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Document 02002L0056-20140618

Consolidated text: Direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/56/2014-06-18

2002L0056 — IT — 18.06.2014 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2002/56/CE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate

(GU L 193, 20.7.2002, p.60)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2003

  L 25

42

30.1.2003

►M2

DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003

  L 165

23

3.7.2003

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2005

  L 329

37

16.12.2005

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2008

  L 345

90

23.12.2008

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2011

  L 327

66

9.12.2011

►M6

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/63/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 dicembre 2013

  L 341

52

18.12.2013

►M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014

  L 178

26

18.6.2014




▼B

DIRETTIVA 2002/56/CE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 ( 2 ), relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 3 ), ha subito diverse e sostanzioli modificazioni. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

La produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

(3)

I risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme di patate adeguati.

(4)

Una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate, e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario. A tal fine un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio ( 4 ).

(5)

Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, è opportuno che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione dei tuberi-seme all'interno della Comunità.

(6)

Per regola generale, i tuberi-seme devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati. La scelta dei termini tecnici «tuberi-seme di base» e «tuberi-seme certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente. A determinate condizioni, devono poter essere commercializzati tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base e tuberi-seme in natura.

(7)

Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate in più classi rispondenti a differenti condizioni. È opportuno prevedere che le classi comunitarie e i loro requisiti corrispondenti possano essere fissati con una procedura accelerata. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero decidere in quale misura applicare queste classi nella loro produzione interna.

(8)

Alla luce dei progressi registrati dalle moderne tecniche di moltiplicazione, è opportuno istituire una procedura comunitaria per l'adozione di norme specifiche da applicarsi alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate prodotti con tecniche che comportano la micropropagazione.

(9)

È opportuno non applicare le norme comunitarie ai tuberi-seme di patate per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi.

(10)

Per migliorare, oltro il valore genetico e lo stato sanitario, la qualità esteriore dei tuberi-seme di patate nella Comuntià, devono essere previste tolleranze per quanto riguarda le impurità, taluni difetti e malattie dei tuberi-seme di patate.

(11)

Gli Stati membri possono essere autorizzati, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del loro territorio, ad adottare disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato I contro virus determinati che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente nocivi alle colture nelle regioni medesime. Si è pertanto constatato che conviene estendere il campo d'applicazione di tale disposizione ad altri organismi nocivi diversi dai virus.

(12)

Per garantire l'individualità dei tuberi-seme di patate, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.

(13)

Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate trattati chimicamente e dei tuberi-seme di patate adatti a coltivazione biologica, ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.

(14)

Delle deroghe dovranno essere ammesse a certe condizioni, e nel rispetto delle disposzioni dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.

(15)

Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei tuberi-seme di patate, sia delle disposizioni intese a garantire l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.

(16)

I tuberi-seme rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, e nel rispetto dell'articolo 30 del trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze quanto alla presenza di malattie, organismi nocivi e vettori dei medesimi.

(17)

Occorre prevedere che i tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie dei tuberi-seme ufficialmente certificati nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.

(18)

In periodi nei quali l'approvvigionamento di tuberi-seme certificati delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente tuberi-seme di patate per i quali siano fissati requisiti ridotti, nonché tuberi-seme di patate appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.

(19)

Al fine di garantire che i tuberi-seme di patate certificati negli Stati membri rispondano alle condizioni previste e per potere, in futuro, comparare questi tuberi-seme e quelli provenienti dai paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie per consentire un controllo annuale a posteriori dei tuberi-seme certificati delle diverse categorie. Gli Stati membri devono essere autorizzati a vietare, per tutte le varietà o talune di esse, la commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri, quando gli esami comparativi compiuti nel corso di più annate non abbiano dato risultati soddisfacenti.

(20)

È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.

(21)

Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ( 5 ).

(22)

La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate all'intero della Comuntià.

