

Si cercherà in particolare di:

 favorire l’uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità;

 potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori;

 promuovere la cooperazione per la gestione della qualità;

 fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 56

Ravvicinamento delle legislazioni

Si collaborerà per ravvicinare le legislazioni dell’Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 57

Servizi finanziari

La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.

Si prevedono in particolare:

 scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese;

 un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell’Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.

Articolo 58

Agricoltura e pesca

La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Si promuoveranno in particolare:

 le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione;

 la sicurezza alimentare;

 lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;

 le pratiche rispettose dell’ambiente nel settore dell’agricoltura e della pesca;

 la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali;

 i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’industria agroalimentare;

 l’assistenza e la formazione tecniche;

 l’armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari;

 la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale;

 la privatizzazione;

 la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche;

 i programmi di ricerca.

Articolo 59

Trasporti

Le parti collaborano al fine di:

 sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;

 migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;

 definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

La cooperazione riguarda in particolare:

 il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;

 la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;

 la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;

 l’ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;

 l’assistenza tecnica e la formazione.

Articolo 60

Telecomunicazioni e società dell’informazione

La cooperazione in questo settore prevede in particolare:

 un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;

 scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

 la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell’informazione;

 la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;

 la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite;

 l’interconnessione e l’interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell’Algeria;

 l’assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.

Articolo 61

Energia e miniere

La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi:

a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti;

b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell’economia di mercato e ad affrontare la concorrenza;

c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell’energia e delle miniere.

La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali:

 adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell’economia di mercato mediante un’assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

 sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario;

 sviluppo del partenariato a fini di:

 

 prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi;

 produzione dell’elettricità;

 distribuzione dei prodotti petroliferi;

 fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici;

 sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario;

 sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità;

 sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea;

 creazione di banche dati nei settori dell’energia e delle miniere;

 sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell’energia e delle miniere;

 ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

 promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell’energia e delle miniere.

Articolo 62

Turismo e artigianato

La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:

 intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l’artigianato;

 intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l’artigianato;

 favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;

 promuovere il turismo giovanile;

 aiutare l’Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l’immagine dei suoi prodotti turistici;

 sostenere la privatizzazione.

Articolo 63

Cooperazione nel settore doganale

1.  La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare:

a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

b) l’introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell’Algeria.

Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

2.  Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.

Articolo 64

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l’armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l’utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l’altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

Articolo 65

Cooperazione per la tutela dei consumatori

1.  Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.

2.  La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:

a) scambi di informazioni sulle attività legislative e sull’operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;

b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione;

c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;

e) riforme istituzionali;

f) assistenza tecnica;

g) g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l’organizzazione e l’entrata in funzione di un sistema d’informazione decentrato ad uso dei consumatori;

h) contributo all’organizzazione e all’entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.

Articolo 66

Considerate le specificità dell’economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell’economia di questo paese e agevolare l’instaurazione della zona di libero scambio.

Si istituirà, a norma dell’articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica.

Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell’ambito del dispositivo suddetto.



TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE



CAPITOLO 1

Disposizioni relative ai lavoratori

Articolo 67

1.  Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

2.  Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un’attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

3.  L’Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 68

1.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

L’espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 del presente accordo.

2.  Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d’invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità

3.  Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della Comunità.

4.  Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5.  L’Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 69

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 70

1.  Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68.

2.  Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 71

Le disposizioni emanate dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l’Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.



CAPITOLO 2

Dialogo nel settore sociale

Articolo 72

1.  Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2.  Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini dell’Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3.  Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico;

b) all’emigrazione;

c) all’immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite;

d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell’Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 73

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.



CAPITOLO 3

Azioni di cooperazione nel settore sociale

Articolo 74

1.  Le parti riconoscono l’importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2.  Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:

a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;

b) reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;

c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;

d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione, nell’ambito della politica algerina in questo settore;

e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

f) migliorare il regime previdenziale e sanitario;

g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;

h) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;

i) promuovere il dialogo socioprofessionale;

j) promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo in ambito socioprofessionale;

k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;

l) attenuare le ripercussioni negative dell’adeguamento delle strutture economiche e sociali;

m) migliorare il sistema di formazione professionale.

Articolo 75

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 76

Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l’attuazione delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.



CAPITOLO 4

Cooperazione in materia di cultura e di istruzione

Articolo 77

Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.

Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.

Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.

La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:

 traduzioni letterarie;

 conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;

 formazione degli operatori culturali;

 scambi di artisti e di opere d’arte;

 organizzazione di manifestazioni culturali;

 sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;

 cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;

 diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.

Articolo 78

La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di:

a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale;

b) agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale;

c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato;

d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l’esperienza e i mezzi di cui dispongono.



TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 79

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell’Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

 agevolazione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia, compreso lo sviluppo rurale;

 ammodernamento delle infrastrutture economiche;

 promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

 adeguamento alle ripercussioni sull’economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l’industria;

 accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

Articolo 80

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l’Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell’economia algerina.

Articolo 81

Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l’Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.



TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Articolo 82

Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Nell’ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l’applicazione del diritto e il funzionamento dell’apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.

In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell’altra parte.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Articolo 83

Circolazione delle persone

Nell’intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all’attuazione del presente accordo. Il comitato di associazione esaminerà periodicamente l’applicazione del presente articolo.

Articolo 84

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

1.  Le parti ribadiscono l’importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:

 l’Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall’altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione;

 l’Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.

2.  Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l’immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All’occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.

3.  Il consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina, compresa l’individuazione dei documenti falsi.

Articolo 85

Cooperazione giuridica e giudiziaria

1.  Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un’importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.

2.  All’occorrenza, nell’ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.

3.  La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:

 il miglioramento dell’assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;

 gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell’amministrazione della giustizia civile.

4.  La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:

 rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;

 lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell’efficienza della giustizia penale.

5.  Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.

Articolo 86

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

1.  Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.

Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.

2.  Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.

Articolo 87

Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco

1.  Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2.  La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

3.  La cooperazione prevede:

a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell’individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;

b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti.

Articolo 88

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l’origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l’istruzione, l’occupazione, la formazione e l’alloggio.

Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.

In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l’accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Articolo 89

Lotta contro la droga e la tossicomania

1.  La cooperazione intende:

a) rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l’offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti.

2.  Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell’Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

3.  La cooperazione consiste in particolare:

a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

b) nell’attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell’utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;

d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.

4.  Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.

Articolo 90

Lotta contro il terrorismo

Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:

 nell’ambito dell’applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;

 mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;

 attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.

Articolo 91

Lotta contro la corruzione

1.  Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:

 adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;

 prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.

2.  Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 92

È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 93

1.  Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall’altra.

2.  I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3.  Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4.  Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 94

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 95

1.  Fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.

2.  Il consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.

Articolo 96

1.  Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell’Algeria, dall’altra.

2.  Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.  Il comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.

▼M1

4.  Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

▼B

Articolo 97

Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 98

Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo.

Articolo 99

Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell’Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina.

Articolo 100

1.  Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

2.  Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3.  Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4.  Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 101

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 102

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

 il regime applicato dall’Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

 il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell’Algeria.

Articolo 103

Nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:

 di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell’ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

 di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;

 di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 104

1.  Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.  Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

Articolo 105

I protocolli da 1 a 7 e gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 106

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l’Algeria, dall’altra.

Articolo 107

L’accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 108

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell’Algeria, dall’altra.

Articolo 109

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 110

1.  Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2.  A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Eλληνική Δημoκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14



Codice SA

2905 43

(mannitolo)

Codice SA

2905 44

(sorbitolo)

Codice SA

2905 45

(glicerolo)

Voce SA

3301

(oli essenziali)

Codice SA

3302 10

(sostanze odorifere)

Voci SA

da 3501 a 3505

(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)

Codice SA

3809 10

(agenti d’apprettatura o di finitura)

Voce SA

3823

(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)

Codice SA

3824 60

(sorbitolo, diverso da quello della voce 2905 44 )

Voci SA

da 4101 a 4103

(cuoio e pelli)

Voce SA

4301

(pelli da pellicceria gregge)

Voci SA

da 5001 a 5003

(seta greggia e cascami di seta)

Voci SA

da 5101 a 5103

(lana e peli di animali)

Voci SA

da 5201 a 5203

(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

Voce SA

5301

(lino greggio)

Voce SA

5302

(canapa greggia)

