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Document 01997R0515-20160901

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/2016-09-01

1997R0515 — IT — 01.09.2016 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 515/97 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1997

relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

(GU L 082 dell'22.3.1997, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 807/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 766/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008

  L 218

48

13.8.2008

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2015/1525 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 settembre 2015

  L 243

1

18.9.2015




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 515/97 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1997

relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola



Articolo 1

1.  Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell'esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale e agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tali regolamentazioni nell'ambito di un sistema comunitario.

2.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano qualora coincidano con disposizioni specifiche di altre regolamentazioni in materia di mutua assistenza e di collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione per l'esecuzione delle regolamentazioni doganale e agricola.

Articolo 2

1.  Ai sensi del presente regolamento si intende per:

▼M3

  regolamentazione doganale, la normativa doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

▼B

  regolamentazione agricola, l'insieme delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  autorità richiedente, la competente autorità di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza;

  autorità interpellata, l'autorità competente di uno Stato membro cui è indirizzata una richiesta di assistenza;

  indagine amministrativa, qualsiasi controllo, verifica o azione intrapresi da agenti delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola e di accertare, se del caso, l'irregolarità di operazioni che sembrano ad esse contrarie, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il diretto controllo di un organo giudiziario; il termine «indagine amministrativa» copre anche le missioni comunitarie di cui all'articolo 20;

  dati personali, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente in particolare con riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici propri alla sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

▼M2

  analisi operativa, l’analisi riguardante operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle regolamentazioni doganale o agricola e comprendente l’attuazione successiva delle seguenti fasi:

 

a) la raccolta d’informazioni, compresi i dati personali;

b) la valutazione dell’affidabilità della fonte d’informazioni e delle informazioni stesse;

c) la ricerca, la rilevazione metodica e l’interpretazione delle relazioni esistenti tra tali informazioni o tra queste e altri dati significativi;

d) la formulazione di constatazioni, ipotesi o raccomandazioni di cui possano servirsi direttamente come informazioni sui rischi le autorità competenti e la Commissione per prevenire e individuare altre operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola e/o per identificare con precisione la persona o le imprese implicate in tali operazioni;

  analisi strategica, la ricerca e la rilevazione delle tendenze generali in materia di infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola, mediante valutazione della possibilità che si verifichino e dell’ampiezza e dell’incidenza di determinate forme di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, allo scopo di determinare priorità, di comprendere meglio il fenomeno o la possibilità che si verifichino, di riorientare le azioni di prevenzione e di scoperta delle frodi e di rivedere l’organizzazione dei servizi. Per l’analisi strategica possono essere utilizzati soltanto dati resi anonimi;

  scambio automatico regolare, la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predefinite a intervalli regolari prestabiliti;

  scambio automatico occasionale, la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predefinite man mano che sono disponibili;

▼M3

  territorio doganale dell'Unione, il territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  vettori, le persone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 40, del regolamento (UE) n. 952/2013.

▼B

2.  Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate a mantenere i rapporti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Nel presente regolamento, l'espressione «autorità competenti» comprende le autorità designate a norma del primo comma.

▼M2

Articolo 2 bis

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e per conseguire gli obiettivi di quest’ultimo, in particolare qualora non sia presentata alcuna dichiarazione doganale o dichiarazione semplificata o qualora essa sia incompleta o vi sia motivo di ritenere che i dati ivi contenuti siano falsi, la Commissione o le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono scambiare con l’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro o la Commissione i dati seguenti:

a) ragione sociale;

b) denominazione commerciale;

c) indirizzo dell’impresa;

d) numero di partita IVA dell’impresa;

e) numero di identificazione dei diritti di accisa ( 2 );

f) informazioni indicanti se il numero di partita IVA e/o il numero di identificazione dei diritti di accisa sono in uso;

g) nomi dei dirigenti, dei direttori e, se disponibili, degli azionisti principali dell’impresa;

h) numero e data di emissione della fattura; e

i) importo fatturato.

Il presente articolo si applica solo ai movimenti delle merci descritte all’articolo 2, paragrafo 1, primo trattino.

▼B

Articolo 3

Quando le autorità nazionali decidono, sulla base di una domanda di assistenza amministrativa o di una comunicazione fatta a norma del presente regolamento, di intraprendere un'azione comprendente taluni elementi cui si può ricorrere unicamente previa autorizzazione o richiesta dell'autorità giudiziaria, devono essere comunicati nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento:

 le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale e agricola che tali autorità ottengono, o, quantomeno,

 gli elementi essenziali della pratica che consentono di porre fine ad una prassi fraudolenta.

Tuttavia, tale comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria se tale autorizzazione risulta necessaria in base al diritto nazionale.



TITOLO I

ASSISTENZA SU RICHIESTA

Articolo 4

1.  L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni che consentono di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalle regolamentazioni doganale e agricola ed in particolare quelle relative:

 all'applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli e di altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

 alle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

2.  Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

Articolo 5

L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento di cui dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e che si riferiscono ad operazioni cui si applicano le regolamentazioni doganale o agricola.

Articolo 6

1.  Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica o fa notificare al destinatario, nell'osservanza delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni adottate dalle autorità amministrative che riguardino l'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola.

2.  Le richieste di notifica che indicano l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla comunicazione di tale traduzione.

Articolo 7

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita o fa esercitare, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi:

a) sulle persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che commettano infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola e, in modo particolare, sugli spostamenti di queste persone;

b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che essi siano destinati ad alimentare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;

c) sui movimenti di merci segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;

d) sui mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano utilizzati per effettuare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

Articolo 8

L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, segnatamente mediante relazioni e altri documenti o loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui essa dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 riguardo ad operazioni constatate o progettate che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, ovvero, se del caso, riguardo ai risultati della sorveglianza esercitata a norma dell'articolo 7.

Tuttavia la comunicazione di documenti originali e di reperti è effettuata solo se non è contraria alle disposizioni viegenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

Articolo 9

1.  Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede o fa procedere alle opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

L'autorità interpellata comunica i risultati di tali indagini amministrative all'autorità richiedente.

2.  Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, degli agenti designati dall'autorità richiedente possono assistere alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1.

Gli agenti dell'autorità interpellata garantiscono in qualsiasi momento lo svolgimento delle indagini amministrative. Gli agenti dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo spettanti agli agenti dell'autorità interpellata; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti dell'autorità richiedente non partecipano a tali atti. Essi comunque non partecipano segnatamente alle perquisizioni domiciliari o all'interrogatorio formale delle persone disciplinato dalla legge penale. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute, alle condizioni previste dall'articolo 3.

Articolo 10

Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, gli agenti debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, delle informazioni relative all'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola necessarie all'autorità richiedente e risultanti dalla documentazione cui possono accedere gli agenti di detti uffici. Tali agenti sono autorizzati ad estrarre copia di tale documentazione.

