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Document 01972A0722(03)-20190301

Consolidated text: Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2840(1)/2019-03-01

01972A0722(03) — IT — 01.03.2019 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

(GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DEL COMITATO MISTON. 5/73 relativa ai certificati di circolazione delle merci A.OS.1 e A.W.1 di cui agli allegati V e VI del protocollo n. 3

  L 160

65

18.6.1973

 M2

DECISIONE DEL COMITATO MISTON. 6/73 che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 160

67

18.6.1973

 M3

DECISIONE DEL COMITATO MISTON. 7/73 relativa alle merci in corso di trasporto alla data del 1o aprile 1973

  L 160

72

18.6.1973

 M4

DECISIONE DEL COMITATO MISTON. 8/73 relativa all’annotazione dei certificati A.W.1 di cui all’allegato VI del protocollo n. 3

  L 160

73

18.6.1973

 M5

DECISIONEN. 9/73 DEL COMITATO MISTO che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 347

37

17.12.1973

 M6

DECISIONEN. 10/73 DEL COMITATO MISTO del 12 dicembre 1973

  L 365

136

31.12.1973

 M7

DECISIONEN. 11/73 DEL COMITATO MISTO dell 11 dicembre 1973

  L 365

162

31.12.1973

 M8

DECISIONEN. 11/73 DEL COMITATO MISTO dell 11 dicembre 1973

  L 365

166

31.12.1973

 M9

DECISIONEN. 1/74 DEL COMITATO MISTO che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 224

17

13.8.1974

 M10

DECISIONEN. 2/74 DEL COMITATO MISTO che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

  L 224

18

13.8.1974

 M11

DECISIONEN. 3/74 DEL COMITATO MISTO del 31 ottobre 1974

  L 352

32

28.12.1974

►M12

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

  L 106

17

26.4.1975

 M13

DECISIONEN. 1/75 DEL COMITATO MISTO del 1o dicembre 1975

  L 338

74

31.12.1975

 M14

DECISIONEN. 2/75 DEL COMITATO MISTO del 1o dicembre 1975

  L 338

76

31.12.1975

 M15

DECISIONEN. 1/76 DEL COMITATO MISTO del 12 aprile 1976

  L 215

14

7.8.1976

 M16

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica le tabelle I e II allegate al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

  L 298

44

28.10.1976

 M17

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica la versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

  L 328

58

26.11.1976

 M18

DECISIONEN. 2/76 DEL COMITATO MISTO che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l’elenco di cui all’articolo 25 di tale protocollo

  L 328

50

26.11.1976

 M19

DECISIONEN. 3/76 DEL COMITATO MISTO che completa la nota 11 ad articolo 23 dell’allegato I del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 328

56

26.11.1976

 M20

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica l' allegato A del protocollo n. 1 dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

  L 338

17

7.12.1976

 M21

DECISIONEN. 1/77 DEL COMITATO MISTO del 14 dicembre 1977

  L 342

28

29.12.1977

 M22

DECISIONEN. 2/77 DEL COMITATO MISTO del 14 dicembre 1977

  L 342

87

29.12.1977

 M23

REGOLAMENTO (CEE) N. 2933/77 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1977

  L 342

27

29.12.1977

 M24

ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

  L 116

2

28.4.1978

►M25

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica

  L 303

26

28.10.1978

 M26

DECISIONEN. 1/78 DEL COMITATO MISTO del 5 dicembre 1978

  L 376

20

30.12.1978

 M27

DECISIONEN. 1/80 DEL COMITATO MISTO del 28 maggio 1980

  L 257

20

1.10.1980

 M28

DECISIONEN. 2/80 DEL COMITATO MISTO del 28 maggio 1980

  L 257

41

1.10.1980

 M29

DECISIONEN. 3/80 DEL COMITATO MISTO che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

  L 385

17

31.12.1980

 M30

DECISIONEN. 1/81 DEL COMITATO MISTO del 1o giugno 1981

  L 247

14

31.8.1981

 M31

DECISIONEN. 2/81 DEL COMITATO MISTO del 1o giugno 1981

  L 247

28

31.8.1981

 M32

DECISIONEN. 3/81 DEL COMITATO MISTO del 1o giugno 1981

  L 247

48

31.8.1981

 M33

DECISIONEN. 4/81 DEL COMITATO MISTO del 1o giugno 1981

  L 247

63

31.8.1981

 M34

DECISIONEN. 1/82 DEL COMITATO MISTO del 17 settembre 1982

  L 382

24

31.12.1982

 M35

DECISIONEN. 2/82 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA dell 8 dicembre 1982

  L 385

68

31.12.1982

 M36

DECISIONEN. 2/82 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA dell 8 dicembre 1982

  L 385

68

31.12.1982

 M37

ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica la tabella II allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

  L 337

2

2.12.1983

 M38

ACCORDO in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

  L 323

313

11.12.1984

 M39

DECISIONEN. 1/85 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 21 maggio 1985

  L 301

14

15.11.1985

 M40

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo al regime degli scambi concernente le zuppe, le salse e i condimenti

  L 309

23

21.11.1985

 M41

DECISIONEN. 2/85 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 3 dicembre 1985

  L 47

47

25.2.1986

 M42

DECISIONEN. 1/86 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 17 marzo 1986

  L 134

27

21.5.1986

 M43

DECISIONEN. 2/86 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 28 maggio 1986

  L 199

28

22.7.1986

 M44

DECISIONEN. 3/86 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 9 dicembre 1986

  L 100

26

11.4.1987

 M45

DECISIONEN. 1/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 4 giugno 1987

  L 236

12

20.8.1987

 M46

DECISIONEN. 2/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 23 ottobre 1987

  L 388

39

31.12.1987

 M47

DECISIONEN. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 14 dicembre 1987

  L 100

14

19.4.1988

 M48

PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 216

75

8.8.1988

 M49

DECISIONEN. 2/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 6 dicembre 1988

  L 379

27

31.12.1988

 M50

DECISIONEN. 3/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 6 dicembre 1988

