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Document 01978L0660-20060629

Consolidated text: Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/660/2006-06-29

1978L0660 — IT — 29.06.2006 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

(78/660/CEE)

(GU L 222, 14.8.1978, p.11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

SETTIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 83/349/CEE del 13 giugno 1983

  L 193

1

18.7.1983

 M2

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 84/569/CEE del 27 novembre 1984

  L 314

28

4.12.1984

►M3

UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 89/666/CEE del 21 dicembre 1989

  L 395

36

30.12.1989

►M4

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 90/604/CEE dell'8 novembre 1990

  L 317

57

16.11.1990

►M5

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 90/605/CEE dell'8 novembre 1990

  L 317

60

16.11.1990

 M6

DIRETTIVA 94/8/CE DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1994

  L 82

33

25.3.1994

 M7

DIRETTIVA 1999/60/CE DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1999

  L 162

65

26.6.1999

►M8

DIRETTIVA 2001/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001

  L 283

28

27.10.2001

►M9

DIRETTIVA 2003/38/CE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2003

  L 120

22

15.5.2003

►M10

DIRETTIVA 2003/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 18 giugno 2003

  L 178

16

17.7.2003

►M11

DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 17 maggio 2006

  L 157

87

9.6.2006


Modificato da:

►A1

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

►A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

►A4

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

(78/660/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che per detti tipi di società si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che l'attività di tali società si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale; che peraltro la necessità e l'urgenza di tale coordinamento sono state riconosciute e ribadite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE ( 3 );

considerando che è inoltre necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti;

considerando che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; che a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; che però si possono concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale;

considerando che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali;

considerando che i conti annuali di tutte le società cui si applica la presente direttiva devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 68/151/CEE; che però, anche in questo campo, si possono concedere determinate deroghe a società di piccole e medie dimensioni;

considerando che i conti annuali devono essere controllati da persone abilitate, le cui qualifiche minime formeranno oggetto d'ulteriore coordinamento, e che solo le piccole società possono essere esonerate da quest'obbligo di controllo;

considerando che, quando una società fa parte di un gruppo, è auspicabile che siano pubblicati i conti del gruppo che diano un quadro fedele delle attività del gruppo nel suo complesso; che però, fintanto che non sarà entrata in vigore una direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati, è necessario prevedere deroghe ad alcune disposizioni della presente direttiva;

considerando che, per ovviare alle difficoltà risultanti dallo stato attuale delle legislazioni di taluni Stati membri, il lasso di tempo concesso per l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva deve essere più lungo di quello generalmente previsto a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

 per la Repubblica federale di Germania:

 

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 per il Belgio:

 

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 per la Danimarca:

 

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

 per la Francia:

 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

 per l'Irlanda:

 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

 per l'Italia:

 

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

 per il Lussemburgo:

 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

 per i Paesi Bassi:

 

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 per il Regno Unito:

 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

▼A1

 per la Grecia:

 

η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

▼A2

 per la Spagna:

 

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

 per il Portogallo:

 

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acçoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

 per l'Austria:

 

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 per la Finlandia:

 

osakeyhtiö/aktiebolag

 per la Svezia:

 

aktiebolag;

▼A4

 per la Repubblica ceca:

 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

 per l'Estonia:

 

aktsiaselts, osaühing;

 per Cipro:

 

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

 per la Lettonia:

 

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

 per la Lituania:

 

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

 per l'Ungheria:

 

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

 per Malta:

 

kumpanija pubblika —public limited liability company,kumpannija privata —private limited liability company,

soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

 per la Polonia:

 

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

 per la Slovenia:

 

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

 per la Slovacchia:

 

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným.

▼B

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

▼M5

a) per la Germania:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

b) per il Belgio:

la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;

c) per la Danimarca:

interessentskaber, kommanditselskaber;

d) per la Francia:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

e) per la Grecia:

η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

f) per la Spagna:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

g) per l'Irlanda:

the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

h) per l'Italia:

la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

i) per il Lussemburgo:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

j) per i Paesi Bassi:

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

k) per il Portogallo:

sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simples;

l) per il Regno Unito:

the partnership, the limited partnership, the unlimited company,

m) per l'Austria:

die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft;

n) per la Finlandia:

aovin ythiö/öppet bolag, kommandiittiythiö/kommanditbolag;

o) per la Svezia:

handelsbolag, kommanditbolag;

▼A4

p) per la Repubblica ceca:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo;

q) per l'Estonia:

täisühing, usaldusühing;

r) per Cipro:

Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

s) per la Lettonia:

pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

t) per la Lituania:

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

u) per l'Ungheria:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;

v) per Malta:

Soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1 —Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;

w) per la Polonia:

spółka jawna, spółka komandytowa;

x) per la Slovenia:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

y) per la Slovacchia:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť

▼M5

quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società delle forme indicate nel primo comma, oppure società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

La presente direttiva si applica altresì ai tipi di società di cui al secondo comma, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano organizati (SIC! organizzati) in una delle forme di cui al suddetto comma o al primo comma.

▼B

2.  Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle banche e ad altri istituti finanziari, nonché alle società d'assicurazioni.



SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 2

1.  I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.

▼M10

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli indicati nel primo comma.

▼B

2.  I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva.

3.  I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

4.  Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari.

5.  Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.

6.  Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva.



SEZIONE 2

Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale ed al conto profitti e perdite

Articolo 3

La struttura dello stato patrimoniale e quella del conto profitti e perdite e, in particolare, il modo di presentazione scelto non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere menzionate nell'allegato e debitamente motivate.

Articolo 4

1.  Nello stato patrimoniale è nel conto profitti e perdite si devono iscrivere separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 10 e da 23 a 26. E ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci, purché rispetti la struttura degli schemi. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi. Siffatta suddivisione o siffatte aggiunte possono essere imposte dagli Stati membri.

2.  La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da numeri arabi devono essere adattate, quando la natura specifica dell'impresa lo esiga. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

3.  Le voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, precedute da numeri arabi, possono essere raggruppate:

a) qualora esse rappresentino solo un importo irrilevante rispetto all'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3,

oppure

b) qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nell'allegato le voci raggruppate vengano presentate distintamente. Tale raggruppamento può essere imposto dagli Stati membri.

4.  Ogni voce dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite deve contenere l'indicazione del numero relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli Stati membri possono prevedere che, quando tali numeri non siano comparabili, si debba adattare il numero dell'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento dei numeri devono essere segnalati nell'allegato e debitamente commentati.

5.  Non si indica una voce dello stato patrimoniale o del conto profitti e perdite che non comporta (SIC! comporti) alcun numero, salvo che esista (SIC! se esiste) una voce corrispondente dell'esercizio precedente ai sensi del paragrafo 4.