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1



Codice SA

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00

2905 29 00

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 00

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 00

2905 51 00

2905 59 00

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 00

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 00

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 10

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 00

2912 12 00

2912 13 00

2912 19 00

2912 21 00

2912 29 00

2912 30 00

2912 41 00

2912 42 00

2912 49 00

2912 50 00

2912 60 00

2913 00 00

2914 11 00

2914 12 00

2914 13 00

2914 19 00

2914 21 00

2914 22 00

2914 23 00

2914 29 00

2914 31 00

2914 39 00

2914 40 00

2914 50 00

2914 61 00

2914 69 00

2914 70 00

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2916 31 00

2916 32 00

2916 34 00

2916 35 00

2916 39 00

2917 11 00

2917 12 00

2917 13 00

2917 14 00

2917 19 00

2917 20 00

2917 31 00

2917 32 00

2917 33 00

2917 34 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39 00

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 19 00

2918 21 00

2918 22 00

2918 23 00

2918 29 10

2918 29 90

2918 30 00

2918 90 00

2919 00 00

2920 10 00

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 90

2921 11 00

2921 12 00

2921 19 00

2922 13 00

2922 14 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 44 00

2922 49 00

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 11 00

2924 19 00

2924 21 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29 00

2925 11 00

2925 12 00

2925 19 00

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 30 00

2926 90 00

2927 00 00

2928 00 00

2929 10 00

2929 90 00

2930 10 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 00

2930 90 00

2933 11 00

2933 19 00

2933 21 00

2933 29 00

2933 31 00

2933 32 00

2933 33 00

2933 39 00

2933 41 00

2933 49 00

2933 52 00

2933 53 00

2933 54 00

2933 55 00

2933 59 00

2933 61 00

2933 69 00

2933 71 00

2933 72 00

2933 79 00

2933 91 00

2933 99 00

2934 10 00

2934 20 00

2934 30 00

2934 91 00

2934 99 00

2935 00 00

2936 10 00

2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

2936 26 00

2936 27 00

2936 28 00

2936 29 00

2936 90 00

2937 11 00

2937 12 00

2937 19 00

2937 21 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 43 00

2939 49 00

2939 51 00

2939 59 00

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 91 00

2939 99 00

2940 00 00

3002 20 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 10

3102 90 20

3102 90 90

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 00

3104 90 00

3105 10 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3204 15 00

3204 16 00

3204 17 00

3204 19 00

3204 20 00

3204 90 00

3205 00 10

3205 00 20

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 00

3206 50 00

3207 10 00

3207 20 00

3207 30 00

3207 40 00

3210 00 50

3211 00 00

3212 10 00

3212 90 10

3212 90 20

3214 10 10

3214 10 20

3214 10 30

3214 90 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3302 90 00

3403 11 10

3403 19 10

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3407 00 20

3407 00 30

3601 00 00

3602 00 10

3602 00 20

3602 00 30

3602 00 40

3602 00 90

3603 00 10

3603 00 20

3603 00 30

3603 00 90

3701 10 00

3701 20 00

3701 30 00

3701 91 00

3701 99 00

3702 10 00

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3706 10 00

3706 90 00

3707 10 00

3707 90 00

3801 10 00

3801 20 00

3801 30 00

3801 90 00

3802 10 00

3802 90 00

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 00

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 00

3806 90 00

3807 00 10

3807 00 20

3807 00 90

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 91 00

3809 92 00

3809 93 00

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3814 00 00

3815 11 00

3815 12 00

3815 19 00

3815 90 00

3816 00 00

3817 00 00

3818 00 00

3820 00 00

3821 00 00

3822 00 00

3824 10 00

3824 20 00

3824 30 00

3824 40 00

3824 50 00

3824 71 00

3824 79 00

3824 90 00

3825 10 00

3825 20 00

3825 30 00

3825 41 00

3825 49 00

3825 50 00

3825 61 00

3825 69 00

3825 90 00

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 10

3902 10 90

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 50 10

3907 50 90

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 00

3916 20 00

3917 10 00

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 00

3918 90 00

3919 10 00

3919 90 00

3920 10 10

3920 10 90

3920 20 10

3920 20 90

3920 30 10

3920 30 90

3920 43 00

3920 49 00

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 00

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 10

3920 71 19

3920 71 90

3920 71 99

3920 72 00

3920 73 00

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 10

3920 99 90

3921 11 00

3921 12 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 20

3921 90 00

4001 10 10

4001 10 20

4001 10 90

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 90

4002 11 10

4002 11 20

4002 11 90

4002 19 10

4002 19 20

4002 19 90

4002 20 10

4002 20 20

4002 20 90

4002 31 10

4002 31 20

4002 31 90

4002 39 10

4002 39 20

4002 39 90

4002 41 10

4002 41 20

4002 41 90

4002 49 10

4002 49 20

4002 49 90

4002 51 10

4002 51 20

4002 51 90

4002 59 10

4002 59 20

4002 59 90

4002 60 10

4002 60 20

4002 60 90

4002 70 10

4002 70 20

4002 70 90

4002 80 10

4002 80 20

4002 80 90

4002 91 10

4002 91 20

4002 91 90

4002 99 10

4002 99 20

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 00

4005 20 00

4005 91 10

4005 91 20

4005 99 00

4006 10 00

4006 90 00

4007 00 00

4008 11 00

4008 19 00

4008 21 00

4008 29 00

4009 11 00

4009 12 00

4009 21 00

4009 22 00

4009 31 00

4009 32 00

4009 41 00

4009 42 00

4014 10 00

4104 11 00

4104 19 00

4105 10 00

4105 30 00

4106 21 00

4106 22 00

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 00

4106 91 00

4106 92 00

4107 11 00

4107 12 00

4107 19 00

4107 91 00

4107 92 00

4107 99 00

4112 00 00

4113 10 00

4113 20 00

4113 30 00

4113 90 00

4114 10 00

4114 20 00

4115 10 00

4115 20 00

4403 10 00

4403 20 00

4403 41 00

4403 49 00

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 00

4404 10 00

4404 20 00

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 10

4408 10 20

4408 10 90

4408 31 10

4408 31 20

4408 31 90

4408 39 10

4408 39 20

4408 39 90

4408 90 10

4408 90 20

4408 90 90

4409 10 00

4409 20 00

4410 21 00

4410 29 00

4410 31 00

4410 32 00

4410 33 00

4410 39 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 10

4502 00 90

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 54 00

4802 55 00

4802 57 00

4802 59 00

4802 61 00

4802 69 00

4804 11 00

4804 19 00

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 00

4804 39 00

4804 41 00

4804 42 00

4804 49 00

4804 51 00

4804 52 00

4804 59 00

4805 11 00

4805 12 00

4805 19 00

4805 24 00

4805 25 00

4805 30 00

4805 40 00

4805 91 00

4805 92 00

4805 93 00

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 00 00

4808 10 00

4808 20 00

4808 30 00

4808 90 00

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 13 00

4810 19 00

4810 21 00

4810 29 00

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 00

4810 91 00

4810 99 00

4811 10 00

4811 41 00

4811 49 00

4811 51 90

4811 59 10

4811 59 90

4811 60 10

4811 60 90

4811 90 00

4812 00 00

4818 40 10

4819 20 20

4822 10 00

4822 90 00

4823 12 00

4823 19 00

4823 20 00

5004 00 00

5005 00 00

5006 00 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 90 10

5305 90 90

5306 10 10

5306 20 10

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 10

5308 90 10

5308 90 30

5308 90 90

5401 10 10

5401 20 10

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 00

5405 00 00

5406 10 00

5406 20 00

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 00

5507 00 00

5508 10 10

5508 20 10

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5603 11 00

5603 12 00

5603 13 00

5603 14 00

5603 91 00

5603 92 00

5603 93 00

5603 94 00

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

5605 00 00

5606 00 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 20

5911 90 90

6406 10 10

6406 10 20

6406 10 30

6406 10 40

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 20

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 30

6406 99 40

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 90

6602 00 10

6806 10 00

6806 20 00

6806 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 00

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 00

6902 20 00

6902 90 00

6903 10 00

6903 20 00

6903 90 00

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

7001 00 00

7002 10 00

7002 20 00

7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003 12 00

7003 19 00

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 10

7007 11 90

7007 19 00

7007 21 10

7007 21 90

7007 29 00

7008 00 00

7010 10 10

7010 10 90

7010 20 00

7010 90 10

7010 90 91

7010 90 92

7010 90 99

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 20

7020 00 30

7102 10 10

7102 21 00

7102 29 00

7103 10 10

7103 91 10

7103 99 10

7104 10 10

7104 20 10

7104 90 10

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 00

7106 92 10

7106 92 20

7106 92 90

7107 00 10

7107 00 20

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 20

7110 19 90

7110 21 00

7110 29 10

7110 29 90

7110 31 00

7110 39 10

7110 39 90

7110 41 00

7110 49 10

7110 49 90

7111 00 00

7112 30 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 00

7205 10 00

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 00

7207 12 00

7207 19 00

7207 20 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 00

7208 38 00

7208 39 00

7208 40 00

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 00

7208 90 00

7209 15 00

7209 16 00

7209 17 00

7209 18 00

7209 25 00

7209 26 00

7209 27 00

7209 28 00

7209 90 00

7210 11 00

7210 12 00

7210 20 00

7210 50 00

7210 61 00

7210 69 00

7210 70 00

7210 90 00

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 00

7213 99 00

7214 10 00

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 00

7214 99 00

7215 10 00

7215 50 00

7215 90 00

7216 10 10

7216 10 20

7216 10 30

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 10

7216 50 90

7216 61 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 00

7217 20 00

7217 30 00

7217 90 00

7218 10 00

7218 91 00

7218 99 00

7219 11 00

7219 12 00

7219 13 00

7219 14 00

7219 21 00

7219 22 00

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 00

7219 33 00

7219 34 00

7219 35 00

7219 90 00

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 00

7220 90 00

7221 00 00

7222 11 00

7222 19 00

7222 20 00

7222 30 00

7222 40 00

7223 00 00

7224 10 00

7224 90 00

7225 11 00

7225 19 00

7225 20 00

7225 30 00

7225 40 00

7225 50 00

7225 91 00

7225 92 00

7225 99 00

7226 11 00

7226 19 00

7226 20 00

7226 91 00

7226 92 00

7226 93 00

7226 94 00

7226 99 00

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 00

7228 10 00

7228 20 00

7228 30 00

7228 40 00

7228 50 00

7228 60 00

7228 70 00

7228 80 10

7228 80 20

7229 10 00

7229 20 00

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 00

7304 10 00

7304 31 90

7304 39 90

7304 41 90

7304 49 90

7304 51 90

7304 59 90

7304 90 90

7305 39 10

7305 39 90

7305 90 10

7305 90 90

7306 40 00

7306 50 00

7306 60 00

7306 90 00

7307 11 90

7307 19 00

7307 23 90

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 40 00

7308 90 00

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7317 00 10

7317 00 20

7317 00 30

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 00

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 00

7407 21 00

7407 22 00

7407 29 00

7408 11 00

7408 19 00

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 00

7409 90 00

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 00

7411 21 00

7411 22 00

7411 29 00

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 33 00

7415 39 00

7416 00 00

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 90 10

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 00

7604 21 00

7604 29 00

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

7606 11 00

7606 12 00

7606 91 00

7606 92 00

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 90

7607 20 10

7607 20 90

7608 10 00

7608 20 00

7609 00 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 00

7613 00 00

7614 10 00

7614 90 00

7616 99 40

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 00

7802 00 00

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 10

7806 00 20

7806 00 90

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 10 00

7903 90 00

7904 00 00

7905 00 00

7906 00 00

7907 00 00

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8003 00 00

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 20

8101 10 00

8101 94 00

8101 95 00

8101 96 00

8101 97 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 94 00

8102 95 00

8102 96 00

8102 97 00

8102 99 00

8103 20 00

8103 30 00

8103 90 00

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 20 00

8105 30 00

8105 90 00

8106 00 20

8106 00 30

8106 00 90

8107 20 00

8107 30 00

8107 90 00

8108 20 00

8108 30 00

8108 90 00

8109 20 00

8109 30 00

8109 90 00

8110 10 00

8110 20 00

8110 90 00

8111 00 20

8111 00 30

8111 00 90

8112 12 00

8112 13 00

8112 19 00

8112 21 00

8112 22 00

8112 29 00

8112 30 20

8112 30 30

8112 30 90

8112 40 20

8112 40 30

8112 40 90

8112 51 00

8112 52 00

8112 59 00

8112 92 00

8112 99 00

8113 00 10

8113 00 90

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8421 29 10

8469 30 10

8710 00 00

8713 10 00

8713 90 00

8714 20 00

8802 11 00

8802 12 00

8802 30 00

8802 40 00

8802 60 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8805 21 00

8805 29 00

8901 10 00

8901 30 00

8901 90 00

8904 00 00

8905 10 00

8905 20 00

8905 90 00

8906 10 00

8906 90 00

8907 10 00

8907 90 00

8908 00 00

9001 20 00

9018 90 30

9018 90 50

9021 29 00

9021 31 00

9021 39 00

9021 40 00

9021 50 00

9021 90 10

9021 90 90

9301 11 00

9301 19 00

9301 20 00

9302 00 00

9305 10 00

9305 91 00

9306 30 10

9306 90 10

9306 90 90

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2



Codice SA

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 10

2704 00 20

2705 00 00

2709 00 90

2710 19 38

2711 11 00

2711 14 10

2711 19 10

2711 21 00

2711 29 10

2712 10 10

2712 20 10

2712 90 10

2712 90 30

2712 90 50

2713 11 10

2713 12 10

2713 20 10

2713 90 10

2714 10 10

2714 10 30

2714 90 10

2716 00 00

2936 24 00

2936 25 00

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 10

3001 90 90

3002 10 00

3002 20 00

3002 30 00

3002 90 00

3003 10 00

3003 20 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 10 00

3004 20 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 10

3004 50 90

3004 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3006 60 00

3006 70 00

3006 80 00

3402 11 00

3402 12 00

3402 13 00

3402 19 00

3403 11 20

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00

3704 00 10

3704 00 90

3705 10 00

3705 20 00

3705 90 00

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 30

3926 90 40

3926 90 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 31 00

4010 32 00

4010 33 00

4010 34 00

4010 35 00

4010 36 00

4010 39 00

4011 10 10

4011 10 90

4011 20 10

4011 20 20

4011 20 90

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 61 00

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4011 92 00

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00

4012 11 00

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

4013 10 10

4013 10 20

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 00

4014 90 10

4014 90 90

4015 11 00

4015 19 10

5608 11 10

5608 11 90

5608 90 10

5608 90 20

6003 40 00

6003 90 00

6004 40 00

6004 90 00

6005 10 00

6005 21 00

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

6005 31 00

6005 32 00

6005 33 00

6005 34 00

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00

6005 44 00

6005 90 00

6006 10 00

6006 21 00

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

6006 31 00

6006 32 00

6006 33 00

6006 34 00

6006 41 00

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

6305 10 00

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

7015 10 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7302 10 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 21 00

