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Document 02004R0866-20150831

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 866/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31

    2004R0866 — IT — 31.08.2015 — 005.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    ▼C1

    REGOLAMENTO (CE) N. 866/2004 DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2004

    relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

    ▼B

    (GU L 206 dell'9.6.2004, pag. 128)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 293/2005 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2005

      L 50

    1

    23.2.2005

     M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 601/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2005

      L 99

    10

    19.4.2005

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2005 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2005

      L 203

    8

    4.8.2005

    ►M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 587/2008 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2008

      L 163

    1

    24.6.2008

    ►M5

    REGOLAMENTO (UE) N. 685/2013 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2013

      L 196

    1

    19.7.2013

    ►M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1472 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2015

      L 225

    3

    28.8.2015


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 206, 9.6.2004, pag.  51 (866/2004)




    ▼B

    ▼C1

    REGOLAMENTO (CE) N. 866/2004 DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2004

    relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione



    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ( 1 ), in particolare l'articolo 2,

    visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro ( 2 ) del suddetto atto di adesione, in particolare l'articolo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato la sua netta preferenza per l'adesione di un'isola riunificata. Purtroppo, non è ancora stato possibile raggiungere una soluzione globale. A norma del paragrafo 12 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, il 26 aprile 2004 il Consiglio ha definito la sua posizione sull'attuale situazione nell'isola.

    (2)

    Pertanto, in attesa di una soluzione, l'applicazione dell'acquis all'atto dell'adesione è stata sospesa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10, nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 10, a seguito di questa sospensione risulta necessario definire le condizioni alle quali le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione europea si applicano alla linea che separa le zone summenzionate da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Perché tali norme risultino efficaci, la loro applicazione deve essere estesa al confine tre le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    (4)

    Dal momento che la linea in questione non costituisce una frontiera esterna dell'Unione europea, devono essere stabilite norme speciali riguardanti l'attraversamento di merci, servizi e persone, la cui competenza principale spetta alla Repubblica di Cipro. Poiché le zone in questione si trovano temporaneamente all'esterno del territorio doganale e fiscale della Comunità e dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza, norme speciali dovrebbero assicurare livelli equivalenti a quelli esistenti nell'Unione europea relativamente alla sicurezza in materia di immigrazione clandestina e di minacce all'ordine pubblico e alla tutela dei suoi interessi economici per quanto riguarda la circolazione delle merci. Finché non saranno disponibili informazioni sufficienti sulla situazione di polizia sanitaria nelle zone summenzionate, la circolazione di animali e di prodotti di origine animale dovrebbe essere vietata.

    (5)

    L'articolo 3 del protocollo n. 10 sancisce esplicitamente che la sospensione dell'acquis non osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone summenzionate. Il presente regolamento è inteso ad agevolare gli scambi e gli altri collegamenti tra le zone summenzionate e quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, garantendo al contempo il mantenimento di norme adeguate di protezione.

    (6)

    Riguardo alle persone, la politica attuata dal governo della Repubblica di Cipro consente l'attraversamento della linea da parte di tutti i cittadini della Repubblica, dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella parte settentrionale di Cipro oltre che di tutti i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi che hanno fatto ingresso nell'isola attraverso le zone controllate dal governo.

    (7)

    Pur tenendo conto dei legittimi interessi del governo della Repubblica di Cipro, è necessario consentire ai cittadini dell'Unione europea di esercitare i loro diritti di libera circolazione all'interno dell'Unione stessa e fissare regole minime che consentano di effettuare controlli sulle persone lungo la linea e di assicurare l'efficace sorveglianza della stessa, al fine di combattere l'immigrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi, nonché ogni eventuale minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico. È inoltre necessario definire le condizioni per l'attraversamento della linea da parte di cittadini di paesi terzi.

    (8)

    Riguardo ai controlli sulle persone, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni fissate nel protocollo n. 3, in particolare l'articolo 8.

    (9)

    Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo il mandato delle Nazioni Unite nella zona cuscinetto.

    (10)

    Dal momento che ogni cambiamento della politica attuata dal Governo della Repubblica di Cipro riguardo alla linea potrebbe comportare problemi di compatibilità con le regole stabilite dal presente regolamento, tali cambiamenti dovrebbero essere notificati prima della loro entrata in vigore alla Commissione, perché questa possa adottare iniziative appropriate atte ad evitare incompatibilità.

