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Document E2011G0001

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2011/SC, del 29 settembre 2011 , relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell’ambito del meccanismo finanziario (2009-2014)

GU L 341 del 22.12.2011, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/1(3)/oj

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/67


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 1/2011/SC

del 29 settembre 2011

relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell’ambito del meccanismo finanziario (2009-2014)

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l’accordo SEE»,

visto l’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014,

visto il protocollo 38 ter sul meccanismo finanziario del SEE, inserito nell’accordo SEE dal suddetto accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014,

visto l’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2010/SC, del 9 dicembre 2010, che modifica la decisione del comitato permanente n. 4/2004/SC che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario (1),

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 6/2010/SC, del 9 dicembre 2010, che amplia i compiti dell’ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese (2),

vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 5/2002, del 23 ottobre 2002, relativa al mandato dell’organo contabile dell’EFTA («a tre»),

DECIDE:

Articolo 1

L’organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei programmi e dei progetti nell’ambito del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 (in appresso «meccanismo finanziario SEE»). Tale controllo si applica ai programmi e ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all’attuazione del meccanismo finanziario SEE. L’organo contabile può altresì controllare l’Ufficio del meccanismo finanziario per quanto concerne tale meccanismo.

Articolo 2

L’organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell’accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.

Articolo 3

I membri dell’organo contabile che procedono a controlli a norma dell’articolo 1 sono le stesse persone nominate nella decisione del comitato «ESA/Corte» n. 1, del 26 maggio 2010, relativa alla nomina dei membri dell’organo contabile dell’EFTA («a tre»). Alla scadenza del loro mandato i membri dell’organo contabile che procedono a controlli a norma dell’articolo 1 sono le stesse persone nominate con decisione del comitato «ESA/Corte».

Articolo 4

I membri dell’organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 5

I membri dell’organo contabile collaborano strettamente con la/e persona/e cui sono affidati controlli corrispondenti nell’ambito del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, nelle attività relative a entrambi i meccanismi finanziari.

Articolo 6

Il costo dei controlli adeguati e proporzionali di cui all’articolo 1 è finanziato dal bilancio amministrativo del meccanismo finanziario del SEE. Il comitato permanente stabilisce l’importo da concedere a tal fine basandosi su una proposta di bilancio formulata dall’organo contabile e su una raccomandazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 7

L’organo contabile può valersi dell’assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell’organo contabile e sono soggetti al loro stesso obbligo di cooperazione di cui all’articolo 6.

Articolo 8

L’organo contabile informa il comitato per il meccanismo finanziario e riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo di cui all’articolo 1. Può presentare proposte di azione.

Articolo 9

L’organo contabile propone il proprio mandato per i controlli di cui all’articolo 1 e lo presenta per l’adozione al comitato permanente degli Stati EFTA, previa consultazione con il comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto immediato.

Articolo 11

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per il comitato permanente

Il presidente

Kurt JÄGER

Il segretario generale

Kåre BRYN


(1)  GU L 78 del 24.3.2011, pag. 57.

(2)  GU L 78 del 24.3.2011, pag. 58.


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