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Document C2007/315/06
Case C-20/05: Judgment of the Court (Third Chamber) of 8 November 2007 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Forlì — Italy) — Criminal proceedings against Karl Josef Wilhelm Schwibbert (Directive 98/34/EC — Procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations — Obligation to communicate draft technical regulations — National law requiring the distinctive sign of the national body responsible for collecting copyright royalties to be affixed to compact discs placed on the market — Definition of technical regulation )
Causa C-20/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Forlì) — Procedimento penale a carico di Karl Josef Wilhelm Schwibbert (Direttiva 98/34/CE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Legge nazionale che impone l'obbligo di apporre il contrassegno dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore su dischi compatti commercializzati — Nozione di regola tecnica )
Causa C-20/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Forlì) — Procedimento penale a carico di Karl Josef Wilhelm Schwibbert (Direttiva 98/34/CE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Legge nazionale che impone l'obbligo di apporre il contrassegno dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore su dischi compatti commercializzati — Nozione di regola tecnica )
GU C 315 del 22.12.2007, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Forlì) — Procedimento penale a carico di Karl Josef Wilhelm Schwibbert
(Causa C-20/05) (1)
(Direttiva 98/34/CE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche - Legge nazionale che impone l'obbligo di apporre il contrassegno dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore su dischi compatti commercializzati - Nozione di «regola tecnica»)
(2007/C 315/06)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile e penale di Forlì
Imputato nella causa principale
Karl Josef Wilhelm Schwibbert
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile e penale di Forlì — Interpretazione degli artt. 3 CE e 23-27 CE nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61) — Compatibilità di una legge nazionale che impone l'apposizione su ogni supporto di opere cinematografiche o audiovisive commercializzato della sigla dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev'essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.