Tale direttiva non si applica ai tuberi-seme di patate per i quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «Commercializzazione» la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di tuberi-seme di patate a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di tuberi-seme di patate non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

 la fornitura di tuberi-seme di patate a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,

 la fornitura di tuberi-seme di patate a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisicano titoli sui tuberi-seme di patate forniti a tali fini.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di tuberi-seme di patate in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di tuberi-seme a questo scopo purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme forniti né sul prodotto del raccolto. Il fornitore dei tuberi-seme di patate trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quale momento i tuberi-seme forniti.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

b) «Tuberi-semi di base» i tuberi di patate

i) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;

ii) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

iii) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme di base; e

iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.

c) «Tuberi-seme certificati» i tuberi di patate

i) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

ii) previsti sopratutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

iii) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme certificati; e

iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.

d) «Disposizioni ufficiali» le disposizioni che sono adottate

i) da autorità di uno Stato o;

ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o

iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione.

Articolo 3

1.  Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di patate soltanto se siano stati ufficialmente certificati come «tuberi-seme di base» o «tuberi-seme certificati» e rispondano alle condizioni minime degli allegati I e II. Essi prevedono che i tuberi-seme di patate che durante la commercializzazione non rispondono alle condizioni minime dell'allegato II possano essere sottoposti a cernita. I tuberi-seme non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale.

2.  Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 2 in classi rispondenti a condizioni differenziate.

3.  Con le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere determinati per i tuberi-seme di patate ufficialmente certificati:

 classi comunitarie,

 le condizioni applicabili a tali classi,

 le denominazioni applicabili a tali classi.

Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura applicano dette classi comunitarie nel quadro della certificazione della loro produzione.

4.  Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dalla presente direttiva, possono essere stabilite, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2:

 deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,

 le condizioni applicabili ai tuberi-seme testé definiti,

 le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possano essere commercializzati.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce alle condizioni minime degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 6

1.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori nel loro territorio a commercializzare:

a) piccoli quantitativi di tuberi-seme di patate a scopi scientifici o per lavori di selezione;

b) quantitativi adeguati di tuberi-seme di patate per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché i tuberi-seme siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

2.  Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3.  Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri possono richiedere la separazione dei tuberi-seme di patate prodotti nel proprio territorio dalle altre patate, durante la produzione, per ragioni fitosanitarie.

2.  La disposizione di cui al paragrafo 1 può comprendere misure volte a:

 separare la produzione dei tuberi-seme e delle altre patate,

 separare la calibratura, il magazzinaggio, il trasporto e il trattamento dei tuberi-seme e delle altre patate.

Articolo 9

Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione.

Articolo 10

1.  Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possano essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadra di 35 × 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5.

Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Le norme relative alla calibratura possono essere modificate nel loro insieme secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2.  Una partita non deve contenere più del 3 % in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 % in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato.

3.  Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i tuberi-seme di patate della produzione nazionale, limitare in modo più rigoroso lo scarto fra i calibri minimo e massimo dei tuberi di una partita.

Articolo 11

1.  Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati possono essere commercializzati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi o recipienti chiusi e muniti, conformemente agli articoli 12 e 13, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Gli imballaggi devono essere nuovi; i recipienti devono essere puliti.

2.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 12

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, sull'imballaggio o sul recipiente.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui dall'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2.  Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 13, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3.  Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 13

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati:

a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato III e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base e azzurro per i tuberi-seme certificati. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato III, A, punti 3, 4 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta ufficiale di cui alla lettera a).

Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta di materiale non lacerabile.

2.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe al disposto del paragrafo 1 nel caso di imballaggi piccoli chiusi nel proprio territorio. Le condizioni per tali deroghe possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 14

Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere che, nei casi diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva, gli imballaggi o i contenitori di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati di patate debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio o sul contenitore stesso). Anche le diciture che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 15

Nel caso di tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 16

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso o sul recipiente.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri vigilano affinché i tuberi-seme di patate commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2.  Per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza, con la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime. In caso di minaccia imminente d'introduzione o di propagazione di tali organismi nocivi, le disposizioni possono essere adottate dallo Stato membro interessato sin dal deposito della domanda, fino alla definitiva presa di posizione della Commissione al riguardo.

