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Document 02004R1582-20040911
Commission Regulation (EC) No 1582/2004 of 8 September 2004 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1470/2001 on imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People’s Republic of China by imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) consigned from Vietnam, Pakistan or the Philippines, whether declared as originating in Vietnam, Pakistan or the Philippines or not, and making such imports subject to registration
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1582/2004 della Commissione dell’8 settembre 2004 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Regolamento (CE) n. 1582/2004 della Commissione dell’8 settembre 2004 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni
2004R1582 — IT — 11.09.2004 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2004 DELLA COMMISSIONE dell’8 settembre 2004 (GU L 289, 10.9.2004, p.54) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2004 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2004
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ), (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:DOMANDAA norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese.
La domanda è stata presentata il 16 agosto 2004 da Lighting Industry and Trade in Europe (LITE) per conto di produttori e importatori di CFL-i della Comunità.
PRODOTTOIl prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex853931 90 (codice TARIC 85393190*91) («il prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine («prodotto oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarate allo stesso codice NC del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.
MISURE IN VIGORELe misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio ( 2 ).
MOTIVAZIONELa domanda contiene elementi di prova sufficienti a far ritenere che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese vengano eluse mediante il trasbordo attraverso il Vietnam, il Pakistan o le Filippine e/o l'assemblaggio in Vietnam, in Pakistan o nelle Filippine del prodotto oggetto dell’inchiesta.
Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:
Dalla domanda risulta che si è verificata una sensibile modificazione nella configurazione degli scambi, in quanto le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono notevolmente aumentate mentre le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese sono diminuite a seguito dell’imposizione di misure, e che non vi sono sufficienti motivazioni o giustificazioni per tale modificazione, se non l’istituzione del dazio.
Questo cambiamento nella configurazione degli scambi sarebbe dovuto al trasbordo delle CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese attraverso il Vietnam, il Pakistan o le Filippine e/o l'assemblaggio dei prodotti in Vietnam, in Pakistan o nelle Filippine.
Inoltre, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi significativi di CFL-i importate dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese.
La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per le CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese.
Qualora nel corso dell'inchiesta siano identificate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, attraverso il Vietnam, il Pakistan o le Filippine diverse dal trasbordo e dall’assemblaggio, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.
PROCEDIMENTOAlla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione le importazioni di CFL-i spedite dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
QuestionariPer ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Vietnam, in Pakistan e nelle Filippine, ai produttori esportatori e alle loro associazioni nella Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, o che sono citati nella domanda, nonché alle autorità cinesi, vietnamite, pakistane e filippine. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
Alle autorità cinesi, vietnamite, pakistane e filippine sarà notificata l'apertura dell'inchiesta e sarà trasmessa una copia della domanda.
Raccolta di informazioni e audizioniSi invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misurePoiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in questione che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
REGISTRAZIONEAi sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine.
TERMINIAi fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
— le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta,
— i produttori del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.
OMESSA COLLABORAZIONEQualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine stabilito, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex853931 90 ( ►C1 codice TARIC 85393190*92 ◄ ), spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese.
Ai fini del presente regolamento, le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica consistono in uno o più tubi di vetro, con tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici fissati al o incorporati nel supporto della lampada. Esse sono intese a sostituire le normali lampade ad incandescenza, si inseriscono negli stessi portalampada di queste ultime e sono fabbricate in diversi tipi a seconda, tra l'altro, della durata di vita, della potenza (in watt) e del rivestimento della lampada.
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non è risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.
Articolo 3
1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori attivi in Vietnam, in Pakistan e nelle Filippine che intendono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro detto termine di 40 giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ( 3 ), e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
( 2 ) GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.
( 3 ) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).