    (11)

    La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare gli allegati I e II del presente regolamento per far fronte a eventuali cambiamenti che richiedano un'azione immediata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    1) per «linea» si intende:

    a) ai fini dei controlli sulle persone di cui all'articolo 2, la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali non esercita un controllo effettivo;

    b) ai fini dei controlli sulle merci di cui all'articolo 4, la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e dalla zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

    2) per «cittadino di paesi terzi» si intende chiunque non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE.

    I riferimenti nel presente regolamento alle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono soltanto alle zone all'interno della Repubblica di Cipro.



    TITOLO II

    ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DA PARTE DELLE PERSONE

    Articolo 2

    Controlli sulle persone

    1.  La Repubblica di Cipro effettua controlli su tutte le persone che attraversano la linea, allo scopo di combattere l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi e di individuare e prevenire ogni minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico. Tali controlli sono effettuati anche sui veicoli e sugli oggetti appartenenti a persone che attraversano la linea.

    2.  Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo perché sia accertata la loro identità.

    3.  I cittadini di paesi terzi possono attraversare la linea solo alle seguenti condizioni:

    a) se sono in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di Cipro o di un documento di viaggio valido e, se necessario, di un visto valido per la Repubblica di Cipro; e

    b) se non costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

    4.  La linea è attraversata solo ai punti di attraversamento autorizzati dalle autorità competenti della Repubblica di Cipro. Nell'allegato I figura un elenco di questi punti di attraversamento.

    5.  I controlli sulle persone al confine tra la zona orientale di sovranità e le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono effettuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione.

    Articolo 3

    Sorveglianza della linea

    La Repubblica di Cipro esercita una sorveglianza efficace lungo tutta la linea in modo da dissuadere le persone dall'eludere i controlli ai punti di attraversamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4.



    TITOLO III

    ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DA PARTE DELLE MERCI

    Articolo 4

    Trattamento delle merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo

    1.  Fatto salvo l'articolo 6, le merci possono essere introdotte nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, purché siano interamente ottenute nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo o la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo sia avvenuta in zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 3 ).

    ▼M4

    2.  Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati.

    ▼C1

    3.  Le merci attraversano la linea solo ai punti di attraversamento elencati nell'allegato I e ai punti di attraversamento di Pergamos e Strovilia di competenza della zona orientale di sovranità.

    4.  Le merci sono soggette ai requisiti e sono sottoposte ai controlli come prescritto dalla normativa comunitaria di cui all'allegato II.

    5.  Le merci sono accompagnate da un documento rilasciato dalla Camera di Commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata a tal fine dalla Commissione d'intesa con il governo della Repubblica di Cipro, o da un altro ente debitamente autorizzato d'intesa con quest'ultimo. La Camera di Commercio turco-cipriota o un altro ente debitamente autorizzato conserverà le registrazioni di tutti questi documenti emessi onde consentire alla Commissione di verificare il tipo e il volume delle merci che attraversano la linea nonché il loro rispetto delle disposizioni del presente articolo.

    6.  Una volta che le merci hanno attraversato la linea in direzione delle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, le autorità competenti della Repubblica di Cipro verificano l'autenticità del documento di cui al paragrafo 5 accertandosi che corrisponda alla spedizione.

    7.  La Repubblica di Cipro considera le merci di cui al paragrafo 1 come non importate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE ( 4 ) e dell'articolo 5 della direttiva 92/12/CEE ( 5 ), a condizione che queste siano destinate al consumo nella Repubblica di Cipro.

    8.  Il paragrafo 7 non incide in alcun modo sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'IVA.

    ▼M1

    9.  È vietato l’attraversamento della linea da parte di animali vivi o prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari comunitari. La Commissione può revocare tale divieto relativamente a determinati animali vivi o prodotti di origine animale adottando, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), decisioni che stabiliscano le condizioni applicabili agli scambi.

    ▼C1

    10.  Le autorità della zona orientale di sovranità possono mantenere il regime tradizionale di fornitura di merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo alla popolazione turco-cipriota del villaggio di Pyla. Esse controllano attentamente la quantità e il tipo di merci a seconda della loro destinazione.

