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Document 01964A1229(01)-20040501

Consolidated text: Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità europea e la Turchia (64/733/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/2004-05-01

TESTO consolidato: 21964A1229(01) — IT — 01.05.2004

1964A1229 — IT — 01.05.2004 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

ACCORDO

che crea un'Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia

(64/733/CEE)

(GU P 217, 29.12.1964, p.3687)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Protocollo addizionale 

  L 293

4

29.12.1972

►M2

Protocollo finanziario 

  L 293

57

29.12.1972

►M3

Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

  L 293

63

29.12.1972

►M4

Scambio di Lettere relativo alla modifica dell’articolo 7 dell’allegato 6 del protocollo addizionale allegato all’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

  L 34

8

7.2.1974

►M5

Protocollo complementare all’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

  L 361

2

31.12.1977

►M6

Protocollo complementare relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell’acciaio

  L 361

187

31.12.1977

►M7

Protocollo complementare all’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

  L 53

91

27.2.1988

►M8

Protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’allargamento dell’Unione europea

  L 254

58

30.9.2005




▼B

ACCORDO

che crea un'Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia

(64/733/CEE)

TESTO DELL'ACCORDO

PROTOCOLLI

SOMMARIO

Preambolo

Titolo I: I principi

Titolo II: Attuazione della fase transitoria

Capitolo 1: Unione doganale

Capitolo 2: Agricoltura

Capitolo 3: Altre disposizioni di carattere economico

Titolo III: Disposizioni generali e finali

Protocollo n. 1: Protocollo provvisorio

Protocollo n. 2: Protocollo finanziario



PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

ed il Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ ,

da una parte,

Il Presidente della Repubblica di Turchia,

dall'altra,

Determinati a stabilire vincoli sempre più stretti fra il popolo turco ed i popoli riuniti nella ►M8  Comunità europea ◄ ;

Decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia e nella ►M8  Comunità europea ◄ mediante un più rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonché a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ ;

Prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia turca e la necessità di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato;

Riconoscendo che l'appoggio dato dalla ►M8  Comunità europea ◄ agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l'adesione della Turchia alla ►M8  Comunità europea ◄ ;

Decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ ;

Hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ , e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Sig. Paul Henri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Sig. Gerhard Schröder, Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Sig. Emilio Colombo, Ministro del Tesoro;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

il Sig. Eugène Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Sig. Joseph M.A.H. Luns, Ministro degli Affari Esteri;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA:

il Sig. Joseph M.A.H. Luns, Presidente in carica del Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ e Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

il Sig. Feridun Cemal Erkin, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:



TITOLO I

I PRINCIPI

Articolo 1

Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

Articolo 2

1.  L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

2.  Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo precedente, è prevista l'istituzione progressiva di un'unione doganale alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli 3, 4 e 5.

3.  L'Associazione comporta

a) una fase preparatoria;

b) una fase transitoria;

c) una fase definitiva.

Articolo 3

1.  Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria economia, con l'aiuto della ►M8  Comunità europea ◄ , in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nelle fasi transitoria e definitiva.

Le modalità di applicazione relative alla fase preparatoria, e in particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'Accordo.

2.  La fase preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo proroga secondo le modalità previste nel Protocollo provvisorio.

Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.

Articolo 4

1.  Durante la fase transitoria, le Parti Contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati:

 la progressiva attuazione di un'unione doganale fra la Turchia e la ►M8  Comunità europea ◄ ;

 il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della ►M8  Comunità europea ◄ , per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonché lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo,

2.  La durata di questa fase non potrà superare dodici anni, fatte salve le eccezioni che potranno essere previste di comune accordo. Tali eccezioni non devono ostacolare la realizzazione completa dell'unione doganale entro un termine ragionevole.

Articolo 5

La fase definitiva è basata sull'unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle Parti Contraenti.

Articolo 6

Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Articolo 7

Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.



TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA

Articolo 8

Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della ►M8  Comunità europea ◄ che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile.

Articolo 9

Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ .



Capitolo 1

Unione doganale

Articolo 10

1.  L'unione doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo si estende all'insieme degli scambi di merci.

2.  L'unione doganale comporta:

 il divieto, tra gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, sia all'importazione che all'esportazione, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, delle restrizioni quantitative, nonché di qualsiasi altra misura di effetto equivalente intesa ad assicurare alla produzione nazionale una protezione contraria agli obiettivi dell'Accordo;

 nelle relazioni tra la Turchia ed i Paesi terzi, l'adozione della tariffa doganale comune della ►M8  Comunità europea ◄ , nonché un ravvicinamento alle altre regolamentazioni applicate dalla ►M8  Comunità europea ◄ in materia di commercio estero.



Capitolo 2

Agricoltura

Articolo 11

1.  Il regime di Associazione si estende all'agricoltura e agli scambi di prodotti agricoli, secondo modalità particolari che tengono conto della politica agricola comune della ►M8  Comunità europea ◄ .

2.  Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato II del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ , come attualmente completato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato stesso.



Capitolo 3

Altre disposizioni di carattere economico

Articolo 12

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 13

Le Parti Contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 incluso e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ per eliminare tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento.

Articolo 14

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 incluso del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Articolo 15

Le condizioni e le modalità di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica della Turchia.

Articolo 16

Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati nelle disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalità ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nel Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ , devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.

Articolo 17

Ogni Stato parte all'Accordo attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi.

Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

Articolo 18

Ogni Stato parte all'Accordo pratica in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 19

Gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o, trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonché i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.

Articolo 20

Le Parti Contraenti si consultano al fine di facilitare tra gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della ►M8  Comunità europea ◄ che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca.

I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Articolo 21

Le Parti Contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro "politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriori di Paesi terzi alla ►M8  Comunità europea ◄ .



TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 22

1.  Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.

2.  Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute.

3.  Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di Associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle Parti Contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti.

Articolo 23

Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della ►M8  Comunità europea ◄ , e, dall'altro, di membri del Governo turco.

I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.

Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimità.

Articolo 24

La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della ►M8  Comunità europea ◄ e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di - presidenza può essere abbreviata per decisione del Consiglio di Associazione.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

Il Consiglio di Associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.

Articolo 25

1.  Ciascuna Parte Contraente può ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la ►M8  Comunità europea ◄ , uno Stato membro della ►M8  Comunità europea ◄ o la Turchia.

2.  Il Consiglio di Associazione può dirimere la controversia mediante decisione; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle ►M8  Comunità europee ◄ o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.

3.  Ciascuna Parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

4.  In conformità dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione stabilisce le modalità di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le Parti Contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 26

Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della ►M8  Comunità europea ◄ del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 27

Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della ►M8  Comunità europea  ◄ da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dall'altro.

Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento Europeo e il Parlamento turco.

Articolo 28

Quando il funzionamento dell'Accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ , le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla ►M8  Comunità europea ◄ .

▼M8

Articolo 29

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica di Turchia.

▼B

Articolo 30

I Protocolli che le Parti Contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 31

L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà concluso validamente, per quanto concerne la ►M8  Comunità europea ◄ , con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ e notificata alle Parti dell'Accordo.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

Articolo 32

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui all'articolo 31.

Articolo 33

L'Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

PROTOCOLLO N. 1

Protocollo provvisorio



LE PARTI CONTRAENTI,

Consapevoli dell'importanza, particolarmente nella fase preparatoria, delle esportazioni di tabacco, uve secche, fichi secchi e nocciole per l'economia turca,

Desiderando adottare il Protocollo provvisorio previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di Associazione;

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:



Articolo 1

1.  Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione esamina se, tenendo conto della situazione economica della Turchia, gli è possibile stabilire, in forma di Protocollo addizionale, le disposizioni concernenti le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria prevista dall'articolo 4 dell'Accordo.

Il Protocollo addizionale sarà firmato dalle Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure costituzionali richieste da ciascuna di esse.

2.  Se allo scadere del quinto anno il Protocollo addizionale non ha potuto essere stabilito, la procedura di cui al paragrafo 1 è di nuovo iniziata dopo un termine che sarà fissato dal Consiglio di Associazione e che non potrà eccedere i tre anni.

3.  Le disposizioni del presente Protocollo rimangono applicabili sino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale e al più tardi sino alla fine del decimo anno.

Tuttavia, qualora il Protocollo addizionale sia stato stabilito ma non sia potuto entrare in vigore alla fine del decimo anno, il Protocollo provvisorio è prorogato per un periodo massimo di un anno.

Se alla fine del nono anno il Protocollo addizionale non avrà potuto essere stabilito, il Consiglio di Associazione decide in merito al regime successivo della fase preparatoria da applicare a decorrere dalla fine del decimo anno.

Articolo 2

Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ aprono, per le loro importazioni originarie e provenienti dalla Turchia, i sottoindicati contingenti tariffari annui:

a)  24.01 — Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco



Unione economica belgo-lussemburghese …

1 250 tonnellate

Repubblica federale di Germania …

6 600 tonnellate

Francia …

2 550 tonnellate

Italia …

1 500 tonnellate

Paesi Bassi …

600 tonnellate

Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione firmato dalla ►M8  Comunità europea ◄ il 9 luglio 1961.

b)  ex 08.04 — Uve secche (presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg)



Unione economica belgo-lussemburghese …

3 250 tonnellate

Repubblica federale di Germania …

9 750 tonnellate

Francia …

2 800 tonnellate

Italia …

7 700 tonnellate

Paesi Bassi …

6 500 tonnellate

Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione firmato dalla ►M8  Comunità europea ◄ il 9 luglio 1961.

c)  ex. 08.03 Fichi secchi (presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg)



Unione economica belgo-lussemburghese …

840 tonnellate

Repubblica federale di Germania …

5 000 tonnellate

Francia …

7 000 tonnellate

Paesi Bassi …

160 tonnellate

Nell'ambito di tali contingenti tariffari ogni Stato membro applica, sino al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ alla Tariffa doganale comune per i fichi secchi, un dazio doganale pari al dazio di base, nel senso dell'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ , diminuito della metà delle riduzioni che gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ si accordano tra di loro.

Qualora le disposizioni del Protocollo provvisorio fossero ancora in vigore al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ alla Tariffa doganale comune per i fichi secchi, la ►M8  Comunità europea ◄ adotta i provvedimenti tariffari necessari per conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le sono assicurati a norma del comma precedente, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 3.

d)  ex 08.05 — Frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: nocciole



Unione economica belgo-lussemburghese …

540 tonnellate

Repubblica federale di Germania …

14 500 tonnellate

Francia …

1 250 tonnellate

Paesi Bassi …

710 tonnellate

Nell'ambito di tale contingente tariffario ogni Stato membro della ►M8  Comunità europea ◄ applica un dazio doganale ad valorem pari al 2,5 %.

Per questo prodotto, inoltre, gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ , sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, aboliscono totalmente i dazi doganali intracomunitari ed applicano integralmente la Tariffa doganale comune.

Articolo 3

A decorrere dal ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ alla Tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2, la ►M8  Comunità europea ◄ aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti nazionali aperti a tale data. Questa procedura si applica fatte salve le decisioni che saranno eventualmente prese dal Consiglio di Associazione, a norma dell'articolo 4, per l'anno civile successivo.

Tuttavia, per quanto riguarda le nocciole, questa procedura si applica soltanto al momento in cui sarà stato effettuato, per l'insieme degli altri tre prodotti, l'allineamento dei dazi nazionali degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ sulla Tariffa doganale comune.

Articolo 4

A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3. Salvo contraria decisione del Consiglio di Associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.

Articolo 5

Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ aprono, per il periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo, contingenti tariffari per un volume corrispondente ad un dodicesimo delle quantità indicate nell'articolo 2, per ciascun mese che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo.

Tuttavia, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere di aumentare i volumi dei contingenti tariffari che risultano dall'applicazione del comma precedente, allo scopo di tener conto del carattere stagionale delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 6

Allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere in merito a misure idonee a favorire lo smercio sul mercato della ►M8  Comunità europea ◄ di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi, la ►M8  Comunità europea ◄ adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilità di esportazione equivalenti a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.

Articolo 8

Qualora la ►M8  Comunità europea ◄ aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Turchia non sarà trattata meno favorevolemente, per quanto riguarda il livello dei dazi doganali applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari, di un paese che non sia parte all'Accordo.

Articolo 9

La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ il trattamento più favorevole che essa riserva ad uno o più di essi.

Articolo 10

Sin dalla fase preparatoria oguna delle Parti Contraenti può sottoporre al Consiglio di Associazione ogni difficoltà inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di Associazione potrà, se del caso, rivolgere alle Parti Contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficoltà.

Articolo 11

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo

PROTOCOLLO N. 2

Protocollo finanziario



LE PARTI CONTRAENTI,

sollecite di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Associazione:

HANNO CONVENUTO le disposizioni che

seguono:



Articolo 1

Domande di finanziamento per progetti d'investimento che contribuiscano all'auménto della produttività dell'economia turca, favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e si inseriscano nel piano di sviluppo turco, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese turche alla Banca europea per gli investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

Articolo 2

Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 175 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 3

Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.

Articolo 4

1.  I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.

2.  Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli investimenti a redditività diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, altre speciali modalità di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi.

3.  La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

Articolo 5

1.  La Banca può subordinare la concessione dei prestiti all'organizzazione di aste o di licitazioni. La partecipazione a tali aste o licitazioni è aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ .

2.  I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati.

3.  La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale e in conformità delle finalità dell'Accordo.

Articolo 6

La Turchia si impegna a consentire ai debitori beneficiari di tali prestiti l'acquisto delle divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti stessi.

Articolo 7

Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ .

Articolo 8

L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.

