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Document C2007/056/59
Case T-400/06: Action brought on 22 December 2006 — ZERO Industry v OHIM — zero International Holding (zerorh+)
Causa T-400/06: Ricorso proposto il 22 dicembre 2006 — ZERO Industry/UAMI — zero International Holding (zerorh+)
Causa T-400/06: Ricorso proposto il 22 dicembre 2006 — ZERO Industry/UAMI — zero International Holding (zerorh+)
GU C 56 del 10.3.2007, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/30 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2006 — ZERO Industry/UAMI — zero International Holding (zerorh+)
(Causa T-400/06)
(2007/C 56/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZERO Industry Srl (Como, Italia) (Rappresentanti: avv. M. Rapisardi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: zero International Holding GmbH & Co. KG (Brema, Germania)
Domande del ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 5 ottobre 2006, notificata alla ricorrente il 23 ottobre 2006; |
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respingere definitivamente l'opposizione del convenuto avverso la registrazione del marchio comunitario n. 2004547 a favore della Zero Industry Srl; |
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ordinare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di procedere alla registrazione del marchio comunitario richiesto dalla Zero Industry Srl; |
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condannare l'UAMI o altro soccombente al pagamento in solido a favore della ricorrente delle spese incorse sia nel presente procedimento, come pure in quelli di opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio emblematico ZEROH+ per prodotti delle classi 9, 18 e 25 domanda n. 2004547
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: zero International Holding GmbH & Co. KG
Marchio o segno fatto valere: il marchio nazionale emblematico ZERO, per prodotti delle classi 18 e 25 e il marchio denominativo nazionale «ZERO» per prodotti della classe 9
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94
La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di interpretazione della summenzionata disposizione, in quanto non ha preso in considerazione le differenze visuali, fonetiche e logiche tra i marchi confliggenti.