Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2014J0017

    Sentenza della Corte, del 31 marzo 2015, nella causa E-17/14 — Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein (Mancato rispetto da parte di un paese SEE/EFTA degli obblighi ad esso incombenti — Libertà di stabilimento — Restrizioni all’esercizio della professione di «Dentist» in Liechtenstein — Proporzionalità)

    GU C 350 del 22.10.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 350/5


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 31 marzo 2015

    nella causa E-17/14

    Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein

    (Mancato rispetto da parte di un paese SEE/EFTA degli obblighi ad esso incombenti — Libertà di stabilimento — Restrizioni all’esercizio della professione di «Dentist» in Liechtenstein — Proporzionalità)

    (2015/C 350/08)

    Nella causa E-17/14, Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein — ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 31 dell’accordo SEE, mantenendo in vigore una normativa nazionale, quale l’articolo 63 della legge sulla sanità e la disposizione transitoria nell’Atto relativo all’abrogazione di tale articolo, compresa l’applicabilità dell’articolo 63, paragrafo 2, della legge sulla sanità sotto tali aspetti, che richiede un «Dentist» autorizzato per poter esercitare questa professione in qualità di dipendente, sotto la supervisione diretta, le istruzioni e la responsabilità di un odontoiatra qualificato, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso il 31 marzo 2015 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    La Corte

    1.

    Dichiara che il Principato del Liechtenstein non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti di cui all’articolo 31 dell’accordo SEE, mantenendo in vigore le disposizioni dell’articolo 63 della legge sulla sanità, che esige che una persona in possesso del diploma in tedesco di «Dentist» deve esercitare questa professione in qualità di dipendente, sotto la supervisione diretta, le istruzioni e la responsabilità di un odontoiatra pienamente qualificato («Zahnarzt»).

    2.

    Condanna il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.


    Top