Articolo 9

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Türkiye Cumhurbaskanı adina,

Feridun CEMAL ERKIN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M. A. H. LUNS

Im Namen des Rates der ►M8  Europäischen Gemeinschaft ◄ ,

Pour le Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

Per il Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ ,

Voor de Raad der ►M8  Europese Gemeenschap ◄ ,

Joseph M. A. H. LUNS

▼M1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE



PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l’Accordo che crea una Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia prevede una fase transitoria dell'Associazione dopo la fase preparatoria,

COSTATANDO che la fase preparatoria ha contribuito, in larga misura e in conformità degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, al rinforzamento tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia delle relazioni economiche in generale e alla espansione degli scambi commerciali in particolare,

RITENENDO che esistono le condizioni per passare alla fase transitoria,

DECISI a definire, in forma di protocollo addizionale, le disposizioni relative alle condizioni, alle modalità e ai ritmi di realizzazione di detta fase transitoria,

CONSIDERANDO che nel corso della fase transitoria, le parti contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati, l'attuazione progressiva di un'unione doganale fra la Turchia e la ►M8  Comunità europea ◄ nonché il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della ►M8  Comunità europea ◄ , per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonché lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo,

HANNO DESIGNATO come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. Pierre HARMEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Walter SCHEEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Maurice SCHUMANN,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Mario PEDINI,

Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Gaston THORN,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. J. M. A. H. LUNS,

Ministro degli affari esteri;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

S. E. Walter SCHEEL,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

S. E. Franco Maria MALFATTI,

Presidente della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

S. E. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL,

Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti allegate all'Accordo di Associazione:



Articolo 1

Con il presente protocollo sono stabilite le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.



TITOLO 1

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 2

1.  Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano:

a) alle merci prodotte nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia, comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia;

b) alle merci in provenienza da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia.

2.  Sono considerati in libera pratica nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia i prodotti provenienti da paesi terzi, per i quali siano state adempiute nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia le formalità di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

3.  Le merci importate da paesi terzi nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia con un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono ivi considerarsi in libera pratica quando siano riesportate nell'altra parte contraente. Tuttavia il consiglio di Associazione può apportare deroghe a tale norma alle condizioni che esso determina.

4.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo alle merci esportate dalla ►M8  Comunità europea ◄ o dalla Turchia a partire dalla data della firma del presente protocollo.

Articolo 3

1.  Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica nella ►M8  Comunità europea ◄ o in Turchia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni è tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, è in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci in questione nello Stato di importazione. Il consiglio di Associazione determina anche le modalità di riscossione del prelievo di compensazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti prima del 1o luglio 1968, in materia, negli scambi tra gli Stati membri.

2.  Tuttavia, il prelievo di compensazione non viene riscosso all'atto dell'esportazione dalla ►M8  Comunità europea ◄ o dalla Turchia delle merci ottenute alle condizioni di cui al presente articolo, fino a quando per la maggioranza delle merci importate nell'altra parte contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20 %, tenendo conto dei vari ritmi di riduzione tariffaria fissati dal presente protocollo.

Articolo 4

II consiglio di Associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla ►M8  Comunità europea ◄ per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Articolo 5

1.  Ciascuna parte contraente la quale ritenga che delle disparità derivanti dall'applicazione dei dazi doganali, o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonché di ogni altra misura di politica commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficoltà economiche nel suo territorio può adire il consiglio di Associazione, che all'occorrenza raccomanda i metodi atti ad evitare i danni che possono derivarne.

2.  Se si manifestano deviazioni di traffico o difficoltà economiche e la parte interessata ritiene necessaria una azione immediata, può prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole senza indugio al consiglio di Associazione, il quale può decidere se detta parte debba modificarle o sopprimerle.

3.  Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e in particolare lo sviluppo normale degli scambi.

Articolo 6

Nel corso della fase transitoria, le parti contraenti procedono nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei ravvicinamenti già operati dagli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ .



CAPITOLO I

UNIONE DOGANALE



Sezione I

Abolizione dei dazi doganali fra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia

Articolo 7

1.  Le parti contraenti si astengono dall’introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione ed all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall’au-mentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo.

2.  Tuttavia il consiglio di Associazione può autorizzare le parti contraenti ad introdurre nuovi dazi doganali all'esportazione o tasse di effetto equivalente, se ciò risulta necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Articolo 8

I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, sono progressivamente aboliti alle condizioni stabilite negli articoli da 9 a 11.

Articolo 9

All'entrata in vigore del presente protocollo, la ►M8  Comunità europea ◄ abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili alle importazioni in provenienza dalla Turchia.

Articolo 10

1.  Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Turchia deve operare le successive riduzioni è costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi della ►M8  Comunità europea ◄ alla data della firma del presente protocollo.

2.  Il ritmo delle riduzioni che la Turchia deve operare è determinato come segue: la prima riduzione è effettuata alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo. La seconda e la terza riduzione si operano rispettivamente tre anni e cinque anni più tardi. La quarta riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno in modo che l'ultima riduzione intervenga alla fine del periodo transitorio.

3.  Ciascuna riduzione è effettuata diminuendo del 10 % il dazio di base di ciascun prodotto.

Articolo 11

In deroga all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, la Turchia abolisce progressivamente i dazi di base nei confronti della ►M8  Comunità europea ◄ durante un periodo di ventidue anni per i prodotti che figurano all'allegato n. 3, secondo il seguente ritmo: una riduzione del 5 % di ciascun dazio è effettuata alla data d'entrata in vigore del presente protocollo. Tre altre riduzioni del 5 % si operano rispettivamente tre anni, sei anni e dieci anni più tardi.

Altre otto riduzioni del 10 % ciascuna sono effettuate rispettivamente dodici, tredici, quindici, diciassette, diciotto, venti, ventuno e ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 12

1.  Al fine di proteggere lo sviluppo di una nuova industria di trasformazione non esistente in Turchia alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo o di assicurare l'espansione, prevista nel piano di sviluppo turco in corso di applicazione al momento considerato, di un'industria di trasformazione esistente, la Turchia può, durante i primi otto anni della fase transitoria, apportare all'allegato n. 3 le necessarie modifiche a condizione:

 che il complesso di tali modifiche non si riferisca ad un valore di importazione, calcolato sulla base delle cifre del 1967, superiore al 10 % delle importazioni in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ nel corso dello stesso anno;

 che il valore delle importazioni provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ dell'insieme dei prodotti riportati nell'allegato n. 3, calcolato sempre sulla base delle cifre del 1967, non sia aumentato.

I prodotti aggiunti all'allegato η. 3 possono essere sottoposti immediatamente ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 11. Quelli che ne sono tolti sono immediatamente sottoposti ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 10.

2.  La Turchia notifica al consiglio di Associazione le misure che essa prevede di adottare in virtù delle disposizioni che precedono.

3.  Allo stesso scopo contemplato al paragrafo 1 e nei limiti del 10 % delle importazioni in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ durante il 1967, il consiglio di Associazione può autorizzare la Turchia, durante la fase transitoria, a ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione per i prodotti soggetti al regime di cui all'articolo 10.

Per ciascuna delle voci a cui si riferiscono, queste misure tariffarie non possono portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ ad un livello superiore al 25 % ad valorem.

▼M5

4.  Il Consiglio di associazione può anche decidere, nel corso della fase transitoria, che la facoltà riconosciuta alla Turchia nel paragrafo 3 può comportare, in luogo di un ripristino, di una maggiorazione o dell’instaurazione dei dazi doganali, la possibilità di introdurre restrizioni quantitative a condizione che il contingente aperto a favore della ►M8  Comunità europea ◄ non sia inferiore al 60 % delle importazioni del prodotto in questione effettuate in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ durante l’anno precedente. Il valore delle importazioni effettuate nel 1967 dei prodotti cui si applicano queste restrizioni quantitative provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ deve essere imputato sul valore totale delle importazioni contemplate al paragrafo 3, primo comma.

Il Consiglio di associazione fissa le modalità dì questi provvedimenti e le condizioni per la loro eliminazione.

5.  In deroga al paragrafo 4 e per il periodo durante il quale la Turchia applica la percentuale di liberalizzazione consolidata fissata al 40 %, in conformità dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, si applicano le norme seguenti:

Se il Consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a norma del paragrafo 4 entro un termine di 6 mesi con decorrenza dall’inoltro della richiesta, la Turchia può, dopo avere informato il Consiglio di associazione e non prima di un anno dopo l’inoltro della sua richiesta, introdurre restrizioni quantitative che soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 4.

Il complesso di queste restrizioni quantitative non deve interessare un valore d’importazione superiore al 5 % delle importazioni del 1967 provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ nella sua composizione originaria. Il valore delle importazioni del 1967 interessate da queste restrizioni quantitative, calcolato sulla base delle importazioni provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ nella sua composizione originaria, deve essere imputato sul valore stabilito al paragrafo 3, primo comma. Se, nondimeno, queste restrizioni interessano prodotti aggiunti all’ elenco all’atto di un aumento del tasso di liberalizzazione consolidato, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, il valore delle importazioni viene calcolato sulla base delle importazioni del 1967 provenienti dagli Stati. membri originari e dai nuovi Stati membri.

Contemporaneamente, la Turchia deve aggiungere nuovi prodotti all’elenco di liberalizzazione consolidato a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, in modo che il valore delle importazioni provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ del complesso dei prodotti inseriti nell’elenco non risulti diminuito.

In sede di Consiglio di associazione possono aver luogo delle consultazioni sull’eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative introdotte dalla Turchia in applicazione del presente paragrafo.

6.  Il Consiglio di associazione può derogare ai paragrafi 1, 3, 4 e 5.

▼M1

Articolo 13

1.  A prescindere dalle disposizioni degli articoli da 9 a 11, le parti contraenti possono sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra parte, la quale deve esserne informata, segnatamente — per quanto riguarda la Turchia — per facilitare l'importazione di taluni prodotti necessari per incoraggiarne lo sviluppo economico.

2.  Le parti contraenti si dichiarano disposte a ridurre i propri dazi nei confronti dell'altra parte, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli da 9 a 11, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine.

Articolo 14

Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nei confronti di un paese terzo all'Associazione secondo un ritmo più rapido di quello contemplato dagli articoli 10 e 11, lo stesso ritmo sarà applicato per l'abolizione di tale tassa nei confronti della ►M8  Comunità europea ◄ .

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, le parti contraenti aboliscono tra loro, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Articolo 16

1.  Le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.

2.  Fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia rendono noti al consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale.

3.  La Turchia conserva 'a facoltà di sostituire tali dazi doganali di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 44.

4.  Quando il consiglio di Associazione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Turchia gravi difficoltà, autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Turchia lo abolisca al più tardi alla fine della fase transitoria. L'autorizzazione deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo.

In via provvisoria la Turchia può mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del consiglio di Associazione.



Sezione II

Adozione della tariffa doganale comune da parte della Turchia

Articolo 17

L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale comune si opera durante la fase transitoria secondo le seguenti modalità, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Turchia nei confronti dei paesi terzi alla data della firma del presente protocollo.

1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data summenzionata non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10.

2. Negli altri casi la Turchia applica, un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10, dazi che riducono del 20 % la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del presente protocollo e quella della tariffa doganale comune.

3. Questa differenza è ridotta nuovamente del 20 % all'atto della quinta e della settima riduzione dei dazi doganali previste dall'articolo 10.

4. La tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 10.

Articolo 18

In deroga all'articolo 17, per i prodotti che figurano nell'allegato n. 3, la Turchia opera l'allineamento della sua tariffa durante un periodo di ventidue anni, secondo le seguenti modalità:

1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data della firma del presente protocollo non si discostano più del 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11.

2. Negli altri casi, la Turchia applica, al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11, dazi che riducono del 20 % la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del protocollo e quella della tariffa doganale comune.

3. Questa differenza è ridotta nuovamente del 30 e del 20 % rispettivamente al momento della settima e della nona riduzione di cui all'articolo 11.

4. La tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno.

Articolo 19

1.  Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 10 % del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di differire sino alla fine del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare in conformità degli articoli 17 e 18.

2.  Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 5 % del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di mantenere, dopo un periodo di ventidue anni, nei confronti dei paesi terzi, dazi doganali superiori a quelli della tariffa doganale comune.

3.  Tuttavia, l'applicazione dei paragrafi precedenti non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione e non può dar luogo ad un ricorso all'articolo 5 da parte della Turchia.

4.  La Turchia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale sulla tariffa doganale comune, mantiene a favore della ►M8  Comunità europea ◄ una preferenza equivalente a quella che risulta dai meccanismi previsti dal presente capitolo.

Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato n. 3, tale acceleramento non può avvenire prima del termine della fase transitoria, salvo autorizzazione preventiva del consiglio di Associazione.

5.  Per i dazi doganali che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista all'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, o che la Turchia può mantenere provvisoriamente, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, essa è dispensata dall'applicare le disposizioni degli articoli 17 e 18. Allo scadere dell'autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero all'applicazione di detti articoli.

Articolo 20

1.  La Turchia ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, previa autorizzazione del consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza dai paesi con i quali la Turchia è legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi risenta in misura sensibile dell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e delle misure adottate in esecuzione del medesimo.

2.  Tale autorizzazione è considerata come data quando i contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente rispondono ai seguenti requisiti:

a) il valore totale di detti contingenti non supera annualmente il 10 % del valore medio delle importazioni turche provenienti dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche, dedotte le importazioni effettuate con le risorse di cui all'allegato n. 4. L'ammontare del 10 % è diminuito dell'ammontare delle importazioni provenienti dai paesi terzi effettuate in franchigia da dazi doganali nel quadro dell'allegato n. 4;

b) per ogni prodotto, il valore d’importazione previsto nel quadro dei contingenti tariffari non supera un terzo del valore medio delle importazioni turche di questo prodotto in provenienza dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche.