Articolo 11

Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in applicazione degli articoli 9 e 10 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

▼M3

Articolo 12

Fatto salvo l'articolo 51, le informazioni, compresi i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le informazioni, ottenute dagli agenti dell'autorità adita e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:

a) nei procedimenti amministrativi dello Stato membro dell'autorità richiedente, comprese le modalità di appello successive;

b) nei procedimenti giudiziari dello Stato membro dell'autorità richiedente, salvo non sia diversamente specificamente dichiarato dall'autorità adita al momento della trasmissione delle informazioni.

▼B



TITOLO II

ASSISTENZA SPONTANEA

Articolo 13

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, alle condizioni enunciate agli articoli 14 e 15, la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata la richiesta preventiva da parte di queste ultime.

Articolo 14

Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della regolamentazione doganale e agricola, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

a) esercitano o fanno esercitare, nella misura del possibile, la speciale sorveglianza di cui all'articolo 7;

b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

Articolo 15

►M2  1. ◄   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati qualsiasi informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

▼M2

2.  Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono anche, mediante scambio automatico regolare o occasionale, comunicare all’autorità competente di qualsiasi Stato membro interessato informazioni ricevute in sede di entrata, uscita, transito, stoccaggio e uso finale delle merci, incluso il traffico postale, in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori, e la presenza e circolazione all’interno del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie e di merci in regime di uso finale, ove necessario a prevenire o individuare operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola.

▼M3

Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 51, le informazioni, compresi i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le informazioni, ottenute dagli agenti dell'autorità che li comunica e trasmessi all'autorità che li riceve nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:

a) nei procedimenti amministrativi dell'autorità dello Stato membro destinataria, comprese le modalità di appello successive;

b) nei procedimenti giudiziari dell'autorità dello Stato membro destinataria, salvo non sia diversamente specificamente dichiarato dall'autorità che le comunica al momento della trasmissione delle informazioni.

▼B



TITOLO III

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 17

1.  Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:

 alle merci che hanno costituito oggetto o che si presume abbiano costituito oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola,

 ai metodi ed ai procedimenti utilizzati o che si presume siano stati utilizzati per violare le regolamentazioni doganale o agricola,

 alle richieste di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 16 che possono evidenziare tendenze di frode nei settori doganale o agricolo;

b) ogni informazione riguardante insufficienze o lacune delle regolamentazioni doganale o agricola che l'applicazione ha consentito di rilevare o di supporre.

2.  La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza delle regolamentazioni doganale e agricola.

Articolo 18

1.  Qualora operazioni contrarie o che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola siano constatate dalle autorità competenti di uno Stato membro o presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

▼M2

 qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri o in paesi terzi, oppure

▼B

 qualora dette autorità ritengano che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano senza indugio alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

▼M2

Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni trasmesse dalla Commissione, le autorità competenti degli Stati membri inoltrano alla Commissione una sintesi delle misure antifrode che hanno adottato sulla base di tali informazioni. Sulla base di tali sintesi, la Commissione a scadenze regolari elabora e invia agli Stati membri relazioni sui risultati delle misure da essi adottate.

▼B

2.  Qualora facciano ricorso alla disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 14, lettera b), e all'articolo 15.

3.  Su richiesta motivata della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono come previsto agli articoli da 4 a 8.

4.  Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) senza indugio un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.

Lo o gli Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alla Commissione le conclusioni cui è (sono) pervenuto(i) al termine dell'indagine.

5.  Degli agenti della Commissione possono raccogliere le informazioni di cui all'articolo 10 alle condizioni ivi stabilite e di comune accordo.

6.  Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto all'informazione e al controllo di cui la Commissione gode in virtù di altre normative vigenti.

▼M2

7.  Fatte salve le disposizioni del codice doganale comunitario relative all’introduzione di un quadro comune di gestione dei rischi, i dati scambiati tra la Commissione e gli Stati membri in applicazione degli articoli 17 e 18 possono essere memorizzati e utilizzati a fini di analisi strategica e di analisi operativa.

8.  Gli Stati membri e la Commissione possono scambiarsi i risultati delle analisi operative e strategiche condotte a norma del presente regolamento.

Articolo 18 bis

▼M3

1.  Fatte salve le competenze degli Stati membri e al fine di assistere le autorità di cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle normative doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati notificati dai vettori («repertorio trasporti»). Il repertorio trasporti è direttamente accessibile a tali autorità. Esse possono utilizzare il repertorio, anche per l'analisi dei dati e per lo scambio di informazioni, unicamente ai fini del presente regolamento.

2.  Nella gestione del repertorio trasporti, la Commissione è autorizzata:

a) ad accedere al contenuto dei dati, o a estrarlo e conservarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma e a utilizzare i dati nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie comprese misure tecniche e organizzative e obblighi di trasparenza con riguardo alle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati;

b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio trasporti o estratti da esso, a compilarne un indice, a integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

c) a mettere i dati del repertorio trasporti a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29 del presente regolamento, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati.

▼M2

3.  I dati di cui al presente articolo riguardano in particolare la movimentazione dei container e/o dei mezzi di trasporto, le merci che ne formano oggetto e le persone partecipanti alle operazioni di movimentazione. Questi includono, ove disponibili, i seguenti dati:

a) per i movimenti dei container:

 il numero distintivo del container,

 la situazione di carico del container,

 la data della movimentazione,

 il tipo di movimentazione (carico, scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.),

 la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto,

 il numero del viaggio,

 la località,

 la lettera di vettura o altro documento di trasporto;

b) per gli spostamenti dei mezzi di trasporto:

 la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto,

 la lettera di vettura o altro documento di trasporto,

 il numero dei container,

 il peso del carico,

 la descrizione e/o codificazione delle merci,

 il numero di prenotazione,

 il numero del sigillo,

 la località della prima operazione di carico,

 la località finale di scarico,

 le località di trasbordo,

 la data presunta di arrivo alla località finale di scarico;

c) per le persone che intervengono nelle operazioni di movimentazione di cui alle lettere a) e b): cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso e indirizzo;

d) per le imprese che intervengono nelle operazioni di movimentazione di cui alle lettere a) e b): ragione sociale, denominazione commerciale, sede dell’impresa, numero di registrazione, numero di partita IVA e numero di identificazione dei diritti di accisa nonché indirizzo di proprietari, caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori e altri intermediari o persone che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.

