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Document 02003D0490-20161217

Consolidated text: Decisione della Commissione del 30 giugno 2003 conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/490/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/490/2016-12-17

02003D0490 — IT — 17.12.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/490/CE)

(GU L 168 dell'5.7.2003, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2295 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

  L 344

83

17.12.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/490/CE)



Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che l'Argentina fornisca un adeguato livello di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

La presente decisione riguarda soltanto l'adeguatezza della protezione fornita in Argentina al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all'attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all'interno degli Stati membri.

▼M1

Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso l'Argentina al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

▼M1

Articolo 3 bis

1.  La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico argentino che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se l'Argentina continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Argentina risultano inidonee a tal fine.

3.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche argentine competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.  Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità argentina competente e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.

▼B

Articolo 4

1.  La presente decisione può essere modificata in qualsiasi momento, per tener conto delle esperienze relative alla sua applicazione o di cambiamenti intervenuti nella legislazione argentina, nella sua applicazione ed interpretazione.

La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione circa l'adeguatezza della protezione argentina ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

2.  Se necessario, la Commissione presenta progetti di misure con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro centoventi giorni dalla notifica della stessa.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

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