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Document E2002G0002
2002/2/: Decision of the Standing Committee of the EFTA States No 2/2002/SC of 30 May 2002 on public access to EFTA documents
2002/2/: Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2002/SC, del 30 maggio 2002 , relativa all’accesso pubblico ai documenti EFTA
2002/2/: Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2002/SC, del 30 maggio 2002 , relativa all’accesso pubblico ai documenti EFTA
GU L 98 del 6.4.2006, p. 76–79
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 565–568
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005; abrogato da E2005G0003
6.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/76 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA
N. 2/2002/SC
del 30 maggio 2002
relativa all’accesso pubblico ai documenti EFTA
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
È consentito l’accesso pubblico ai seguenti documenti EFTA relativi al SEE:
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Accordo SEE |
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Versione consolidata degli allegati e dei protocolli dell’accordo SEE |
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Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale |
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Elenco delle decisioni adottate dal comitato misto SEE |
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Notifiche di cui all’articolo 103 non ancora pervenute |
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Lista Celex |
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Schede informative relative a programmi scelti nell’ambito della sottocommissione IV |
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Programma di lavoro della presidenza EFTA |
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Risoluzioni del comitato parlamentare misto SEE |
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Pareri del comitato consultivo EFTA |
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Risoluzioni del comitato consultivo SEE |
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Ordini del giorno del consiglio SEE |
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Conclusioni del consiglio SEE |
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Ordini del giorno del comitato permanente EFTA |
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Conclusioni del comitato permanente EFTA |
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Ordini del giorno e verbali del comitato parlamentare EFTA |
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Ordini del giorno e verbali del comitato parlamentare misto SEE |
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Ordini del giorno e verbali del comitato consultivo EFTA |
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Ordini del giorno e verbali del comitato consultivo SEE |
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Osservazioni EFTA-SEE |
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Ordini del giorno del comitato misto SEE |
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Verbali del comitato misto SEE (previa approvazione della Commissione europea) |
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Decisioni del comitato misto SEE |
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Relazione annuale del comitato misto SEE |
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Elenchi delle proposte di normativa CE di eventuale rilevanza per l’accordo SEE («pipeline acquis», ovvero acquisizioni in corso di adozione) |
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Elenchi della normativa CE adottata e in esame per l’eventuale integrazione nell’accordo SEE |
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Statistiche relative al SEE elaborate dall’ufficio di statistica EFTA |
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Tutti gli altri documenti ufficiali relativi al SEE non classificati come riservati. |
Articolo 2
1. Per quanto concerne i documenti EFTA relativi al SEE non figuranti nell’elenco dell’articolo 1, si applicano i principi contenuti nelle rubriche «ALTRI DOCUMENTI EFTA» e «COME OTTENERE L’ACCESSO PUBBLICO AD ALTRI DOCUMENTI EFTA» dell’allegato alla decisione n. 2 del Consiglio EFTA del 1997 («GUIDELINES FOR PUBLIC ACCESS TO EFTA DOCUMENTS»), approvata dal comitato permanente il 27 giugno 1997.
2. La decisione n. 2 del Consiglio EFTA, del 1997, e il relativo allegato sono acclusi alla presente decisione a titolo informativo.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.
Per il comitato permanente
Il Presidente
Gunnar Snorri GUNNARSON
Il Segretario generale
William ROSSIER
ALLEGATO
DECISIONE N. 2 DEL CONSIGLIO EFTA DEL 1997
(adottata durante la 9a riunione il 18 giugno 1997)
ORIENTAMENTI PER L’ACCESSO PUBBLICO AI DOCUMENTI EFTA
IL CONSIGLIO,
desideroso di accrescere la trasparenza e la disponibilità di informazioni sulle attività dell’EFTA a beneficio del pubblico,
convinto dell’utilità di offrire al pubblico il più ampio accesso ai documenti EFTA,
vista la proposta di orientamenti che il comitato permanente degli Stati EFTA, dalla riunione del 26 settembre 1996, ha trasmesso all’esame del consiglio EFTA,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Gli orientamenti per l’accesso pubblico ai documenti EFTA, che figurano in allegato alla presente decisione, sono approvati ed accessibili al pubblico.
La presente decisione entra in vigore non appena sarà stata adottata dal comitato permanente degli Stati EFTA.
ALLEGATO
ORIENTAMENTI PER L’ACCESSO PUBBLICO AI DOCUMENTI EFTA
I presenti orientamenti si applicano alle richieste indirizzate al segretariato EFTA e relative all’accesso pubblico ai documenti EFTA:
DOCUMENTI EFTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO
È consentito l’accesso pubblico ai seguenti documenti EFTA:
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Convenzione di Stoccolma; |
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Accordi di libero scambio con i paesi terzi; |
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Dichiarazioni comuni in materia di cooperazione; |
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Relazioni annuali dell’EFTA. |
È consentito l’accesso pubblico ai seguenti documenti EFTA/SEE:
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Accordo SEE; |
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Versione consolidata degli allegati all’accordo SEE e del supplemento SEE della Gazzetta ufficiale; |
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Ordini del giorno del consiglio SEE; |
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Conclusioni del consiglio SEE; |
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Ordini del giorno del comitato misto SEE; |
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Decisioni del comitato misto SEE; |
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Ordini del giorno del comitato permanente degli Stati EFTA; |
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Elenchi delle decisioni adottate dal comitato misto SEE; |
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Elenchi delle proposte di normativa CE di eventuale rilevanza per l’accordo SEE (“pipeline acquis”, ovvero acquisizioni in corso di adozione); |
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Elenchi della normativa CE adottata e in esame per l’eventuale integrazione nell’accordo SEE; |
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Schede informative relative a programmi scelti nell’ambito della sottocommissione IV. |
La maggior parte delle suddette informazioni è accessibile sulla homepage dell’EFTA all’indirizzo: www.efta.int.
ALTRI DOCUMENTI EFTA
Il principio della trasparenza è impiegato nella misura più ampia possibile. L’accesso pubblico ai documenti EFTA si applica nel dovuto rispetto delle disposizioni relative alla tutela delle informazioni classificate. Ciò non significa, tuttavia, che la classificazione di determinati documenti debba necessariamente escluderli dall’accesso pubblico. L’accesso può essere negato qualora la divulgazione delle informazioni contenute nei documenti pregiudichi:
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la tutela dell’interesse pubblico (pubblica sicurezza, relazioni internazionali, ecc.); |
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la tutela della persona e della vita privata; |
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la tutela del segreto commerciale e industriale; |
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la tutela degli interessi finanziari dell’EFTA; |
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la tutela della riservatezza richiesta dalla persona che ha fornito le informazioni, o prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito le informazioni; |
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La tutela dell’interesse dell’istituzione alla riservatezza dei procedimenti. |
COME OTTENERE L’ACCESSO PUBBLICO AD ALTRI DOCUMENTI EFTA
Quando pervengono richieste di accesso pubblico ad altri documenti EFTA, il segretariato le trasmette per approvazione alle delegazioni EFTA, che se ne occupano senza indugio. Nel caso in cui una richiesta fosse respinta, le istanze di ricorso sono il consiglio EFTA per i documenti relativi alle funzioni svolte a Ginevra e il comitato permanente degli Stati EFTA per i documenti relativi alle funzioni svolte a Bruxelles.