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Document 02002L0019-20091219

Consolidated text: Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/19/2009-12-19

2002L0019 — IT — 19.12.2009 — 001.004


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2002/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)

(GU L 108, 24.4.2002, p.7)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 25 novembre 2009

  L 337

37

18.12.2009


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 241, 10.9.2013, pag. 8  (2009/140)




▼B

DIRETTIVA 2002/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( 4 ) (direttiva quadro) fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere state autorizzate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ( 5 ) (direttiva autorizzazioni) o di atti normativi precedenti. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle reti utilizzate per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La presente direttiva disciplina gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi. Alle reti non pubbliche non incombono obblighi ai sensi della presente direttiva tranne nel caso in cui, beneficiando dell'accesso alle reti pubbliche, esse possano essere sottoposte alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

(2)

I servizi di fornitori di contenuti quali l'offerta di vendita di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi non sono disciplinati dal quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

(3)

Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell'ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti comunitari. Un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.

(4)

La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ( 6 ) non prevede obblighi in materia di sistemi o servizi specifici di trasmissione di televisione digitale e ciò ha consentito ai soggetti del mercato di prendere l'iniziativa e di sviluppare sistemi adeguati. Attraverso il Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno sviluppato una serie di sistemi di trasmissione televisiva adottati dai telediffusori di tutto il mondo. Tali sistemi di trasmissione sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono stati oggetto di raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Per quanto riguarda i «servizi televisivi in formato panoramico», il rapporto di immagine 16:9 è il formato di riferimento per tali servizi e programmi, adottato negli Stati membri a seguito della decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati ( 7 ).

(5)

In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato. Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva, da più ampie possibilità di scelta e da servizi concorrenziali per i consumatori, è necessario che le imprese che ricevono richieste di accesso o di interconnessione concludano in linea di principio tali accordi su base commerciale e negozino in buona fede.

(6)

In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare possono garantire l'interconnettibilità da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali. Il controllo ai mezzi di accesso può comportare il possesso o il controllo del collegamento materiale all'utente finale (sia esso fisso o mobile) e/o la possibilità di cambiare o ritirare il numero o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete di un utente finale. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda l'accesso ai portali e i servizi Internet.

(7)

Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell'accesso e dell'interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell'infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza.

(8)

Gli operatori di reti controllano l'accesso ai propri clienti in base a un'identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. I diritti e gli obblighi in vigore per quanto riguarda la negoziazione dell'interconnessione devono pertanto essere mantenuti. Occorre altresì mantenere gli obblighi previsti dalla direttiva 95/47/CE, ai sensi della quale le reti di comunicazione elettronica completamente numeriche utilizzate per la distribuzione di servizi di televisione ed accessibili al pubblico devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico, in modo che gli utenti possano ricevere tali programmi nel formato nel quale sono stati trasmessi.

(9)

L'interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l'interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione previsti in questo contesto, il quale prevede anche che la Commissione pubblichi un elenco di standard e/o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche e/o alle funzioni di rete, quale base per incoraggiare l'armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'utilizzazione di standard e/o di specifiche pubblicate, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

(10)

Le regole di concorrenza da sole possono non essere sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di garantire la disponibilità di una vasta gamma di programmi e servizi. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, da parte di uno Stato membro per quanto riguarda il proprio mercato nazionale o da parte della Commissione per quanto riguarda la Comunità, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API), nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati. Gli Stati membri possono specificare con tutti i mezzi legislativi, regolamentari o amministrativi che ritengono opportuni i servizi televisivi digitali ai quali gli utenti finali devono poter accedere.

(11)

Gli Stati membri possono altresì permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di riesaminare gli obblighi correlati all'accesso condizionato ai servizi radiofonici e televisivi al fine di valutare attraverso un'analisi di mercato se revocare o modificare le condizioni per gli operatori che non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente. Tale revoca o modifica non deve compromettere l'accessibilità per gli utenti finali a tali servizi o le prospettive di un'effettiva concorrenza.

(12)

Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ( 8 ), quale modificata dalla direttiva 98/61/CE ( 9 ), gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate ( 10 ), modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale ( 11 ).

(13)

Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche i problemi transitori del mercato come quelli relativi al roaming internazionale e la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione sulla concorrenza dovrebbero, ove opportuno, coordinare la loro azione per garantire che venga adottato il rimedio più appropriato. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(14)

La direttiva 97/33/CE ha fissato una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. Tali obblighi devono permanere ma è necessario inoltre stabilire che essi costituiscono il livello massimo degli obblighi che possono essere imposti alle imprese onde evitare un'eccessiva regolamentazione. In via eccezionale, in ottemperanza ad impegni internazionali o al diritto comunitario, può essere opportuno imporre obblighi in materia di accesso e di interconnessione a tutti gli attori presenti sul mercato come avviene attualmente per i sistemi di accesso condizionato ai servizi di televisione digitale.

