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Document 02003H0274-20030417

Consolidated text: Raccomandazione della Commissione del 14 aprile 2003 sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl [notificata con il numero C(2003) 510] (2003/274/Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/274/2003-04-17

TESTO consolidato: 32003H0274 — IT — 17.04.2003

2003H0274 — IT — 17.04.2003 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2003

sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

[notificata con il numero C(2003) 510]

( ►C1  2003/274/Euratom ◄ )

(GU L 099, 17.4.2003, p.55)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 109, 1.5.2003, pag. 27  (03H0/74R)




▼B

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2003

sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

[notificata con il numero C(2003) 510]

( ►C1  2003/274/Euratom ◄ )



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica, in particolare l'articolo 38, paragrafo 1, nonché il secondo trattino dell'articolo 124,

visto il parere del gruppo di esperti incaricato dal comitato scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.

(2)

La ricaduta di cesio radioattivo derivante dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl ha colpito un gran numero di paesi terzi.

(3)

Una ricaduta significativa ha colpito talune parti di territori di un certo numero di Stati membri e di paesi candidati all'accessione all'Unione europea.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000 ( 2 ), fissava, per i prodotti agricoli originari di paesi terzi destinati al consumo umano, livelli massimi consentiti di cesio radioattivo cui le importazioni si devono conformare e per i quali vengono eseguiti controlli da parte degli Stati membri.

(5)

Il 12 maggio 1986, in una dichiarazione del Consiglio relativa all'adozione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ( 3 ), gli Stati membri si sono impegnati ad applicare gli stessi livelli massimi consentiti al commercio nell'ambito della Comunità.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2002 ( 5 ) ha, tra l'altro, introdotto condizioni specifiche che rafforzano i controlli sulle importazioni di funghi non coltivati provenienti da un certo numero di paesi terzi.

(7)

Gli Stati membri hanno applicato e applicano tuttora, se del caso, condizioni e controlli analoghi per l'immissione sul mercato di derrate alimentari provenienti dalle loro catene di approvvigionamento alimentare agro-industriale, in particolare per quanto riguarda le carni di ovini e di renna.

(8)

Le misure in loco nei territori degli Stati membri derivano da obblighi giuridici esistenti stabiliti dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( 6 ), nonché dagli articoli 35 e 36 del trattato Euratom.

(9)

Gli ecosistemi naturali e semi-naturali quali le foreste e le superfici boschive sono in genere l'habitat naturale di animali selvatici, di bacche e di funghi e tali ecosistemi tendono a trattenere il cesio radioattivo in uno scambio ciclico tra gli strati superiori del suolo (strame), batteri, microfauna, microflora e vegetazione. Inoltre, il suolo di tali ecosistemi che consiste per la maggior parte di materiale organico tende ad aumentare la disponibilità biologica del cesio radioattivo.

(10)

Le bacche selvatiche, quali mirtilli neri, bacche di rovo, mirtilli rossi, lamponi, more di rovo e fragole selvatiche, varie specie di funghi selvatici commestibili (ad esempio galletti, boleto baio, steccherino dorato), la carne di selvaggina (capriolo e cervo) e i pesci carnivori d'acqua dolce (ad esempio luccio e pesce persico) in talune regioni dell'Unione europea continuano a registrare livelli di cesio radioattivo che superano i 600 Bq/kg.

(11)

I funghi della specie micorrizae (ad esempio Boletus edulis) e la carne di cinghiale sono stati colpiti molto più tardi dalle ricadute e presentano oggi livelli molto elevati di contaminazione da cesio radioattivo nelle zone con i livelli di deposizione più elevati.

(12)

Si ritiene che la durata della contaminazione da cesio radioattivo in seguito all'incidente di Chernobyl di un certo numero di prodotti derivanti dalle specie che vivono e crescono nelle foreste e in altri ecosistemi naturali e seminaturali si riferisca essenzialmente al tempo di dimezzamento fisico di detto radionuclide, che è di circa 30 anni, e che tuttavia nessun cambiamento degno di nota per quanto riguarda la contaminazione di cesio radioattivo di questi prodotti verrà osservato nei prossimi decenni.

(13)

Negli ultimi anni, i dati forniti da alcuni Stati membri alla Commissione hanno mostrato che si sono riscontrati elevati livelli di cesio radioattivo nella selvaggina, nelle bacche, nei funghi e nei pesci carnivori di lago.

(14)

L'immissione sul mercato di prodotti selvatici commestibili non procede necessariamente attraverso la catena alimentare agro-industriale, e pertanto il monitoraggio e i controlli nazionali obbligatori possono essere aggirati.

(15)

La consapevolezza del pubblico al riguardo della contaminazione continua dei prodotti derivati dalla selvaggina tende a diminuire. Tuttavia l'incidenza della contaminazione di questi prodotti per la salute delle persone che fanno ampio consumo di tali prodotti provenienti dalle regioni colpite non può essere trascurata.

(16)

L'incidenza della contaminazione dei prodotti di selvaggina per la salute del pubblico in genere è molto bassa e non è pertanto necessaria l'adozione di norme più vincolanti.

(17)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 7 ), ha istituito un sistema per lo scambio rapido di informazioni. Occorre usare questo sistema per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri su casi registrati di eccedenza dei livelli massimi consentiti,

RACCOMANDA:



1. Al fine di proteggere la salute del consumatore, gli Stati membri prenderanno disposizioni idonee per garantire che i massimi livelli consentiti in termini di cesio-134 e 137 di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 siano rispettati nella Comunità per l'immissione sul mercato di selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e pesci carnivori di lago.

2. Gli Stati membri informeranno la popolazione, nelle regioni in cui esiste un rischio potenziale per taluni prodotti di superare i livelli massimi consentiti, del rischio connesso per la salute.

3. Gli Stati membri informeranno la Commissione e si scambieranno informazioni tra loro sui casi registrati di tali prodotti immessi sul mercato comunitario che eccedono i livelli massimi consentiti attraverso il sistema di allarme rapido istituito con regolamento (CE) n. 178/2000.

4. Gli Stati membri informeranno la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione.



( 1 ) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

( 2 ) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

( 3 ) GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88.

( 4 ) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

( 5 ) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 7.

( 6 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

( 7 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

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