    11.  Le merci che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 ottengono lo status di merci comunitarie, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    12.  Il presente articolo si applica con effetto immediato a decorrere dal 1o maggio 2004 alle merci interamente ottenute nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e conformi all'allegato II. Per quanto riguarda le altre merci, l'integrale applicazione del presente articolo è soggetta a norme specifiche che tengano pienamente conto della particolare situazione dell'isola di Cipro in base ad una decisione della Commissione che dovrà essere adottata il più presto possibile e al più tardi entro due mesi dall'adozione del presente regolamento. A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato e si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 7 ) del Consiglio.

    ▼M4

    Articolo 4 bis

    Introduzione temporanea di merci

    1.  Fatta eccezione per le merci soggette a requisiti veterinari e fitosanitari, possono essere introdotte in via temporanea le seguenti merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo:

    a) gli effetti personali di coloro che attraversano la linea, secondo un fabbisogno ragionevole in funzione del viaggio, e materiali per lo sport;

    b) mezzi di trasporto;

    c) materiale professionale;

    d) merci destinate alla riparazione;

    e) merci destinate a fiere o ad essere utilizzate in manifestazioni pubbliche.

    2.  Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte per un periodo massimo di sei mesi.

    3.  Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    4.  Se le merci di cui al paragrafo 1 non fanno ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, allo scadere del periodo di introduzione temporanea di cui al paragrafo 2, esse sono passibili di confisca da parte delle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

    5.  Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 229, 232, 579 e 581 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 8 ).

    Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo, si applica la procedura descritta qui di seguito:

    a) le merci sono accompagnate da una dichiarazione in cui la persona che le introduce indica lo scopo dell’introduzione temporanea e eventualmente da giustificativi che provino in modo ragionevole che le merci rientrano in una delle tre categorie di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo;

    b) le merci sono registrate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dalle autorità della zona orientale di sovranità al momento dell’entrata e dell’uscita dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo o della zona orientale di sovranità;

    c) le autorità doganali della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità possono condizionare l’introduzione temporanea delle merci al deposito di una garanzia al fine di assicurare il pagamento di eventuali debiti doganali o fiscali gravanti sulle merci.

    6.  La Commissione può adottare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 12.

    ▼C1

    Articolo 5

    Merci inviate nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo

    1.  Le merci autorizzate ad attraversare la linea sono esonerate dalle formalità di esportazione. Tuttavia, su richiesta, le autorità della Repubblica di Cipro forniscono la necessaria documentazione equivalente, nel pieno rispetto della legislazione interna cipriota.

    2.  Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati non vengono pagate restituzioni all'esportazione al momento dell'attraversamento della linea.

    3.  La fornitura di merci non beneficia dell'esenzione ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, della direttiva 77/388/CEE.

    4.  È vietata la circolazione delle merci la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è, a norma della legislazione comunitaria, vietata o soggetta a un'autorizzazione, a restrizioni, a dazi o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione.

    ▼M5

    Articolo 5 bis

    Trattamento delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

    1.  Fatti salvi gli articoli 4, 4 bis e 6, le merci dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, punto 18, del regolamento (CE) n. 450/2008, possono uscire dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrare in tali zone dopo aver attraversato le zone della Repubblica di Cipro non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, alle seguenti condizioni:

    a) chiunque trasporti tali merci presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la documentazione adeguata attestante che le merci sono merci dell’Unione. Tale documentazione comprende una fattura, un documento di trasporto o un documento equivalente. Se tale documentazione non può essere presentata perché le merci sono prodotte dalla persona che le trasporta, una dichiarazione attestante che le merci sono merci dell’Unione è presentata alle autorità competenti della Repubblica di Cipro;

    b) tranne i casi in cui le merci siano destinate ad uso personale, la documentazione che le accompagna contiene come minimo il nome e l’indirizzo completi dello speditore, o del dichiarante se lo speditore e il dichiarante non sono la stessa persona, la quantità e la natura, i marchi e i numeri dei colli, la descrizione delle merci, la massa lorda in chilogrammi e, se applicabile, i numeri dei container;

    c) chiunque trasporti tali merci indica il punto di attraversamento che intende utilizzare per fare uscire le merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e informa le autorità competenti della Repubblica di Cipro di tale indicazione presso il punto di attraversamento di uscita dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

