This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document E2004J0004
Judgment of the Court of 25 February 2005 in Case E-4/04 Pedicel AS and Sosial- og helsedirektoratet (Directorate for Health and Social Affairs) (Free movement of goods and services — prohibition against alcohol advertisement — trade in wine — Articles 8(3) and 18 EEA — other technical barriers to trade — advertisement of wine — restriction — protection of public health — principle of proportionality — applicability of the precautionary principle)
Sentenza della Corte, del 25 febbraio 2005 , nella causa E-4/04 Pedicel AS e Sosial- og helsedirektoratet (Direzione per la sanità e gli affari sociali) (Libera circolazione delle merci e dei servizi — divieto della pubblicità di bevande alcoliche — commercio di vino — articolo 8, paragrafo 3, e articolo 18 SEE — altri ostacoli tecnici agli scambi — pubblicità di vino — restrizione — protezione della sanità pubblica — principio di proporzionalità — applicabilità del principio di precauzione)
Sentenza della Corte, del 25 febbraio 2005 , nella causa E-4/04 Pedicel AS e Sosial- og helsedirektoratet (Direzione per la sanità e gli affari sociali) (Libera circolazione delle merci e dei servizi — divieto della pubblicità di bevande alcoliche — commercio di vino — articolo 8, paragrafo 3, e articolo 18 SEE — altri ostacoli tecnici agli scambi — pubblicità di vino — restrizione — protezione della sanità pubblica — principio di proporzionalità — applicabilità del principio di precauzione)
GU C 45 del 23.2.2006, p. 13–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
23.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/13 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 25 febbraio 2005
nella causa E-4/04 Pedicel AS e Sosial- og helsedirektoratet (Direzione per la sanità e gli affari sociali)
(Libera circolazione delle merci e dei servizi — divieto della pubblicità di bevande alcoliche — commercio di vino — articolo 8, paragrafo 3, e articolo 18 SEE — «altri ostacoli tecnici agli scambi» — pubblicità di vino — restrizione — protezione della sanità pubblica — principio di proporzionalità — applicabilità del principio di precauzione)
(2006/C 45/09)
Nella causa E-4/04 fra Pedicel AS e Sosial- og helsedirektoratet — RICHIESTA presentata alla Corte dal Markedsrådet (Consiglio di mercato), in merito all'interpretazione delle norme sulla libera circolazione delle merci e dei servizi nel SEE, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e relatore, Per Tresselt e Thorgeir Örlygsson, giudici, ha pronunciato, in data 25 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:
|
1a. |
L'articolo 11 SEE va inteso nel senso che non si applica al commercio di vino. |
|
1b. |
L'articolo 36 SEE va inteso nel senso che non si applica alla pubblicità di servizi connessi al vino in un caso come quello in esame. |
|
2. |
Un divieto generale della pubblicità di bevande alcoliche, quale è previsto nella legge norvegese sull'alcool, sezione 9-2, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione nel senso dell'articolo 11 SEE e una restrizione nel senso dell'articolo 36 SEE, per quanto riguarda le bevande alcoliche che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE. |
|
3. |
Tale divieto può essere giustificato da motivi di protezione della sanità pubblica, a meno che, nelle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione della Parte contraente SEE in oggetto, risulti evidente che la protezione della sanità pubblica contro gli effetti nocivi dell'alcool può essere garantita da misure che hanno un'incidenza minore sugli scambi all'interno del SEE. In una situazione come quella in oggetto non si applica il principio di precauzione quale riconosciuto dalla Corte. |