Articolo 18

I tuberi-seme di patate selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possono essere commercializzati in applicazione dell'articolo 4, a condizione che:

a) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;

b) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;

c) siano conformi alle condizioni minime che vanno fissate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per i tuberi-seme pre-base;

d) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui alla lettera c);

e) siano contenuti in imballaggi o in recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva; e

f) tali imballaggi o recipienti siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

 il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

 il numero d'identificazione del produttore o il numero di riferimento della partita,

 il mese e l'anno della chiusura,

 la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con la sua denominazione comune, o con entrambe,

 la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

 la dicitura «tuberi-seme di patate pre-base».

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 19

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva, diverse da quelle di natura fitosanitaria, si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alle disposizioni in cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nella presente direttiva. La portata di tali esenzioni è definita rispetto alle disposizioni alle quali queste si applicano. La durata dell'esperimento non può superare sette anni.

▼M2

Articolo 20

1.  All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di tuberi-seme di patate immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

 tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi,

 tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica,

 tuberi-seme di patate commercializzati per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2.  Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i tuberi-seme di patate soddisfino le condizioni previste.

3.  La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

4.  La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5.  Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

6.  Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

7.  Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolte in una determinata zona della Comunità, qualora la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati raccolti in tale zona e coltivati in uno o più campi di prova e di analisi comparative comunitarie sia risultata sensibilmente inferiore, nel corso di tre annate consecutive, ai requisiti minimi di cui all'allegato I, punti 1 c, 2 c, 3 e 4.

8.  Le misure adottate in applicazione del paragrafo 7 saranno sospese dalla Commissione non appena si sia appurato, con un sufficiente grado di certezza, che i tuberi-seme di base ed i tuberi-seme certificati di patate raccolti nella zona della Comunità in questione soddisferanno, in futuro, ai requisiti minimi di cui al paragrafo 7.

▼B

Articolo 21

1.  Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata se tuberi-seme di patate raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai tuberi-seme di base o ai tuberi-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2.  Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1o luglio 1975.

3.  Gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al ►M7  31 marzo 2017 ◄ il periodo di validità delle decisioni adottate a norma del paragrafo 2, fermo restando che queste decisioni possono essere applicate soltanto nel rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comunitario istituito dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 6 ).

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per i paesi terzi con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, qualora le informazioni disponibili non consentano una constatazione a norma del paragrafo 1 e fintantoché le informazioni disponibili non consentono tale constatazione.

4.  I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 22

1.  Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o certificati, che si manifestino nella Comunità e non possono esser superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di patate di varietà non incluse nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2.  Quando si tratti di una categoria di tuberi-seme di patate di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispendente categoria; per tuberi-seme di patate di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di tuberi-seme soggetta a requisiti ridotti.

3.  Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 23

1.  Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di tuberi-seme di patate, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2.  Fatta salva la libera circolazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di tuberi-seme superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie;

b) varietà;

c) categoria;

d) paese di produzione e servizio di controllo;

e) paese speditore;

f) importatore;

g) quantitativi di tuberi-seme di patate.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 24

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio ( 7 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26

Con riserva delle tolleranze previste negli allegati I e II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 27

1.  Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme trattati chimicamente;

b) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;

c) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme adatti alla produzione biologica.

2.  Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:

a) i tuberi-seme di queste specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

b) pertinenti restrizioni quantitative.

Articolo 28

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 29

La direttiva 66/403/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

CONDIZIONI MINIME ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE I TUBERI-SEME DI PATATE

▼M6

1. I tuberi-seme di patate di base devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

a) all’atto dell’ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 1,0 %;

b) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente a 0,1 % e nella discendenza diretta non devono essere superiori complessivamente a 0,25 %;

c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore a 4,0 %;

d) all’atto dell’ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di mosaico e quella delle piante che presentano sintomi causati da virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente a 0,8 %.

2. I tuberi-seme di patate certificati devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

a) all’atto dell’ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 4,0 %;

b) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente a 0,5 % e nella discendenza diretta non devono essere superiori complessivamente a 0,5 %;

c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore a 10,0 %;

d) all’atto dell’ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di mosaico e quella delle piante che presentano sintomi causati da virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente a 6,0 %.

▼M6 —————

▼M6

4. Le tolleranze previste al punto 1, lettere c) e d), e al punto 2, lettere c) e d), sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

▼M6 —————

▼M6

7. Il numero massimo di generazioni di patate di base sarà quattro e le generazioni complessive di patate pre-base in campo e patate di base saranno sette.

Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati sarà due.

Se la generazione non è indicata nell’etichetta ufficiale le patate in questione saranno ritenute appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.

▼M6




ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE

Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

1) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;

2) marciume secco e marciume umido complessivamente, purché non siano causati da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis sottospecie sepedonicus o Ralstonia solanacearum: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;

3) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;

4) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5,0 % in massa;

5) croste nere dei tuberi di patata: tuberi colpiti su oltre 10,0 % della superficie: 5,0 % in massa;

6) scabbia pulverulenta della patata: tuberi colpiti su oltre 10,0 % della superficie: 3,0 % in massa;

7) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa.

Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 7: 6,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.

▼B




ALLEGATO III

ETICHETTA

A.   Indicazioni prescritte

1. «Normativa CE»

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

3. Numero d'identificazione del produttore o numero di riferimento del lotto

4. Mese e anno della chiusura

5. Varietà, indicata almeno in caratteri latini

6. Paese di produzione

7. Categoria e classe eventuale

8. Calibro

9. Peso netto dichiarato

B.   Dimensioni minime

110 mm × 67 mm




ALLEGATO IV

PARTE A



DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 29)

Direttiva 66/403/CEE (GU 125 dell'11.7.1966, pagg. 2320/66)

 

Direttiva 69/62/CEE del Consiglio (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 7)

 

Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37)

unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/403/CEE di cui agli articoli 1 e 2

Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 76/307/CEE del Consiglio (GU L 72 del 18.3.1976, pag. 16)

unicamente l'articolo 1

Direttiva 77/648/CEE del Consiglio (GU L 261 del 14.10.1977, pag. 21)

 

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 78/816/CEE del Consiglio (GU L 281 del 6.10.1978, pag. 18)

 

Direttiva 79/967/CEE del Consiglio (GU L 293 del 20.11.1979, pag. 16)

unicamente l'articolo 1

Direttiva 80/52/CEE del Consiglio (GU L 18 del 24.1.1980, pag. 29)

 

Direttiva 81/561/CEE del Consiglio (GU L 203 del 23.7.1981, pag. 52)

unicamente l'articolo 2

Direttiva 84/218/CEE del Consiglio (GU L 104 del 17.4.1985, pag. 19)

 

Direttiva 86/215/CEE del Consiglio (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 46)

 

Direttiva 87/374/CEE del Consiglio (GU L 197 del 18.7.1987, pag. 36)

 

Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 88/359/CEE del Consiglio (GU L 174 del 6.7.1988, pag. 51)

 

Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 89/366/CEE del Consiglio (GU L 159 del 10.6.1989, pag. 59)

 

Direttiva 90/404/CEE del Consiglio (GU L 208 del 7.8.1990, pag. 30)

 

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/403/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato II.I.4

Direttiva 91/127/CEE della Commissione (GU L 60 del 7.3.1991, pag. 18)

 

Direttiva 92/17/CEE della Commissione (GU L 82 del 27.3.1992, pag. 69)

 

Direttiva 93/3/CEE della Commissione (GU L 54 del 5.3.1993, pag. 21)

 

Direttiva 93/108/CEE della Commissione (GU L 319 del 21.12.1993, pag. 39)

 

Decisione 96/16/CE della Commissione (GU L 6 del 9.1.1996, pag. 19)

 

Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

unicamente l'articolo 1, punto 4

Decisione 97/90/CE della Commissione (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 49)

 

Decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)

 

Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)

unicamente l'articolo 4

Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)

unicamente l'articolo 4

Decisione 1999/49/CE della Commissione (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30)

 

Decisione 1999/742/CE della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39)

 

PARTE B



TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 29)

Direttiva

Termini di attuazione

66/403/CEE

1o luglio 1968 (articolo 13, paragrafo 1)

1o luglio 1969 (altre disposizioni) (1) (2) (3)

69/62/CEE

1o luglio 1969 (1)

71/162/CEE

1o luglio 1970 (articolo 4, paragrafo 3)

1o luglio 1972 (1) (articolo 4, paragrafo 1)

1o luglio 1971 (altre disposizioni)