    d) se le autorità competenti della Repubblica di Cipro lo ritengono necessario, il carico trasportato o il mezzo di trasporto sono sigillati presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

    e) quando le merci sono reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, chiunque trasporti tali merci presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di reintroduzione delle merci nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la stessa documentazione utilizzata presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone soggette al controllo effettivo della Repubblica di Cipro;

    f) le merci escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrano in tali zone presso i punti di attraversamento elencati all’allegato I entro un lasso di tempo ragionevole che le autorità competenti della Repubblica di Cipro stabiliscono tenendo conto del tempo di trasporto totale plausibile, considerata la distanza totale del trasporto;

    g) le autorità competenti della Repubblica di Cipro controllano la documentazione e, eventualmente, le merci e i relativi sigilli, per verificare se le merci reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro corrispondono alla documentazione utilizzata presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e se le condizioni di cui alla lettera f) sono state soddisfatte;

    h) se le condizioni di cui alle lettere da a) a g) non risultano soddisfatte, le merci non sono riammesse nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro salvo non sia stata effettuata una valutazione dei rischi in questione e, sulla base di tale valutazione, non siano state adottate misure efficaci, proporzionate e mirate. Le merci sono confiscate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

    2.  Conformemente all’articolo 4, paragrafo 9, è vietata la reintroduzione di animali vivi soggetti a requisiti veterinari dell’Unione.

    3.  Le spedizioni di prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione possono uscire dalle zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrare in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

    Le autorità competenti della Repubblica di Cipro garantiscono che la reintroduzione delle spedizioni di prodotti di origine animale non sia ammessa nelle zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro se il tempo complessivo di trasporto è nettamente superiore al tempo complessivo di trasporto plausibile, considerata la distanza di trasporto totale, a meno che l’autorità veterinaria competente non abbia effettuato una valutazione dei rischi per la salute pubblica e animale e, sulla base di tale valutazione, non abbia adottato misure efficaci, proporzionate e mirate.

    La Repubblica di Cipro informa regolarmente e ove necessario la Commissione circa l’inosservanza del presente paragrafo e le misure adottate per porvi rimedio.

    4.  Le merci di cui ai paragrafi da 1 a 3 non sono soggette ad ulteriori formalità doganali.

    Le competenti autorità doganali della Repubblica di Cipro possono tuttavia effettuare analisi dei rischi e controlli doganali di sicurezza effettivi conformemente alle disposizioni di legge applicabili, sulla base della documentazione relativa alle merci trasportate.

    I punti di attraversamento elencati all’allegato I sono disposti di tutte le attrezzature, del personale e di ogni altro mezzo necessario per dare attuazione alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.

    ▼M1

    Articolo 6

    ▼M4

    1.  La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 9 ), e il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 10 ), non trovano applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali delle persone che attraversano la linea sono esentate dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sempreché non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi i 260 EUR per persona.

    2.  I limiti quantitativi per le esenzioni dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sono di 40 sigarette e un litro di bevande spiritose per consumo personale.

    ▼M1

    3.  Le esenzioni per le merci di cui al paragrafo 2 non sono concesse ai minori di 17 anni che attraversano la linea.

    4.  Entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 2 il valore delle merci ivi elencate non è preso in considerazione nella fissazione dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

    5.  Per far fronte a gravi perturbazioni in uno specifico settore della sua economia, provocate da un ampio ricorso alle agevolazioni da parte delle persone che attraversano la linea, la Repubblica di Cipro, previa approvazione della Commissione, può derogare all’articolo 6, paragrafo 1, per un periodo non superiore a tre mesi.

    ▼C1



    TITOLO IV

    SERVIZI

    Articolo 7

    Tassazione

    Se i servizi sono forniti attraverso la linea da o a persone stabilite, domiciliate o abitualmente residenti nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, tali servizi saranno considerati, ai fini dell'IVA, forniti o ricevuti da persone stabilite, domiciliate o abitualmente residenti nelle zone della Repubblica di Cipro poste sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.



    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 8

    Attuazione

    Le autorità della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità a Cipro adottano tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per impedirne ogni elusione.

