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Document C2007/056/12

    Causa C-332/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Aldo Celozzi/Innungskrankenkasse Baden-Württemberg (Libera circolazione dei lavoratori — Calcolo dell'ammontare delle indennità giornaliere di malattia in rapporto al reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale — Iscrizione d'ufficio del lavoratore migrante il cui coniuge lavora in un altro Stato membro in una categoria fiscale sfavorevole — Modifica della categoria fiscale unicamente su domanda del lavoratore:migrante — Omessa presa in considerazione di una modifica a posteriori della categoria fiscale motivata dalla situazione familiare di tale lavoratore — Principio della parità di trattamento — Violazione)

    GU C 56 del 10.3.2007, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 56/8


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Aldo Celozzi/Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

    (Causa C-332/05) (1)

    (Libera circolazione dei lavoratori - Calcolo dell'ammontare delle indennità giornaliere di malattia in rapporto al reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale - Iscrizione d'ufficio del lavoratore migrante il cui coniuge lavora in un altro Stato membro in una categoria fiscale sfavorevole - Modifica della categoria fiscale unicamente su domanda del lavoratore:migrante - Omessa presa in considerazione di una modifica a posteriori della categoria fiscale motivata dalla situazione familiare di tale lavoratore - Principio della parità di trattamento - Violazione)

    (2007/C 56/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundessozialgericht

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Aldo Celozzi

    Convenuta: Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgerricht — Interpretazione dell'art. 39 del Trattato CE, degli artt. 3, n. 1, e 23, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Legislazione nazionale in materia di previdenza sociale — Discriminazione indiretta — Calcolo dell'ammontare delle indennità giornaliere di malattia in rapporto al reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale — Rifiuto di applicare retroattivamente una modifica della categoria fiscale risultante dalla presa in considerazione della situazione familiare del lavoratore migrante il cui coniuge risiede in un altro Stato membro

    Dispositivo

    L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, osta all'applicazione di un regime di indennità giornaliere di malattia attuato da uno Stato membro, come quello di cui trattasi nella causa principale:

    a norma del quale il lavoratore migrante il cui coniuge risieda in un altro Stato membro è iscritto d'ufficio in una categoria fiscale meno favorevole di quella di cui gode un lavoratore nazionale coniugato il cui coniuge risiede nello Stato membro interessato e non esercita alcuna attività retribuita, e

    il quale non permette di prendere in considerazione in maniera retroattiva, per quanto concerne l'ammontare delle suddette indennità, che è calcolato in funzione del reddito netto, a sua volta determinato dalla categoria fiscale, una rettifica a posteriori di quest'ultima in seguito ad un'espressa domanda del lavoratore migrante fondata sul suo reale status di famiglia.


    (1)  GU C 281 del 12.11.2005.


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