▼M3

4.  Per la movimentazione dei container di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione predispone e gestisce un repertorio dei messaggi sullo status dei container notificati («repertorio dei CSM»). Il repertorio dei CSM è direttamente accessibile alle autorità di cui all'articolo 29. I vettori di cui al paragrafo 1 del presente articolo che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno conservato tali dati a loro nome notificano i messaggi sullo status dei container (CSM) alle autorità doganali degli Stati membri in una delle due situazioni seguenti:

a) container che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave proveniente da un paese terzo, a esclusione dei:

 container destinati a rimanere a bordo della stessa nave durante il tragitto in questione e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave; e

 container destinati a essere scaricati e ricaricati sulla stessa nave durante il tragitto in questione per consentire di scaricare o caricare altre merci e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave;

b) per spedizioni di merci in container che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave diretta in un paese terzo e rientranti nell'ambito di applicazione:

 dell'articolo 2 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio ( 4 );

 dell'articolo 2 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio ( 5 ); o

 dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio ( 6 );

I dati sono trasmessi dai vettori direttamente al repertorio dei CSM.

▼M3

5.  I CSM sono notificati nelle situazioni seguenti:

a) dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione o prima di uscire da tale territorio fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto;

b) per almeno tre mesi prima dell'arrivo effettivo del container nel territorio doganale dell'Unione fino a un mese dopo il suo ingresso nel territorio doganale dell'Unione, nei casi in cui CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore; oppure

c) per almeno tre mesi dopo l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, nel caso in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore.

6.  I vettori notificano i CSM per i seguenti eventi o per eventi equivalenti, nella misura in cui siano noti al vettore notificante e i dati di tali eventi siano stati generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici:

 conferma della prenotazione,

 arrivo in una struttura di carico o scarico,

 partenza da una struttura di carico o scarico,

 carico su, o scarico da, un mezzo di trasposto,

 ordine di riempimento o svuotamento,

 conferma di riempimento o svuotamento,

 movimenti all'interno del terminale,

 ispezione all'ingresso del terminale,

 invio per grosse riparazioni.

Ogni Stato membro prevede sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di fornire dati o per aver fornito dati incompleti o falsi. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

7.  All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati a effettuare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

I dati personali che non sono necessari per rilevare il movimento delle merci di cui al paragrafo 1, sono immediatamente cancellati o resi anonimi. In ogni caso, essi possono essere conservati per un periodo massimo di tre anni.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

8.  I dati ricevuti dai vettori sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di cinque anni.

9.  La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni commerciali riservate ricevute dai vettori.

La Commissione e gli Stati membri applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme di sicurezza in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente al diritto nazionale e al diritto dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei CSM.

▼M2

Articolo 18 ter

1.  La Commissione è autorizzata a fornire formazione e ogni forma di assistenza diversa da quella finanziaria ai funzionari di collegamento di paesi terzi e di organizzazioni e agenzie europee e internazionali.

2.  La Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un’azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l’esercizio delle funzioni degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea.

▼M3

Articolo 18 quater

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alla frequenza delle notifiche, al formato dei dati contenuti nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2, entro il 29 febbraio 2016.

Articolo 18 quinquies

1.  La Commissione istituisce e gestisce un repertorio («repertorio importazioni, esportazioni e transito») contenente dati relativi a:

a) l'importazione di merci;

b) il transito di merci; e

c) l'esportazione di merci, nella misura in cui le merci di cui alla presente lettera rientrino nell'ambito di applicazione:

i) dell'articolo 2 della direttiva 92/84/CEE;

ii) dell'articolo 2 della direttiva 2011/64/UE; o

iii) dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.

Il repertorio «importazioni, esportazioni e transito» è conservato come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 7 ).

La Commissione duplica sistematicamente i dati provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 nel repertorio «importazioni, esportazioni e transito». Gli Stati membri possono fornire alla Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l'esportazione diretta, in base alla disponibilità dei dati e delle infrastrutture delle tecnologie dell'informazione degli Stati membri.

I servizi designati dalla Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 29 del presente regolamento possono utilizzare il repertorio importazioni, esportazioni e transito per analizzare i dati e comparare i dati nel repertorio importazioni, esportazioni e transito con i CSM notificati in base al repertorio CSM e possono scambiare informazioni sui risultati, ai fini del presente regolamento.

2.  Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è accessibile alle autorità nazionali di cui all'articolo 29 del presente regolamento. All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito.

Gli Stati membri hanno accesso diretto:

a) ai dati su tutte le dichiarazioni redatte e presentate nello Stato membro interessato;

b) ai dati relativi agli operatori economici in possesso di un numero EORI di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 e assegnato dalle autorità di quello Stato membro;

c) ai dati sul transito;

d) a tutti gli altri dati esclusi i dati personali di cui all'articolo 41 ter, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le autorità competenti, una volta inseriti i dati nel sistema d'informazione doganale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento, o i dati di cui a un fascicolo istruttorio nell'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 41 ter del presente regolamento, hanno accesso a tutti i dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito relativi a tale voce o a tale fascicolo istruttorio.

3.  Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito.

La Commissione è considerata un organismo responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito non possono essere conservati per più di cinque anni, con una proroga ulteriore di due anni, se giustificata.

4.  Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

5.  La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni commerciali riservate. La Commissione e gli Stati membri applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e di sicurezza del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente al diritto nazionale e al diritto dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio importazioni, esportazioni e transito.

Articolo 18 sexies

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della normativa doganale.

La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta alle autorità competenti. Qualora designassero più di un'autorità competente, gli Stati membri dovranno specificare il servizio amministrativo responsabile per rispondere alla richiesta della Commissione.

Gli Stati membri, entro un termine di quattro settimane decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione:

 forniscono la documentazione richiesta; se giustificato, entro un ulteriore termine di sei settimane;

 notificano alla Commissione che non è stato possibile soddisfare la richiesta perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste; oppure

 declinano la richiesta in seguito a una decisione adottata da un organo amministrativo o giudiziario dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 3.

▼B



TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

▼M2

Articolo 19

Con riserva che il paese interessato si sia impegnato giuridicamente a prestare l’assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola o per determinare la portata delle operazioni di cui si è constatato che sono contrarie a tali regolamentazioni, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essergli comunicate:

 dalla Commissione o dallo Stato membro interessato, con eventuale riserva dell’accordo preliminare delle autorità competenti dello Stato membro che le ha fornite, oppure

 dalla Commissione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di un’azione concertata, se le informazioni sono fornite da più di uno Stato membro, con riserva dell’accordo preliminare delle autorità competenti degli Stati membri che le hanno fornite.

Tale comunicazione da parte di uno Stato membro è effettuata nel rispetto delle disposizioni interne relative al trasferimento a paesi terzi di dati personali.

In tutti i casi, viene garantito che le norme del paese terzo interessato offrano una protezione equivalente a quella prevista all’articolo 45, paragrafi 1 e 2.