▼M10

6.  Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 4 ).

▼B

Articolo 5

1.  In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prevedere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

2.  Per società d'investimento ai sensi della presente direttiva si intendono esclusivamente:

a) le società il cui unico oggetto è il collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi e in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti o soci del risultato economico della gestione dei loro averi;

b) le società collegate alle società d'investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali società collegate è l'acquisizione delle azioni completamente liberate, emesse da tali società d'investimento, fermo restando l'articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 77/91/CEE ( 5 ).

3.  Per società di partecipazione finanziaria ai sensi della presente direttiva si intendono esclusivamente le società il cui unico oggetto è la partecipazione in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza interferenze dirette o indirette nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che la società di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista o socio. Il rispetto dei limiti imposti alle attività di queste società deve poter essere controllato da un' autorità giudiziaria o amministrativa.

Articolo 6

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la modifica degli schemi dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite al fine di mettere in evidenza la destinazione dei profitti o delle perdite.

Articolo 7

È vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi.



SEZIONE 3

Struttura dello stato patrimoniale

Articolo 8

Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prevedono uno degli schemi o entrambi gli schemi previsti dagli articoli 9 e 10. Se uno Stato membro li prevede entrambi, può lasciare libere le società nella scelta tra gli schemi stessi.

▼M10

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le società utilizzino la presentazione dello stato patrimoniale indicata all'articolo 10 bis in alternativa agli schemi altrimenti prescritti o permessi.

▼B

Articolo 9

Attivo

A.  Capitale sottoscritto non versato

con indicazione della parte richiamata

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso, la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A dell'attivo o al punto D II 5 dell'attivo).

B.  Spese di impianto e di ampliamento

come definite dalla legislazione nazionale, sempreché essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.  Immobilizzazioni

I.  Immobilizzazioni immateriali

1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati:

a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3,

oppure

b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nell'attivo.

3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4. Acconti versati.

II.  Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.

2. Impianti tecnici e macchinario.

3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso.

III.  Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in imprese collegate.

2. Crediti verso imprese collegate.

3. Partecipazioni.

4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

5. Titoli aventi carattere d'immobilizzazione.

6. Altri prestiti.

7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

D.  Attivo circolante

I.  Scorte

1. Materie prime e sussidiarie.

2. Prodotti in corso di lavorazione.

3. Prodotti finiti e merci.

4. Acconti versati.

II.  Crediti

(Per ciascuna delle voci sottoindicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.)

1. Crediti per forniture e servizi.

2. Crediti verso imprese collegate.

3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A dell'attivo).

6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E dell'attivo).

III.  Valori mobiliari

1. Partecipazioni in imprese collegate.

2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV.  Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa

E.  Ratei e risconti

(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6 dell' attivo).

F.  Perdita dell'esercizio

(a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto A VI del passivo).

Passivo

A.  Patrimonio netto

I.  Capitale sottoscritto

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce. In tal caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

II.  Sovrapprezzi

III.  Riserva di rivalutazione

IV.  Riserve

1. Riserva legale, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2. Riserva per azioni proprie e quote proprie qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione salvo restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE.

3. Riserve statutarie.

4. Altre riserve.

V.  Utili (perdite) portati a nuovo

VI.  Utile (perdita) di esercizio

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questa voce al punto F dell'attivo o al punto E del passivo).

B.  ►M10  Accantonamenti  ◄

1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili.

2. Fondi per imposte.

3. Altri accantonamenti.

C.  Debiti

(Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si deve specificare separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno.)

1. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili.

2. Debiti verso istituti di credito.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano distintamente dedotti dalle scorte.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti rappresentati da titoli di credito.

6. Debiti verso imprese collegate.

7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D del passivo).

D.  Ratei e risconti

(a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto C 9 del passivo).

E.  Utile di esercizio

(a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto A VI del passivo).

Articolo 10

A.  Capitale sottoscritto non versato

con indicazione della parte richiamata

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto L. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma. non ancora versata deve figurare al punto A, ovvero al punto D II 5).

B.  Spese di impianto e di ampliamento

come definite dalla legislazione nazionale, sempreché essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.  Immobilizzazioni

I.  Immobilizzazioni immateriali

1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati:

a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure

b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione all'attivo.

3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4. Acconti.

II.  Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.

2. Impianti tecnici e macchinario.

3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso.

III.  Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in imprese collegate.

2. Crediti verso imprese collegate.

3. Partecipazioni.

4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

6. Altri prestiti.

7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

D.  Attivo circolante

I.  Scorte

1. Materie prime e sussidiarie.

2. Prodotti in corso di lavorazione.

3. Prodotti finiti e merci.

4. Acconti versati.

II.  Crediti

(Per ciascuna delle voci sottoindicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.)

1. Crediti per forniture e servizi.

2. Crediti verso imprese collegate.

3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).

6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E).

III.  Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese collegate.

2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV.  Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenze di cassa

E.  Ratei e risconti

(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6).

F.  Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso istituti di credito.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti rappresentati da titoli di credito.

6. Debiti verso imprese collegate.

7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K).

G.  Attivo circolante (ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti indicati al punto K)

H.  Importo totale degli elementi di attivo previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno

I.  Debiti la cui durata residua è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni purché non siano dedotti distintamente dalle scorte.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti rappresentati da titoli di credito.

6. Debiti verso imprese collegate.

7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K).

J.  ►M10  Accantonamenti  ◄

1. Fondi per trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

2. Fondi per imposte.

3. Altri accantonamenti.

K.  Ratei e risconti

(a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto F 9 o I 9).

L.  Patrimonio netto

I.  Capitale sottoscritto

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce. In tal caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

II.  Sovrapprezzi

III.  Riserva di rivalutazione

IV.  Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, salvo restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE.

3. Riserve statutarie.

4. Altre riserve.

V.  Utili (perdite) portati a nuovo

VI.  Utile (perdita) di esercizio.

▼M10

Articolo 10 bis

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri possono permettere che le società, le quali alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

  ►M9  totale dello stato patrimoniale: 3 650 000 EUR ◄ ,

  ►M9  importo netto del volume d'affari 7 300 000 EUR ◄ ,

 numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50,

redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, nonché alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione.

▼M4

Gli Stati membri possono permettere che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 non si applichino allo stato patrimoniale in forma abbreviata.

▼M9

Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale che equivalgono agli importi specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2.

▼B

Articolo 12

1.  Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 11, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe di cui sopra soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi.