3.  La Turchia notifica al consiglio di Associazione le misure che essa intende adottare in conformità del paragrafo 2.

Alla fine della fase transitoria, il consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del paragrafo 2 debbano essere abolite o modificate.

4.  In nessun caso il dazio di un contingente tariffario può essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla Turchia alle importazioni provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ .



CAPITOLO II

ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA LE PARTI CONTRAENTI

Articolo 21

Salve le disposizioni che seguono, sono vietate tra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente,

Articolo 22

1.  Le parti contraenti si astengono dall’introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente.

2.  Tuttavia, per quanto riguarda la Turchia, tale obbligo si applica, all'entrata in vigore del presente protocollo, soltanto al 35 % delle sue importazioni private in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ durante il 1967. Questa percentuale è portata a 40, 45, 60 e 80 % rispettivamente tre, otto, tredici e diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

3.  Sei mesi prima di ciascuna delle tre ultime scadenze, il consiglio di Associazione esamina le conseguenze dell'aumento dell'aliquota di liberalizzazione sullo sviluppo economico della Turchia e, se del caso, decide, allo scopo di assicurare uno sviluppo economico accelerato della Turchia, di rinviare la scadenza per un periodo di tempo che esso stesso fissa.

In mancanza di una decisione al riguardo, la scadenza è rinviata di un anno. La procedura d'esame è ripresa nuovamente sei mesi prima della scadenza di questo termine. Un secondo rinvio di un anno interviene se nuovamente il consiglio di Associazione non prende una decisione.

Al termine di questo secondo periodo, la maggiorazione dell'aliquota di liberalizzazione è applicata dalla Turchia, salvo decisione contraria del consiglio di Associazione.

4.  L'elenco dei prodotti in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ , la cui importazione è liberalizzata in Turchia, è notificato alla ►M8  Comunità europea ◄ al momento della firma del presente protocollo. Questo elenco è consolidato nei confronti della ►M8  Comunità europea ◄ . Gli elenchi dei prodotti liberalizzati a ciascuna delle scadenze contemplate dal paragrafo 2, sono notificati alla ►M8  Comunità europea ◄ e consolidati nei confronti della medesima.

5.  La Turchia può ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati, ma non consolidati a norma del presente articolo, a condizione di aprire, a favore della ►M8  Comunità europea ◄ , contingenti almeno pari al 75 % della media delle importazioni in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ effettuate durante gli ultimi tre anni che precedono tale ripristino. Questi contingenti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4.

6.  In nessun caso la Turchia applica alla ►M8  Comunità europea ◄ un trattamento meno favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Articolo 23

Le parti contraenti si astengono, nei loro reciproci scambi, dal rendere più severe le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data di entrata in vigore del presente protocollo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 5.

Articolo 24

La ►M8  Comunità europea ◄ abolisce, all'entrata in vigore del presente protocollo, tutte le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Turchia. Questa liberalizzazione viene consolidata nei confronti della Turchia.

Articolo 25

1.  La Turchia abolisce progressivamente le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ alle condizioni determinate nei paragrafi seguenti.

2.  Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, sono aperti contingenti all'importazione a favore della ►M8  Comunità europea ◄ per ciascuno dei prodotti non liberalizzati in Turchia. Detti contingenti sono fissati in un ammontare pari alla media delle importazioni in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ realizzate nel corso degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche, fatta deduzione delle importazioni realizzate:

a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti di investimento;

b) senza concessione di divise;

c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri.

3.  Quando per un prodotto non liberalizzato le importazioni provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ effettuate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, non raggiungono il 7 % delle importazioni totali di tale prodotto, un contingente pari al 7 % di tali importazioni è fissato un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

4.  Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia aumenta il complesso dei contingenti così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento di almeno il 10 % del loro valore totale e di almeno il 5 % del valore del contingente relativo a ciascun prodotto. Ogni due anni, questi valori sono aumentati nelle stesse proporzioni rispetto al periodo precedente.

5.  A decorrere dal tredicesimo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun contingente è aumentato, ogni due anni, di almeno il 20 % rispetto al periodo precedente.

6.  Quando per un prodotto non liberalizzato non è stata effettuata nessuna importazione in Turchia durante il primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le modalità d'apertura e d'ampliamento di un contingente sono fissate dal consiglio di Associazione.

7.  Quando il consiglio di Associazione costata che nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state sensibilmente inferiori al contingente aperto, questo contingente non può essere preso in considerazione nel calcolo del valore complessivo dei contingenti. In tal caso, la Turchia abolisce il contingente di questo prodotto nei confronti della ►M8  Comunità europea ◄ .

8.  Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Turchia devono essere abolite al più tardi ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 26

1.  Le parti contraenti aboliscono tra loro tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non oltre la fine di un periodo di ventidue anni. Il consiglio di Associazione raccomanda gli adattamenti graduali da effettuare durante tale periodo, tenendo conto delle disposizioni adottate all'interno della ►M8  Comunità europea ◄ .

2.  In particolare la Turchia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori per l'importazione di merci provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ , secondo i ritmi previsti dagli articoli 10 e 11.

Inoltre le cauzioni la cui percentuale è superiore al 140 °/o del valore in dogana delle merci importate in provenienza dalla ►M8  Comunità europea ◄ , per quanto riguarda le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli autoveicoli della voce 87.06 della tariffa doganale turca, e le cauzioni la cui percentuale è superiore al 120 % di detto valore, per quanto riguarda gli altri prodotti, sono abbassate ai livelli sopra indicati a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Artìcolo 27

1.  Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

La ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della fase transitoria, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2.  In deroga al paragrafo precedente, la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, previa consultazione del consiglio di Associazione, possono mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione di prodotti di base, nella misura necessaria a promuovere lo sviluppo di determinate attività della loro economia o a far fronte ad un'eventuale penuria di tali prodotti.

In questo caso, la parte interessata apre, a favore dell'altra parte, un contigente che tiene conto della media delle esportazioni degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche e dello sviluppo normale degli scambi determinato dall'attuazione progressiva dell'unione doganale.

Articolo 28

La Turchia si dichiara disposta ad eliminare nei confronti della ►M8  Comunità europea ◄ , le restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione ad un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alla Turchia.

Articolo 29

Le disposizioni degli articoli da 21 a 27 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le parti contraenti.

Articolo 30

1.  Le parti contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine di un periodo di ventidue anni, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ e i cittadini turchi per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento ed agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro o la Turchia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni e le esportazioni tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2.  Le parti contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le parti contraenti.

3.  Le modalità e il ritmo per l'adattamento dei monopoli turchi di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi fra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, sono fissati dal consiglio di Associazione al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Fino alla decisione del consiglio di Associazione prevista dal comma precedente, le parti contraenti applicano ai prodotti che nell'altra parte contraente formano oggetto di un monopolio, un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato agli stessi prodotti del paese terzo più favorito.

4.  Gli obblighi delle parti contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti.



CAPITOLO III

PRODOTTI SOTTOPOSTI, ALL'IMPORTAZIONE NELLA ►M8  COMUNITÀ EUROPEA ◄ , AD UNA REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA IN SEGUITO ALLA ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Articolo 31

Il regime definito al capitolo IV per i prodotti agricoli è applicabile ai prodotti sottoposti, al momento dell'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ , ad una regolamentazione specifica in seguito all'attuazione della politica agricola comune.



CAPITOLO IV

AGRICOLTURA

Articolo 32

Salvo contrarie disposizioni previste dagli articoli da 33 a 35, le norme del presente protocollo sono applicabili ai prodotti agricoli.

Articolo 33

1.  Nel corso di un periodo di ventidue anni, la Turchia procede all'adattamento della propria politica agricola allo scopo di adottare, alla fine di tale periodo, le disposizioni della politica agricola cocume la cui applicazione in Turchia è indispensabile per l'attuazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

2.  Durante il periodo contemplato al paragrafo 1, la ►M8  Comunità europea ◄ , all'atto dell'instaurazione o durante lo sviluppo ulteriore della propria politica agricola, tiene conto degli interessi dell'agricoltura turca. La Turchia comunica alla ►M8  Comunità europea ◄ tutti gli elementi utili a questo scopo.

3.  La ►M8  Comunità europea ◄ comunica alla Turchia le proposte della Commissione relative all'instaurazione o allo sviluppo della politica agricola comune, nonché i pareri formulati e le decisioni prese in merito a queste proposte.

4.  Il consiglio di Associazione decide quali comunicazioni relative al settore agricolo devono essere trasmesse dalla Turchia alla ►M8  Comunità europea ◄ .

5.  Nel quadro del consiglio di Associazione, possono aver luogo consultazioni sulle proposte della Commissione di cui al paragrafo 3 e sulle misure che la Turchia intende adottare nel settore agricolo conformemente al paragrafo 1.

Articolo 34

1.  Alla fine del periodo di ventidue anni, il consiglio di Associazione, dopo aver costatato che la Turchia ha adottato le misure di politica agricola comune di cui all'articolo 33, paragrafo 1, adotta le disposizioni necessarie alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

2.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono comportare qualsiasi deroga necessaria alle norme previste dal presente protocollo.

3.  Il consiglio di Associazione può modificare la data di cui al paragrafo 1.

Articolo 35

1.  In attesa che le disposizioni previste all'articolo 34 siano adottate ed in deroga agli articoli da 7 a 11, da 15 a 18, 19, paragrafi 1 e 5, da 21 a 27 e 30, la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia si accordano reciprocamente, per i loro scambi di prodotti agricoli, un regime preferenziale la cui ampiezza e le cui modalità sono determinate dal consiglio di Associazione.

2.  Tuttavia, il regime applicabile sin dall'inizio della fase transitoria è stabilito nell'allegato n. 6.

3.  Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e successivamente ogni due anni, il consiglio di Associazione esamina, a richiesta di una delle due parti, i risultati del regime preferenziale applicabile ai prodotti agricoli. Esso può decidere i miglioramenti necessari per assicurare la realizzazione progressiva degli obiettivi dell’Accordo di Associazione.

4.  Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, sono applicabili.



TITOLO II

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI



CAPITOLO I

1 LAVORATORI

Articolo 36

La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia sarà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'articolo 12 dell'Accordo di Associazione tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto Accordo.

Il consiglio di Associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie.

Articolo 37

Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella ►M8  Comunità europea ◄ un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ , per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione.

Articolo 38

Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, il consiglio di Associazione potrà esaminare tutti i problemi connessi con la mobilità geografica e professionale dei lavoratori di nazionalità turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno, per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro.

A tal fine il consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Articolo 39

1.  Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della ►M8  Comunità europea ◄ e delle loro famiglie residenti nella ►M8  Comunità europea ◄ .

2.  Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalità turca, secondo modalità da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidità, nonché l'assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella ►M8  Comunità europea ◄ . Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia.

3.  Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella ►M8  Comunità europea ◄ .

4.  Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità acquisite in virtù delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportati in Turchia.

5.  Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ se essi prevedono un regime più favorevole ai cittadini turchi.

Articolo 40

II consiglio di Associazione può indirizzare raccomandazioni agli Stati membri ed alla Turchia per favorire lo scambio di giovani lavoratori ispirandosi alle misure risultanti dall'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 50 del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ .



CAPITOLO II

DIRITTO DI STABILIMENTO, SERVIZI E TRASPORTI

Articolo 41

1.  Le parti contraenti si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

2.  Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dell'Accordo di Associazione, il consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalità secondo le quali le parti contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Il consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e tali modalità per le diverse categorie di attività, tenendo conto delle disposizioni analoghe già adottate dalla ►M8  Comunità europea ◄ in questi settori, nonché della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sarà accordata priorità alle attività che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della produzione e degli scambi.

Articolo 42

1.  Il consiglio di Associazione estende alla Turchia, secondo le modalità che adotta tenendo conto in particolare della situazione geografica della Turchia, le disposizioni del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ relative ai trasporti, e può, alle stesse condizioni, estendere alla Turchia gli atti adottati dalla ►M8  Comunità europea ◄ in applicazione di dette disposizioni per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

2.  Ove la ►M8  Comunità europea ◄ , a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ , adotta disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, il consiglio di Associazione decide se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese disposizioni per la navigazione marittima ed aerea turca.



TITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE



CAPITOLO I

CONCORRENZA, FISCALITÀ E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 43

1.  Il consiglio di Associazione stabilisce, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, le condizioni e modalità per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ .

2.  Durante la fase transitoria, si può considerare che la Turchia si trovi nella situazione prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ . A tale titolo, gli aiuti destinati a favorirne lo sviluppo economico sono considerati compatibili con il buon funzionamento dell'Associazione in quanto non alterino le condizioni degli scambi in una misura che sia contraria all'interesse comune delle parti contraenti.

Alla fine della fase transitoria il consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Turchia a tale data, se sia necessario prorogare la disposizione di cui al comma precedente.

Articolo 44

1.  Nessuna parte contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra parte con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.

Nessuna parte contraente colpisce i prodotti dell'altra parte con imposizioni interne che siano tali da proteggere indirettamente altre produzioni.

Le parti contraenti eliminano, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni esistenti alla data della firma di detto protocollo che siano contrarie alle norme di cui sopra.