▼B

Articolo 20

1.  Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare alle condizioni di cui all'articolo 19, missioni comunitarie di cooperazione e di indagine amministrative in paesi terzi in coordinamento e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

2.  Le missioni comunitarie nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:

a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione, eventualmente in base ad elementi informativi forniti dal Parlamento europeo, ovvero su richiesta di uno o più Stati membri;

b) partecipano alle missioni agenti della Commissione nominati a tale scopo e agenti a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;

c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, nell'interesse della Comunità, da agenti di uno Stato membro, segnatamente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in tal caso, la Commissione è informata dei risultati della missione.

▼M2 —————

▼B

3.  La Commissione comunica agli Stati membri e al Parlamento europeo i risultati delle missioni svolte a norma del presente articolo.

Articolo 21

▼M3

1.  Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, in particolare sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione, sono trattate a norma dell'articolo 45.

▼B

2.  Il disposto dell'articolo 12 si applica, mutatis mutandis, alle constatazioni ed alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini della loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 12, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di questi ultimi, i documenti originali ottenuti o copie autenticate degli stessi.

Articolo 22

Gli Stati membri informano la Commissione delle informazioni scambiate, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, con i paesi terzi quando ciò rivesta, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, un particolare interesse per il corretto funzionamento delle regolamentazioni doganale e agricola ai sensi del presente regolamento e quando tali informazioni ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento.



TITOLO V

SISTEMA D'INFORMAZIONE DOGANALE



Capitolo 1

Istituzione di un sistema d'informazione doganale

Articolo 23

1.  È istituito un sistema informativo automatizzato, denominato «sistema d'informazione doganale», in appresso «SID», che risponde alle necessità delle autorità amministrative incaricate dell'applicazione delle regolamentazioni doganale o agricola, nonché alle esigenze della Commissione.

▼M2

2.  A norma del presente regolamento, il SID ha l’obiettivo di aiutare a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo disponibili i dati in tempi più brevi e potenziando in tal modo l’efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento.

▼B

3.  Le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare l'infrastruttura materiale del SID nell'ambito della cooperazione doganale di cui ►M2  agli articoli 29 e 30 ◄ del trattato sull'Unione europea.

In tal caso la Commissione assicura la gestione tecnica di detta infrastruttura.

▼M3

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo alla determinazione delle operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID.

Tali atti delegati sono adottati entro il 29 febbraio 2016.

▼M2 —————

▼B

6.  Gli Stati membri e la Commissione, in appresso denominati «partner del SID», partecipano al SID alle condizioni enunciate dal presente titolo.



Capitolo 2

Funzionamento e utilizzazione del SID

Articolo 24

Il SID consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2, raggruppati secondo le seguenti categorie:

a) merci;

b) mezzi di trasporto;

c) imprese;

d) persone;

e) tendenze in materia di frode;

f) competenze disponibili;

▼M2

g) merci bloccate, sequestrate o confiscate;

h) denaro contante, secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa ( 8 ), bloccato, sequestrato o confiscato.

▼M2

Articolo 25

▼M3

1.  La Commissione adotta, mediante atti d'esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui all'articolo 24, nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del SID. Nella categoria di cui all'articolo 24, lettera e), non possono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2, entro il 29 febbraio 2016.

▼M2

2.  Per quanto riguarda le categorie di cui all’articolo 24, lettere da a) a d), le informazioni da inserire a titolo di dati personali sono limitate alle seguenti:

a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) numero, luogo e data di rilascio dei documenti d’identità (passaporti, carte d’identità, patenti di guida);

f) indirizzo;

g) segni particolari oggettivi e permanenti;

h) codice di allarme inteso a segnalare che la persona è già stata trovata in possesso di armi o ha fatto uso di violenza o è sfuggita alle autorità;

i) motivo dell’inclusione di dati;

j) azione suggerita;

k) numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto.

3.  Per quanto riguarda la categoria di cui all’articolo 24, lettera f), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitate al cognome e nome di esperti.

4.  Per quanto riguarda le categorie di cui all’articolo 24, lettere g) e h), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitate alle seguenti:

a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) indirizzo.

5.  In nessun caso vengono immessi i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, né i dati riguardanti le condizioni di salute o la vita sessuale.

▼B

Articolo 26

Per l'attuazione del SID relativamente ai dati personali, devono essere osservati i seguenti principi:

a) la raccolta e qualsiasi altra operazione di trattamento dei dati devono essere effettuate in modo leale e lecito;

b) i dati devono essere raccolti per finalità determinate e lecite ed utilizzati in modo compatibile con le finalità definite all'articolo 23, paragrafo 2 e non devono essere trattati successivamente in maniera incompatibile con tali finalità;

c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità per i quali sono trattati;

d) i dati devono essere esatti e, se necessario, devono essere aggiornati;

e) i dati devono essere memorizzati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto per il periodo necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

▼M2

Articolo 27

1.  I dati personali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 24 sono immessi nel SID soltanto ai fini delle seguenti azioni suggerite:

a) osservazione e rendiconto;

b) sorveglianza discreta;

c) controlli specifici; e

d) analisi operativa.

2.  I dati personali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 24 possono essere immessi nel SID soltanto se, in particolare sulla base di precedenti attività illecite oppure di un’informazione fornita nell’ambito dell’assistenza, vi è un’effettiva indicazione che la persona in questione abbia effettuato, stia effettuando o effettuerà operazioni che sono in contrasto con le regolamentazioni doganale o agricola e presentano una particolare importanza sul piano comunitario.

▼B

Articolo 28

1.  Se le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 sono attuate, è possibile raccogliere e trasmettere, in tutto o in parte, le informazioni seguenti al partner del SID che ha suggerito tali azioni:

a) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione;

b) il luogo, l'ora ed il motivo del controllo;

c) l'itinerario seguito e la destinazione del viaggio;

d) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

e) i mezzi di trasporto utilizzati;

f) gli oggetti trasportati;

g) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, dell'impresa o della persona.

Qualora tale genere di informazioni è raccolto nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre adottare delle misure intese a garantire che la natura segreta della sorveglianza non sia compromessa.

2.  Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti consentiti e a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui ha luogo d'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non consente tali controlli specifici, questi sono automaticamente convertiti dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto ovvero in sorveglianza discreta.

Articolo 29

▼M3

1.  L'accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le autorità doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali di cui al primo comma del presente paragrafo possono accedere ai dati che ha inserito nel SID.

2.  Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti designate che hanno accesso al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione verifica con lo Stato membro interessato che l'elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate. In seguito a tale verifica, lo Stato membro interessato conferma o modifica l'elenco delle autorità nazionali designate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri delle precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi che hanno accesso al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su Internet dalla Commissione.