7304 29 00

7304 31 10

7304 39 10

7304 41 10

7304 49 10

7304 51 10

7304 59 10

7304 90 10

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 10

7305 31 90

7306 10 00

7306 20 00

7306 30 00

7307 11 10

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 10

7307 93 00

7307 99 00

7310 10 00

7310 21 00

7310 29 00

7311 00 10

7311 00 20

7311 00 90

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

8207 13 00

8207 19 10

8207 19 90

8207 20 00

8207 30 00

8207 40 00

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 30 00

8208 40 00

8208 90 00

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 00

8402 11 00

8402 12 00

8402 19 00

8402 20 00

8402 90 00

8404 10 10

8404 20 00

8404 90 00

8405 10 00

8405 90 00

8406 10 00

8406 81 00

8406 82 00

8406 90 00

8407 10 00

8407 29 00

8407 31 00

8407 32 00

8407 33 00

8407 34 00

8407 90 00

8408 10 00

8408 20 10

8408 20 90

8408 90 00

8409 10 00

8409 91 10

8409 91 90

8409 99 00

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 00

8411 11 00

8411 12 00

8411 21 00

8411 22 00

8411 81 00

8411 82 00

8411 91 00

8411 99 00

8412 10 00

8412 21 00

8412 29 00

8412 31 00

8412 39 00

8412 80 00

8412 90 00

8413 11 10

8413 11 90

8413 19 10

8413 19 90

8413 20 00

8413 30 00

8413 40 00

8413 50 00

8413 60 00

8413 70 11

8413 70 12

8413 70 13

8413 70 14

8413 70 15

8413 70 16

8413 70 17

8413 70 21

8413 70 22

8413 70 23

8413 70 29

8413 70 31

8413 70 39

8413 70 40

8413 70 51

8413 70 52

8413 70 59

8413 70 61

8413 70 62

8413 70 63

8413 70 69

8413 70 70

8413 70 90

8413 81 00

8413 82 00

8413 91 00

8413 92 00

8414 10 00

8414 20 00

8414 30 00

8414 40 00

8415 10 20

8415 81 10

8415 82 10

8415 83 10

8416 10 00

8416 20 00

8416 30 00

8416 90 00

8417 10 00

8417 20 00

8417 80 00

8417 90 00

8419 11 10

8419 20 00

8419 31 00

8419 32 00

8419 39 00

8419 40 00

8419 50 00

8419 60 00

8419 81 12

8419 90 20

8420 10 00

8420 91 00

8420 99 00

8421 11 00

8421 12 00

8421 19 10

8421 19 90

8421 21 00

8421 22 00

8421 29 90

8421 39 00

8421 91 00

8421 99 00

8422 11 20

8422 19 00

8422 20 00

8422 30 00

8422 40 00

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 00

8423 89 00

8424 20 00

8424 30 00

8424 81 00

8424 89 00

8424 90 00

8425 11 00

8425 19 00

8425 20 00

8425 31 00

8425 39 00

8425 41 00

8425 42 00

8425 49 00

8426 11 00

8426 12 00

8426 19 00

8426 20 00

8426 30 00

8426 41 10

8426 41 90

8426 49 00

8426 91 00

8426 99 00

8427 10 10

8427 10 20

8427 10 30

8427 10 40

8427 20 10

8427 20 20

8427 20 30

8427 20 40

8427 20 50

8427 20 60

8427 90 10

8427 90 90

8428 10 00

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 00

8428 33 00

8428 39 00

8428 40 00

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 10

8428 90 90

8429 11 00

8429 19 00

8429 20 00

8429 30 00

8429 40 00

8429 51 00

8429 52 00

8429 59 00

8430 10 00

8430 20 00

8430 31 00

8430 39 00

8430 41 00

8430 49 00

8430 50 00

8430 61 00

8430 69 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 00

8432 10 00

8432 21 00

8432 29 00

8432 30 00

8432 40 00

8432 80 00

8432 90 00

8433 20 00

8433 30 00

8433 40 00

8433 51 00

8433 52 00

8433 53 00

8433 59 00

8433 60 10

8433 60 90

8433 90 00

8434 10 00

8434 20 00

8434 90 00

8435 10 00

8435 90 00

8436 10 00

8436 21 00

8436 29 00

8436 80 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 10 00

8437 80 00

8437 90 00

8438 10 00

8438 20 00

8438 30 00

8438 40 00

8438 50 00

8438 60 00

8438 80 00

8438 90 00

8439 10 00

8439 20 00

8439 30 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 10 00

8440 90 00

8441 10 00

8441 20 00

8441 30 00

8441 40 00

8441 80 00

8441 90 00

8442 10 00

8442 20 00

8442 30 00

8442 40 00

8442 50 00

8443 11 00

8443 12 00

8443 19 00

8443 21 00

8443 29 00

8443 30 00

8443 40 00

8443 51 00

8443 59 00

8443 60 00

8443 90 00

8444 00 00

8445 11 00

8445 12 00

8445 13 00

8445 19 00

8445 20 00

8445 30 00

8445 40 00

8445 90 00

8446 10 00

8446 21 00

8446 29 00

8446 30 00

8447 11 00

8447 12 00

8447 20 00

8447 90 00

8448 11 00

8448 19 00

8448 20 00

8448 31 00

8448 32 00

8448 33 00

8448 39 00

8448 41 00

8448 42 00

8448 49 00

8448 51 00

8448 59 00

8449 00 00

8450 11 20

8450 12 20

8450 19 12

8450 19 92

8450 20 00

8450 90 90

8451 10 00

8451 29 00

8451 40 00

8451 50 00

8451 80 00

8451 90 90

8453 10 00

8453 20 00

8453 80 00

8453 90 00

8454 10 00

8454 20 00

8454 30 00

8454 90 00

8455 10 00

8455 21 00

8455 22 00

8455 30 00

8455 90 00

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 00

8456 91 00

8456 99 00

8457 10 00

8457 20 00

8457 30 00

8458 11 00

8458 19 00

8458 91 00

8458 99 00

8459 10 00

8459 21 00

8459 29 00

8459 31 00

8459 39 00

8459 40 00

8459 51 00

8459 59 00

8459 61 00

8459 69 00

8459 70 00

8460 11 00

8460 19 00

8460 21 00

8460 29 00

8460 31 00

8460 39 00

8460 40 00

8460 90 00

8461 20 10

8461 20 20

8461 30 00

8461 40 00

8461 90 00

8462 10 00

8462 21 00

8462 29 00

8462 31 00

8462 39 00

8462 41 00

8462 49 00

8462 91 00

8462 99 00

8463 10 00

8463 20 00

8463 30 00

8463 90 00

8464 10 00

8464 20 00

8464 90 00

8465 10 00

8465 91 00

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8467 11 00

8467 19 00

8467 21 00

8467 22 00

8467 29 00

8467 81 00

8467 89 00

8467 91 00

8467 92 00

8467 99 00

8468 10 00

8468 20 00

8468 80 00

8468 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 90 10

8473 30 00

8474 10 00

8474 20 00

8474 31 00

8474 32 00

8474 39 00

8474 80 00

8474 90 00

8475 10 00

8475 21 00

8475 29 00

8475 90 00

8477 10 00

8477 20 00

8477 30 00

8477 40 00

8477 51 00

8477 59 00

8477 80 00

8477 90 00

8478 10 00

8478 90 00

8479 10 00

8479 20 00

8479 30 00

8479 40 00

8479 50 00

8479 60 00

8479 81 00

8479 82 00

8479 89 00

8479 90 00

8480 10 00

8480 20 00

8480 30 00

8480 41 00

8480 49 00

8480 50 00

8480 60 00

8480 71 00

8480 79 00

8481 10 30

8481 20 00

8481 30 00

8481 40 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 00

8483 20 00

8483 30 00

8483 40 00

8483 50 00

8483 60 00

8483 90 00

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 00

8501 31 00

8501 32 00

8501 33 00

8501 34 00

8501 40 00

8501 51 00

8501 52 00

8501 53 00

8501 61 10

8501 61 20

8501 62 00

8501 63 00

8501 64 00

8502 11 00

8502 12 00

8502 13 00

8502 20 10

8502 20 90

8502 31 00

8502 39 00

8502 40 00

8503 00 00

8504 10 10

8504 10 90

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 20

8504 23 00

8504 31 00

8504 32 00

8504 33 00

8504 34 00

8504 40 00

8504 50 00

8504 90 00

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 10

8505 20 20

8505 30 00

8505 90 10

8505 90 90

8507 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8514 30 00

8514 40 00

8514 90 00

8515 11 00

8515 19 00

8515 21 00

8515 29 00

8515 31 00

8515 39 00

8515 80 00

8515 90 00

8517 19 90

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 10

8517 30 20

8517 30 30

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 00

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 10 00

8542 21 00

8542 60 00

8542 70 00

8542 90 00

8543 11 00

8543 20 00

8543 30 00

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 00

8543 90 00

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 00

8544 41 00

8544 49 00

8544 51 00

8544 59 00

8544 60 00

8544 70 00

8545 11 00

8545 19 00

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 00

8601 10 00

8601 20 00

8602 10 00

8602 90 00

8603 10 00

8603 90 00

8604 00 00

8605 00 00

8606 10 00

8606 20 00

8606 30 00

8606 91 00

8606 92 00

8606 99 00

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8608 00 10

8608 00 20

8608 00 50

8609 00 00

8701 10 10

8701 10 90

8701 20 10

8701 20 90

8701 30 10

8701 30 20

8701 30 90

8701 90 10

8701 90 20

8701 90 30

8701 90 90

8702 10 10

8702 90 10

8703 21 10

8703 22 10

8703 22 30

8703 23 10

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 30

8703 24 10

8703 24 30

8703 31 10

8703 31 10

8703 31 30

8703 32 10

8703 32 30

8703 33 10

8703 33 30

8704 10 10

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 20

8704 21 30

8704 21 90

8704 22 10

8704 22 20

8704 22 90

8704 23 10

8704 23 90

8704 31 10

8704 31 20

8704 31 90

8704 32 10

8704 32 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 90

8706 00 10

8706 00 20

8706 00 30

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 10

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 00

8708 99 10

8708 99 20

8708 99 90

8709 19 00

8709 90 00

8716 20 00

8716 31 00

8716 39 00

8716 40 00

8902 00 10

8902 00 90

9001 10 00

9001 30 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9007 19 10

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

ALLEGATO 4

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4



Voce tariffaria

(Tariffa doganale algerina)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000

ALLEGATO 5

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Obiettivi

Alle pratiche incompatibili con l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell’altra parte.

Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori.

Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell’applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l’Algeria.

2.   Definizioni

In tale contesto, valgono le seguenti definizioni:

a) «norme di concorrenza»:

i) per la Comunità europea («la Comunità»), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;

ii) per l’Algeria: l’ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione;

iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette;

b) «autorità di concorrenza»:

i) per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell’esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e

ii) per l’Algeria: il Consiglio della Concorrenza.

c) «misure di applicazione»: qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall’autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;

d) «atti anticoncorrenziali» e «comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza»: comportamenti e operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

3.   Notifica

3.1

L’autorità di concorrenza di una parte notifica all’autorità di concorrenza dell’altra parte le misure di applicazione adottate qualora:

a) la parte all’origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell’altra parte;

b) tali misure possano avere un’incidenza considerevole su interessi rilevanti dell’altra parte;

c) tali misure riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell’altra parte;

d) tali misure riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell’altra parte;

e

e) tali misure vietino un’azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell’altra parte.

3.2

Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all’autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall’altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.

3.3

Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell’altra parte.

3.4

Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.

4.   Scambi di informazioni e riservatezza

4.1

Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l’efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici.

4.2

Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l’esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall’altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l’autorizzazione dell’autorità di concorrenza che le ha fornite.

5.   Coordinamento delle misure di applicazione

5.1

Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome.

5.2

Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto:

a) dei risultati che il coordinamento potrebbe dare;

b) delle informazioni supplementari necessarie;

c) della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti;

d) dei termini applicabili nell’ambito delle rispettive legislazioni.

6.   Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell’altra parte

6.1

Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall’origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l’avvio di consultazioni all’autorità di concorrenza dell’altra parte, senza che ciò pregiudichi un’eventuale azione svolta nell’ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L’autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore.

6.2

Nell’attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell’altra parte. Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall’autorità di concorrenza dell’altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all’altra autorità di concorrenza. Quest’ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell’autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione

7.   Cooperazione tecnica

7.1

Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l’attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza.

7.2

La cooperazione comprende le seguenti attività:

a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un’esperienza pratica;

b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari;

c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo.

8.   Modifica e aggiornamento delle norme

Il comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione.

ALLEGATO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1.

Entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

 convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata «convenzione di Roma»;

 trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato «trattato di Budapest»;

 accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all’articolo 65 dell’accordo;

 protocollo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato «protocollo all’accordo di Madrid»;

 trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

 trattato OMPI sui diritti d’autore (Ginevra, 1996);

 trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).

2.

Le parti continuano a garantire l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

 accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato «accordo di Nizza»;

 trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

 convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967 — Unione di Parigi), denominata «convenzione di Parigi»;

 convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata «convenzione di Berna»;

 accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969 — Unione di Madrid), denominato «accordo di Madrid».

Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l’impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il comitato di associazione può decidere di estendere l’applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo.

3.

Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata «UPOV», e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano.

L’adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l’accordo di entrambe le parti, dall’applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell’Algeria



Articolo 1

1.  I prodotti elencati nell’allegato 1 del presente protocollo, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2.  I dazi doganali all’importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3.  Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).

Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.

4.  Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).

Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l’anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.

Articolo 2

Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

2.  Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:

a) pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;

o

b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

1.  I vini di uve fresche originari dell’Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l’origine, conformemente al modello dell’allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).

2.  Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 1



Codice NC

Designazione delle merci (1)

Riduzione dazio (%)

Quantitativi (2)

Quant. rif. (t)

Disposizioni specifiche

 

 

(a)

(b)

(c)

 

0101 90 19

Cavalli, non di razza pura, esclusi quelli destinati alla macellazione

100

 

 

 

0104 10 30

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura

100

 

 

 

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, esclusi i riproduttori di razza pura

100

 

 

 

ex  02 04

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, escluse le carni della specie ovina domestica

100

 

 

 (8)

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

100

 

 

 

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

100

 

 

 

0409 00 00

Miele naturale

100

100

 

 (3)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

100

100

 

 

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

100

100

 

 

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo

100

5 000

 

 (4)

0702 00 00

Pomodori, dal 15 ottobre al 30 aprile

100

 

 

 (5)

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate

100

 

 

 

0703 10 90

Scalogni, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° gennaio al 14 aprile

100

 

1 000

art. 1 § 4

0704 10 00

Cavolfiori e cavolfiori broccoli, dal 1° al 31 dicembre

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

0704 90

Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti simili del genere Brassica

0706 10 00

Carote e navoni, dal 1° gennaio al 31 marzo

100

 

 

 

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio

100

 

 

 (5)

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum), dal 1° settembre al 30 aprile

100

 

 

 

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Fave

100

 

 

 

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 marzo

100

 

 

 (5)

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 gennaio

100

 

 

 

0709 52 00

Tartufi, freschi o refrigerati

100

 

100

art. 1 § 4

0709 60 10

Peperoni, dal 1° novembre al 31 maggio

100

 

 

 

0709 60 99

Atri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 31 marzo

100

 

 

 (5)

ex 0709 90 90

Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

 

 

 

0710 80 59

Altri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, non cotti in acqua o al vapore, congelati

100

 

 

 

0711 20 10

Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

100

 

 

 (6)

0711 30 00

Capperi

100

 

 

 

0711 90 10

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni, temporaneamente conservati

100

 

 

 

0713 10 10

Piselli (Pisum sativum), destinati alla semina

100

 

 

 

ex  07 13

Legumi da granella secchi, esclusi quelli destinati alla semina

100

 

 

 

ex 0804 10 00

Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg

100

 

 

 

0804 20 10

Fichi freschi

100

 

 

 

0804 20 90

Fichi secchi

100

 

 

 

0804 40

Avocadi, freschi o secchi

100

 

 

 

ex 0805 10

Arance, fresche

100

 

 

 (5)

ex 0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

100

 

 

 (5)

ex 0805 50 10

Limoni, freschi

100

 

 

 (5)

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

100

 

 

 

ex 0806 10 10

Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 15 luglio, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.)