2.  Negli scambi tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, i prodotti esportati non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

3.  Quando l'imposta sulla cifra di affari sia riscossa in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata, possono essere fissate aliquote medie per prodotto o gruppi di prodotti, per quanto riguarda le imposizioni interne applicate ai prodotti importati o i ristorni accordati ai prodotti esportati, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.

4.  Il consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle precedenti disposizioni, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla ►M8  Comunità europea ◄ nel settore considerato dal presente articolo.

Articolo 45

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, negli scambi tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal consiglio di Associazione.

Articolo 46

Le parti contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficoltà risultanti sia dalla mancanza di decisioni del consiglio di Associazione per la definizione delle condizioni e modalità d'applicazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, sia da una mancata applicazione di tali decisioni o delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45.

Articolo 47

1.  Qualora, durante un periodo di ventidue anni, il consiglio dì Associazione, su domanda di una delle parti contraenti, accerti l'esistenza di pratiche di dumping esercitate nelle relazioni tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

2.  La parte lesa può, dopo averne informato il consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:

a) il consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda;

b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal primo comma, le pratiche di dumping continuino a sussistere.

Inoltre, quando l'interesse della parte lesa richieda un'azione immediata, detta parte può, dopo averne informato il consiglio di Associazione, istituire, a titolo conservativo, misure provvisorie di protezione, ivi compresi dazi anti-dumping. La durata di queste misure non può superare tre mesi dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la parte lesa avrà preso misure di protezione in virtù della lettera b) del comma precedente.

3.  Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera a), primo comma del paragrafo 2 o al secondo comma dello stesso paragrafo, il consiglio di Associazione può, in qualsiasi momento, decidere che tali misure di protezione siano sospese in attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al paragrafo 1.

Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), il consiglio di Associazione può raccomandare di sopprimere o modificare dette misure di protezione.

4.  I prodotti originari di una delle parti contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra parte contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

II consiglio di Associazione può formulare tutte le raccomandazioni utili per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, ispirandosi all'esperienza acquisita dalla ►M8  Comunità europea ◄ in detto settore.

Articolo 48

Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente protocollo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il consiglio di Associazione può raccomandare a ciascuna delle parti contraenti di prendere misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.



CAPITOLO II

POLITICA ECONOMICA

Articolo 49

Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 17 dell'Accordo di Associazione, le parti contraenti si consultano regolarmente in seno al consiglio di Associazione per coordinare le loro rispettive politiche economiche.

In caso di necessità il consiglio di Associazione raccomanda le misure adatte a far fronte alla situazione.

Articolo 50

1.  Le parti contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2.  Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitali siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali.

3.  Le parti contraenti si impegnano a non rendere più restrittivo, salvo il preventivo consenso del consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'allegato III del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ .

4.  Ove necessario, le parti contraenti si concertano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione e al presente articolo.

Articolo 51

Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 20 dell'Accordo di Associazione, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo la Turchia procura di migliorare il regime accordato ai capitali privati provenienti dalla ►M8  Comunità europea ◄ che possano contribuire al suo sviluppo economico.

Articolo 52

Le parti contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, noché ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente.

Le parti contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.



CAPITOLO III

POLITICA COMMERCIALE

Articolo 53

1.  Le parti contraenti si concertano in sede di consiglio di Associazione per assicurare, durante la fase transitoria, il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi, segnatamente nei settori contemplati dall'articolo 113, paragrafo 1, del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ .

A questo scopo, ciascuna parte contraente comunica, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero.

Ove queste modifiche o questi accordi abbiano un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Associazione, si procederà a consultazioni adeguate, in sede di consiglio di Associazione, per tener conto degli interessi delle parti contraenti.

2.  Al termine della fase transitoria, le parti contraenti rafforzano, in sede di consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali allo scopo di attuare una politica commerciale fondata su principi uniformi.

Articolo 54

1.  Ove la ►M8  Comunità europea ◄ concluda un Accordo di associazione o un accordo preferenziale che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento della Associazione, si svolgeranno in sede di consiglio di Associazione consultazioni adeguate per permettere alla ►M8  Comunità europea ◄ di prendere in considerazione gli interessi reciproci definiti dall'Accordo di Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

2.  Quando ciò risulti necessario per evitare ostacoli alla circolazione delle merci all'interno dell'Associazione, la Turchia procura di prendere tutte le misure utili per agevolare la soluzione dei problemi pratici che potrebbero essere posti dai suoi scambi con i paesi legati alla ►M8  Comunità europea ◄ da un accordo di associazione o da un accordo preferenziale.

Se tali misure non vengono prese, il consiglio di Associazione può adottare le disposizioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dell'associazione.

Articolo 55

In sede di consiglio di Associazione avranno luogo consultazioni sull'applicazione della «Cooperazione regionale per lo sviluppo (R.C.D.)».

Il consiglio di Associazione può all'occorrenza stabilire le disposizioni necessarie. Queste disposizioni non devono ostacolare il buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 56

Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla ►M8  Comunità europea ◄ , avranno luogo, in sede di consiglio di Associazione, consultazioni adeguate per permettere che siano presi in considerazione gli interessi reciproci della ►M8  Comunità europea ◄ e della Turchia definiti dall'Accordo di Associazione.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 57

Le parti contraenti modificano progressivamente le condizioni di partecipazione ai contratti conclusi dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonché dalle imprese private alle quali siano stati concessi diritti speciali od esclusivi in modo da eliminare, alla fine di un periodo di ventidue anni, ogni discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini della Turchia stabiliti sul territorio delle parti contraenti.

Il consiglio di Associazione adotta le modalità e il ritmo di tali modificazioni ispirandosi alle soluzioni adottate all'interno della ►M8  Comunità europea ◄ in questo settore.

Articolo 58

Nei settori coperti dal presente protocollo:

 il regime applicato dalla Turchia nei confronti della ►M8  Comunità europea ◄ non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro società;

 il regime applicato dalla ►M8  Comunità europea ◄ nei confronti della Turchia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società turche.

Articolo 59

Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ .

Articolo 60

1.  Qualora in un settore dell'attività economica della Turchia si verifichino gravi perturbazioni, o tali da compromettere la sua stabilità finanziaria con l'estero, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Turchia, quest'ultima può adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure, e le relative modalità di applicazione, sono notificate senza indugio al consiglio di Associazione.

2.  Qualora in un settore dell'attività economica della ►M8  Comunità europea ◄ ovvero di uno o più Stati membri si verifichino gravi perturbazioni, tali da compromettere la stabilità finanziaria con l'estero di uno o più Stati membri, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della ►M8  Comunità europea ◄ , quest'ultima può adottare, o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure nonché le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al consiglio di Associazione.

3.  Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 deve essere data la precedenza alle misure che recano il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile ad ovviare alle difficoltà manifestatesi.

4.  Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2, possono intervenire consultazioni in sede di consiglio di Associazione.

Articolo 61

La fase transitoria ha una durata di dodici anni, fatte salve le disposizioni particolari del presente protocollo.

Articolo 62

Il presente protocollo ed i suoi allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo che crea un'Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

Articolo 63

1.  Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la ►M8  Comunità europea ◄ , con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ e notificata alle parti contraenti dell'Accordo che crea una Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

Gli strumenti di ratifica e l’atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

2.  Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

3.  Se l'entrata in vigore del presente protocollo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il consiglio di Associazione può abbreviare o prolungare i termini in esso previsti particolarmente per la realizzazione della libera circolazione delle merci, in modo da farli scadere alla fine dell'anno civile.

Articolo 64

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole additionnel.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo addizionale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adiari yazili tam yetkili temsilciler bu Katma Protokoliin altina imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig

Brüksel’de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Beiges,Voor Zijne Majesteit de Koning der Beigen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. Μ. Α. Η. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina,

Ihsan SABRI ÇAGLAYANGÍL

ALLEGATI

ALLEGATO Ν. 1

relativo al regime applicabile all'importazione, nella ►M8  Comunità europea ◄ , di prodotti petroliferi in provenienza dalla Turchia

Articolo unico

1.  In deroga alle disposizioni degli articoli 9 e da 21 a 30 del protocollo addizionale, i prodotti di cui al seguente elenco, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ in esenzione dai dazi doganali, nel limite di un contingente tariffario comunitario di volume annuo globale di 200 000 tonnellate:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

27.10

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:

A.  Oli leggeri:

III.  destinati ad altri usi

B.  Oli medi:

III.  destinati ad altri usi

C.  Oli pesanti:

I.  Oli da gas:

c)  destinati ad altri usi

II.  Oli combustibili:

c)  destinati ad altri usi

III.  Oli lubrificanti ed altri:

c)  destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 ()

d)  destinati ad altri usi

27.11

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

A.  Propano e butano commerciali:

III.  destinati ad altri usi

27.12

Vaselina:

A.  greggia:

III.  destinata ad altri usi

B.  altra

27.13

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:

B.  altri:

I.  greggi:

e)  destinati ad altri usi

II.  altri

27.14

Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

C.  altri

(1)   Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

2.  La ►M8  Comunità europea ◄ si riserva di modificare il regime definito dal paragrafo 1 nelle seguenti eventualità:

 adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi in provenienza dagli Stati terzi e dai paesi associati;

 decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

 elaborazione di una politica energetica comune.

In tali eventualità, la ►M8  Comunità europea ◄ assicura alle importazioni di cui al paragrafo 1 vantaggi di portata equivalente a quelli previsti dallo stesso paragrafo.

3.  Possono aver luogo consultazioni nell'ambito del consiglio di Associazione sulle misure adottate in applicazione del paragrafo 2.

4.  Qualora la ►M8  Comunità europea ◄ , entro un termine di tre anni, non abbia adottato misure ai sensi del paragrafo 2, il consiglio di Associazione potrà riesaminare il livello del contingente previsto al paragrafo 1.

5.  Con riserva dei paragrafi 1 e 2, le disposizioni del protocollo addizionale lasciano impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

ALLEGATO N. 2

relativo al regime applicabile all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ di taluni prodotti tessili n provenienza dalla Turchia

Articolo 1

1.  In deroga all'articolo 9 del protocollo addizionale per i prodotti sottoelencati importati in provenienza dalla Turchia, la ►M8  Comunità europea ◄ sopprime progressivamente i dazi della tariffa doganale comune in un periodo di dodici anni mediante quattro riduzioni successive del 25 % ciascuna. Tali riduzioni saranno operate alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale, nonché quattro, otto e dodici anni dopo:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

55.05

Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

55.09

Altri tessuti di cotone

58.01

Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:

ex A.  di lana o di peli fini, esclusi i tappeti fatti a mano

2.  Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 55.05 e 55.09, importati in provenienza dalla Turchia, la ►M8  Comunità europea ◄ opera, sin dall'entrata in vigore del protocollo addizionale, una riduzione del 75 % dei dazi della tariffa doganale comune, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui rispettivamente di 300 tonnellate per la voce 55.05 e di 1 000 tonnellate per la voce 55.09.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni degli articoli da 21 a 24 del protocollo addizionale, la ►M8  Comunità europea ◄ ha il diritto di introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Turchia dei prodotti seguenti:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

50.01

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

50.02

Seta greggia (non torta)

ALLEGATO N. 3



Elenco dei prodotti sottoposti al ritmo di riduzione tariffaria previsto all'articolo 11

N. della tariffa doganale turca

Designazione delle merci

15.05

 

Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

— 90

Altri

15.09

 

Degras

15.10

 

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:

— 10

Acidi grassi industriali

15.11

 

Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:

— 10

Glicerina

17.04

 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

— 90

Altri

17.05

 

Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione

18.06

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

19.02

 

Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso

21.07

 

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

22.08

 

Alcole etilico non denaturato di 80° e puù, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione

24.02

 

Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

25.32

 

Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominaté né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici:

ex 90

Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato

27.04

 

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:

— 21

Coke e semi-coke di carbon fossile

28.06

 

Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico:

— 10

Acido cloridrico

28.08

 

Acido solforico; oleum:

— 30

Oleum

28.15

 

Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:

— 30

Solfuro di carbonio

28.17

 

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:

— 11

Idrossido di sodio chimicamente puro

— 12

Idrossido di sodio

28.20

 

Ossido e idrossido d'alluminio (allumina); corindoni artificiali:

— 10

Ossido di alluminio

— 20

Idrossido di alluminio

28.21

 

Ossidi e idrossidi di cromo

28.22

 

Ossidi di manganese:

— 10

Biossido di manganese

28.23

 

Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe203)

28.27

 

Ossidi di piombo, compresi il minio rosso e il minio arancione

28.30

 

Cloruri ed ossicloruri:

— 30

Ammonio, sali ammoniaci

28.32

 

Clorati e perclorati

28.35

 

Solfuri, compresi i polisolfuri:

— 20

Sodio

28.37

 

Solfiti e iposolfiti

28.38

 

Solfati e allumi; persolfati:

— 31

Solfati di sodio

— 40

Solfati di alluminio

— 71

Solfati di ferro

28.40

 

Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:

— 11

Fosfati di sodio

28.42

 

Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:

— 11

Bicarbonato di sodio

— 12

Percarbonato di sodio

— 13

Carbonato di sodio (calcinato)

— 14

Carbonato di sodio (cristallino)

— 42

Carbonato di calcio precipitato

28.45

 

Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:

— 10

Sodio

— 20

Potassio

28.47

 

Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):

— 32

Cromato di sodio

— 33

Cromato di potassio

— 34

Cromato di piombo

— 35

Bicromato di sodio

— 36

Bicromato di potassio

28.54

 

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida

28.56

 

Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.)

