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Document 01998R0974-20230101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/974/2023-01-01

01998R0974 — IT — 01.01.2023 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1998

relativo all'introduzione dell'euro

(GU L 139 del 11.5.1998, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2596/2000 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000

  L 300

2

29.11.2000

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2005 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2005

  L 346

1

29.12.2005

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2006 DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2006

  L 309

2

9.11.2006

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 835/2007 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2007

  L 186

1

18.7.2007

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 836/2007 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2007

  L 186

3

18.7.2007

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 693/2008 DEL CONSIGLIO dell’8 luglio 2008

  L 195

1

24.7.2008

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 670/2010 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2010

  L 196

1

28.7.2010

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 678/2013 DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2013

  L 195

2

18.7.2013

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 827/2014 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014

  L 228

3

31.7.2014

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2022/1207 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2022

  L 187

16

14.7.2022




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1998

relativo all'introduzione dell'euro



PARTE I

DEFINIZIONI

▼M2

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

a) 

«Stati membri partecipanti»: gli Stati membri elencati nella tabella in allegato;

b) 

«strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;

c) 

«tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell’articolo 123, paragrafo 4, prima frase oppure del medesimo articolo 123, paragrafo 5 del trattato;

d) 

«data di adozione dell’euro»: la data alla quale il rispettivo Stato membro entra nella terza fase a norma dell’articolo 121, paragrafo 3 del trattato o, se del caso, la data alla quale l’abrogazione della deroga per il rispettivo Stato membro entra in vigore ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato;

e) 

«data di sostituzione del denaro liquido»: la data alla quale le banconote e le monete metalliche in euro entrano in corso legale in un determinato Stato membro partecipante;

f) 

«unità euro»: l’unità monetaria di cui all’articolo 2, seconda frase;

g) 

«unità monetaria nazionale»: l’unità della moneta nazionale di uno Stato membro partecipante, quale è il giorno precedente alla data alla quale tale Stato membro adotta l’euro;

h) 

«periodo di transizione»: il lasso di tempo, di tre anni al massimo, avente inizio all’ora zero della data di adozione dell’euro e avente fine all’ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;

i) 

«periodo di abbandono graduale»: il lasso di tempo di un anno al massimo avente inizio alla data di adozione dell’euro, che può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido;

j) 

«ridenominare»: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere, da un’unità monetaria nazionale all’unità euro; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

k) 

«enti creditizi»: gli enti creditizi definiti nell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 ). Ai fini del presente regolamento non sono considerati enti creditizi gli enti elencati nell’articolo 2, paragrafo 3 di tale direttiva ad eccezione degli uffici dei conti correnti postali.

▼M2

Articolo 1 bis

Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.

▼B



PARTE II

SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

▼M2

Articolo 2

Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

▼B

Articolo 3

L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

Articolo 4

L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.



PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 5

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio.

Articolo 6

1.  
L'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, continua ad applicarsi la normativa degli Stati membri in materia monetaria.
2.  
Ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

Articolo 7

La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

Articolo 8

1.  
Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro.
2.  
Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti.
3.  
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.
4.  

In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

— 
ridenominare in unità euro il debito in essere emesso dalla sua pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di conti integrati, denominato in unità monetaria nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta misura, gli emittenti possono ridenominare in unità euro il debito denominato nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro in questione, salvo ove la ridenominazione sia espressamente esclusa dai termini del contratto; la presente disposizione si applica al debito emesso dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro nonché alle obbligazioni e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi da altri debitori;
— 
consentire:
a) 

ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ( 2 ), nonché delle merci, e

b) 

ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti

di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.
5.  
Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo secondo un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.
6.  
Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni pecuniarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in unità euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

▼M2

Articolo 9

Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.

▼M2

Articolo 9 bis

Quanto segue si applica agli Stati membri che beneficiano di un periodo di abbandono graduale. Negli strumenti giuridici posti in essere durante il periodo di abbandono graduale e applicabili in tali Stati membri si può continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. Tali riferimenti sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Fatto salvo l’articolo 15 gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.

Lo Stato membro in questione limita la possibilità di cui al comma precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori.

Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo di cui trattasi.

▼B



PARTE IV

BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO

▼M2

Articolo 10

Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti.

Fatto salvo l’articolo 15, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del trattato. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

▼B

Articolo 12

Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.



PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

▼M2

Articolo 13

Gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.

Articolo 14

Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.

▼B

Articolo 15

1.  
Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo ►M2  con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido ◄ ; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.
2.  
Per un periodo non superiore a sei mesi ►M2  con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido ◄ , ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro.

▼M2

3.  
Durante il periodo di cui al paragrafo 1, negli Stati membri partecipanti che adottano l’euro dopo il 1o gennaio 2002 gli enti creditizi cambiano le banconote e le monete metalliche dei loro clienti denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro in banconote e in monete metalliche in euro senza oneri sino al massimale eventualmente stabilito dalla legge nazionale. Gli enti creditizi possono chiedere di essere ufficialmente avvertiti nel caso che l’importo da cambiare sia superiore al massimale stabilito dalla legge nazionale o, in assenza di tali disposizioni, da loro stessi e corrispondente a un determinato importo per ogni nucleo familiare.

Gli enti creditizi di cui al primo comma cambiano gratuitamente le banconote e le monete metalliche denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro presentate loro da persone diverse dai loro clienti, sino al massimale stabilito dalla legge nazionale, o in assenza di disposizioni in tal senso, da loro stessi.

La legge nazionale può limitare l’obbligo di cui ai due precedenti commi a determinati tipi di enti creditizi. La legge nazionale può altresì estendere tale obbligo ad altre persone.

▼B

Articolo 16

Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.



PARTE VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1.

▼M2




ALLEGATO



Stato membro

Data di adozione dell’euro

Data di sostituzione del denaro liquido

Adozione di un periodo di «abbandono graduale»

Belgio

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

non applicabile (n.a.)

Germania

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

▼M7

Estonia

1o gennaio 2011

1o gennaio 2011

No

▼M2

Grecia

1o gennaio 2001

1o gennaio 2002

n.a.

Spagna

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Francia

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

▼M10

Croazia

1o gennaio 2023

1o gennaio 2023

No

▼M2

Irlanda

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Italia

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

▼M4

Cipro

1o gennaio 2008

1o gennaio 2008

No

▼M8

Lettonia

1o gennaio 2014

1o gennaio 2014

No

▼M9

Lituania

1o gennaio 2015

1o gennaio 2015

No

▼M2

Lussemburgo

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

▼M5

Malta

1o gennaio 2008

1o gennaio 2008

No

▼M2

Paesi Bassi

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Austria

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

Portogallo

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.

▼M3

Slovenia

1o gennaio 2007

1o gennaio 2007

No

▼M6

Slovacchia

1o gennaio 2009

1o gennaio 2009

No

▼M2

Finlandia

1o gennaio 1999

1o gennaio 2002

n.a.



( 1 ) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

( 2 ) GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7)

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