▼B

3.  In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di consentire l'accesso al SID ad organizzazioni internazionali o regionali purché, laddove ciò sia pertinente, sia parallelamente stipulato un protocollo con tali organizzazioni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 della convenzione tra gli Stati membri dell'Unione europea sull'uso della tecnologia dell'informazione a fini doganali. Per adottare tale decisione si tiene conto segnatamente di tutte le intese bilaterali o comunitarie esistenti e dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati.

Articolo 30

1.  I partner del SID possono utilizzare i dati ottenuti dal SID soltanto per lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2; essi possono, tuttavia, avvalersene a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione del partner del SID che ha introdotto i dati nel sistema e alle condizioni da questo stabilite. Un tale diverso utilizzo deve essere conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e, se del caso, alle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione e deve tener conto dei principi indicati nell'allegato.

2.  Fatto salvo il disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 29, paragrafo 3, i dati provenienti dal SID possono essere utilizzati soltanto dalle autorità nazionali designati da ciascuno Stato membro nonché dai servizi designati della Commissione, i quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure che ad essi si applicano, ad agire in relazione allo scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3.  Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità designate di cui al paragrafo 2.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati a utilizzare il SID.

▼M3

L'elenco delle autorità nazionali o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su Internet dalla Commissione.

4.  I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel SID e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali o regionali e/o ad agenzie dell'Unione che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Il primo comma del presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel SID.

▼B

Articolo 31

1.  A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel SID è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.

2.  A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'elaborazione dei dati provenienti dal SID, compresa la loro utilizzazione o l'attuazione di qualsiasi azione di cui all'articolo 27 paragrafo 1 e suggerita dal partner del SID che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che elabora o utilizza tali dati e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.



Capitolo 3

Modifica dei dati

Articolo 32

1.  Soltanto il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel SID.

2.  Qualora un partner del SID che ha fornito dei dati rilevi ovvero apprenda che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati in violazione del presente regolamento, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri partner del SID.

3.  Se un partner del SID dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, ovvero che è stato inserito o memorizzato nel SID in violazione del presente regolamento, esso ne informa senza indugio il partner del SID che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, la corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre, esso informa gli altri partner della correzione o cancellazione effettuata.

4.  Il partner del SID che, al momento di inserire dati nel sistema, nota che la sua segnalazione, quanto al contenuto o all'azione richiesta, è in contrasto con una segnalazione precedente, ne informa immediatamente il partner che ha effettuato quest'ultima. I due partner si adoperano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida al prima segnalazione, ma le parti di quella nuova che non sono in contrasto con la prima sono inserite nel sistema.

5.  Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, qualora, in uno Stato membro, un tribunale o un'altra autorità abilitata a tal fine e dipendente da tale Stato adotti una decisione definitiva di modificare, completare, correggere o cancellare i dati del SID, i partner del SID agiscono in modo conforme.

In caso di contrasto tra tali decisioni dei tribunali o di altre autorità abilitate a tal fine, incluse le decisioni di cui all'articolo 36 in materia di correzione o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal sistema.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, qualora una decisione della Commissione in merito a dati contenuti nel SID sia annullata dalla Corte di giustizia.

▼M3



Capitolo 4

Conservazione dei dati

Articolo 33

I dati inseriti nel SID sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti e non possono essere conservati per più di cinque anni, con una proroga di ulteriori due anni se giustificato.

▼B



Capitolo 5

Protezione dei dati personali

Articolo 34

1.  Qualsiasi partner del SID che intenda ricevere dal SID o inserire in esso dati personali adotta, entro la data di entrata in applicazione del presente regolamento, le disposizioni nazionali o regole interne che si applicano alla Commissione che garantiscano la protezione dei diritti e delle libertà delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali.

2.  Un partner del SID può riceverne o inserirvi dati personali soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Ciascuno Stato membro designa altresì preliminarmente una o più autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 37.

▼M2

3.  Per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione dei dati personali, gli Stati membri e la Commissione considerano il SID un sistema di trattamento dei dati personali soggetto:

 alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE,

 alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, e

 alle disposizioni più rigorose previste nel presente regolamento.

Articolo 35

1.  Fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 1, è vietato ai partner del SID utilizzare i dati personali provenienti da tale sistema a fini diversi dall’obiettivo previsto all’articolo 23, paragrafo 2.

2.  I dati possono essere riprodotti soltanto per ragioni tecniche, a condizione che copiarli sia necessario per le ricerche d’informazioni effettuate dalle autorità di cui all’articolo 29.

3.  I dati personali immessi nel SID da uno Stato membro o dalla Commissione non possono essere copiati nei sistemi di trattamento dei dati di cui sono responsabili gli Stati membri o la Commissione, tranne che nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale oppure in un sistema di analisi operativa inteso a coordinare le azioni a livello comunitario.

In tal caso, soltanto gli analisti incaricati dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e quelli incaricati dai servizi della Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali provenienti dal SID, rispettivamente nell’ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali da parte delle autorità nazionali oppure nell’ambito di un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni a livello comunitario.

Gli Stati membri inviano alla Commissione l’elenco dei servizi di gestione dei rischi cui appartengono gli analisti autorizzati a copiare e trattare i dati personali immessi nel SID. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Inoltre, essa informa tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti relativi ai propri servizi ai quali è affidata l’analisi operativa.

L’elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione cui sono affidate tali funzioni è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I dati personali copiati dal SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati copiati. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente dal partner del SID che li ha copiati. Il periodo di archiviazione non eccede dieci anni. I dati personali non necessari per proseguire l’analisi sono immediatamente soppressi o resi anonimi.

▼B

Articolo 36

1.  I diritti delle persone, per quanto riguarda i dati personali inseriti nel SID e, in particolare, il diritto al loro accesso, sono esercitati:

 a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere;

 a norma delle regole interne che si applicano alla Commissione di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

Qualora le leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 37 decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina la procedura da seguire.

2.  Un partner del SID cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali può rifiutare tale accesso se la comunicazione dei dati può compromettere la prevenzione, l'individuazione ed il perseguimento di operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. Uno Stato membro può anche rifiutare l'accesso in virtù delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure relativi ai casi in cui tale rifiuto costituisce una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza o dei diritti e delle libertà altrui. La Commissione può rifiutare l'accesso qualora ciò costituisca una misura necessaria per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.

▼M2

In ogni caso, l’accesso ai dati può essere rifiutato a qualsiasi persona i cui dati siano in corso di trattamento in periodi in cui si stiano effettuando azioni ai fini di osservazione e rendiconto o di sorveglianza discreta e in periodi in cui sia in corso l’analisi operativa dei dati o l’indagine amministrativa o penale.

▼B

3.  Qualora i dati personali, dei quali è stato richiesto l'accesso, siano stati forniti da un altro partner del SID, l'accesso è consentito soltanto se al partner che ha fornito i dati è stato consentito di esprimere un parere.

