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Document 01993L0083-20190606

Consolidated text: Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/83/2019-06-06

01993L0083 — IT — 06.06.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 93/83/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1993

per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

(GU L 248 dell'6.10.1993, pag. 15)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2019/789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 17 aprile 2019

  L 130

82

17.5.2019




▼B

DIRETTIVA 93/83/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1993

per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva, « satellite » è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale privata. In quest’ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso.

2.  

a) Ai fini della presente direttiva, « comunicazione al pubblico via satellite » è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso.

d) Qualora una comunicazione al pubblico via satellite avvenga in uno Stato non comunitario che non prevede il livello di protezione contemplato dal capo II della presente direttiva:

i) se i segnali portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione relè situata in uno Stato membro, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta in tale Stato membro e i diritti contemplati dal capo II si possono far valere avverso la persona che gestisce la stazione relè o

ii) se non viene utilizzata una stazione relè situata in uno Stato membro, ma un organismo di radiodiffusione stabilito in uno Stato membro ha dato incarico per la comunicazione al pubblico, detta comunicazione si considera avvenuta nello Stato membro in cui l’organismo di radiodiffusione ha la sua principale sede all’interno della Comunità e i diritti contemplati dal capo II si possono far valere avverso la persona che gestisce l’organismo di radiodiffusione.

▼M1

3.  Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'operatore di un servizio di ritrasmissione via cavo ottiene dall'organismo di diffusione radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a fini di ritrasmissione.

▼B

4.  Ai fini della presente direttiva, « società di gestione collettiva » è una società che gestisce o amministra il diritto d’autore o i diritti connessi al diritto d’autore quale unica attività o una delle principali attività.

5.  Ai fini della presente direttiva, il registra principale di un’opera cinematografica o audiovisiva è considerato suo autore o coautore. Gli Stati membri possono prevedere che altre persone siano considerate coautori dell’opera.



CAPO II

RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

Articolo 2

Diritto di radiodiffusione

In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore.

Articolo 3

Acquisto dei diritti di radiodiffusione

1.  Gli Stati membri garantiscono che l’autorizzazione di cui all’articolo 2 possa essere acquistata esclusivamente mediante contratto.

2.  Uno Stato membro può prevedere che un contratto collettivo concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione riguardo ad una data categoria di opere possa essere esteso ai titolari dei diritti della stessa categoria non rappresentati da detta società, a condizione che:

 la comunicazione al pubblico via satellite trasmetta in simultanea un programma trasmesso a terra dalla stessa emittente,

 e

 il titolare di un diritto che non sia rappresentato abbia sempre la possibilità di escludere gli effetti dell’estensione del contratto collettivo alla sua opera e di esercitare i propri diritti sia su base individuale, sia su base collettiva.

3.  Il paragrafo 2 non si applica alle opere cinematografiche alle quali sono assimilate le opere realizzate con un procedimento analogo alla cinematografia.

4.  Se la legislazione di uno Stato membro prevede l’estensione di un contratto collettivo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione quali organismi di radiodiffusione potranno avvalersi di tale legislazione. La Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

Diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione

1.  Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono protetti in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/100/CEE.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la « radiodiffusione via etere » di cui alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio va considerata comprensiva della comunicazione al pubblico via satellite.

3.  Per quanto concerne l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1, si applicano l’articolo 2, paragrafo 7 e l’articolo 12 della direttiva 92/100/CEE.

Articolo 5

Rapporti fra il diritto d’autore e i diritti connessi

La protezione dei diritti connessi al diritto d’autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la tutela del diritto d’autore.

Articolo 6

Minimo di protezione

1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme di protezione più ampie di quelle contenute nell’articolo 8 della direttiva 92/100/CEE per i titolari dei diritti connessi al diritto d’autore.

2.  Nell’applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si attengono alle definizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.  Per quanto concerne l’efficacia temporale dei diritti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva, si applica l’articolo 13, paragrafi 1, 2, 6 e 7 della direttiva 92/100/CEE. L’articolo 13, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/100/CEE si applica mutatis mutandis.

2.  Ai contratti relativi all’utilizzazione di opere e altri elementi protetti dal diritto d’autore, in vigore al 1° gennaio 1995, le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1 e degli articoli 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000 se tali contratti scadono dopo questa data.

3.  Ove un contratto di coproduzione internazionale concluso prima della data di cui all’articolo 14, paragrafo 1 tra un coproduttore di uno Stato membro e uno o più coproduttori di altri Stati membri o di paesi terzi preveda espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico, senza distinguere gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite dalle disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione, e ove la comunicazione al pubblico via satellite della coproduzione pregiudichi l’esclusività, ed in particolare l’esclusività linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio, l’autorizzazione da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari per una comunicazione al pubblico via satellite richiede il consenso preventivo del detentore dell’esclusività, sia esso un coproduttore o un cessionario.



CAPO III

RITRASMISSIONE VIA CAVO

Articolo 8

Diritto di ritrasmissione via cavo

1.  Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

2.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono lasciare in vigore fino al 31 dicembre 1997 i sistemi di licenze vigenti al 31 luglio 1991, o la cui introduzione è a tale data espressamente prevista dalla legge.

Articolo 9

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo

1.  Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

2.  Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti e può reclamarli entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la sua opera o altro elemento protetto.

3.  Uno Stato membro può prevedere che quando un titolare di diritti autorizza la emissione primaria all’interno del suo territorio di un’opera o di un altro elemento protetto, si presume che egli accetti di esercitare i diritti di ritrasmissione via cavo non su base individuale ma conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione

Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 9 non si applichi ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni, indipendentemente dal fatto che i diritti in questione gli competano direttamente o siano trasferiti a tale organismo da altri titolari di diritti d’autore e/o titolari di diritti connessi.

Articolo 11

Mediatori

1.  Se non vi è accordo sulla concessione di un’autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un’emissione di radiodiffusione, gli Stati membri prevedono che tutte le parti interessate possano far ricorso ad uno o più mediatori.

2.  I mediatori hanno il compito di contribuire allo svolgimento delle trattative. Possono altresì presentare proposte per le parti.

3.  Le proposte di cui al paragrafo 2 si presumono accettate da tutte le parti se nessuna di loro esprime la propria opposizione entro il termine di tre mesi. Le proposte e le eventuali opposizioni sono notificate alle parti interessate conformemente alle norme applicabili per quanto riguarda la notifica di atti giuridici.

4.  I mediatori sono scelti in modo che la loro indipendenza ed imparzialità siano esenti da ogni ragionevole dubbio.

Articolo 12

Prevenzione di abusi nella fase delle trattative

1.  Gli Stati membri provvedono, mediante disposizioni di diritto civile o amministrativo all’uopo, affinché le parti avviino e conducano trattative sull’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo in buona fede e non ostacolino o impediscano tali trattative senza validi motivi.

2.  Gli Stati membri che, alla data di cui all’articolo 14, paragrafo 1, abbiano un organo con la facoltà di giudicare, nel loro territorio, i casi in cui il diritto alla ritrasmissione di un programma via cavo al pubblico sia stato rifiutato arbitrariamente od offerto a condizioni inaccettabili dagli organismi di radiodiffusione, possono mantenere tale organo.

3.  Il paragrafo 2 si applica per un periodo di transizione di otto anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 14, paragrafo 1.



CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Gestione collettiva dei diritti

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la competenza degli Stati membri in materia di disciplina delle attività delle società di gestione collettiva.

Articolo 14

Disposizioni finali

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.  Entro il 1° gennaio 2000 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva formulando, se necessario, ulteriori proposte per adeguarla agli sviluppi nel settore audiovisivo.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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