100

 

 

 (5)

0807 11 00

Cocomeri, dal 1° aprile al 15 gennaio

100

 

 

 

0807 19 00

Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio

100

 

 

 

0809 10 00

Albicocche

100

1 000

 

 (5)

0809 40 05

Prugne, dal 1° novembre al 15 gennaio

100

 

 

 (5)

0810 10 00

Fragole, dal 1° novembre al 31 marzo

100

500

 

 

0810 20 10

Lamponi, dal 15 maggio al 15 gennaio

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Nespole e fichi d’India

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Arance finemente tritate, conservate temporaneamente ma non atte per l’alimentazione

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Agrumi, escluse le arance, finemente tritati, conservati temporaneamente ma non atti per l’alimentazione

100

 

 

 

0813 30 00

Mele secche

100

 

 

 

0904 20 30

Pimenti non tritati né polverizzati

100

 

 

 

0904 20 90

Pimenti tritati o polverizzati

100

 

 

 

1209 99 99

Altri semi, frutta e spore da sementa

100

 

 

 (7)

1212 10

Carrube, compresi i semi di carrube

100

 

 

 

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

100

 

 

 

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non chimicamente modificati:

100

1 000

 

 

1509 10 10

–  vergine lampante

1509 10 90

–  altri vergini

1509 90 00

–  altri non vergini

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 :

100

1 000

 

 

1510 00 10

–  oli greggi

1510 00 90

–  altri

1512 19 91

Olio di girasole raffinato

100

25 000

 

 

ex 2001 10 00

Cetrioli, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum, esclusi i peperoni preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Funghi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Olive, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Peperoni, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Barbabietole rosse da insalata, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Cavoli rossi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 91

Frutta tropicali e noci tropicali, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 93

Cipolle, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Altri ortaggi o legumi, frutta o parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

2002 10 10

Pomodori pelati, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

300

 

 

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %

100

300

 

 

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 (5)

2003 90 00

Altri funghi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 

2003 20 00

Tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 

2004 10 99

Altre patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Capperi e olive, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati

100

 

 

 

2004 90 50

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati

100

 

 

 

2004 90 98

altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati:

 

 

 

 

–  carciofi, asparagi, carote e miscugli

100

 

 

 

–  altri

50

 

 

 

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati:

 

 

 

 

–  asparagi, carote e miscugli

100

 

200

art. 1 § 4

–  altri

100

 

200

art. 1 § 4

2005 20 20

Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

 

 

 

2005 20 80

Altre patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 51 00

Fagioli in grani, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 59 00

Altri fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 60 00

Asparagi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 70

Olive, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 90 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 90 30

Capperi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 90 50

Carciofi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 90 60

Carote, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

200

art. 1 § 4

2005 90 70

Miscugli di ortaggi o legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 90 80

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2007 10 91

Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali

100

 

 

 

2007 10 99

Altre preparazioni omogeneizzate

100

 

 

 

2007 91 90

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura d’agrumi, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso, escluse le preparazioni omogeneizzate

100

 

200

art. 1 § 4

2007 99 91

Puree e composte di mele, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso

100

 

200

art. 1 § 4

2007 99 93

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate

100

 

 

 

2007 99 98

Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate

100

 

200

art. 1 § 4

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 90

Segmenti di pompelmi e di pomeli, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole

100

 

 

 

ex 2008 30 55

ex 2008 30 75

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), altrimenti preparati o conservati, finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati

100

 

 

 

ex 2008 30 59

Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati

100

 

 

 

ex 2008 30 79

Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Agrumi finemente tritati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Polpa di agrumi, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg

50

 

 

 

ex 2008 50 99

Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

100

 

 

 

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg

50

 

 

 

ex 2008 70 99

Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

100

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Miscugli di frutta, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole e con aggiunta di zuccheri

55

 

 

 

2009 11

2009 12 00

2009 19

Succhi di arancia

100

 

 

 (5)

2009 21 00

2009 29

Succhi di pompelmo o di pomelo

100

 

 

 (5)

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Succhi di tutti gli altri agrumi, esclusi i limoni, aventi valore Brix uguale o inferiore a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

100

 

 

 

2009 50

Succhi di pomodoro

100

200

 

 

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Succhi di albicocche

100

200

 

 (5)

ex  22 04

Vini di uve fresche

100

224 000 hl

 

 

ex 2204 21

Vini a denominazione di origine chiamati: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

100

224 000 hl

 

art. 4§1

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

100

 

 

 

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, esclusi il granturco e il riso

100

 

 

 

ex 2309 90 97

Complessi di minerali e di vitamine per l’alimentazione degli animali

100

 

 

 

(1)   Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2)   I dazi della tariffa doganale comune applicati ai quantitativi importati al di là dei contingenti tariffari sono i dazi NPF.

(3)   Decisione 94/278/CE della Commissione (GU L 120 dell’11.5.1994, pag. 44).

(4)   A decorrere dall’entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa alle patate, questo periodo viene prorogato al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile al di là del contingente tariffario passa al 50 %.

(5)   Il tasso di riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio doganale.

(6)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71) e dalle successive modifiche].

(7)   Questa concessione è limitata alle sementi conformi alle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

(8)   Il tasso di riduzione si applica sia alla parte ad valorem del dazio doganale che al dazio doganale specifico.

PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 2

image

image

image

image

image

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità



Articolo unico

Per i prodotti originari della Comunità elencati in prosieguo, i dazi doganali all’importazione in Algeria non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c).



NC

Designazione delle merci

Dazi doganali applicati

(%)

Riduzione dei dazi doganali

(%)

Contingenti tariffari preferenziali

(t)

 

 

a)

b)

c)

0102 10 00

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

5

100

50

0102 90

Animali vivi della specie bovina, esclusi i riproduttori di razza pura

5

100

5 000

0105 11

Galli e galline (pulcini di un giorno)

5

100

20

0105 12

Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno)

5

100

100

0202 20 00

Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi non disossati

30

20

200

0202 30 00

Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate

30

20

11 000

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

30

100

200

0207 11 00 0207 12 00

Carni di galli e di galline, non tagliate in pezzi, fresche, refrigerate o congelate

30

50

2 500

0402 10

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

5

100

30 000

0402 21

Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 1,5 %

5

100

40 000

0406 90 20

Formaggi fusi destinati alla trasformazione

30

50

2 500

0406 90 10

Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata semicotta o cotta

30

100

800

0406 90 90

Altri (di tipo italiano e gouda)

30

100

0407 00 30

Uova di selvaggina

30

100

100

0602 20 00

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

5

100

Illimitato

0602 90 10

Piantimi da frutto non innestati

5

100

Illimitato

0602 90 20

Giovani piantimi forestali

5

100

Illimitato

0602 90 90

Altri: piante d’appartamento, vive, e piantimi di ortaggi o legumi e piante di fragola

5

100

Illimitato

0701 10 00

Patate, fresche o refrigerate, da semina

5

100

45 000

ex  07 13

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli da semina

5

100

3 000

0802 12 00

Mandorle sgusciate

30

20

100

0805

Agrumi, freschi o secchi

30

20

100

0810 90 00

Altre frutta fresche

30

100

500

0813 20 00

Prugne

30

20

50

0813 50 00

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

30

100

50

0909 30

Semi di cumino, non tritati né polverizzati

30

100

50

0910 91 00 0910 99 00

Altre spezie

30

100

50

1001 10 90

Frumento (grano) duro, escluso quello da semina

5

100

100 000

1001 90 90

Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina

5

100

300 000

1003 00 90

Orzo, escluso quello da semina

15

50

200 000

1004 00 90

Avena, esclusa quella da semina

15

100

1 500

1005 90 00

Granturco, escluso quello da semina

15

100

500

1006

Riso

5

100

2 000

1008 30 90

Scagliola, esclusa quella da semina

30

100

500

1103 13

Semole e semolini di granturco

30

50

1 000

1105 20 00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

30

20

100

1107 10

Malto non torrefatto

30

100

1 500

1108 12 00

Amido di granturco

30

20

1 000

1207 99 00

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

5

100

100

1209 21 00

Semi da foraggio di erba medica

5

100

Illimitato

1209 91 00

Semi di ortaggi

5

100

Illimitato

1209 99 00

Altri semi, non di ortaggi

5

100

Illimitato

1210 20 00

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

5

100

Illimitato

1211 90 00

Altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

5

100

Illimitato

1212 30 90

Noccioli e mandorle di frutta e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati altrove

30

100

Illimitato

1507 10 10

Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini

15

50

1 000

1507 90 00

Olio di soia diverso da quello greggio

30

20

1 000

1511 90 00

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

30

100

250

1512 11 10

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, greggi

15

50

25 000

1514 11 10

Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni, greggi

15

100

20 000

1514 91 11

Oli di senapa e loro frazioni, greggi

1514 19 00

Oli di ravizzone o di colza, esclusi quelli greggi

30

100

2 500

1514 91 19

Oli di senapa, esclusi quelli greggi

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni (esclusa la voce 1516 20 10 )

30

100

2 000

1517 10 00

Margarina, esclusa la margarina liquida

30

100

2 000

1517 90 00

Altre

30

1601 00 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

30

20

20

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie e di sangue della specie bovina

30

20

20

1701 99 00

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

30

100

150 000

1702 90

Altri zuccheri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

30

100

500

1703 90 00

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero esclusi i melassi di canna

15

100

1 000

2005 40 00

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

Piselli (Pisum Sativum)

30

100

200

2005 59 00

Fagioli, non in grani

30

20

250

2005 60 00

Asparagi

30

100

500

2005 90 00

Altri ortaggi e miscugli di ortaggi

30

20

200

2007 99 00

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.

 

 

 

Preparazioni non omogeneizzate, escluse quelle di agrumi

30

20

100

2008 19 00

Frutta e parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove.

 

 

 

Altre frutta a guscio, diverse dalle arachidi, compresi i miscugli.

30

20

100

2008 20 00

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominati né compresi altrove

30

100

100

2009 41 00

Succhi di ananasso

15

100

200

2009 80 10

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

15

100

100

2204 10 00

Vini spumanti

30

100

100 hl

2302 20 00

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

 

 

 

di riso

30

100

1 000

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

30

100

10 000

2306 30 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

 

 

 

di girasole

30

100

1 000

2309 90 00

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi cani e gatti

15

50

1 000

2401 10 00

Tabacchi, non scostolati

15

100

8 500

2401 20 00

Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati

15

100

1 000

5201 00

Cotone, non cardato né pettinato

5

100

Illimitato

PROTOCOLLO N. 3

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria



Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.



Codice NC (2002)

Designazione delle merci

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –  Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3:

0511 91 10

– – –  cascami di pesci

0511 91 90

– – –  altri

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

–  Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

1604 11 00

– –  Salmoni

1604 12

– –  Aringhe

 

– –  Sardine, alacce e spratti:

1604 13 90

– – –  altri

1604 14

– –  Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

1604 15

– –  Sgombri

1604 16 00

– –  Acciughe

1604 19

– –  altri

 

–  altre preparazioni e conserve di pesci:

1604 20 05

– –  Preparazioni di surimi

 

– –  altri:

1604 20 10

– – –  di salmoni

1604 20 30

– – –  di salmonidi diversi dai salmoni

1604 20 40

– – –  di acciughe

ex 1604 20 50

– – –  di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70

– – –  di tonni, palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1604 20 90

– – –  di altri pesci

1604 30

–  Caviale e suoi succedanei:

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 10

– –  contenenti, in peso, più di 20 % di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

PROTOCOLLO N. 4

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità



Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all’importazione in Algeria alle condizioni specificate.



Codice (algerino)

Designazione delle merci

Aliquota del dazio tariffario applicata (a norma dell’art. 18)

Tasso di riduzione applicato

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi

 

 

0301 99 10

–  avannotti

5 %

100 %

0301 99 90

–  altri

30 %

100 %

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

 

 

 

–  Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 11 00

– –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0302 12 00

– –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0302 19 00

– –  altri

30 %

100 %

 

–  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 21 00

– –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0302 22 00

– –  Passere di mare (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0302 23 00

– –  Sogliole (Solea spp.)

30 %

25 %

0302 29 00

– –  altri

30 %

100 %

 

–  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 31 00

– –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

30 %

25 %

0302 32 00

– –  Tonni albacora (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0302 33 00

– –  Tonnetti striati

30 %

25 %

0302 34 00

– –  Tonni obesi (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0302 35 00

– – – –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0302 36 00

– – – –  Tonni rossi del sud (Thunnus accoyii)

30 %

100 %

0302 39 00

– –  altri

30 %

25 %

0302 40 00

–  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

0302 50 00

–  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

 

–  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 61 00

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0302 62 00

– –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0302 63 00

– –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

30 %

100 %

0302 64 00

– –  Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0302 65 00

– –  Squali

30 %

25 %

0302 69 00

– –  altri

30 %

25 %

0302 70 00

–  Fegati, uova e lattimi

30 %

25 %

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

 

 

 

–  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 11 00

– –  Salmoni rossi

30 %

100 %

0303 19 00

– –  altri

30 %

100 %

 

–  altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 21 00

– – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0303 22 00

– –  Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0303 29 00

– –  altri

30 %

100 %

 

–  pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 31 00

– –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0303 32 00

– –  Passere di mare (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0303 33 00

– –  Sogliole (Solea spp.)

