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Document E2020P0009

Ricorso presentato il 10 luglio 2020 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-9/20) 2020/C 275/03

GU C 275 del 20.8.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 275/4


Ricorso presentato il 10 luglio 2020 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-9/20)

(2020/C 275/03)

Il 10 luglio 2020 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro il Regno di Norvegia l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Stewart Watson, Claire Simpson, Erlend M. Leonhardsen, Catherine Howdle e Carsten Zatschler, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, B-1040 Bruxelles.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, mantenendo in vigore disposizioni quali le sezioni 6-11, primo comma e 6-36, secondo comma, della legge sulle società per azioni, la sezione 6-11, primo comma, della legge sulle società a responsabilità limitata e le sezioni 7-5 e 8-4, quinto comma, della legge sulle imprese finanziarie, il Regno di Norvegia non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi degli articoli 31 e 28 dell’accordo SEE, dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’atto di cui al punto 2 dell’allegato V dell’accordo SEE (regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione) e dell’articolo 2 dell’atto di cui al punto 8 dell’allegato XXII dell’accordo SEE (undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato);

2.

condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese del procedimento.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il presente ricorso riguarda diversi requisiti (di cittadinanza e/o) di residenza previsti dal diritto societario norvegese per quanto riguarda le persone che occupano determinati ruoli dirigenziali in società registrate e costituite in Norvegia. Le disposizioni legislative in questione richiedono, in modo variabile, che una parte dei fondatori di imprese, dei dirigenti, dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri dell’assemblea generale (amministratori) siano residenti in Norvegia. Al contempo, tali disposizioni stabiliscono che i suddetti requisiti di residenza non si applicano ai cittadini degli Stati SEE, a condizione che risiedano in tale Stato.

Le disposizioni limitano pertanto la capacità delle società legalmente costituite in un altro Stato membro del SEE di istituire e svolgere un’attività commerciale in Norvegia se i loro amministratori non sono cittadini di uno Stato SEE o sono cittadini di uno Stato SEE ma non risiedono nel SEE. Limitano inoltre la capacità dei cittadini SEE non residenti nel SEE di agire in qualità amministratori di società norvegesi.

L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») sostiene che le disposizioni in questione costituiscono, in via principale, una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento in Norvegia di società costituite in conformità del diritto di uno Stato del SEE e aventi sede nel SEE e che, di conseguenza, violano l’articolo 31 dell’accordo SEE. Inoltre, tali requisiti sono incompatibili con la direttiva 89/666. Infine, dal punto di vista delle persone interessate da tali disposizioni, queste ultime violano anche l’articolo 28 dell’accordo SEE e il regolamento n. 492/2011.

Il caso è stato aperto nel 2014 su iniziativa dell’Autorità. Nel corso dei contatti avuti con il governo norvegese negli anni successivi, sulla base, tra l’altro, di una lettera di costituzione in mora del 4 novembre 2015 e di un parere motivato del 12 ottobre 2016, il governo norvegese ha spiegato che i requisiti di residenza erano destinati a garantire l’accessibilità della direzione delle imprese e a consentire alle autorità nazionali di esercitare la propria giurisdizione su tali società.

Il governo norvegese riteneva che i requisiti fossero necessari, congrui e adeguati a tale scopo.

L’Autorità non condivide questa posizione, in particolare alla luce di una serie di decisioni sia della Corte EFTA che della Corte di giustizia dell’UE, in cui requisiti analoghi sono state considerati in contrasto rispettivamente con l’articolo 31 dell’accordo SEE e con l’articolo 49 del TFUE.

Va osservato che il governo norvegese ha elaborato delle proposte destinate rendere meno rigorosi questi requisiti. La fase di consultazione pubblica del processo legislativo si è conclusa il 16 gennaio 2020. Tali proposte non erano ancora state adottate al momento della presentazione del presente ricorso.


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