72/274/CEE

1o luglio 1972 (articolo 1)

1o gennaio 1973 (articolo 2)

72/418/CEE

1o luglio 1973

73/438/CEE

1o luglio 1973 (articolo 4, paragrafo 1)

1o gennaio 1974 (articolo 4, paragrafo 2)

75/444/CEE

1o luglio 1977

76/307/CEE

1o luglio 1975

77/648/CEE

1o gennaio 1977

78/692/CEE

1o luglio 1977 (articolo 4)

1o luglio 1979 (altre disposizioni)

78/816/CEE

1o luglio 1978

79/967/CEE

1o gennaio 1980

80/52/CEE

1o luglio 1979

81/561/CEE

 

84/218/CEE

 

86/215/CEE

 

87/374/CEE

 

88/332/CEE

 

88/359/CEE

 

88/380/CEE

1o luglio 1990

89/366/CEE

 

90/404/CEE

 

90/654/CEE

 

91/127/CEE

 

92/17/CEE

 

93/3/CEE

28. febbraio 1993

93/108/CE

1o dicembre 1993

96/72/CE

1o luglio 1997 (4)

98/95/CE

1o febbraio 2000 (rettifica GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)

98/96/CE

1o febbraio 2000

(1)   Il 1o luglio 1973 per l'articolo 13, paragrafo 1, il 1o luglio 1974 per le disposizioni relative ai tuberi-seme di base e il 1o luglio 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.

(2)   Il 1o gennaio 1986 per la Grecia, il 1o marzo 1986 per la Spagna e il 1o gennaio 1991 per il Portogallo.

(3)   Il 1o gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

— per quanto riguarda la commercializzazione nel suo territorio di tuberi-seme di patate la Svezia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, un limite di tolleranza del 40 % in peso per i tuberi colpiti da scabbia comune su una superficie superiore ad un decimo. Questo limite di tolleranza si applica unicamente ai tuberi-seme prodotti in zone della Svezia in cui si sono riscontrati particolari problemi in materia di scabbia comune,

— tali tuberi-seme di patate non saranno introdotti nel territorio di altri Stati membri. La Svezia adatterà la corrispondente normativa nazionale per conformarsi alle pertinenti disposizioni dell'allegato II della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo,

— la Svezia applica, a decorrere dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

(4)   Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.




ALLEGATO V



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 66/403/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 17

Articolo 1, secondo comma

Articolo 1 bis

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A a)

Articolo 2, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A b)

Articolo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A c)

Articolo 2, lettera b), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A d)

Articolo 2, lettera b), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)

Articolo 2, lettera c), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)

Articolo 2, lettera c), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)

Articolo 2, lettera c), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)

Articolo 2, lettera c), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)

Articolo 2, lettera d), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)

Articolo 2, lettera d), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)

Articolo 2, lettera d), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettera A

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, lettera B

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4 bis

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 5 bis

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 11 bis

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 13 bis

Articolo 18

Articolo 13 ter

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 20

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2 bis

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 19 bis

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Articolo 20

Articolo 26

Articolo 20a, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2, punto i)

Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 2, punto iii)

Articolo 27, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 21

Articolo 28 (1)

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III, parte A, punto 1

Allegato III, parte A, punto 1

Allegato III, parte A, punto 2

Allegato III, parte A, punto 1

Allegato III, parte A, punto 3

Allegato III, parte A, punto 3

Allegato III, parte A, punto 3 bis

Allegato III, parte A, punto 4

Allegato III, parte A, punto 4

Allegato III, parte A, punto 5

Allegato III, parte A, punto 5

Allegato III, parte A, punto 6

Allegato III, parte A, punto 6

Allegato III, parte A, punto 7

Allegato III, parte A, punto 7

Allegato III, parte A, punto 8

Allegato III, parte A, punto 8

Allegato III, parte A, punto 9

Allegato III, parte B

Allegato III, parte B

Allegato IV

Allegato V

(1)   98/95/CE articolo 9, paragrafo 2 e 98/96/CE articolo 8, paragrafo 2.



( 1 ) Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/742/CE della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39).

( 3 ) Vedi allegato IV, parte A.

( 4 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1

( 5 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 6 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23).

( 7 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

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