2.  Gli importi in unità di conto europee di cui all'articolo 11 possono essere aumentati entro il limite massimo del 10 % per la conversione in moneta nazionale.

3.  Il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 11 si compone secondo lo schema previsto dall'articolo 9 delle voci da A ad E dell'attivo e secondo lo schema previsto dall'articolo 10 delle voci da A ad E.

Articolo 13

1.  Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nell'allegato deve annotarsi (SIC deve essere annotata), qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione dei conti annuali, la sua appartenenza anche ad altre voci.

2.  Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese collegate non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

Articolo 14

Devono figurare distintamente in calce allo stato patrimoniale o nell'allegato, se non v'è obbligo di iscriverli nel passivo, tutti gli impegni assunti in forza di una qualsiasi garanzia distinguendo fra le categorie di garanzie previste dalla legislazione nazionale e indicando espressamente le garanzie reali prestate. Se detti impegni sussistono verso imprese collegate, se ne deve fare separata menzione.



SEZIONE 4

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Articolo 15

1.  Determinante per l'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante è la loro destinazione.

2.  Le immobilizzazioni comprendono gli elementi patrimoniali destinati a servire durevolmente all'attività dell'impresa.

3.  

a) Nello stato patrimoniale o nell'allegato devono essere esposti i movimenti delle varie voci delle immobilizzazioni. A tal fine, partendo dal prezzo di acquisizione o dal costo di produzione si devono indicare per ciascuna voce delle immobilizzazioni, separatamente, da un lato, le entrate e le uscite, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio, dall'altro, il totale delle rettifiche di valore alla data di chiusura del bilancio e le rettifiche effettuate nel corso dell'esercizio correggendo il valore degli esercizi precedenti. Le rettifiche di valore sono indicate nello stato patrimoniale facendone distinta deduzione dalla voce di cui trattasi oppure sono indicate nell'allegato.

b) Se in sede di stesura dei primi conti annuali in conformità della presente direttiva, il prezzo di acquisizione o il costo di produzione di un elemento delle immobilizzazioni non può essere determinato senza spese o ritardi ingiustificati, il valore residuo all'inizio dell'esercizio può considerarsi come prezzo di acquisizione o costo di produzione. L'applicazione della presente lettera b) deve essere menzionata nell'allegato.

c) In caso di applicazione dell'articolo 33, i movimenti delle varie voci delle immobilizzazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono indicati partendo dal prezzo di acquisizione o dal costo di produzione rivalutato.

4.  Il paragrafo 3, lettere a) e b), si applica alla presentazione della voce «Spese di impianto e di ampliamento».

Articolo 16

Nella voce «Terreni e fabbricati» si devono indicare i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.

Articolo 17

Per partecipazioni ai sensi della presente direttiva si intendono i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare l'attività della società. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra società sia una partecipazione quando supera una percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello che non può superare il 20 %.

Articolo 18

Nella voce «Ratei e risconti» dell'attivo devono essere indicati gli oneri contabilizzati durante l'esercizio, ma riguardanti un esercizio successivo, nonché i proventi relativi all'esercizio che saranno esigibili soltanto successivamente alla chiusura dell'esercizio stesso. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali proventi siano indicati tra i crediti; quando tali proventi hanno una rilevanza apprezzabile, essi devono essere illustrati nell'allegato.

Articolo 19

Le rettifiche di valore comprendono tutte le correzioni destinate a tener conto della svalutazione, definitiva o no, degli elementi del patrimonio rilevata alla data di chiusura del bilancio.

Articolo 20

▼M10

1.  Gli accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

▼B

2.  Inoltre gli Stati membri possono autorizzare la costituzione di accantonamenti aventi per oggetto la copertura di oneri determinatisi nell'esercizio o in un esercizio anteriore e che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

▼M10

3.  Gli accantonamenti non possono essere utilizzati per correggere i valori degli elementi dell'attivo.

▼B

Articolo 21

Nella voce «Ratei e risconti» del passivo devono essere indicati i proventi riscossi prima della data di chiusura del bilancio, ma imputabili ad un esercizio successivo, nonché gli oneri che, pur essendo attinenti all'esercizio, saranno pagati soltanto in un esercizio successivo. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che questi ultimi siano indicati tra i debiti; quando tali oneri hanno una rilevanza apprezzabile, essi devono essere illustrati nell'allegato.



SEZIONE 5

Struttura del conto profitti e perdite

Articolo 22

Ai fini della presentazione del conto profitti e perdite, gli Stati membri prevedono uno o più degli schemi previsti dagli articoli da 23 a 26. Se uno Stato membro prevede più schemi, può lasciare alle società la scelta tra questi ultimi.

▼M10

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli da 23 a 26, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.

▼B

Articolo 23

1. Importo netto del volume d'affari.

2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.

3. Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo.

4. Altri proventi di gestione.

5. 

a) Spese per materie prime e sussidiarie.

b) Altre spese esterne.

6. Spese per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali, con indicazione separata degli oneri per i trattamenti di quiescenza.

7. 

a) Rettifiche di valore relative alle spese di impianto e di ampliamento, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

b) Rettifiche di valore di elementi dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.

8. Altri oneri di gestione.

9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

10. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti delle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie e a valori mobiliari facenti parte dell'attivo circolante.

13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli relativi ad imprese collegate.

14. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.

15. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.

16. Proventi straordinari.

17. Oneri straordinari.

18. Utile (perdita) straordinario.

19. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.

20. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.

21. Utile (perdita) di esercizio.

Articolo 24

A.  Oneri

1. Riduzione delle scorte di prodotti finiti e (SIC! ed) in corso di fabbricazione.

2. 

a) Spese per materie prime e sussidiarie.

b) Altri oneri esterni.

3. Spese per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.

4. 

a) Rettifiche di valore relative alle spese di impianto e di ampliamento, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

b) Rettifiche di valore di elementi dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.

5. Altri oneri di gestione.

6. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie ed a valori mobiliari facenti parte dell'attivo circolante.

7. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli relativi ad imprese collegate.

8. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.

9. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.

10. Oneri straordinari.

11. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.

12. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.

13. Utile (perdita) di esercizio.

B.  Proventi

1. Importo netto del volume d'affari.

2. Aumento delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di fabbricazione.

3. Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti (SIC iscritta) nell'attivo.

4. Altri proventi di gestione.

5. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

6. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti delle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

7. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

8. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.

9. Proventi straordinari.

10. Utile (perdita) di esercizio.

Articolo 25

1. Importo netto del volume d'affari.

2. Costi di produzione delle prestazioni fornite per il conseguimento del volume d'affari (comprese le rettifiche di valore).

