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Document C2006/281/17

Causa C-506/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Graham J. Wilson/Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (Libertà di stabilimento — Direttiva 98/5/CE — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica — Requisiti per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante — Previa verifica della conoscenza delle lingue dello Stato membro ospitante — Ricorso giurisdizionale di diritto interno)

GU C 281 del 18.11.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Graham J. Wilson/Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

(Causa C-506/04) (1)

(Libertà di stabilimento - Direttiva 98/5/CE - Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica - Requisiti per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante - Previa verifica della conoscenza delle lingue dello Stato membro ospitante - Ricorso giurisdizionale di diritto interno)

(2006/C 281/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti nella causa principale

Ricorrente: Graham J. Wilson

Convenuto: Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative (Lussemburgo) — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) — Obbligo di prevedere un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso una decisione che rifiuta l'iscrizione all'albo quale avvocato che esercita con il titolo professionale d'origine — Ricorso dinanzi al Consiglio disciplinare e amministrativo dell'ordine — Legislazione nazionale che subordina l'iscrizione ad un esame orale inteso a verificare la conoscenza delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante

Dispositivo

1)

L'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.

2)

L'art. 3 della direttiva 98/5 deve essere interpretato nel senso che l'iscrizione di un avvocato presso l'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui egli ha acquisito la sua qualifica ai fini dell'esercizio, in tale Stato, della sua attività con il titolo professionale d'origine, non può essere subordinata ad un previo controllo della padronanza delle lingue dello Stato membro ospitante.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


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