    Articolo 9

    Adeguamento degli allegati

    La Commissione può, d'intesa col governo di Cipro, modificare gli allegati del presente regolamento. Prima di modificare gli allegati, la Commissione consulta la Camera di commercio turco-cipriota o un altro ente debitamente autorizzato dal governo della Repubblica di Cipro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, nonché il Regno Unito se sono interessate le zone di sovranità. Quando modifica l'allegato II la Commissione segue la procedura appropriata di cui alla pertinente normativa comunitaria relativa alle materie che devono essere modificate.

    Articolo 10

    Cambiamento di politica

    Ogni cambiamento della politica attuata dal governo della Repubblica di Cipro relativamente all'attraversamento di persone o merci entra in vigore solo dopo che le modifiche proposte sono state notificate alla Commissione e a condizione che quest'ultima non abbia espresso obiezioni nei confronti di tali modifiche entro un mese. Se opportuno e previa consultazione con il Regno Unito se sono interessate le zone di sovranità, la Commissione può proporre modifiche del presente regolamento al fine di garantire la compatibilità tra le norme nazionali e le norme dell'Unione europea applicabili alla linea.

    Articolo 11

    Riesame e controllo del regolamento

    1.  Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 12, la Commissione riferisce ogni anno al Consiglio, a partire non più tardi da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in ordine all'attuazione del regolamento e alla situazione derivante dalla sua applicazione, allegando a tale relazione, ove necessario, proposte adeguate di modifiche.

    ▼M5

    2.  La Commissione controlla l’applicazione degli articoli 4 e 5 bis del presente regolamento e le modalità degli scambi tra le zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e le zone non soggette a tale controllo, compreso il volume e il valore degli scambi ed i prodotti scambiati. A tal fine, la Repubblica di Cipro raccoglie i dati e li comunica mensilmente alla Commissione.

    ▼C1

    3.  Uno Stato membro può chiedere al Consiglio di invitare la Commissione ad esaminare e a riferire ad esso entro un termine ben definito in ordine a qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente regolamento.

    4.  Nel caso di un'emergenza che crei una minaccia o un rischio per la salute delle persone o degli animali e delle piante, si applicano le procedure appropriate previste dalla normativa comunitaria di cui all'allegato II. ►M4  Nel caso di altre emergenze, causate in particolare da irregolarità, distorsioni degli scambi o frode, ovvero laddove si verifichino altre circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la Commissione può, sentito il governo della Repubblica di Cipro, applicare immediatamente tali misure in quanto rigorosamente necessarie per porre rimedio alla situazione. ◄ Le misure adottate sono comunicate al Consiglio entro 10 giorni lavorativi. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, votare, emendare, modificare o annullare le misure adottate dalla Commissione entro 21 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione.

    5.  Uno Stato membro può invitare la Commissione a fornire dettagli circa il volume, il valore e i prodotti che attraversano la linea all'appropriato comitato permanente o di gestione, purché fornisca un preavviso di un mese dalla sua richiesta.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'adesione di Cipro all'Unione europea.

    ▼M6




    ALLEGATO I

    Elenco dei punti di attraversamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4

     Agios Dhometios

     Astromeritis — Zodhia

     Kato Pyrgos — Karavostasi

     Kato Pyrgos — Kokkina

     Kokkina — Pachyammos

     Ledra Palace

     Ledra Street

     Lefka-Apliki

     Deryneia

    ▼C1




    ALLEGATO II

    Requisiti e controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 4

     Requisiti e controlli veterinari, fitosanitari e di sicurezza alimentare di cui alle misure adottate a norma dell'articolo 37 (ex articolo 43) e/o dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE. In particolare, piante, prodotti per le piante e altri oggetti di cui trattasi devono essere soggetti a controlli fitosanitari da parte di esperti debitamente autorizzati, al fine di accertarsi che soddisfino le disposizioni della legislazione fitosanitaria dell'Unione europea (direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 11 )) prima che attraversino la linea per essere trasferiti nelle zone sotto il controllo effettivo della Repubblica di Cipro.



    ( 1 ) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

    ( 2 ) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.

    ( 3 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    ( 4 ) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

    ( 5 ) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 30).

    ( 6 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

    ( 7 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 8 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

    ( 9 ) GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/74/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6).

    ( 10 ) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).

    ( 11 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

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