30 %

25 %

0303 39 00

– –  altri

30 %

100 %

 

–  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 41 00

– –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

30 %

25 %

0303 42 00

– –  Tonni albacora (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0303 43 00

– –  Tonnetti striati

30 %

25 %

0303 44 00

– –  Tonni obesi (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0303 45 00

– – – –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0303 46 00

– – – –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0303 49 00

– –  altri

30 %

25 %

0303 50 00

–  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

0303 60 00

–  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

 

–  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 71 00

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0303 72 00

– –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0303 73 00

– –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

30 %

100 %

0303 74 00

– –  Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0303 75 00

– –  Squali

30 %

25 %

0303 77 00

– –  Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

30 %

25 %

0303 78 00

– –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

30 %

25 %

0303 79 00

– –  altri

30 %

25 %

 

–  Fegati, uova e lattimi:

 

 

0303 80 10

– –  di tonno

30 %

25 %

0303 80 90

– –  altri

30 %

25 %

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

 

 

 

–  Freschi o refrigerati:

 

 

0304 10 10

– –  di tonno

30 %

25 %

0304 10 90

– –  altri

30 %

25 %

 

–  Filetti congelati:

 

 

0304 20 10

– –  di tonno

30 %

25 %

0304 20 90

– –  altri

30 %

25 %

0304 90 00

–  altri

30 %

25 %

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

 

 

0305 10 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

30 %

100 %

0305 20 00

–  Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

30 %

100 %

0305 30 00

–  Filetti di pesci secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

30 %

25 %

 

–  Pesci affumicati, compresi filetti:

 

 

0305 41 00

– –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0305 42 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 49 00

– –  altri

30 %

25 %

 

–  Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:

 

 

0305 51 00

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 59 00

– –  altri

30 %

25 %

 

–  Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia:

 

 

0305 61 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 62 00

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 69 00

– –  altri

30 %

25 %

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

 

–  congelati:

 

 

0306 11 00

– –  Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

30 %

25 %

0306 12 00

– –  Astici (Homarus spp.)

30 %

25 %

0306 13 00

– –  Gamberetti

30 %

25 %

0306 14 00

– –  Granchi

30 %

25 %

0306 19 00

– –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

30 %

100 %

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

 

–  Ostriche:

 

 

0307 10 10

– –  novellame

5 %

100 %

0307 10 90

– –  altre

30 %

100 %

 

–  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31 10

– –  novellame di mitili

5 %

100 %

0307 31 90

– – –  altri

30 %

100 %

 

–  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 49 00

– –  altri

30 %

25 %

 

–  Polpi o piovre (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 59 00

– –  altri

30 %

25 %

0307 60 00

–  Lumache, diverse da quelle di mare

30 %

25 %

 

–  altri, comprese le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

0307 91 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 99 00

– –  altri

30 %

25 %

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

 

0511 91 00

– –  Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

30 %

25 %

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

 

 

2301 10 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

30 %

25 %

PROTOCOLLO N. 5

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità



Articolo 1

Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell’Algeria si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 1 del presente protocollo.

Articolo 2

Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 2 del presente protocollo.

Articolo 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall’entrata in vigore dell’accordo sul dazio di base definito all’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

I dazi doganali applicati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l’Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

La riduzione di cui al primo comma, l’elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal consiglio di associazione.

Articolo 5

La Comunità e l’Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 1

REGIME DELLA COMUNITÀ

Dazi preferenziali concessi dalla Comunità ai prodotti originari dell’Algeria

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, il regime preferenziale viene determinato in funzione dei codici NC in vigore al momento della firma del presente accordo.



Elenco 1

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi doganali

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0 %

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

 

0502 10 00

–  Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0 %

0502 90 00

–  altri

0 %

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0 %

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

 

0505 10

Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine:

 

0505 10 10

– –  gregge

0 %

0505 10 90

– –  altre

0 %

0505 90 00

–  altri

0 %

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

 

0506 10 00

–  Osseina e ossa acidulate

0 %

0506 90 00

–  altri

0 %

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

 

0507 10 00

–  Avorio; polveri e cascami d’avorio

0 %

0507 90 00

–  altri

0 %

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0 %

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

 

0509 00 10

–  gregge

0 %

0509 00 90

–  altre

0 %

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0 %

0903 00 00

Mate

0 %

1212 20 00

–  Alghe

0 %

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

–  Succhi ed estratti vegetali

 

1302 12 00

––  di liquirizia

0 %

1302 13 00

– –  di luppolo

0 %

1302 14 00

– –  di piretro o di radici delle piante da rotenone

0 %

1302 19 30

– – –  Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

0 %

 

– – –  altri:

 

1302 19 91

– – – –  medicinali:

0 %

 

–  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

0 %

1302 32

– –  Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

0 %

1302 32 10

– – –  di carrube o di semi di carrube

0 %

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

 

1401 10 00

–  Bambù

0 %

1401 20 00

–  Canne d’India

0 %

1401 90 00

–  altre

0 %

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

0 %

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

0 %

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

1404 10 00

–  Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

0 %

1404 20 00

–  Linters di cotone

0 %

1404 90 00

–  altri

0 %

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

 

1505 00 10

–  Grasso di lana greggio

0 %

1505 00 90

–  altri

0 %

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0 %

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

1515 90 15

– –  Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0 %

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

1516 20

–  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

1516 20 10

– –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0 %

1517 90 93

– – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0 %

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

1518 00 10

–  Linossina

0 %

 

–  altri:

 

1518 00 91

– –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0 %

 

– –  altri:

 

1518 00 95

– – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0 %

1518 00 99

– – –  altri

0 %

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0 %

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

 

1521 10 00

–  Cere vegetali

0 %

1521 90

–  altre:

 

1521 90 10

– –  Spermaceti, anche raffinati o colorati

0 %

 

– –  Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

 

1521 90 91

–  gregge

0 %

1521 90 99

– – –  altre

0 %

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

1522 00 10

–  Degras

0 %

1702 90

Atri, compreso lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

1702 90 10

– –  Maltosio chimicamente puro

0 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

1704 90

–  altri:

 

1704 90 10

– –  Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0 %

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

1803 10 00

–  non sgrassata

0 %

1803 20 00

–  completamente o parzialmente sgrassata

0 %

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0 %

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0 %

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

1806 10

–  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

1806 10 15

– –  non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio

0 %

1901 90 91

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all’esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0 %

2001 90 60

– –  Cuori di palma

0 %

2008 11 10

– – –  Burro di arachidi

0 %

 

–  altre, compresi i miscugli, esclusa la sottovoce 2008 19 :

 

2008 91 00

– –  Cuori di palma

0 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

–  Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

2101 11

– –  Estratti, essenze e concentrati:

 

2101 11 11

– – –  con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

0 %

2101 11 19

– – –  altri

0 %

2101 12 92

– – –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè:

0 %

2101 20

–  estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

2101 20 20

– –  Estratti, essenze e concentrati

0 %

 

– –  Preparazioni:

 

2101 20 92

– – –  a base di estratti, di essenze o di concentrati di tè o di mate

0 %

2101 30

–  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

– –  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

 

2101 30 11

– – –  Cicoria torrefatta

0 %

2101 30 91

– – –  di cicoria torrefatta

0 %

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

 

2102 10

–  lieviti vivi:

 

2102 10 10

– –  Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

0 %

 

– –  Lieviti di panificazione:

 

2102 10 31

– – –  secchi

0 %

2102 10 39

– – –  altri

0 %

2102 10 90

– –  altri

0 %

2102 20

–  lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

– –  Lieviti morti:

 

2102 20 11

– – –  in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

0 %

2102 20 19

– – –  altri

0 %

2102 20 90

– –  altri

0 %

2102 30 00

–  Lieviti in polvere preparati

0 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 10 00

–  Salsa di soia

0 %

2103 20 00

–  Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

0 %

2103 30

–  Farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 30 10

– –  Farina di senapa

0 %

2103 30 90

– –  Senapa preparata

0 %

2103 90

–  altri:

 

2103 90 10

– –  Chutney di mano liquido

0 %

2103 90 30

– –  Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

0 %

2103 90 90

– –  altri

0 %

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

2104 10

–  preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:

 

2104 10 10

– –  secchi o disseccati

0 %

2104 10 90

– –  altri

0 %

2104 20 00

–  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

0 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

2106 10

–  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

2106 10 20

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0 %

2106 90

–  altre:

 

 

– –  altre:

 

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

0 %

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

2201 10

–  Acque minerali e acque gassate:

 

 

– –  Acque minerali naturali:

 

2201 10 11

– – –  senza diossido di carbonio

0 %

2201 10 19

– – –  altre

0 %

 

– –  altre:

 

2201 10 90

– – –  altre

0 %

2201 90 00

–  altre

0 %

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

2202 10 00

–  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

0 %

2202 90

–  altre:

 

2202 90 10

– –  non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

0 %

 

– –  altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :

 

2203 00

Birra di malto:

 

 

–  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

 

2203 00 01

– –  presentata in bottiglie

0 %

2203 00 09

– –  altra

0 %

2203 00 10

–  in recipienti di capacità superiore a 10 litri

0 %

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

2208 20 12

– – –  Cognac

0 %

2208 20 14

– – –  Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –  Grappa

0 %

2208 20 27

– – –  Brandy di Jerez

0 %

2208 20 29

– – –  altri

0 %

 

– –  presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

2208 20 40

– – –  Distillato greggio

0 %

 

– – –  altri:

 

2208 20 62

– – –  Cognac:

0 %

2208 20 64

– – –  Armagnac

0 %

2208 20 86

– – –  Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –  Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –  altri

0 %

2208 30

–  Whisky:

 

 

– –  Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

 

2208 30 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 19

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– –  Whisky detto «Scotch»:

 

 

– – –  Whisky detto «malto», presentato in recipienti di capacità:

 

2208 30 32

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 38

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– – –  Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

2208 30 52

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 58

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– – –  altri, presentati in recipienti di capacità:

 

2208 30 72

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 78

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– – –  altri, presentati in recipienti di capacità:

 

2208 30 82

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 88

– – –  superiore a 2 litri

0 %

2208 50

–  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

– –  Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 50 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 50 19

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– –  Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

2208 50 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 50 99

– – –  superiore a 2 litri

0 %

2208 60

–  Vodka:

 

 

– –  con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

2208 60 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 60 19

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

2208 60 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 60 99

– – –  superiore a 2 litri

0 %

2208 70

–  Liquori:

 

2208 70 10

– –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 70 90

– –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

0 %

2208 90

–  altri:

 

 

– –  Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 90 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 90 19

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– –  Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

 

2208 90 33

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 90 38

– – –  superiore a 2 litri

0 %

 

– –  altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

– – –  inferiore o uguale a 2 litri:

 

2208 90 41

– – – –  Ouzo

0 %

 

– – –  altri:

 

 

– – –  Acquaviti:

 

 

– – – – –  di frutta:

 

2208 90 45

– – – – – – –  Calvados

0 %

2208 90 48

– – –  altre

0 %

 

– – –  altre:

 

2208 90 52

– – – – – – –  Korn

0 %

2208 90 57

– – –  altre

0 %

2208 90 69

– – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

0 %

 

– – –  superiore a 2 litri:

 

 

– – – –  Acquaviti:

 

2208 90 71

– – – – –  di frutta

0 %

2208 90 74

– – –  altre

0 %

2208 90 78

– – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

0 %

2402 10 00

–  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

0 %

2402 20

–  Sigarette contenenti tabacco:

 

2402 20 10

– –  contenenti garofano

0 %

2402 20 90

– –  altre

0 %

2402 90 00

–  altri

0 %

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

2403 10

–  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

2403 10 10

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g

0 %

2403 10 90

– –  altro

0 %

 

–  altri:

 

2403 91 00

– –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

0 %

2403 99

– –  altri:

 

2403 99 10

– – –  Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

0 %

2403 99 90

– – –  altri

0 %

2905 45 00

– –  Glicerolo

0 %

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

3301 90

–  altri:

 

3301 90 10

– –  Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0 %

 

– –  Oleoresine d’estrazione

 

3301 90 21

– – –  di liquirizia e di luppolo

0 %

3301 90 30

– – –  altre

0 %

3301 90 90

– –  altri

0 %

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

3302 10

Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

3302 10 21

– – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0 %

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

3501 10

–  Caseine:

 

3501 10 10

– –  destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

0 %

3501 10 50

– –  destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

0 %

3501 10 90

– –  altri

0 %

3501 90

–  altri:

 

3501 90 90

– –  altri

0 %

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

–  Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

3823 11 00

– –  Acido stearico

0 %

3823 12 00

– –  Acido oleico

0 %

3823 13 00

– –  Acidi grassi del tallolio

0 %

3823 19

– –  altri:

 

3823 19 10

– – –  Acidi grassi distillati

0 %

3823 19 30

– – –  Distillato d’acidi grassi

0 %

3823 19 90

– – –  altri

0 %

3823 70 00

–  Alcoli grassi industriali

0 %



Elenco 2

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi doganali

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0 % entro un contingente tariffario annuo di 1 500 t

0403 10

–  Iogurt:

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – –  superiore a 27 %

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – –  inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – –  superiore a 6 %

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

0 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t

1902 30

–  altre paste alimentari:

1902 30 10

– – –  secche

1902 30 90

– –  altre

1902 40

–  Cuscus:

0 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t

1902 40 10

– –  non preparato

1902 40 90

– –  altro

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

0 %

1905 90 90

– – – –  altri



Elenco 3

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi doganali

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 90

–  altri:

 

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 71

– – –  Inferiore o uguale a 1,5 %

0 % + EA

0403 90 73

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0 % + EA

0403 90 79

– – –  superiore a 27 %

0 % + EA

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 91

– – –  inferiore o uguale a 3 %

0 % + EA

0403 90 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0 % + EA

0403 90 99

– – –  superiore a 6 %

0 % + EA

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0 % + EA

0405 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0 % + EA

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

0710 40 00

–  Granturco dolce

0 % + EA

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

– –  Ortaggi o legumi:

 