3. Utile (perdita) lordo proveniente dal volume d'affari.

4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).

5. Spese generali di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).

6. Altri proventi di gestione.

7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate.

12. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.

13. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.

14. Proventi straordinari.

15. Oneri straordinari.

16. Utile (perdita) straordinario.

17. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.

18. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.

19. Utile (perdita) di esercizio.

Articolo 26

A.  Oneri

1. Costi di produzione delle prestazioni fornite per il conseguimento del fatturato (comprese le rettifiche di valore).

2. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).

3. Spese generali di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).

4. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

5. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate.

6. Imposte sull'utile proveniente dalle attività ordinarie.

7. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.

8. Oneri straordinari.

9. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.

10. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.

11. Utile (perdita) di esercizio.

B.  Proventi

1. Importo netto del volume d'affari.

2. Altri proventi di gestione.

3. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

4. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

5. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.

6. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte.

7. Proventi straordinari.

8. Utile (perdita) di esercizio.

Articolo 27

Gli Stati membri possono autorizzare le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

  ►M9  totale dello stato patrimoniale: 14 600 000 EUR ◄ ,

  ►M9  importo netto del volume d'affari 29 200 000 EUR ◄ ,

 numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250,

a derogare agli schemi di cui agli articoli da 23 a 26 nei limiti qui appresso indicati:

a) all'articolo 23: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata «Utile (perdita) lordo»;

b) all'articolo 24: raggruppamento delle voci A 1, A 2 e da B 1 a B 4 in una voce unica, denominata «Proventi lordi» o «Oneri lordi», a seconda dei casi;

c) all'articolo 25: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata «Utile (perdita) lordo»;

d) all'articolo 26: raggruppamento delle voci A 1, B 1 e B 2 in una voce unica, denominata «Proventi lordi» o «Oneri lordi», a seconda dei casi.

L'articolo 12 è applicabile.

▼M9

Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale che equivalgono agli importi specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2.

▼B



SEZIONE 6

Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite

Articolo 28

L'importo netto del volume d'affari comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Articolo 29

1.  Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società.

2.  Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell'allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.

Articolo 30

Gli Stati membri possono consentire che le imposte sull'utile o sulla perdita proveniente dalle attività ordinarie e le imposte sull'utile o sulla perdita straordinario siano raggruppate ed iscritte nel conto profitti e perdite in una voce inserita prima della voce «Altre imposte non comprese nelle voci precedenti». In tal caso la voce «Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte» è soppressa negli schemi degli articoli da 23 a 26.

Se tale deroga viene applicata, le società devono indicare nell'allegato in quali proporzioni le imposte sull'utile o sulla perdita gravano sull'utile o sulla perdita proveniente dalle attività ordinarie e sull'utile o sulla perdita straordinario.



SEZIONE 7

Regole di valutazione

Articolo 31

1.  Gli Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali:

a) si presume che la società continui le proprie attività;

b) i modi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

c) occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

▼M10

bb) occorre tener conto di tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione;

▼B

cc) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;

d) si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all'esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell'incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi;

e) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo devono essere valutati separatamente;

f) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente.

▼M10

1bis.  Oltre agli importi registrati a norma del paragrafo 1, lettera c), punto bb), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e le potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.

▼B

2.  In casi eccezionali sono ammesse deroghe a detti principi generali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico.

Articolo 32

La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

Articolo 33

1.  Gli Stati membri possono dichiarare alla Commissione di riservarsi la possibilità, in deroga all'articolo 32 e fino ad ulteriore coordinamento, d'autorizzare o imporre, per tutte le società o per talune categorie di società:

a) che le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo e le scorte siano valutate in base al valore di sostituzione;

b) che le voci dei conti annuali, compreso il patrimonio netto, siano valutate in base a metodi diversi da quello previsto alla lettera a), destinati a tener conto dell'inflazione;

▼M10

c) che le immobilizzazioni siano rivalutate.

▼B

Se le legislazioni nazionali prevedono i metodi di valutazione di cui alle lettere a), b) o c), esse devono determinarne il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.

L'applicazione di uno di detti metodi è indicata nell'allegato, con specificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite alle quali esso si riferisce, nonché del metodo adottato per il calcolo dei valori presi in considerazione.

2.  

a) In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo delle differenze tra la valutazione compiuta sulla base del metodo seguito e la valutazione effettuata secondo la regola generale dell' articolo 32 deve essere iscritto al passivo nella voce «Riserva di rivalutazione». Il trattamento fiscale di tale voce deve essere spiegato nello stato patrimoniale o nell'allegato.

Per l'applicazione del paragrafo 1, ultimo comma, le società pubblicano in allegato segnatamente una tabella da cui risulti, ogniqualvolta la riserva sia stata modificata durante l'esercizio:

 l'importo della riserva di rivalutazione all' inizio dell'esercizio;

 le differenze di rivalutazione trasferite nella riserva di rivalutazione durante l'esercizio;

 gli importi convertiti in capitale o altrimenti trasferiti dalla riserva di rivalutazione durante l'esercizio, nonché l'indicazione della natura di tale trasferimento;

 l'importo della riserva di rivalutazione alla fine dell'esercizio.

b) La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento.

c) La riserva di rivalutazione deve essere soppressa se ed entro i limiti in cui gli importi ad essa assegnati non siano più necessari per l'applicazione del metodo di valutazione utilizzato e per il raggiungimento degli obiettivi di tale metodo.

Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione purché le aggiunte al conto profitti e perdite provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuate solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto profitti e perdite o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Tali importi devono essere indicati separatamente nel conto profitti e perdite. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che essa non corrisponda ad una plusvalenza realizzata.

d) Fatti salvi i casi previsti alle lettere b) e c) la riserva di rivalutazione non può essere liquidata.

3.  Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno in base al valore stabilito per l'esercizio di cui trattasi. Tuttavia con deroga agli articoli 4 e 22, gli Stati membri possono autorizzare o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione della regola generale di cui all'articolo 32 sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi che figurano negli articoli da 23 a 26 e che le differenze risultanti dal metodo di valutazione adottato ai sensi del presente articolo siano indicate separatamente negli schemi. Sono inoltre applicabili, mutatis mutandis (SIC! mutatis mutandis), gli articoli da 34 a 42.

4.  Qualora si applichi il paragrafo 1, nello stato patrimoniale o nell'allegato si devono indicare separatamente, per ciascuna delle voci dello stato patrimoniale, di cui agli schemi degli articoli 9 e 10, eccettuate le scorte:

a) l'importo della valutazione effettuata in base alla regola generale di cui all'articolo 32 e l'importo delle rettifiche di valore accumulatesi quali si presentano alla data di chiusura del bilancio

o

b) l'importo alla data di chiusura del bilancio, delle differenze tra la valutazione effettuata conformemente al presente articolo e quella che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 32 nonché, eventualmente, l'importo accumulatosi delle rettifiche di valore complementari.