  L 379

29

31.12.1988

 M51

DECISIONEN. 4/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 6 dicembre 1988

  L 379

30

31.12.1988

 M52

DECISIONEN. 5/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 6 dicembre 1988

  L 381

22

31.12.1988

 M53

DECISIONEN. 1/89 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 26 giugno 1989

  L 278

23

27.9.1989

►M54

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo all’eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all’esportazione e misure di effetto equivalente

  L 295

29

13.10.1989

 M55

DECISIONEN. 1/90 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 2 maggio 1990

  L 176

12

10.7.1990

 M56

DECISIONEN. 4/90 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA dell 8 giugno 1990

  L 210

36

8.8.1990

 M57

DECISIONEN. 1/91 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 27 settembre 1991

  L 311

17

12.11.1991

 M58

DECISIONEN. 2/91 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 27 settembre 1991

  L 311

18

12.11.1991

 M59

DECISIONEN. 3/91 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 13 dicembre 1991

  L 42

45

18.2.1992

 M60

DECISIONEN. 3/92 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 18 novembre 1992

  L 85

21

6.4.1993

 M61

DECISIONEN. 1/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 5 aprile 1993

  L 283

37

18.11.1993

 M62

DECISIONEN. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 28 aprile 1993

  L 52

11

23.2.1994

 M63

DECISIONEN. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 28 giugno 1993

  L 52

23

23.2.1994

 M64

DECISIONEN. 1/94 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 6 aprile 1994

  L 204

150

6.8.1994

►M65

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica che aggiunge all’accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica un protocollo supplementare relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

  L 169

77

27.6.1997

 M66

DECISIONEN. 1/96 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 19 dicembre 1996

  L 195

1

23.7.1997

 M67

DECISIONEN. 1/1999 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 24 giugno 1999

  L 249

25

22.9.1999

 M68

DECISIONEN. 2/1999 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 29 novembre 1999

  L 323

14

15.12.1999

 M69

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica

  L 76

12

25.3.2000

►M70

DECISIONE n. 1/2000 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 25 ottobre 2000

  L 51

1

21.2.2001

 M71

DECISIONE n. 1/2001 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 24 gennaio 2001

  L 51

40

21.2.2001

 M72

DECISIONE N. 801/2004 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 28 aprile 2004

  L 352

18

27.11.2004

►M73

ACCORDO tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

  L 23

19

26.1.2005

 M74

Modificato da: DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 13 febbraio 2014

  L 54

19

22.2.2014

 M75

DECISIONEN. 2/2005 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 17 marzo 2005

  L 101

17

21.4.2005

 M76

DECISIONE n. 3/2005 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 15 dicembre 2005

  L 45

1

15.2.2006

 M77

DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 31 gennaio 2006

  L 44

18

15.2.2006

►M78

DECISIONE N. 2/2006 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 31 gennaio 2006

  L 44

21

15.2.2006

 M79

DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 31 gennaio 2007

  L 35

29

8.2.2007

 M80

DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 22 febbraio 2008

  L 69

34

13.3.2008

 M81

DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO MISTO SVIZZERA-CE del 14 gennaio 2009

  L 29

55

31.1.2009

 M82

DECISIONE N. 2/2009 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 13 luglio 2009

  L 252

1

24.9.2009

 M83

DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 28 gennaio 2010

  L 41

72

16.2.2010

 M84

DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 14 gennaio 2011

  L 19

40

22.1.2011

 M85

DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 15 marzo 2012

  L 85

35

24.3.2012

 M86

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 18 marzo 2013

  L 82

60

22.3.2013

►M87

DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 3 dicembre 2015

  L 23

79

29.1.2016

 M88

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 20 aprile 2018

  L 111

7

2.5.2018

►M89

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA del 29 gennaio 2019

  L 43

36

14.2.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 019, 25.1.1986, pag.  62  (1984/1211)

 C2

Rettifica, GU L 033, 10.2.2016, pag.  38 (2/2016)

 C3

Rettifica, GU L 232, 17.9.2018, pag.  4 (2/2016)




▼B

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera



LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

DESIDEROSE di consolidare e di estendere, in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svizzera e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea,

RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

DICHIARANDOSI pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:



Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

a) 

promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera e di favorire in tal modo nella Comunità e in Svizzera il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,

b) 

assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,

c) 

contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.

▼M70

Articolo 2

L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera:

i) 

figuranti nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, ad esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I;

ii) 

elencati nell'allegato II;

iii) 

figuranti nel protocollo n. 2, tenuto conto delle modalità particolari stabilite in detto protocollo.

▼B

Articolo 3

1.  
Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
2.  

I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

— 
il 1o aprile 1973 ogni dazio è portato all’80 % del dazio di base;
— 
le successive quattro riduzioni, del 20 °/o ciascuna, si effettuano:
il 1o gennaio 1974
il 1o gennaio 1975
il 1o gennaio 1976
il 1o luglio 1977.

Articolo 4

1.  
Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale.

2.  
La Danimarca, l'Irlanda ►M12  ————— ◄ e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M12  ————— ◄ .

▼M70

3.  
Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 18, la Svizzera può mantenere temporaneamente dazi corrispondenti all'elemento fiscale contenuto nei dazi doganali all'importazione per i prodotti figuranti nell'allegato III.

▼B

Il Comitato misto di cui all'articolo 29 verifica le condizioni d'applicazione del precedente comma, in particolare in caso di modifica dell'importo dell'elemento fiscale.

Esso esamina la situazione con riguardo alla trasformazione di tali dazi in tasse interne prima del 1o gennaio 1980 o di qualsiasi altra data che esso ritenesse opportuno fissare tenendo conto delle circostanze.

Articolo 5

1.  
Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 3 ed al protocollo n. 1, è il dazio effettivamente applicato il 1o gennaio 1972.
2.  
Se, dopo il 1o gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi, derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964—1967) i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.
3.  
I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 ed al ►M12  i protocolli nn. 1 e 2 ◄ , sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M12  ————— ◄ , per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 3 ed il ►M12  i protocolli nn. 1 e 2 ◄ sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 6

1.  
Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
2.  
Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e la Svizzera a partire dal 1o gennaio 1972 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1o gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

3.  

Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:

— 
ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1o gennaio 1974, al 60 % dell'aliquota applicata il 1o gennaio 1972;
— 
le tre successive riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate:
il 1o gennaio 1975
il 1o gennaio 1976
il 1o luglio 1977.

Articolo 7

1.  
Nessun dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1o gennaio 1974 al più tardi.

▼M70

2.  
Per i prodotti di cui all'allegato IV, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi conformemente alle disposizioni del detto allegato.

▼B

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il. regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina jl regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1.  
Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'accordo.
2.  
In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

▼M25

Article 12a

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell'accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo.

▼B

Articolo 13

1.  
Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
2.  
Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1o gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1o gennaio 1975.

▼M54

Articolo 13 bis

1.  
Nessuna nuova restrizione quantitativa all’esportazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
2.  
Le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure di effetto equivalente sono soppresse il 1 ° gennaio 1990, ad eccezione delle restrizioni in vigore alla data del 1° gennaio 1989 relative ai prodotti di cui al protocollo n. 6, che saranno eliminate in conformità delle disposizioni del protocollo stesso.

Articolo 13 ter

La parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in paesi terzi notifica tale modifica al comitato misto per quanto possibile entro trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell’altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

▼B

Articolo 14

▼M70

1.  
La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi delle voci 27.10, 27.11, ex 27.12 (ad eccezione dell'ozocerite e della cera di lignite o di torba) e 27.13 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci quando saranno adottate decisioni nell'ambito della politica commerciale comune per i prodotti in questione o quando sarà realizzata una politica energetica comune.

▼B

In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Svizzera; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 31.

2.  
La Svizzera si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili.
3.  
Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l'accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 15

1.  
Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'accordo.
2.  
In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall’in-trodurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.
3.  
Le Parti contraenti esaminano, secondo le condizioni di cui all'articolo 31, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.

Articolo 16

A partire dal 1o luglio 1977, i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 17

L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 18

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 19

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

Articolo 20

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 21

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

a) 

che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) 

che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

c) 

che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 22

1.  
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.
2.  
Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 23

1.  

Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:

i) 

ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) 

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) 

ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2.  
Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 24

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— 
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,
— 
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

▼M54

Articolo 24 bis

Quando l'applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13 bis:

1. 

implica la riesportazione in un paese terzo nei confronti del quale la parte contraente esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente, oppure

2. 

provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la parte contraente esportatrice;

e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla parte contraente esportatrice, quest'ultima può prendere adeguati provvedimenti nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

▼B

Articolo 25

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 26

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

▼M54

Articolo 27

1.  
Se una parte contraente sottopone le importazioni o le esportazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.
2.  
Nei casi di cui agli articoli 22-26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la parte contraente in causa fornisce al comitato misto, appena possibile, tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che implicano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.

3.  

Per l'attuazione del paragrafo 2 si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica in questione.

Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può revocare concessioni tariffarie;

b) 

le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 24 sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;

c) 

le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 bis sono notificate per esame al comitato misto. Per quanto riguarda l'articolo 24 bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.

Il comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente esportatrice è autorizzata ad applicare, a titolo provvisorio, adeguate misure all'esportazione del prodotto in causa;

d) 

per quanto riguarda l’articolo 25, si tengono consultazioni in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

e) 

quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

▼B

Articolo 28

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 29

1.  
È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2.  
Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3.  
Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

1.  
Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e dall'altro, da rappresentanti della Svizzera.
2.  
Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 31

1.  
La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.
2.  
Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3.  
Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 32

1.  
Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse delle economie delle due Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2.  
Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 33

Gli allegati e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 34

Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 35

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Confederazione svizzera.

Articolo 36

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana ►M12  ————— ◄ , olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1o gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1o aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M12 —————

▼B

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

▼M12 —————

▼B

signatory

signatory

signatory

Für die Schwiezerische Eidenossenschaft

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

signatory

signatory

▼M73

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell'accordo



Codice SA

Designazione delle merci

2905 43

– – Mannitolo

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo):

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine

3501 10

– Caseina

ex 3501 90

– Altri:

– Altri, diversi dalle colle di caseine

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

– Ovoalbumina:

3502 11

– – essiccata

3502 19

– – altra

3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

– A base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11

– – Acido stearico

3823 12

– – Acido oleico

3823 19

– – Altri

3823 70

– Alcoli grassi industriali

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

▼M70

ALLEGATO II

Lista dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera ii), dell'accordo



Codice SA

Designazione delle merci

1302.

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

— Succhi ed estratti vegetali:

ex 1302.19

— — altri:

— — — Oleoresina di vaniglia

1404.

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1404.20

— Linters di cotone

1516.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

ex 1516.20

— Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

. Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

ex 1518.

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: Linossina

▼M70

ALLEGATO III

Lista dei prodotti di cui all'articolo 4 dell'accordo

La Svizzera ha trasformato al 1o gennaio 1997 in imposta interna l'elemento fiscale dei dazi doganali all'importazione per i prodotti che figuravano all'allegato II dell'accordo del 1972: questo allegato è soppresso.

ALLEGATO IV

▼M54

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 dell’accordo

I dazi doganali applicati dalla Svizzera alle esportazioni nella Comunità dei prodotti qui di seguito elencati sono soppressi in conformità dei termini fissati.



Sistema armonizzato Voce n.

Designazione delle merci

Data della soppressione

ex 26.20

Ceneri e residui contenenti principalmente alluminio

1o gennaio 1993

74.04

Cascami e avanzi di rame

1o gennaio 1993

76.02

Cascami e avanzi di alluminio

1o gennaio 1993

▼B

PROTOCOLLO N. 1

concernente il regime applicabile a taluni prodotti





SEZIONE A

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SVIZZERA

Articolo 1

▼M25

1.  