0711 90 30

– – –  Granturco dolce

0 % + EA

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

1302 20 10

– –  allo stato secco

Riduzione di 50 %

1302 20 90

– –  altri

Riduzione di 50 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

1517 10

–  Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

1517 10 10

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 % + EA

1517 90

–  altre

 

1517 90 10

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 % + EA

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

1702 50 00

–  Fruttosio chimicamente puro

0 % + EA

1704 10

–  Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

1704 10 11

– – –  sotto forma di strisce

0 % + EA

1704 10 19

– – –  altre

0 % + EA

 

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

1704 10 91

– – –  sotto forma di strisce

0 % + EA

1704 10 99

– – –  altre

0 % + EA

1704 90 30

– –  Preparazione detta «cioccolato bianco»

0 % + EA

 

– –  altri:

 

1704 90 51

– – –  Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

0 % + EA

1704 90 55

– – –  Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

0 % + EA

1704 90 61

– – –  Confetti e prodotti simili confettati

0 % + EA

 

– – –  altri:

 

1704 90 65

– – – –  Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

0 % + EA

1704 90 71

– – – –  Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

0 % + EA

1704 90 75

– – – –  Caramelle

0 % + EA

 

– – –  altri:

 

1704 90 81

– – – – –  ottenuti per compressione

0 % + EA

1704 90 99

– – –  altri

0 % + EA

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

1806 10 20

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

0 % + EA

1806 10 30

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

0 % + EA

1806 10 90

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

0 % + EA

1806 20

–  altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

1806 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

0 % + EA

1806 20 30

– –  aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

0 % + EA

 

– –  altre:

 

1806 20 50

– – –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

0 % + EA

1806 20 70

– – –  Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

0 % + EA

1806 20 80

– – –  Glassatura al cacao

0 % + EA

1806 20 95

– – –  altre

0 % + EA

 

–  altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

1806 31 00

– –  ripiene

0 % + EA

1806 32

– –  non ripiene

 

1806 32 10

– – –  con aggiunta di cereali, di noci o di altre frutta

0 % + EA

1806 32 90

– – –  altre

0 % + EA

1806 90

–  altre:

 

 

– –  Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

– – –  cioccolatini (pralines), anche ripieni:

 

1806 90 11

– – – –  contenenti alcole

0 % + EA

1806 90 19

– – – –  altri

0 % + EA

 

– – –  altri:

 

1806 90 31

– – – –  ripieni

0 % + EA

1806 90 39

– – – –  non ripieni

0 % + EA

1806 90 50

– –  Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

0 % + EA

1806 90 60

– –  Pasta da spalmare contenente cacao

0 % + EA

1806 90 70

– –  Preparazioni per bevande, contenenti cacao

0 % + EA

1806 90 90

– –  altre

0 % + EA

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

1901 10 00

–  Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0 % + EA

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

0 % + EA

1901 90

–  altri:

 

 

– –  Estratti di malto:

 

1901 90 11

– – –  aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

0 % + EA

1901 90 19

– – –  altri

0 % + EA

 

– –  altri:

 

1901 90 99

– – –  altri

0 % + EA

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

1902 11 00

– –  contenenti uova

0 % + EA

1902 19

– –  altre:

 

1902 19 10

– – –  non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

0 % + EA

1902 19 90

– – –  altre

0 % + EA

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

– –  altre:

 

1902 20 91

– – –  cotte

0 % + EA

1902 20 99

– – –  altre

0 % + EA

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0 % + EA

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

1904 10

–  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

1904 10 10

– –  a base di granturco

0 % + EA

1904 10 30

– –  a base di riso

0 % + EA

1904 10 90

– –  altri:

0 % + EA

1904 20

–  preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

– –  altre:

 

1904 20 10

– –  Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

0 % + EA

 

– –  altre:

 

1904 20 91

– –  a base di granturco

0 % + EA

1904 20 95

– –  a base di riso

0 % + EA

1904 20 99

– – –  altre

0 % + EA

1904 90

–  altri:

 

1904 90 10

– –  Riso

0 % + EA

1904 90 80

– –  altri

0 % + EA

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

1905 10 00

–  Pane croccante detto «Knäckebrot»

0 % + EA

1905 20

–  Pane con spezie:

 

1905 20 10

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 30 %

0 % + EA

1905 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %

0 % + EA

1905 20 90

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %

0 % + EA

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:

 

1905 31

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

 

– –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

1905 31 11

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

0 % + EA

1905 31 19

– – – –  altri

0 % + EA

 

– – –  altri:

 

1905 31 30

– – – –  aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %

0 % + EA

 

– – –  altri:

 

1905 31 91

– – – – –  doppio biscotto con ripieno

0 % + EA

1905 31 99

– – –  altri

0 % + EA

1905 32

– – –  Cialde e cialdine:

 

1905 32 11

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

0 % + EA

1905 32 19

– – – –  altre

0 % + EA

 

– – –  altre:

 

1905 32 91

– – – –  salate, anche ripiene

0 % + EA

1905 32 99

– – – –  altre

0 % + EA

1905 40

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

 

1905 40 10

– –  Fette biscottate

0 % + EA

1905 40 90

– –  altri

0 % + EA

1905 90

–  altri:

 

1905 90 10

– –  Pane azimo (mazoth)

0 % + EA

1905 90 20

– –  Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

0 % + EA

 

– –  altri:

 

1905 90 30

– – –  Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

0 % + EA

1905 90 40

– – –  Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

0 % + EA

1905 90 45

– – –  Biscotti

0 % + EA

1905 90 55

– – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

0 % + EA

 

– – –  altri:

 

1905 90 60

– – – –  con aggiunta di dolcificanti

0 % + EA

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

2001 90

–  altri:

 

2001 90 30

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2001 90 40

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0 % + EA

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

2004 10

–  Patate:

 

 

– –  altre

 

2004 10 91

– –  sotto forma di farine, semolino o fiocchi

0 % + EA

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

2004 90 10

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

2005 20

–  Patate:

 

2005 20 10

– –  sotto forma di farine, semolino o fiocchi

0 % + EA

2005 80 00

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d’altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove:

 

2008 99

– –  altri:

 

2008 99 85

– – – – –  Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2008 99 91

– – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0 % + EA

2101 12

– –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

2101 12 98

– – –  altri

0 % + EA

2101 20

–  estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

2101 20 98

– – –  altri

0 % + EA

2101 30

–  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

– –  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

– –  Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 99

– – –  altri

0 % + EA

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 

2105 00 10

–  non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

0 % + EA

 

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

2105 00 91

– –  uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

0 % + EA

2105 00 99

– –  uguale o superiore a 7 %

0 % + EA

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

2106 10 80

– –  altre

0 % + EA

2106 90 20

– –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

EA

 

– –  altre:

 

2106 90 98

– – –  altre

0 % + EA

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

2202 90 91

– – –  inferiore a 0,2 %

0 % + EA

2202 90 95

– – –  uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

0 % + EA

2202 90 99

– –  uguale o superiore a 2 %

0 % + EA

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

2205 10

–  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

2205 10 10

– –  con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

EA

2205 10 90

– –  con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol

EA

2205 90

–  altri:

 

2205 90 10

– –  con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

EA

2205 90 90

– –  con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol

EA

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

EA

2207 20 00

–  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

EA

2208 40

–  Rum e tafia:

 

 

– –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

2208 40 11

– – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

EA

 

– – –  altri:

 

2208 40 31

– – – –  di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

EA

2208 40 39

– – – –  altri

EA

 

– –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

2208 40 51

– – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

EA

 

– – –  altri:

 

2208 40 91

– – – –  di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

EA

2208 40 99

– – – –  altri

EA

 

– –  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 90 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

EA

2208 90 99

– – –  superiore a 2 litri

EA

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

–  altri polialcoli:

 

2905 43 00

– –  Mannitolo

0 % + EA

2905 44

– –  D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

– – –  in soluzione acquosa:

 

2905 44 11

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0 % + EA

2905 44 19

– – – –  altro

0 % + EA

 

– – –  altro:

 

2905 44 91

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0 % + EA

2905 44 99

– – – –  altro

0 % + EA

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

3302 10 10

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

EA

 

– – –  altri:

 

3302 10 29

– – –  altri

0 % + EA

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

3505 10

–  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 10

– –  Destrina

0 % + EA

 

– –  altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 90

– – –  altri

0 % + EA

3505 20

–  Colle:

 

3505 20 10

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

0 % + EA

3505 20 30

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

0 % + EA

3505 20 50

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

0 % + EA

3505 20 90

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

0 % + EA

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

3809 10

–  a base di sostanze amidacee:

 

3809 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

0 % + EA

3809 10 30

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0 % + EA

3809 10 50

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

0 % + EA

3809 10 90

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 %

0 % + EA

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

 

3824 60

–  Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 :

 

 

– –  in soluzione acquosa:

 

3824 60 11

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0 % + EA

3824 60 19

– – –  altro

0 % + EA

 

– –  altro:

 

3824 60 91

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0 % + EA

3824 60 99

– – –  altro

0 % + EA

PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 2

REGIME DELL’ALGERIA

Dazi preferenziali concessi dall’Algeria ai prodotti originari della Comunità



Elenco 1: concessioni immediate

Nomenclatura algerina

Codice NC equivalente

Designazione delle merci

Tariffa algerina NPF

Riduzione %

1518 00

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

1518 00 10

1518 00 10

–  Linossina

30 %

100 %

 

 

–  altri:

 

 

1518 00 90

1518 00 91

– –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

30 %

100 %

 

 

– –  altri:

 

1518 00 95

– – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

 

1518 00 99

– – –  altri

1704

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

1704 10

1704 10

–  Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

 

 

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

1704 10 00

1704 10 11

– – –  sotto forma di strisce

30 %

20 %

 

1704 10 19

– – –  altre

 

 

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

1704 10 91

– – –  sotto forma di strisce

 

1704 10 99

– – –  altre

1704 90

1704 90

–  altri:

30 %

25 %

1704 90 00

1704 90 10

– –  Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

 

1704 90 30

– –  Preparazione detta «cioccolato bianco»

 

 

– –  altri:

 

1704 90 51

– – –  Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

 

1704 90 55

– – –  Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

 

1704 90 61

– – –  Confetti e prodotti simili confettati

 

 

– – –  altri:

 

1704 90 65

– – – –  Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

 

1704 90 71

– – – –  Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

 

1704 90 75

– – – –  Caramelle

 

 

– – –  altri:

 

1704 90 81

– – – – –  ottenuti per compressione

 

1704 90 99

– – –  altri

1805 00 00

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15 %

50 %

1806

1806

Cioccolato e altri preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

1806 31 00

1806 31 00

– –  ripiene

30 %

25 %

1806 90

1806 90

–  altre:

30 %

25 %

 

 

– –  Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

– – –  cioccolatini (pralines), anche ripieni:

1806 90 00

1806 90 11

– – – –  contenenti alcole

 

1806 90 19

– – – –  altri

 

 

– – –  altri:

 

1806 90 31

– – – –  ripieni

 

1806 90 39

– – – –  non ripieni

 

1806 90 50

– –  Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

 

1806 90 60

– –  Pasta da spalmare contenente cacao

 

1806 90 70

– –  Preparazioni per bevande, contenenti cacao

 

1806 90 90

– –  altre

1901

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

1901 10 10

ex 1901 10 00

–  Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

5 %

100 %

1901 10 20

 

 

5 %

100 %

1901 90

1901 90

–  altri:

30 %

100 %

 

 

– –  Estratti di malto:

1901 90 00

1901 90 11

– – –  aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

 

1901 90 19

– – –  altri

 

 

– –  altri:

 

1901 90 91

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

 

1901 90 99

– – –  altri

1902

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

1902 20

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

30 %

30 %

1902 20 00

1902 20 91

– –  altre:

 

1902 20 99

– – –  cotte

 

 

– – –  altre

1905

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

30 %

25 %

 

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:

1905 31

1905 31

– – –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

 

– –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 31 00

1905 31 11

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

 

1905 31 19

– – – –  altri

 

 

– – –  altri:

 

1905 31 30

– – – –  aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %

 

 

– – –  altri:

 

1905 31 91

– – – – –  doppio biscotto con ripieno

 

1905 31 99

– – –  altri

1905 39 00

1905 32

– – –  Cialde e cialdine:

 

 

– –  interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

1905 32 11

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

 

1905 32 19

– – – –  altre

 

 

– – –  altre:

 

1905 32 91

– – – –  salate, anche ripiene

 

1905 32 99

– – – –  altri

1905 90

1905 90

–  altre:

30 %

25 %

1905 90 10

1905 90 10

– –  Pane azimo (mazoth)

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 20

– –  Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 90 90

 

– –  altri:

 

1905 90 30

– – –  Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

 

1905 90 40

– – –  Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

 

1905 90 45

– – –  Biscotti

 

1905 90 55

– – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

 

 

– – –  altri:

 

1905 90 60

– – – –  con aggiunta di dolcificanti

 

1905 90 90

– – – –  altri

2005

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

2005 80 00

2005 80 00

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

30 %

100 %

2102

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

15 %

100 % entro un contingente tariffario annuo di 3 000 t

2102 10

2102 10

–  lieviti vivi:

2102 10 00

2102 10 10

– –  Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

 

 

– –  Lieviti di panificazione:

 

2102 10 31

– – –  secchi

 

2102 10 39

– – –  altri

 

2102 10 90

– –  altri

2102 30 00

2102 30 00

–  Lieviti in polvere preparati

15 %

30 %

2103

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

2103 90 90

2103 90 90

– –  altri

30 %

100 %

2104

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

2104 10

2104 10

–  preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:

30 %

100 %

2104 10 00

2104 10 10

– –  secchi o disseccati

 

2104 10 90

– –  altri

2105

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

2105 00 00

2105 00 10

–  non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

30 %

20 %

 

 

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

2105 00 91

– –  uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

 

2105 00 99

– –  uguale o superiore a 7 %

2106

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

2106 90 10

2106 90

–  altre:

15 %

100 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000 t

 

2106 90 10

– –  Preparazioni dette «fondute»

 

2106 90 20

– –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

 

– –  altre:

2106 90 90

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

30 %

 

 

2106 90 98

– – –  altre

2201

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

2201 10

2201 10

–  Acque minerali e acque gassate:

30 %

20 %

 

 

– –  Acque minerali naturali:

2201 10 00

2201 10 11

– – –  Senza diossido di carbonio

 

2201 10 19

– – –  altre

 

2201 10 90

– –  altre:

2202

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

2202 90

2202 90

–  altre:

30 %

30 %

2202 90 00

2202 90 10

– –  non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

 

 

– –  altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :

 

2202 90 91

– – –  inferiore a 0,2 %

 

2202 90 95

– – –  uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

 

2202 90 99

– –  uguale o superiore a 2 %

2203

2203 00

Birra di malto:

 

 

 

 

–  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

30 %

100 % entro un contingente tariffario annuo di 500 t

2203 00 00

2203 00 01

– –  presentata in bottiglie

 

2203 00 09

– –  altra

 

2203 00 10

–  in recipienti di capacità superiore a 10 litri

2208

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

2208 30 00

2208 30

–  Whisky

30 %

100 %

2208 40 00

2208 40

–  Rum e tafia

30 %

100 %

2208 50 00

2208 50

–  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

30 %

100 %

2208 60 00

2208 60

–  Vodka

30 %

100 %

2208 70 00

2208 70

–  Liquori

30 %

100 %

2905

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

–  altri polialcoli:

 

 

2905 43 00

2905 43 00

– –  Mannitolo

15 %

100 %

2905 44

2905 44

– –  D-glucitolo (sorbitolo):

15 %

100 %

 

 

– – –  in soluzione acquosa:

2905 44 00

2905 44 11

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

 

2905 44 19

– – – –  altro

 

 

– – –  altro:

 

2905 44 91

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

 

2905 44 99

– – – –  altro

2905 45 00

2905 45 00

– –  Glicerolo

15 %

100 %

3301

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

3301 90

3301 90

–  altri:

15 %

100 %

3301 90 00

3301 90 10

– –  Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

 

 

– –  Oleoresine d’estrazione

 

3301 90 21

– – –  di liquirizia e di luppolo

 

3301 90 30

– – –  altre

 

3301 90 90

– –  altri

3302

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

3302 10

3302 10

Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

15 %

100 %

 

 

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

 

 

– – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 00

3302 10 10

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

 

– – –  altre:

 

3302 10 21

– – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

 

3302 10 29

– – –  altre

3501

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

3501 10

3501 10

–  Caseine:

15 %

100 %

3501 10 00

3501 10 10

– –  destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

 

3501 10 50

– –  destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

 

3501 10 90

– –  altri

3501 90

3501 90

–  altri:

15 %

100 %

3501 90 90

3501 90 90

– –  altri

3505

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

3505 10

3505 10

–  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

15 %

100 %

3505 10 00

3505 10 10

– –  Destrina

 

 

– –  altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 90

– – –  altri

3505 20

3505 20

–  Colle:

30 %

100 %

3505 20 00

3505 20 10

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

 

3505 20 30

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

 

3505 20 50

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

 

3505 20 90

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

3809

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

3809 10

3809 10

–  a base di sostanze amidacee:

 

 

3809 10 00

3809 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

15 %

100 %

 

3809 10 30

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

 

3809 10 50

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

 

3809 10 90

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 %

3823

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

 

 

 

 

–  Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

15 %

100 %

3823 11 00

3823 11 00

– –  Acido stearico

3823 12 00

3823 12 00

– –  Acido oleico

3823 13 00

3823 13 00

– –  Acidi grassi del tallolio

3823 19

3823 19

– –  altri:

3823 19 00

3823 19 10

– – –  Acidi grassi distillati

 

3823 19 30

– – –  Distillato d’acidi grassi

 

3823 19 90

– – –  altri

3823 70 00

3823 70 00

–  Alcoli grassi industriali

3824

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

3824 60

3824 60

–  Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 :

15 %

100 %

 

 

– –  in soluzione acquosa:

3824 60 00

3824 60 11

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

 

3824 60 19

– – –  altro

 

 

– –  altro:

 

3824 60 91

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

 

3824 60 99

– – –  altro



Elenco 2: concessioni differite (articolo 15 dell’accordo)

Nomenclatura algerina

Codice NC equivalente

Designazione delle merci

0403

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

0403 10

–  Iogurt:

 

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 00

0403 10 51

– – –  inferiore o uguale a 1,5 %

 

0403 10 53

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

 

0403 10 59

– – –  superiore a 27 %

 

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 10 91

– – –  inferiore o uguale a 3 %

 

0403 10 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

 

0403 10 99

– – –  superiore a 6 %

0403 90

0403 90

–  altri:

 

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 00

0403 90 71

– – –  inferiore o uguale a 1,5 %

 

0403 90 73

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

 

0403 90 79

– – –  superiore a 27 %

 

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 91

– – –  inferiore o uguale a 3 %

 

0403 90 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

 

0403 90 99

– – –  superiore a 6 %

0405

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere:

0405 20 00

0405 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

 

0405 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

0503 00 00

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0506

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

0507

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509 00

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

0510 00 00

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

0710 40 00

–  Granturco dolce

0711

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

– –  Ortaggi o legumi:

0711 90 00

0711 90 30

– – –  Granturco dolce

0903 00 00

0903 00 00

Mate

1212

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

1212 20 00

–  Alghe

1302

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

–  Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

1302 12 00

– –  di liquirizia

1302 13 00

1302 13 00

– –  di luppolo

1302 14 00

1302 14 00

– –  di piretro o di radici delle piante da rotenone

1302 19

1302 19

– –  altri:

1302 19 00

1302 19 30

– – –  Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

 

 

– – –  altri:

1302 20

1302 19 91

– – – –  medicinali:

 

1302 20

–  Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 31 00

1302 31 00

– –  Agar-agar

1302 32

1302 32

– –  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 32 00

1302 32 10

– – –  di carrube o di semi di carrube

1401

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1402 00 00

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403 00 00

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:

1404

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1505

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1506 00 00

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

1515

Altri grassi e oli animali (compresi gli oli di jojoba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 90 91

1515 90 15

– –  Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

1516 20

–  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

1516 20 10

– –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1517 10 00

1517 10

–  Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

1517 10 10

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

1517 90

–  altre:

1517 90 00

1517 90 10

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

 

– –  altre:

 

1517 90 93

– – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1520 00 00

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1521 10 00

1521 10 00

–  Cere vegetali

1521 90

1521 90

–  altri:

1521 90 00

1521 90 10

– –  Spermaceti, anche raffinati o colorati

 

 

– –  Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

 

1521 90 91

–  gregge

 

1521 90 99

– – –  altre

1522 00

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 00

1522 00 10

–  Degras

1702

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

1702 50 00

–  Fruttosio chimicamente puro

1702 90

1702 90 00

1702 90

1702 90 10

altri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

– –  Maltosio chimicamente puro

1803

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

1804 00 00

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1806

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1806 10

1806 10

–  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 20

1806 20

–  altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806 32

1806 32

– –  non ripiene

1901

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 30

ex 1901 10 00

–  Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1902

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

1902 11 00

– –  contenenti uova

1902 19

1902 19

– –  altre:

1902 30

1902 30

–  altre paste alimentari:

1902 40

1902 40

–  Cuscus:

1903 00 00

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1904 10

1904 10

–  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 20

1904 20

–  preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

1904 90

1904 90

–  altre:

1905

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

1905 10 00

–  Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

1905 20

–  Pane con spezie:

1905 40

1905 40

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

2001

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

2001 90

–  altri:

2001 90 90

2001 90 30

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

2001 90 40

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

 

2001 90 60

– –  Cuori di palma

2004

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004 10

2004 10

–  Patate:

 

 

– –  altri:

2004 10 00

2004 10 91

– –  sotto forma di farine, semolino o fiocchi

2004 90

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 90

2004 90 10

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 20

2005 20

–  Patate:

2005 20 00

2005 20 10

– –  sotto forma di farine, semolino o fiocchi

2008

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d’altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

–  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro

2008 11

2008 11

– –  Arachidi:

2008 11 00

2008 11 10

– – –  Burro di arachidi

 

 

–  altri, compresi miscugli, esclusi quella della sottovoce 2008 19 :

2008 91 00

2008 91 00

– –  Cuori di palma

2008 99

2008 99

– –  altri:

2008 99 00

 

– – –  senza aggiunta di alcole:

 

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri:

 

2008 99 85

– – – – –  Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

2008 99 91

– – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

–  estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 11

2101 11

– –  Estratti, essenze e concentrati:

2101 12

2101 12

– –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè:

2101 20

2101 20

–  estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 30

2101 30

–  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2102

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

2102 20

2102 20

–  lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

– –  Lieviti morti:

2102 20 00

2102 20 11

– – –  in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1kg o meno

 

2102 20 19

– – –  altri

 

2102 20 90

– –  altri

2103

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00

2103 10 00

–  Salsa di soia

2103 20 00

2103 20 00

–  Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

2103 30

2103 30

–  Farina di senapa e senapa preparata:

2103 90

2103 90

–  altri:

2103 90 10

2103 90 10

– –  Chutney di mango liquido

 

2103 90 30

– –  Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

2104

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2104 20 00

2104 20 00

–  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2106

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

2106 10

–  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 00

2106 10 20

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

 

2106 10 80

– –  altri

2201

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2201 90 00

2201 90 00

–  altre

2202

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 10 00

2202 10 00

–  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2205

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2205 10

2205 10

–  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

2205 90

2205 90

–  altri:

2207

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2208

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20 00

2208 20

–  Acquaviti di vino o di vinacce

2208 90 00

2208 90

–  altri:

2402

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2402 10 00

2402 10 00

–  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2402 20

2402 20

–  Sigarette contenenti tabacco:

2402 90 00

2402 90 00

–  altri

2403

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

2403 10

2403 10

–  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

2403 91 00

2403 91 00

– –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

2403 99

2403 99

– –  altri:

▼M2

PROTOCOLLO N. 6

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

Articolo 4

Cumulo in Algeria

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 19

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Separazione contabile

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27bis

Dichiarazione del fornitore

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 33bis

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

Articolo 38

Condizioni particolari

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Articolo 40

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III a

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

ALLEGATO III b

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED

ALLEGATO IV a

Testo della dichiarazione su fattura

ALLEGATO IV b

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

ALLEGATO V

Modello delle dichiarazioni del fornitore

ALLEGATO VI

Modello delle dichiarazioni a lungo termine del fornitore

Dichiarazioni comuni

DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino



TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Algeria — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Algeria;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

ij) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Algeria;

k) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

l) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

m) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

n) il termine «territori» comprende le acque territoriali.



TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria:

a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

3.  L’applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all’esistenza di un accordo di libero scambio tra l'Algeria, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall’altra.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.  Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 1 ), dell’Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.  Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

4bis.  Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Algeria, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce all'Algeria, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Cumulo in Algeria

1.  Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari dell'Algeria i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1) , dell’Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno dell'Algeria. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o tras0formazioni sufficienti.

2.  Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari dell'Algeria i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno dell'Algeria. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno dell'Algeria non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario dell'Algeria soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Algeria.

4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Algeria conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

4bis.  Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell'Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Algeria, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).

L'Algeria fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.  Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Algeria:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Algeria, dalle loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

ij) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.  Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Algeria,

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria,

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria;

e

e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.  Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.  In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'Allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

ij) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

n) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

q) la macellazione degli animali.

2.  Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Algeria su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.  L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.  Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1.  Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.  Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Algeria sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Algeria sui materiali esportati dalla Comunità o dall'Algeria e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Algeria o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;

e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Algeria non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.  Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell'Algeria. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Algeria con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o dell'Algeria, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

7.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8.  Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o dell'Algeria sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.  Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e l'Algeria direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Algeria.

2.  La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati

e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

1.  I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Algeria;

c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione,

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  Alle autorità doganali del paese d'importazione é presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.  Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.  

a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.  L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

6.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della Comunità o dell'Algeria senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

7.  In deroga al paragrafo 1, l'Algeria può applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Algeria;

b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Algeria.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.



TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1.  I prodotti originari della Comunità importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:

a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III a;

b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato III b;

c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IV a e IV b.

2.  In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.  A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati III a e III b. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.  Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED;

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4bis, e all'articolo 4, paragrafo 4bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.  Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:

 il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

6.  Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

 se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «CUMULATION APPLIED WITH … (nome del paese/dei paesi)»

 se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «NO CUMULATION APPLIED»

7.  Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8.  La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

9.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari

oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.  Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell’esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 5.

3.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4.  Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5.  I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 … [data e luogo del rilascio

6.  Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 19

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.  Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE»

3.  La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4.  Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Separazione contabile

1.  Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (in prosieguo: «il metodo»).

