This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/281/17
Case C-506/04: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 September 2006 (reference for a preliminary ruling from the Cour administrative, Luxembourg) — Graham J. Wilson v Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (Freedom of establishment — Directive 98/5/EC — Practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained — Conditions for registration with the competent authority in the host Member State — Prior examination of knowledge of the languages of the host Member State — Remedy before a court or tribunal in accordance with domestic law)
Causa C-506/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Graham J. Wilson/Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (Libertà di stabilimento — Direttiva 98/5/CE — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica — Requisiti per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante — Previa verifica della conoscenza delle lingue dello Stato membro ospitante — Ricorso giurisdizionale di diritto interno)
Causa C-506/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Graham J. Wilson/Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (Libertà di stabilimento — Direttiva 98/5/CE — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica — Requisiti per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante — Previa verifica della conoscenza delle lingue dello Stato membro ospitante — Ricorso giurisdizionale di diritto interno)
GU C 281 del 18.11.2006, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/11 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Graham J. Wilson/Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
(Causa C-506/04) (1)
(Libertà di stabilimento - Direttiva 98/5/CE - Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica - Requisiti per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante - Previa verifica della conoscenza delle lingue dello Stato membro ospitante - Ricorso giurisdizionale di diritto interno)
(2006/C 281/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative
Parti nella causa principale
Ricorrente: Graham J. Wilson
Convenuto: Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative (Lussemburgo) — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) — Obbligo di prevedere un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso una decisione che rifiuta l'iscrizione all'albo quale avvocato che esercita con il titolo professionale d'origine — Ricorso dinanzi al Consiglio disciplinare e amministrativo dell'ordine — Legislazione nazionale che subordina l'iscrizione ad un esame orale inteso a verificare la conoscenza delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante
Dispositivo
|
1) |
L'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto. |
|
2) |
L'art. 3 della direttiva 98/5 deve essere interpretato nel senso che l'iscrizione di un avvocato presso l'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui egli ha acquisito la sua qualifica ai fini dell'esercizio, in tale Stato, della sua attività con il titolo professionale d'origine, non può essere subordinata ad un previo controllo della padronanza delle lingue dello Stato membro ospitante. |