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Document C2007/140/11

    Causa C-139/07 P: Ricorso proposto l' 8 marzo 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006 , causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee

    GU C 140 del 23.6.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 140/6


    Ricorso proposto l'8 marzo 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-139/07 P)

    (2007/C 140/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz, P. Aalto, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Schott Glas, Regno di Svezia, Repubblica finlandese

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 (1), causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, con cui viene annullata la decisione della Commissione 28 maggio 2002, che nega la consultazione di documenti che riguardano i procedimenti d'esame degli aiuti concessi alla Technischen Glaswerke Ilmenau GmbH, e

    condannare la Technischen Glaswerke Ilmenau GmbH al pagamento delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione delle Comunità europee chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006, causa T-237/02, con cui è stata annullata la decisione della Commissione 28 maggio 2002 nella parte in cui nega l'accesso a taluni documenti attinenti ai procedimenti di esame degli aiuti concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

    Secondo costante giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia, nei procedimenti d'esame in materia di aiuti, le parti, e quindi anche i beneficiari degli aiuti, non hanno un diritto di accesso al fascicolo. Di conseguenza il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 87-89 della sentenza impugnata, che non sussistono circostanze particolari del caso concreto che consentano di considerare che il diritto di consultazione debba essere negato. In base alla giurisprudenza sarebbe invece evidente che i documenti in questione debbano rientrare tutti quanti in un'eccezione al diritto di accesso ai documenti e quindi che non si debba procedere all'esame di ogni singolo documento.

    Inoltre, il procedimento d'esame in materia di aiuti sarebbe un procedimento contro lo Stato che concede gli aiuti, tanto più se i beneficiari degli aiuti non hanno diritto ad aiuti di stato. Di conseguenza, per quanto riguarda la questione dell'accesso al fascicolo dovrebbe valere quanto ha dichiarato lo stesso Tribunale in relazione al procedimento d'inadempimento ex art. 226 CE e cioè che in tali procedimenti non sussiste un diritto del pubblico alla consultazione dei documenti.

    La sentenza impugnata porterebbe poi all'assurda conseguenza che la collettività, facendo appello a una norma consacrata alla trasparenza, ossia al regolamento n. 1049/2001 (2), usufruirebbe di diritti di consultazione dei fascicoli più ampi di quelli del beneficiario dell'aiuto direttamente coinvolto da un procedimento, il quale in più — proprio perché coinvolto direttamente e individualmente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE — è legittimato a proporre ricorso contro la decisione che conclude il procedimento. Ancor meno spiegabile sarebbe, però, l'ulteriore conseguenza che proprio la richiesta del beneficiario dell'aiuto potrebbe essere respinta alla luce della giurisprudenza pertinente mentre una richiesta del beneficiario dell'aiuto o di un terzo non interessato, che si appella al regolamento sulla trasparenza, non ammetterebbe un simile rifiuto.

    Con il terzo motivo la Commissione sostiene che nella sentenza impugnata viene attribuito un significato diverso alla stessa espressione, ossia la parola «documento», al singolare, usata all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e all'art. 6 del medesimo regolamento. Mentre all'art. 4, n. 2 tale parola significherebbe che occorre esaminare un singolo documento, il Tribunale interpreterebbe l'art. 6 nel senso che si può chiedere di consultare anche un plico di documenti connotato come atto amministrativo.

    Con il quarto motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 255 CE in quanto la sua decisione non sarebbe motivata sulla base di un testo normativo, ma si fonderebbe su postulati da esso stesso elaborati indipendentemente dal testo normativo.

    Infine la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che entrambi i procedimenti di esame degli aiuti concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sarebbero stati già conclusi al momento della decisione relativa alla domanda di accesso all'atto amministrativo e quindi le autorità non avrebbero avuto interesse a mantenere il segreto, il che non sarebbe vero già per il fatto della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale. Il Tribunale commetterebbe un errore anche nel partire dal presupposto che il regolamento n. 1049/2001 renda obsoleta la precedente giurisprudenza e le pertinenti disposizioni procedurali nel settore del controllo degli aiuti.


    (1)  GU C 331, pag. 29.

    (2)  GU L 145, pag. 43.


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