I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente :



Calendario

Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 c 48.15 B

Altri prodotti

Aliquote dei dazi applicabili in percentuale

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o gennaio 1978

8

65

1o gennaio 1979

6

50

1o gennaio 1980

6

50

1o gennaio 1981

4

35

1o gennaio 1982

4

35

1o gennaio 1983

2

20

1o gennaio 1984

0

0

2.  

I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente :



Calendario

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o gennaio 1978

20

1o gennaio 1979

15

1o gennaio 1980

15

1o gennaio 1981

10

1o gennaio 1982

10

1o gennaio 1983

5

1o gennaio 1984

0

3.  

In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Svizzera, i dazi doganali seguenti :



Calendario

Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 e 48.15 B

Altri prodotti

Aliquote dei dazi applicabili in percentuale

Percentuali dei dazi applicabili

1o gennaio 1978

8

65

1o gennaio 1979

6

50

1o gennaio 1980

6

50

1o gennaio 1981

4

35

1o gennaio 1982

4

35

1o gennaio 1983

2

20

1o gennaio 1984

0

0

▼B

4.  
Durante il periodo dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca ►M12  ————— ◄ e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Svizzera, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell'allegato A per l'anno 1974, è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1o gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.
5.  
L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

1.  

I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:



Calendario

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o aprile 1973

95

1o gennaio 1974

90

1o gennaio 1975

85

1o gennaio 1976

75

1o gennaio 1977

60

1o gennaio 1978

40  con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem (ad eccezione delle sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A)

1o gennaio 1979

20

1o gennaio 1980

0

Per le sottovoci n. 78.01 A II e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, arrotondando al secondo decimale.

2.  

I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

ex 73.02

Ferro-leghe, ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trattato CECA

76.01

Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:

A.  greggio

78.01

Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:

A.  greggio:

II.  altro

79.01

Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:

A.  greggio

81.01

Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato

81.02

Molibdeno, greggio o lavorato

81.03

Tantalio, greggio o lavorato

81.04

Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:
B.  Cadmio
C.  Cobalto:
II.  lavorato ►M25  
D.  Cromo:
I.  greggio ; cascami e rottami:
b)  altri
II.  lavorato  ◄
E.  Germanio
F.  Afnio (celtio)
G.  Manganese
H.  Niobio (colombio)
IJ.  Antimonio
K.  Titanio
L.  Vanadio
M.  Uranio impoverito in U 235
O.  Zirconio
P.  Renio
Q.  Gallio, indio, tallio
R.  Cermets

Articolo 3

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d'opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

a) 

Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1o aprile 1973. Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1o gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.

Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell'allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; negli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

b) 

Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.

c) 

In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.

d) 

La Comunità notifica al Comitato misto, il 1o dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

e) 

Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

f) 

In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell'anno civile.

In tale caso, anteriormente al 1o luglio 1977:

— 
la Danimarca ►M12  ————— ◄ e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:



Anni

Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

— 
l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1o gennaio successivo.

g) 

Dopo il 1o luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

h) 

I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

Articolo 4

1.  

Fino al 31 dicembre 1975, la Comunità, nella sua composizione originaria, mantiene un minimo di riscossione di dazi doganali all'importazione dei prodotti seguenti:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Minimo di riscossione mantenuto

91.01

Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)

0,35 u.c. per pezzo

91.07

Movimenti finiti per orologi tascabili:

A.  bilanciere munito di spirale

0,28 u.c. per pezzo

91.11

Altre forniture di orologeria:

C.  Movimenti di orologi tascabili, non finiti:

I.  a bilanciere munito di spirale

0,28 u.c. per pezzo

2.  
I dazi doganali di cui al paragrafo 1 sono aboliti in due scaglioni uguali il 1o gennaio 1976 ed il 1o luglio 1977. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo i dazi così ridotti sono applicati, arrotondando al secondo decimale.
3.  
Le disposizioni dell'accordo sono applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, a condizione che la Svizzera applichi le disposizioni dell'accordo complementare all'«accordo tra la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera concernente i prodotti dell'orologeria», del 1967, firmato a Bruxelles il 20 luglio 1972.

Gli obblighi previsti dall'accordo complementare sono considerati come obblighi ai sensi dell'articolo 22 del presente accordo.



SEZIONE B

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Articolo 5

▼M25

1.  

Dal 1o gennaio 1978, i dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui all'allegato C del presente protocollo, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario :



Calendario

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o gennaio 1978

65

1o gennaio 1979

50

1o gennaio 1980

50

1o gennaio 1981

35

1o gennaio 1982

35

1o gennaio 1983

20

1o gennaio 1984

0

2.  

I dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti della voce 4418 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario :



Calendario

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o gennaio 1978

65

1o gennaio 1979

50

1o gennaio 1980

40

1o gennaio 1981

20

1o gennaio 1982

0

3.  

Dal 1o gennaio 1978, in deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Svizzera si riserva di applicare, in funzione delle necessità economiche e di considerazioni amministrative, all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato C, originari della Danimarca e del Regno Unito, i seguenti dazi doganali :



Calendario

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o gennaio 1978

65

1o gennaio 1979

50

1o gennaio 1980

50

1o gennaio 1981

35

1o gennaio 1982

35

1o gennaio 1983

20

1o gennaio 1984

0

▼B

Articolo 6

▼M25

Per i prodotti delle voci 4418, 4801 e 4807 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, la Svizzera si riserva la possibilità di istituire, in caso di gravi difficoltà, dei massimali indicativi secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente protocollo. Per le importazioni che superano i massimali possono essere ristabiliti dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

▼B

ALLEGATO A

Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974

DANIMARCA ►M12  ————— ◄ , REGNO UNITO



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Importo (in tonnellate)

Danimarca

►M12  — ◄

Regno Unito

Capitolo 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

 

 

 

►M25  48.01 ◄

►M25  Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : ◄

 

 

 

C.  Carta e cartoni kraft:

 

 

 

ex II.  altri, esclusi la carta e i cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner», e la carta kraft per sacchi di grande capienza

