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Document C2007/069/60

Causa F-62/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (1 a Sezione) 13 febbraio 2007  — Guarneri/Commissione (Dipendenti — Remunerazione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali)

GU C 69 del 24.3.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (1a Sezione) 13 febbraio 2007 — Guarneri/Commissione

(Causa F-62/06) (1)

(Dipendenti - Remunerazione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali)

(2007/C 69/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

L'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 5 agosto 2005, che procede, ai sensi della regola anti-cumulo prevista dall'art. 67, n. 2, dello Statuto, alla deduzione della pensione belga di orfano dagli assegni familiari percepiti dalla ricorrente e, dall'altro, della decisione dell'APN 14 febbraio 2006 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 5 agosto 2005 è annullata in quanto deduce l'importo della pensione belga di orfano percepita dalla sig.ra Guarneri dall'assegno per figlio a carico ad essa versato.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

4)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006, pag. 35.


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