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Document 02001R0586-20090101

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 586/2001 della Commissione del 26 marzo 2001 recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/586/2009-01-01

2001R0586 — IT — 01.01.2009 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 586/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2001

recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

(GU L 086, 27.3.2001, p.11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 656/2007 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2007

  L 155

3

15.6.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 586/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2001

recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali ( 1 ), in particolare gli articoli 3 e 17, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

(2)

Ai sensi degli articoli 3 e 17, lettera c), del regolamento (CE) n. 1165/98, sono necessarie norme di attuazione concernenti la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI).

(3)

La definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI) si basa sulla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione ( 3 ) (NACE rev. 1). I raggruppamenti principali di industrie (RPI) sono distinti al livello di gruppo (3 cifre).

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 4 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI)

L'attribuzione dei gruppi ►M1  NACE Rev. 2 ◄ ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) è definita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Non disponibilità di dati al livello di gruppo ►M1  NACE Rev. 2 ◄

Gli Stati membri che non calcolano i dati statistici oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 al livello di dettaglio dei gruppi ►M1  NACE Rev. 2 ◄ possono calcolare le ponderazioni nazionali per i gruppi appartenenti a una determinata divisione allo scopo di suddividere in gruppi i dati relativi alla divisione.

Gli Stati membri che applicano l'attribuzione ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) in parte o interamente in base alle divisioni ►M1  NACE Rev. 2 ◄ comunicano a Eurostat le ponderazioni utilizzate per la suddivisione nei gruppi ►M1  NACE Rev. 2 ◄ .

Articolo 3

Applicazione delle definizioni

Gli Stati membri applicano le definizioni enunciate nell'allegato per i dati statistici comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1165/98 ►M1  a partire dal 1o gennaio 2009 ◄ . Nell'applicare le definizioni enunciate nell'allegato, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per far sì che i dati statistici esistenti oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 siano riveduti, per mezzo di ricalcolo o di stima, per conformarsi a tali definizioni.

Articolo 4

Informazioni sulla conformità alle definizioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente sulla conformità dei rispettivi dati statistici alle definizioni enunciate nell'allegato.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente reolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO



ATTRIBUZIONE DELLE VOCI NACE REV. 2 ALLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE AGGREGATA

NACE Rev. 2

Descrizione NACE Rev. 2

Classificazione aggregata

07

Estrazione di minerali metalliferi

Prodotti intermedi

08

Altre attività estrattive

Prodotti intermedi

09

Attività dei servizi di supporto all'estrazione

Prodotti intermedi

10.6

Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei

Prodotti intermedi

10.9

Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali

Prodotti intermedi

13.1

Preparazione e filatura di fibre tessili

Prodotti intermedi

13.2

Tessitura

Prodotti intermedi

13.3

Finissaggio dei tessili

Prodotti intermedi

16

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Prodotti intermedi

17

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

Prodotti intermedi

20.1

Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e di composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

Prodotti intermedi

20.2

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

Prodotti intermedi

20.3

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

Prodotti intermedi

20.5

Fabbricazione di altri prodotti chimici

Prodotti intermedi

20.6

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Prodotti intermedi

22

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Prodotti intermedi

23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Prodotti intermedi

24

Attività metallurgiche

Prodotti intermedi

25.5

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

Prodotti intermedi

25.6

Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale

Prodotti intermedi

25.7

Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

Prodotti intermedi

25.9

Fabbricazione di altri prodotti in metallo

Prodotti intermedi

26.1

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

Prodotti intermedi

26.8

Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

Prodotti intermedi

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Prodotti intermedi

27.2

Fabbricazione di batterie e accumulatori

Prodotti intermedi

27.3

Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio

Prodotti intermedi

27.4

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

Prodotti intermedi

27.9

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

Prodotti intermedi

05

Estrazione di carbone e lignite

Energia

06

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Energia

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Energia

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Energia

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Energia

25.1

Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

Beni strumentali

25.2

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

Beni strumentali

25.3

Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda

Beni strumentali

25.4

Fabbricazione di armi e munizioni

Beni strumentali

26.2

Fabbricazione di computer e unità periferiche

Beni strumentali

26.3

Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

Beni strumentali

26.5

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi

Beni strumentali

26.6

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Beni strumentali

28

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

Beni strumentali

29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Beni strumentali

30.1

Costruzione di navi e imbarcazioni

Beni strumentali

30.2

Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

Beni strumentali

30.3

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

Beni strumentali

30.4

Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

Beni strumentali

32.5

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Beni strumentali

33

Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

Beni strumentali

26.4

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

Beni di consumo durevoli

26.7

Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

Beni di consumo durevoli

27.5

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

Beni di consumo durevoli

30.9

Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.

Beni di consumo durevoli

31

Fabbricazione di mobili

Beni di consumo durevoli

32.1

Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi

Beni di consumo durevoli

32.2

Fabbricazione di strumenti musicali

Beni di consumo durevoli

10.1

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

Beni di consumo non durevoli

10.2

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

Beni di consumo non durevoli

10.3

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

Beni di consumo non durevoli

10.4

Produzione di oli e grassi vegetali e animali

Beni di consumo non durevoli

10.5

Produzione di latte e latticini

Beni di consumo non durevoli

10.7

Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei

Beni di consumo non durevoli

10.8

Produzione di altri prodotti alimentari

Beni di consumo non durevoli

11

Produzione di bevande

Beni di consumo non durevoli

12

Industria del tabacco

Beni di consumo non durevoli

13.9

Altre industrie tessili

Beni di consumo non durevoli

14

Confezione di articoli di abbigliamento

Beni di consumo non durevoli

15

Confezione di articoli in pelle e simili

Beni di consumo non durevoli

18

Stampa e riproduzione su supporti registrati

Beni di consumo non durevoli

20.4

Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

Beni di consumo non durevoli

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Beni di consumo non durevoli

32.3

Fabbricazione di articoli sportivi

Beni di consumo non durevoli

32.4

Fabbricazione di giochi e giocattoli

Beni di consumo non durevoli

32.9

Industrie manifatturiere n.c.a.

Beni di consumo non durevoli



( 1 ) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

( 2 ) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

( 3 ) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

( 4 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

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