29.02

 

Derivati alogenati degli idrocarburi:

— 30

Tricloroetilene

— 40

Tetracloruro di carbonio

— 60

Percloroetilene

— 80

Clorofluorometani

— 90

Altri

29.03

 

Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi (escluso il trinitrobutilmentaxilolo (muschioxilene C) del n. 29.03.10)

29.04

 

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

— 10

Pentaeritrite

— 21

Alcole metilico puro

— 22

Alcole butilico

— 23

Alcoli propilico ed isopropilico

— 24

Alcoli stearico e cetilico

— 25

Sorbite e mannite

— 26

Glicolepropilenico

— 39

Altri

29.09

 

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

— 90

Altri

29.14

 

Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

— 21

Acido acetico (anidride)

— 22

Acido acetico (diverso dall'anidride)

— 30

Acido oleico

— 41

Acido formico

— 42

Acetato di sodio

— 43

Acetato di alluminio

— 46

Acetato di magnesio

— 47

Acetato di binile

— 48

Stearato d’etile

— 49

Altri

29.15

 

Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

— 51

Ftalato di diottile

— 52

Ftalato di dibutile

— 53

Ftalato di dietile

— 54

Ftalato di dimetile

29.16

 

Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

— 41

Acido citrico

— 53

Gluconato di calcio

— 54

Lattato di calcio

29.28

 

Diazo-, azo o azossi composti

29.33

 

Composti mercurio-organici

29.35

 

Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:

— 30

Furfurolo

— 59

Altri

29.43

 

Zuccheri chimicamente puri, eccettuato il saccarosio:

— 10

Glucosio

— 20

Lattosio

— 90

Altri

30.03

 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:

 

b)  Altri

— 41

Prima categoria

— 42

Seconda categoria

— 43

Terza categoria

32.03

 

Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)

32.05

 

Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale (esclusi l'indaco naturale

del n. 32.05.10, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti» del n. 32.05.30 ed i prodotti dei tipi detti «agenti per sbianca ottica» fissabili su fibra del n. 32.05.40)

32.06

 

Lacche coloranti

32.07

 

Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»:

— 22

Litopone

32.09

 

Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuo; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto

(esclusi i pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi del n. 32.09.22 e i fogli per l'impressione a caldo del n. 32.09.32)

32.13

 

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:

— 19

Altri inchiostri da stampa

— 22

Inchiostri da scrivere concentrati

— 23

Inchiostri copiativi e ettografici

— 24

Inchiostri per penne a sfera

— 25

Inchiostri per duplicatori, per tamponi, per nastri di macchine da scrivere

33.06

 

Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

34.01

 

Saponi, compresi i saponi medicinali

34.02

 

Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone

34.05

 

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04

35.06

 

Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:

— 20

Altri

36.05

 

Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)

36.06

 

Fiammiferi

38.03

 

Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate

(esclusi gli altri del n. 38.03.90)

38.05

 

Tallol

38.12

 

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili

39.01

 

Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.)

(esclusi gli altri del n. 39.01.19, i poliammidi e i superpoliammidi del n. 39.01.23 e altri del n. 39.01.29)

39.02

 

Prodotti di polimerizzione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):

 

—  Prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni:

— 12

Acetato di polivinile

— 16

Derivati poliacrilici e polimetacrilici

— 17

Resine cumaronindeniche

— 19

Altri:

 

—  Blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi e polveri (comprese le polveri da stampaggio), cascami e rottami di lavori:

— 22

Acetato di polivinile

— 26

Derivati poliacrilici e polimetacrilici

— 27

Resine cumaronindeniche

— 29

Altri

 

—  Altri:

— 32

Acetato di polivinile

— 39

Altri

39.03

 

Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloi-dina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:

 

—  Prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni:

— 11

Collodi

 

—  Blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi e polveri (comprese le polveri da stampaggio), cascami e rottami di lavori:

— 22

Nitrato di cellulosa

— 23

Acetato di cellulosa

 

—  Altri:

— 31

Cellulosa rigenerata

— 32

Fibra vulcanizzata

— 34

Acetato di cellulosa

39.07

 

Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso

40.02

 

Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):

 

a)  Gomma e lattici sintetici destinati alla fabbricazione e alla rigenerazione dei pneumatici e delle camere d'aria per veicoli di trasporto di qualsiasi specie:

— 12

Lattice sintetico

 

b)  Altri:

— 22

Lattice sintetico

— 23

Fatturato (factis)

40.09

 

Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita

40.13

 

Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso

40.14

 

Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:

— 21

Gomma per cancellare

41.10

 

Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati

42.01

 

Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale, (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.) di qualsiasi materia

42.02

 

Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti

42.06

 

Lavori di budella, di pellicola di intestini («baudruches»), di vesciche o di tendini

43.01

 

Pelli da pellicceria gregge:

— 40

Caracul, astracan

— 90

Altre

43.02

 

Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti

43.03

 

Pelliccerie lavorate o confezionate

43.04

 

Pellicce artificiali anche confezionate

44.11

 

Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

44.15

 

Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:

— 20

Legno impiallacciato e legno intarsiato o incrostato

44.16

 

Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune

44.17

 

Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili

44.18

 

Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili

44.23

 

Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno

44.25

 

Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:

— 10

Forme, formini e tenditori per calzature

44.28

 

Altri lavori di legno

45.03

 

Lavori di sughero naturale

45.04

 

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

47.01

 

Paste per carta

48.01

 

Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:

 

b)  Carta contenente 70 % o più di pasta di legno di un peso per m2 compreso tra 50 g inclusi e 55 g inclusi:

— 21

Carta da giornali

— 29

Altri

— 40

Carta per la stampa e la scrittura

— 50

Carta e cartoni Kraft

 

f)  Altri:

— 61

Carta d’imballaggio ordinario (di peso eguale o inferiore a 30 g incluso almeno per m2)

— 62

Carta d'imballaggio ordinario (di peso superiore a 30 g per m2)

— 63

Carta da sigarette

— 64

Carta assorbente

— 67

Cartone in rotoli destinato alla fabbricazione dei cartoncini da macchine per statistica

— 68

Cartoni

48.02

 

Carta e cartoni fabbricati a mano

48.03

 

Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli

48.04

 

Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

48.05

 

Carta e cartoni semplicemente ondultati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli

48.06

 

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli

48.07

 

Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli

48.09

 

Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili

48.10

 

Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti

48.11

 

Carta da parati, lincrustra e vetrofanie

48.12

 

Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum

48.13

 

Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplica tori e simili)

48.14

 

Prodotti cartotecnici per corrispondenza carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini, scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

48.15

 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato (esclusa la carta da filtri del η 48.15.30)

48.16

 

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone

48.17

 

Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili

48.18

 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria, album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone

48.19

 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gom mate, con o senza vignette

48.20

 

Tamburi, ìocche e rocchetti, spole, tubetti, e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

48.21

 

Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa

— 31

Cartoncini da macchine per statistiche

— 39

Altri

49.08

 

Decalcomanie di ogni sorta

49.09

 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, caitohne di Natale, e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni

49.10

 

Calendari di ogni specie di caita o caitone, compresi blocchi di calendari da sfogliare

50.04

 

Filati di seta non preparati per la vendita al minuto

50.05

 

Filati di borra di seta (schappe) preparati per la vendita al minuto

50.06

 

Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto

50.07

 

Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati pei la vendita al minuto

50.09

 

Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)

50.10

 

Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)

51.01

 

Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:

 

b)  fino a 60 denari inclusi:

 

—  Filati sintetici:

— 23

A base vinilica

— 24

A base acrilica

— 25

A base polipropilenica

— 29

Altri

 

—  Filati artificiali:

— 31

Filato di viscosa (rayon)

— 32

Filato acetato

— 33

Filati artificiali a base proteica

— 39

Altri

 

e)  più di 60 denari:

 

—  Filati sintetici:

— 43

A base vinilica

— 44

A base acrilica

— 45

A base polipropilenica

— 49

Altri

 

—  Filati artificiali:

— 51

Filato di viscosa

— 52

Filato acetato

— 53

Filati artificiali a base proteica

— 59

Altri

51.02

 

Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

51.03

 

Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:

 

b)  Altri:

— 21

Di fibre artificiali

— 22

Di fibre sintetiche

51.04

 

Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02) (esclusi i tessuti di fibre tessili sintetiche continue destinati alla fabbricazione di camere d'aria e di pneumatici per veicoli di trasporto di qualsiasi specie del n. 51.04.11)

54.05

 

Tessuti di lino o di ramiè

56.01

 

Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa (escluse le fibre sintetiche a base di poliammidi, del n. 56.01.11, di poliesteri del n. 56.01.12 e di acrile del n. 56.01.14)

56.02

 

Fasci (cables) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:

— 20

In fibre tessili artificiali

56.03

 

Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati

56.04

 

Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura (escluse le fibre ed i cascami di fibre sintetiche a base di poliammidi del n. 56.04.11, di poliesteri del n. 56.04.12 e di acrile del n. 56.04.14)

56.05

 

Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto

56.06

 

Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto

56.07

 

Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco

57.05

 

Filati di canapa

57.08

 

Filati di carta

57.09

 

Tessuti di canapa

57.11

 

Tessuti di altre fibre tessili vegetali

57.12

 

Tessuti di filati di carta

58.02

 

Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti «Kélim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e simili, anche confezionati:

— 10

Fatti a macchina

58.04

 

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05:

— 20

In seta naturale

— 40

In fibre sintetiche

— 50

In fibre artificiali

58.08

 

Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:

— 20

In fibre sintetiche

58.09

 

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi

58.10

 

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

59.03

 

«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o intonacati

59.08

 

Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali

59.10

 

Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

59.11

 

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia

59.13

 

Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

60.01

 

Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza

60.02

 

Guanti a maglia non elastica né gommata

60.03

 

Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata

60.04

 

Sottovesti a maglia non elastica né gommata

60.05

 

Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata

60.06

 

Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata

61.01

 

Indumenti esterni per uomo e per ragazzo

61.02

 

Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini

61.03

 

Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini

61.04

 

Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini

61.05

 

Fazzoletti da naso e da taschino

61.06

 

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili

61.07

 

Cravatte

61.08

 

Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna

61.09

 

Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici

61.10

 

Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia

61.11

 

Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.

62.05

 

Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti

65.01

 

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

65.02

 

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate

65.03

 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti

65.04

 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenute per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti

65.05

 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti

65.06

 

Altri cappelli, copricapi od acconciature, anche guarniti

65.07

 

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi

66.01

 

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili

66.03

 

Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02

67.01

 

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calu-gine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07, nonché i calami e gli steli di piume, lavorati

67.02

 

Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali

67.04

 

Parrucche, posticci, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)

67.05

 

Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia

68.04

 

Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:

— 20

Altri

68.06

 

Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:

— 90

Altri

68.07

 

Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci nn. 68.12, 68.13 e del capitolo 69

68.08

 

Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbon fossile, ecc.)

68.11

 

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»

68.13

 

Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario', copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie

68.16

 

Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:

— 20

Mattoni cotti, in dolomite agglomerata o catrame

69.11

 

Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana

69.12

 

Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche

69.13

 

Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale

69.14

 

Altri lavori di materie ceramiche

70.02

 

Vetro detto «smalto», in massa, barre, bacchette o tubi

70.03

 

Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)

70.04

 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

70.05

 

Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare:

— 20

Vetri opacizzati, colorati, scanalati o striati

— 30

Altri

70.06

 

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

70.07

 

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate

70.08

 

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro

70.13

 

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartementi o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19

70.14

 

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune

70.15

 

Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti

70.16

 

Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

70.19

 

Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e con-terie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)

70.20

 

Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:

— 11

Lana di vetro

— 20

Feltro in fibre di vetro

71.01

 

Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite

71.02

 

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite (esclusi i diamanti utilizzati nell'industria del n. 71.02.10)

71.03

 

Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite

71.06

 

Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati

71.10

 

Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati

71.12

 

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

71.13

 

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

71.14

 

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

71.15

 

Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite

71.16

 

Minuterie di fantasia

73.02

 

Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese del n. 73.02.21)

73.07

 

Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinature o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):

— 90

Altri

73.10

 

Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:

 

—  Barre laminate o estruse a caldo o fucinate:

 

—  Barre di sezione angolare:

ex 49

Altre (esclusi i prodotti di competenza della CECA)

 

—  Barre ottenute o rifinite a freddo:

— 51

Barre di sezione circolare

— 52

Barre di sezione angolare

59

Altre

73.14

 

Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità

73.17

 

Tubi di ghisa

73.18

 

Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:

 

—  Tubi non rivestiti senza saldatura:

— 11

di diametro interno inferiore a 1 pollice

— 12

di diametro interno tra 1 incluso e 2,5 pollici esclusi

— 13

di diametro interno tra 2,5 inclusi e 6 pollici esclusi

— 14

di diametro interno pari o superiore a 6 pollici

 

—  Tubi rivestiti, senza saldatura:

— 31

di diametro interno inferiore a 1 pollice

— 32

di diametro interno tra 1 incluso e 2,5 pollici esclusi

— 33

di diametro interno tra 2,5 inclusi e 6 pollici esclusi

— 34

di diametro interno pari o superiore a 6 pollici

73.19

 

Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche

73.20

 

Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)

73.21

 

Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

73.22

 

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

73.24

 

Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti

73.25

 

Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità (escluse le trecce di ferro o di acciaio)

73.26

 

Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio

73.27

 

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio

73.28

 

Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate

73.29

 

Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:

— 11

Catene di trasmissione

— 91

Parti di catene e di catenelle

73.32

 

Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio

73.33

 

Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio

73.36

 

Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio

73.37

 

Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio

73.38

 

Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio

73.40

 

Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:

— 10

Altri lavori di ghisa

ex 20

Altri lavori di ferro o acciaio (escluso l’acmonital)

74.10

 

Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità

74.15

 

Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:

— 10

Bulloni e dadi

— 20

Viti

74.19

 

Altri lavori di rame

75.06

 

Altri lavori di nichelio

76.01

 

Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio

76.02

 

Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio

76.03

 

Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm

76.04

 

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)

76.06

 

Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio

76.07

 

Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti manicotti, flange, ecc.)