►M12  — ◄

145

►M25  
ex F.  altri :  ◄

 

 

 

►M25  

— Carta bibbia, carta velina ; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 %

 ◄

►M12  — ◄

202

►M25  

— Carta supporto greggia per tappezzeria

 ◄

►M12  — ◄

244

48.03

Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli

_

►M12  — ◄

126

►M25  48.07 ◄

►M25  Carta e cartoni patinati intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli : ◄

 

 

 

►M25  
C.  altri :  ◄

 

 

 

►M25  

— Carta patinata per la stampa o la scrittura

 ◄

►M12  — ◄

152

►M25  

— altri

 ◄

►M12  — ◄

586

►M25  48.16 ◄

►M25  Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili : ◄

►M12  — ◄

 

►M25  
A.  Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone  ◄

 

207

►M25  48.21 ◄

►M25  Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa : ◄

 

 

 

►M25  
B.  Assorbenti per bambini piccoli (bébés), condizionati per la vendita al minuto  ◄

►M12  — ◄

 

►M25  
D.  altri  ◄

►M12  — ◄

147

►M25  
ex
capitolo 48  ◄

►M25  Altri prodotti del capitolo 48 ad eccezione dei prodotti della sottovoce 48.01 A ◄

1 261

►M12   ◄

522

ex

capitolo 49

Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazi doganali nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

190

►M12   ◄

756 918  (1)

(1)   

In lire sterline.

ALLEGATO B

Elenco dei massimali per l’anno 1973



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Importo

(in tonnellate)

73.02

Ferro-leghe:

 

C.  Ferro-silicio

6 617

76.01

Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:

 

A.  Alluminio greggio

9 824

ALLEGATO C

Elenco dei prodotti per i quali la Svizzera ridurrà i suoi dazi nei confronti della Comunità durante un periodo transitorio prolungato



N. della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

▼M25

4801

Carte e cartoni,compresa l'ovatta, in rotoli od in fogli

▼B

4803.

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli od in fogli:

20

— altri

▼M25

4807

Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla superficie (marmorizzati, operati a colori « all'indiana» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli

▼B

4815.

Altre carte o cartoni tagliati per uso determinato:

22.

— altri

4821.

Altri lavori di pasta di carta, cartone od ovatta di cellulosa:

20

— Tovaglie, tovaglioli e fazzoletti

▼M73

PROTOCOLLO N. 2

Riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

Articolo 1

Principi generali

1.  
Le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.
2.  
Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
3.  
Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 2

Applicazione di misure di compensazione del prezzo

1.  
Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
2.  
Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.

Articolo 3

Misure di compensazione del prezzo all’importazione

1.  
Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all'importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate.
2.  
Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.
3.  
Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.

Articolo 4

Misure di compensazione del prezzo all’esportazione

1.  
Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzione, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.
2.  
Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
3.  
Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Articolo 5

Prezzi di riferimento

1.  
I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.
2.  
Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.
3.  
Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.
4.  
Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.

Articolo 6

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.

Articolo 7

Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.

TABELLA I

Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo



Codice SA

Denominazione dei prodotti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

.10

– Iogurt:

ex .10

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

.90

– altri:

ex .90

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

.20

– Paste da spalmare lattiere:

ex .20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

.10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

ex .10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

.90

– altra:

ex .90

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

.10

– Patate:

ex .10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

.20

– Patate:

ex .20

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

.11

– – Arachidi:

ex .11

– – – Burro di arachidi

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

.12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex .12

– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

.20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex .20

– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

.20

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

.90

– altre:

ex .90

– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

.10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex .10

– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri

.90

– altri

▼M78

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

.90

- altre:

ex .90

- - contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

.90

- altri:

ex .90

- - diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole

▼M73

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine

.10

– caseina

.90

– altra:

ex .90

– altri, diversi dalle colle di caseine

TABELLA II

Prodotti oggetto di libero scambio



Codice SA

Denominazione dei prodotti

0501

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0503

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

10

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

ex 90

– Altre, non atte all’alimentazione animale

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:

ex 00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

0509

Spugne naturali di origine animale

0510

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

Ortaggi o legumi, congelati:

40

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902

Tè, anche aromatizzato

0903

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 20

– Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale)

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1402

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

10

– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

20

– Linters di cotone

ex 90

– Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale)

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

ex 00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex 20

– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

90

– Altre:

ex 90

– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

ex 00

– Linossina

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

1522

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

50

– Fruttosio chimicamente puro

90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

ex 90

– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804

Burro, grasso e olio di cacao

1805

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

90

– altri:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

90

– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

80

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

ex 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

11

– – Arachidi:

ex 11

– – Arachidi, tostate:

– Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19 :

91

– – Cuori di palma

99

– – altri:

ex 99

– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

11

– – Estratti, essenze e concentrati

12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex 12

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %

20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex 20

– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %

30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

ex 10

– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale)

ex 20

– – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale

30

– Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

10

– Salsa di soia

30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex 30

– – Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata

90

– altra:

ex 90

– – «Chutney» di mango liquido

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex 10

– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

▼M78

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della 2009

.10

- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

.90

- altre:

ex .90

- - diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati e diverse da quelle contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

▼M73

2203

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

20

– Acquaviti di vino o di vinacce

30

– Whisky

40

– Rum e tafia

50

– Gin ed acquavite di ginepro («genièvre»)

60

– Vodka

70

– Liquori

2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

▼M89



TABELLA III

Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo di riferimento interno della Svizzera

CHF per 100 kg netti

Prezzo di riferimento interno dell'UE

CHF per 100 kg netti

Articolo 4, paragrafo 1

Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata in Svizzera

CHF per 100 kg netti

Articolo 3, paragrafo 3

Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata nell'UE

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

50,80

23,44

27,35

0,00

Frumento duro

1,20

0,00

Segala

42,50

21,92

20,60

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

91,95

46,69

45,25

0,00

Latte intero in polvere

606,15

333,85

272,30

0,00

Latte scremato in polvere

400,80

181,60

219,20

0,00

Burro

1 056,00

656,39

399,60

0,00

Zucchero bianco

Uova

38,00

0,00

Patate fresche

40,95

28,00

12,95

0,00

Grasso vegetale

170,00

0,00

▼M73

TABELLA IV

Regime d’importazione svizzero

a) 

Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.

