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Document C2007/020/41

    Causa T-363/06: Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Honda Motor Europe/UAMI — SEAT (MAGIC SEAT)

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 26–27 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/27


    Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Honda Motor Europe/UAMI — SEAT (MAGIC SEAT)

    (Causa T-363/06)

    (2007/C 20/42)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Honda Motor Europe Ltd (Slough, Regno Unito) (Rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, e N. Cordell, Solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seat SA (Barcellona, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso 7 settembre 2006, nella pratica R 960/2005-1

    Condanna dell'Ufficio e delle altre parti al pagamento delle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Honda Motor Europe

    Marchio comunitario interessato: Marchio comunitario denominativo «MAGIC SEAT» per beni e servizi della classe 12 — Sedili di veicoli e meccanismi per sedili di veicoli e parti, componenti e accessori per i suddetti articoli — domanda n. 2 503 902

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: SEAT SA

    Marchio o segno fatto valere: Marchio nazionale figurativo «SEAT» per beni e servizi della classe 12

    Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta

    Decisione della commissione di ricorso: Ricorso respinto

    Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

    A sostegno delle sue domande, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore considerando l'analisi visiva e conferendo una protezione meramente verbale ad un marchio complesso precedente che conteneva un evidente elemento caratterizzante.

    Secondo la ricorrente, il paragone fonetico svolto dalla commissione di ricorso era viziato sotto due profili. In primo luogo, essa non ha preso in considerazione il fatto che il vocabolo MAGIC nell'espressione MAGIC SEAT non sarebbe pronunciato come vocabolo spagnolo e quindi l'intero marchio, MAGIC SEAT, non sarebbe pronunciato alla maniera spagnola. In secondo luogo, essa non ha considerato il fatto che MAGIC è la prima parte di un marchio composto: MAGIC SEAT.

    Inoltre, la commissione di ricorso non ha applicato al caso di specie la «regola di contrasto» e non ha quindi considerato, nella sua analisi concettuale, che il marchio spagnolo precedente, che comprende il vocabolo SEAT e l'elemento caratterizzante della S maiuscola, sarebbe immediatamente e chiaramente compreso come designante il produttore automobilistico spagnolo, a differenza del marchio MAGIC SEAT.

    Per quanto riguarda poi il problema della dissomiglianza concettuale, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione la prova linguistica fornita dalla ricorrente su come i consumatori spagnoli probabilmente percepirebbero l'espressione «MAGIC SEAT».

    La ricorrente sostiene inoltre che la commissione di ricorso non ha valutato il fatto che la categoria di prodotti, le caratteristiche del mercato rilevante e del consumatore nazionale di tali prodotti depongono a sfavore di qualsiasi somiglianza o confusione.

    Infine, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha considerato affatto la prova fornita dalla ricorrente relativamente al modo in cui è smerciato questo tipo di prodotto.


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