76.08

 

Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc. di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

76.09

 

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

76.10

 

Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili

76.11

 

Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti

76.12

 

Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità

76.13

 

Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio

76.14

 

Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate

76.15

 

Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio

76.16

 

Altri lavori di alluminio

77.01

 

Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate)

77.02

 

Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate

77.03

 

Altri lavori di magnesio

77.04

 

Berillio (glucinio), greggio o lavorato

82.02

 

Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

— 20

Lame da seghe a nastro

— 30

Lame da seghe circolari (comprese le frese-seghe)

82.05

 

Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare:

— 20

Frese

82.06

 

Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici

82.07

 

Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione

82.09

 

Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

82.10

 

Lame per i coltelli della voce n. 82.09

82.12

 

Forbici a due branche e loro lame

82.13

 

Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):

— 10

Utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure

82.14

 

Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

82.15

 

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

83.01

 

Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti a chiave, a segreto, o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni

83.02

 

Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attacapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)

83.03

 

Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

83.04

 

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03

83.05

 

Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni

83.06

 

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

83.07

 

Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni (escluse le lampade per minatori del n. 83.07.10)

83.10

 

Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni

83.11

 

Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni

83.12

 

Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili, specchi metallici

84.01

 

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)

84.02

 

Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d’acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore:

— 10

Economizzatori, preriscaldatori d’aria

— 20

Surriscaldatori, limitatori di surriscaldamento

— 30

Accumulatori di vapore e di calore

— 40

Altri

84.03

 

Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori

84.06

 

Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone (esclusi i motori per aerei del n. 84.06.11 e i motori del tipo fuoribordo per imbarcazioni del n. 84.06.14)

84.07

 

Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici idrauliche:

 

—  Turbine idrauliche:

— 11

Turbine a cassette del tipo Pelton

— 12

Turbine a elica del tipo Francis

84.09

 

Rulli compressori a propulsione meccanica

84.10

 

Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)

(escluse le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore dei prezzi e di quantità del n. 84.10.11 e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore di quantità del n. 84.10.12)

84.11

 

Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili

84.12

 

Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità

(esclusi i gruppi di peso pari o inferiore a 100 kg del n. 84.12.10)

84.13

 

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

— 19

Altri bruciatori per l’alimentazione dei focolari

— 20

Focolari automatici

84.14

 

Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11

84.16

 

Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine

84.17

 

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:

 

a)  Pastorizzatori, sterilizzatori e loro parti e pezzi staccati:

— 11

Pastorizzatori

— 12

Sterilizzatori

— 15

Parti e pezzi staccati

 

b)  Altri:

ex 29

Altri (esclusi gli apparecchi per la produzione di deuterio e i suoi composti)

— 35

Parti e pezzi staccati

84.18

 

Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

— 30

Apparecchi per filtrare o depurare liquidi

84.20

 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

(esclusi i pesi delle bilance sensibili del n. 84.20.31)

84.21

 

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

(esclusi gli estintori del n. 84.21.24)

84.22

 

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico, e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23

(esclusi i manipolatori meccanici costruiti per la manipolazione di sostanze radioattive del n. ex 84.22.90)

84.24

 

Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi

84.25

 

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:

— 10

Falciatrici

— 15

Mietitrici

— 20

Mietilegatrici

— 30

Trebbiatrici

— 35

Presse da paglia

— 40

Raccoglitrici e affastellatrici

— 45

Tosatrici da prato

 

—  Parti e pezzi staccati:

— 92

Delle trebbiatrici

84.30

 

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, par la panificazione, la pasticceria, la biscotteria per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari:

— 60

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della birra

84.31

 

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone

84.36

 

Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili

(esclusi le macchine e gli apparecchi per la filatura delle materie tessili artificiali o sintetiche sotto forma di fibre mediante i procedimenti di pressione e di polverizzazione del n. 84.36.10 e le macchine ed apparecchi per la battitura, la rottura, la sfilacciatura e la pulitura del n. 84.36.25)

84.37

 

Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamanerie e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ! ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)

(esclusi le macchine e gli apparecchi per maglieria del n. 84.37.21 e i telai per tulli del n. 84.37.22)

84.38

 

Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)

(esclusi i pettini per telai per tessitura del n. 84.38.40 e i licci metallici del n. 84.38.60)

84.43

 

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia:

— 10

Convertitori

84.44

 

Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:

 

—  Parti e pezzi staccati:

— 91

Cilindri di laminatoi

— 99

Altri

84.45

 

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50

(esclusi i torni automatizzati del n. 84.45.11, le fresatrici del n. 84.45.20, le macchine per molare del n. 84.45.45 e trafilare del n. 84.45.85)

84.47

 

Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili

84.50

 

Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale

(esclusi le macchine ed apparecchi per la tempera superficiale del n. 84.50.20)

84.56

 

Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:

 

b)  Altri:

— 29

Altri

 

e)  Parti e pezzi staccati diversi:

99

Altri

84.59

 

Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo

(escluse le macchine per la fabbricazione dei lavori in terra del n. 84.59.10, e reattori nucleari del n. 84.59.20, le macchine per la fabbricazione delle sigarette e dei sigari del n. 84.59.32, le macchine ed apparecchi per imbobinare del n. 84.59.42, macchine ed apparecchi per fabbricare spazzole del n. 84.59.43, e gli ingrassatori automatici di macchine a pompa del n. 84.59.45)

84.60

 

Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali

84.61

 

Oggetti di rubinetterie ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili

84.63

 

Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)

85.01

 

Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

(esclusi i generatori elettrici di più di 100 kVA del n. 85.01.40)

85.05

 

Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano

85.07

 

Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato

85.08

 

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

(esclusi i congiuntori-disgiuntori del n. 85.08.10 e candele del n. 85.08.20)

85.09

 

Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatoti e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli

(esclusi gli avvettitori sonori, sirene ed altri apparecchi elettrici di segnalazione acustica del n. 85.09.13)

85.11

 

Forni elettrici, industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare

(esclusi i forni elettrici industriali o di laboratorio del n. 85.11.11 e le varie parti e pezzi staccati del n. 85.11.91)

85.12

 

Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arrricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle del n. 85.24:

— 20

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo e per altri usi simili

— 30

Apparecchi elettrotermici per parrucchiere

— 50

Apparecchi elettrotermici per usi domestici

— 91

Parti e pezzi staccati

85.13

 

Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:

— 43

Apparrecchi di telecomunicazioni di lunga distanza, a corrente portante

85.14

 

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:

— 20

Altoparlanti

— 30

Amplificatori elettrici a bassa frequenza

85.15

 

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:

ex 91

Parti e pezzi staccati (escluse la antenne e parti e pezzi staccati per amplificatori, convertitori di frequenza ed altre apparecchiature ed accessori per antenne)

85.18

 

Condensatori elettrici, fìssi, variabili o regolabili

85.19

 

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione

(esclusi gli interruttori di sicurezza del n. 85.19.15, gli scaricatori del n. 85.19.16 e i quadri di comando o di distribuzione del n. 85.19.30)

85.23

 

Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccato od ossidati anodicamente), munito o non di pezzi di congiunzione

85.24

 

Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:

— 10

Spazzole per macchine ed apparecchi elettrici

— 26

Resistenze riscaldanti per apparecchi di riscaldamento

— 29

Altri

85.28

 

Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo

86.10

 

Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati

87.01

 

Trattori, compresi i trattori-verricello

87.02

 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci

(esclusi gli autoveicoli per il trasporto di persone del n. 87.02.11)

87.03

 

Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili:

— 10

Autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna

— 20

Annaffiatrici

— 30

Spazzaneve automobili

87.04

 

Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore

87.05

 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine

87.06

 

Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso

87.07

 

Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati

87.09

 

Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente

87.10

 

Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore:

— 10

Velocipedi a due ruote

87.12

 

Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:

— 91

Parti e pezzi staccati e accessori dei veicoli compresi nella voce n. 87.09

— 92

Parti e pezzi staccati e accessori dei veicoli compresi nella voce n. 87.10

89.01

 

Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo

89.02

 

Rimorchiatori

89.05.

 

Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili

90.04

 

Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili

90.14

 

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofìsica; bussole, telemetri:

— 40

Strumenti ed apparecchi di meteorologia

— 91

Parti e pezzi staccati degli strumenti ed apparecchi di meteorologia

90.27

 

Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi

90.28

 

Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:

— 10

Voltametri, potenziometri, elettrometri

— 20

Amperometri, galvanometri

— 30

Wattmetri

91.02

 

Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili

91.04

 

Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

92.11

 

Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico

(esclusi i fonografi del n. 92.11.10)

92.12

 

Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi

92.13

 

Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:

— 40

Lettori di suono magnetico

— 90

Altri

93.04

 

Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.

93.05

 

Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)

93.06

 

Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco):

— 93

Parti e pezzi staccati di fucili da caccia

93.07

 

Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce;

— 21

Proiettili e munizioni per fucili da caccia

94.04

 

Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma e di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti

95.01

 

Tartaruga lavorata (compresi i lavori)

95.02

 

Madreperla lavorata (compresi i lavori)

95.03

 

Avorio lavorato (compresi i lavori)

95.04

 

Osso lavorato (compresi i lavori)

96.02

 

Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:

— 22

Spazzole per toeletta e per vestiti

97.01

 

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili

97.02

 

Bambole di ogni specie

97.03

 

Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:

— 90

Altri

97.04

 

Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)

97.05

 

Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati («cotillons»), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti e non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)

97.06

 

Oggetti ed attrezzi per giuochi all’aperto da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04

97.07

 

Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia (esclusi gli ami del n. 97.07.10)

97.08

 

Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti

98.01

 

Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)

98.05

 

Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, dessi da sarti e gessi per bigliardi

ALLEGATO N. 4

relativo all'utilizzazione delle risorse speciali di assistenza da parte della Turchia

LE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di non ostacolare l'utilizzazione delle risorse speciali di assistenza da parte della Turchia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Qualora le disposizioni dell'Accordo di Associazione o del protocollo addizionale ostacolino l'utilizzazione da parte della Turchia di risorse speciali d'assistenza messe a disposizione della sua economia, la Turchia, previa notifica al consiglio di Associazione, ha la facoltà:

a) di aprire contingenti tariffari, conformandosi all'articolo 20, paragrafo 4, del protocollo addizionale, per l'importazione delle merci il cui acquisto è finanziato con le risorse suddette;

b) d’importare in franchigia le merci che sono oggetto di doni previsti dal titolo III della «Public Law 480» degli Stati Uniti o effettuati nel quadro di un programma di aiuto alimentare;

c) di limitare le pubbliche gare ai soli fornitori di prodotti originari dei paesi che forniscono risorse speciali di assistenza, quando l'utilizzazione delle suddette risorse implica l'importazione di merci originarie di questi paesi e nel caso in cui disposizioni legislative turche o dei paesi in questione rendano necessario il ricorso a pubblica gara.

2. I prodotti importati in Turchia con il beneficio del presente allegato non possono essere riesportati verso la ►M8  Comunità europea ◄ , né allo stato naturale né dopo lavorazione o trasformazione.

3. Le disposizioni del presente allegato non devono ostacolare il buon funzionamento della Associazione.

4. Alla fine della fase transitoria, il consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del presente Allegato debbano essere mantenute.

Se nel frattempo intervengono modifiche nella natura delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente allegato o nelle procedure per la loro utilizzazione, oppure se si presentano difficoltà per tale utilizzazione, il consiglio di Associazione riesamina la situazione per prendere misure adeguate.

ALLEGATO N. 5

relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi

LE PARTI CONTRAENTI,

considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non è applicabile, rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo di Associazione e del protocollo addizionale non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.

2. Ciascuna parte contraente informa l'altra parte contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile, e così pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi della Associazione e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra parte contraente.

3. Ciascuna parte contraente può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra parte contraente e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile.

ALLEGATO N. 6

relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli

Articolo 1

Il regime previsto all'articolo 35, paragrafo 2, del protocollo addizionale è definito negli articoli seguenti.

CAPITOLO I

REGIME PREFERENZIALE ALL'IMPORTAZIONE NELLA ►M8  COMUNITÀ EUROPEA ◄

Articolo 2

1 prodotti sotto elencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ , a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune.



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

07.01

Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:

E.  Bietole da costa e cardi

F.  Legumi da granella, sgranati o in baccello:

ex III.  altri:

— Fave:

— 

— dal 1o luglio al 30 aprile

N.  Olive:

I.  destinate a usi diversi dalla produzione di olio ()

O.  Capperi

S.  Peperoni dolci (Capsicum grossum)

ex T.  altri:

— Prezzemolo

07.03

Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:

A.  Olive:

I.  destinate a usi diversi dalla produzione di olio ()

B.  Capperi

08.03

Fichi, freschi o secchi:

A.  Freschi

08.04

Uve fresche o secche:

A.  Fresche:

I.  da tavola:

ex a)  dal 1o novembre al 14 luglio:

— dal 1o dicembre al 31 dicembre

— dal 18 giugno al 14 luglio:

ex b)  dal 15 luglio al 31 ottobre

— dal 15 luglio al 17 luglio

08.05

Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

D.  Pistacchi

E.  Noci di Pécan

ex F.  altre:

— Semi di pinoli

08.06

Mele, pere e cotogne, fresche:

C.  Cotogne

08.12

Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):

A.  Albicocche

B.  Pesche, comprese le pesche noci

D.  Mele e pere

E.  Papaie

F.  Macedonie:

I.  non contenenti prugne

G.  altre

20.01

Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:

ex B.  altri:

— preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarda, ma senza zucchero, esclusi i cetriolini

20.02

Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:

F.  Capperi e olive

ex H.  altri, escluse le carote e i miscugli (1)

20.05

Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura anche con aggiunta di zuccheri:

C.  altre:

ex III.  non nominate:

— Puree di fichi

20.06

Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:

A.  Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate

(1)   Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(2)   Tale voce comprende tra l'altro i ceci tostati (leblebis).