▼M89

b) 

Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:



Materia prima agricola

Importo di base applicato in Svizzera

Articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato nell'UE

Articolo 4, paragrafo 2

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

22,30

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segala

16,80

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

36,90

0,00

Latte intero in polvere

221,60

0,00

Latte scremato in polvere

178,65

0,00

Burro

325,65

0,00

Zucchero bianco

Uova

30,95

0,00

Patate fresche

10,25

0,00

Grasso vegetale

138,55

0,00

▼M78

c) 

Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.



Voce della tariffa svizzera

Osservazioni

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Diversi dal «chutney» di mango liquido

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

ex 2202.9090

Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208.9010

 

2208.9099

 

▼M73

d) 

Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.



Voce tariffaria svizzera

Dazio applicato dall’entrata in vigore

Dazio applicato un anno dopo l’entrata in vigore

Dazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

2208.9021

27,30

13,70

0,00

2208.9022

46,70

23,30

0,00

e) 

Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1o gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.

▼M78

Appendice



Voce della tariffa svizzera

Osservazioni

Frumento tenero

Frumento duro

Segale

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

Latte intero in polvere

Latte scremato in polvere

Burro

Zucchero

Uova

Patate fresche

Grassi vegetali

kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

1901.2099

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

20

 

 

 

▼M73

Appendice del protocollo n. 2

Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa

1. Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.

2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.

3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l’altro:

a) 

il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione;

b) 

il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d’origine;

c) 

il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.

4. L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:

a) 

la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti;

b) 

qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto;

c) 

le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l’applicazione.

5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a), della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L'avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.

▼M87

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l'Unione europea o la Svizzera notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Svizzera avviano immediatamente negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2.  
Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Svizzera.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

▼B

PROTOCOLLO N. 4

relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda

In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Svizzera le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e dell'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati» ►M12  ————— ◄ , concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

PROTOCOLLO N. 5

concernente il regime applicabile dalla Svizzera all'importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie





Articolo 1

La Svizzera può assoggettare ad un regime di scorte obbligatorie i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e dell'esercito in tempo di guerra, non prodotti in Svizzera o prodotti in misura insufficiente e le cui caratteristiche e la natura permettono la costituzione di scorte.

La Svizzera applica detto regime in modo da non provocare discriminazione di sorta, diretta o indiretta, tra i prodotti importati dalla Comunità e i prodotti nazionali simili o di sostituzione.

Articolo 2

Alla data della firma del presente accordo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 1 i seguenti prodotti:

▼M70



Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

1516.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

— grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex 2091/2099

— — altri:

. olio di ricino idrogenato («opal-wax»), per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

1704.

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

— altri:

ex 9010

— — cioccolato bianco, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg

1806.

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

ex 1010/1020

— cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg

— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso eccedente 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati, di contenuto eccedente 2 kg:

2091/2099

— — altre

ex 3111/3290

— altre, presentate in tavolette, pani o bastoncini, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg

ex 9011/9029

— altre, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg

1905.

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

— altri:

— — pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta:

— — — non condizionati per la vendita al minuto:

— — — — grattatura di pane

9021

— — — — — per l'alimentazione degli animali

2510.

Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminocalcici naturali e crete fosfatiche:

ex 1000/2000

— fosfati naturali, per concimazione

2707.

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici:

— destinati a essere utilizzati come carburante:

1010

— — benzoli

2010

— — toluoli

3010

— — xiloli

4010

— — naftalene

5010

— — altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86

6010

— — fenoli

9110

— — oli di creosoto

9910

— — altri

— destinati a essere utilizzati per il riscaldamento:

ex 4090

— — naftalene

ex 5090

— — altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86

ex 6090

— — fenoli

ex 9190

— — oli di creosoto

ex 9990

— — altri

2709.

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

0010

— destinati a essere utilizzati come carburante

0090

— altri

2710.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base:

— destinati a essere utilizzati come carburante:

— — benzina e sue frazioni:

0011

— — — non addizionata di piombo e destinata a essere utilizzata inalterata come carburante

0012

— — — altra

0013

— — white spirit

0014

— — olio Diesel

0015

— — petrolio

0019

— — altri

— destinati a altri usi:

ex 0021

— — benzina e sue frazioni:

. per la produzione di gas e per la trasformazione petrochimica nonché per il riscaldamento industriale

0022

— — white spirit

0023

— — petrolio

0024

— — oli per il riscaldamento

ex 0025

— — distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300°C, non miscelati, esclusa la paraffina liquida farmaceutica

0026

— — distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300°C, miscelati

0027

— — grassi minerali lubrificanti

0029

— — altri distillati e prodotti

2809.

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici:

ex 2000

— acido fosforico e acidi polifosforici:

. acido fosforico, per concimazione

2814.

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa:

ex 1000

— ammoniaca anidra, per concimazione

ex 2000

— ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca), per concimazione

2827.

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

ex 1000

— cloruro di ammonio, per concimazione

2834.

Nitriti; nitrati:

— nitrati:

ex 2100

— — di potassio, per concimazione

ex 2900

— — altri:

. di magnesio e di calcio, per concimazione

2835.

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati:

— fosfati:

ex 2400

— — di potassio, per concimazione

ex 2500

— — idrogenoortofosfato di calcio («fosfato dicalcico»), per concimazione

ex 2600

— — altri fosfati di calcio, per concimazione

ex 2900

— — altri, per concimazione

— polifosfati:

ex 3900

— — altri, per concimazione

2836.

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:

ex 4000

— carbonati di potassio, per concimazione

2842.

