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Document 01992L0042-20130926
Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels
Consolidated text: Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
1992L0042 — IT — 26.09.2013 — 005.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA 92/42/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 (GU L 167, 22.6.1992, p.17) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 220 |
1 |
30.8.1993 |
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DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 |
L 52 |
50 |
21.2.2004 |
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DIRETTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2005 |
L 191 |
29 |
22.7.2005 |
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DIRETTIVA 2008/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008 |
L 81 |
48 |
20.3.2008 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2013 |
L 239 |
136 |
6.9.2013 |
DIRETTIVA 92/42/CEE DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 1992
concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
▼M5 —————
Articolo 7
▼M5 —————
2. I mezzi per attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie sono:
— l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III, e
— la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV.
Per le caldaie a combustibile gassoso, le procedure di valutazione della conformità dei rendimenti sono quelle utilizzate per la valutazione della conformità ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.
▼M5 —————
Articolo 8
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'articolo 7, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati nell'allegato V per la designazione degli organismi. Gli organismi che rispondono ai criteri di cui alle relative norme armonizzate sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti in tale allegato.
3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica qualora constati che quest'ultimo non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Tale Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.
▼M5 —————
ALLEGATO III
Modulo B: Esame CE del tipo
1. |
Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva ad esse relative. |
2. |
La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: — il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; — una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; — la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. |
3. |
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto, e contenere, nella misura necessaria ai fini della valutazione: — una descrizione generale del tipo; — disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.; — la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; — un elenco delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2; — i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; — i rapporti sulle prove effettuate. |
4. |
L'organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni di tali norme; 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2; 4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate; 4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati. |
5. |
Se il tipo soddisfa le relative disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo richiesto al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia. Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo CE, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. |
6. |
Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo. |
7. |
Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati. |
8. |
Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. |
9. |
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario. |
ALLEGATO IV
Modulo C: Conformità al tipo
1. |
Questo modulo descrive la parte della procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti della presente direttiva. ►M1 Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparechio e redige una dichiarazione di conformità. ◄ |
2. |
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti di rendimento della direttiva. |
3. |
Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario. |
4. |
Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa effettuare gli esami del prodotto ad intervalli aleatori. Un campione opportuno del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oppure a prove equivalenti intese a verificare la conformità della produzione ai requisiti della direttiva corrispondente. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato prende gli opportuni provvedimenti. |
Modulo D: Garanzia di qualità della produzione
1. |
Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva. ►M1 Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. ◄ |
2. |
Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti secondo quanto specificato al paragrafo 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. |
3. |
Sistema di qualità
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4. |
Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: — la documentazione relativa al sistema di qualità; — altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. |
5. |
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: — la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino; — gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; — le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. |
6. |
Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate. |
Modulo E: Garanzia di qualità del prodotto
1. |
Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che le caldaie e gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo. ►M1 Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascuna caldaia o ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. ◄ |
2. |
Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per l'ispezione finale e le prove della caldaia e dell'apparecchio secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. |
3. |
Sistema di qualità
|
4. |
Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: — la documentazione relativa al sistema di qualità; — la documentazione tecnica; — altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. 4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova. |
5. |
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della caldaia o dell'apparecchio: — la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo trattino; — gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; — le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. |
6. |
Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o ritirate. |
ALLEGATO V
Criteri minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione ai fini della notifica degli organismi
1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di tali caldaie e apparecchi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni o incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzarne il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati dai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere i requisiti seguenti:
— una buona formazione tecnica e professionale;
— una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e pratica sufficiente di tali controlli;
— l'attitudine richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero dei controlli effettuati né dai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia contemplata dalla legislazione nazionale dello Stato o i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le conferisca efficacia.