4.  A norma delle leggi, regolamenti e procedure di ciascuno Stato membro o delle norme interne che si applicano alla Commissione, chiunque può chiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati presso ciascun partner del SID, qualora siano inesatti o siano stati inseriti o conservati nel SID in violazione dello scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2 o qualora non siano stati osservati i principi enunciati all'articolo 26.

5.  Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque può, a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in questione, adire ovvero, se del caso, presentare un ricorso davanti ai tribunali o alle autorità competenti a tal fine secondo le leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in questione, per quanto riguarda i dati personali del SID che lo riguardano, al fine di:

a) far correggere o cancellare dati personali inesatti;

b) far correggere o cancellare dati personali inseriti o conservati nel SID in violazione del presente regolamento;

c) ottenere l'accesso a dati personali;

d) ottenere il risarcimento dei danni a norma dell'articolo 40, paragrafo 2.

Per quanto riguarda i dati inseriti dalla Commissione, può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 173 del trattato.

Gli Stati membri e la Commissione si impegnano reciprocamente a eseguire le decisioni definitive che sono pronunciate dai tribunali, dalla Corte di giustizia o da altre autorità abilitate a tal fine, che riguardano i punti a), b) e c) del primo comma.

6.  I riferimenti alla «decisione definitiva», di cui al presente articolo e all'articolo 32, paragrafo 5, non comportano in nessun caso l'obbligo, per uno Stato membro o per la Commissione, di impugnare una decisione pronunciata da un tribunale o da un'altra autorità abilitata a tal fine.



Capitolo 6

Controllo della protezione dei dati personali

Articolo 37

1.  Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel SID.

Le autorità di controllo, a norma delle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza e effettuare controlli esterni, per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel SID non violino i diritti delle persone interessate. A tal fine, le autorità nazionali di controllo hanno accesso al SID.

▼M2

2.  Chiunque può chiedere rispettivamente ad ogni autorità nazionale di controllo di cui all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE oppure al garante europeo della protezione dei dati, istituito dall’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, di avere accesso ai dati personali che lo riguardano, per verificarne l’esattezza e l’uso che se ne fa o se ne è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro nel quale viene presentata la richiesta o dal regolamento (CE) n. 45/2001, a seconda dei casi. Se i dati sono stati immessi da un altro Stato membro o dalla Commissione, la verifica viene effettuata in stretta collaborazione con l’autorità nazionale di controllo di tale Stato membro o con il garante europeo della protezione dei dati.

▼B

3.  La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie all'interno dei propri servizi per garantire un controllo della protezione dei dati a carattere personale che offra garanzie di livello equivalente a quelli risultanti dal paragrafo 1.

▼M2

3 bis.  Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

▼M2

4.  Il garante europeo della protezione dei dati convoca almeno una volta all’anno una riunione con tutte le autorità nazionali garanti della protezione dei dati competenti per le questioni di controllo relative al SID.

▼M3

5.  Il garante europeo della protezione dei dati e l'autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio ( 9 ), ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID.

▼B



Capitolo 7

▼M2

Sicurezza dei dati

▼B

Articolo 38

1.  Sono adottate tutte le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per mantenere la sicurezza:

a) dagli Stati membri e dalla Commissione, ciascuno per quanto di propria competenza, per quanto riguarda i terminali del SID situati nei loro rispettivi territori e presso gli uffici della Commissione;

▼M3 —————

▼M2

c) dalla Commissione per gli elementi comunitari della rete comune di comunicazione.

▼M3

2.  In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a:

a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;

b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate;

c) impedire l'introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;

d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

e) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possono trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati sono stati inseriti nel SID, quando e da chi, e monitorare le consultazioni;

h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.

▼M3 —————

▼B

Articolo 39

1.  Ciascuno Stato membro designa un servizio che sarà responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 38 per quanto riguarda i terminali situati nel proprio territorio, delle funzioni di riesame di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, oltre che in generale, della corretta attuazione del presente regolamento, nella misura necessaria a norma delle proprie leggi, regolamenti e procedure.

2.  La Commissione designa nel proprio seno, per quanto la riguarda, i servizi responsabili delle misure di cui al paragrafo 1.



Capitolo 8

Responsabilità e pubblicazioni

Articolo 40

1.  Il partner del SID che ha inserito dei dati nel sistema è responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legittimità degli stessi. Inoltre, ciascuno Stato membro o, secondo il caso, la Commissione è responsabile dell'osservanza dell'articolo 26.

2.  Ciascun partner del SID è responsabile, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali o le disposizioni comunitarie equivalenti, del danno arrecato ad una persona tramite l'uso del SID nello Stato membro in questione o presso la Commissione.

La responsabilità sussiste anche quando il danno è stato provocato dal fatto che il partner del SID che ha fornito i dati ha inserito dati inesatti ovvero li ha inseriti nel sistema in violazione del presente regolamento.

3.  Se il partner del SID contro cui è stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non è quello che li ha forniti, i partner interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di risarcimento che il partner che ha fornito i dati rimborserà all'altro partner. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.

Articolo 41

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione relativa all'attuazione del SID.

▼M2



TITOLO V bis

ARCHIVIO D’IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI



Capitolo 1

Istituzione di un archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali

Articolo 41 bis

1.  Al suo interno, il SID comprende anche una base di dati specifica detta «archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali» («FIDE»). Fatte salve le disposizioni del presente titolo, tutte le disposizioni del presente regolamento riguardanti il SID si applicano anche al FIDE e ogni riferimento al SID include tale archivio.

2.  Gli obiettivi del FIDE consistono nell’aiutare a prevenire le operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale e alla regolamentazione agricola applicabile alle merci in entrata o in uscita dal territorio doganale della Comunità e nel facilitare e accelerare l’individuazione e il perseguimento di dette operazioni.

3.  La finalità del FIDE è consentire alla Commissione, quando istruisce un fascicolo di coordinamento ai sensi dell’articolo 18 o prepara una missione comunitaria in un paese terzo ai sensi dell’articolo 20, e alle autorità di uno Stato membro competenti in materia d’indagini amministrative, designate a norma dell’articolo 29, quando istruiscono un fascicolo o indagano su una o più persone o imprese, d’individuare le autorità competenti degli altri Stati membri o dei servizi della Commissione che stanno indagando o hanno indagato sulle persone o sulle imprese in questione, allo scopo di conseguire, mediante informazioni sull’esistenza di fascicoli istruttori, gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

4.  Se lo Stato membro o la Commissione che effettua una ricerca nel FIDE necessita di più ampi ragguagli sui fascicoli istruttori registrati riguardanti persone o imprese, chiede l’assistenza dello Stato membro che ha fornito il fascicolo in questione.

5.  Le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare il FIDE nell’ambito della cooperazione doganale prevista dagli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea. In tal caso, la Commissione garantisce la gestione tecnica dell’archivio.