5.  Fatto salvo l'articolo 52, il Consiglio, su proposta della Commissione, entro un termine di sette anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, procede all'esame, e, eventualmente, alla modifica del presente articolo in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 34

1.  

a) Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese di impianto e di ampliamento queste devono essere ammortizzate entro un termine massimo di cinque anni.

b) Se le spese di impianto e di ampliamento non sono state completamente ammortizzate, è vietata ogni distribuzione degli utili e delle perdite, a meno che l'importo delle riserve disponibili a tal fine e degli utili e delle perdite portati a nuovo sia almeno pari a quello delle spese non ammortizzate.

2.  Gli elementi iscritti nella voce «Spese di impianto e di ampliamento» devono essere commentati nell'allegato.

Articolo 35

1.  

a) Gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c).

b) Il prezzo di acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione.

c) 

aa) Le immobilizzazioni finanziarie possono essere oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio.

bb) Indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura.

cc) Le rettifiche di valore di cui alle lettere aa) e bb) devono essere iscritte nel conto profitti e perdite e indicate separatamente nell'allegato se non sono indicate separatamente nel conto profitti e perdite.

dd) Il valore inferiore di cui alle lettere aa) e bb) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

d) Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicare l'importo debitamente motivato di tali rettifiche.

2.  Il prezzo di acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo di acquisto le spese accessorie.

3.  

a) Il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai prezzi di acquisizione delle materie prime e sussidiarie i costi direttamente imputabili al prodotto considerato.

b) Una congrua parte dei costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione.

4.  L'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. In tal caso deve essere menzionata nell'allegato la loro iscrizione all'attivo.

Articolo 36

In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, lettere c) cc), gli Stati membri possono permettere alle società d'investimento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di compensare le rettifiche di valore sui valori mobiliari direttamente con il patrimonio netto. Gli importi in questione devono essere indicati separatamente nel passivo dello stato patrimoniale.

Articolo 37

1.  L'articolo 34 si applica alla voce «Spese per la ricerca e lo sviluppo». Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare tuttavia deroghe all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). In tali casi essi possono altresì prevedere deroghe all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b). Queste deroghe devono essere segnalate nell'allegato e debitamente motivate.

2.  L'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applica alla voce «Avviamento». Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare delle società ad ammortizzare sistematicamente il loro avviamento in un periodo limitato di durata superiore ai cinque anni, purché tale periodo non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo, sia menzionato nell'allegato e sia debitamente motivato.

Articolo 38

Le immobilizzazioni materiali, le materie prime e sussidiarie che sono continuamente rinnovate ed il cui valore complessivo è di scarsa importanza per l'impresa, possono essere iscritte all'attivo per una quantità ed un valore costanti, sempreché non varino sensibilmente di entità, valore e composizione.

Articolo 39

1.  

a) Gli elementi dell'attivo circolante devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c).

b) Gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

c) Gli Stati membri possono autorizzare rettifiche di valore eccezionali se esse sono necessarie ai fini di una corretta valutazione commerciale, per evitare che il valore di questi elementi debba essere modificato entro breve tempo a seguito di oscillazioni di valore. L'importo di queste rettifiche di valore deve essere indicato distintamente nel conto profitti e perdite o nell'allegato.

d) Il valore inferiore di cui alle lettere b) e c) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

e) Se gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali a causa esclusivamente dell'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicarne l'importo debitamente motivato.

2.  Si applica la definizione del prezzo di acquisizione o del costo di produzione data nell'articolo 35, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri possono anche applicare l'articolo 35, paragrafo 4. Le spese di distribuzione non possono essere incorporate nel costo di produzione.

Articolo 40

1.  Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi «primo entrato — primo uscito» (FIFO) o «ultimo entrato — primo uscito» (LIFO), o secondo un metodo analogo.

2.  Se, in conseguenza all'applicazione dei metodi di calcolo di cui al paragrafo 1, la valutazione effettuata nello stato patrimoniale differisce di un importo rilevante, alla data di chiusura del bilancio, rispetto ad una valutazione basata sull'ultimo prezzo di mercato conosciuto prima della data di chiusura del bilancio, l'importo di tale differenza deve essere indicato globalmente per categoria nell'allegato.

Articolo 41

1.  Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, la differenza può essere portata all'attivo. Essa deve essere indicata separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato.

2.  Tale differenza deve essere ammortizzata ogni anno con un congruo importo, al più tardi all'atto del rimborso del debito.

Articolo 42

▼M10

L'importo degli accantonamenti non può superare le somme necessarie.

▼B

Gli accantonamenti che figurano nello stato patrimoniale nella voce «Altri accantonamenti» devono essere precisati nell'allegato se hanno rilevanza apprezzabile.

▼M8



SEZIONE 7 bis

Valutazione al valore equo

Articolo 42 bis

1.  In deroga all'articolo 32, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati.

L'autorizzazione o l'obbligo possono essere limitati ai conti consolidati definiti nella direttiva 83/349/CEE.

2.  Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui:

a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dalla società con riferimento alle merci;

b) siano stati destinati a tale scopo sin dall'inizio; e

c) si prevede che vengano eseguiti mediante consegna della merce.

3.  Il paragrafo 1 si applica soltanto alle passività che sono:

a) detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o

b) strumenti finanziari derivati.

4.  La valutazione ai sensi del paragrafo 1 non si applica:

a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;

b) ai prestiti e ai crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; e

c) alle partecipazioni in controllate, in collegate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dalla società, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5.  In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

Articolo 42 ter

1.  Il valore equo di cui all'articolo 42 bis è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; o

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

2.  Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati in maniera affidabile mediante uno dei metodi descritti al paragrafo 1 sono valutati a norma degli articoli da 34 a 42.

Articolo 42 quater

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato a norma dell'articolo 42 ter, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico. Tuttavia, tali variazioni sono imputate direttamente al patrimonio netto, in una riserva intestata al valore equo, qualora:

a) lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; oppure

b) la modifica del valore si riferisca a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'entità estera.

2.  Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente nel patrimonio netto, nella riserva intestata al valore equo.

3.  La riserva intestata al valore equo è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 42 quinquies

Qualora sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, la nota integrativa del bilancio deve riportare:

a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b);

b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al valore equo;

c) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; e

d) una tabella che indichi le variazioni della riserva intestata al valore equo intervenute nell'esercizio.