(15)

L'imposizione di un obbligo preciso ad un'impresa che disponga di un notevole potere di mercato non richiede un'ulteriore analisi di mercato bensì la prova che l'obbligo in questione è appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

(16)

La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l'interoperabilità. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione imponga l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni, essa può anche specificare le modalità di pubblicazione di tali informazioni, incluso ad esempio il tipo di pubblicazione (su supporto cartaceo e/o elettronico), e se sono gratuite o meno, tenuto conto della natura e dello scopo delle informazioni in questione.

(17)

Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.

(18)

La separazione contabile garantisce la visibilità dei trasferimenti interni di prezzi e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l'osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato (parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi) ( 12 ).

(19)

L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. Qualora siano imposti agli operatori obblighi in base ai quali essi siano tenuti a soddisfare richieste fondate di accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi, tali richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Un operatore cui sia stato imposto l'obbligo di concedere l'accesso non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire. L'obbligo di concedere l'accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non deve disincentivare i concorrenti dall'effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più elevato. La Commissione ha pubblicato in materia una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni ( 13 ) che tratta di questi argomenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di un accesso reso obbligatorio ai sensi della normativa comunitaria. In particolare, l'imposizione di norme tecniche dovrebbe essere conforme alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ( 14 ).

(20)

Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori con significativo potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio similari non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile. Allorché un'autorità nazionale di regolamentazione calcola i costi sostenuti nell'istituire un servizio previsto in forza della presente direttiva, è opportuno consentire un ragionevole profitto sul capitale investito, tenendo conto dei costi di costruzione e del lavoro, con all'occorrenza un adeguamento del valore del capitale in funzione della stima, effettuata in quel momento, delle attività e dell'efficienza della gestione. Il meccanismo di recupero dei costi dovrà essere adeguato alle circostanze in considerazione della necessità di promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e di ottimizzare i vantaggi per i consumatori.

(21)

Qualora imponga l'obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, un'autorità nazionale di regolamentazione può procedere essa stessa ad un audit annuale inteso ad accertare la conformità con detto sistema, purché disponga del necessario personale qualificato, ovvero può imporre che l'audit sia realizzato da un altro organo qualificato, indipendente dall'operatore interessato.

(22)

La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.

(23)

Per garantire l'efficienza e l'efficacia del mercato transnazionale nel campo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che la Commissione effettui un monitoraggio sugli oneri che concorrono alla determinazione del prezzo per il consumatore finale e pubblichi informazioni in merito.

(24)

Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche e le infrastrutture ad esso correlate potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente e sul paesaggio. È dunque opportuno che gli Stati membri tengano sotto osservazione tale processo e intervengano, se del caso, per minimizzare l'eventuale impatto, concordando opportuni accordi e soluzioni con le autorità competenti.

(25)

Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto comunitario, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi notevole potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto agli attori presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Allorché gli Stati membri devono trasmettere le informazioni alla Commissione, ciò può aver luogo in forma elettronica, fatta salva un'intesa su opportune procedure di autenticazione.

(26)

Considerato il ritmo degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, l'attuazione della presente direttiva sarà riesaminata entro tre anni dalla data di applicazione, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti.

(27)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione ( 15 ).

(28)

Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la creazione di un quadro per la regolamentazione dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse collegate e dell'interconnessione delle medesime, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivi

1.  Nel quadro istituito dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime. L'obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori.

2.  La presente direttiva stabilisce diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi desiderati. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

▼M1

a)

per «accesso» : si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale;

▼B

b)

con «interconnessione» : si intende il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;

c)

con «operatore» : si intende un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;

d)

con «servizio televisivo in formato panoramico» : si intende un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

▼M1

e)

per «rete locale» : si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica.

▼B



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora essa non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.

2.  Fatto salvo l'articolo 31 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ( 16 ), gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano gli operatori a concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti e/o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni stabilite nell'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 4

Diritti ed obblighi delle imprese

▼M1

1.  Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.

▼B

2.  Le reti pubbliche di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

3.  Fatto salvo l'articolo 11 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

Articolo 5

Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione

▼M1

1.  Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

▼B

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

▼M1

a ter) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

▼B

b) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

▼M1

2.  Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

▼M1 —————

▼M1

3.  Per quanto concerne l’accesso e l’interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

▼B



CAPO III

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E PROCEDURE DI RIESAME DEL MERCATO

Articolo 6

Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

1.  Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato I, parte I.

▼M1

2.  Alla luce dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l’allegato I. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

▼B

3.  In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere all'autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per determinare se mantenere, modificare o revocare le suddette condizioni.

Qualora, in base all'analisi di mercato, l'autorità nazionale di regolamentazione appuri che uno o più operatori non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali operatori conformemente alla procedura prevista agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) solo se:

a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e

b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:

i) i servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica al dettaglio e

ii) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate

non risultino pregiudicate da tale modifica o revoca.

Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4.  Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

▼M1 —————

▼B

Articolo 8

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1.  Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l'autorità di imporre gli obblighi individuati negli ►M1  articoli da 9 a 13 bis  ◄ .

2.  Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva.

3.  Fatte salve:

 le disposizioni ►M1  dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6 ◄ ,

 le disposizioni degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), quale applicata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, gli articoli 27, 28 e 30 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le disposizioni pertinenti ►M1  della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( 17 ) ◄ che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un notevole potere di mercato; oppure

 l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali,

le autorità nazionali di regolamentazione non impongono gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 agli operatori che non sono stati designati in conformità del paragrafo 2.

▼M1

In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) ( 18 ). La Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure

▼B

4.  Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tali obblighi sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 6 e 7 di detta direttiva.

5.  In relazione al primo trattino del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 9

Obbligo di trasparenza

▼M1

1.  Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell’articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che limitino l’accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, e prezzi.

▼B

2.  In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'autorità nazionale di regolamentazione può tra l'altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.

3.  Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

▼M1

4.  Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 12 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un’offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato II.

5.  La Commissione può adottare le modifiche all’allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Nell’attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC.

▼B

Articolo 10

Obbligo di non discriminazione

1.  Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso.

2.  Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

Articolo 11

Obbligo di separazione contabile

1.  Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e/o dell'accesso.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un'impresa ad integrazione verticale a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 10 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2.  Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

Articolo 12

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1.  Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ad autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

▼C1

a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o le offerte di rivendita delle linee di abbonati;

▼B

b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

▼M1

f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

▼B

g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;

h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

i) di interconnettere reti o risorse di rete;

▼M1

j) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

▼B

Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

▼M1

2.  Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;

▼B

b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

▼M1

c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;

d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;

▼B

e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

f) fornitura di servizi paneuropei.

▼M1

3.  Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

▼B

Articolo 13

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

▼M1

1.  Ai sensi dell’articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

▼B

2.  Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3.  Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4.  Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

▼M1

Articolo 13 bis

Separazione funzionale

1.  Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2.  Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:

a) prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b) prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c) un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, ►C1  nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto conseguente sui consumatori; ◄

d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

3.  Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;

b) l’individuazione degli attivi dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4.  A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5.  Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

1.  Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l’effetto dell’auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

Le imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2.  L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.  L’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3.

▼B



CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 14

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.  Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼M1

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼M1 —————

▼B

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

1.  Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.

Articolo 16

Notificazione

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro la data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma le autorità nazionali di regolamentazione competenti ai fini di espletare i compiti previsti dalla presente direttiva.

2.  Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono disporre di significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

Articolo 17

Procedura di esame

Per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, e in seguito periodicamente, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che le forniscono senza indebito indugio.

Articolo 18

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI DI TELEVISIONE DIGITALE E RADIO TRASMESSI AI TELESPETTATORI ED AGLI ASCOLTATORI DELLA COMUNITÀ

Parte I:   Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 6, paragrafo 1

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori della Comunità, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 6, gli Stati membri garantiscono che siano applicate le seguenti condizioni:

a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;

b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

 proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza,

 tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:

 di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure

 di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II:   Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)

b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)




ALLEGATO II

▼M1

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL’OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL’ACCESSO ALL’INGROSSO ALL’INFRASTRUTTURA DI RETE, COMPRESO L’ACCESSO CONDIVISO O PIENAMENTE DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE IN POSTAZIONE FISSA CHE DEV’ESSERE PUBBLICATO DAGLI OPERATORI NOTIFICATI CHE DETENGANO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (SPM)

▼B

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

▼M1

a) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;

▼B

b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

▼M1

c) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso dell’intera capacità dell’infrastruttura di rete;

d) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso di una parte specifica delle capacità dell’infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;

▼B

A.    Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

▼M1

1.

Elementi della rete cui è offerto l’accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;

c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.

2.

Informazioni relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all’ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.

3.

Condizioni tecniche relative all’accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all’accesso ai condotti.

▼B

4.

Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B.    Servizi di co-ubicazione

▼M1

1.

Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell’operatore SPM o sull’ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato ( 19 ).

▼B

2.

Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).

3.

Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.

4.

Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.

5.

Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.

6.

Norme di sicurezza.

7.

Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.

8.

Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

C.    Sistemi d'informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D.    Condizioni di offerta

1.

Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.

2.

Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.

3.

Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.



( 1 ) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215 e GU C 270 del 25.9.2001, pag. 161.

( 2 ) GU C 123 del 25.4.2001, pag. 50.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 1o marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 72), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

( 4 ) Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

( 6 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

( 7 ) GU L 196 del 5.8.1993, pag. 48.

( 8 ) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

( 9 ) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

( 10 ) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

( 11 ) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

( 12 ) GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.

( 13 ) GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2.

( 14 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

( 15 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 16 ) Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

( 17 ) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

( 18 ) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.

( 19 ) È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

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