Capitolo 2

Funzionamento e impiego del FIDE

Articolo 41 ter

1.  Le autorità competenti possono immettere nel FIDE, per gli scopi indicati all’articolo 41 bis, paragrafo 3, i dati riguardanti i casi che risultano contrari alle regolamentazioni doganale o agricola applicabili alle merci in entrata o in uscita dal territorio doganale della Comunità e presentano una particolare importanza sul piano comunitario. Tali dati sono limitati alle seguenti categorie:

a) le persone e le imprese che formano o hanno formato oggetto di un’indagine amministrativa o penale effettuata dal servizio competente di uno Stato membro, e

 che sono sospettate di commettere o aver commesso una violazione della regolamentazione doganale o della regolamentazione agricola, o di partecipare o aver partecipato a commettere un’operazione contraria a tale regolamentazione,

 che hanno formato oggetto di una constatazione relativa ad una di tali operazioni, o

 che hanno formato oggetto di una decisione amministrativa o di una sanzione amministrativa o giudiziaria per una di tali operazioni;

b) il settore nel quale è stata effettuata l’indagine;

c) la denominazione, l’appartenenza nazionale e le altre specifiche del servizio competente dello Stato membro e il numero del fascicolo.

I dati di cui alle lettere a), b) e c) sono immessi separatamente per ciascuna persona o impresa. È vietato stabilire collegamenti tra tali dati.

2.  I dati personali di cui al paragrafo 1, lettera a), sono limitati ai seguenti:

a) per le persone: cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti e pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso;

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione commerciale, sede dell’impresa, numero di partita IVA e numero di identificazione dei diritti di accisa.

3.  I dati vengono immessi per una durata limitata, a norma dell’articolo 41 quinquies.

Articolo 41 quater

1.  L’immissione di dati nel FIDE e la loro consultazione sono riservate esclusivamente alle autorità di cui all’articolo 41 bis.

2.  Ogni consultazione del FIDE deve necessariamente comprendere i seguenti dati personali:

a) per le persone: nome e/o cognome e/o cognome da nubile e/o cognomi precedenti e/o pseudonimo o appellativo e/o data di nascita;

b) per le imprese: ragione sociale e/o denominazione commerciale e/o numero di partita IVA e/o numero di identificazione dei diritti di accisa.



Capitolo 3

Conservazione dei dati

Articolo 41 quinquies

▼M3

1.  Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. Non possono essere superati i periodi massimi e non cumulativi indicati in appresso, calcolati con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine:

a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla normativa doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l'ultima constatazione;

b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un'operazione contraria alla normativa doganale o agricola, ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;

c) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di 10 anni.

▼M2

2.  In tutte le fasi dell’istruzione di un fascicolo riguardante un’indagine ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), non appena, a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro che ha fornito i dati, vengono scagionate una persona o un’impresa a cui si applica l’articolo 41 ter, i dati relativi a tale persona o tale impresa sono immediatamente soppressi.

▼M3

3.  La Commissione rende anonimi o cancella i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.

▼M2



TITOLO VI

FINANZIAMENTO

Articolo 42 bis

1.  Il presente regolamento costituisce l’atto di base sul quale si fonda il finanziamento di tutte le azioni comunitarie da esso previste, tra cui:

a) l’insieme dei costi d’installazione e di manutenzione dell’infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri mezzi logistici, di automazione degli uffici e informatici intesi ad assicurare il coordinamento di operazioni doganali congiunte, in particolare le operazioni di sorveglianza speciale di cui all’articolo 7;

b) il rimborso delle spese di trasporto e alloggio e l’indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle missioni comunitarie di cui all’articolo 20, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o insieme con essa e alle sessioni di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie d’indagini amministrative o ad azioni operative effettuate dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa.

Quando l’infrastruttura tecnica permanente di cui alla lettera a) è utilizzata nell’ambito della cooperazione doganale prevista dagli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea, le spese di trasporto e di alloggio e l’indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri sono a carico degli Stati membri;

c) le spese relative all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, e ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini della realizzazione delle azioni previste dal presente regolamento, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

d) le spese per la fornitura d’informazioni e le spese per le azioni correlate che consentono l’accesso all’informazione, ai dati e alle fonti di dati ai fini della realizzazione delle azioni previste dal presente regolamento, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

e) le spese per l’utilizzo del SID previsto dagli strumenti adottati a norma degli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea ed in particolare dalla convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale stabilita dall’atto del Consiglio, del 26 luglio 1995 ( 10 ), nella misura in cui tali strumenti prevedano che dette spese sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.  Le spese per l’acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti comunitarie della rete comune di comunicazione utilizzate ai fini del paragrafo 1, lettera c), sono anch’esse a carico del bilancio generale dell’Unione europea. La Commissione conclude in nome della Comunità i contratti necessari per assicurare l’operatività di tali componenti.

3.  Fatte salve le spese relative al funzionamento del SID e le somme a titolo di risarcimento previste all’articolo 40, gli Stati membri e la Commissione rinunciano a qualsiasi pretesa di rimborso delle spese sostenute per la fornitura d’informazioni o di documenti o per l’esecuzione di un’indagine amministrativa o di ogni altra azione operativa ai sensi del presente regolamento che siano effettuate a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, tranne per quanto riguarda le eventuali indennità corrisposte ad esperti.

▼B



TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

▼M3

Articolo 43

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 ottobre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M3

Articolo 43 bis

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 43 ter

Entro il 9 ottobre 2017, la Commissione effettua una valutazione:

 della necessità di estendere i dati contenuti nei repertori di cui all'articolo 18 bis e 18 quinquies, per includervi i dati relativi a merci diverse da quelle di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e all'articolo 18 quinquies, paragrafo 1, lettera c), e

 della fattibilità dell'estensione dei dati contenuti nel repertorio trasporti per includervi i dati sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di beni per via terrestre e aerea.

▼B

Articolo 44

Fatte salve le disposizioni di cui ►M2  ai titoli V e V bis ◄ , la trasmissione dei documenti previsti dal presente regolamento può essere sostituita dalla trasmissione di informazioni ottenute, in qualunque forma e ai medesimi fini, a mezzo dell'informatica.

Articolo 45

1.  Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato, ivi compresi i dati memorizzati nel SID. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute o dalle disposizioni corrispondenti che si applicano agli organi comunitari.

Le informazioni di cui al primo comma non possono, in particolare, essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute per le loro funzioni a conoscerle o a servirsene. Esse non possono neppure essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che lo Stato membro o la Commissione che le ha fornite, o che le ha registrate nel SID, non vi abbia espressamente acconsentito, fatte salve le condizioni stabilite da detto Stato membro o dalla Commissione e nella misura in cui tale comunicazione o utilizzazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute.