▼M10

Articolo 42 sexies

In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE.

Articolo 42 septies

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un'attività è valutata a norma dell'articolo 42 sexies, una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite.

▼B



SEZIONE 8

Contenuto dell'allegato

Articolo 43

1.  L'allegato deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le indicazioni concernenti:

1) i metodi di valutazione applicati alle diverse voci dei conti annuali nonché i metodi di calcolo delle rettifiche di valore utilizzati. Per gli elementi contenuti nei conti annuali che sono o che erano all'origine espressi in valuta straniera devono essere indicate le basi di conversione utilizzate per la loro espressione in moneta locale;

2) il nome e la sede delle imprese nelle quali la società possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a suo nome, ma per conto della società, almeno una percentuale del capitale che non può essere fissata dagli Stati membri a più del 20 %, con indicazione della frazione del capitale posseduto nonché dell'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale i conti siano stati chiusi. Tali informazioni possono essere omesse se sono soltanto di interesse trascurabile rispetto all'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3. L'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e se la società possiede, direttamente o indirettamente, meno del 50 % del capitale di tale impresa;

Il nome, la sede e la forma giuridica di un'impresa di cui la società sia il socio illimitatamente responsabile. Questa informazione può essere omessa se presenta solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3.

3) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti di un capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 68/151/CEE, e all'articolo 2, lettera c), della direttiva 77/91/CEE;

4) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;

5) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni e di titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;

6) l'importo dei debiti della società la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti della società coperti da garanzie reali costituite dalla società, con l'indicazione della loro natura e forma. Queste indicazioni devono essere specificate separatamente per ciascuna voce relativa ai debiti, come previsto negli schemi degli ►M10  articoli 9, 10 e 10 bis ◄ ;

7) l'importo complessivo degli impegni finanziari che non figurano nello stato patrimoniale se la relativa indicazione è utile per valutare la situazione finanziaria. Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese collegate devono essere menzionate in modo distinto;

8) la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari ai sensi dell'articolo 28 secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi corrispondenti all'attività ordinaria della società, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli;

9) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché le spese per il personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritte separatamente nel conto profitti e perdite — ripartite secondo quanto è previsto dall'articolo 23, punto 6;

10) la proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdita di esercizio è stato influenzato da una valutazione delle voci effettuata, in deroga ai principi degli ►M8  articoli 31 e da 34 a 42 quater ◄ , durante l'esercizio o un esercizio precedente per poter ottenere sgravi fiscali. Qualora tale valutazione incida in modo apprezzabile sul futuro onere fiscale, devono essere fornite indicazioni in merito;

11) la differenza fra l'onere fiscale imputato all'esercizio e agli esercizi precedenti e l'onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi, nella misura in cui la differenza è apprezzabile in relazione al futuro onere fiscale. Tale importo può anche essere indicato in modo cumulato nello stato patrimoniale, in una voce specifica dal titolo corrispondente;

12) l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro funzioni, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni. Tali informazioni devono essere fornite globalmente per ciascuna categoria;

13) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, precisando il saggio d'interesse, le condizioni essenziali e gli importi eventualmente rimborsati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate. Tali informazioni devono essere fornite globalmente per ciascuna categoria;

▼M8

14) qualora non sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari a norma della sezione 7 bis:

a) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati

i) il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 1;

ii) informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; e

b) per le immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 42 bis contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo e senza che ci si avvalga dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa):

i) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

ii) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile;

▼M11

15) separatamente, l'importo totale dei corrispettivi di competenza nell'esercizio finanziario del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica (assurance services), l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Gli Stati membri possono prevedere che tale obbligo non si applichi se la società è inclusa nei conti consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, a condizione che tali indicazioni siano contenute nella nota integrativa dei conti consolidati.

▼B

2.  Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1, punto 2, alle società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

▼M4

3.  Gli Stati membri possono consentire di non fornire le indicazioni previste al paragrafo 1, punto 12 qualora tali indicazioni permettano di identificare la situazione di un determinato membro di tali organi.

Articolo 44

▼M11

1.  Gli Stati membri possono consentire che le società di cui all'articolo 11 redigano la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata senza le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5) a 12), punto 14), lettera a), e punto 15). Tuttavia, la nota deve contenere le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6), in totale per tutte le voci interessate.

▼M4

2.  Gli Stati membri possono inoltre permettere che le società di cui al paragrafo 1, siano esonerate dall'obbligo di fornire nell'allegato le informazioni previste all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, nonché agli articoli 18 e 21, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2 e all'articolo 42, secondo comma.

3.  L'articolo 12 è applicabile.

▼B

Articolo 45

1.  Gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 2:

a) assumano la forma di un estratto, depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE; di ciò deve farsi menzione nell'allegato;

b) vengono omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 2. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Della omissione di dette indicazioni deve farsi menzione nell'allegato.

▼M11

2.  Il paragrafo 1, lettera b), si applica anche alle indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8).

Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all'articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8). Gli Stati membri possono inoltre autorizzare le società di cui all'articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 15), a condizione che tali indicazioni siano fornite al sistema di controllo pubblico di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ( 6 ), su richiesta dello stesso.

▼B



SEZIONE 9

Contenuto della relazione sulla gestione

Articolo 46

▼M10

1.  

a) La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

b) l'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale;

c) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

▼B

2.  Tale relazione deve anche contenere indicazioni concernenti:

a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

b) l'evoluzione prevedibile della società;

c) le attività in materia di ricerca e di sviluppo;

d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE.

▼M3

e) l'esistenza delle succursali della società;

▼M8

f) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e dei profitti e delle perdite,

 gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni attese cui si applica un sistema contabile di copertura, e

 l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

▼M4

3.  Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 non siano tenute a redigere la relazione sulla gestione, purché forniscano nell'allegato le indicazioni prescritte all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE e concernenti l'acquisizione delle azioni proprie.

▼M10

4.  Gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare le società di cui all'articolo 27 dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, lettera b), per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

▼B



SEZIONE 10

Pubblicità

Articolo 47

1.  I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può consentire che la relazione sulla gestione non formi oggetto di detta pubblicità. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società nello Stato membro interessato. ►M1  Deve essere possibile ottenere copia integrale o parziale di questa relazione a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo. ◄

▼M5

1 bis.  Lo Stato membro cui è soggetta la società contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma (società interessata) può dispensare la medesima dalla pubblicazione dei conti in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, purché tali conti siano a disposizione del pubblico presso la sede della società, qualora:

a) tutti i soci illimitatamente responsabili della società interessata siano società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta la società interessata e nessuna di queste società pubblichi i conti della società interessata congiuntamente ai propri conti, o

b) tutti i soci illimitatamente responsabili siano società che non siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro ma che abbiano una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

Deve essere possibile ottenere, su richiesta, copie dei conti. Il prezzo di dette copie non deve essere superiore al costo amministrativo. Opportune sanzioni devono essere previste per la mancata ottemperanza all'obbligo di pubblicazione, stabilito nel presente paragrafo.