Articolo 3

I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono ammessi all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

08.04

Uve, fresche o secche:

B.  secche:

I.  presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno

Articolo 4

1.  I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ , a dazi doganali pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

ex 08.02 A

Arance fresche

2.  I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ , a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

ex 08.02 Β

Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) freschi; clementine, tangerini, e altri ibridi similari di agrumi, freschi

ex 08.02 C

Limoni freschi

3.  Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, le disposizioni del paragrafi 1 e 2 sono applicabili a condizione che sul mercato interno della ►M8  Comunità europea ◄ i prezzi degli agrumi importati dalla Turchia, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adattamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse da dazi doganali, siano superiori o uguali ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

4.  Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la ►M8  Comunità europea ◄ si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre in base alla provenienza, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata.

5.  Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23 restano applicabili.

6.  Qualora i benefici risultanti dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fossero compromessi, o rischiassero di esserlo, da condizioni di concorrenza anormali, si potrà procedere a consultazioni in sede di consiglio di Associazione al fine di esaminare i problemi posti dalla situazione creatasi.

Articolo 5

I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ , ad un dazio doganale del 3 % ad valorem. Tale dazio è ridotto a 2 % un anno dopo la data di entrata in vigore del protocollo addizionale e a 1 % due anni dopo tale data. Esso viene soppresso alla fine del terzo anno.



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

08.03

Fichi freschi o secchi:

ex B.  secchi:

— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno

Articolo 6

I prodotti seguenti, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ , ad un dazio doganale del 2,5 % ad valorem, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 18 700 tonnellate:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

08.05

Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

ex F.  altre:

— Nocciole

▼M4

Articolo 7

1.  A condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all’esportazione dell’olio d’oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all’importazione, la ►M8  Comunità europea ◄ prende i provvedimenti necessari affinché:

1.  

a) il prelievo da applicare all’importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ del suddetto olio, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella ►M8  Comunità europea ◄ , sia il prelievo calcolato in conformità dell’articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell’importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi;

b) l’ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al punto a) venga diminuito di un importo pari a quello della tassa speciale versata, entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2.  Se la Turchia non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la ►M8  Comunità europea ◄ prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all’importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ di olio d’oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia il prelievo calcolato in conformità dell’articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell’importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

3.  Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per garantire l’applicazione del paragrafo l e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell’altra parte, le informazioni necessarie al buon funzionamento del sistema.

4.  Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

▼M1

Articolo 8

I prodotti seguenti, originari della Turchia sono ammessi all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ in esenzione da dazi doganali:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

24.01

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Articolo 9

I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ , a dazi doganali pari al 25 % dei dazi della tariffa doganale comune. Tali dazi sono ridotti al 10 % dei dazi della tariffa doganale comune alla fine del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale. Essi sono soppressi alla fine del terzo anno.



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

01.01

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

A.  Cavalli:

I.  riproduttori di razza pura ()

III.  altri

B.  Asini

C.  Muli e bardotti

01.02

Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:

A.  delle specie domestiche:

I.  riproduttori di razza pura ()

B.  altri

01.03

Animali vivi della specie suina:

A.  delle specie domestiche:

I.  riproduttori di razza pura ()

B.  altri

02.01

Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:

A.  Carni:

ex I.  delle specie asinina e mulesca

II.  della specie bovina:

b)  altre

III.  della specie suina:

b)  altre

ex IV.  altre, escluse le carni della specie ovina domestica

B.  Frattaglie:

I.  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

II.  altre:

a)  delle specie equina, asinina e mulesca

ex d)  non nominate, escluse le frattaglie della specie ovina domestica

02.04

Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate

02.06

Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:

C.  altre:

ex II.  non nominate, escluse le carni e le frattaglie della specie ovina domestica

04.05

Uova di volatili e giallo d’uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:

A.  Uova in guscio, fresche o conservate:

II.  altre uova

B.  Uova sgusciate e giallo d'uova:

II.  altri ()

05.04

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

05.15

Prodotti di origine animali, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3 non atti all'alimentazione umana

ex B.  altri:

— Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti del capitolo 1 e non atti all'alimentazione umana

ex 07.05

Legumi da granelle, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli destinati alla semina

08.01

Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:

A.  Datteri

D.  Avocadi

E.  Noci di cocco e noci di acagiù (o di anacardio):

I.  Polpa disidratata di noci di cocco

II.  altre

F.  Noci del Brasile

G.  altri

ex capitolo 9

Tè e specie, escluso il mate (n. 09.03)

11.03

Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05

11.04

Farine delle frutta comprese nel capitolo 8

11.08

Amidi e fecole; inulina:

B.  Inulina

12.07

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

12.08

Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

12.09

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate

ex 12.10

Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio escluse le farine da foraggio verdi disidratate

ex 15.02

Sevi della specie caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»

15.03

Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

ex 16.01

Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, esclusi quelli contenenti carni o frattaglie delle specie suina, bovina od ovina

16.03

Estratti e sughi di carne

18.01

Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto

18.02

Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao

22.07

Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

23.01

Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:

A.  Farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli

23.02

Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:

B.  di legumi

ex 23.03

Avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili

23.06

Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

ex A.  Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta, esclusa la vinaccia

B.  altri

23.07

Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:

A.  Prodotti detti «solubili» di pesci o di balena

C.  non nominati

(1)   Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 10

Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la ►M8  Comunità europea ◄ adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilità d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del protocollo provvisorio.

Il consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilità.

Articolo 11

Il consiglio di Associazione adotta il regime preferenziale applicabile ai vini originari della Turchia.

Articolo 12

La ►M8  Comunità europea ◄ adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella ►M8  Comunità europea ◄ , sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

10.01

Frumento, compreso quello segalato:

B.  Frumento duro

10.07

Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:

ex D.  altri:

— Scagliola

Articolo 13

1.  A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 10.02 della tariffa doganale comune prodotta in Turchia e direttamente importata da questo paese nella ►M8  Comunità europea ◄ , una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la ►M8  Comunità europea ◄ diminuisce, di un importo uguale a quello della tassa versata ed entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata, l'importo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questione, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente paragrafo.

2.  Circa il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di consiglio di Associazione.

Articolo 14

Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1059/69, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, la ►M8  Comunità europea ◄ adotta tutte le misure necessarie affinché sia ridotto progressivamente conformemente al ritmo previsto dall'articolo 9 del presente allegato, l'elemento fisso riscosso al momento dell'importazione nella ►M8  Comunità europea ◄ delle seguenti merci originarie della Turchia:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

ex 17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie

19.01

Estratto di malto

19.02

Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici e di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao, in misura inferiore a 50 % in peso

19.05

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «cornflakes» e simili

19.06

Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farine, di amido o di fecola o prodotti simili

19.07

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

21.01

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:

A.  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

II.  altri

B.  Estratti:

II.  altri

21.06

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:

A.  Lieviti naturali vivi:

II.  Lieviti di panificazione

29.04

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

C.  Polialcoli:

II.  Mannite

III.  Sorbite

ex 35.01

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine

35.05

Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido o di fecola

38.12

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:

A.  Bozzime preparate ed appretti preparati:

I.  a base di sostanze amidacee

Articolo 15

Per i prodotti di cui al presente allegato, la ►M8  Comunità europea ◄ si riserva di modificare il regime in esso previsto, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria relativa agli stessi prodotti.

Al momento della modifica di tale regime la ►M8  Comunità europea ◄ concede, per le importazioni originarie dalla Turchia, un vantaggio comparabile a quello previsto dal presente allegato.

Articolo 16

Il consiglio di Associazione stabilisce la definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione del presente capitolo.

CAPITOLO II

REGIME ALL'IMPORTAZIONE IN TURCHIA

Articolo 17

La Turchia concede alla ►M8  Comunità europea ◄ , nell'ambito delle importazioni effettuate a titolo commerciale, un regime preferenziale che possa assicurare un aumento soddisfacente delle importazioni di prodotti agricoli originari della ►M8  Comunità europea ◄ .

▼M2

PROTOCOLLO FINANZIARIO



SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall’altra,

SOLLECITI di favorire lo sviluppo accelerato dell’economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo che crea un’associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia,

HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. Pierre HARMELM,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Walter SCHEEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Maurice SCHUMANN,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Mario PEDINI,

Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Gaston THORN,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. J. M. A. H. LUNS,

Ministro degli affari esteri;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

S. E, Walter SCHEEL,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

S. E. Franco Maria MALFATTI,

Presidente della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

S. E. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÌL,

Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:



Articolo 1

Nel quadro dell’Associazione fra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, la ►M8  Comunità europea ◄ partecipa, alle condizioni indicate nel presente protocollo, alle misure atte a promuovere lo sviluppo della Turchia mediante uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto da tale paese.

Articolo 2

1.  Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca europea per gli investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

2.  Sono ammessi al finanziamento i progetti d’investimento che:

a) contribuiscono all’aumento della produttività dell’economia turca e in particolare mirano a dotare di una migliore infrastruttura economica, di un’agricoltura a reddito più elevato nonché di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura — pubblica o privata — della gestione;

b) favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo di Associazione;

c) si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore.

3.  Quanto alla selezione dei progetti d’investimento, nell’ambito delle disposizioni anzidette:

a) possono essere finanziati solo progetti individualizzati;

b) in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell’economia.

4.  Sarà riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.

Articolo 3

1.  Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca europea per gli investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ .

2.  L’ammontare totale di tali prestiti può raggiungere ►M5  242 milioni di unità di conto ◄ ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L’eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sarà utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalità previste nel presente protocollo.

3.  L’ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il più regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere — entro limiti ragionevoli — un ammontare proporzionalmente più elevato.

4.  All’ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtù del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalità o una parte dei versamenti.

Articolo 4

1.  Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l’accordo di quest’ultimo.

2.  La concessione di un prestito ad un’impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

3.  Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della ►M8  Comunità europea ◄ hanno accesso, a parità di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente protocollo.

Articolo 5

1.  I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.

2.  I prestiti che si riferiscono agli investimenti a redditività diffusa o differita possono essere concessi per la durata massima di trent’anni e fruire di un periodo di franchigia di ammortamento fino ad otto anni. Il saggio d’interesse di tali prestiti non potrà essere inferiore al 2,5 % all’anno.

3.  I prestiti che si riferiscono al finanziamento di progetti a redditività normale, il cui importo non può essere inferiore al 30 % dell’importo annuo dei prestiti concessi alla Turchia, possono essere assoggettati alle condizioni seguenti:

a) durata e periodo di franchigia determinati dalla Banca — nei limiti previsti al paragrafo 2 — in condizioni atte a facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti;

b) saggio d’interesse che non potrà essere inferiore al 4,5 % all’anno.

4.  I prestiti di cui al paragrafo precedente possono essere accordati tramite organismi turchi appropriati.

La scelta dei progetti da finanziare tramite tali organismi nonché le condizioni alle quali le somme prestate dalla Banca saranno riprestate dall’organismo o dagli organismi intermediari alle imprese beneficiarie sono subordinate all’accordo preventivo della Banca.

5.  Le somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, che non devono essere utilizzate immediatamente dagli organismi intermediari per l’ammortamento dei prestiti della Banca, sono centralizzate in un conto speciale; il loro impiego è subordinato all’accordo della Banca.

Articolo 6

1.  Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ .

2.  I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d’importazione, come anche delle spese interne necessarie all’attuazione dei progetti d’investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica.

3.  La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale ed in conformità delle finalità dell’Accordo di Associazione.

Articolo 7

Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.

Articolo 8

Il concorso che ai sensi del presente protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia e degli Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ .

Articolo 9

1.  Durante l’applicazione del presente protocollo, la ►M8  Comunità europea ◄ esaminerà la possibilità di completare l’ammontare dei prestiti di cui all’articolo 3 con prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti con proprie risorse e alle condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potrà raggiungere 25 milioni di unità di conto.

2.  Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditività normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato.

3.  A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca europea per gli investimenti nonché gli articoli 4, 7 e 8 del presente protocollo.

Articolo 10

Un anno prima della scandenza del presente protocollo, le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell’assistenza finanziaria per un nuovo periodo.

Articolo 11

Il presente protocollo è allegato all’Accordo che crea un’Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

Articolo 12

1.  Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la ►M8  Comunità europea ◄ , con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ e notificata alle parti contraenti dell’Accordo che crea un’Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

Gli strumenti di ratifica e l’atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

2.  Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell’atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Finanzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo finanziario.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Financieel Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Mali Protokolün altina imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig.

Brüksel’de, yirmi üc Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg,

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGLL

▼M3

ACCORDO

relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio



SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che gli Stati membri menzionati hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

CONSIDERANDO che hanno del pari concluso il trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ il cui articolo 232 prevede che le disposizioni di tale trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri,

PRENDENDO in considerazione il fatto che l'Accordo che crea una Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

SOLLECITI tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e la Turchia gli scambi di tali prodotti,

HANNO DESIGNATO come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. Pierre HARMEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Walter SCHEEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Maurice SCHUMANN,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Mario PEDINI,

Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Gaston THORN,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. J. M. A. H. LUNS,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

S. E. Ihsan Sabri ÇALAYANGÍL,

Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:



Articolo 1

Pre i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio provenienti dagli Stati membri e dalla Turchia, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente vigenti tra gli Stati membri e la Turchia, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del capitolo X del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sono progressivamente soppressi alle condizioni indicate nell'articolo 2 del presente Accordo.