2.  Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3.  Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

4.  Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.  Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.  Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

1.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) possono essere compilate:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

 se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED;

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4bis, e all'articolo 4, paragrafo 4bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.  La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e

 il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

4.  Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

 se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «CUMULATION APPLIED WITH … (nome del paese/dei paesi)»

 se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «NO CUMULATION APPLIED»

5.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

6.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

7.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.  Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, (in prosieguo: «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.  Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.  Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.

4.  Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.  Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1.  La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.  Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.  Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.  Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.  Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non supera i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27 bis

Dichiarazione del fornitore

1.  Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nella Comunità o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2.  Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 costituiscono la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Comunità o dell'Algeria e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.

3.  Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'Allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4.  Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine del fornitore», valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'Allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

5.  La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso è scritta con inchiostro e in stampatello.

6.  Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, che soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Algeria in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo;

f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nella Comunità, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

1.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

2bis.  Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.  Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.  La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.  In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.  Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell'Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.  Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3.  Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.  Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.  Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.  Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Algeria si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.

2.  Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

1.  Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.  Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.  Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.  I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.  Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33 bis

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolletta/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3.  Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4.  I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 bis che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.  La Comunità e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.



TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

1.  L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.  I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. L'Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni particolari

1.  Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;

2) prodotti originari dell'Algeria:

a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria;

b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.

2.  Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.  L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Algeria» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulla dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

4.  Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 40

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407 , per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex  72 24 .

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex  72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1.

Nell'elenco, con l'espressione «fibre natural» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

4.3.

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

 seta;

 lana;

 peli grossolani di animali;

 peli fini di animali;

 crine di cavallo;

 cotone;

 carta e materiali per la fabbricazione della carta;

 lino;

 canapa;

 iuta ed altre fibre tessili liberiane;

 sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

 cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

 filamenti sintetici;

 filamenti artificiali;

 filamenti conduttori elettrici;

 fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

 fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

 fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

 fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

 fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

 fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

 fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

 fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

 altre fibre sintetiche in fiocco;

 fibre artificiali in fiocco di viscosa;

 altre fibre artificiali in fiocco;

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

 prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

 altri prodotti di cui alla voce 5605 .

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 , 2713 -2715 , ex  29 01 , ex  29 02 ed ex  34 03 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex  27 07 , da 2713 a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 e ex  34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.



Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

— tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e

— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  05 02

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

— tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e

— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  09 10

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  11 06

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

–  mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

 

 

–  grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

–  altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

 

 

–  grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

–  frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  15 05

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

–  frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

–  oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e

— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegatali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

— a partire da animali del capitolo 1, e/o

— in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  17 01

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

–  maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

–  altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex  17 03

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

–  estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

–  altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

–  contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

–  contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

— tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 ,

— in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco «Zea indurata» e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  20 01

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  20 04 e ex  20 05

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  20 08

–  Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

–  preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

–  farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  21 04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  23 01

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  23 03

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex  23 06

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e

— tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex  24 03

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  25 04

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex  25 15

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex  25 16

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex  25 18

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex  25 20

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  25 24

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex  25 25

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex  25 30

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  27 07

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  27 09

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  28 05

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  28 11

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  28 33

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  28 40

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  29 05

Alcolati metallici di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 32

–  Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 39

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

–  Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri:

 

 

– –  Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ):

 

 

–  ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  30 06

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  31 05

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

— nitrato di sodio

— calciocianammide

— solfato di potassio

— solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  32 01

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti “o” assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per 'lodontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  34 03

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

–  a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ,

— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e

— i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

–  eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  35 07

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

–  pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 01

–  Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 03

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 05

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 06

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 07

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

–  additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

–  acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

–  i seguenti prodotti della presente voce:

– –  leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –  acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –  sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –  solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –  scambiatori di ioni

– –  composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –  ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –  acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –  acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro ester

– –  oli di flemma e di Dippel

– –  miscele di sali aventi differenti anioni

– –  paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex  39 07 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

–  prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 07

–  Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

–  Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex  39 16 , ex  39 17 , ex  39 20 e ex  39 21 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

–  prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri:

 

 

– –  prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 16 e ex  39 17

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 20

–  Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  39 21

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  40 01

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

–  pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex  40 17

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  41 02

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107 , 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex  41 14

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

–  tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

–  altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  44 03

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex  44 09

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

–  levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

–  liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

 

da ex  44 10 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex  44 16

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex  44 18

–  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles “e” shakes») di legno

 

–  Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  48 11

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 18

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex  48 19

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 20

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 23

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

–  calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7)

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7),

— filati di cocco

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— filati di iuta,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili,

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— filati di cocco,

— materiali chimici o paste tessili,

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

–  feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

— materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

–  fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

–  di feltro all'ago

Fabbricazione a partire da (7)

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

— i filati di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

–  di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco o di iuta,

— filati di filamenti sintetici o artificiali,

— fibre naturali, o

— fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

 

 

–  elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

–  contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

–  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

 

–  tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

–  altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

–  reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

–  dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

–  tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— i materiali seguenti:

— 

— filati di politetrafluoroetilene (8),

— filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,

— filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

— monofilati di politetrafluoroetilene (8)

— filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide)

— filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8)

— monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

–  ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

 

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 e ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex  62 10 e ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

–  ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

–  ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

–  equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

–  tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

–  in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

 

–  altri:

 

 

– –  ricamati

Fabbricazione da filati semplici, grezzi (9) (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9) (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

–  non tessuti

Fabbricazione a partire da (7) (9):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  68 03

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex  68 12

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  68 14

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  70 03 , ex  70 04 e ex  70 05

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

–  lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  70 19

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

— stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

— lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  71 01

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  71 02 , ex  71 03 e ex  71 04

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

–  greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

–  semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex  71 07 , ex  71 09 e ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex  72 18 , da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex  72 24 , da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

 

ex  73 07

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

–  rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

–  piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

–  altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

–  altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  82 11

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  83 02

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  83 06

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 01

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex  84 04

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  84 13

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 14

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 19

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

–  rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 31

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  84 48

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

–  macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  85 04

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  85 18

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

–  matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

 

 

–  riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altre

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  85 41

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

–  circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli Articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

–  con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –  inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  87 12

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  88 04

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  90 05

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  90 06

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  90 14

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

–  poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

–  parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

–  di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  94 01 e ex  94 03

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che:

— il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  95 06

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  96 01 e ex  96 02

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex  96 03

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  96 13

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  96 14

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

(1)   Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)   Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

(3)   La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)   Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)   Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato e da 3907 a 3911 , dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)   Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7)   Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)   L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9)   Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)   Cfr. la nota introduttiva 6.

(11)   SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)   Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO III a

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

image

image

image

image

ALLEGATO III b

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

image

image

image

image

ALLEGATO IV a

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … ( 2 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 3 ).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (2) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (3) .

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (2) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (3) .

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (2) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (3)  Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (2) ) deklareerib, et need tooted on … (3)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (2) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (3) .

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (2) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (3)  preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (2) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3) ).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (2) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (3) .

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (2) ), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (3) .

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (2) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (3)  preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (2) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (3)  származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (2) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (3) .

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (2) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3) .

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (2) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (3)  preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (2) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (3) .

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (2) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (3)  poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (2) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3) .

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (2) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (3) .

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (2) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3) .

Versione araba

image

… ( 4 )

(Luogo e data)

… ( 5 )

(Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

ALLEGATO IV b

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … ( 6 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 7 ).

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied ( 8 )

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (6) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (6) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (6) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (7)  Ursprungswaren sind.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (6) ) deklareerib, et need tooted on … (7)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (6) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (6) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (7)  preferential origin.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (6) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (7) ).

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (6) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (6) ), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (6) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (7)  preferencinės kilmės prekės.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (6) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (7)  származásúak.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (6) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (6) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (6) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (7)  preferencyjne pochodzenie.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (6) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (6) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (7)  poreklo.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (6) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (6) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (6) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (7) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

Versione araba

image

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (8) 

… ( 9 )

(Luogo e data)

… ( 10 )

(Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

ALLEGATO V

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

image

ALLEGATO VI

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

image

image

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1.

L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1.

L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼B

PROTOCOLLO N. 7

relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c) «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;

d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Nei settori di loro competenza, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.

2.  L’assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

3.  L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.  Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.  Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

 operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l’altra parte;

 nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

 merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

 persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

 mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:

 fornire tutti i documenti;

 e

 notificare tutte le decisioni

che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.  Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) autorità richiedente;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

3.  Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4.  Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.  Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall’autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest’ultima non possa agire autonomamente

2.  Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte contraente interpellata.

3.  I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.  I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.  Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.

3.  Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di fornire assistenza

1.  L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente accordo:

a) possa pregiudicare la sovranità dell’Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;

b) possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  L’autorità interpellata può rinviare l’assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un’inchiesta, un’azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per determinare se l’assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.

3.  Qualora dovesse sollecitare un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l’autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.  Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.  I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3.  Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4.  L’impiego, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d’appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.  L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell’Algeria e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.  Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.  Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

 non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

 sono ritenute complementari con gli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria;

 non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.  Le parti si consultano nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’articolo 41 del protocollo n. 6 dell’accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all’applicabilità del presente protocollo.

▼M3

PROTOCOLLO N. 8

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione



L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente «Parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L'Algeria ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o settembre 2005.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

Il Consiglio ha adottato in numerose altre occasioni conclusioni a favore di tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale e globale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.

(5)

L'Algeria ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

L'Algeria è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Algeria a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Algeria fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Algeria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi dell'Unione ai quali l'Algeria contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Algeria si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione.

Articolo 5

1.  Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

2.  Qualora l'Algeria chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), o conformemente a qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Algeria l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Algeria beneficia dell'assistenza dell'Unione dovranno essere stabilite in una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1.  Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), controlli, audit finanziari o altre verifiche, comprese indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

2.  Occorre adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che consentano di conferire alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1.  Il presente protocollo si applica nel periodo in cui è in vigore l'accordo.

2.  Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

3.  Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

4.  L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminarne l'attuazione sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi previste, e, dall'altro, al territorio dell'Algeria.

Articolo 10

1.  In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.  Il presente protocollo entra in vigore definitivamente il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на четвърти юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne čtvrtého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am vierten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the fourth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le quatre juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba' jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de vierde juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la patru iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli štvrtého júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne četrtega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde juni tjugohundrafemton.

image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā —

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

signatory

signatory

▼B

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL’IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall’altra,

riuniti a Valencia il 22 aprile 2002 per la firma dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo»,

HANNO ADOTTATO, AL MOMENTO DELLA FIRMA, I TESTI SEGUENTI:

l’accordo,

gli allegati da 1 a 6:

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1

ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2

ALLEGATO 4

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4

ALLEGATO 5

Modalità di applicazione dell’articolo 41

ALLEGATO 6

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i protocolli da 1 a 8:

Protocollo n. 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari dell’Algeria

Protocollo n. 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 3

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria

Protocollo n. 4

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità

Protocollo n. 5

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità

Protocollo n. 6

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 7

relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Protocollo n. 8

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell’Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa all’articolo 44 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone

Dichiarazione comune relativa all’articolo 84 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 104 dell’accordo

Dichiarazione comune relativa all’articolo 110 dell’accordo

Dichiarazioni della Comunità europea

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’adesione dell’Algeria all’OMC

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 41 dell’accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, dell’accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 88 dell’accordo (razzismo e xenofobia)

Dichiarazioni dell’Algeria

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 9 dell’accordo

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 41 dell’accordo

Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 91 dell’accordo

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Eλληνική Δημoκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 44 DELL’ACCORDO

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI DI PERSONE

Le parti valuteranno l’opportunità di negoziare accordi sull’invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 84 DELL’ACCORDO

Le parti dichiarano che il concetto di «cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti» sarà precisato nel quadro degli accordi di cui all’articolo 84, paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 104 DELL’ACCORDO

1. Ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all’articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell’accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:

 in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; oppure

 nell’inosservanza dell’elemento essenziale dell’accordo di cui all’articolo 2.

2. Le parti convengono che per «misure appropriate» di cui all’articolo 104 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell’articolo 104, l’altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 110 DELL’ACCORDO

Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi che comportano per l’Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all’importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA

La Comunità fa presente che l’unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto l’Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ADESIONE DELL’ALGERIA ALL’OMC

La Comunità europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell’Algeria all’OMC e decidono di fornire tutta l’assistenza necessaria a tal fine.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO

La Comunità dichiara che, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’accordo, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DELL’ACCORDO

Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, gli obblighi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunità.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 88 DELL’ACCORDO (RAZZISMO E XENOFOBIA)

Le disposizioni dell’articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all’ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea nonché qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione.

DICHIARAZIONI DELL’ALGERIA

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 9 DELL’ACCORDO

Ritenendo che l’incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell’accordo di associazione, l’Algeria invita la Comunità e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell’ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All’occorrenza, la questione viene sottoposta al consiglio di associazione.

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA TURCHIA

L’Algeria prende atto della «Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia». Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall’esistenza di un’unione doganale tra le parti, l’Algeria la esaminerà al momento opportuno.

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO

L’Algeria applicherà la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell’Unione europea.

DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 91 DELL’ACCORDO

L’Algeria giudica l’abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.



( 1 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

( 2 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

( 3 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

( 4 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

( 5 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 6 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

( 7 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

( 8 ) Completare e cancellare all'occorrenza.

( 9 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

( 10 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 11 ) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

( 12 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Top