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici, esclusi gli azoturi:

— silicati doppi o complessi

ex 1090

— — altri:

. sali doppi o complessi, (addolcificatori d'acqua), per la fabbricazione di liscivie

— altri:

ex 9090

— — altri:

. sali doppi o complessi, (addolcificatori d'acqua), per la fabbricazione di liscivie

2901.

Idrocarburi aciclici:

— saturi:

— — diversi da quelli gassosi:

1091

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— non saturi:

— — buta-1,3-diene e isoprene:

— — — isoprene:

2421

— — — — destinato a essere utilizzato come carburante

— — altri:

— — — diversi da quelli gassosi:

2991

— — — — destinati a essere utilizzati come carburante

2902.

Idrocarburi ciclici:

— cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

— — cicloesano:

1110

— — — destinato a essere utilizzato come carburante

— — altri:

1910

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— benzene:

2010

— — destinato a essere utilizzato come carburante

— toluene:

3010

— — destinato a essere utilizzato come carburante

— xileni:

— — o-xilene:

4110

— — — zdestinato a essere utilizzato come carburante

— — m-xilene:

4210

— — — destinato a essere utilizzato come carburante

— — p-xilene:

4310

— — — destinato a essere utilizzato come carburante

— — miscele di isomeri dello xilene:

4410

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— etilbenzene:

6010

— — destinato a essere utilizzato come carburante

— cumene:

7010

— — destinato a essere utilizzato come carburante

— altri:

9010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

2905.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

— monoalcoli saturi:

— — metanolo (alcole metilico):

1110

— — — destinato a essere utilizzato come carburante

— — propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico):

1210

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— — altri butanoli:

1410

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— — pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri:

1510

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— — ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:

1610

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

ex 1690

— — — altri:

. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

ex 1700

— — dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico):

. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

— — altri:

1910

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

ex 1990

— — — altri:

. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

— monoalcoli non saturi:

— — alcoli terpenici aciclici:

2210

— — — zdestinati a essere utilizzati come carburante

— — altri:

2910

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— — — altri:

ex 2999

— — — — altri:

. alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

2907.

Fenoli; fenoli-alcoli:

— monofenoli:

ex 1300

— — ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

ex 1500

— — naftoli e loro sali, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

— — altri:

ex 1990

— — — altri, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

ex 3000

— fenoli-alcoli, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

2909.

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

— eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

— — altri:

1910

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

— eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

3010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

— eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

— — eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:

4210

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— — eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:

4310

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— — altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:

4410

— — — destinati a essere utilizzati come carburante

— — altri:

4910

— — — zdestinati a essere utilizzati come carburante

— eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

5010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

— perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

6010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

2910.

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

ex 1000

— ossirano (ossido di etilene), per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

2915.

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

— acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri:

ex 6090

— — altri:

. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

— acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:

ex 7090

— — altri:

. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

— altri:

ex 9090

— — altri:

. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

. esteri di acidi monocarbossilici per la fabbricazione di lubrificanti sintetici

2916.

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

— acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

— — acidi oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri:

ex 1590

— — — altri:

. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

— — altri:

ex 1990

— — — altri:

. acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

2917.

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

— acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

ex 1200

— — acido adipico, suoi sali e suoi esteri:

. esteri dell'acido adipico per la fabbricazioni di lubrificanti sintetici

2922.

Composti amminici a funzioni ossigenate:

— ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a varie funzioni ossigenate; sali di tali prodotti:

— — altri:

ex 4990

— — — altri:

. nitrilotriacetati per la fabbricazione di liscivie

2933.

Composti eterociclici a eteroatomo (i) di solo azoto:

ex 4000

— composti contenenti una struttura a anelli chinolina o isochinolina (idrogenati o no) senza altre condensazioni:

. sostanze ad attività antibiotica

— composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o non) o piperanzinico:

— — altri:

ex 5910

— — — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:

. sostanze ad attività antibiotica

— altri:

ex 9010

— — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:

. sostanze ad attività antibiotica

2934.

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici:

— altri:

ex 9020

— — prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:

. sostanze ad attività antibiotica

2941.1000/9000

Antibiotici

3003.

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto:

1000

— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

2000

— contenenti altri antibiotici

3004.

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati o non miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:

1000

— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

2000

— contenenti altri antibiotici

3102.1000/9000

Concimi minerali o chimici azotati

3103.1000/9000

Concimi minerali o chimici fosfatici

3104.1000/9000

Concimi minerali o chimici potassici

3105.

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg:

2000

— concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3000

— idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

4000

— diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

— altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:

5100

— — contenenti nitrati e fosfati

5900

— — altri

6000

— concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio

ex 9000

— altri:

. contenenti azoto, acido fosforico o potassio

3401.

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

— saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

ex 1100

— — da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

— — altri:

1910

— — — saponi ordinari

ex 1990

— — — altri esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

2000

— saponi in altre forme

3402.

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

— agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:

— — anionici:

ex 1190

— — — altri:

. per la fabbricazione di liscivie

— — cationici:

ex 1290

— — — altri:

. per la fabbricazione di liscivie

— — non ionici:

ex 1390

— — — altri:

. per la fabbricazione di liscivie

ex 1900

— — altri:

. per la fabbricazione di liscivie

ex 2000

— preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

. preparazioni per liscivie, pronte per l'uso

ex 9000

— altri:

. per la fabbricazione di liscivie

. preparazioni per liscivie, pronte per l'uso

3403.

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

— contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:

ex 1900

— — altre:

. lubrificanti sintetici

— altre:

ex 9900

— — altre:

. lubrificanti sintetici

3505.

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole pregelatiniz-zati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati:

— destrina e altri amidi e fecole modificati:

1010

— — per l'alimentazione di animali

— colle:

2010

— — per l'alimentazione di animali

ex 3807.0000

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; metilene; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:

. per il riscaldamento

3811.

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

— altri:

9010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

3814.

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:

0010

— destinati a essere utilizzati come carburante

3817.

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:

— alchilbenzeni in miscele:

1010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

ex 1090

— — altri:

. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

— alchilnaftalene in miscele:

2010

— — destinati a essere utilizzati come carburante

ex 2090

— — altri:

. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

3819.0000

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di 70% in peso

3823.