▼B

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 pubblichino:

a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata delle informazioni richieste tra paren- tesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, nonché alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione;

▼M4

b) un allegato in forma abbreviata conformemente all'articolo 44.

▼B

L'articolo 12 è applicabile.

Inoltre, gli Stati membri possono permettere a tali società di non pubblicare il conto profitti e perdite, la relazione sulla gestione e la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti.

3.  Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 27, pubblichino:

a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata nel bilancio o nell'allegato:

 delle voci C I 3, C II 1, 2, 3, e 4, C III 1, 2, 3, 4 e 7, D II 2, 3 e 6 e D III 1 e 2 dell'attivo e le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 del passivo di cui all'articolo 9,

 delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3, 4 e 7, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e le voci I 1, 2, 6, 7 e 9, di cui all'articolo 10,

 delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3 dell'attivo e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 del passivo,

 delle informazioni richieste tra parentesi alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3;

b) un allegato in forma abbreviata, sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti 5, 6, 8, 10 e 11. Tuttavia, l'allegato deve indicare le informazioni previste all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, globalmente per tutte le voci interessate.

Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1 per quanto riguarda il conto profitti e perdite, la relazione sulla gestione e la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti.

L'articolo 12 è applicabile.

Articolo 48

In ogni pubblicazione integrale i conti annuali e la relazione sulla gestione devono essere riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali la persona incaricata della revisione dei conti ha redatto la sua relazione. Essi devono essere accompagnati dal testo integrale della vidimazione. ►M10  ————— ◄

Articolo 49

Se i conti annuali non sono integralmente pubblicati, si deve precisare che si tratta di una versione in forma abbreviata e di ciò deve farsi menzione nel registro in cui i conti sono stati depositati ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1. Qualora tale deposito non abbia ancora avuto luogo, si deve far menzione del fatto. ►M10  La relazione della persona o delle persone incaricate della revisione dei conti annuali (in seguito denominato «il revisore legale») non accompagna questa pubblicazione, ma va comunque reso noto se la relazione esprimeva un giudizio con o senza rilievi o negativo o se il revisore legale si era trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Si deve inoltre rendere noto se la relazione del revisore legale metteva in evidenza richiami di informative sui quali il revisore richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio. ◄

Articolo 50

Contemporaneamente ai conti annuali e secondo le stesse modalità si devono pubblicare:

 la proposta di destinazione degli utili o delle perdite di esercizio,

 la destinazione degli utili o delle perdite di esercizio,

nel caso che tali elementi non appaiano nei conti annuali.

▼M4

Articolo 50 bis

I conti annuali, oltre ad essere pubblicati nella moneta in cui sono compilati, possono esserlo in ecu, utilizzando il tasso di conversione della data di chiusura del bilancio. Detto tasso è indicato nell'allegato.

▼B



SEZIONE 11

Controllo

Articolo 51

▼M10

1.  I conti annuali delle società sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ( 7 ).

Il revisore legale esprime parimenti un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

▼B

2.  Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo previsto al paragrafo 1 le società di cui all'articolo 11.

L'articolo 12 è applicabile.

3.  Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri introducono nella loro legislazione adeguate sanzioni nel caso in cui i conti annuali o la relazione sulla gestione delle società in questione non siano redatti conformemente alla presente direttiva.

▼M10

Articolo 51 bis

1.  La relazione del revisore legale comprende:

a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

2.  La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

▼B



SEZIONE 12

Disposizioni finali

Articolo 52

1.  È istituito presso la Commissione un comitato di contatto, con il compito:

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della direttiva mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;

b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.

2.  Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione.

3.  Il comitato è convocato dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei membri.

Articolo 53

▼M10 —————

▼B

2.  Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva espressi in unità di conto europee, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

▼M10

Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11, 27, 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ( 8 ).

▼M3 —————

▼B

Articolo 55

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate solo diciotto mesi dopo lo spirare del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia tali diciotto mesi possono essere portati a cinque anni:

a) per le «unregistered companies» nel Regno Unito e in Irlanda;

b) per l'applicazione degli articoli 9 e 10, nonché degli articoli da 23 a 26 concernenti gli schemi per lo stato patrimoniale nonché il conto profitti e perdite, qualora uno Stato membro abbia messo in vigore per questi documenti altri schemi non più di tre anni prima della notifica della presente direttiva;

c) per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative al calcolo e alla presentazione nello stato patrimoniale di ammortamenti riguardanti elementi del patrimonio rientranti nelle voci di attivo menzionate all'articolo 9, voci C II 2 e 3, e all'articolo 10, voci C II 2 e 3;

d) per l'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, tranne quanto riguarda le società già soggette all'obbligo di pubblicità a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE. In tal caso, l'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva si applica ai conti annuali e alla relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti;

e) per l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1.

Inoltre tale termine di diciotto mesi può essere portato ad otto anni per le società di navigazione il cui oggetto principale è la navigazione e che esistono già al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼M1

Articolo 56

1.  L'obbligo di indicare nei conti annuali le voci previste dagli ►M10  articoli 9, 10 e 10 bis ◄ e da 23 a 26, che riguardano le imprese collegate ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 83/349/CEE, e l'obbligo di fornire delle informazioni relative a tali imprese, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14 e all'articolo 43, paragrafo 1, 7), entrano in vigore alla data indicata nell'articolo 49, paragrafo 2, della citata direttiva.

2.  L'allegato deve inoltre recare:

a) nome e sede dell'impresa che redige i conti consolidati dell'insieme più grande di imprese di cui la società fa parte in quanto impresa figlia;

b) nome e sede dell'impresa che redige i conti consolidati dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera a), del quale la società fa parte in quanto impresa figlia;

c) va indicato il luogo in cui i conti consolidati contemplati alle lettere a) e b), sempreché disponibili, possono essere ottenuti.