2.  Fatte salve le disposizioni di cui ►M2  ai titoli V e V bis ◄ , le informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche costituiscono oggetto delle comunicazioni contemplate dal presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione, dell'individuazione o del perseguimento di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

3.  I paragrafi 1 e 2 non ostano acché le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti avviati successivamente per inosservanza delle regolamentazioni doganale o agricola.

L'autorità competente che ha fornito dette informazioni è immediatamente informata di tale utilizzazione.

4.  Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che, al termine di un supplemento d'indagine, risulta che una persona fisica o giuridica, il cui nome gli è stato comunicato in virtù delle disposizioni del presente regolamento, non è stata implicata in una irregolarità, la Commissione ne informa senza indugio coloro ai quali i dati normativi in questione sono stati comunicati sulla base del presente regolamento. La persona interessata non sarà quindi più trattata come persona implicata nell'irregolarità in base alla prima notifica.

Quando i dati a carattere pesonale relativi a detta persona si trovano nel SID, essi devono esserne ritirati.

Articolo 46

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli Stati membri adottano ogni disposizione utile:

a) per assicurare, sul piano interno, un efficace coordinamento tra le autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b) per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci e nella misura necessaria, una diretta cooperazione tra le autorità da essi specificamente abilitate a tal fine.

Articolo 47

Gli Stati membri possono decidere di stabilire di comune accordo, per quanto necessario, le modalità atte ad assicurare il corretto funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento, segnatamente al fine di evitare qualsiasi interruzione nella sorveglianza di persone o di merci che potrebbe essere pregiudizievole alla constatazione di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Articolo 48

1.  Il presente regolamento non impone alle autorità amministrative degli Stati membri di prestarsi assistenza nel caso in cui tale assistenza possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali, in particolare in materia di protezione dei dati, dello Stato membro in cui hanno la loro sede.

2.  Qualsiasi rifiuto di assistenza deve essere motivato.

La Commissione è informata senza indugio di qualsiasi rifiuti di assistenza e delle motivazioni addotte.

Articolo 49

Fatto salvo il diritto all'informazione di cui la Commissione gode in virtù di altre regolamentazioni vigenti, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o gli elementi essenziali di queste, relative all'applicazione di sanzioni per inosservanza delle regolamentazioni doganale o agricola nei casi che hanno costituito oggetto di comunicazioni a norma degli articoli 17 e 18.

Articolo 50

Fatte salve le spese relative all'applicazione del SID, nonché le somme previste a titolo di risarcimento all'articolo 40, gli Stati membri e la Commissione rinunciano ad ogni pretesa di rimborso delle spese risultanti dall'applicazione del presente regolamento, salvo le eventuali indennità corrisposte agli esperti.

Articolo 51

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

▼M2

Articolo 51 bis

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate in attuazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 52

1.  Il regolamento (CEE) n. 1468/81 è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 53

►M2  ————— ◄   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 13 marzo 1998.

▼M3

Per i vettori che, l'8 ottobre 2015, sono vincolati da contratti privati che impediscono loro di adempiere il loro obbligo di comunicare di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 4, tale obbligo si applica a decorrere dal 9 ottobre 2016.

▼M2 —————

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

COMUNICAZIONE DEI DATI

(Articolo 30, paragrafo 1)

1.   Comunicazione ad altri organismi pubblici

La comunicazione di dati ad organismi pubblici dovrebbe essere consentita solo se, in un caso determinato:

a) esiste un chiaro obbligo o autorizzazione legale ovvero permesso dell'autorità di controllo; ovvero se

b) i dati in questione sono indispensabili al destinatario per assolvere il proprio compito legale e nella misura in cui il fine della raccolta o dell'elaborazione eseguita dal destinatario non sia incompatibile con quello originariamente previsto e gli obblighi legali dell'organismo che comunica i dati non ostino a ciò.

È inoltre eccezionalmente consentita una comunicazione se, in un caso determinato:

a) la comunicazione è senza alcun dubbio nell'interesse della persona in questione e se quest'ultima vi ha acconsentito o le circostanze consentono di ritenere inequivocabilmente che vi sia tale consenso; ovvero,

b) la comunicazione è necessaria per evitare un grave ed imminente pericolo.

2.   Comunicazione a privati

La comunicazione di dati a privati dovrebbe essere consentita solo se, in un caso determinato, vi è un chiaro obbligo o autorizzazione legale ovvero un'autorizzazione dell'autorità di controllo.

Una comunicazione a privati è eccezionalmente consentita se, in un caso determinato:

a) la comunicazione è, senza alcun dubbio, nell'interesse della persona in questione e se quest'ultima vi ha acconsentito o le circostanze permettono di ritenere inequivocabilmente che vi sia tale consenso; ovvero

b) la comunicazione è necessaria per evitare un grave ed imminente pericolo.

3.   Comunicazione internazionale

La comunicazione di dati ad autorità estere dovrebbe essere consentita solo se:

a) esiste una chiara disposizione di legge derivante dal diritto interno o internazionale;

b) se, in difetto di una siffatta disposizione, la comunicazione è necessaria per prevenire un grave ed imminente pericolo e

nella misura in cui non si reca pregiudizio alle normative interne relative alla protezione della persona interessata.

4.1.   Domande di comunicazione

Fatte salve le specifiche disposizioni della legislazione nazionale o di accordi internazionali, le domande di comunicazione di dati dovrebbero contenere indicazioni sull'organismo o la persona da cui provengono, nonché sul loro oggetto e motivo.

4.2.   Condizioni della comunicazione

La qualità dei dati dovrebbe essere verificata, nella misura del possibile, al più tardi prima della loro comunicazione. In ogni comunicazione di dati è opportuno che siano menzionate, nella misura del possibile, le decisioni giurisdizionali e le decisioni di non luogo a procedere, e che i dati basati su opinioni o valutazioni personali siano verificati alla fonte prima della loro comunicazione indicandone, inoltre, il grado di affidabilità o di esattezza.

I dati che risultino inesatti e non aggiornati non dovrebbero essere comunicati; se sono stati trasmessi dati non più validi o inesatti l'organismo emittente, per quanto possibile, dovrebbe informare della loro non conformità tutti gli organismi destinatari ai quali sono stati trasmessi.

4.3.   Garanzia relativa alla comunicazione

I dati comunicati ad altri organismi, a privati o ad autorità estere non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli indicati nella domanda di comunicazione.

Qualsiasi utilizzazione per altri fini dovrebbe essere subordinata all'accordo dell'organismo emittente, fatto salvo il disposto dei punti da 1 a 4.2.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 2 ) Come previsto all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 4 ) Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

( 5 ) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

( 6 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

( 7 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

( 8 ) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

( 9 ) Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

( 10 ) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33.

( 11 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

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