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

— acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

ex 1300

— — acidi grassi del tallolio

. per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

— altri:

9030

— — prodotti destinati a essere utilizzati come carburante

— — altri:

ex 9099

— — — altri:

. addolcificatori d'acqua, preparati

3902.

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

— altri:

ex 9090

— — altri:

. polialfaolefina (PAO), per la fabbricazione di lubrificanti sintetici

▼B

Articolo 3

In caso di modificazione dell'elenco dei prodotti citati all'articolo 2, il regime definito all'articolo 1 sarà applicato anche ai prodotti nazionali simili, o di sostituzione. La Svizzera informa il Comitato misto che verifica preventivamente le condizioni d'applicazione definito all'articolo 1.

Articolo 4

Il Comitato misto sorveglia il buon funzionamento del regime previsto dal presente protocollo.

▼M54

PROTOCOLLO N. 6

relativo alla soppressione di alcune restrizioni quantitative alle esportazioni





Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Svizzera dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.



Sistema armonizzato Voce n.

Designazione delle merci

Data della soppressione

74.04

Cascami e avanzi di rame

1°. 1. 1993

ex 44.01

Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino

1°. 1. 1993

ex 44.03

Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato:

 

— altri, escluso il legno di pioppo

1°. 1. 1993

Legno squadrato anche parzialmente, ma non lavorato:

 

— altri, escluso il legno di pioppo

1°. 1. 1993

ex 44.07

Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm:

 

— di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili

1°. 1. 1993

ex 41.01

Pelli gregge di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg

1°. 1. 1992

ex 41.02

Pelli gregge di ovini e di agnelli

1°. 1. 1992

ex 41.03

Pelli gregge di caprini e di capretti

1°. 1.1992

ex 43.01

Pelli da pellicceria gregge di coniglio

1°. 1. 1992

▼M65

PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE

relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale





Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) 

«merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione dell'accordo del 22 luglio 1972;

b) 

«legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dalla Comunità europea o dalla Confederazione elvetica che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c) 

«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) 

«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) 

«operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle indagini su di esse.
2.  
L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo di applica a ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione.
2.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3.  

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:

a) 

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) 

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) 

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) 

i mezzi di trasporto per i quali si sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

— 
operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte contraente;
— 
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;
— 
merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
— 
persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale;
— 
mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

— 
comunicare tutti i documenti,
— 
notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione,

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3 alla richiesta di comunicazione o di notifica.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  
Le domande inoltrate secondo il presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) 

l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) 

la misura richiesta;

c) 

l'oggetto e il motivo della domanda;

d) 

le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) 

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) 

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  
Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.
4.  
Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.  
Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quanto quest'ultima non possa agire autonomamente.
2.  
Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, raccogliere presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2.  
I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1.  

Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) 

pregiudicare la sovranità della Confederazione elvetica o di uno Stato membro della Comunità cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; ovvero

b) 

pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; ovvero

c) 

riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero

d) 

violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  
Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3.  
Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.
2.  
I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce.

Articolo 11

Utilizzo delle informazioni

1.  
Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2.  
Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
3.  
Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1.  
L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Confederazione elvetica, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
2.  
Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Esse si trasmettono segnatamente l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti convengono di affidare al comitato misto la creazione di un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca.

▼B

ATTO FINALE



I rappresentanti

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

E DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

hanno, al momento della firma di questo accordo,

— 
adottato le seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:
1. 

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1,

2. 

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al trasporto di merci in transito,

3. 

Dichiarazione relativa ai lavoratori,

— 
preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:
1. 

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo,

2. 

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo.

I rappresentanti sopraddetti

e quello

DEL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,



hanno proceduto alla firma dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M12 —————

▼B

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen▼M12 —————▼B

signatory signatory signatory

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

signatory signatory signatory

Für das Fürstentum Liechtenstein

signatory

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1

Le Parti contraenti constatano che lo scambio di lettere intervenuto il 30 giugno 1967 fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo all'accordo concernente i prodotti dell'orologeria resta valido e potrebbe essere invocato per il caso che le disposizioni del presente accordo non fossero più applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 1.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai trasporti di merci in transito

Le Parti contraenti considerano che è interesse comune che per i trasporti di merci

— 
che, in provenienza e a destinazione della Comunità, attraversano in transito il territorio della Svizzera,
— 
o che, in provenienza e a destinazione della Svizzera, attraversano in transito il territorio della Comunità,

i prezzi e le condizioni non comportino discriminazioni o distorsioni, fondate sul paese di provenienza o di destinazione delle merci, che siano suscettibili di incidere negativamente sul buon funzionamento della libera circolazione di tali merci.

Dichiarazione relativa ai lavoratori

Data l'importanza dell'attività in Svizzera dei lavoratori cittadini degli Stati membri nel contesto delle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti sottolineano l'interesse comune che attribuiscono alle questioni concernenti la manodopera. A tal proposito, esse prendono atto con soddisfazione della firma, avvenuta a Roma il 22 giugno 1972, di un processo verbale contenente i risultati dei lavori della Commissione mista italo-svizzera.

Le Parti contraenti hanno notato che durante tali lavori sono stati formulati principi importanti e che si sono così potuti realizzare progressi notevoli, nel rispetto della politica di stabilizzazione adottata dalle autorità svizzere; sono state prese disposizioni adeguate per realizzarne degli altri nel miglior lasso di tempo. Esse hanno notato peraltro che tale stabilizzazione procede di pari passo con la realizzazione di una politica tendente all’istaurazione graduale di un mercato del lavoro il più omogeneo possibile.

Le Parti contraenti sono decise a promuovere, ciascuna per la sua parte, la realizzazione delle soluzioni più idonee per tali questioni d'interesse comune. Esse si dichiarano pronte ad esaminare in comune eventuali problemi concernenti i loro lavoratori.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27, ovvero in virtù dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.



( 1 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

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