Articolo 2

1.  L'eliminazione degli ostacoli agli scambi sarà effettuata dagli Stati membri e dalla Turchia secondo un ritmo fissato di comune accordo dalle parti contraenti.

2.  Le parti contraenti fissano inoltre le condizioni alle quali i prodotti di cui al presente Accordo beneficiano del regime preferenziale.

Articolo 3

Nei settori contemplati dal presente Accordo la Turchia non può fruire di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente a norma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 4

Tra le parti interessate si terranno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

▼M6

Articolo 5

L'accordo viene applicato, alle condizioni stabilite nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed agli altri territori europei dei quali uno Stato membro cura le relazioni esterne, nonché al territorio della Repubblica di Turchia.

▼M3

Articolo ►M6  6 ◄

Il presente Accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio né i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale trattato.

Articolo ►M6  7 ◄

L'allegato relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo ►M6  8 ◄

1.  Il presente Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles.

2.  Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo ►M6  9 ◄

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont appose leurs signatures au bas du présent Accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Anlasmanin altina imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig.

Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

J. M. A. H. LUNS

Türkiye Cumhurbaskani adina

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

ALLEGATO

relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi



LE PARTI CONTRAENTI,

considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



1. Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non è applicabile, rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.

2. Ciascuna parte contraente informa l'altra parte contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile, e così pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra parte contraente.

3. Ciascuna parte contraente può adottare misure idonee a prevenire le difficolta eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra parte contraente e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile.

ATTO FINALE



I plenipotenziari

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

e

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

e

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il ventitré novembre millenovecentosettanta, in occasione della firma

 del protocollo addizionale, ai quali sono aggiunti sei allegati,

 del protocollo finanziario, e

 dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della ►M8  Comunità europea ◄ del carbone e dell'acciaio, al quale è aggiunto un allegato

hanno adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti relative al protocollo addizionale qui di seguito elencate:



1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse,

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12, paragrafo 2,

3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 18, paragrafo 1,

4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25, paragrafo 4,

5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27, paragrafo 2,

6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34,

7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli allegati n. 2 e n. 6.

I plenipotenziari hanno del pari adottato le dichiarazioni interpretative seguenti:

 Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del Protocollo addizionale,

 Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto d'i cui all'articolo 3 del protocollo finanziario.

Hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni del governo della Repubblica federale di Germania concernenti l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio qui di seguito menzionate:

1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,

2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a Berlino.

Tali dichiarazioni sono allegate al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto finale saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessità, alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validità.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adiari yazili tam yetkili temsilciler bu Son Senedin imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig.

Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

J. M. A. H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europea europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

ALLEGATO

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE

1.    Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse

Le parti contraenti convengono che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente calcolati conformemente alle norme previste dal protocollo addizionale sono applicati arrotondando al primo decimale.

2.    Dichiarazione comune relativa all'articolo 12, paragrafo 2

Le parti contraenti convengono che le merci giacenti in un deposito doganale o viaggianti per essere esportate, o che sono già state oggetto di un contratto di vendita definitivo al momento della notifica al consiglio di Associazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12 del protocollo addizionale, saranno sottoposte ai dazi doganali applicabili prima dell'adozione delle misure prese dalla Turchia conformemente alle disposizioni dello stesso articolo.

3.    Dichiarazione comune relativa all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 18, paragrafo 1

Resta inteso che i dazi d'ella tariffa doganale comune di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo addizionale, sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati al momento dell'allineamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune.

4.    Dichiarazione comune relativa all'articolo 25, paragrafo 4

Le parti contraenti dichiarano che nel calcolo del valore totale dell'insieme dei contingenti che devono formare oggetto di un aumento periodico del 10 % in conformità delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4, del protocollo addizionale non si deve tener conto del valore delle importazioni liberalizzate dalla Turchia durante i periodi contemplati nello stesso paragrafo.

5.    Dichiarazione comune relativa all'articolo 27, paragrafo 2

Le parti contraenti dichiarano che le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, del protocollo addizionale si applicano anche ai metalli non ferrosi.

6.    Dichiarazione comune relativa all'articolo 34

Le parti contraenti convengono che i lavori con i quali dovranno essere preparate le costatazioni cui dovrà procedere il consiglio di Associazione conformemente all'articolo 34 del protocollo addizionale, potranno incominciare un anno prima della fine del periodo di ventidue anni.

7.    Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli allegati n. 2 e n. 6

Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui agli allegati n. 2 e n. 6 sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati in ogni momento nei confronti delle parti contraenti al GATT.

DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE

Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del protocollo addizionale

Resta inteso che le importazioni realizzate:

a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti d'investimento,

b) senza concessione di divise,

c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri,

non potranno essere imputati all'ammontare dei contingenti aperti in favore della ►M8  Comunità europea ◄ conformemente all'articolo 25 del protocollo addizionale ed in ispecie ai paragrafi 4 e 5.

Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 3 del protocollo finanziario

Le parti contraenti dichiarano che:

1. Il valore dell'unità di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 3 del protocollo finanziario è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

2. La parità della moneta di uno Stato membro della ►M8  Comunità europea ◄ rispetto all'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.

3. L'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1, resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione del protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parità di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo statuto, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa a tale modifica.

Qualora uno o più Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ a non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio delle ►M8  Comunità europea ◄ esaminerà la situazione in tale modo creatasi e adotterà, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTI L'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

1.    Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono esser considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

2.    Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a Berlino

L'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle parti contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

▼M7

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all’accordo che crea un’associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia



LA ►M8  COMUNITÀ EUROPEA ◄ ,

da un lato,

LA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall’altro,

VISTO l’accordo che crea un’associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia, firmato a Ankara il 12 settembre 1963, ed il protocollo aggiuntivo firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, qui di seguito denominato « accordo », nonché la decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione del 19 settembre 1980,

CONSIDERANDO che la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia desiderano rafforzare ulteriormente le proprie relazioni per tener conto della nuova dimensione in seguito all’adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, in data 1o gennaio 1986; che, all’articolo 56, il protocollo aggiuntivo contempla la possibilità che in questa occasione vengano presi in considerazione gli interessi reciproci della ►M8  Comunità europea ◄ e della Turchia definiti dall’accordo;

CONSIDERANDO l’opportunità di permettere che le tradizionali correnti d’esportazione dalla Turchia nella ►M8  Comunità europea ◄ vengano mantenute e la conseguente necessità di prendere talune disposizioni;

HANNO DECISO di concludere a tale scopo un protocollo che fissa gli adeguamenti da apportare a determinate disposizioni dell’accordo e hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Jakob Esper LARSEN,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

rappresentante permanente della Danimarca,

presidente del comitato dei rappresentanti permanenti;

Jean DURIEUX,

consigliere fuori classe presso la direzione generale delle relazioni esterne della Commissione;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

Pulat TACAR,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

delegato permanente presso la ►M8  Comunità europea ◄ ,

capo della missione della Repubblica di Turchia;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:



Articolo 1

1.  Per la campagna 1990, nonche per ogni campagna successiva, in base ai bilanci e alle analisi di cui al paragrafo 2 la ►M8  Comunità europea ◄ decide, in funzione degli elementi pertinenti in vista dell’obiettivo di mantenere le tradizionali correnti d’esportazione nell’ambito dell’ampliamento, se sia opportuno variare il prezzo di entrata, di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72, per i limoni freschi della sottovoce ex 08.02 C della tariffa doganale comune originari della Turchia, entro i limiti di un quantitativo di 12 000 tonnellate annue.

2.  Sin dal 1987 e al termine di ogni campagna, la ►M8  Comunità europea ◄ compie, in base ad un bilancio statistico, un’analisi della situazione delle esportazioni di limoni originari della Turchia nella ►M8  Comunità europea ◄

Per questo stesso prodotto, sin dal 1989 e ogni anno, la ►M8  Comunità europea ◄ procede altresì a un’analisi preventiva, assieme alla Turchia, delle produzioni e forniture.

3.  L’eventuale variazione di cui al paragrafo 1 verte sugli importi da dedurre per i dazi dai corsi rappresentativi constatati nella ►M8  Comunità europea ◄ per il calcolo dei prezzi di entrata di questo prodotto, entro i limiti di cui all’articolo 152, paragrafo 2, lettera e) dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 2

Le uve fresche da tavola della sottovoce 08.04 A I b), originarie della Turchia, importate nella ►M8  Comunità europea ◄ , beneficiano nel periodo 18-31 luglio delle stesse condizioni di soppressione dei dazi doganali previste per questi prodotti, per il periodo 15-17 luglio, in base all’articolo 3 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione e del paragrafo 1 dello scambio di lettere concluso fra la CEE e la Repubblica di Turchia il 6 febbraio 1981 relativo all’articolo 3, paragrafo 3 di questa decisione.

Articolo 3

Il prsente protocollo forma parte integrante dell’accordo che crea un’associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

Articolo 4

1.  Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione e approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti le quali si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2.  Il presente protocolle entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le notifiche di cui al paragrafo 1 sono state compiute.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e turca, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Εις πίστωσιν των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

Bunun belgesi olarak, aağida adlari yazili tam yektili temsilciler bu protokolűn altina imzalarn atmlardir.

Hecho en Bruselas, el ventitrés de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brüessel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Julho de mil novecentos e oitente e sete.

Brűksel’de, 23 Termuz bin dokuz yüz seksen yedi gününde yapilmtir.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Avrupa Topluluklari Konseyi adina

Por el Gobierno de la República de Turquía

Por regeringen for Republikken Tyrkiet

Für die Regierung der Republik Türkei

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας

For the Government of the Republic of Turkey

Pour le gouvernement de la République turque

Per il governo della Repubblica di Turchia

Voor de Regering van de Republiek Turkije

Pelo Governo da República da Turquia

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adina

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all’articolo 1 del protocollo complementare

Le parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore del protocollo complementare non dovesse coincidere con l’inizio dell’anno civile, o eventualmente della campagna, i limiti quantitativi di cui all’articolo 1 verrebbero applicati pro rata temporis.

Le parti contraenti decidono inoltre che il computo dei quantitativi di prodotti originari della Turchia importati nella ►M8  Comunità europea ◄ e per i quali il protocollo complementare fissa limiti quantitativi inizierà il 1o gennaio di ogni anno.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Dichiarazione dal rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l’applicazione del protocollo complementare a Berlino

Il protocollo complementare si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti entro tre mesi dall’entrata in vigore del protocollo, una dichiarzione contraria.

▼B

ATTO FINALE

(64/734/CEE)



I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, nonché

del Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ ,

da una parte,

del Presidente della Repubblica di Turchia,

dall'altra,

riuniti ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre per la firma dell'Accordo che crea una Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia,

hanno adottato i testi seguenti:



 Accordo che crea una Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia,

nonché i protocolli qui di seguito elencati:

 Protocollo n. 1: Protocollo provvisorio,

 Protocollo n. 2: Protocollo finanziario.

I plenipotenziari hanno inoltre:

 adottato le dichiarazioni elencate qui di seguito ed allegate al presente Atto (allegato I):

 

1. Dichiarazione d'intenzione relativa alle uve secche in riferimento all'articolo 2 del Protocollo provvisorio;

2. Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario;

3. Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di «Parti Contraenti» che figura nell'Accordo di Associazione;

 e preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato II):

 

1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi;

2. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessità, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea una Associazione tra la ►M8  Comunità europea ◄ e la Turchia.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Türkiye Cumhurbaskanı adina.

Feridun Gemal ERKIN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M. A. H. LUNS

Im Namen des Rates der ►M8  Europäischen Gemeinschaft ◄ ,

Pour le Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

Per il Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ ,

Voor de Raad der ►M8  Europese Gemeenschap ◄ ,

Joseph M. A. H. LUNS

ALLEGATO I

1.   Dichiarazione d'intenzione relativa alle uve secche in riferimento all'articolo 2 del Protocollo provvisorio

La ►M8  Comunità europea ◄ dichiara che non prevede di stabilire un'organizzazione comune di mercato per le uve secche.

2.   Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario

Le Parti Contraenti dichiarano che:

1. Il valore dell'unità di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

2. La parità della moneta di uno Stato membro della ►M8  Comunità europea ◄ rispetto all'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parità di un margine, superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.

3. L'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione del Protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parità di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo Statuto, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa a tale modifica.

Qualora uno o più Stati membri della ►M8  Comunità europea ◄ non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ esaminerà la situazione in tale modo creatasi e adotterà, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

3.   Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di «Parti Contraenti» che figura nell'Accordo di Associazione

Le Parti Contraenti convengono di interpretare l'Accordo di Associazione nel senso che l'espressione «Parti Contraenti» che figura in detto Accordo indica, da un lato, la ►M8  Comunità europea ◄ e gli Stati membri, oppure separatamente o gli Stati membri o la ►M8  Comunità europea ◄ , e dall'altro la Repubblica di Turchia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione verrà ricavato dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ . In taluni casi l'espressione «Parti Contraenti» può indicare, durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la ►M8  Comunità europea ◄ , gli Stati membri e, dopo la scadenza di detto periodo, la ►M8  Comunità europea ◄ .

ALLEGATO II

Dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania

1.    Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono esser considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i Tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

2.    Dichiarazione relativa all'applicazione dell' Accordo a Berlino

L'Accordo di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

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