Articolo 57

Fatte salve le direttive 68/151/CEE e 77/91/CEE, gli Stati membri possono non applicare alle società soggette alla loro legislazione nazionale, imprese figlie ai sensi della direttiva 83/349/CEE, le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, il controllo e la pubblicità dei conti annuali, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro;

b) tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra; tale dichiarazione è richiesta per ogni esercizio;

c) l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;

e) l'impresa figlia è inclusa nei conti consolidati redatti dall'impresa madre conformemente alla direttiva 83/349/CEE;

f) l'esenzione di cui sopra è menzionata nell'allegato dei conti consolidati redatti dall'impresa madre;

g) i conti consolidati di cui alla lettera e), la relazione consolidata sulla gestione e la relazione della persona incaricata del controllo dei conti sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

▼M5

Articolo 57 bis

1.  Gli Stati membri possono richiedere alle società previste all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi società elencata all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma (società interessata), di redigere, far verificare e pubblicare, con i propri conti e conformemente alle disposizioni della presente direttiva, i conti della società interessata.

In questo caso i requisiti della presente direttiva non si applicano alla società interessata.

2.  Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni della presente direttiva alla società interessata qualora:

a) i conti di detta società siano redatti, verificati e pubblicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva da una società prevista all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma la quale sia socio illimitatamente responsabile della società interessata e sia disciplinata dal diritto di un altro Stato membro;

b) la società interessata sia compresa nei conti consolidati redatti, verificati e pubblicati ai sensi della direttiva 83/349/CEE da un socio illimitatamente responsabile o qualora la società interessata sia compresa nei conti consolidati di una più ampia associazione di imprese redatti, verificati e pubblicati in conformità della direttiva 83/349/CEE da una impresa madre disciplinata dal diritto di uno Stato membro. Detta deroga deve figurare nell'allegato dei conti consolidati.

3.  In questi casi la società interessata è tenuta a comunicare a chiunque lo richieda il nome della società che pubblica i conti.

▼M1

Articolo 58

Gli Stati membri possono non applicare alle società regolate dalla loro legislazione nazionale, imprese madri ai sensi della direttiva 83/349/CEE, le disposizioni della presente direttiva relative al controllo ed alla pubblicità del conto profitti e perdite, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'impresa madre redige conti consolidati conformemente alla direttiva 83/349/CEE ed è inclusa nei conti consolidati;

b) l'esenzione di cui sopra è menzionata nell'allegato dei conti annuali dell'impresa madre;

c) l'esenzione di cui sopra è menzionata nell'allegato dei conti consolidati redatti dall'impresa madre;

d) l'utile (perdita) dell'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nello stato patrimoniale dell'impresa madre.

Articolo 59

1.  Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni ai sensi dell'articolo 17 detenute nel capitale di imprese sulla cui gestione e politica finanziaria è esercitata un'influenza notevole siano iscritte nello stato patrimoniale conformemente ai paragrafi da 2 a 9 come sottovoci delle voci «Partecipazioni in imprese collegate» o «Partecipazioni», a seconda dei casi. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detenga il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale impresa. Si applica l'articolo 2 della direttiva 83/349/CEE.

2.  Quando il presente articolo è applicato per la prima volta ad una partecipazione di cui al paragrafo 1, tale partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale:

a) al suo valore contabile valutato conformemente agli ►M8  sezioni 7 o 7 bis ◄ . La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione viene indicata a parte nello stato patrimoniale o nell'allegato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta, ovvero,

b) per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle regole di valutazione di cui agli ►M8  sezioni 7 o 7 bis ◄ è menzionata a parte nello stato patrimoniale o nell'allegato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta.

c) Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione della lettera a) o della lettera b). Lo stato patrimoniale o l'allegato deve indicare a quale delle due lettere si è fatto ricorso.

d) Per l'applicazione delle lettere a) e b) gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione della partecipazione di cui al paragrafo 1 oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi del paragrafo 1.

3.  Gli elementi dell'attivo o del passivo dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione, ai sensi del paragrafo 1, che siano stati valutati secondo metodi non uniformi rispetto al metodo seguito dalla società che redige i conti annuali, possono essere valutati nuovamente, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), conformemente ai metodi adottati dalla società che redige i conti annuali. Se non si è proceduto alla nuova valutazione, ne deve essere fatta menzione nell'allegato. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione.

4.  Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto di cui al paragrafo 2, lettera b), è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso è detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione.

5.  Se la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), non è collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa è trattata conformemente alle norme applicabili alla voce «avviamento».

6.  

a) La frazione dell'utile o della perdita attribuibile alle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è iscritta nel conto profitti e perdite in una voce specifica dal titolo corrispondente.

b) Se tale importo supera l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza deve essere portato ad una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

c) Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile attribuibile alle partecipazioni di cui al paragrafo 1 figuri nel conto profitti e perdite solo se corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili.

7.  Le eliminazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 83/349/CEE sono effettuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi. Si applica l'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della citata direttiva.

8.  Se un'impresa in cui è detenuta una partecipazione ai sensi del paragrafo 1 redige conti consolidati, le disposizioni dei paragrafi che precedono si applicano al patrimonio netto iscritto in tali conti consolidati.

9.  Il presente articolo può non essere applicato quando le partecipazioni di cui al paragrafo 1 presentino solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3.

▼B

Articolo 60

Fino ad ulteriore coordinamento gli Stati membri possono prevedere che la valutazione dei valori in cui le società di investimento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, hanno collocato i propri fondi, sia effettuata ►M10  sulla base del valore equo ◄ .

In tal caso gli Stati membri possono altresì dispensare le società di investimento a capitale variabile dal far figurare distintamente gli importi di rettifica di valore di cui all'articolo 36.

▼M1

Articolo 61

Gli Stati membri possono non applicare ad una società regolata dalla loro legislazione nazionale, impresa madre ai sensi della direttiva 83/349/CEE, l'articolo 43, paragrafo 1, 2), della presente direttiva, per quanto riguarda l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita delle imprese interessate se:

a) le imprese in questione sono incluse nei conti consolidati redatti da detta impresa madre o nei conti consolidati di un insieme più grande di imprese, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE, ovvero

b) i diritti detenuti nel loro capitale sono trattati dall'impresa madre in questione nei suoi conti annuali conformemente all'articolo 59, o nei conti consolidati redatti da detta impresa madre conformemente all'articolo 33 della direttiva 83/349/CEE.

▼M8

Articolo 61 bis

La Commissione riesamina, entro il 1o gennaio 2007, le disposizioni degli articoli da ►M10  da 42 bis a 42 septies ◄ , dell'articolo 43, paragrafo 1, punti 10 e 14, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b), alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni sulla valutazione al valore equo e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare i summenzionati articoli.

▼B

Articolo 62

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 38.

( 2 ) GU n. C 39 del 7. 6. 1973, pag. 31.

( 3 ) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

( 4 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

( 5 ) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

( 6 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

( 7 ) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

( 8 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

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